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venerdì 15 luglio 2011

Cassazione "...richiesta di condanna al Comune per rimborso delle spese e al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto di due ingiunzioni di pagamento emesse nei suoi confronti per violazioni di norme del codice della strada, ingiunzioni impugnate..."


RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6685
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
####################  convenne in giudizio innanzi al Pretore di Milano il  Comune  della stessa città chiedendone la condanna  al  rimborso delle spese e al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto  di due ingiunzioni di pagamento emesse nei suoi confronti per violazioni di  norme del codice della strada, ingiunzioni impugnate e dichiarate nulle dal medesimo Pretore con sentenza del 7 maggio 1993.
Il giudice adito rigettò la domanda.
Interposto gravame, il Tribunale lo respinse.
La  decisione  di  seconde cure venne tuttavia  cassata  dal  Supremo Collegio  con sentenza n. 7898 del 30 maggio 2002.  Ritenne  la  Corte che il Tribunale di Milano, anzichè valutare l'eventuale sussistenza nel  caso  concreto dei requisiti configuranti un illecito,  ex  art. 2043 cod. civ.,  aveva erroneamente statuito che thema decidendum  era il   pagamento  delle  spese  processuali  relative  al  giudizio  di opposizione all'ingiunzione.
Riassunta la causa, la Corte d'appello di Milano, in sede di  rinvio, ha nuovamente rigettato l'appello.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione          S.N. M. formulando due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Milano.Motivi della decisione
1.1   Col  primo  motivo  l'impugnante denuncia violazione  dell'art. 2909  cod.  civ.,  nonchè  vizi  motivazionali. Le critiche hanno  ad oggetto la portata attribuita dal giudice di merito alla sentenza del Pretore  di  Milano  n.  3817  del 1993,   che   aveva  annullato  le ingiunzioni   di   pagamento.  Secondo  l'esponente,   contrariamente all'assunto  della Corte territoriale,    tale   pronuncia    avrebbe positivamente accertato l'infondatezza delle contestate infrazioni.
1.2   Col   secondo  mezzo  il  ricorrente  lamenta  incongruità   e contraddittorietà  della  motivazione su  un  punto  decisivo  della controversia. Deduce che le affermazioni del giudice di merito  volte a sostenere la liceità del comportamento della polizia urbana, sulla base del rilievo che, all'epoca dei fatti, la sosta nello spazio  ove era  stata parcheggiata l'autovettura,  era  effettivamente  vietata, ignorano   il  giudicato   formatosi  sull'affermazione,    contenuta nella  sentenza  di annullamento delle contravvenzioni,  secondo  cui alla data della contestata violazione risultava in vigore l'ordinanza n.  31303 dell'11 giugno 1985, relativa a  zona diversa   da    quella in   cui   l'auto  dell'attore  era parcheggiata.
2.  Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la  loro  evidente  connessione, sono infondate per  le  ragioni  che seguono.
Nel  motivare il suo convincimento il giudice di merito ha  osservato che  la  positiva valutazione della responsabilità extracontrattuale della   P.A.  per  esercizio  illegittimo  della  funzione  pubblica, presuppone  la  verifica, in concreto, del requisito   soggettivo  del dolo   o   della   colpa,   richiesto,  quale  elemento   costitutivo dell'illecito  aquiliano  dall'art.  2043  cod.  civ.,    segnatamente precisando   che   il   relativo   accertamento   non   può   essere automaticamente   correlato   alla  dichiarata   illegittimità   del provvedimento  amministrativo. In tale prospettiva, rilevato  che  il procedimento  di  opposizione alla ingiunzione si  era   svolto  nella contumacia  dell'Ente  territoriale  ed  era  approdato  a  un  esito positivo solo per la mancanza in atti dell'ordinanza comunale in data 14  dicembre  1990,  n.  36226, vigente  all'epoca  delle
