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mercoledì 20 luglio 2011

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 13-7-2011 n. 63 Anno scolastico 2011/2012 - Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Uffici di supporto e collaborazione con il Capo dipartimento - Uff. V, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. IV e V.


Circ. 13 luglio 2011, n. 63 (1).
       Anno scolastico 2011/2012 - Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.        

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  Dipartimento per l’istruzione, Uffici di supporto e collaborazione con il Capo dipartimento - Uff. V, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. IV e V.


                             
                                                   
Ai                                                  
Direttori generali degli uffici scolastici regionali                                          
                                                                     
Loro sedi                                          
                                 
e, p.c.:                                                  
Agli                                                  
Assessori regionali all’istruzione                                          
                                                                     
Loro sedi                                        



               



Con la presente circolare si impartiscono istruzioni  e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto prodromico rispetto alle operazioni di  sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico di diritto.    
Con l’occasione, si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 9, comma 19, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha definitivamente fissato al 31 agosto il termine del 31 luglio di cui alle L. n. 333/2001 di ultimazione di tutte le operazioni finalizzate al corretto e regolare avvio dell’anno scolastico (sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato).    
Le SS.LL, proseguendo negli incontri attivati nella fase di elaborazione degli organici di diritto, sulla base degli elementi e dei dati fatti tenere dalle istituzioni scolastiche, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell’ottica di una programmazione dell’offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze delle scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più idoneo e  proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri. Detti incontri sono tanto più necessari in considerazione della graduale attuazione della riforma del secondo ciclo  che, com’è noto, coinvolge le classi prime e seconde dell’a.s. 2011/12,  lasciando in
vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità orarie relative all’istruzione tecnica e all’istruzione professionale.    
Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli organici, si fa rinvio al Decreto interministeriale (in corso di registrazione), al quale pertanto  le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose e complesse questioni che caratterizzano la materia degli  organici, ricordando che i regolamenti relativi al riordino del secondo  ciclo sono stati pubblicati nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010.    
Si rammenta che i criteri e i parametri per la  formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (D.P.R. n. 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998 (n. 331) e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.    
Com’è noto, il decreto interministeriale relativo agli organici dell’a.s. 2011/12 ha previsto che le riduzioni di cui alla L. n. 133 del 2008, per l’a.s. 2011/12, fossero effettuate tutte in organico di diritto.    
Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l’autonomia delle scuole, individueranno le misure  e le soluzioni atte a contenere ed eventualmente a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell’anno 2010/11. È appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre.    
A solo titolo di esempio, si segnalano alcune tipologie di interventi che in organico di fatto possono concorrere a raggiungere l’obiettivo di contenimento:
- nella  scuola primaria, utilizzando in maniera più idonea i docenti specializzati di lingua inglese, cui tale insegnamento deve essere attribuito solo congiuntamente ad altri, e procedendo ad una attenta verifica dell’esistenza delle condizioni occorrenti per l’attivazione di  classi a tempo pieno;
- nell’istruzione secondaria di I e II grado effettuando: una attenta e puntuale riconduzione delle cattedre a 18 ore; un accurato accertamento dei presupposti e delle condizioni necessari per la formazione delle classi a  tempo prolungato; una puntuale e attenta verifica della richiesta delle  famiglie delle due ore aggiuntive di tempo prolungato; una corretta applicazione delle disposizioni relative agli sdoppiamenti e agli accorpamenti delle classi a seguito della variazione del numero degli alunni.
Una attenta gestione degli spezzoni orari inferiori a sei ore potrà, inoltre, contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del contenimento della spese di cui all’art. 64 della L. n. 133 del 2008.    
Le azioni di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente per  un verso l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovi piena utilizzazione e, per altro verso, degli effettivi incrementi del numero degli alunni; tanto in coerenza con le finalità di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie.    
Per la corretta e scrupolosa attuazione delle indicazioni e istruzioni di cui alla presente circolare, si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche e il pieno e razionale utilizzo da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che  l’autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.  Pertanto, sarà compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità più idonei all’ottimale impiego delle risorse stesse,  al potenziamento e alla migliore qualificazione dei servizi tenendo conto delle richieste delle famiglie, all’incremento dell’offerta formativa, valorizzando le opportunità conseguenti dall’autonomia organizzativa e didattica.    
Ciò posto, considerato che alla determinazione  del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/2009,  debbono riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto residuali, che, pertanto, si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto, nell’attuale, delicata fase operativa, dei tempi molto ristretti a disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del secondo grado.    
A tale riguardo le SS.LL. impartiranno le opportune istruzioni ai dirigenti scolastici affinché i medesimi evitino  di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal D.P.R. n. 81/2009,  per i vari gradi di istruzione, ovvero che l’iscrizione di un limitato numero di alunni debba comportare lo sdoppiamento delle classi già autorizzate.    
In particolare:    
a) nell’istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto,  in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l’incremento del numero delle classi già autorizzate;    
b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell’incremento di un limitato numero di alunni.    
Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 2, comma 411, lett. c) della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all’eventuale attivazione di nuove classi, per far fronte ad incrementi del numero di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.    
Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della L. 22 novembre 2002, n. 268,  concernente l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.    
Si ribadisce poi l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza  di particolari situazioni, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.    
Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.    
I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo  che per il secondo ciclo, comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 23 luglio p.v., sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti  e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’orario obbligatorio all’interno della stessa istituzione scolastica.    
Sempre ai sensi del citato articolo 2 della L. n. 268/2002,  non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga contemplata dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale,  relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.    
I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi).    
Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 411, lett. c) della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l’a.s. 2011/12, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.    
Relativamente a tale ultima previsione, si ribadisce che in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse.    
Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non  oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle L. n. 333/2001 e L. n. 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della L. n. 268/2002.    
In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 della citata L. n. 333/2001,  le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche  nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.    
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli  spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.    
Poiché alla definizione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri  o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. Al riguardo si fa presente che l’art. 19, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha abrogato il comma 4 dell’art. 459 del D.P.R. n. 297/1994, modificato dall’art. 3, comma 88, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.  Ne consegue, pertanto, che potranno essere disposti esoneri o semi esoneri solo se ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato  art. 459 del D.P.R. n. 297/1994:
- per la scuola del’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi;
- per le scuola di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o  scuole con almeno quaranta classi.  



