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martedì 19 novembre 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 ottobre 2013 Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto. (13A09240) (GU n.271 del 19-11-2013)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 ottobre 2013 

Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio
2008, n. 146, dei programmi e delle modalita'  di  svolgimento  degli
esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e
C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto. (13A09240)
(GU n.271 del 19-11-2013) 


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211, recante il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni  per  il
riordino e il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo
nautico;
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  il
codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,  recante  il  regolamento  di  attuazione
dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

                              Decreta:

                               Art. 1


                        Campo di applicazione

  1. Il presente provvedimento disciplina,  ai  sensi  dell'art.  29,
comma 5,  del  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 146 del 2008, i programmi e le modalita' di  svolgimento
degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di  categoria
A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto.
                               Art. 2


                         Programmi di esame

  1. I programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche
sono rispettivamente quelli di cui:
    a) all'allegato A, per le patenti nautiche di categoria  A  e  C,
per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
    b) all'allegato B, per le patenti nautiche di categoria  A  e  C,
per la navigazione senza alcun limite dalla costa;
    c) all'allegato C, per la patente nautica di categoria B.
                               Art. 3


             Disposizioni generali sulle prove di esame

  1. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche e'  pubblico
e consiste in una prova teorica e in una prova  pratica.  E'  ammesso
alla prova pratica il candidato che abbia superato la prova  teorica.
L'esame e' concluso con esito positivo  qualora  il  candidato  abbia
superato entrambe le prove.
  2. Il candidato che non abbia  superato  una  delle  due  prove  ha
facolta' di ripetere la prova non superata una sola volta nell'ambito
della medesima istanza di ammissione agli  esami,  a  condizione  che
siano  decorsi  almeno  trenta  giorni  dalla  precedente  prova  non
superata, senza obbligo di corrispondere ulteriori tributi.
  3. Il candidato che, avendo superato la prova  teorica,  non  abbia
superato la prova pratica entro i termini di  validita'  dell'istanza
di ammissione agli esami, qualora presenti una nuova istanza entro  e
non oltre novanta giorni dalla scadenza della precedente, e' tenuto a
sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i  termini
di validita' di tale nuova istanza, la medesima e' archiviata.
  4. Il candidato e' tenuto a presentarsi  all'esame  nella  sede  ed
entro l'orario comunicati dall'autorita'  competente,  munito  di  un
documento d'identita' in corso di  validita'.  Ai  fini  del  computo
delle assenze, di cui al punto B.3 dell'allegato II del  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146  del  2008,  il
candidato che, al momento di sostenere la prova  pratica,  non  renda
disponibile l'unita' con cui intende svolgere la prova e' considerato
assente.
  5. Il candidato o il titolare della scuola nautica, a valere per  i
propri candidati, sottoscrive apposita dichiarazione, resa  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
volta a certificare che l'unita' impiegata in sede di  prova  pratica
e' in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di
uso delle unita' da diporto, nonche' con le disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 del successivo art. 6, a cui allega copia  dei  documenti
relativi all'unita'. Tale dichiarazione, comprensiva degli  allegati,
e' acquisita  dall'esaminatore  unico  ovvero  dal  presidente  della
commissione di esame prima dell'inizio della prova pratica.
  6. L'unita' impiegata in sede di prova pratica deve  essere  munita
di polizza di assicurazione per responsabilita' civile che includa la
copertura assicurativa dei danni a persone  o  cose  derivanti  dallo
svolgimento di attivita' d'esame.
  7. In assenza dei requisiti prescritti dai precedenti commi 5 e  6,
l'unita' non sara' riconosciuta idonea allo svolgimento  della  prova
pratica.
                               Art. 4


