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venerdì 20 maggio 2011

Trasferimento del dirigente sindacale e nulla osta: discriminazione

Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 16 giugno 2008, n. 2983
Svolgimento del processo
Il vice sovrintendente della polizia penitenziaria S.C., in servizio presso la casa circondariale di Alessandria, con ricorso al TAR Piemonte, impugnava l'Ordine di Servizio del Direttore della predetta Circondariale 14 dicembre 2004, n. 61, con il quale, a modifica del precedente ordine di servizio n. 40 del 22 luglio 2004, si disponeva che il coordinamento della III Unità operativa venisse assunta dal Vice Ispettore #################### #################### e il ricorrente dovesse tornare "ad essere impiegato con l'originario incarico di Responsabile dell'Ufficio Atti di Polizia Giudiziaria".
Il ricorrente, dopo una lunga esposizione dei diversi ordini di servizio intervenuti nella vicenda e dopo avere ricordato che sulla medesima era stato sottoscritto anche un verbale di conciliazione davanti al Tribunale civile - Sezione lavoro di Torino, con un primo motivo lamentava l'illegittimità del provvedimento impugnato per l'inesistenza nel ruolo organico della Casa Circondariale di Alessandria del posto di Responsabile dell'Ufficio Atti di P.G. cui è stato assegnato.
Inoltre, la funzione assegnatagli non sarebbe prevista dal Regolamento di Servizio di cui al DPR 15 febbraio 1999, n. 82, e, in particolare, dagli artt. 33 e 34 che specificano funzioni e ruoli. A tale carenza di specificità delle mansioni si aggiungerebbe l'altrettanta mancanza di qualsiasi supporto organizzativo (scrivanie, personal computer, macchine da scrivere ecc.), indispensabile per l'espletamento delle mansioni medesime, atteso che l'Ufficio è stato svuotato di tutte le attrezzature servite per l'arredamento dell'Ufficio del coordinatore della II unità operativa.
La segnalazione dettagliata al Direttore di questa situazione non ha condotto ad alcun risultato positivo, in quanto la Direzione non è stata in grado di fornire alcuna certezza in ordine alla compatibilità della funzione assegnata con lo status di riformato parziale del ricorrente, né sulle mansioni assegnate, limitandosi a segnalare che la necessità dei supporti organizzativi doveva essere rivolta al competente ufficio interno. In tale contesto, ad avviso del ricorrente, oltre al progressivo e costante svilimento della propria professionalità, l'affidamento di un nuovo ruolo di "responsabilità" sarebbe stato disposto al solo fine di preservare il ruolo funzionale in suo possesso.
Infine, la funzione assegnata si porrebbe in aperto contrasto con le conclusioni raggiunte nel verbale di conciliazione davanti al giudice del lavoro del tribunale di Torino, nel quale si prevedeva che il ricorrente doveva essere restituito al ruolo di Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria amministrativa e la "mobilità del personale per motivi prevedibili", fatte salve le esigenze di urgenza a tutela della sicurezza, doveva prevedere un preventivo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
Ulteriore motivo di censura è sollevato con riferimento al mancato previo nulla osta dell'Organizzazione di appartenenza, posto che il ricorrente ricopre la carica di dirigente sindacale.
Con un ultimo motivo di ricorso, si lamenta la carenza di legittimazione a sottoscrivere da parte del Direttore dell'Istituto, atteso che la casa circondariale di Alessandria è qualificata "Istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale" e deve, pertanto, essere retta da personale del ruolo direttivo dell'Amministrazione (Comparto Ministeri), mentre la direttrice è in possesso della qualifica di Funzionario C1, che è stata assegnata in missione.
Da qui la violazione dell'art. 3 del DPR 30 giugno 2000, n. 230, in forza del quale alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.
L'Amministrazione statale intimata resisteva al ricorso deducendo l'infondatezza delle argomentazioni poste a base dell'impugnazione.
Il ricorso era respinto con la sentenza in epigrafe specificata contro la quale il C. ha proposto il presente appello, chiedendone l'integrale riforma.
L'Amministrazione si è costituita anche in questo grado.
L'appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2008.
Motivi della decisione
1. L'appello, che ripropone tutte le censure sollevate con il ricorso di primo grado e disattese dal TAR adito, è infondato.
1.1. Il primo motivo, da esaminare in via prioritaria rispetto agli altri, attiene all'asserita incompetenza ad adottare l'atto impugnato, del funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria assegnato in missione alla direzione della Casa Circondariale di Alessandria, che non apparterrebbe al ruolo dirigenziale e sarebbe sprovvisto di una delega a gestire il personale.
Il motivo è stato respinto dal TAR sul rilievo che il dipendente pubblico assegnato, anche solo temporaneamente, con provvedimento formale, alla direzione di un Ufficio si incardina nel relativo organo ed assume perciò tutti i poteri e le competenze a questo attribuiti dalla legge, senza necessità di ulteriori deleghe particolari.
