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mercoledì 20 luglio 2011

Consiglio di Stato "...E' ammissibile, in punto di principio, la sospensione del processo amministrativo in presenza di un vincolo di pregiudizialità tra il processo medesimo ed un procedimento amministrativo su ricorso straordinario al Capo dello Stato. ..."

Cons. di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4074
DILIZIA E URBANISTICA   -   GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-07-2011, n. 4074Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.  - I sigg. G. e M. D. ed i sigg. C. e G. V., quali eredi della sig.ra F.  D., sono proprietari, in territorio di Rimini, località Miramare, di un'area interessata dal progetto per l'edificazione di un insediamento commerciale su una superficie complessiva di mq. 23.250, per realizzare il quale i predetti o presentavano il 30 luglio 1991 al Comune di Rimini  domanda di concessione edilizia che veniva respinta con provvedimento n. 25771 del 29 settembre 1992, sulla base del parere negativo espresso il 28 agosto 1992 dalla commissione edilizia comunale "...per motivi estetici e di inserimento ambientale...".
Impugnavano con un primo ricorso detto provvedimento prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
In data 20/12/1993 il Comune di Rimini, in sede di riesame, rigettava nuovamente l'istanza di concessione edilizia presentata nel 1991 con riferimento al contrasto dell'intervento richiesto con le disposizioni di cui all'art. 19 del sopravvenuto PTPR.
Con deliberazioni n. 2620 del 29 giugno 1989 e n.  1338 del 28 gennaio 1993 la Regione EmiliaRomagna adottava ed approvava, rispettivamente, il Piano Territoriale Paesistico Regionale, che sottopone i terreni di proprietà dei sigg. D. e V. ai vincoli imposti dall'art. 19 delle NTA per le "Zone di particolare interesse paesaggisticoambientale".
Con un secondo ricorso giurisdizionale i predetti  impugnavano anche dette delibere regionali, nonché con un terzo ricorso  impugnavano il citato nuovo diniego di concessione edilizia (n. 128721 del 20 dicembre 1993).
Con un quarto ricorso giurisdizionale gli stessi anzidetti proprietari impugnavano, infine, il nuovo Piano regolatore generale di Rimini approvato nel 1999.
2. - Con la sentenza appellata il Giudice di prima istanza, previa riunione dei ricorsi anzidetti, ha statuito quanto segue:
- ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 2827 del 1992, proposto avverso il primo diniego di concessione edilizia, essendo stato adottato un nuovo diniego fondato sulla sopravvenienza del  PTPR ed in particolare dell'art. 19 di disciplina delle "zone di particolare interesse paesaggisticoambientale",
- ha respinto nel merito il ricorso n. 2802 del 1993 proposto per l'annullamento del citato PTPR;
- ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha respinto il ricorso n. 1 del 1994 volto all'annullamento del secondo diniego di concessione edilizia, in applicazione del citato art.  19 del PTPR;
- ha respinto nel merito il ricorso n. 1738 del 1999 proposto avverso le determinazioni del PRG di Rimini approvato nel 1999 concernenti le aree di loro proprietà.