                          Verbale di esame

  1. Per ciascuna sessione d'esame, l'autorita' competente predispone
apposito verbale, munito di numero  progressivo,  inserendo  l'elenco
dei candidati, i numeri di  protocollo  delle  relative  istanze,  la
tipologia di patente richiesta e, nel caso  di  patenti  nautiche  di
categoria C, le eventuali esplicite richieste di  cui  al  punto  B.4
dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 146 del 2008.
  2. Ai  fini  del  computo  delle  assenze,  di  cui  al  punto  B.3
dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 146 del 2008, i candidati iscritti nel verbale, che  non
si presentino all'esame, sono considerati assenti.
  3. Il verbale d'esame e' aperto, sia per la prova teorica  sia  per
quella pratica,  dall'appello  nominale  dei  candidati.  All'appello
segue l'identificazione dei candidati presenti e  la  verbalizzazione
dei candidati assenti.
  4.  I  dati  identificativi  dell'unita'  impiegata  per  la  prova
pratica, della sua proprieta' e del soggetto di cui all'art. 6, comma
3, lettera d), ed all'art. 8, comma 3, lettera c), sono annotati  nel
verbale d'esame.
  5. L'esito delle prove  d'esame  e'  annotato  dal  segretario  nel
verbale d'esame. Il  medesimo  verbale  e'  firmato  dall'esaminatore
unico e dall'esperto velista, se previsto, oppure  dai  membri  della
commissione d'esame, nonche' dal segretario. Gli elaborati scritti  e
la dichiarazione di cui al comma 5 dell'art.  3,  sono  acquisiti  al
fascicolo  del  candidato.  I   verbali   d'esame   sono   archiviati
dall'Autorita' competente.
                               Art. 5


                Prova teorica per le patenti nautiche
                         di categoria A e C

