MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 ottobre 2013
Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio
2008, n. 146, dei programmi e delle modalita' di svolgimento degli
esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e
C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto. (13A09240)
(GU n.271 del 19-11-2013)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione
dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'art. 29,
comma 5, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 146 del 2008, i programmi e le modalita' di svolgimento
degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria
A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto.
Art. 2
Programmi di esame
1. I programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche
sono rispettivamente quelli di cui:
a) all'allegato A, per le patenti nautiche di categoria A e C,
per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
b) all'allegato B, per le patenti nautiche di categoria A e C,
per la navigazione senza alcun limite dalla costa;
c) all'allegato C, per la patente nautica di categoria B.
Art. 3
Disposizioni generali sulle prove di esame
1. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche e' pubblico
e consiste in una prova teorica e in una prova pratica. E' ammesso
alla prova pratica il candidato che abbia superato la prova teorica.
L'esame e' concluso con esito positivo qualora il candidato abbia
superato entrambe le prove.
2. Il candidato che non abbia superato una delle due prove ha
facolta' di ripetere la prova non superata una sola volta nell'ambito
della medesima istanza di ammissione agli esami, a condizione che
siano decorsi almeno trenta giorni dalla precedente prova non
superata, senza obbligo di corrispondere ulteriori tributi.
3. Il candidato che, avendo superato la prova teorica, non abbia
superato la prova pratica entro i termini di validita' dell'istanza
di ammissione agli esami, qualora presenti una nuova istanza entro e
non oltre novanta giorni dalla scadenza della precedente, e' tenuto a
sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini
di validita' di tale nuova istanza, la medesima e' archiviata.
4. Il candidato e' tenuto a presentarsi all'esame nella sede ed
entro l'orario comunicati dall'autorita' competente, munito di un
documento d'identita' in corso di validita'. Ai fini del computo
delle assenze, di cui al punto B.3 dell'allegato II del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, il
candidato che, al momento di sostenere la prova pratica, non renda
disponibile l'unita' con cui intende svolgere la prova e' considerato
assente.
5. Il candidato o il titolare della scuola nautica, a valere per i
propri candidati, sottoscrive apposita dichiarazione, resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
volta a certificare che l'unita' impiegata in sede di prova pratica
e' in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di
uso delle unita' da diporto, nonche' con le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del successivo art. 6, a cui allega copia dei documenti
relativi all'unita'. Tale dichiarazione, comprensiva degli allegati,
e' acquisita dall'esaminatore unico ovvero dal presidente della
commissione di esame prima dell'inizio della prova pratica.
6. L'unita' impiegata in sede di prova pratica deve essere munita
di polizza di assicurazione per responsabilita' civile che includa la
copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo
svolgimento di attivita' d'esame.
7. In assenza dei requisiti prescritti dai precedenti commi 5 e 6,
l'unita' non sara' riconosciuta idonea allo svolgimento della prova
pratica.
Art. 4
Verbale di esame
1. Per ciascuna sessione d'esame, l'autorita' competente predispone
apposito verbale, munito di numero progressivo, inserendo l'elenco
dei candidati, i numeri di protocollo delle relative istanze, la
tipologia di patente richiesta e, nel caso di patenti nautiche di
categoria C, le eventuali esplicite richieste di cui al punto B.4
dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 146 del 2008.
2. Ai fini del computo delle assenze, di cui al punto B.3
dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 146 del 2008, i candidati iscritti nel verbale, che non
si presentino all'esame, sono considerati assenti.
3. Il verbale d'esame e' aperto, sia per la prova teorica sia per
quella pratica, dall'appello nominale dei candidati. All'appello
segue l'identificazione dei candidati presenti e la verbalizzazione
dei candidati assenti.
4. I dati identificativi dell'unita' impiegata per la prova
pratica, della sua proprieta' e del soggetto di cui all'art. 6, comma
3, lettera d), ed all'art. 8, comma 3, lettera c), sono annotati nel
verbale d'esame.