3. - Con l'appello in esame i sigg. D. e V. hanno chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:
i)- errata e difettosa motivazione della dichiarazione di improcedibilità del primo ricorso (n. 2827 del 1992) perché adottata in violazione del principio di irretroattività delle previsioni pianificatorie ed in violazione della domanda di concessione precedente;
ii)- erroneità della decisione emessa sul ricorso  n. 1 del 1994, concernente l'annullamento del nuovo diniego di concessione edilizia, perché, "...in primo luogo, fa riferimento a norma  del PTPR che di per sé sarebbe norma illegittima ed in secondo luogo ritiene tardivamente proposti motivi che, invece, sono stati tempestivamente proposti in quanto le previsioni del PTPR non sarebbero immediatamente lesive, ma diventerebbero tali "...nel momento in cui di esse viene fatta applicazione impeditiva; conseguentemente, ripropone per la valutazione nel merito tutte le doglianze non esaminate dal primo  Giudice;
iii)- erroneità della decisione emessa sul ricorso n. 2802 del 1993, avverso gli atti di adozione e di approvazione  del PTPR, in quanto l'area dei ricorrenti sarebbe "...un'area C, come tale risultante dalla previsione del PRG controdedotto..." e, quindi, la  diversa determinazione regionale che attribuisce alla stessa area rilevanza paesaggistica sarebbe contraddittoria perché la Regione avrebbe "...omesso di considerarne le caratteristiche in conformità a quanto previsto dall'art. 19 lettera b)..."; in quanto il citato art. 19  avrebbe un contenuto dispositivo incongruo, contraddittorio e generico;  in quanto sarebbe non condivisibile "...la ritenuta recessività della disciplina delle c.d. "zone bianche" (art. 4 della legge n. 10 del 1977);
iv)- erroneità della decisione di rigetto, sia delle censure procedimentali, sia delle censure sostanziali sollevate con il ricorso n. 1738 del 1999, proposto per l'annullamento in parte qua del PRG di Rimini, perché:
- quanto alle prime, l'obbligo di ripubblicazione  del PRG, dopo le richieste di modifica della Provincia che hanno dato luogo allo stralcio della scheda comunale, discenderebbe, diversamente da quanto ritenuto dal Giudicante, dalla legge regionale e dalla "più accorta" giurisprudenza in materia di modifiche rilevanti allo strumento  urbanistico e di necessità conseguente di ripubblicazione del testo; le  modifiche proposte dalla Provincia non sarebbero riconducibili a quelle  della lettera a) dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978 e sarebbe illegittimo lo stralcio operato al fine di rinvenire una disciplina diversa da quella decisa dal Comune "...di dare alle aree una destinazione in parte di espansione in parte vincolistica, peraltro ribadito da detto Ente anche in sede di controdeduzioni;
- quanto alle seconde (censure sostanziali), perché il "...il fatto dedotto con il quinto motivo avrebbe dovuto costituire oggetto di verificazione istruttoria...", non essendovi alcuna documentazione utile agli atti del giudizio, come invece affermato dal TAR e perché, anche a volere ammettere che la causa fosse istruttoriamente matura, comunque sarebbe stata omessa ogni decisione sull'eccepita contraddittorietà tra il PRG ed il PTPR; perché, con riferimento al sesto motivo, lo stralcio operato dalla Provincia, in sede di esame della scheda comunale, a differenza di quanto affermato dal TAR non sarebbe giustificabile semplicemente sulla base di un'asserita prevalenza delle previsioni del PTPR e del PTCP e perché, con riferimento alla parte dello stesso motivo concernente la destinazione a verde pubblico, cui il Tar riconosce portata di vincolo espropriativo, gli appellanti
avrebbero ragione a lamentarsi della decisione del Tar stesso di non riconoscere che la pregressa destinazione fosse di verde per il gioco e lo sport per escludere che vi  sia stata reiterazione del vincolo, nonchè del fatto che sul punto non sia stata disposta apposita verificazione; perché con riguardo al 7° motivo, il Tar avrebbe erroneamente rigettata la censura di illegittimità derivata, tenuto conto che la contemporanea pendenza di apposito ricorso al Presidente della Repubblica avverso il PTCP non era contestato dalla Provincia, che tale PTCP "...non è atto presupposto del  procedimento di PRG e quindi non opera il principio dell'alternatività...", e che, pertanto, la decisione di detta censura di illegittimità derivata "...avrebbe dovuto essere sospesa, ex art. 295 c.p.c...."  in quanto, "...decidendo negativamente, il TAR si è comportato come se il ricorso avverso il
PTCP fosse già stata deciso, il che non è...".
4. - Si sono costituiti in giudizio, sia il Comune di Rimini, sia l'Amministrazione Provinciale di Rimini, sia la Regione Emilia Romagna che con più memorie hanno argomentato in ordine all'infondatezza dell'appello del quale hanno chiesto la reiezione.
5. - Con memoria depositata in previsione della discussione dell'appello i sigg. D. e V. hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
6. - All'udienza pubblica del 19 aprile 2001 l'appello è stato rimesso in decisione.
