Translate

venerdì 20 maggio 2011

Il trasferimento dei dirigenti sindacali: la loro tutela nel Comparto Sicurezza (fonte Altalex)

Il trasferimento dei dirigenti sindacali: la loro tutela nel Comparto Sicurezza

Premessa
Non si può parlare di alcuna argomentazione attinente il diritto sindacale nella Polizia di Stato se non si fa esplicito riferimento a due importanti tappe normative: la legge 121/81 e l’istituzione del Comparto Sicurezza.
La prima, detta legge di Riforma, oltre al passaggio fondamentale per ogni considerazione di ordine politico che sancisce la smilitarizzazione del Corpo, getta le basi - per le considerazioni di ordine sindacale - per una libera sindacalizzazione che, dopo i prodromi appunto nella suddetta legge, trova più ampia e decisa affermazione con l’istituzione del Comparto Sicurezza.
“Prima di questa riforma, il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, espressamente vietava a tutto il personale della Pubblica Sicurezza – con una norma la cui legittimità costituzionale era più che dubbia (Ghera 1976) – di associarsi a fini sindacali.”1
Se non si può fare a meno di pensare che molto è stato fatto dai “movimenti carbonari”2 dei primi poliziotti che anelavano alla sindacalizzazione della Polizia, è innegabile che molto ci sia ancora da fare affinchè, per il personale della Polizia di Stato, ci sia la piena e consapevole affermazione di tutte le prerogative sindacali; la classica contrapposizione datore di lavoro – dipendente si dipana, nello specifico della Polizia di Stato – su di un terreno culturale e politico nuovo, i soggetti hanno mutato veste ed il confronto si gioca scevro dalla dipendenza gerarchico – militare.
L’agente, investito della carica sindacale, siede al tavolo delle trattative con il dirigente con pari dignità. Il riconoscimento della pari dignità è emblematico per comprendere le questioni che via via si sono affrontate nel tempo; una di queste, oggetto di questa disamina, è la tutela del dirigente sindacale in caso di trasferimento.
Al facile parallelismo con quanto accade nel pubblico impiego cercherò di focalizzare solo quanto accade per gli operatori della Polizia di Stato, donne e uomini che, tolta una divisa, da un punto di vista squisitamente sindacale, sono solo lavoratori.
Capitolo 1
La legge 121/81: la riforma della Polizia di Stato
La Riforma3 della Polizia di Stato vede la luce dopo anni di intensa e febbrile attività sia politica che sindacale (in senso lato); ha l’indubbio merito di aver raccolto le istanze innovatrici che giungono sia dalla società civile e politica che dagli stessi ambienti interni del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.
“La prima richiesta di un “sindacato” per la polizia è datata 1947 a firma di un gruppo di agenti democratici …dapprima si ebbero riunioni non autorizzate con la partecipazione di un numero irrisorio di tutori dell’ordine e con la presentazione di problematiche molto confuse, ma successivamente questi incontri diedero vita al movimento democratico che riuniva le aspirazioni di un intero settore il quale voleva essere inserito maggiormente nel contesto sociale e rivendicava una maggiore professionalità ed una collaborazione più attiva con le altre forze di polizia … voleva quindi dimostrare che non era necessario un ordinamento ed una struttura militare per salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica … si chiedeva un nuovo ruolo che permettesse di essere maggiormente inserito all’interno del contesto sociale degli anni ottanta. Tale risultato giunse solo dopo un decennio di aspre lotte a livello parlamentare con l’emanazione della legge 1 aprile 1981, n. 121 che inquadrava il personale della Pubblica Sicurezza tra gli impiegati civili dello Stato”.4
I principi fondanti la legge di riforma si possono riassumere così:
  • smilitarizzazione
  • unificazione dei “corpi”: nella Polizia di Stato confluiscono gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di P.S., gli appartenenti al disciolto Corpo della Polizia Femminile ed il personale del ruolo civile della P.S.
  • parità uomo – donna: ai concorsi per accedere in polizia possono partecipare sia uomini che donne, con pari trattamento sia economico che di mansione
  • sindacalizzazione; al personale della polizia di stato è riconosciuto il diritto di associarsi in sindacati che però debbono essere diretti, formati e rappresentati da dipendenti della polizia in servizio e non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali5.
