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sabato 10 dicembre 2011
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Variazione aliquote fiscali e tassa di stazionamento imbarcazioni.
Agenzia delle dogane
Nota 7-12-2011 n. 144227/RU
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (pubblicato sul S.O. n. 251/L alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 284 del 6 dicembre 2011) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Variazione aliquote fiscali e tassa di stazionamento imbarcazioni.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.
Nota 7 dicembre 2011, n. 144227/RU (1).
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (pubblicato sul S.O. n. 251/L alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 284 del 6 dicembre 2011) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Variazione aliquote fiscali e tassa di stazionamento imbarcazioni.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.
Alle
Direzioni interregionali, regionali e
provinciali dell’Agenzia delle dogane
Loro sedi
Agli
Uffici delle dogane
Loro sedi
e, p.c.:
Agli
Uffici di diretta collaborazione del Direttore
Sede
Alle
Direzioni centrali
Sede
Al
Dipartimento delle finanze
Via Pastrengo, n. 22
00187- Roma
(fax 06/47603910)
Alla
Confindustria
Viale dell’Astronomia, n. 30
(fax 06/5923713)
All’
E.N.I.
P.le Mattei, n. 1
Roma
(fax 06/59825995)
All’
Unione petrolifera
Via del Giorgione, n. 129
Roma
(fax 06/59602925)
All’
Assopetroli
Largo dei Fiorentini, n. 1
Roma
(fax 06/6861862)
Alla
Federpetroli
P.za S. Giovanni, n. 6
Firenze
(fax 055/2381793)
All’
Assocostieri
Via di Vigna Murata, n. 40
00143 - Roma
(fax 06/5011697)
All’
Assogasliquidi
V.le Pasteur, n. 10
Roma
(fax 06/5919633)
Alla
Confcommercio
P.za G. Belli, n. 2
Roma
(fax 06/6874586)
Alla
Confesercenti
Via Farini, n. 5
Roma
(fax 06/4746556)
All’
Associazione nazionale società per azioni
Piazza Venezia, n. 11
Roma
(fax 06/6790487)
Alla
Repubblica di S. Marino
Dipartimento finanze
San Marino
(fax 0549/882244)
Alla
Anaee
Via Adolfo Ravà, 106
00142 - Roma
Sul S.O. n. 251/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 6 dicembre 2011 è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto menzionato.
Nell’evidenziare che il D.L. n. 201/2011 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, si fa presente che, all’articolo 15 del medesimo, viene previsto l’incremento delle aliquote di accisa di cui all’Allegato I del testo unico approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 relative ai seguenti carburanti: benzina e benzina con piombo, gasolio, GPL nonché gas naturale.
In particolare, a partire dal 6 dicembre 2011:
a) l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo viene fissata nella misura di euro 704,20 per mille litri di prodotto (da euro 622,10 per mille litri);
b) l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante viene fissata nella misura di euro 593,20 per mille litri di prodotto (da euro 481,10 per mille litri);
c) l’aliquota di accisa sui GPL usati come carburante viene fissata nella misura di euro 267,77 per mille chilogrammi di prodotto (da euro 227,77 per mille chilogrammi);
d) l’aliquota di accisa sul gas naturale per autotrazione viene fissata nella misura di euro 0,00331 per metro cubo di prodotto (da euro 0,00291 per metro cubo).
Va da sé che le suddette aliquote di accisa sostituiscono quelle vigenti dal 1° novembre u.s., stabilite con la Det. 28 ottobre 2011, n. 127505 nonché quelle fissate dall’art. 34, comma 4, della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che, invece, sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2012.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo in questione, a partire dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo viene fissata nella misura di euro 704,70 per mille litri e l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante viene fissata nella misura di euro 593,70 per mille litri.
Il comma 3 stabilisce che, rispetto agli aumenti suddetti sulle benzine, non trovi applicazione la limitazione prevista dall’art. 1, comma 154, secondo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, per effetto del quale, nelle regioni a statuto ordinario in cui è in vigore un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gli eventuali aumenti erariali dell’aliquota di accisa su tale prodotto non possono superare la differenza tra tali incrementi e l’imposta regionale suddetta.
Per effetto del comma 4 della norma in esame, inoltre, sono tenuti indenni dagli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, sopra elencati, gli esercenti l’attività di trasporto di merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate nonché gli esercenti l’attività di trasporto di persone menzionati all’art. 5, comma 2, del D.L. n. 452/2001, convertito, con modificazioni, nella L. n. 16/2002.
Tali soggetti potranno, infatti, ottenere il rimborso del maggior onere fiscale sopportato con le consuete modalità richiamate dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
In materia di tassazione di imbarcazioni, infine, con l’art. 16 viene disposto, al comma 8, l’obbligo di esibizione in capo al comandante dell’unità da diporto della ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa annuale di stazionamento, istituita a decorrere dal 1° maggio 2012, all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante.
Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis
Det. 28 ottobre 2011, n. 127505
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 34
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 154
D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, art. 5
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 6
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Allegato I
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