7. - L'appello è infondato.
7.1 - La critica mossa alla decisione del TAR di dichiarare improcedibile il ricorso n. 2827 del 1992 non può essere condivisa in quanto essa poggia su di una valenza dell'ordinanza cautelare emessa in corso di giudizio che non è prevista dalla legge.
Ed invero, è noto che l'eventuale accoglimento della domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato non costituisce determinazione conclusiva del Giudicante sulla  legittimità del provvedimento stesso, bensì misura giurisdizionale volta esclusivamente ad impedirne la produzione degli effetti propri, nelle more della decisione definitiva del ricorso.
E' evidente, inoltre che le pronunzie cautelari di primo e di secondo grado che, nella specie, hanno interinalmente inciso sugli effetti del primo diniego di concessione edilizia impugnato  con il citato ricorso n. 2827 del 1992, hanno valutato esclusivamente le ragioni poste alla base di detto (primo) diniego e che le relative decisioni non hanno alcuna influenza su fatti ed atti successivi, quali il PTPR sulla base del quale il 20 dicembre 1993 è stato opposto ai ricorrenti dal Comune un nuovo diniego al rilascio di concessione edilizia.
Consegue che è errato ritenere, come fanno gli appellanti, che l'Amministrazione non potesse tenere conto, in sede di riesame della domanda di concessione edilizia, dell'emanazione di detto PTPR, così come è errato, secondo quanto si dirà meglio in seguito, affermare che la norma (art. 19) di detto strumento applicata nella specie sia illegittima e, comunque, inapplicabile alla fattispecie in esame.
In sintesi, correttamente il primo Giudice è pervenuto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso n. 2827 del 1992 essendo venuto meno, per effetto del nuovo provvedimento di diniego  di concessione edilizia del 20 dicembre 1993, applicativo delle disposizioni del PTPR, ogni interesse degli attuali appellanti alla decisione di detto ricorso, per cui non può non discenderne la conferma del capo di decisione esaminato.
7.2 - A non diverso avviso negativo può, poi, il Collegio pervenire con riferimento ai motivi di contestazione della decisione assunta dal TAR sul ricorso n. 2802 del 1993, di impugnazione del già citato PTPR, in quanto, in disparte ogni valutazione sulla tempestività delle censure sollevate in primo grado, sono comunque infondate tutte le tesi allo scopo articolate dagli appellanti, sia sotto un profilo di valutazione generale delle scelte operate dalla Regione, sia con riguardo alle singole censure sollevate.
7.2.1 - Quanto al primo di detti profili -ricordato che gli appellanti si dolgono che il TAR non avrebbe tenuto conto che la loro area era stata normata "C" dal PRG comunale e che, quindi, la Regione non ne avrebbe considerato le caratteristiche allorquando l'ha, invece, considerata di rilevanza paesistica- non può il Collegio non rilevare che le argomentazioni espresse dal primo Giudice in proposito ben reggono alle critiche mosse dagli appellanti, considerato che, in punto di principio, è da condividere l'avviso che gli atti di pianificazione urbanistica non necessitano di particolari motivazioni per sorreggere le specifiche destinazioni conferite a determinate aree le quante volte, come nella specie, sia ricavabile dall'intero contesto programmatorio e dalla condizione propria delle aree stesse la giustificazione della scelta di apporre il vincolo nella specie recato dall'art. 19
del PTPR.
Inoltre, è agevole osservare che detta giustificazione trova riscontro, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, nelle planimetrie sia del PTPR che del PTCP (cfr. documentazione regionale di primo grado), nonché nei contenuti del volume "Colonie marine", citati negli scritti difensivi, dai quali emerge la peculiarità della posizione delle aree in questione e la loro ritrovata qualità paesistica -allocate in una fascia di terreno immediatamente retrostante l'insediamento di colonie marine e più oltre la fascia di arenile- per essere inserite in un più ampio ambito non edificato che è naturalmente destinato a tutela paesistica proprio perché costituisce parte di territorio rimasta sostanzialmente integra, siccome ancora caratterizzata dalla conformazione naturale tipica della zona costiera, invero riacquistata anche a causa del non utilizzo degli edifici esistenti delle
citate ex colonie marine.
