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martedì 1 marzo 2011

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. 11 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine. (11G0044) (GU n. 48 del 28-2-2011

testo in vigore dal: 15-3-2011


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Visto l'articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dallo stesso Codice; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati non e' richiesto il requisito di cui all'articolo 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale La Russa, Ministro della difesa Alfano, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano




                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate  alle  quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 574  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          maggio 1989, n. 105. 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.   87,   quinto   comma, della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo del secondo comma dell'art. 107 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  e'
          il seguente: 
              «In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  Provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 574 e' citato nella nota al titolo. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2199  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106, S.O.; 
              «Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
          iniziali delle Forze di polizia). -  1.  Nel  rispetto  dei
          vincoli normativi previsti in  materia  di  assunzioni  del
          personale e fatte salve le riserve del  10  per  cento  dei
          posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo
          5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020,  in  deroga
          alli art. 703, per  il  reclutamento  del  personale  nelle
          carriere iniziali delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          civile e militare, i posti messi  annualmente  a  concorso,
          determinati sulla base di una  programmazione  quinquennale
          scorrevole  predisposta  annualmente  da   ciascuna   delle
          amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro   il   30
          settembre al Ministero  della  difesa,  sono  riservati  ai
          volontari in ferma prefissata di  un  anno  o  quadriennale
          ovvero in rafferma annuale, in servizio o  in  congedo,  in
          possesso dei requisiti previsti dai rispettivi  ordinamenti
          per l'accesso alle predette carriere. 
              2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda  di
          partecipazione   al   concorso   per   una    sola    delle
          amministrazioni di cui al comma 1. 
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna delle 
              amministrazioni interessate con  decreto  adottato  dal
          Ministro competente, di  concerto  con  il  Ministro  della
          difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie
          di  merito.   Nella   formazione   delle   graduatorie   le
          amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,  del
          periodo   di   servizio    svolto    e    delle    relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
              4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei   e   utilmente
          collocati nelle graduatorie dl cui al comma 3: 
                a) una parte e' immessa direttamente  nelle  carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure percentuali: 
              1) 30 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della guardia di finanza; 
              3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 55 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
              5) 40 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
                b) la restante parte  viene  immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure percentuali: 
              1) 70 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della Guardia di finanza; 
              3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 45 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
              5) 60 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
              5. Per le immissioni di cui al comma 4,  i  concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
              6. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
              7. In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte    delle    competenti    Commissioni    parlamentari
          permanenti.». 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574  con  le   modifiche
          apportate dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 33 - 1. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto
          delle norme del presente decreto da parte  delle  Forze  di
          polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
          121, nel reclutamento del personale deve essere  riservata,
          in  base  al  fabbisogno  di   personale   occorrente   per
          l'espletamento dei compiti di  istituto,  una  aliquota  di
          posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della
          lingua  italiana  e  di  quella  tedesca.  Tale   requisito
          risulta,   per   ciascun   livello,   dal   possesso    del
          corrispondente attestato previsto dall'art. 4  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  e
          successive modificazioni.  Ai  suddetti  candidati  non  e'
          richiesto il requisito di cui all'art. 2199, commi 1  e  5,
          del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata
          la disposizione dell'art. 20  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  e  successive
          modificazioni. 
              3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono  destinati
          nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli
          aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti
          ad altra sede se non a domanda o per motivate  esigenze  di
          servizio, fermo quanto previsto dall'art.  3  del  presente
          decreto. 
              4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma  1,
          per il personale destinato a prestare servizio n  provincia
          di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione
          linguistica  alle  prove  d'esame  per   il   conseguimento
          dell'attestato di cui al comma 1. 
              5. Il  Ministero  dell'interno  seguira'  la  direttiva
          politica di mantenere in provincia di Bolzano  i  cittadini
          dei  diversi  gruppi  linguistici   della   provincia   che
          entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve
          eventuali sanzioni disciplinari individuali che  comportino
          il trasferimento.». 

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