Cons. Giust. Amm. Sic., 30-12-2010, n. 1507
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 974/08, proposto da -
contro
la PREFETTURA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore e la COMMISSIONE PROVINCIALE di cui al D.P.R. n. 1406/1954, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, sono ex lege domiciliati;
e nei confronti
dei signori -
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1942/07, del 20 agosto 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello stato per la Prefettura di Palermo e per la Commissione provinciale di cui al D.P.R. n. 1406/1954 e dell'avv.-
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l'ordinanza n. 787/08 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Pietro Ciani;
Uditi alla pubblica udienza del 14 luglio 2010 l'avv. -
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al T.A.R. Palermo, il ricorrente esponeva di avere partecipato insieme ad altri al bando per l'assegnazione in locazione semplice di n. 139 alloggi riservati agli appartenenti alla Polizia di Stato e di essere risultato assegnatario, secondo le posizioni conseguite nella graduatoria approvata il 23.10.1995; tuttavia, a seguito di impugnativa proposta avverso detta graduatoria da alcuni aspiranti non collocatisi in posizione utile e conclusasi con la sentenza n. 950/2000, il T.A.R. aveva annullato la graduatoria per un profilo di illegittimità dei criteri di compilazione della stessa.
Lamentando pregiudizi in sede di riformulazione della graduatoria, operata dall'Amministrazione in esecuzione della citata pronunzia, parte ricorrente sostanzialmente deduceva che la Commissione avrebbe errato, limitandosi a sostituire il parametro dei "metri quadrati", originariamente adottato, con quello dei "vani utili" dichiarati dagli interessati, nel rapporto con il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione del punteggio per la voce relativa alle "particolari situazioni alloggiative", fermo restando ogni altro punteggio attribuito.
Si costituivano in giudizio sia l'Amministrazione resistente che due controinteressati intimati ed altri intervenienti.
Con sentenza n. 1942/07, il T.A.R. adito ha respinto il ricorso.
Avverso detta sentenza, il sig. -ha proposto l'appello in epigrafe, sostanzialmente reiterando le seguenti censure, già proposte dinanzi al TAR:
1) "Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 7, punto 4, lett. a), del D.P.R. n. 1035/1972 - Errata interpretazione".
La Commissione incaricata di riformulare la graduatoria in base a quanto statuito dalla suddetta sentenza del TAR, n. 950/2000, avrebbe errato nel non utilizzare i criteri di cui al citato art. 7, punto 4, lett. a), del D.P.R. n. 1035/1972.
2) "Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia - errata applicazione della sentenza n. 950/2000, sopra richiamata".
L'operato della Commissione sarebbe risultato difforme da quanto statuito dalla sentenza del T.A.R., n. 950/2000, laddove si legge che "... il concetto di alloggio adeguato è riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo familiare ed il numero dei vani dell'alloggio. Trattasi del resto di criterio previsto in via generale dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (...)".
L'esatta esecuzione del giudicato avrebbe dovuto comportare, quindi, l'applicazione dei criteri dettati dall'art. 7 del D.P.R. n. 1035/1972, al contrario di quanto fatto dalla Commissione.
Detta Commissione, nella seduta del 10 luglio 2001 avrebbe deciso di apportare delle variazioni alle schede di alcuni partecipanti per presunti errori materiali, senza che tale operazione sia mai stata invalidata, nonostante che dal parere dell'Avvocatura, a tal fine richiesto, non potesse evincersi il consenso di sanare errori di calcolo od errori materiali eventualmente commessi nel provvedimento predisposto dalla Commissione precedentemente insediata.
3) "Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi ex L. n. 241/90 e L. n. 10/91 - omesso od insufficiente motivazione da parte del TAR".
Il TAR adito avrebbe errato nel ritenere che la scelta operata dalla Commissione di una soglia minima di punteggio, inferiore a quello previsto dal bando e dalla legge potesse essere assunta anche in assenza di motivazione.
La motivazione del TAR, secondo cui la scelta del criterio adottato dalla Commissione non abbisognava di alcuna specifica esternazione, sarebbe errata giacché tale criterio non sarebbe conforme a quello desumibile dal bando, il quale prevedeva un massimo di 3 punti, e non già di 2,5 come deciso dalla Commissione.
Con ordinanza n. 787/08, questo C.G.A respingeva l'istanza di sospensione cautelare proposta da parte appellante.
