IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1535
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze chiedono
la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale
della Liguria ha accolto il ricorso presentato dal signor ####################
####################, assistente della Polizia di Stato, per l'accertamento del
diritto a godere di ventisette giorni di ferie non godute nel corso degli anni
1997 e 1998, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a consentirne la
fruizione, ovvero a corrispondere la indennità sostitutiva.
Il ricorrente in primo grado propone appello incidentale condizionato per
riproporre la domanda di riconoscimento del diritto a fruire del congedo,
domanda non esaminata dal Tribunale amministrativo regionale.
1) L'appello principale è fondato.
Pur avendo il #################### chiesto in via principale l'accertamento del
diritto a fruire delle ferie maturate e non godute, e solo in via subordinata la
monetizzazione di tale diritto, il Tribunale amministrativo ha condannato il
Ministero dell'interno a corrispondere l'equivalente l'indennità sostitutiva: in
tal modo, peraltro, la compensazione monetaria è stata considerata quale
semplice alternativa al periodo di riposo non fruito, e non, come prevede la
legge, quale estrema ratio in caso di impossibilità di godere del diritto al
congedo ordinario.
Di tale principio è codificazione l'art. 14 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395,
di recepimento dell'accordo sindacale 20 luglio 1995 (riguardante il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), che, nell'introdurre la
monetizzazione delle ferie maturate e non godute e nel ribadire, al comma 7,
l'irrinunciabilità riguardo al suddetto congedo, al successivo comma 14 ha
previsto che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito
nella sola ipotesi che, all'atto della cessazione dal servizio, detto congedo
non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.
Ulteriori deroghe sono state successivamente introdotte dall'art. 18 d.P.R. 16
marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze
di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001
ed al biennio economico 19981999), che ha previsto la possibilità della
monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione
dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in
aspettativa per infermità.
Presupposti per la monetizzazione sono, pertanto, l'avvenuta cessazione dal
servizio del dipendente e la circostanza che la mancata fruizione sia dipesa da
documentate esigenze di servizio.
Entrambi tali presupposti non sono ravvisabili nella fattispecie. Il ricorrente
in primo grado, infatti, ha asserito di essere dipendente della Polizia di Stato
e, quindi, ancora in servizio; inoltre, come egli stesso afferma nel ricorso
introduttivo e come è emerso dalla documentazione versata nel giudizio davanti
al Tribunale amministrativo, la causa della mancata fruizione del congedo
ordinario non è stata dovuta a esigenze di servizio (ma alla libera scelta del
dipendente, che avrebbe potuto goderne anche dopo l'assenza dal servizio per
malattia verificatasi nel 1998), né si è verificato alcuno degli eventi
interruttivi del rapporto d'impiego normativamente previsti.
L'appello principale è conclusivamente fondato e deve essere accolto.
2) Viene allora in evidenza l'appello incidentale condizionato, proposto dal
ricorrente in primo grado per riproporre la domanda principale posta con il
ricorso, concernente il diritto a fruire delle ferie non godute, domanda, come
detto, non esaminata dal Tribunale amministrativo regionale.
L'istanza avanzata dal ricorrente l'11 maggio 1999 è stata oggetto della nota in
data 17 maggio 1999, con la quale, nell'accordare tredici giorni di ferie
relative all'anno 1998, l'Amministrazione precisava che la fruizione dei tredici
giorni riferita all'anno 1997 non poteva essere accolta in forza dell'art. 14,
comma II, della circolare ministeriale n. 333a/9202.b.b.5.4. del 13 febbraio
1996, la quale prescrive che "il congedo ordinario dell'anno precedente deve
essere fruito entro e non oltre il primo semestre dell'anno successivo a quello
in cui il diritto al congedo è maturato".
Tale determinazione riproduce quanto dispone l'accordo recepito con d.P.R. 31
luglio 1995, n. 395, già citato, che, all'art. 14 testualmente dispone che "nel
caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la
fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà
essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo" (comma 9) e che
"compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di
carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31
dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza"
(comma 10).
Come si evince da queste disposizioni, la fruizione del diritto al congedo nel
semestre successivo all'anno in cui lo stesso è maturato è subordinato alla
circostanza che il mancato tempestivo godimento sia stato dovuto a indifferibili
esigenze di servizio, e, in ogni caso, alla mancanza di condizioni ostative in
ragione di tali esigenze. In ordine a tali condizioni, che conformano il diritto
considerato all'evidente fine di bilanciarlo con le necessità
dell'Amministrazione, nessuna specifica considerazione è contenuta nell'appello
incidentale, che deve, pertanto, essere respinto.
3) In conclusione, in accoglimento dell'appello principale e previa reiezione
dell'appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata, con
conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando, accoglie l'appello principale in epigrafe indicato, respinge
l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il
ricorso di primo grado.
Condanna l'appellato a rifondere alle Amministrazioni appellate le spese del
doppio grado del giudizio, nella misura complessiva di 2.000,00 (duemila/00)
euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Translate
venerdì 23 settembre 2011
Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato dal signor #################### ####################, assistente della Polizia di Stato, per l'accertamento del diritto a godere di ventisette giorni di ferie non godute nel corso degli anni 1997 e 1998, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a consentirne la fruizione, ovvero a corrispondere la indennità sostitutiva...."
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento