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martedì 22 marzo 2011

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 15-3-2011 n. 7 L. 18 febbraio 1992, n. 162 e D.M. 24 marzo 1994, n. 379. Rimborso delle retribuzioni corrisposte ai volontari del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. - Ulteriori istruzioni applicative. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo contenzioso e gestione del rapporto contributivo

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Nota 15 marzo 2011, n. 7 (1).

L. 18 febbraio 1992, n. 162 e D.M. 24 marzo 1994, n. 379. Rimborso delle retribuzioni corrisposte ai volontari del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. - Ulteriori istruzioni applicative.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo contenzioso e gestione del rapporto contributivo.



 

Ai


Direttori delle sedi provinciali e territoriali
 

Ai


Dirigenti generali regionali
 

Ai


Dirigenti regionali

e, p.c.:


Al


Direttore generale
   

Dr. Massimo Pianese




Si fa seguito alla nota 2 novembre 2005, n. 12 e alla nota 30 aprile 2010, n. 7 per fornire una sintesi riepilogativa della disciplina di cui trattasi e per indicare più dettagliate istruzioni in merito agli adempimenti propedeutici al recupero degli oneri sullo stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da parte di questo Istituto.

La L. 18 febbraio 1992, n. 162, all'art. 1, comma 1, ha disposto che i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino o le relative esercitazioni nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

Il successivo comma 2 ha, in particolare, stabilito che ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni di astensione dal lavoro per i motivi succitati. La retribuzione è corrisposta direttamente dall'ente datore di lavoro, il quale ha facoltà di richiederne il rimborso all'Istituto Previdenziale, cui il lavoratore è iscritto.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che gli oneri derivanti dal suddetto rimborso sono posti - come anticipato in premessa - a carico dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il D.M. 24 marzo 1994, n. 379, contenente il regolamento attuativo, all'art. 2, commi 1 e 2, prevede che i datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà prevista all'art. 1 della legge in oggetto, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta, debbano presentare domanda, contenente specifiche indicazioni elencate al comma 3, alla competente Sede provinciale dell'Istituto di previdenza entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso e l'esercitazione.

Tali le disposizioni legislative e regolamentari, si richiama l'attenzione di codeste Sedi sui punti di seguito evidenziati, che sono stati oggetto di chiarimento in occasione di quesiti formulati oltre che di rilievi a suo tempo sollevati da parte del Collegio dei Sindaci, ai fini dell'accoglimento/rigetto delle istanze di rimborso delle retribuzioni:

- L'operazione di soccorso deve aver avuto durata maggiore di 8 ore ovvero essersi protratta dopo la mezzanotte del giorno di svolgimento dell'operazione stessa.

- Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro. Vanno, cioè, escluse le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale, festivo, di ferie, ecc.

- La domanda di rimborso, corredata da idonea documentazione, deve essere inoltrata dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di soccorso e dell'esercitazione. A tale fine fa fede la data del timbro postale di partenza della richiesta.

- La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai volontari del soccorso alpino deve essere sottoposta alla ordinaria contribuzione pensionistica e previdenziale.

- Per l'individuazione della "retribuzione" da rimborsare ci si deve riferire a tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel concetto di trattamento economico globale giornaliero spettante al dipendente normalmente ed in forma continuativa.

- Il rimborso al datore di lavoro è concesso solo per le somme effettivamente corrisposte al lavoratore che si è assentato. Restano, quindi, esclusi gli oneri previdenziali, che devono essere comunque versati agli Istituti previdenziali.

- Le determinazioni dirigenziali finalizzate all'accoglimento delle istanze devono indicare l'esatto numero delle giornate per le quali si richiede il rimborso e la data della richiesta di rimborso dell'ente - che deve essere prodotta nei termini di legge - nonché specificare che gli importi sono al netto degli oneri contributivi.

Quanto sopra premesso, al fine di consentire annualmente alla scrivente Direzione l'avvio della procedura di provvista finanziaria, ai sensi del citato art. 1, comma 4, della L. 18 febbraio 1992, n. 162, e nell'ottica di semplificare l'acquisizione dei dati, necessari per la quantificazione contabile degli oneri sostenuti dall'Inpdap, le Direzioni regionali, previa preliminare verifica dei sopra descritti presupposti di legittimità nelle determinazioni dirigenziali, hanno cura di trasmettere a questa Direzione Centrale - Ufficio I - un elenco contenente l'ammontare complessivo delle retribuzioni rimborsate ai datori di lavoro da ciascuna Sede provinciale e per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La documentazione giustificativa dei rimborsi in questione, unitamente alle determinazioni dirigenziali, deve, pertanto, rimanere agli atti delle Sedi competenti.

L'occasione è utile per informare che nel corso del 2010 sono state definite con esito positivo le procedure di recupero a suo tempo avviate riferite agli anni dal 2004 al 2006, oltre che dal 1999 al 2003.

Alla luce di quanto sopra evidenziato ed al fine di chiudere definitivamente le procedure di riscossione dei periodi pregressi si richiede l'elenco come sopra indicato, distinto per annualità, oltre che riferito al 2010, anche agli anni 2007, 2008 e 2009 entro il 30 aprile p.v.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e sostegno.


Il Dirigente generale

Dr. Diego De Felice



D.M. 24 marzo 1994, n. 379, art. 2
L. 18 febbraio 1992, n. 162, art. 1

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