Con apposita memoria le Amministrazioni appellate hanno replicato al ricorso in appello, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Si sono costituiti i controinteressati per dedurre l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello, del quale hanno chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
L'appellante sostanzialmente lamenta che la Commissione provinciale - in sede di riformulazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di 139 alloggi riservati al personale della Polizia di Stato - si sia limitata ad applicare il parametro dei "vani utili", in luogo di quello originariamente adottato dei "metri quadrati", nel rapporto con il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione del punteggio per la voce relativa alle "particolari situazioni alloggiative". La Commissione avrebbe, invece, dovuto adottare il criterio legislativo in materia previsto dall'art. 7, punto 4 lett. a), del D.P.R. n. 1035/1972, che prevede l'attribuzione dei punteggi da un minimo di punti 2 ad un massimo di punti 4, in funzione delle diverse situazioni alloggiative documentate dagli interessati.
La tesi non merita condivisione.
Invero, con il provvedimento impugnato, il T.A.R. ha correttamente dato esecuzione alla precedente sentenza n. 950/2000, con la quale era stata annullata la graduatoria approvata il 23 ottobre 1995, in quanto ritenuta in contrasto con il bando di concorso che, al punto 5), prevede che "... la graduatoria degli aspiranti all'assegnazione verrà formata sulla base dei punteggi che verranno attribuiti dalla sopradetta Commissione Provinciale secondo i seguenti criteri di massima che saranno più dettagliatamente fissati dalla Commissione: ... d) particolari situazioni alloggiative (antigienicità, sovraffollamento) fino a punti 3 ...".
Orbene, non pare revocabile in dubbio che le disposizioni del bando non prescrivevano l'obbligo di adeguarsi "sic et simpliciter" ai criteri ed ai punteggi di cui all'art. 7 D.P.R. n. 1035/1972, come sostenuto da parte appellante, ma imponevano l'onere a carico della Commissione di operare la necessaria specificazione dei criteri di massima adottati dal bando stesso.
Coerentemente, quindi, la sentenza n. 950/2000 non ha previsto, né imposto, che l'attribuzione di punteggio per la specifica voce "particolari situazioni alloggiative" avvenisse in tutto e per tutto in modo conforme alle indicazioni di cui al punto 4) dell'art. 7 D.P.R. n. 1035/1972; ha, invece, prescritto l'adozione di un criterio che risultasse conforme alla previsione - di cui al punto 6) del bando, e nella sostanza anche all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 1035/1972 - secondo la quale "...si intende come adeguata un'abitazione composta da un numero di vani (esclusi gli accessori ed inclusa la cucina se di superficie almeno pari a mq. 12) uguale a quello dei componenti il nucleo familiare ed in ogni caso non superiore a cinque vani...".
Sulla base del suddetto criterio, la Commissione ha legittimamente scelto - partendo da un minimo di punti "0" per l'ipotesi di componenti il nucleo familiare in numero pari o inferiore a quello dei vani occupati - di attribuire un punteggio progressivamente crescente, fino ad un massimo di punti 2,50, al crescere delle eccedenze dei componenti il nucleo familiare rispetto al numero dei vani occupati.
Né può trovare accoglimento la doglianza indicata al punto
3) della narrativa, secondo cui siffatto criterio poteva essere adottato soltanto mediante l'esplicitazione di una specifica motivazione, considerata la sua conformità al criterio desumibile dal bando; infatti, dalla citata sentenza 950/2000, si evince, da un lato, l'onere imposto all'Amministrazione di adeguarsi ad esso e, dall'altro, l'assenza di alcun obbligo di pedissequa applicazione dell'art. 7 D.P.R. n. 1035/1972.
Infine, si appalesa generica ed indimostrata, e per ciò stesso non meritevole di essere accolta, la censura dell'appellante secondo cui la nuova Commissione, nella seduta del 10 luglio 2001, aveva già deciso di apportare delle variazioni alle schede di alcuni partecipanti per presunti errori materiali, senza che tale operazione sia mai stata invalidata, nonostante che dal parere dell'Avvocatura, a tal fine richiesto, non potesse evincersi il consenso di sanare errori di calcolo od errori materiali eventualmente commessi nel provvedimento predisposto dalla Commissione precedentemente insediata.
Conclusivamente, l'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Attesa la natura della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese del grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, il 14 luglio 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l'intervento dei signori Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D'Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.
Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2010.
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martedì 1 marzo 2011
CGA"...Con ricorso al T.A.R. Palermo, il ricorrente esponeva di avere partecipato insieme ad altri al bando per l'assegnazione in locazione semplice di n. 139 alloggi riservati agli appartenenti alla Polizia di Stato e di essere risultato assegnatario, secondo le posizioni conseguite nella graduatoria approvata il 23.10.1995; tuttavia, a seguito di impugnativa proposta avverso detta graduatoria da alcuni aspiranti non collocatisi in posizione utile e conclusasi con la sentenza n. 950/2000, il T.A.R. aveva annullato la graduatoria per un profilo di illegittimità dei criteri di compilazione della stessa...."
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