Dunque, una valutazione discrezionale, non solo non irrazionale, ma supportata da elementi significativi e pregnanti che  rendono legittimo il vincolo apposto alle aree, che non è scalfito neppure dal richiamo operato da parte appellante al cd. "PRG controdedotto" -di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Rimini n.  234 del 1994 che originariamente destinava le aree in questione in parte a zona C2, in parte a zona G3.1 (verde pubblico) e G3.2 (attrezzature sportive)- in quanto la relativa scheda n. 5.8, cui fanno riferimento gli appellanti, è stata stralciata in sede di approvazione dello strumento urbanistico da parte della Provincia (delibera n. 151 del 23 marzo 1999) proprio perché in contrasto con l'art. 19 del PTPR di  qualificazione delle aree stesse come zona di particolare interesse paesaggisticoambientale.
7.2.2. - Sotto il secondo profilo, ritiene il Collegio che neppure colgano nel segno gli appellanti allorquando affermano che il citato art. 19, comma 1, delle NTA al PTPR sarebbe contradditorio e generico, se non incomprensibile, per ciò che concerne le esenzioni dal vincolo.
Ed infatti, la natura e valenza specifica delle esenzioni individuate dal citato strumento di pianificazione ed il loro collegamento con situazioni già consolidate, rendono ragionevole ed appropriata la previsione derogatoria in esame, che correttamente è stata espressa mediante la puntuale elencazione contenuta nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del citato art. 19, collegata a riferimenti certi quali la vigenza dei piani ivi richiamati e, quindi, sostanzialmente, delle connesse posizioni consolidatesi, che ragionevolmente la Regione ha ritenuto di non poter vanificare con un altro strumento pianificatorio successivo.
Né sussiste alcuna incertezza nell'individuazione  delle aree escluse dal vincolo tenuto conto, conformemente a quanto ha rilevato la difesa regionale, del preciso riferimento normativo contenuto anche nelle ipotesi sub b) e c) e del fatto che le aree escluse, in virtù della zonizzazione prevista dal PRG, devono comunque trovarsi inserite in aree C e D, ovvero F o G, qualunque sia la denominazione in concreto adottata dall'Amministrazione comunale.
Conseguentemente, deve escludersi ogni fondatezza  delle tesi sul punto articolate dagli appellanti, anche con riferimento  alla pretesa posizione specifica da loro acquisita per effetto delle pronunzie cautelari emesse nel corso del giudizio relativo al primo ricorso contro il primo diniego di concessione edilizia, avuto presente,  a tal ultimo riguardo, sia le osservazioni più innanzi già formulate sulla natura ed effetti di dette pronunzie cautelari, sia il rilievo della carenza di ogni effetto additivo discendente da esse che potesse condizionare le scelte vincolistiche operate dalla Regione.
Infine, va dichiarato inammissibile, perché costituente motivo nuovo dedotto per la prima volta in appello, la tesi che la disciplina delle c.d. "zone bianche", di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 10 del 1977,  prevalga sul vincolo del PTPR in quanto le aree normate F o G non sarebbero incise dalla disciplina dell'art. 19, comma 1, lettera c), di detto PTPR.
Ed invero, sul punto appare decisivo il rilievo delle parti appellate che in primo grado i ricorrenti avevano sollevata unicamente la questione che i terreni di loro proprietà dovessero essere  considerati, per presunzione normativa discendente dal citato art. 4 della legge n. 10 del 1977, con carattere produttivo, ma non anche avevano proposto questione attinente alla zonizzazione G o F.