  • Contrattazione collettiva: la contrattazione collettiva è nazionale e decentrata, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro.
Alla stipulazione degli accordi collettivi partecipa la delegazione dei sindacati di polizia (che godono della maggiore rappresentatività in campo nazionale) e detti accordi sono recepiti in Decreti del Presidente della Repubblica con efficacia “erga omnes”.6
Capitolo 2
Il Comparto Sicurezza
L’istituzione del Comparto Sicurezza vede la luce grazie all’impegno, in un progetto politico sindacale, degli operatori della sicurezza, polizia e forze dell’ordine: la realizzazione di un’area di contrattazione autonoma, seppur osteggiata da chi riteneva opportuno inserire detti operatori nel Comparto Ministeri, cioè nell’area di contrattazione comprendente tutti i dipendenti dello Stato.
Detto progetto partiva dall’esigenza di sottolineare il servizio gravoso e la peculiarità delle funzioni degli appartenenti alle forze di polizia; un progetto perciò basato sul riconoscimento di una specificità.
Furono queste le premesse dell’esigenza di creare un Comparto Autonomo che comprendesse le Forze di Polizia, anche ad ordinamento militare e le forze armate; anche se, di fatto, dal punto di vista degli stanziamenti economici, il Comparto Sicurezza è rimasto sempre vincolato a quello del pubblico impiego.
Nel 1995, dopo varie e contrastanti iniziative politiche e di rivendicazione sindacale, si è giunti alla realizzazione di un comparto autonomo che regola la contrattazione degli appartenenti alle forze di polizia ed alle forze armate; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 istituisce il Comparto Sicurezza il cui ambito di applicazione è così definito: “…le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto d’impiego del personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e delle forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono disciplinate dal presente decreto legislativo. …”.7
Le forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, corpo della polizia penitenziaria e corpo forestale dello stato) sono impegnati nelle procedure di contrattazione; le forze di polizia ad ordinamento militare (arma dei carabinieri e guardia di finanza) sono invece impegnati nella concertazione, alla quale partecipano anche i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza (COCER).
Così forze armate e forze di polizia ad ordinamento militare da una parte e forze di polizia ad ordinamento civile dall’altra, pur facendo parte di un unico comparto, di fatto, non hanno la stessa considerazione negoziale, cioè lo stesso potere contrattuale perché le prime non hanno nessuna autonomia rispetto all’amministrazione di appartenenza.
Il d.lgs. 31 marzo 2000, n. 129 poi affina ed introduce, rispetto al d.lgs. 195/95, alcune innovazioni; una delle più importante è quella del passaggio dalla “maggiore rappresentatività” delle organizzazioni sindacali che partecipano alla contrattazione ad “…organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale …”; è chiaro il riferimento alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego ed introduce il nuovo concetto della rappresentatività sindacale che deve essere misurata tenendo conto del dato associativo e di quello elettorale, con riferimento a quanto previsto dall’art. 47 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.8
A seguito di ciò, le organizzazioni sindacali rappresentative sono individuate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale.
Appare utile sottolineare comunque che le organizzazioni sindacali non hanno la possibilità reale di bloccare o condizionare le trattative se non abbandonandone il tavolo; l’accordo si raggiunge nel momento in cui la maggioranza delle organizzazioni sindacali firma la bozza di contratto.9 Se a ciò si aggiunge che ai dipendenti del Comparto sicurezza è negato il diritto allo sciopero10 è evidente quanto limitati siano gli strumenti di lotta a disposizione dei sindacati e di conseguenza quanto limitato sia il potere negoziale (ancor di più per le forze di polizia ad ordinamento militare e per le forze armate).
Capitolo 3
Tutela dei dirigenti sindacali
Un caposaldo del concetto stesso di “tutela” è quanto sancito dall’articolo 22 dello Statuto dei lavoratori11: “…il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali … può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.”
“Il legislatore ha considerato che condizione essenziale di libertà nello svolgimento dell’attività sindacale sia un’adeguata tutela per i soggetti più attivi, maggiormente esposti ad eventuali ritorsioni. Per tali ragioni, è stata prevista per i dirigenti delle r.s.a. una protezione specifica contro i licenziamenti ed i trasferimenti arbitrari posti in essere dal proprio datore di lavoro. Ambedue queste forme di tutela spettano ai lavoratori che siano designati come dirigenti della r.s.a. in base alle norme interne dell’organizzazione sindacale e la cui nomina sia stata comunicata. In virtù della loro funzione antidiscriminatoria, le tutele in discorso continuano ad applicarsi per l’anno successivo alla cessazione dell’incarico di dirigente.”12 Riguardo al delicato problema circa il numero dei lavoratori beneficiari di queste forme di tutela …l’opinione prevalente è che sia quello stabilito dall’articolo 23 per i permessi retribuiti”.13
Una recente sentenza della Cassazione, sezione lavoro, pare tracciare un nuovo profilo di beneficiari: la tutela sindacale in materia di trasferimenti può essere riconosciuta anche al lavoratore che di fatto svolga l’attività di dirigente della rappresentanza, ossia non è necessario che abbia una nomina formale; “…i soli requisiti richiesti perché si produca l’effetto della titolarità dei diritti sindacali sono dati dalla costituzione della rappresentanza sindacale aziendale ad iniziativa dei lavoratori e dalla circostanza che detta rappresentanza operi nell’ambito delle organizzazioni che rispondono ai requisiti indicati dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori nel testo risultante dall’esito referendario del giugno ’95. Questi requisiti sono da intendersi, secondo lo spirito del diritto sindacale, in maniera scevra da formalismi, alla stregua delle prassi riscontrabili nella concreta dinamica delle relazioni industriali. Anche il requisito dell’iniziativa dei lavoratori facenti parte dell’unità produttiva – configurante un presupposto per la nomina dei rappresentanti sindacali aziendali – deve essere inteso in senso elastico ed indeterminato, sì da potersi esprimere anche in un comportamento concludente dei lavoratori che nei fatti riconoscano e faccia propria la designazione proveniente dal sindacato”.14
Per tornare allo Statuto dei lavoratori, all’articolo 22, esso prevede che i soggetti tutelati possono essere trasferiti dalla unità produttiva nella quale essi prestano la loro opera solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali cui appartengono; non paiono essere rilevanti, ai fini della necessità del nulla osta, i trasferimenti interni alla stessa unità produttiva. Ciò si spiega con il fatto che l’interesse tutelato non è quello individuale del lavoratore, ma quello collettivo della r.s.a. a non vedere allontanato un proprio dirigente dall’ambito di lavoro nel quale opera e, dunque, dal gruppo di lavoratori di riferimento. La giurisprudenza però, nel ribadire questo limite all’operatività della norma, ha comunque eccepito “l’illegittimità del trasferimento anche all’interno della stessa unità produttiva ove se ne connoti il carattere discriminatorio”. 15
La definizione di unità produttiva “…ricavabile dal testo della disposizione dell’art. 35 dello statuto dei lavoratori è quella di un’articolazione dell’impresa (sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto) che, per la sua struttura e organizzazione, è idonea a conseguire autonomamente un risultato produttivo. Il carattere essenziale consiste nell’autonomia, da intendere in senso economico e non giuridico”.16
Capitolo 4
La tutela dei dirigenti sindacali nel Comparto Sicurezza
Per quanto riguarda le forze di polizia ad ordinamento civile la normativa sulla tutela dei dirigenti sindacali appare abbastanza controversa ed è definita sia dalla legge 121/81 sia dai successivi contratti nazionali di lavoro.17
Il comma 2 dell’art. 32 del DPR 31 luglio 1995, n.395 dispone “Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall’articolo 5 del decreto legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.
L’articolo 88, comma 4 della legge 121/81 dispone che “i trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza”; il comma 5, invece, aggiunto dall’art.5 del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, dispone che “i trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
Per inciso: “i trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al corpo di polizia penitenziaria ed al corpo forestale dello stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.”18
Appare evidente che, in base alle citate norme – confermate tra l’altro dall’articolo 34, comma 5, del dpr 16 marzo 1999, n. 254, il quale ribadisce che “…sono fatte salve le previsioni dell’articolo 32 del dpr 395/95…” – per i dirigenti sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile esisterebbero disposizioni diverse tra gli appartenenti alla Polizia di Stato e quelli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato.
