N. 252/11
Reg.Sent.
N. 1375
Reg.Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in
appello n. 1375/2010 proposto da
####################
####################
rappresentato e
difeso dall’avv. -
c o n t r o
il MINISTERO
DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui
uffici in via A. De Gasperi n. 81 è ope legis domiciliato;
e nei confronti di
QUESTURA DELLA
PROVINCIA DI #################### in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio;
PREFETTURA DI
####################, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della decisione n.
1064/2010 del 9 agosto 2010, emessa da questo Consiglio di Giustizia
Amministrativa;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero
dell’interno;
Visti gli atti
tutti della causa;
Relatore il
Consigliere Pietro Ciani;
Uditi alla
camera di consiglio del 15 dicembre 2010 l’avv. A. Cataliotto, su delega
dell’avv. F. Amalfa, per l’appellante e l’avv. dello Stato Rubino per il
Ministero appellato;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O e D
I R I T T O
In data
15/12/1993, il sig. #################### ####################, allora
dipendente della Polizia di
Stato ed in servizio presso la Questura
di ####################, all’esito di accertamenti medici volti ad
accertarne l’idoneità al servizio di istituto nella
Polizia di Stato, veniva
giudicato dalla C.M.O. di #################### “inidoneo permanentemente al
servizio d’istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/81, artt. 1 e 2.
Controindicato l’impiego in compiti che comportino stress fisici e che non
consentano il regolare consumo dei pasti”.
Con decreto
del 28/10/2003, il #################### veniva quindi trasferito, ai sensi
dell’art. 1 D.P.R. 339/1982, dal ruolo degli assistenti ed agenti a quello
degli operatori e collaboratori tecnici della
Polizia di Stato, incarico
che assumeva in data 6/11/2003.
Con nota prot.
n. 757/Ctg. 1.2.12 del 3/2/2006, lo stesso veniva informato che alla data
del 10.11.2005 aveva fruito di complessivi giorni 538 di aspettativa
continuata.
Con nota prot.
1352/Ctg. 1.2.12 del 28/2/2006, la Questura di #################### gli
comunicava l’avvio della procedura di dispensa dal servizio a decorrere dal
19/2/2006 per il raggiungimento del limite massimo di mesi diciotto di
aspettativa continuata.
Con successiva
nota prot. n. 1764/Ctg 1.2.12, la suddetta Questura comunicava al
#################### che alla data dell’11/11/2005 aveva fruito di
complessivi gg. 529 di aspettativa continuata per motivi di salute.
Con nota prot.
n. 2007/Ctg. 1.2.12 del 28/3/2006, la Questura di #################### gli
comunicava l’avvio della procedura di dispensa dal servizio per
raggiungimento in data 28/2/2006 del limite di mesi diciotto di aspettativa
continuata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 70 del D.P.R.
1957 n. 3.
Con nota in
pari data, gli veniva comunicato di presentarsi in data 3.4.2006 alla C.M.O.
di #################### per essere sottoposto a visita medica collegiale
finalizzata all’acquisizione del giudizio previsto dall’art. 71 D.P.R.
3/1957, ordine cui il #################### ottemperava puntualmente.
In data
12/4/2006, egli veniva dimesso con il seguente giudizio: “non idoneo
permanentemente al servizio d’Istituto in modo assoluto. Si ulteriormente
impiegabile in altri ruoli della P. di S. ed in altre amministrazioni dello
Stato”.
In data
13/4/2006, il #################### riprendeva servizio.
Con nota prot.
n. 4403 Ctg. 1.2.12/Pers. del 7.8.2006, la Questura di ####################,
premesso che il #################### aveva maturato, alla data del 28
febbraio 2006, 540 giorni di aspettativa continuata e che da tale data egli
non aveva effettuato tre mesi di servizio attivo, comunicava allo stesso
l’avvio della procedura di dispensa dal servizio con contestuale sospensione
dello stipendio.
In data 9
agosto 2006, il ####################, in ossequio all’ordine impartitogli
con la medesima nota del 7/8/2006, si presentava alla C.M.O. di
#################### e si sottoponeva ai prescritti accertamenti medico
legali.
In data 23
agosto 2006 veniva dimesso con il seguente giudizio: “Temporaneamente non
idoneo al servizio d’Istituto nella P. di S. per gg. 26”.
Avverso tale
provvedimento, il #################### proponeva ricorso alla C.M.O. di
seconda istanza di Palermo, la quale, in data 19/9/2006, dichiarava il
ricorrente “temporaneamente non idoneo al servizio d’Istituto per gg. 90”.
Nelle more,
con nota prot. cont. 1.2.2/5481 del 15 settembre 2006, la Questura
comunicava al ricorrente che il raggiungimento del limite massimo di
aspettativa aveva prodotto la sospensione dello stipendio.
Con decreto
del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza n. 333-E/ROC
4406/17 147/2006, emesso in data 3.10.2006 e notificato in data 9.10.2006,
il ricorrente veniva dispensato dal servizio a decorrere dal 5 agosto 2006,
per avere superato il periodo massimo di aspettativa.
Avverso il
suddetto decreto e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, il
#################### proponeva ricorso al T.A.R. Catania per chiedere
l’annullamento degli stessi e la condanna dell’Amministrazione alla
corresponsione della retribuzione sospesa, a decorrere dalla data di pretesa
scadenza del limite massimo di aspettativa e sino a quella di riammissione
in servizio, deducendo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del
D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 9 del D.P.R. 339/1982 nonché dell’art. 70 del
D.P.R. n. 3/1957”.
Si costituiva
l’Amministrazione intimata per chiedere il rigetto del ricorso.
Con sentenza
n. 1658/08, il T.A.R. adito rigettava il ricorso per infondatezza.
Il sig.
#################### proponeva ricorso in appello avverso detta sentenza,
deducendone l’erroneità nella parte in cui ha affermato la sussistenza, nel
caso di specie, dei requisiti richiesti dalle norme sul procedimento di
dispensa dal servizio (D.P.R. 3/1957 e 339/1982): ovvero, la manifestazione
di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta ed il superamento del
periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità.
Le
Amministrazioni appellate replicavano, chiedendo il rigetto dell’appello per
infondatezza.
Con decisione
di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 1064/2010, l’appello
veniva accolto, in quanto, all’atto dell’adozio-ne del provvedimento di
dispensa da parte del Ministero dell’interno, erano insussistenti entrambi i
concorrenti presupposti richiesti a tal fine dalla vigente normativa,
ovvero:
- la manifestazione da parte degli organi a ciò preposti (C.M.O.) di un giudizio medico legale di inidoneità assoluta nel ruolo in cui il #################### era ascritto;
- il superamento da parte dello stesso del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità.
Con il ricorso
in epigrafe, il sig. ####################, rappresentando che il Ministero
dell’interno si è astenuto dal dare esecuzione alla predetta decisione n.
1064/2010, ne ha chiesto l’ottemperanza.
Il ricorso va
accolto.
Attesa
l’accertata illegittimità degli atti impugnati in primo grado e, quindi,
considerato l’annullamento degli stessi, statuito da questo Consiglio di
Giustizia Amministrativa con la decisione di cui l’odierno ricorrente chiede
l’ottemperanza in questa sede, il Collegio dispone che il Ministero, entro
60 giorni dalla notifica della presente statuizione, ovvero dalla data di
comunicazione della stessa a cura della parte interessata, dia esecuzione
alla suddetta decisione n. 1064/2010 e, per l’effetto, provveda a
riammettere in servizio il sig. #################### ####################,
previa ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutti i
benefici giuridici ed economici maturati nonché con la corresponsione di
tutte le retribuzioni fisse, in misura integrale, escluse le indennità
connesse all’effettivo svolgimento del servizio, dovute dal 5 agosto 2006,
data di decorrenza della illegittima dispensa, alla data della effettiva
riammissione in servizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria da
corrispondere ai sensi di legge.
Ritiene
altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito
possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della
presente sentenza.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
epigrafe e, per l’effetto, dispone che il Ministero intimato provveda, con
le modalità e nel termine indicati in parte motiva, a dare esecuzione alla
decisione n. 1064/2010 di questo C.G.A..
Spese
compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in
Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010, con
l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto
D’Agostino, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo,
componenti.
F.to Raffaele Maria
De Lipsis, Presidente
F.to Pietro Ciani,
Estensore
Depositata in
Segreteria
il 25 marzo 2011
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