REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE CAMPANIA
In composizione
monocratica,
nella persona del
Referendario dott. Giuseppe DI BENEDETTO,
in funzione di Giudice
Unico delle pensioni
Visto l’atto
introduttivo del giudizio;
Esaminati gli altri atti
e i documenti tutti di causa;
Udito pubblica udienza
il giorno 10 novembre
2010, con l’assistenza del segretario dott.ssa Piera PAGNANO, il dott.
Ettore ROSSETTI per l’INPDAP, non intervenuti il patrono del ricorrente e il
rappresentante della Guardia di Finanza;
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al
n. 30704 del registro di Segreteria, promosso dal M.llo Capo della G di F in
congedo -
contro
il Ministero delle
Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
la Guardia di Finanza
–Comando Regionale Campania, in persona del Comandante in carica,
e avverso
la comunicazione n.
40404 del 12.06.2000 con la quale è stata respinta l’istanza volta ad
ottenere l’equiparazione del proprio trattamento economico a quello dei pari
grado della Polizia di Stato
per effetto della sentenza n. 277/91 della Corte Costituzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, M.llo
Capo della G di F in congedo dal 1.10.1984 lamenta la mancata equiparazione
economica al trattamento attribuito alla corrispondente qualifica della
Polizia di Stato. Parte
attrice sostiene che il limite temporale stabilito dalla legge n. 216/1992 e
dal precedente decreto legge n. 7/1992 che individua i destinatari di tale
beneficio nei sottufficiali in servizio alla data del 20.06.1986 sia privo
di fondamento giuridico, dovendosi, invece, considerare la data di entrata
in vigore della legge n. 121/1981 di riforma della
Polizia di Stato.
La
legge n. 216/1992
prevedendo il termine della permanenza in servizio fino al 20.06.1986 per i
suddetti miglioramenti avrebbe violato gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Si chiede l’accoglimento del ricorso e la liquidazione degli oneri accessori
dal 1.01.1992, data di entrata in vigore della legge n. 216/1992.
La Guardia di Finanza si
è costituita in giudizio con memoria depositata in data 10.08.2001 con la
quale ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego
all’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 216/1992 adottato e
chiesto il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.
L’INPDAP si è costituito
in giudizio con memoria depositata in data 27.10.2010 con la quale
nell’eccepire preliminarmente la prescrizione quinquennale e la propria
legittimazione passiva, nel merito ha sostenuto l’infondatezza della domanda
e chiesta la sua reiezione.
All’odierna udienza, non
intervenuti il patrono del ricorrente e il rappresentante della Guardia di
Finanza, il dott. Ettore ROSSETTI ha eccepito la carenza di legittimazione
passiva dell’ente previdenziale chiedendo l’estromissione dal giudizio e,
nel merito, insistito per il rigetto della domanda attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in
epigrafe il ricorrente, M.llo Capo della G di F in congedo dal 1.10.1984,
chiede l’equiparazione economica al trattamento attribuito alla
corrispondente qualifica della
Polizia di Stato sostenendo che il limite temporale stabilito dalla
legge n. 216/1992 e dal precedente decreto legge n. 7/1992, che individua i
destinatari di tale beneficio nei sottufficiali in servizio alla data del
20.06.1986 sia privo di fondamento giuridico.
In via preliminare deve
essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta
dall’Istituto previdenziale con l’atto di costituzione in giudizio. Va,
infatti, ravvisata la legittimazione passiva concorrente sia
dell'amministrazione che liquida il trattamento di quiescenza che dell’ente
che esegue tale liquidazione (C. conti, sez. III, 4 luglio 2001, n. 175/A).
Nel merito, il ricorso è
infondato e come tale va respinto.
Occorre premettere che
il decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni in legge
6 marzo 1992, n. 216 ha previsto la parificazione del trattamento economico
della Polizia di Stato per i
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, con
decorrenza dal 1° gennaio 1992, e con rateizzazione delle competenze secondo
determinate scadenze (art. 2).
Con riferimento alla
richiamata disposizione le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con
decisione n. 11/QM del 30 maggio 2003, hanno precisato che: “Ai
sottufficiali dell'arma dei carabinieri, in servizio alla data di entrata in
vigore della l. 1 aprile 1981 n. 121, ma cessati dal servizio prima del 1
gennaio 1992, non spetta la liquidazione del trattamento di pensione,
qualora non abbiano effettivamente goduto degli arretrati retributivi”.
Nello stesso senso si è
espressa la I^ Sezione Centrale d'appello di questa Corte che, con sentenza
n. 465 del 20 ottobre 2008, in relazione a fattispecie analoga a quella di
cui è causa, nel rilevare che il legislatore ha riconosciuto espressamente
l’estensione del trattamento economico previsto per i livelli retributivi
degli Ispettori di polizia soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1992 (come
chiarito anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 455/1993,
cit.), ha ritenuto che tale beneficio non possa essere corrisposto a coloro
che sono cessati dal servizio prima di tale data. Il giudice di seconde cure
ha, inoltre, evidenziato che coloro i quali non hanno proposto a suo tempo
ricorso giurisdizionale amministrativo avverso i provvedimenti negativi dei
benefici in esame, hanno consolidato la propria posizione pensionistica in
modo definitivo con la conseguenza che gli effetti delle pronunce di
accoglimento della Corte Costituzionale (consistenti nell’inapplicabilità
delle norme dichiarate incostituzionali) non possono estendersi alle loro
posizioni in quanto già definite irrevocabilmente.
Ne consegue che il
provvedimento impugnato è da ritenere immune da censure.
2. Va, infine,
dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione
della legge
n. 216/1992 sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, in considerazione che al riguardo la Corte costituzionale con
diversi interventi (sentenza n. 455 del 23 dicembre 1993 e sentenza n. 241
del 27 giugno 1996) ha già dichiarato non fondati i dubbi prospettati.
Alla luce di quanto
sopra, la pretesa pensionistica del ricorrente è da ritenere priva di
fondamento giuridico.
Sussistono giusti motivi
per compensare le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale posta e rigetta il ricorso in
epigrafe.
Manda alla segreteria
della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Napoli,
nella Camera di Consiglio, all’esito della pubblica udienza del 10 novembre
2010.
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
CAMPANIA | Sentenza | 980 | 2011 | Pensioni | 09-06-2011 |
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