5. L'esito delle prove d'esame e' annotato dal segretario nel
verbale d'esame. Il medesimo verbale e' firmato dall'esaminatore
unico e dall'esperto velista, se previsto, oppure dai membri della
commissione d'esame, nonche' dal segretario. Gli elaborati scritti e
la dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 3, sono acquisiti al
fascicolo del candidato. I verbali d'esame sono archiviati
dall'Autorita' competente.
Art. 5
Prova teorica per le patenti nautiche
di categoria A e C
1. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di
categoria A e C e' costituita dalle seguenti prove scritte:
a) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con
abilitazione relativa alle sole unita' da diporto a motore: Quiz di
carteggio nautico e Quiz Base;
b) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con
abilitazione relativa alle unita' da diporto a vela, a motore ed a
propulsione mista: Quiz di carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Vela;
c) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, con
abilitazione relativa alle sole unita' da diporto a motore: Prova di
carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Integrazione senza limiti;
d) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, con
abilitazione relativa alle unita' da diporto a vela, a motore ed a
propulsione mista: Prova di carteggio nautico, Quiz Base, Quiz
Integrazione senza limiti e Quiz Vela.
2. Il Quiz di carteggio nautico e' costituito da 5 quesiti a
risposta singola, volti a verificare la capacita' del candidato di
interpretare correttamente una carta nautica. La prova e' superata se
il candidato commette non piu' di 1 errore. L'elaborato e' consegnato
dal candidato entro il tempo massimo di 15 minuti dall'inizio della
prova.
3. Il Quiz Base e' costituito da 20 quesiti a risposta multipla,
per un totale di 60 risposte complessive, distribuiti tra i temi del
programma di esame di cui all'allegato A secondo lo schema di cui
all'allegato D. La prova e' superata se il candidato commette non
piu' di 12 errori nelle 60 risposte complessive richieste.
L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 50
minuti dall'inizio della prova.
4. Il Quiz Vela e' costituito da 5 quesiti a risposta singola,
inerenti le competenze di navigazione a vela previste dai programmi
di esame, di cui all'allegato A per la navigazione entro le 12 miglia
dalla costa e all'allegato B per la navigazione senza alcun limite
dalla costa. La prova e' superata se il candidato commette non piu'
di 1 errore. L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il tempo
massimo di 15 minuti dall'inizio della prova.
5. Il Quiz Integrazione senza limiti e' costituito da 5 quesiti a
risposta multipla, per un totale di 15 risposte complessive,
distribuiti tra i temi del programma di esame di cui all'allegato B
secondo lo schema di cui all'allegato E. La prova e' superata se il
candidato commette non piu' di 3 errori nelle 15 risposte complessive
richieste. L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il tempo
massimo di 15 minuti dall'inizio della prova.
6. La Prova di carteggio nautico e' costituita da 4 quesiti
indipendenti. La prova e' superata se il candidato risponde
correttamente ad almeno 3 quesiti. Il candidato e' tenuto a
presentarsi all'esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D
pubblicate dall'Istituto Idrografico della Marina, in originale e
prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che
consegna alla commissione d'esame all'atto dell'appello. L'elaborato
e' consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 60 minuti
dall'inizio della prova.
7. Le prove scritte sono somministrate al candidato in un'unica
soluzione, fatta eccezione per la Prova di carteggio nautico che e'
sempre somministrata al candidato separatamente dalle altre e il cui
superamento e' propedeutico per il proseguimento dell'esame. Il tempo
massimo a disposizione del candidato per la consegna degli elaborati
e' pari alla somma dei tempi massimi previsti per le singole prove
scritte effettivamente svolte.
8. La prova teorica e' conclusa con esito positivo, qualora il
candidato abbia superato tutte le prove scritte previste per la
navigazione e l'abilitazione richieste. La risposta omessa o
rettificata equivale a una risposta errata.
9. Entro i termini di validita' dell'istanza di ammissione agli
esami, ai fini del superamento della prova teorica, il candidato e'
tenuto a ripetere le sole prove scritte eventualmente non superate.
