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martedì 19 luglio 2011

Corte dei Conti "..Il ricorrente, M.llo Capo della G di F in congedo dal 1.10.1984 lamenta la mancata equiparazione economica al trattamento attribuito alla corrispondente qualifica della Polizia di Stato. Parte attrice sostiene che il limite temporale stabilito dalla legge n. 216/1992 e dal precedente decreto legge n. 7/1992 che individua i destinatari di tale beneficio nei sottufficiali in servizio alla data del 20.06.1986 sia privo di fondamento giuridico, dovendosi, invece, considerare la data di entrata in vigore della legge n. 121/1981 di riforma della Polizia di Stato.  .."

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
In composizione monocratica,
nella persona del Referendario dott. Giuseppe DI BENEDETTO,
in funzione di Giudice Unico delle pensioni
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Udito pubblica udienza il giorno 10 novembre 2010, con l’assistenza del segretario dott.ssa Piera PAGNANO, il dott. Ettore ROSSETTI per l’INPDAP, non intervenuti il patrono del ricorrente e il rappresentante della Guardia di Finanza;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30704 del registro di Segreteria, promosso dal M.llo Capo della G di F in congedo -
contro
il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
la Guardia di Finanza –Comando Regionale Campania, in persona del Comandante in carica,
e avverso
la comunicazione n. 40404 del 12.06.2000 con la quale è stata respinta l’istanza volta ad ottenere l’equiparazione del proprio trattamento economico a quello dei pari grado della Polizia di Stato per effetto della sentenza n. 277/91 della Corte Costituzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, M.llo Capo della G di F in congedo dal 1.10.1984 lamenta la mancata equiparazione economica al trattamento attribuito alla corrispondente qualifica della Polizia di Stato. Parte attrice sostiene che il limite temporale stabilito dalla legge n. 216/1992 e dal precedente decreto legge n. 7/1992 che individua i destinatari di tale beneficio nei sottufficiali in servizio alla data del 20.06.1986 sia privo di fondamento giuridico, dovendosi, invece, considerare la data di entrata in vigore della legge n. 121/1981 di riforma della Polizia di Stato.  
La legge n. 216/1992 prevedendo il termine della permanenza in servizio fino al 20.06.1986 per i suddetti miglioramenti avrebbe violato gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Si chiede l’accoglimento del ricorso e la liquidazione degli oneri accessori dal 1.01.1992, data di entrata in vigore della legge n. 216/1992. 
La Guardia di Finanza si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 10.08.2001 con la quale ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego  all’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 216/1992 adottato e chiesto il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.
L’INPDAP si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 27.10.2010 con la quale nell’eccepire preliminarmente la prescrizione quinquennale e la propria legittimazione passiva, nel merito ha sostenuto l’infondatezza della domanda e chiesta la sua reiezione.
All’odierna udienza, non intervenuti il patrono del ricorrente e il rappresentante della Guardia di Finanza, il dott. Ettore ROSSETTI ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’ente previdenziale chiedendo l’estromissione dal giudizio e, nel merito, insistito per il rigetto della domanda attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, M.llo Capo della G di F in congedo dal 1.10.1984, chiede l’equiparazione economica al trattamento attribuito alla corrispondente qualifica della Polizia di Stato sostenendo che il limite temporale stabilito dalla legge n. 216/1992 e dal precedente decreto legge n. 7/1992, che individua i destinatari di tale beneficio nei sottufficiali in servizio alla data del 20.06.1986 sia privo di fondamento giuridico.
In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dall’Istituto previdenziale con l’atto di costituzione in giudizio. Va, infatti, ravvisata la legittimazione passiva concorrente sia dell'amministrazione che liquida il trattamento di quiescenza che dell’ente che esegue tale liquidazione (C. conti, sez. III, 4 luglio 2001, n. 175/A).
Nel merito, il ricorso è infondato e come tale va respinto.
Occorre premettere che il decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni in legge 6 marzo 1992, n. 216 ha previsto la parificazione del trattamento economico della Polizia di Stato per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, con decorrenza dal 1° gennaio 1992, e con rateizzazione delle competenze secondo determinate scadenze (art. 2).
Con riferimento alla richiamata disposizione le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con decisione n. 11/QM del 30 maggio 2003, hanno precisato che: “Ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della l. 1 aprile 1981 n. 121, ma cessati dal servizio prima del 1 gennaio 1992, non spetta la liquidazione del trattamento di pensione, qualora non abbiano effettivamente goduto degli arretrati retributivi”.
Nello stesso senso si è espressa la I^ Sezione Centrale d'appello di questa Corte che, con sentenza n. 465 del 20 ottobre 2008, in relazione a fattispecie analoga a quella di cui è causa, nel rilevare che il legislatore ha riconosciuto espressamente l’estensione del trattamento economico previsto per i livelli retributivi degli Ispettori di polizia soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1992 (come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 455/1993, cit.), ha ritenuto che tale beneficio non possa essere corrisposto a coloro che sono cessati dal servizio prima di tale data. Il giudice di seconde cure ha, inoltre, evidenziato che coloro i quali non hanno proposto a suo tempo ricorso giurisdizionale amministrativo avverso i provvedimenti negativi dei benefici in esame, hanno consolidato la propria posizione pensionistica in modo definitivo con la conseguenza che gli effetti delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale (consistenti nell’inapplicabilità delle norme dichiarate incostituzionali) non possono estendersi alle loro posizioni in quanto già definite irrevocabilmente.
Ne consegue che il provvedimento impugnato è da ritenere immune da censure.
2. Va, infine, dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione della  legge n. 216/1992 sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, in considerazione che al riguardo la Corte costituzionale con diversi interventi (sentenza n. 455 del 23 dicembre 1993 e sentenza n. 241 del 27 giugno 1996) ha già dichiarato non fondati i dubbi prospettati.
Alla luce di quanto sopra, la pretesa pensionistica del ricorrente è da ritenere priva di fondamento giuridico.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta e rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Manda alla segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, all’esito della pubblica udienza del 10 novembre 2010.
IL GIUDICE
(f.to dott. Giuseppe DI BENEDETTO)
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CAMPANIA Sentenza 980 2011 Pensioni 09-06-2011

 

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