Ministero della salute
Nota 16-3-2011 n. DGSA/4902/P
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.
Emanata dal Ministero della salute.
Nota 16 marzo 2011, n. DGSA/4902/P (1).
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.
(1) Emanata dal Ministero della salute.
Alle
Regioni
All’
Anmvi
Alla
Fnovi
All’
Enci
Alle
Associazioni di protezione degli animali
In considerazione della recente approvazione della L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", si ritiene di fornire ai soggetti interessati linee di indirizzo ed indicazioni tecniche riguardo all'attuazione della stessa.
In primo luogo, si evidenzia l'ambito di applicazione della citata Convenzione europea, definito all'articolo 1, laddove per animale da compagnia si intende "...ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia".
I cani a disposizione delle Forze armate e di polizia, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e degli altri soggetti che svolgono un servizio pubblico di pronto intervento e soccorso che, in ragione della attività di cui sono impiegati, non rientrerebbero nella richiamata definizione, tuttavia godono delle norme di tutela generale della Convenzione stessa.
Inoltre, con riferimento al combinato disposto di cui all'articolo 10, commi 1, lettera a) e 2, lettera a) della citata Convenzione europea, ossia al divieto di effettuare sugli animali da compagnia interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, quale, tra gli altri, il taglio della coda (art. 10, comma 1, lett. a), nonché alla possibilità di ammettere eccezioni a tale divieto si ritiene di fornire le seguenti indicazioni tecniche.
Fermo restando il divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, sussiste tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità (articolo 10, comma 2, lett. a).
La fattispecie in questione è riferibile, in particolare, all'intervento di caudotomia effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali in zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere dello stesso.
Inoltre qualora l'intervento di amputazione della coda fosse praticato in età adulta a fini terapeutici, non sarebbe esente da maggiori rischi a causa della più intensa invasività e impatto sul benessere psico-fisico dell'animale.
Pertanto, nell'interesse dell'animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia, ed entro la prima settimana di vita dell'animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni che hanno motivato l'intervento stesso (articolo 10, comma 2, lett. a).
Il Ministro
Ferruccio Fazio
Conv. Int 13 novembre 1987, art. 1
Conv. Int 13 novembre 1987, art. 10
L. 4 novembre 2010, n. 201
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venerdì 20 maggio 2011
Ministero della salute Nota 16-3-2011 n. DGSA/4902/P Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.
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