Ciò, infatti, trova riscontro anche nelle controdeduzioni difensive articolate sul punto in primo grado da dette controparti, tutte appuntate sull'eccezione che, prima dell'adozione del  piano paesistico, non era stata presentata apposita diffida dei proprietari che qualificasse l'obbligo giuridico dell'Amministrazione di  pronunziarsi espressamente sulla domanda di rideterminazione della destinazione di zona, una volta decaduti i vincoli precedenti; che, inoltre, prima del 29 giugno 1989, data di adozione del PTPR, il vincolo  di zona fosse decaduto e soprattutto che fosse stata richiesta con apposita diffida una nuova rideterminazione della destinazione di zona e  fosse stata presentata una nuova domanda di concessione edilizia, nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 della c.d. legge Bucalossi; che, infine, la domanda di concessione edilizia presentata il  30 luglio 1991
riguardava soltanto alcuni dei mappali degli appellanti attuali e non la loro intera proprietà.
7.3 - Anche la decisione assunta dal TAR sul terzo ricorso (n. 1 del 1994), rivolto a contestare la legittimità del nuovo diniego di concessione edilizia emesso dal Comune di Rimini con provvedimento n. 128721 del 23 dicembre 1993 ed il presupposto dato normativo dell'art. 19 del PTPR, può ritenersi sottratta alle critiche mosse dagli appellanti per le seguenti considerazioni.
7.3.1 - Quanto alla ritenuta tardività dell'impugnazione dell'art. 19 del PTPR, osserva il Collegio, in linea generale, che l'immediata lesività della prescrizione vincolistica è caratteristica propria delle disposizioni urbanistiche che, modificando la previgente destinazione di zona, imprimano ad un'area una conformazione urbanistica escludente ogni possibilità di utilizzo da parte del privato proprietario per fini diversi da quelli individuati dalla previgente disciplina dello strumento urbanistico.
Osserva, altresì, il Collegio, consonando con il Giudice di prima istanza, che i motivi 5 e 7 del ricorso di primo grado sono, in ogni caso, tardivi in quanto il PTPR era già pienamente conosciuto dai ricorrenti sin dalla data di presentazione del secondo ricorso (n. 2802 del 1993), volto proprio all'annullamento di detto Piano.
Consegue che va confermata la declaratoria di inammissibilità, in parte qua, degli esaminati motivi del ricorso n. 1 del 1994.
7.3.2 - Tutti gli ulteriori motivi dello stesso ricorso, che attengono invece al citato nuovo diniego di concessione edilizia, sono infondati potendosi pienamente condividere la motivazione  resa dal TAR per respingere detti motivi.
Non v'è, innanzi tutto, motivo per discostarsi dall'avviso giurisprudenziale privilegiato dal primo Giudice, circa l'insussistenza della necessità di acquisire il parere della CEC allorquando la verifica della domanda di concessione edilizia attenga soltanto a profili strettamente giuridici, ma non anche tecnici, tenuto conto che nella specie il (secondo) diniego impugnato si fonda esclusivamente sulla preesistenza di una destinazione vincolata dell'area e cioè sul contenuto chiaro ed ineludibile dell'art. 19 del PTPR.
Parimenti convincente è la risposta fornita dal TAR al secondo motivo di impugnazione essendosi già ritenuta infondata, nei capi di motivazione che precedono, ogni critica che assuma come prevalente la norma sulle c.d. zone bianche, rispetto alla disciplina dell'art. 19 del PTPR.
Elementi anche documentali, infatti, dimostrano come alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia (30 luglio 1991) il predetto Piano era già stato adottato con delibera n. 2620 del 29 giugno 1989 e, quindi, si applicavano le misure di salvaguardia ivi previste, come correttamente rilevato nel parere della Commissione edilizia del 29 settembre 1992.
Analoga statuizione negativa va emessa con riferimento alla questione riproposta dagli appellanti dell'omessa recepimento del PTPR da parte del Comune di Rimini nel proprio PRG, tenuto conto che alla stregua della giurisprudenza del Giudice delle Leggi (n. 378 del 2000, n. 529 del 1995 e n. 327 del 1990) è pacifica l'immediata operatività delle previsioni e prescrizioni pianificatorie comportanti vincoli di carattere generale e particolare, nonché l'inefficacia di ogni intervento edilizio difforme dai piani territoriali paesistici.
