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venerdì 23 settembre 2011

DECRETO 22 giugno 2011 Struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione nazionale degli armamenti, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. (11A12389) (GU n. 222 del 23-9-2011 - Suppl. Ordinario n.211)

IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4 e 20, comma 2, lettera b), concernenti, rispettivamente, le modalita' di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri, e l'individuazione delle funzioni e dei compiti dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare, e, in particolare, il libro primo, titolo III, concernente organizzazione e funzioni dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, e, in particolare, il libro I, titolo II, capi VI e VII, concernenti, rispettivamente, l'area tecnico-amministrativa e l'area tecnico-industriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010, recante individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa; Ravvisata la necessita', ai sensi dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni, di individuare gli uffici di livello dirigenziale non generale e di disciplinarne i compiti, con riguardo al Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, alle direzioni generali con i relativi uffici tecnici territoriali, alla Scuola di formazione e perfezionamento del personale della difesa, e agli uffici centrali del Ministero della difesa; Viste le proposte del Segretario generale della difesa e dei direttori degli Uffici centrali del bilancio e degli affari finanziari e per le ispezioni amministrative; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al fine di individuare gli uffici di livello dirigenziale non generale e di disciplinarne i compiti, relativamente al Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, alle direzioni generali, con i relativi uffici tecnici territoriali, e agli uffici centrali del Ministero della difesa. 2. Ai fini del presente decreto, nella denominazione «Forze armate» sono ricomprese, ove non diversamente indicato, l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri.

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