  1. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche  di
categoria A e C e' costituita dalle seguenti prove scritte:
    a) per la  navigazione  entro  le  12  miglia  dalla  costa,  con
abilitazione relativa alle sole unita' da diporto a motore:  Quiz  di
carteggio nautico e Quiz Base;
    b) per la  navigazione  entro  le  12  miglia  dalla  costa,  con
abilitazione relativa alle unita' da diporto a vela, a  motore  ed  a
propulsione mista: Quiz di carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Vela;
    c) per  la  navigazione  senza  alcun  limite  dalla  costa,  con
abilitazione relativa alle sole unita' da diporto a motore: Prova  di
carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Integrazione senza limiti;
    d) per  la  navigazione  senza  alcun  limite  dalla  costa,  con
abilitazione relativa alle unita' da diporto a vela, a  motore  ed  a
propulsione mista:  Prova  di  carteggio  nautico,  Quiz  Base,  Quiz
Integrazione senza limiti e Quiz Vela.
  2. Il Quiz di carteggio  nautico  e'  costituito  da  5  quesiti  a
risposta singola, volti a verificare la capacita'  del  candidato  di
interpretare correttamente una carta nautica. La prova e' superata se
il candidato commette non piu' di 1 errore. L'elaborato e' consegnato
dal candidato entro il tempo massimo di 15 minuti  dall'inizio  della
prova.
  3. Il Quiz Base e' costituito da 20 quesiti  a  risposta  multipla,
per un totale di 60 risposte complessive, distribuiti tra i temi  del
programma di esame di cui all'allegato A secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato D. La prova e' superata se  il  candidato  commette  non
piu'  di  12  errori  nelle  60   risposte   complessive   richieste.
L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il tempo massimo di  50
minuti dall'inizio della prova.
  4. Il Quiz Vela e' costituito da  5  quesiti  a  risposta  singola,
inerenti le competenze di navigazione a vela previste  dai  programmi
di esame, di cui all'allegato A per la navigazione entro le 12 miglia
dalla costa e all'allegato B per la navigazione  senza  alcun  limite
dalla costa. La prova e' superata se il candidato commette  non  piu'
di 1 errore. L'elaborato e' consegnato dal candidato entro  il  tempo
massimo di 15 minuti dall'inizio della prova.
  5. Il Quiz Integrazione senza limiti e' costituito da 5  quesiti  a
risposta  multipla,  per  un  totale  di  15  risposte   complessive,
distribuiti tra i temi del programma di esame di cui  all'allegato  B
secondo lo schema di cui all'allegato E. La prova e' superata  se  il
candidato commette non piu' di 3 errori nelle 15 risposte complessive
richieste. L'elaborato e' consegnato dal  candidato  entro  il  tempo
massimo di 15 minuti dall'inizio della prova.
  6. La Prova  di  carteggio  nautico  e'  costituita  da  4  quesiti
indipendenti.  La  prova  e'  superata  se  il   candidato   risponde
correttamente  ad  almeno  3  quesiti.  Il  candidato  e'  tenuto   a
presentarsi  all'esame  munito  delle  carte  nautiche  5/D  e   42/D
pubblicate dall'Istituto Idrografico della  Marina,  in  originale  e
prive  di  alterazioni  o  segni  di  precedenti  esercitazioni,  che
consegna alla commissione d'esame all'atto dell'appello.  L'elaborato
e' consegnato dal candidato entro  il  tempo  massimo  di  60  minuti
dall'inizio della prova.
  7. Le prove scritte sono somministrate  al  candidato  in  un'unica
soluzione, fatta eccezione per la Prova di carteggio nautico  che  e'
sempre somministrata al candidato separatamente dalle altre e il  cui
superamento e' propedeutico per il proseguimento dell'esame. Il tempo
massimo a disposizione del candidato per la consegna degli  elaborati
e' pari alla somma dei tempi massimi previsti per  le  singole  prove
scritte effettivamente svolte.
  8. La prova teorica e' conclusa  con  esito  positivo,  qualora  il
candidato abbia superato tutte  le  prove  scritte  previste  per  la
navigazione  e  l'abilitazione  richieste.  La  risposta   omessa   o
rettificata equivale a una risposta errata.
  9. Entro i termini di validita'  dell'istanza  di  ammissione  agli
esami, ai fini del superamento della prova teorica, il  candidato  e'
tenuto a ripetere le sole prove scritte eventualmente non superate.
  10. Il candidato che non abbia  superato  il  solo  Quiz  Vela,  in
alternativa alla ripetizione della  prova  scritta,  ha  facolta'  di
proseguire l'esame ai fini del conseguimento  della  patente  nautica
per la medesima specie di navigazione, con abilitazione limitata alle
sole unita' da diporto a motore. L'opzione espressa dal candidato  e'
annotata nel verbale di esame.
  11. Il Quiz Integrazione senza  limiti  e  la  Prova  di  carteggio
nautico costituiscono esame integrativo teorico  ai  sensi  dell'art.
30, comma 2, del decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 146 del 2008. Nel caso previsto dall'art. 30,  comma  1,
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146
del 2008, il Quiz Vela e' parte  integrante  della  prova  pratica  a
vela.
                               Art. 6


                 Prova pratica per patenti nautiche
                         di categoria A e C

  1. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche  di
categoria A e C e' svolta su  unita'  di  lunghezza  minima  di  5,90
metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima  di  9
metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Nel solo caso
di esami per il conseguimento di patenti nautiche per la  navigazione
senza alcun limite dalla costa, le unita' utilizzate in sede  d'esame
devono anche  essere  iscritte  nei  registi  delle  imbarcazioni  da
diporto.
  2. L'unita' da diporto impiegata in  sede  di  prova  pratica  deve
avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non  inferiori  a  quelle
previste dalle norme vigenti per la navigazione  entro  le  6  miglia
dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF.
  3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente  trovarsi
a bordo dell'unita', nel  rispetto  del  numero  massimo  di  persone
trasportabili:
    a) il candidato;
    b) l'esaminatore unico, ovvero il presidente e  il  membro  della
commissione esaminatrice;
    c) nel caso di patenti nautiche relative alle unita' a vela ed  a
propulsione mista, l'esperto velista di cui all'art. 29, del  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008;
    d) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente  nautica
per  una  specie  di  navigazione  almeno  corrispondente  a   quella
richiesta dal candidato, designato dal candidato ovvero dalla  scuola
nautica, a valere per i  propri  candidati,  che  assume  il  comando
dell'unita'.
  4.  La  prova  pratica  inizia  nel  momento  in  cui,  su   invito
dell'esaminatore  unico  o  del  presidente  della  commissione,   il
soggetto di cui alla lettera d) del comma 3, mantenendo  le  funzioni
di  comando  dell'unita',  lascia  al  candidato  l'esecuzione  delle
manovre richieste  dall'esaminatore  unico  o  dal  presidente  della
commissione, nonche' dall'esperto velista per la  prova  di  vela,  e
termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova.
  5. Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a  vela  ha
facolta' di optare per il conseguimento della corrispondente  patente
nautica relativa alle sole unita' a motore.  L'opzione  espressa  dal
candidato e' annotata nel verbale di esame.
  6. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche  di
categoria A e C per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa  si
svolge in mare, ovvero in  laghi  o  in  specchi  acquei  navigabili,
adeguati allo svolgimento in sicurezza  delle  manovre  previste  dai
programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini
dello svolgimento di attivita' di esame per  il  conseguimento  delle
patenti nautiche. La sussistenza di tale autorizzazione e' comprovata
dal candidato o dalla scuola nautica.
  7. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche  di
categoria A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa  si
svolge in mare.
                               Art. 7