Per i dirigenti sindacali di questi ultimi due corpi, per la formulazione del citato art. 32 comma 1 del dpr 395/95 qualsiasi carica essi ricoprano, i trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Non è codificato il trasferimento ad ufficio con sede nell’ambito dello stesso comune. Pertanto, sembra potersi affermare che per tale fattispecie la mobilità del dirigente sindacale possa essere effettuata senza alcuna formalità.
Per la Polizia di Stato invece, in base alla formulazione dell’art. 88, comma 5, della legge 121/81 e successive modifiche ed integrazioni, se si tratta di dirigenti sindacali componenti le segreterie nazionali, regionali e provinciali, i trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione di appartenenza.
Rispetto al predetto comma 519, la formulazione del comma 4 sembra essere più generica, poiché fa riferimento al trasferimento ad altra sede, senza indicare se essa è collocata nell’ambito dello stesso comune, ovvero in un comune diverso. Infatti, esso dispone che “i trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l’organizzazione sindacale d’appartenenza”.
Perciò, si può affermare che se il trasferimento – chiaramente d’ufficio – dei dirigenti sindacali indicati nel comma 5, dovesse avvenire nell’ambito dello stesso comune, troverebbero applicazione le disposizioni del comma 4, cioè “…sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza…”.
Per i dirigenti sindacali, che non siano componenti delle segreterie indicate nel comma 5, il trasferimento – sia nell’ambito dello stesso comune sia in comune diverso - avviene secondo le formalità di cui al comma 4, cioè “sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza”.20
L’articolo 36 del DPR 18 giugno 2002, n. 164 ossia l’ultimo contratto di lavoro, ha introdotto ulteriori forme di tutela per i dirigenti sindacali.
Il comma 1 del predetto articolo dispone che “…nell’ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale d’appartenenza”21; questo comma ha fornito così disposizioni univoche per le tre forze di polizia ad ordinamento civile, anche se limitatamente al trasferimento del segretario nazionale, regionale e provinciale, la cui mobilità nell’ambito della stessa sede di servizio, in uffici diversi da quelli di appartenenza, può essere disposta previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
In base alle predette disposizioni appare singolare il caso del trasferimento del segretario generale, rappresentante legale e politico del sindacato. Egli dovrebbe rilasciare il nulla osta per se stesso. In realtà, in questo caso, si potrebbe pensare al rilascio del nulla osta da parte dello stesso, previa delibera di un organo collegiale, quale può essere ad esempio, la segreteria generale.
Al riguardo, si possono considerare due ipotesi.
La prima: per trasferimento in ufficio diverso da quello di appartenenza, nell’ambito della stessa sede, è da intendersi soltanto la mobilità nell’ambito dello stesso comune.
Per fare un esempio; l’agente Verdi, segretario regionale Lazio di un’organizzazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale, presta servizio presso il Commissariato di PS di Prati; se l’amministrazione volesse trasferirlo al Commissariato di Velletri dovrebbe chiedere il nulla osta all’organizzazione sindacale di appartenenza.
Seconda ipotesi: altri sostengono che nell’ambito dello stesso commissariato di PS di Prati, anche il trasferimento o l’assegnazione dell’agente Verdi, segretario regionale da un ufficio (per es. denuncie) ad un altro (per es. passaporti) richiede le formalità di cui all’art. 34. comma 1, del dpr 254/99, cioè il nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
A tal proposito, al momento, non esiste alcun orientamento prevalente fornito dalla giurisprudenza, né, tantomeno sussistono atti amministrativi volti a chiarire il contrasto interpretativo22. Pertanto, entrambe le ipotesi potrebbero risultare fondate. La questione potrebbe essere chiarita specificando che cosa si intende per sede di servizio.
