DIFFAMAZIONE: DA SANZIONI IN GB A CARCERE IN GERMANIA, LE REGOLE IN EUROPA/ADNKRONOS =
IN FRANCIA RECLUSIONE SE VITTIME SONO POLITICI, MAGISTRATI O
MILITARI
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Il dibattito sul ddl diffamazione a
mezzo stampa, che domani torna all'esame di palazzo Madama, con
l'eliminazione del carcere ma l'inasprimento delle pene pecuniarie, e'
stato accompagnato spesso da riferimenti alla disciplina prevista nei
Paesi europei piu' vicini all'Italia. Ed ecco qual e' la situazione in
alcuni Stati, sulla base di quanto documenta un dossier del servizio
studi del Senato. Pene severe in Germania e Francia, carcere in casi
limite in Spagna (ma finora, dal ritorno alla democrazia, non e' mai
accaduto), depenalizzazione in Inghilterra.
FRANCIA. La diffamazione a mezzo stampa e' regolata dalla legge
del 29 luglio 1881, piu' volte modificata, relativa alla liberta' di
stampa, alle cui disposizioni particolari il codice penale rimanda
espressamente. L'articolo 29 della legge citata definisce la
diffamazione come l'affermazione o l'attribuzione di un fatto che lede
l'onore o la considerazione della persona cui il fatto e' attribuito.
La diffamazione puo' essere a seconda dei casi un delitto (se la
diffamazione e' pubblica) o una contravvenzione (se riguarda una
persona fisica e non ha carattere pubblico).
Se la diffamazione ha carattere pubblico, le pene variano in
base alla qualita' della vittima del reato. Le pene sono piu' gravi e
possono essere anche di natura detentiva se la persona offesa
appartiene ad una delle categorie citate espressamente negli articoli
30 e 31 della legge sulla liberta' di stampa, che si riferiscono
generalmente a persone fisiche, morali o gruppi di persone che
svolgono funzioni pubbliche, ivi compresi i membri del governo, i
parlamentari, i corpi militari, le corti e i tribunali: per questi,
l'ammenda prevista e' di 45.000 euro. (segue)
(Pol-Fan/Col/Adnkronos)
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DIFFAMAZIONE: DA SANZIONI IN GB A CARCERE IN GERMANIA, LE REGOLE IN EUROPA/ADNKRONOS (2) =
DIRITTO DI RETTIFICA ACCELERATA SE LA CHIEDE UN'AUTORITA'
PUBBLICA
(Adnkronos) - Se la persona offesa e' una persona fisica o
morale non appartenente ad una delle categorie citate la pena consiste
in un'ammenda di 12.000 euro. Sono poi previste delle aggravanti se la
diffamazione e' rivolta verso una persona o un gruppo di persone in
ragione della loro origine, etnia, razza, religione, sesso,
orientamento o identita' sessuale e handicap: in questi casi la pena
e' determinata in un anno di reclusione e di 45.000 euro di ammenda
(pene anche alternative).
In merito al diritto di rettifica, il direttore della
pubblicazione e' tenuto a pubblicare gratuitamente, in evidenza sul
numero successivo del giornale o del periodico, ogni rettifica
proveniente da un'autorita' pubblica, purche' tale rettifica non sia
piu' grande del doppio dell'articolo a cui risponde: in caso di
mancato rispetto della previsione, il direttore puo' essere punito con
un'ammenda di 3.750 euro. Il diritto di rettifica e' a carico del
direttore, obbligato, a pubblicare entro tre giorni dal ricevimento,
ogni rettifica proveniente da persona citata, pena 3.750 euro di
ammenda.
Tale rettifica deve essere pubblicata nello stesso posto e con
lo stesso rilievo dell'articolo che la ha provocata: sara' della
stessa lunghezza, ma non inferiore a cinquanta righe e non superiore a
duecento. In caso di rifiuto della pubblicazione, si innesca una
procedura giudiziaria esecutiva e se la vicenda si situa in un periodo
elettorale i termini di pubblicazione della rettifica sono piu'
stringenti: 24 ore. Inoltre, se il direttore viene meno a quanto
giudicato, e' passibile della pena di tre mesi di detenzione e di
3.750 euro di ammenda. (segue)
(Pol-Fan/Col/Adnkronos)
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GERMANIA, CINQUE ANNI PER MENZOGNA VERSO CHI E' IMPEGNATO NELLA
VITA PUBBLICA
(Adnkronos) - GERMANIA. Ancor piu' severo e' il sistema tedesco,
che sanziona la diffamazione sia a norma dello 'Strafgesetzbuch'
(codice penale), sia sulla base delle leggi sulla stampa dei Laender.
Il Codice penale distingue tre fattispecie di diffamazione: 1) quella
per cui "chiunque, riferendosi ad un'altra persona, afferma o divulga
un fatto idoneo a denigrarla o svalutarla di fronte all'opinione
pubblica"; in questo caso, se il fatto non e' provato essere vero, il
responsabile "e' punito con la pena detentiva fino ad un anno o con la
pena pecuniaria, e, se l'offesa e' commessa pubblicamente, in una
riunione o tramite la diffusione di scritti, l'agente e' punto con la
pena detentiva non superiore a due anni o con pena pecuniaria".
2) La diffamazione intenzionale, per cui chiunque, riferendosi
ad altra persona, afferma o divulga "in mala fede un fatto non vero
idoneo a denigrarla od a svalutarla di fronte all'opinione pubblica o
a mettere in pericolo la sua reputazione", e' punito con la pena
detentiva non superiore a due anni o alla pena pecuniaria e, se
l'azione e' commessa pubblicamente, in una riunione o tramite la
diffusione di scritti, l'agente e' punito con la pena detentiva non
superiore a cinque anni o con pena pecuniaria".
3) C'e' il caso, poi, della diffamazione contro persone
partecipanti alla vita pubblica: "Se pubblicamente, in una riunione o
tramite la diffusione di scritti, viene diffamata una persona
impegnata nella vita politica del popolo, per scopi connessi alla
posizione dell'offeso nella vita pubblica, e l'azione e' idonea a
pregiudicare in maniera rilevante l'agire pubblico, e' prevista la
pena detentiva da tre mesi a cinque anni. E' punita con la pena
detentiva da sei mesi a cinque anni la menzogna diffamatoria quando
sussistono gli stessi presupposti". (segue)
(Pol-Fan/Col/Adnkronos)
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LE NORME SPAGNOLE COMPRENDONO ANCHE LA PUBBLICISTICA ON LINE
(Adnkronos) - SPAGNA. La diffamazione a mezzo stampa e' inserita
tra i "reati contro l'onore" e la cornice normativa di riferimento e'
costituita, inoltre, dall'art. 20 della Costituzione sulla liberta' di
espressione, che prevede altresi' dei limiti del rispetto dei diritti
all'onore, l'intimita', l'immagine, e i diritti dei minori. Nel Paese
iberico, che pure e' estende senza troppa difficolta' al web le norme
relative alla stampa, c'e' un regime ancora caratterizzato da una
certa tolleranza, come reazione al ferreo controllo statale dei tempi
del franchismo.
A rispondere della diffamazione, comunque, sono chiamati, in un
sistema detto "a cascata": gli autori, i direttori della
pubblicazione, i direttori della casa editrice, i direttori
dell'impresa di riproduzione o tipografia. Finora nessun giornalista
e' stato condannato a scontare una pena detentiva.
I reati che si imputano con maggior frequenza alla stampa sono
la calunnia e l'ingiuria, fattispecie entrambe riconducibili in via
generica alla diffamazione. La calunnia, consiste nell'attribuire
falsamente a qualcuno la commissione di un reato. Quando cio' avviene
pubblicamente, cioe' attraverso la stampa, la radiodiffusione o
mediante un altro mezzo di efficacia similare, il codice prevede una
pena detentiva compresa tra i 6 mesi e i 2 anni oppure, in
alternativa, una sanzione pecuniaria tra i 6 e i 24 mesi (nel sistema
spagnolo esistono i cosiddetti "giorni di multa" e ogni giorno varia
da 1.20 a 300.50 euro). (segue)
(Pol-Fan/Col/Adnkronos)
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A MADRID PUNITO CHI TRAE VANTAGGIO ECONOMICO
(Adnkronos) - L'aggravante e' legata alla diffusione del mezzo,
ma anche contano eta' e precedenti. L'ingiuria a mezzo stampa e'
punita con la multa da 6 a 14 mesi). Il codice prevede la diffamazione
a seguito di ottenimento di denaro o altro vantaggio e c'e' la pena
accessoria dell'inabilitazione professionale da sei mesi a due anni.
A differenza del diritto di replica legato alla protezione del
diritto all'onore, all'intimita' personale e familiare e alla propria
immagine, il diritto di rettifica non e' utilizzabile di fronte a
opinioni, giudizi o considerazioni soggettive, ma solo per l'esercizio
inadeguato delle liberta' di cui all'art. 20 della Costituzione.
L'articolo 1 della Legge Organica 2/1984, stabilisce, infatti, che
ogni persona, fisica o giuridica, ha diritto a rettificare
l'informazione diffusa, utilizzando qualunque mezzo di comunicazione
sociale, con riferimento ai fatti che la riguardino, che ritenga
inesatti e la cui divulgazione possa arrecarle pregiudizio.
Al direttore del mezzo di comunicazione verra' inviato uno
scritto di rettifica entro sette giorni dalla pubblicazione o
diffusione dell'informazione pregiudizievole. La rettifica dovra'
limitarsi ai fatti dell'informazione da correggere e non dovra'
eccedere la sua estensione. Inoltre, sara' pubblicata senza commenti
ne' postille. (segue)
(Pol-Fan/Col/Adnkronos)
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GB, TRA COMMON LAW E MISURE LEGISLATIVE SI PUNTA A RIPARAZIONE
ECONOMICA
(Adnkronos) - INGHILTERRA. Nel sistema giuridico inglese, la
disciplina applicabile alla diffamazione (la cosiddetta law of
defamation) e' definita in parte dal diritto di matrice
giurisprudenziale (common law) ed in parte dal diritto legislativo. E'
una fattispecie che costituisce essenzialmente un illecito civile
(tort), e produce un'azione di risarcimento. Soltanto in modo
residuale si configura come un reato (offence). Le sanzioni sono ormai
essenzialmente legate alla riparazione economica dell'offesa.
La diffamazione a mezzo stampa, infatti, e' stata
definitivamente depenalizzata nel 2009 e la normativa inglese non
contempla una esplicita definizione della diffamazione, ma fa capo
alla circostanza che una dichiarazione pubblicata o esplicitata possa
incidere negativamente sulla reputazione e l'onore di una persona
identificabile fra i membri di una determinata societa' di individui.
La diffamazione nell'ordinamento inglese si articola nelle due figure
del libel e dello slander, a seconda che la lesione alla reputazione
ed all'onore venga perpetrata mediante lo scritto, la stampa o - in
base alla interpretazione evolutiva del concetto di publication - la
radiodiffusione televisiva, oppure oralmente, mediante epiteti
ingiuriosi od offensivi.
La diffamazione intesa come "libel", ossia tramite
pubblicazione, legittima la parte lesa ad agire in giudizio per
ottenere provvedimenti inibitori (injunction) idonei ad interrompere
il comportamento lesivo e per richiedere il risarcimento del danno,
liquidabile in misura ingente qualora oltre alla compensazione per la
lesione patita siano considerate, per i casi piu' gravi, anche
funzioni di deterrenza (exemplary damages). L'uso di uno pseudonimo
qualora non utilizzato per motivi di sicurezza, puo' essere
considerato un'aggravante. Lo "slander", invece, e' un'offesa orale e
puo' dar luogo ad un'azione di risarcimento soltanto se la
diffamazione od ingiuria consistano nell'attribuzione di un fatto
delittuoso, o se la vittima provi di aver subito un danno materiale.
(Pol-Fan/Col/Adnkronos)
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