Quanto, poi, alla tesi che i terreni degli appellanti sarebbero esenti dall'applicazione dell'art. 19 più volte richiamato, può convenirsi con la difesa delle parti appellate che tale tesi è contrastata dal rilievo decisivo di carattere generale che il parametro di riferimento utilizzato da detta norma è costituito dalle zone territoriali omogenee incluse negli strumenti urbanistici e dal fatto che detti terreni, per le ragioni già esposte più innanzi, non erano inseriti in nessuna delle zone di espansione previste dal PRG.
Infine, occorre soltanto soggiungere che la portata prescrittiva dell'art. 19, contestata dagli appellanti, è resa palese dalla disposizione del comma due che specifica come i commi seguenti, eccetto il decimo, siano immediatamente applicabili e, quindi,  rende applicabile l'art. 4, comma 4, delle N:T:A che ne dispone la prevalenza sugli strumenti di pianificazione.
7.4 - Infine, sono infondati anche i motivi di appello con i quali è stato contesto il capo di sentenza che ha respinto  il quarto ed ultimo ricorso di primo grado (n. 1738 del 1999).
Quanto al primo dei profili di impugnazione proposti, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Sezione ha  avuto modo di precisare, con avviso del tutto condivisibile, che la ripubblicazione del piano regolatore generale non è necessaria se le modifiche sono "obbligatorie" e ciò perché è proprio il carattere dovuto  dell'intervento dell'Autorità competente all'approvazione dello strumento urbanistico che rende superfluo l'apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale (cfr. ad es. C.d.S., sez. IV^, n. 1516 del 2008; 30 settembre 2002, n. 4984; 5 settembre 2003, nn. 2977 e 4984).
Consegue che ogni deduzione contraria effettuata dagli appellanti al riguardo va disattesa, essendosi in presenza, nel caso in esame, di obbligatorio adeguamento del piano comunale a quello sovraordinato, così come va disattesa, alla stregua delle ragioni già espresse nel precedente capo di motivazione n. 7.2.1 della presente sentenza, ogni critica afferente l'asserita illegittimità dello stralcio  operato dalla Regione per pervenire ad una destinazione urbanistica delle aree in questione diversa da quella prevista dal PRG adottato.
Giova soltanto aggiungere, a tal ultimo riguardo,  che la possibilità dello "stralcio", con o senza raccomandazioni, è pacificamente consentita dalla giurisprudenza costituendo esso strumento  di contemperamento delle distinti competenze del Comune e dell'organo approvante (Regione o Provincia) che tende a risolvere in maniera concertata la situazione delle aree stralciate, attraverso una nuova proposta dell'ente proponente che è formulata alla luce delle osservazioni espresse dall'organo approvante.
Né colgono nel segno gli appellanti, laddove criticano la decisione adottata dal Tar sul loro quinto motivo di primo grado, in quanto la presunta non completezza degli elementi a disposizione del giudicante di prime cure non trova riscontro negli atti  di causa e perché, in ogni caso, non sussiste alcuna contraddittorietà tra PRG e PTPR.
Si è avuto già modo, infatti, di chiarire più innanzi come la scelta pianificatoria suggerita dalla Regione e conclusivamente condivisa dal Comune di Rimini, conformemente alla previsione del PTPR, risponda a ragionevoli criteri di programmazione di  quella parte del territorio comunale, quale quella in considerazione, che, per la sua posizione ed in ragione della sua consistenza, anche morfologica, unita al disuso nel tempo delle uniche costruzioni esistenti, si prestava e si presta ad una sua conservazione mediante l'apposizione del vincolo paesistico ed ambientale qui contestato.
Inoltre, le stesse considerazioni testè espresse escludono che possa darsi credito anche alle deduzioni contenute nel sesto motivo del ricorso di primo grado, riproposte a sostegno delle contrarie conclusioni raggiunte sul punto dal TAR, avuto presente che la  questione fondamentale agitata inerisce sempre allo stesso profilo attinente l'asserita non prevalenza del PTPR sul PRG, che è tesi già smentita dalle argomentazioni sin qui rese, oltre che alla natura del vincolo in questione ed al rapporto esistente tra la precedente previsione di piano e quella successiva allo stralcio operata dalla Regione riguardo al PRG impugnato, che sono questioni anch'esse risolte correttamente dallo stesso TAR, secondo convincimenti condivisibili ai quali può, dunque, rinviarsi per confermare la conclusiva statuizione assunta da detto Giudice.
