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venerdì 20 maggio 2011

Ministero della salute Nota 16-3-2011 n. DGSA/4902/P Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.

Ministero della salute
Nota 16-3-2011  n. DGSA/4902/P
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e ratificata  con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.
Emanata dal Ministero della salute.
Nota 16 marzo 2011, n. DGSA/4902/P (1).
 Convenzione europea per la         protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e         ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione         della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a         Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento         interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune         attività.     

(1) Emanata dal Ministero della salute.


          
              
Alle                          
Regioni  
                         
All’                          
Anmvi  
                         
Alla                          
Fnovi  
                         
All’                          
Enci  
                         
Alle                          
Associazioni di protezione degli               animali            


              



In considerazione della recente approvazione         della L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della         Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a         Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento         interno", si ritiene di fornire ai soggetti interessati linee di indirizzo ed         indicazioni tecniche riguardo all'attuazione della stessa.      
In primo luogo, si evidenzia l'ambito di         applicazione della citata Convenzione europea, definito all'articolo 1, laddove         per animale da compagnia si intende "...ogni animale tenuto, o destinato ad         essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per         suo diletto e compagnia".      
I cani a disposizione delle Forze armate e di         polizia, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e degli altri soggetti         che svolgono un servizio pubblico di pronto intervento e soccorso che, in         ragione della attività di cui sono impiegati, non rientrerebbero nella         richiamata definizione, tuttavia godono delle norme di tutela generale della         Convenzione stessa.      
Inoltre, con riferimento al combinato disposto di         cui all'articolo 10, commi 1, lettera a) e 2, lettera a) della citata         Convenzione europea, ossia al divieto di effettuare sugli animali da compagnia         interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri         scopi non curativi, quale, tra gli altri, il taglio della coda (art. 10, comma         1, lett. a), nonché alla possibilità di ammettere eccezioni a tale divieto si         ritiene di fornire le seguenti indicazioni tecniche.      
Fermo restando il divieto assoluto di praticare         interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, sussiste         tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici         non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia         nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal         medico veterinario che se ne assume la responsabilità (articolo 10, comma 2,         lett. a).      
La fattispecie in questione è riferibile, in         particolare, all'intervento di caudotomia effettuabile sui cani impegnati in         talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso         espletate in condizioni ambientali particolari, quali in zone di fitta         vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente         l'animale al rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, con         ripercussioni sulla salute e sul benessere dello stesso.       
Inoltre qualora l'intervento di amputazione della         coda fosse praticato in età adulta a fini terapeutici, non sarebbe esente da         maggiori rischi a causa della più intensa invasività e impatto sul benessere         psico-fisico dell'animale.      
Pertanto, nell'interesse dell'animale, il medico         veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo         sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche         veterinarie, previa anestesia, ed entro la prima settimana di vita         dell'animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni         che hanno motivato l'intervento stesso (articolo 10, comma 2, lett. a).      
        
      
Il Ministro      
Ferruccio Fazio    



Conv. Int 13 novembre 1987, art.       1
Conv. Int 13 novembre 1987, art.       10
L. 4 novembre 2010, n. 201

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