Translate

mercoledì 20 luglio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 15-7-2011 n. 14726 Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di lavoratori frontalieri, lavoratori diversi dai frontalieri e lavoratori stagionali; articolo 65 del Reg. (CE) n. 883/2004 e disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.

Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 15 luglio 2011, n. 14726 (1).
        Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione:  chiarimenti in materia di lavoratori frontalieri, lavoratori diversi dai frontalieri e lavoratori stagionali; articolo 65 del Reg. (CE) n. 883/2004 e disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.          

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 

Premessa      
Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimento in materia di prestazioni di disoccupazione da liquidare, in applicazione dell'articolo 65 del Reg. (CE) n. 883/2004, ai disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente.      
Come noto, dal 1° maggio 2010 sono in vigore i  nuovi regolamenti che prevedono disposizioni specifiche anche in materia di prestazioni di disoccupazione (vedi gli articoli da 61 a 65 del regolamento di base, Reg. (CE) n. 883/2004 e gli articoli da 54 a 57  e 70 del regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009).      
L'Istituto ha pubblicato le seguenti circolari applicative, alle quali si rimanda integralmente:      
1) Circ. 1 luglio 2010, n. 82:  “Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - Disposizioni di carattere generale”;      
2) Circ. 1 luglio 2010, n. 85:  “Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009,  pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni”;      
3) Circ. 23 luglio 2010, n. 100: “Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi”;      
4) Circ. 20 ottobre 2010, n. 132: “Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3”;      
5) Circ. 28 ottobre 2010, n. 136: “Regolamentazione comunitaria: Circ. 1 luglio 2010, n. 85;  disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all'indennità di disoccupazione agricola”.      
Alla luce delle richiamate disposizioni, si precisa quanto segue.    

 

1) Campo di applicazione e definizioni      
L'articolo 65 del Reg. (CE) n. 883/2004 si applica ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri, le cui definizioni si ritiene utile richiamare.      
Ai sensi dell'articolo 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 883/2004, "lavoratore frontaliero" è "qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana".      
Premesso che si considerano "lavoratori diversi dai frontalieri" coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente identico allo Stato in cui esercitano l'attività subordinata o autonoma, la Commissione amministrativa con la Decisione n. U2 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n. 2 della Circ. 1 luglio 2010, n. 85), ha individuato, a titolo indicativo, una serie di categorie di lavoratori a cui si applica l'articolo 65.5:      
a) le persone che esercitano un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base);      
b) le persone che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri (articolo 13 del regolamento di base);      
c) le persone cui si applica un accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base e, cioè, i lavoratori per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile e, in particolare, al principio della lex loci laboris (assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro).      
Si ritiene che la disciplina prevista dall'articolo 65 sia applicabile anche ai lavoratori stagionali, sebbene  gli stessi non siano espressamente richiamati nella suddetta Decisione,  analogamente a quanto precedentemente indicato dalla circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, paragrafo V, nonché nella decisione n. 131 del 3 dicembre 1985 della Commissione amministrativa, che li include nella categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri, in applicazione dell'articolo 71 del Reg. (CEE) n. 1408/71.      
A tale proposito, si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del Reg. (CEE) n. 1408/71 per "lavoratore stagionale" si intende il lavoratore "che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto  di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata  del suo lavoro"; mentre per lavoro a carattere stagionale s'intende "un  lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente  ogni anno".      
Qualora l'interessato non sia in grado di comprovare il possesso della qualifica di lavoratore stagionale, ad esempio nel caso in cui tale qualifica non risulti esplicitamente dal contratto di lavoro esibito dallo stesso, le Sedi, prima di procedere alla definizione della domanda, si dovranno rivolgere all'Istituzione competente, per i chiarimenti del caso.    

 

2) Erogazione delle prestazioni e rimborsi      
Si ribadisce, come già precisato dalla Circ. 1 luglio 2010, n. 85,  Parte II, a cui si rinvia integralmente, che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza, compreso quindi il lavoratore stagionale, beneficiano delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione  durante l'ultima occupazione.      
Tali prestazioni sono corrisposte dall'istituzione dello Stato di residenza; tuttavia, l'istituzione competente dello Stato membro di ultima occupazione è tenuta a rimborsare l'intero importo delle prestazioni erogate durante i primi tre mesi, nei limiti, peraltro, dell'importo erogabile dallo Stato membro competente.      
Il periodo del rimborso può essere prolungato a cinque mesi se ricorrono le condizioni illustrate dalla suindicata circolare.      
Tuttavia, esclusivamente per il lavoratore diverso dal frontaliero che rientra in Italia, le Sedi dovranno preliminarmente accertare che la persona disoccupata non abbia maturato il diritto a prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 64 del  Reg. (CE) n. 883/2004, a carico dell'istituzione dello Stato alla cui legislazione era stata assoggettata da ultimo.      
In tale ipotesi, le prestazioni a carico dell'Istituto sono sospese per il periodo nel corso del quale spettano le prestazioni stesse a carico dell'istituzione competente (articolo 65,  paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base). L'erogazione decorre, quindi, dalla scadenza di tale periodo per l'eventuale durata residua. Le Sedi dovranno pertanto dedurre dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana il numero complessivo delle giornate indennizzate ai sensi della legislazione estera.      
Per quanto riguarda le richieste di rimborso, si rammenta che per l'Italia sono effettuate tramite la Direzione regionale INPS del Lazio, secondo le disposizioni impartite al punto 5 della Circ. 18 febbraio 1999, n. 36 ed al punto 5, Parte II, della Circ. 1 luglio 2010, n. 85.     

 

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, artt. 61-65
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009, artt. 54-57
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009, art. 70

Nessun commento: