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venerdì 23 settembre 2011

Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato dal signor #################### ####################, assistente della Polizia di Stato, per l'accertamento del diritto a godere di ventisette giorni di ferie non godute nel corso degli anni 1997 e 1998, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a consentirne la fruizione, ovvero a corrispondere la indennità sostitutiva...."

IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1535
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato dal signor #################### ####################, assistente della Polizia di Stato, per l'accertamento del diritto a godere di ventisette giorni di ferie non godute nel corso degli anni 1997 e 1998, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a consentirne la fruizione, ovvero a corrispondere la indennità sostitutiva.

Il ricorrente in primo grado propone appello incidentale condizionato per riproporre la domanda di riconoscimento del diritto a fruire del congedo, domanda non esaminata dal Tribunale amministrativo regionale.

1) L'appello principale è fondato.

Pur avendo il #################### chiesto in via principale l'accertamento del diritto a fruire delle ferie maturate e non godute, e solo in via subordinata la monetizzazione di tale diritto, il Tribunale amministrativo ha condannato il Ministero dell'interno a corrispondere l'equivalente l'indennità sostitutiva: in tal modo, peraltro, la compensazione monetaria è stata considerata quale semplice alternativa al periodo di riposo non fruito, e non, come prevede la legge, quale estrema ratio in caso di impossibilità di godere del diritto al congedo ordinario.

Di tale principio è codificazione l'art. 14 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell'accordo sindacale 20 luglio 1995 (riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), che, nell'introdurre la monetizzazione delle ferie maturate e non godute e nel ribadire, al comma 7, l'irrinunciabilità riguardo al suddetto congedo, al successivo comma 14 ha previsto che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi che, all'atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Ulteriori deroghe sono state successivamente introdotte dall'art. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 19981999), che ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Presupposti per la monetizzazione sono, pertanto, l'avvenuta cessazione dal servizio del dipendente e la circostanza che la mancata fruizione sia dipesa da documentate esigenze di servizio.

Entrambi tali presupposti non sono ravvisabili nella fattispecie. Il ricorrente in primo grado, infatti, ha asserito di essere dipendente della Polizia di Stato e, quindi, ancora in servizio; inoltre, come egli stesso afferma nel ricorso introduttivo e come è emerso dalla documentazione versata nel giudizio davanti al Tribunale amministrativo, la causa della mancata fruizione del congedo ordinario non è stata dovuta a esigenze di servizio (ma alla libera scelta del dipendente, che avrebbe potuto goderne anche dopo l'assenza dal servizio per malattia verificatasi nel 1998), né si è verificato alcuno degli eventi interruttivi del rapporto d'impiego normativamente previsti.

L'appello principale è conclusivamente fondato e deve essere accolto.

2) Viene allora in evidenza l'appello incidentale condizionato, proposto dal ricorrente in primo grado per riproporre la domanda principale posta con il ricorso, concernente il diritto a fruire delle ferie non godute, domanda, come detto, non esaminata dal Tribunale amministrativo regionale.

L'istanza avanzata dal ricorrente l'11 maggio 1999 è stata oggetto della nota in data 17 maggio 1999, con la quale, nell'accordare tredici giorni di ferie relative all'anno 1998, l'Amministrazione precisava che la fruizione dei tredici giorni riferita all'anno 1997 non poteva essere accolta in forza dell'art. 14, comma II, della circolare ministeriale n. 333a/9202.b.b.5.4. del 13 febbraio 1996, la quale prescrive che "il congedo ordinario dell'anno precedente deve essere fruito entro e non oltre il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui il diritto al congedo è maturato".

Tale determinazione riproduce quanto dispone l'accordo recepito con d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, già citato, che, all'art. 14 testualmente dispone che "nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo" (comma 9) e che "compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza" (comma 10).

Come si evince da queste disposizioni, la fruizione del diritto al congedo nel semestre successivo all'anno in cui lo stesso è maturato è subordinato alla circostanza che il mancato tempestivo godimento sia stato dovuto a indifferibili esigenze di servizio, e, in ogni caso, alla mancanza di condizioni ostative in ragione di tali esigenze. In ordine a tali condizioni, che conformano il diritto considerato all'evidente fine di bilanciarlo con le necessità dell'Amministrazione, nessuna specifica considerazione è contenuta nell'appello incidentale, che deve, pertanto, essere respinto.

3) In conclusione, in accoglimento dell'appello principale e previa reiezione dell'appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale in epigrafe indicato, respinge l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l'appellato a rifondere alle Amministrazioni appellate le spese del doppio grado del giudizio, nella misura complessiva di 2.000,00 (duemila/00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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