Se, per attinenza, si facesse riferimento alla sentenza n. 1065 del ’95 della prima sezione del TAR del Lazio23 sembrerebbe prevalere la prima ipotesi, poiché l’esigenza di impedire il trasferimento del dipendente, dirigente sindacale, risponderebbe al generale interesse di tutelare il libero esercizio dell’attività sindacale, che può essere compromesso mediante spostamento della sede di servizio, ancorché topograficamente apprezzabile. Relativamente alla seconda ipotesi non sembra risulterebbe compromesso il libero esercizio dell’attività sindacale.
Ancora più esplicita sembra essere in tal senso la sentenza n. 421/96 del Consiglio di Stato 24 laddove afferma che si realizza il presupposto del trasferimento di sede del dirigente sindacale anche con la destinazione ad altro ufficio della stessa circoscrizione comunale, quando questa costituisca una diversa unità operativa.
Alcune volte l’Amministrazione ha fatto ricorso al trasferimento del dirigente sindacale per incompatibilità ambientale, senza il preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, nei casi in cui esso è previsto.
A tal proposito, la prima sezione del TAR Sicilia, con la sentenza n. 39 del 23 gennaio 1995, ha disposto che il contenuto dell’art. 40 del DPR 266/8725 non soffre eccezioni neppure nell’ipotesi in cui il trasferimento avvenga per incompatibilità ambientale.
Di diverso avviso il TAR Calabria che il 26 gennaio 1995, con la sentenza n. 14726 disponeva che l’interesse alla tutela dei diritti sindacali deve essere comparato col superiore principio del buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 della Costituzione.
Ad ogni buon fine si ribadisce che le citate sentenze sono state emesse a seguito di ricorso presentato in relazione alla mancata ottemperanza delle disposizioni di cui all’articolo 40 del dpr 8 maggio 1987, n. 266.
Altro discusso problema è il trasferimento del dirigente sindacale, vincitore di concorso, inquadrato nel ruolo superiore. L’amministrazione penitenziaria ha risolto il problema, a seguito di un accordo con le organizzazioni sindacali, trasferendo i dirigenti promossi ad altra sede, per poi distaccarli nella sede di provenienza per consentire loro l’espletamento del mandato sindacale.
Per tornare all’ultimo contratto di lavoro, l’articolo 36, comma 3, del DPR 164/02 ha altresì previsto un’ulteriore forma di tutela per i segretari delle o.s.; infatti “…il segretario nazionale, regionale e provinciale non possono essere discriminati per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né possono essere assegnati ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa”; inoltre, il comma 4, dispone che “…i dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti”.
Ancora l’articolo 36 al comma 2: “…il dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale, può a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti, in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia, nel frattempo, conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso”.
  • Incompatibilità ambientale
Val la pena di tornare, a mio avviso, sul caso del trasferimento del dirigente sindacale per incompatibilità ambientale; è una tipologia di mobilità a cui diverse sentenze del Consiglio di Stato hanno cercato di dare un quadro chiaro ed univoco di riferimento.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dirigente sindacale si basa non solo sull’interesse sindacale ma anche, e soprattutto, sul preminente interesse pubblico alla continuità e regolarità del servizio; pertanto non è necessario il rilascio del nulla osta da parte delle organizzazioni sindacali di appartenenza.27
Analogamente non è richiesto il nulla osta al sindacato di appartenenza nel caso in cui la permanenza del dirigente sindacale (ispettore di polizia) in una determinata sede di lavoro arrechi danno al prestigio o al funzionamento dell’ufficio, oppure costituisca un rilevante pericolo per il dipendente stesso o il trasferimento sia imposto da gravi ed eccezionali situazioni personali. Il giudice di primo grado ha annullato il provvedimento del Capo della Polizia che ha disposto il trasferimento per incompatibilità di un ispettore, perché il provvedimento impugnato ha violato la disposizione dell’articolo 88 della legge 121/81 che prescrive la richiesta del nulla osta al trasferimento all’associazione sindacale di appartenenza del dipendente; avverso tale decisione l’amministrazione è comunque ricorsa in appello.28
Il trasferimento di sede dei dipendenti, dirigenti sindacali, può essere disposto senza il previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza, qualora il trasferimento stesso sia disposto per incompatibilità ambientale, tale da rendere pregiudizievole la permanenza dell’impiegato nell’ufficio.29
Capitolo 4
Normativa di riferimento
Prima di riportare alcune note di giurisprudenza di rilievo, è opportuno riportare due norme, tra l’altro di riferimento per le stesse sentenze di seguito menzionate.
