testo in vigore dal: 15-3-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Visto l'articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce l'articolo
16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dallo stesso Codice;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri della difesa, della
giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
«1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente
decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale
deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente
per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per
i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal
possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni. Ai suddetti candidati non e' richiesto il
requisito di cui all'articolo 2199, commi 1 e 5, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 3 del presente
decreto.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
maggio 1989, n. 105.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
«In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 e' citato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106, S.O.;
«Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia). - 1. Nel rispetto dei
vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del
personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei
posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga
alli art. 703, per il reclutamento del personale nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento
civile e militare, i posti messi annualmente a concorso,
determinati sulla base di una programmazione quinquennale
scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle
amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti
per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle
amministrazioni interessate con decreto adottato dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro della
difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie
di merito. Nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie dl cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti.».
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 con le modifiche
apportate dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 33 - 1. Allo scopo di assicurare il rispetto
delle norme del presente decreto da parte delle Forze di
polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, nel reclutamento del personale deve essere riservata,
in base al fabbisogno di personale occorrente per
l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di
posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della
lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito
risulta, per ciascun livello, dal possesso del
corrispondente attestato previsto dall'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni. Ai suddetti candidati non e'
richiesto il requisito di cui all'art. 2199, commi 1 e 5,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata
la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni.
3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati
nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli
aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti
ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di
servizio, fermo quanto previsto dall'art. 3 del presente
decreto.
4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1,
per il personale destinato a prestare servizio n provincia
di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione
linguistica alle prove d'esame per il conseguimento
dell'attestato di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'interno seguira' la direttiva
politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini
dei diversi gruppi linguistici della provincia che
entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve
eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino
il trasferimento.».
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