10. Il candidato che non abbia superato il solo Quiz Vela, in
alternativa alla ripetizione della prova scritta, ha facolta' di
proseguire l'esame ai fini del conseguimento della patente nautica
per la medesima specie di navigazione, con abilitazione limitata alle
sole unita' da diporto a motore. L'opzione espressa dal candidato e'
annotata nel verbale di esame.
11. Il Quiz Integrazione senza limiti e la Prova di carteggio
nautico costituiscono esame integrativo teorico ai sensi dell'art.
30, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 146 del 2008. Nel caso previsto dall'art. 30, comma 1,
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146
del 2008, il Quiz Vela e' parte integrante della prova pratica a
vela.
Art. 6
Prova pratica per patenti nautiche
di categoria A e C
1. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di
categoria A e C e' svolta su unita' di lunghezza minima di 5,90
metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9
metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Nel solo caso
di esami per il conseguimento di patenti nautiche per la navigazione
senza alcun limite dalla costa, le unita' utilizzate in sede d'esame
devono anche essere iscritte nei registi delle imbarcazioni da
diporto.
2. L'unita' da diporto impiegata in sede di prova pratica deve
avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle
previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia
dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF.
3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi
a bordo dell'unita', nel rispetto del numero massimo di persone
trasportabili:
a) il candidato;
b) l'esaminatore unico, ovvero il presidente e il membro della
commissione esaminatrice;
c) nel caso di patenti nautiche relative alle unita' a vela ed a
propulsione mista, l'esperto velista di cui all'art. 29, del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008;
d) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica
per una specie di navigazione almeno corrispondente a quella
richiesta dal candidato, designato dal candidato ovvero dalla scuola
nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando
dell'unita'.
4. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito
dell'esaminatore unico o del presidente della commissione, il
soggetto di cui alla lettera d) del comma 3, mantenendo le funzioni
di comando dell'unita', lascia al candidato l'esecuzione delle
manovre richieste dall'esaminatore unico o dal presidente della
commissione, nonche' dall'esperto velista per la prova di vela, e
termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova.
5. Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a vela ha
facolta' di optare per il conseguimento della corrispondente patente
nautica relativa alle sole unita' a motore. L'opzione espressa dal
candidato e' annotata nel verbale di esame.
6. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di
categoria A e C per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa si
svolge in mare, ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili,
adeguati allo svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai
programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini
dello svolgimento di attivita' di esame per il conseguimento delle
patenti nautiche. La sussistenza di tale autorizzazione e' comprovata
dal candidato o dalla scuola nautica.
7. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di
categoria A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa si
svolge in mare.
Art. 7
Prova teorica per patente nautica
di categoria B
1. La prova teorica per il conseguimento della patente nautica di
categoria B verte sulle materie previste dal programma d'esame di cui
all'allegato C ed e' costituita:
a) da una prova scritta di nautica, basata sugli argomenti
inclusi nel 2° gruppo del programma di esame, comprensiva della
risoluzione pratica di un problema di cinematica navale
anticollisione. L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il
tempo massimo di 90 minuti dall'inizio della prova;
b) da un'interrogazione orale.
Art. 8
Prova pratica per patente nautica
di categoria B
1. La prova pratica per il conseguimento della patente nautica di
categoria B e' svolta su una nave da diporto o su un'unita' da
traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri, ovvero, in caso di
indisponibilita', annotata nel verbale di esame, su un'imbarcazione
da diporto o su un'unita' da traffico di lunghezza non inferiore a 20
metri.
2. L'unita' impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo
dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle
norme vigenti per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla
costa.
3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi
a bordo dell'unita':
a) il candidato;
b) la commissione esaminatrice;
c) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica
di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica,
a valere per i propri candidati, che assume il comando dell'unita'
ovvero, nel solo caso di impiego di unita' da traffico, il comandante
della medesima unita', in possesso del previsto titolo professionale
marittimo, che mantiene il comando dell'unita', nonche' il relativo
equipaggio, come stabilito dalla tabella minima di armamento
approvata.
4. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito del
presidente della commissione, il soggetto di cui alla lettera c) del
comma 3, mantenendo le funzioni di comando dell'unita', lascia al
candidato l'esecuzione delle manovre richieste dal presidente della
commissione e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della
prova.
5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di
categoria B si svolge in mare.
Art. 9
Gestione informatizzata
delle prove scritte
1. I quesiti che compongono le prove scritte di cui all'art. 5 sono
estratti da un database approvato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti con apposito decreto direttoriale e sono
somministrati al candidato tramite schede di esame. L'estrazione e la
distribuzione dei quesiti in ogni singola scheda d'esame avviene
secondo criteri di casualita', che garantiscano la differenziazione
delle singole schede e la verifica della preparazione del candidato
su ciascuno dei temi previsti dal programma d'esame per la patente
nautica richiesta.
2. Il database dei quesiti che compongono le prove scritte e'
soggetto a revisione periodica almeno biennale.
3. L'elaborazione del software per la gestione informatica delle
prove scritte e gli aggiornamenti conseguenti alla revisione del
suddetto database o ad eventuali modifiche delle modalita' d'esame
sono effettuati dal Centro elaborazione dati della Direzione generale
per la motorizzazione.
Art. 10
Attivita' di monitoraggio
1. Ciascuna autorita' competente trasmette con cadenza annuale,
anche per via telematica:
a) agli enti territoriali competenti al controllo delle scuole
nautiche:
1) gli elenchi dei candidati presentati dalle scuole nautiche
che hanno sostenuto gli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche, corredato dagli estremi identificativi delle relative
scuole nautiche;
2) per i soli candidati privatisti, l'elenco nominativo dei
soggetti eventualmente da loro delegati all'espletamento degli
adempimenti amministrativi;
3) gli esiti degli esami dei candidati presentati dalle scuole
nautiche;
4) i dati identificativi delle unita' su cui si sono svolte le
prove pratiche, della loro proprieta' e dei soggetti di cui
all'articolo 6, comma 3, lettera d), ed all'articolo 8, comma 3,
lettera c).
b) alla competente Direzione generale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti:
1) gli elenchi dei candidati presentati dai centri di
istruzione per la nautica, di cui all' art. 43 del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, che
hanno sostenuto gli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche, corredato dagli estremi identificativi dei relativi centri;
2) i dati statistici di cui all'allegato F;
3) le schede di rilevazione dei costi e degli introiti di cui
all'allegato G, ai fini dell'eventuale adeguamento dei diritti di
ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,
previsti dall'art. 64 e determinati nella Tabella A dell'Allegato XVI
del decreto legislativo n. 171 del 2005.
Art. 11
Disposizioni finali, transitorie
e abrogative
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di entrata in
vigore del decreto direttoriale di approvazione del database previsto
dall'art. 9.
2. Coloro che presentano l'istanza di ammissione agli esami nel
periodo transitorio di cui al comma 1 e che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano ancora superato la prova
teorica hanno facolta' di sostenere l'esame secondo i programmi e le
modalita' vigenti all'atto di presentazione dell'istanza entro i
termini di validita' temporale della medesima.
3. Le unita' eventualmente non conformi ai requisiti di cui
all'art. 6 che, ai sensi dei regolamenti provinciali, siano nella
disponibilita' delle scuole nautiche alla data di entrata in vigore
del presente decreto, possono continuare ad essere impiegate in sede
di prova pratica non oltre i 36 mesi successivi alla medesima data.
4. Gli allegati al presente decreto sono modificabili con appositi
decreti direttoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, numero 5), del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, con
l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le restanti
parti ancora in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle
patenti nautiche.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio
decreto procede a seguito della verifica dell'efficienza e
dell'efficacia delle procedure adottate, entro 18 mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 9, ad una
eventuale revisione e riduzione dei quiz in conformita' con i criteri
di semplificazione delle procedure.
7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2013
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela, del territorio e del
mare, registro n. 10, foglio n. 251
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F
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