 contestate infrazioni  -  ordinanza che effettivamente  sanciva  il  divieto  di sosta,  salvo che per i veicoli della Polizia di Stato - ha  rilevato l'insussistenza  di  elementi per potere affermare  l'illiceità  del comportamento  dei  Vigili  Urbani. Ha  aggiunto  che  l'attestazione contenuta  nei  verbali da questi redatti - secondo cui l'autovettura dello      S.  si trovava nello spazio riservato  alla  Polizia  in luogo in cui erano esposti i cartelli indicatori del divieto  - faceva piena prova fino a querela di falso e non poteva, pertanto, ritenersi smentita dagli esiti dell'istruttoria espletata al riguardo.
3.    Rileva    il    collegio   che,   contrariamente    all'assunto dell'impugnante, gli schemi dogmatici applicati dalla Corte d'appello nella   formazione   del  suo  convincimento   sono   logicamente   e giuridicamente corretti.
Costituisce  principio  consolidato nella  giurisprudenza  di  questa Corte,  dal quale non v'è ragione di discostarsi, che l'affermazione della  responsabilità della P.A., ai sensi dell'articolo  2043  cod. civ.,   presuppone il verificarsi di un evento dannoso eziologicamente connesso  a  un comportamento caratterizzato da dolo o da  colpa.  In tale  prospettiva  la mera illegittimità di un atto  amministrativo, ancorchè  accertato con sentenza passata in giudicato,  non  connota automaticamente    in    termini   di    illiceità    la    condotta dell'Amministrazione,  occorrendo  pur  sempre  la   verifica   della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito  aquiliano (confr.  Cass. civ. 8 marzo 2010, n. 5561; Cass. civ. 4 luglio  2006, n.  591267).
Tale approccio consente di liquidare come del tutto inconsistente  la dedotta violazione del giudicato esterno pretesamente nascente  dalla pronuncia  del  Pretore di annullamento delle contestate  infrazioni, assunto intorno al quale ruotano i due motivi di ricorso.
E'  sufficiente all'uopo rilevare che il vincolo del giudicato  opera nelle  ipotesi - e solo nelle ipotesi - in cui due giudizi,  oltre  a intercorrere  tra  le  medesime parti, si riferiscano,  altresì,  al medesimo  rapporto giuridico, di talchè uno di essi  costituisca  la indispensabile premessa logica per la statuizione relativa  all'altro (confr. Cass. civ., 20 gennaio 2010, n. 857).
Sennonchè   quel   che  difetta,  nella  fattispecie,   è   proprio l'identità  del  rapporto  sottoposto alla  cognizione  del  giudice dell'infrazione,  e  del  giudice  della  responsabilità  aquiliana, discutendosi,  nell'un  caso, della ricorrenza  dei  presupposti  per l'annullamento  di  sanzioni  amministrative  correlate   a   pretese violazioni del Codice della Strada, e nell'altro di un damnum  iniura datum  e  cioè  di  una condotta dolosa o colposa  di  agenti  della pubblica  amministrazione, causativa di un danno ingiusto di  cui  la stessa  deve  rispondere. Ed è  a dir poco ovvio che  l'apprezzamento della  legittimità della contestata infrazione obbedisce  a  criteri deduttivi  e  probatori  che  nulla hanno a che  vedere  con  le  più complesse verifiche da espletarsi nel giudizio di responsabilità. In tale  prospettiva  l'accertamento della effettiva
sussistenza  delle violazioni  a  suo  tempo  addebitate  all'automobilista  costituisce passaggio obbligato  nell'indagine  sulla  effettiva sussistenza  dei lamentati  danni,  non  meno che di quella sull'elemento  psicologico dell'illecito.
Ne  deriva  che  correttamente: il giudice di  merito  ha  rivalutato l'intera vicenda, approdando alla convinzione, congruamente motivata, della infondatezza della domanda attrice.
Per   le   ragioni  esposte  il  ricorso  deve  essere  integralmente rigettate.
Il ricorrente rifonderà alla controparte le spese di giudizio.P.Q.M.
La   Corte  rigetta  il ricorso. Condanna il ricorrente  al  pagamento delle  spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00  (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.



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