Infine, quanto alla tesi che occorreva necessariamente sospendere, ex art. 395 c.p.c, ogni decisione sulla censura di illegittimità derivata dell'atto impugnato dall'illegittimità del PTCP, impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non ancora deciso, osserva il Collegio che la questione non è  fondata.
Rileva il Collegio, in linea generale, che l'ordinamento consente l'utilizzazione di strumenti processuali volti a scongiurare il verificarsi di ipotesi di contrasto fra pronunzie diverse  sempre che queste abbiano forza di incidere su di un medesimo thema decidendum e di pervenire a conclusioni insanabilmente contrastanti.
L'istituto della sospensione necessaria del processo, disciplinato dagli artt. 295 a 298 c.p.c., è caratterizzato, infatti, dallo scopo di prevenire soluzioni confliggenti, e non più modificabili, tra distinte liti e si estende, come già rilevato in giurisprudenza, anche all'ipotesi in cui il vincolo di pregiudizialità, idoneo a far sorgere il dovere di sospensione, derivi dalla definizione di un procedimento amministrativo per la decisione di un ricorso straordinario da parte del Capo dello Stato, in quanto la pronuncia resa  su ricorso al Presidente della Repubblica, ancorché non rivesta i caratteri formali e sostanziali della sentenza, costituisce comunque un atto di definizione della controversia che non è suscettibile di essere annullato, revocato o riformato dall'Amministrazione ed, inoltre, in forza del principio fondamentale dell'alternatività del ricorso straordinario
rispetto al ricorso giurisdizionale, svolge un ruolo sostitutivo della decisione del giudice, anche se su un piano diverso, attesa la sua inattitudine a passare in "cosa giudicata" (cfr. C.d.S., sez. VI, 13 febbraio 1991 n. 92).
E' quindi ammissibile, in punto di principio, la sospensione del processo amministrativo in presenza di un vincolo di pregiudizialità tra il processo medesimo ed un procedimento amministrativo su ricorso straordinario (cfr. Cd.S., sez. VI^, 3 luglio 1973 n. 310 e sez. V^, 9 maggio 1972 n. 358).
Ciò precisato, rileva, però, il Collegio che, nel  caso in esame non v'era e non v'è luogo a tale tipo di sospensione necessitata del giudizio poiché, a ben vedere, tutte le questioni attinenti all'asserita illegittimità del PTCP sono inammissibili, per il  ne bis in idem, essendo già oggetto di impugnazione con altro mezzo contenzioso previsto dall'ordinamento in via alternativa a quello utilizzato nella specie e perché, in ogni caso, l'attuale parte appellante, nè in primo grado, né nella presente sede ha fornito elementi certi sul se ed in quale misura l'attivato contenzioso amministrativo possa influire sulle statuizioni qui emesse ed in particolare quale efficiente e determinante valenza potrebbe avere l'accoglimento del ricorso straordinario anzidetto sulla decisione della  censura di illegittimità derivata rigettata dal TAR.
7. 5 - In conclusione, anche tale critica deve subire sorte negativa, come tutte le altre proposte con l'appello esaminato che, dunque, deve essere rigettato.
8. - Quanto alle spese del presente grado di giudizio, ritiene il Collegio che l'onere delle stesse debba ricadere solidalmente sugli appellanti indicati in epigrafe, in conseguenza dell'accertata loro soccombenza e secondo i principi ricavabili dall'art. 26 del c.p.a., nella misura indicata in dispositivo che viene liquidata in favore di ciascuna delle parti appellate e cioè del Comune di Rimini, della Provincia di Rimini e della Regione EmiliaRomagna.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 10556 del 2004, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2000.00 (euro duemila/00) in favore di ciascuna delle parti appellate, oltre competenze di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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