Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-00227
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Interrogazione a risposta scritta 4-00227
NUNZIA CATALFO
martedì 21 maggio 2013, seduta n.025
martedì 21 maggio 2013, seduta n.025
il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi", ha modificato, tra l'altro, norme relative ai congedi ed ai permessi per l'assistenza alle persone in situazione di disabilità grave;
in linea generale, il richiamato art. 23, insieme all'articolo successivo, della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha sostituito il comma 3 (sui permessi mensili retribuiti) e il comma 5 (concernente la scelta della sede) dell'art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104, eliminando i requisiti della continuità ed esclusività nell'assistenza quali necessari presupposti del beneficio;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01005 del 19 febbraio 2013, ha sancito che vi sono "ragioni testuali e sistematiche inducono a considerare la novella dell'art. 24 applicabile a tutto il personale dipendente, senza eccezioni. Sino a quando, cioè, la legislazione attuativa richiamata dall'art. 19 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze armate, di polizia e ai Vigili del fuoco (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4047; 11 luglio 2012, n. 4106; 30 luglio 2012, n. 4291)";
ritenuto che:
il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito che, con l'introduzione nel quadro normativo dell'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, i principi di esclusività e di continuità non siano da considerare quali elementi valutativi per la definizione favorevole dei benefici della legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilendo peraltro l'inapplicabilità dell'art. 19 (sulla specificita? delle forze armate) della medesima legge 4 novembre 2010, n. 183;
il Ministero dell'interno, con circolare n. 333-A9806.G.3.2/1022-2013 del 19 febbraio 2013, si è conformato alla nuova disciplina stabilita dall'art. 24 della legge n. 183, in ottemperanza sia del consolidato giurisprudenziale, sia della dell'apposita circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 13/2010;
risulta che lo Stato maggiore dell'esercito, con circolare annessa al messaggio prot. n. 8336/07/5.1 del 21 novembre 2012, continuerebbe a disapplicare palesemente le citate disposizioni, perseverando nella pretesa della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dal militare, di tutti i parenti e affini del disabile entro il grado previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per tutelare la dignità del personale delle forze armate al fine di parificare definitivamente questi ultimi a tutto il comparto del pubblico impiego in materia di permessi e trasferimenti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(4-00227)
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