  • Legge 20/5/1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori – Art. 28: Repressione della condotta antisindacale
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.30
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli artt. 413 e seguenti del codice di procedura civile.31
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da un’amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l’azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto d’impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via d’urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
  • DPR 8 maggio 1987, n. 266 – Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai ministeri – Art. 40: tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione dell’incarico.
Capitolo 5
Giurisprudenza
Di seguito, alcune sentenze relative al trasferimento dei dirigenti sindacali, con particolare riferimento a quelli del c.d. Comparto Sicurezza.
Nota n. 1: Cassazione Sezione Lavoro n. 1684 del 5 febbraio 2003 in Legge-e-Giustizia.it La tutela sindacale in materia di trasferimento può essere riconosciuta anche al lavoratore che di fatto svolga l’attività di dirigente della rappresentanza – non è necessario che egli abbia avuto una nomina formale. Secondo l’art. 22 St. Lav. Il trasferimento di un dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza. Questa tutela si applica anche ai lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nella rappresentanza sindacale, svolgano, in concreto, un’attività tale da poterli fare considerare responsabili della conduzione di tale organismo sindacale. I soli requisiti richiesti perché si produca l’effetto della titolarità dei diritti sindacali sono dati dalla rappresentanza sindacale aziendale ad “iniziativa dei lavoratori” e dalla circostanza che detta rappresentanza operi nell’ambito delle organizzazioni che rispondono ai requisiti indicati dall’art. 19 St. Lav. Nel testo risultante dall’esito referendario dell’11 giugno 1995. questi requisiti sono da intendersi, secondo lo spirito del diritto sindacale, in maniera scevra da formalismi, alla stregua delle prassi riscontrabili nella concreta dinamica delle relazioni industriali. Anche il requisito dell’iniziativa dei lavoratori facenti parte dell’unità produttiva – configurante un presupposto per la nomina dei rappresentanti sindacali aziendali – deve essere inteso in senso elastico ed indeterminato, sì da potersi esprimere anche in un comportamento concludente dei lavoratori che nei fatti riconoscano e facciano propria la designazione proveniente dal sindacato.
Nota n. 2: Dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 555/39/RS del 10 settembre 1999 con oggetto: art. 34 DPR 254/99 In relazione all’oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta. La tutela dei dirigenti sindacali è prevista dalle seguenti norme: art. 88, 5 comma, della legge 121/81 e art. 34 DPR 254/99. La prima prevede che i trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
La seconda chiarisce che nell’ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in diversi uffici da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Le norme hanno un ambito di applicazione diverso sotto il profilo soggettivo estendendosi la prima ai componenti le segreterie, la seconda ai singoli soggetti. Per quanto riguarda invece l’ambito spaziale, la previsione di cui all’art. 34, DPR 254/99 va correttamente interpretata identificando l’ufficio come parte dell’articolazione nel quale esso è compreso. Per cui, ai fini di cui innanzi l’ufficio è da intendere, ad es. la Squadra Mobile, le Digos, i Settori (I e II) per le specialità.
Nota n. 3: TAR Lazio, sez. I, 14 giugno 1995, n. 1065, in Foro It., 1996, III, 187 L’articolo 40 DPR 8 maggio 1987, n. 266 – secondo cui il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza – risponde all’esigenza di tutelare il libero esercizio dell’attività sindacale che può essere, in concreto, compromesso anche mediante semplice spostamento della sede di lavoro, ancorché non topograficamente apprezzabile (nella specie, il giudice amministrativo ha ritenuto che il trasferimento di un dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla sede di Palazzo Chigi ad altra sede ricompresa nell’ambito del comune di Roma, necessitava del nulla osta prescritto dall’art. 40 DPR n. 266 del 1987).