Personale docente    
Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di scuola si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla Circ. 14 marzo 2011, n. 21,  di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell’a.s. 2011/12, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti all’emanazione dei provvedimenti applicativi dell’art. 64 della L. n. 133 del 2008.    
Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all’attenzione solo alcuni punti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici.    
Si ricorda che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni  interessati, rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva. A tale ultimo riguardo si fa presente che è stato predisposto dal Sistema informativo lo schema di contratto da utilizzare  per il pagamento delle ore attraverso l’inoltro per via telematica.    

   
       Scuola dell’infanzia          
La scuola dell’infanzia, com’è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 333/2001.  Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.    
Pertanto, incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell’ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni.    

   
       Scuola primaria          
Com’è noto, la dotazione organica della scuola  primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime, seconde e terze, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla terza e in 44 ore per le classi a tempo pieno.    
L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l’istituzione, anche nella scuola primaria, di “spezzoni orario” il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con  il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2011/12.    
Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa.    
Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all’orario frontale di due docenti per classe, comunque disponibili nell’organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).    
L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigente scolastici, sentito il collegio dei docenti, (così come precisato dalla Cir. 14 marzo 2011, 21 n.d.r.) adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento
della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.    
Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/1999),  articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili, alle quali  sopra si è fatto cenno.    
Si ricorda che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per  quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.    

   
       Scuola secondaria di I grado          
Com’è noto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado:
- tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano);
- tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.    
Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario  settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è  di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.    
Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in  progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all’esame e al vaglio delle SS.LL. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza  di economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate
dalle famiglie, l’eventuale disattivazione delle classi a  tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.    
La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. 26 marzo 2009, n. 37,  che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l’insegnamento di italiano, storia e geografia, il citato D.M. n. 37/2009, per assicurare la continuità didattica delle tre  discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. È rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento  da destinare a ciascuna disciplina.    
L’ora di approfondimento di materie letterarie  nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline  richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota n. 9583 del 27 ottobre 2010.    

   
       Scuola secondaria di II grado          
Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati D.P.R. n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, D.P.R. n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e D.P.R. n. 89/2010 relativo ai licei.    
Come già fatto presente, l’assetto dell’istruzione secondaria di II grado anche per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato all’attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime e seconde dei previgenti ordinamenti nelle classi successive.    
Si ricorda che:    
- il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali;    
- in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della L. n. 133 del 2008.  Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso  l’orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.    
- nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a  tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione  delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e,
comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.    

   
       Classi di concorso          

   
Com’è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso (di prossima emanazione), per  la costituzione degli organici e l’attribuzione della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.    
Con nota 14 marzo 2011, n. 272 e nota n. 4561 del 31 maggio 2011 sono state pubblicate le tabelle all’uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime  e seconde degli istituti di secondo grado interessate al riordino dal 1° settembre 2011. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell’esistente  e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.    
Quanto alla sistemazione del personale in esubero e al potenziamento dell’orario si premette che negli ultimi due anni scolastici il personale docente in esubero a livello provinciale è aumentato anche per effetto della riduzione delle ore settimanali di lezioni delle classi degli istituti tecnici e degli istituti professionali non interessati dal riordino.    
Tenendo conto, pertanto, di tale situazione, il personale in esubero dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale che nel rispetto della procedura di cui al CCNI sulle utilizzazioni, verrà utilizzato nella scuola di precedente titolarità, dovrà essere impiegato prioritariamente nelle classi oggetto delle riduzione di orario, per potenziare gli insegnamenti obbligatori previsti dagli indirizzi di studio che sono stati oggetto di riduzione e, per l’istruzione professionale, anche per attivare i corsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale.    
Tale personale, ovviamente, nel caso siano state rilevate riduzioni delle quantità orarie tali da comportare un quadro orario inferiore alle 32 ore settimanali per l’istruzione tecnica  e alle 34 ore settimanali per l’istruzione professionale, concorrerà ad  integrare le ore mancanti fino alla concorrenza dei citati orari settimanali.    
Soddisfatta tale esigenza, il restante personale degli istituti tecnici, professionali e dei licei facente parte delle classi di concorso in esubero, verrà utilizzato per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, nonché per assicurare gli insegnamenti previsti per il conseguimento delle qualifiche professionali.    
Mentre per l’utilizzo dei docenti in esubero nelle classi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionali oggetto delle riduzione di orario non è necessario alcuna richiesta da parte della scuola, nel caso del potenziamento è necessario che l’istituzione scolastica avanzi apposita richiesta all’Ufficio scolastico territoriale.    

   
       Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP)          

   
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui la D.M. 15 giugno 2010, rientrano nelle attribuzioni dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.    
Tali percorsi, com’è noto, possono essere realizzati, ferma restando la competenza delle Regioni sulla base della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (sussidiarietà integrativa e  sussidiarietà complementare) come da Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e da previsione delle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della L. n. 40/2007 (vedi www.istruzione.it - riordino istruzione Professionale).    
Per l’attivazione e la gestione dei percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella Circ. 14 aprile 2011, n. 21 relativa all’organico di diritto. Si ritiene di dover precisare che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:    
       - la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;    
- la quota di flessibilità del 25%, prevista all’articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento.    
Mentre per l’utilizzo della quota di autonomia  è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune “curvature” alle discipline previste dal riordino dell’istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell’a.s. 2010/11.    
In tale fase, per il funzionamento dei percorsi di qualifica, oltre alla utilizzazione della quota di flessibilità, potranno essere impiegate anche le consistenze orarie dei docenti eventualmente in esubero, le quote residuali di organico disponibili, nonché le differenza orarie rispetto alle 18 qualora la cattedra sia costituita con orario inferiore a quello d’obbligo.    
Per i percorsi relativi all’offerta sussidiaria complementare, il sistema informativo di questo Ministero ha  predisposto una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella B della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste  dagli attuali ordinamenti: tale funzione consente di attribuire lo specifico insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi, nonché di regolamentare l’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non dovrà produrre situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo ovviamente a riferimento l’intero sviluppo quinquennale dei corsi statali e triennale dei corsi di IeFP.    
Si ricorda che le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi, pertanto, anche di  quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81.  La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi  istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e,  pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.    
L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.    

   
       Ufficio tecnico          

   
L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino  degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due regolamenti.    
I successivi art. 8, comma 4, per l’istruzione  tecnica e art. 8, comma 7, per l’istruzione professionale, stabiliscono  che i posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione  scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni  provvisorie. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà possibile attivare l’Ufficio tecnico in via di fatto.    

   
       Posti di sostegno          

   
L’art. 19, comma 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno.    
Il citato comma stabilisce:    
a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della L. n. 104/1992,  nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;    
b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. n. 244/2007 (finanziaria per il 2009);    
c) ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22 febbraio 2010;    
d) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili.  Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi  didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile.    
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2011/12, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di  organico di fatto.    
A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.    
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.    
Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono invitate a comunicare a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.    
Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994.    
Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali  e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.    
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado,  comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima  attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di  due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.    

   
       Istruzione degli adulti          

   
L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.  In relazione all’attuazione progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna  realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già previsto  dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009. Va comunque garantita la continuità delle classi dei corsi serali
attualmente funzionanti. Quanto  alle classi prime, la relativa attivazione, ove non prevista in organico di diritto, deve essere considerata come una delle priorità di cui tener conto nella definizione dell’organico di fatto.    
Come già fatto presente nella Circ.14 marzo 2011,  n. 21, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione relativa "al rilascio del permesso di soggiorno CE". Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento, valutando la possibilità di riservare apposite risorse.    

   
       Progetti          

   
Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie  indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento a  quelle concernenti le situazioni di disagio e all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2010/2011. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell’economia, valuterà la possibilità di concedere la relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.    

   
       Personale educativo          

   
Per il personale educativo si rinvia alla apposita circolare in corso di predisposizione.  



Personale ATA    
Come già evidenziato nella nota n. 4638 del 1°  giugno 2011, con la quale è stato trasmesso alle SS.LL. lo schema di decreto annuale relativo alla determinazione degli organici per l’a.s. 2011/2012, l’eventuale attivazione di ulteriori posti nella fase in argomento, non deve comportare incrementi dell’organico di diritto della  dotazione provinciale.    
Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne  avevano legittimato l’istituzione. L’attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione in base ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto.    
Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute,  motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa,  nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo  dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in  alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute, per effetto di quanto previsto dall’articolo 35 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria) in merito alla cessazione dei collocamenti fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.    
In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo, a condizione che la concentrazione risulti dalla rilevazione anagrafica di tale personale, attivata, in prima applicazione, secondo tempi e modalità indicati nella nota del 1° giugno scorso.    
Di conseguenza, si ritiene di dover evidenziare che l’incremento di posti per la presenza di personale inidoneo risulterebbe privo di motivazione qualora non supportato dal citato riscontro anagrafico. In tale ipotesi, pertanto, le ulteriori, eventuali esigenze rappresentate dai Dirigenti scolastici potranno essere prese in considerazione dalle SS.LL. previa regolarizzazione anagrafica di tutto il personale ATA che si trovi nelle condizioni di cui alla citata L. n. 289/2002,  ovvero di quello che successivamente sia stato o sia dichiarato totalmente o parzialmente inidoneo all’espletamento del profilo professionale di appartenenza. [Dalla nota 1 giugno 2011, n. 4638: La rilevazione deve essere effettuata, in prima applicazione, contestualmente alla trasmissione dei dati (per l’O.D. 2011/2012) a Sistema informativo da parte delle istituzioni scolastiche. Successivamente, sarà
previsto l’annuale aggiornamento, secondo termini e  modalità da definire a regime. La funzione informatica del SIDI è già disponibile per le istituzioni scolastiche: in particolare, si deve accedere all’area SIDI “Gestione Assenze”. È necessario, poi, selezionare la categoria “Esoneri” e il codice “P065 - Personale ATA inidoneo: utilizzazione in altro profilo ovvero con mansioni ridotte nel  profilo di titolarità”, comunicando la data di inizio dell’utilizzazione nonché gli ulteriori elementi indicati nel quadro informatico di riferimento].    
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale di direttore dei servizi  generali ed amministrativi o comunque figure uniche e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali.    
Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione dell’orario di servizio che, com’è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all’articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.    
Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico.    
L’attivazione dei posti eccedenti l’organico di diritto, nonché ogni altra variazione, deve essere comunicata anche a  mezzo del Sistema informativo, con le procedure e le modalità tecnico-amministtrative che saranno rese note entro breve termine.    
In proposito, si evidenzia l’esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva certificazione del MEF, in ordine al reale conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dalla L. n. 133/2008.    
Si rappresenta, infine, l’opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall’articolo 3 del succitato decreto interministeriale relativo agli organici per l’a.s. 2011/2012.    

   
       Monitoraggio          

   
Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio  con il compito di monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all’Osservatorio nazionale.    
Per consentire il monitoraggio, riguardante le  consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:    
- pongano in essere tutti gli interventi atti a  definire in termini oggettivi e puntuali l’esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;    
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;    
- rilevino le condizioni e le consistenze sia delle classi eccessivamente sovradimensionate e che quelle eccessivamente sottodimensionate.    
Quanto sopra perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni e le relative variazioni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.    
Il Sistema informativo, da canto suo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.    
Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.    

   
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.    

   
Il Direttore generale    
Luciano Chiappetta  



D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9
D.L. 3 luglio 2001, n. 255
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 411
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
D.L. 25 settembre 2002, n. 212, art. 2
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 19
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 459

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