                  Prova teorica per patente nautica
                           di categoria B

  1. La prova teorica per il conseguimento della patente  nautica  di
categoria B verte sulle materie previste dal programma d'esame di cui
all'allegato C ed e' costituita:
    a) da una  prova  scritta  di  nautica,  basata  sugli  argomenti
inclusi nel 2° gruppo  del  programma  di  esame,  comprensiva  della
risoluzione   pratica   di   un   problema   di   cinematica   navale
anticollisione. L'elaborato e'  consegnato  dal  candidato  entro  il
tempo massimo di 90 minuti dall'inizio della prova;
    b) da un'interrogazione orale.
                               Art. 8


                  Prova pratica per patente nautica
                           di categoria B

  1. La prova pratica per il conseguimento della patente  nautica  di
categoria B e' svolta su una  nave  da  diporto  o  su  un'unita'  da
traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri, ovvero,  in  caso  di
indisponibilita', annotata nel verbale di esame,  su  un'imbarcazione
da diporto o su un'unita' da traffico di lunghezza non inferiore a 20
metri.
  2. L'unita' impiegata in sede di prova pratica deve avere  a  bordo
dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle  previste  dalle
norme vigenti per la navigazione  entro  le  cinquanta  miglia  dalla
costa.
  3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente  trovarsi
a bordo dell'unita':
    a) il candidato;
    b) la commissione esaminatrice;
    c) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente  nautica
di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola  nautica,
a valere per i propri candidati, che assume  il  comando  dell'unita'
ovvero, nel solo caso di impiego di unita' da traffico, il comandante
della medesima unita', in possesso del previsto titolo  professionale
marittimo, che mantiene il comando dell'unita', nonche'  il  relativo
equipaggio,  come  stabilito  dalla  tabella  minima   di   armamento
approvata.
  4. La prova pratica inizia  nel  momento  in  cui,  su  invito  del
presidente della commissione, il soggetto di cui alla lettera c)  del
comma 3, mantenendo le funzioni di  comando  dell'unita',  lascia  al
candidato l'esecuzione delle manovre richieste dal  presidente  della
commissione e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito  della
prova.
  5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche  di
categoria B si svolge in mare.
                               Art. 9


                       Gestione informatizzata
                         delle prove scritte

  1. I quesiti che compongono le prove scritte di cui all'art. 5 sono
estratti da un database approvato dal Ministero delle  infrastrutture
e  dei  trasporti  con   apposito   decreto   direttoriale   e   sono
somministrati al candidato tramite schede di esame. L'estrazione e la
distribuzione dei quesiti in  ogni  singola  scheda  d'esame  avviene
secondo criteri di casualita', che garantiscano  la  differenziazione
delle singole schede e la verifica della preparazione  del  candidato
su ciascuno dei temi previsti dal programma d'esame  per  la  patente
nautica richiesta.
  2. Il database dei quesiti  che  compongono  le  prove  scritte  e'
soggetto a revisione periodica almeno biennale.
  3. L'elaborazione del software per la  gestione  informatica  delle
prove scritte e gli  aggiornamenti  conseguenti  alla  revisione  del
suddetto database o ad eventuali modifiche  delle  modalita'  d'esame
sono effettuati dal Centro elaborazione dati della Direzione generale
per la motorizzazione.
                               Art. 10


                      Attivita' di monitoraggio

  1. Ciascuna autorita' competente  trasmette  con  cadenza  annuale,
anche per via telematica:
    a) agli enti territoriali competenti al  controllo  delle  scuole
nautiche:
      1) gli elenchi dei candidati presentati dalle  scuole  nautiche
che hanno sostenuto gli esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche,  corredato  dagli  estremi  identificativi  delle  relative
scuole nautiche;
      2) per i soli candidati  privatisti,  l'elenco  nominativo  dei
soggetti  eventualmente  da  loro  delegati  all'espletamento   degli
adempimenti amministrativi;
      3) gli esiti degli esami dei candidati presentati dalle  scuole
nautiche;
      4) i dati identificativi delle unita' su cui si sono svolte  le
prove  pratiche,  della  loro  proprieta'  e  dei  soggetti  di   cui
all'articolo 6, comma 3, lettera d),  ed  all'articolo  8,  comma  3,
lettera c).
    b)  alla  competente  Direzione  generale  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti:
      1)  gli  elenchi  dei  candidati  presentati  dai   centri   di
istruzione per la nautica, di  cui  all'  art.  43  del  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del  2008,  che
hanno  sostenuto  gli  esami  per  il  conseguimento  delle   patenti
nautiche, corredato dagli estremi identificativi dei relativi centri;
      2) i dati statistici di cui all'allegato F;
      3) le schede di rilevazione dei costi e degli introiti  di  cui
all'allegato G, ai fini dell'eventuale  adeguamento  dei  diritti  di
ammissione agli esami per il conseguimento  delle  patenti  nautiche,
previsti dall'art. 64 e determinati nella Tabella A dell'Allegato XVI
del decreto legislativo n. 171 del 2005.
                               Art. 11


                  Disposizioni finali, transitorie
                            e abrogative

  1. Il presente decreto entra in vigore dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto direttoriale di approvazione del database previsto
dall'art. 9.
  2. Coloro che presentano l'istanza di  ammissione  agli  esami  nel
periodo transitorio di cui al comma 1 e che, alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, non abbiano  ancora  superato  la  prova
teorica hanno facolta' di sostenere l'esame secondo i programmi e  le
modalita' vigenti all'atto  di  presentazione  dell'istanza  entro  i
termini di validita' temporale della medesima.
  3. Le  unita'  eventualmente  non  conformi  ai  requisiti  di  cui
all'art. 6 che, ai sensi dei  regolamenti  provinciali,  siano  nella
disponibilita' delle scuole nautiche alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, possono continuare ad essere impiegate in  sede
di prova pratica non oltre i 36 mesi successivi alla medesima data.
  4. Gli allegati al presente decreto sono modificabili con  appositi
decreti direttoriali.
  5. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, numero 5), del  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del  2008,  con
l'entrata in vigore del presente decreto sono  abrogate  le  restanti
parti ancora in vigore del decreto del Presidente della Repubblica  9
ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla  disciplina  delle
patenti nautiche.
  6. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio
decreto  procede  a  seguito   della   verifica   dell'efficienza   e
dell'efficacia delle procedure adottate, entro 18 mesi dalla data  di
entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 9, ad  una
eventuale revisione e riduzione dei quiz in conformita' con i criteri
di semplificazione delle procedure.
  7. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 ottobre 2013

                                     Il Ministro delle infrastrutture
                                              e dei trasporti        
                                                     Lupi            

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela,  del  territorio  e  del
mare, registro n. 10, foglio n. 251
                                                           Allegato A


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato B


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato C


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato D


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato E


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato F


              Parte di provvedimento in formato grafico


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