Nota n. 4: Cons. Stato (sez. IV), 1° aprile 1996, n. 421, in Foro Amm., 1996, 1167 e Cons. Stato, 1996, I, 551 Il nulla osta sindacale, previsto per il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali dall’art. 40 DPR 8 maggio 1987 n. 266, tutela tale dirigente ed il sindacato, impedendo lo sradicamento di chi svolge l’attività sindacale dal contesto in cui la esplica; pertanto, realizza il presupposto del trasferimento di sede anche la destinazione ad altro ufficio della stessa circoscrizione comunale, quando questa costituisca una diversa unità operativa.
Nota n. 5: TAR Calabria, Reggio Calabria, 26 gennaio 1995, n. 147, in Trib.Amm. Reg., 1995, I, 1938 Il trasferimento di un dirigente sindacale, adottato per incompatibilità ambientale, non richiede il previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza ex art. 40 DPR 8 maggio 1987 n. 266, e ciò in quanto l’interesse alla tutela dei diritti sindacali deve essere comparato con il superiore principio del buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 della Costituzione.
Conclusioni
Innegabile che molta strada sia stata percorsa; gli operatori della sicurezza sicuramente però pagano ancora lo scotto di una sindacalizzazione relativamente giovane. Nei fatti, la pari dignità proclamata, in qualche caso si infrange in una sorta di sudditanza strisciante; al tavolo di confronto l’agente segretario provinciale qualche volta subisce ancora la tensione psicologica del questore che, per formazione (proviene dall’Accademia Militare), vive e sente ancora la strutturazione gerarchica dei rapporti, di tipo militare appunto.
Non si può non notare che comunque lo sforzo, nella stragrande maggioranza dei casi, è bilaterale; è più facile riscontrare tentativi di conciliazione, accordo, cooperazione e dialogo tra le parti che attrito, scontro e contrapposizione tout court.
Questo in periferia, nelle strutture territoriali diffuse nel Paese.
A livello centrale, in sede di contrattazione nazionale le lotte si sono inasprite, nel caso per esempio della firma dell’ultimo contratto economico nel 2002; ma la questione è stata squisitamente politica, la bagarre sindacale è stata relativa.
Per quanto attiene invece la tutela dei dirigenti sindacali, essa appare negli enunciati e nei fatti, concreta e reale. Le organizzazioni sindacali sono sempre molto accorte affinché un quadro sindacale non subisca il trasferimento quale forma di ritorsione per un attivismo acceso e militante; sono consapevoli della difficoltà oggettiva di “fare” vero proselitismo sindacale.
Nella Polizia di Stato è certamente molto consistente il sindacato dei non iscritti; di fronte a questo dato è indispensabile una presenza capillare di delegati e quadri sindacali per curare l’informazione e la diffusione della stessa (per esempio bacheche sindacali aggiornate costantemente), per partecipare alle commissioni locali che trattano temi comunque importanti (le commissioni mensa, quelle ricompense e per il vestiario per esempio), per farsi carico delle piccole grandi questioni (orari di servizio non corrispondenti a quelli trattati in sede di accordo nazionale quadro, gestione delle risorse umane con criteri poco ortodossi).
Qualcuno ha detto che, finita la fase di contrattazione per il rinnovo del contratto, il sindacato in polizia va in letargo; oggi che gli uffici, i commissariati, le sezioni, le questure, sono vissuti dalle donne e dagli uomini in divisa come “posto di lavoro”, seppur nella sua “specialità”, il sindacato è attivo e presente quotidianamente, il suo intervento richiesto e voluto. Anelito alla sindacalizzazione vissuto, proprio in queste ore, dagli uomini della quarta forza armata dello Stato: i Carabinieri.32
Bibliografia
AA.VV. Appunti da sbobinatura registrazione lezioni del Master, gennaio – maggio 2003
Durante, Bellucci Le assenze dal servizio nel Comparto Sicurezza, Milano, Giuffrè, 2001
Gaggiotti, Marinelli Vademecum del poliziotto, Brescia, CSP 6° ed.
Giugni, Diritto Sindacale, Bari, Cacucci, 1996
Mone, L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l’ordinamento del personale, Roma, Laurus Robuffo, 1999
Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro. I. Il diritto sindacale, Padova, Cedam, 2002
1 G. Giugni, Diritto Sindacale, Bari, Cacucci ed. 1996 pag. 66
2 Espressione utilizzata da politici e giornalisti, durante la fine degli anni ’70, per indicare quei poliziotti che operavano in clandestinità, come appunto i carbonari di risorgimentale memoria.
3 Legge 1 aprile 1981, n. 121
4 Gaggiotti Marinelli, Vademecum del poliziotto, Brescia, CSP, 6° edizione
5 art. 83, legge 121/81
6 Efficacia generalizzata del contratto collettivo di lavoro stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi.
7 art. 1, comma 1 del d.lgs. 195/95
8 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e revisione del pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
9 importante sottolineare come l’abbandono del tavolo contrattuale e la non firma, di fatto poi esclude la organizzazione sindacale da ogni forma di partecipazione attiva, per tutta la durata del contratto normativo non sottoscritto (stipula degli Accordi Nazionale Quadro e la partecipazione alle commissioni consultive)
10 art. 84, legge 121/81: Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.
11 Legge 20 maggio 1970, n.. 300
12 art. 22, 2° comma Statuto lavoratori
13 G.Giugni op.citata, pag. 114
14 Cassazione sezione lavoro n. 1684 del 5 febbraio 2003, vedi nota n. 1 nel capitolo Giurisprudenza
15 Cassazione, n. 7386/1991
16 A. Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, I Il diritto sindacale, Cedam 2002
17 nello specifico i DPR 395/95, DPR 254/99 e il DPR 164/02
18 art. 32, comma 1 del DPR 395/95
19 Il comma 5 dell’art. 88 della l. 121/81 è stato aggiunto dall’art. 5 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 convertito in legge 29 novembre 1987, n. 472
20 Per fare un esempio; l’agente Mario Rossi, appartenente alla Polizia di Stato, dirigente di un’o.s. rappresentativa sul piano nazionale, assegnato alla questura di Roma, se - componente di una delle segreterie indicate nel comma 5 – dovesse essere trasferito d’ufficio ad un commissariato situato nell’ambito della stesso comune, l’Amministrazione potrebbe procedere “sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza”. Se invece, l’agente Rossi dovesse essere trasferito al commissariato di Tivoli, situato nell’ambito della stessa provincia ma in un comune diverso, l’Amministrazione dovrebbe chiedere il nulla osta all’organizzazione sindacale di appartenenza.
Se l’agente Rossi ricoprisse un incarico sindacale diverso da quello di appartenente ad una delle segreterie indicate nel comma 5, l’amministrazione potrebbe trasferirlo dalla questura di Roma a qualsiasi altra sede, con le formalità previste dal comma 4 ossia “sentita l’organizzazione sindacale d’appartenenza”.
21 art. 36, comma 1 del DPR 164/02
22 in verità un tentativo di chiarezza è fatto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con una circolare interna, la n. 555/39/RS del 10 settembre 1999; vedi nota n. 2 nel capitolo Giurisprudenza
23 vedi nota n. 3 nel capitolo Giurisprudenza
24 vedi nota n. 4 nel capitolo Giurisprudenza
25 DPR 8 maggio 1987, n. 266: accordo nazionale di lavoro per il comparto del personale dei ministeri
26 vedi nota n. 5 nel capitolo Giurisprudenza
27 Cons. di Stato, sez. IV, 1 aprile 1996, n. 421
28 Cons. di Stato, sez. IV, 24 marzo 1997, n. 289
29 Cons. di Stato, sez. IV, 30 marzo 1998, n. 510
30 comma così sostituito dall’art. 2, legge 8 novembre 1977, n. 847
31 comma così sostituito dall’art. 3, legge 8 novembre 1977, n. 847
32 Il giorno 31 ottobre 2003, un quotidiano Liberazione titolava: Carabinieri, clamoroso ultimatum al Governo – entro sei mesi la riforma o faremo un vero sindacato…In Italia è ancora tabù ma in Europa i lavoratori in divisa hanno reali diritti sindacali.

Nessun commento: