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giovedì 28 luglio 2011

Nota 23 giugno 2011, n. 24 dell'INPDAP I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 23-6-2011 n. 24 Assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'ANF a decorrere dal 1° luglio 2011. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.


A  partire dalla rata in scadenza nel mese di luglio, l'INPDAP rivaluta i limiti di reddito che sono alla base delle tabelle per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.

Nota 23 giugno 2011, n. 24 (1).
        Assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'ANF a decorrere dal 1° luglio 2011.         

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.


                               
                                  
Ai                                                  
Direttori delle sedi provinciali e territoriali                                           
                                  
Alle                                                  
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati                                           
                                  
Agli                                                  
Enti di patronato                                           
                                  
Ai                                                  
Caf                                           
                                  
Ai                                                  
Dirigenti generali centrali e regionali                                           
                                  
Ai                                                  
Direttori regionali                                           
                                  
Agli                                                  
Uffici autonomi di Trento e Bolzano                                           
                                  
Ai                                                  
Coordinatori delle consulenze professionali                                         


                 



Le disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1988, n. 153,  prevedono, ai fini della determinazione dell'importo di detto assegno, all'art. 2, comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento per  la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.     
In base ai calcoli effettuati dall'Istat, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2009  e l'anno 2010, è risultata pari al 1,6 per cento.     
Alla luce di quanto sopra, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare relativo al periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012 la Direzione Centrale Sistemi Informativi ha provveduto a rivalutare con il predetto indice i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011.     
I nuovi limiti di reddito da considerare per la prestazione in esame saranno applicati a decorrere dalla rata scadente nel prossimo mese di luglio, dopo aver dato corso alle variazioni individuali disposte sulla medesima rata direttamente dagli Uffici periferici, i quali, pertanto, a partire dalla successiva rata di  agosto, nell'allestimento delle segnalazioni, dovranno tenere conto delle nuove tabelle (allegato 1).     
Con uno specifico messaggio da parte della Direzione Centrale Sistemi Informativi saranno comunicate le modalità per la visualizzazione delle relative tabelle riepilogative.     
Per l'applicazione dei nuovi limiti reddituali  da considerare a decorrere dal 1° luglio 2011, la D.C. Sistemi Informativi, sulla base del reddito imponibile di pensione relativo all'anno 2010, ha provveduto ad aggiornare automaticamente le registrazioni in banca dati secondo i seguenti criteri:     
- qualora il reddito accertato per l'anno 2010  sia risultato superiore a quello dichiarato dagli interessati per l'anno 2009, in banca dati è stato memorizzato l'importo più elevato dello scaglione di reddito della fascia di appartenenza nel quale è compreso il reddito accertato;     
- qualora l'importo del reddito già acquisito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sia risultato  superiore al reddito dell'anno 2010, al fine di lasciare inalterato l'importo dell'assegno, in banca dati è stato convenzionalmente memorizzato, come reddito familiare relativo all'anno 2010, l'importo minimo dello scaglione di reddito riportato nella tabella relativa all'importo dell'assegno stesso.     
Per completezza di esposizione, si precisa che  i pensionati interessati riceveranno il cedolino di pensione sul quale sarà apposta la seguente dicitura:     
"L'importo dell'assegno per il nucleo familiare che le viene mensilmente corrisposto è relativo a n. ___ persone e riferito, per l'anno 2010, ad un reddito imponibile comunque inferiore a euro ____________. Qualora la predetta situazione risulti variata, Lei è tenuto a regolarizzare la propria posizione presso questa  sede provinciale".     

     
La presente nota operativa è diramata d'intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.   


Il Dirigente generale
 Dott. Giorgio Fiorino



Allegato 1  (2)     

   

(2) Si omette il testo dell'allegato 1 in quanto non pubblicato alla fonte.


D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2


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