A sostegno della reiezione del motivo il primo giudice ha aggiunto che, se il dipendente in questione non ha i titoli (personali o di posizione di ruolo) per ricoprire il posto al quale è assegnato, gli atti da lui emessi sono comunque di per sé immuni dal vizio di incompetenza e possono soltanto essere denunciati per illegittimità derivata da quella dell'atto con cui il soggetto è stato assegnato alle relative funzioni, sempre che quest'ultimo sia impugnato contestualmente: il chè, nel caso di specie, non sussiste.
L'appellante assume che con il ricorso di primo grado, non era stata censurata la preposizione del firmatario della sanzione alla direzione della Casa Circondariale, ma solo la sua incompetenza a sottoscrivere l'atto impugnato, trattandosi di funzionario C1, non appartenente al ruolo dirigenziale, inviato in missione, ma sfornito di apposita delega per la gestione del personale.
Osserva il Collegio che la precisazione evidenziata dall'appellante nulla toglie alla correttezza della statuizione del TAR, essendo indiscutibile che la preposizione alla direzione di un Organo dell'amministrazione, mediante l'invio in missione di un dipendente non appartenente al ruolo dirigenziale, comporta l'esercizio di tutte le funzioni di pertinenza dell'organo sostituito e, ovviamente, la sottoscrizione degli atti amministrativi in tale veste adottati.
Il motivo va, pertanto, respinto.
1.2. A conclusioni negative deve pervenirsi anche in ordine al motivo con il quale si contesta l'assegnazione al cd. "Ufficio atti di P.G.", stante l'inesistenza giuridica e sostanziale del ruolo assegnato all'appellante, posto che non esiste né un incarico formale né una specificazione delle mansioni afferenti a tale incarico.
Come correttamente rilevato dal TAR, poiché la "3ª Unità Operativa" si trova nell'ambito dell'"Area Sicurezza" e si articola, al proprio interno, in varie "strutture", tra le quali quella di "ufficio atti di P.G", è consequenziale ritenere che di tale articolazione esista anche un responsabile, a nulla rilevando che il ruolo organico menzioni o meno espressamente la relativa figura.
Quanto all'affermazione che l'Ufficio Atti di P.G. sarebbe stato "completamente svuotato (della relativa) attrezzatura, utilizzata per l'arredamento (e le funzioni) dell'Ufficio del Coordinatore della 2ª Unità Operativa e sarebbe fornito unicamente di un tavolo e di una sedia", si deve convenire con il TAR che tale circostanza, peraltro di palese carattere transitorio, costituisce un mero dato di fatto che non si riflette in termini di illegittimità sull'atto di sua assegnazione all'Ufficio stesso.
1.3. Le ultime censure sono rivolte alla sentenza impugnata attengono alle ragioni che, ad avviso del primo giudice, hanno giustificato la sua assegnazione al nuovo ufficio e la mancata richiesta del nulla osta alla propria organizzazione sindacale.
Anche su questi due aspetti i rilievi svolti dall'appellante non possono essere condivisi.
Che il ricorrente avesse rassegnato le dimissioni dall'incarico di vice coordinatore della 3ª Unità Operativa è circostanza ammessa dallo stesso interessato, con la conseguenza che la nuova destinazione all'Ufficio atti di P.G. si sottrae, come giustamente osservato dal TAR, alle doglianze sollevate dal ricorrente.
In tale contesto, il responsabile della direzione non poteva non individuare, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di sua pertinenza, la struttura semplice alla quale assegnare l'interessato.
Con riguardo, poi, alla censura di illegittimità dell'atto impugnato, perché, nonostante le sue funzioni di dirigente sindacale, è stato emesso senza la previa acquisizione del parere delle Organizzazioni Sindacali, secondo quanto già concordato in sede di conciliazione giudiziale 29 novembre 2002 e quanto stabilito dall'art. 6 dell'accordo nazionale quadro sottoscritto il 24 marzo 2004, è sufficiente richiamarsi alle considerazioni poste a base della statuizione di rigetto da parte del primo giudice.
Trattandosi di movimento disposto per dimissioni da precedente incarico, l'atto non integra un movimento d'autorità e, quindi, non richiede il previo nulla-osta dei sindacati, che, com'è noto, è finalizzato a prevenire fenomeni di discriminazione ai danni dei dirigenti delle stesse organizzazioni, impedendo all'Amministrazione di allontanare il sindacalista "scomodo" dal posto occupato, al fine di comprimerne la libertà d'azione. Tali esigenze non si manifestano - e il predetto nulla osta non è necessario - allorché si sia in presenza di spontanee dimissioni del sindacalista dalle funzioni precedentemente ricoperte, e si debba necessariamente individuare un nuovo posto nell'organigramma dell'amministrazione.
2. Alla luce della considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado possono essere compensate sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello specificato in epigrafe, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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