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martedì 19 novembre 2013

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi quaranta Allievi al 6° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.), per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito. (GU n.91 del 19-11-2013)



MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO

Concorso, per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  complessivi
  quaranta Allievi al 6° corso Allievi Ufficiali in Ferma  Prefissata
  (A.U.F.P.), per il conseguimento della nomina a  Tenente  in  Ferma
  Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli  Ingegneri
  dell'Esercito.
(GU n.91 del 19-11-2013) 

                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il Personale Militare

    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni;
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive  modifiche  e
integrazioni,  riguardante  l'elenco  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive  modifiche  e
integrazioni,  per  delineare  il  profilo  sanitario  dei   soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi;
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare;
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione Generale della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109,  concernente  modifiche   alle   direttive   tecniche
riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle  infermita'
determinanti  l'inidoneita'  al  servizio  militare  e   il   profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto  2013,  con  il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014;
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare;
    Ravvisata la necessita' di indire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione di 40 (quaranta) Allievi al 6° corso  Allievi
Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  (A.U.F.P.)  dell'Esercito  per   il
conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata,  ausiliario
del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito;
    Ritenuto  necessario,  al  fine  di  soddisfare  la   prioritaria
esigenza della Forza Armata di disporre di personale  qualificato  da
impiegare, dopo  la  nomina  a  Ufficiale  in  Ferma  Prefissata,  in
attivita' che richiedono elevata professionalita', prevedere  che  al
concorso  indetto  con  il  presente  decreto   vengano   ammessi   a
partecipare  solo  concorrenti  in  possesso  di  specifiche   lauree
magistrali e di particolari ulteriori requisiti culturali;
    Ritenuto  opportuno  prevedere   che   alla   prova   concorsuale
successiva  alla  prova  di  cultura  venga  ammesso  un  numero   di
concorrenti meglio classificati pari a sei volte quello previsto  per
ogni specifico indirizzo di studio piu' eventuali pari  merito,  allo
scopo di garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti  a
concorso;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la  sua  nomina  a  Direttore  Generale  della  Direzione
Generale per il Personale Militare,

                              Decreta:


                               Art. 1


                          Posti a concorso


    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di 40 (quaranta) Allievi al  6°  corso  Allievi  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina
a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo
degli Ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti:
    a)  4  (quattro)  posti  per   laureati   in   Ingegneria   delle
telecomunicazioni;
    b) 3 (tre) posti per laureati in  Ingegneria  chimica  /  Scienze
chimiche;
    c) 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria meccanica;
    d) 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria elettronica;
    e) 2 (due) posti per laureati in Ingegneria aeronautica;
    f) 19 (diciannove) posti per  laureati  in  Ingegneria  civile  /
Ingegneria edile-architettura;
    g) 6 (sei) posti per laureati in Architettura.
    2. Al concorso possono partecipare concorrenti, anche militari in
servizio, di entrambi i sessi.
    3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma  1.
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo  di
lauree magistrali  potranno  subire  modifiche,  fino  alla  data  di
approvazione della relativa graduatoria  finale  di  merito,  qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali in Ferma Prefissata.
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
sito www.difesa.it/concorsi, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa.
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
    6.  L'Amministrazione  della  Difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nel   sito   internet
www.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.
                               Art. 2


                          Riserve di posti


    1. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera  a),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio.
    2. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera  b),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio.
    3. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera  c),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio.
    4. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera  f),
4 (quattro) sono riservati ai concorrenti che abbiano  conseguito  il
diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai  concorrenti
figli di militari deceduti in servizio.
    5. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera  g),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio.
    6. I posti riservati di cui al  presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   della
rispettiva graduatoria di merito.
                               Art. 3


                              Requisiti


    1. Possono concorrere a domanda  per  l'ammissione  al  6°  corso
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i  sessi
che:
    a) non hanno superato il 38° anno di eta' alla data  di  scadenza
del termine di presentazione delle  domande.  Eventuali  aumenti  dei
limiti di eta' previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  per
l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
    b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
    c) godono dei diritti civili e politici;
    d) non sono stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
    e) se concorrenti di sesso maschile, non  sono  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato  alla  domanda  di
partecipazione al concorso;
    f) non sono stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
    g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
    h) hanno tenuto condotta incensurabile;
    i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione Repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato;
    j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e  degli
ulteriori requisiti culturali specificamente indicati:
    1. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  a),  laurea
magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
    2. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  b),  laurea
magistrale in Ingegneria  chimica  (LM-22)  o  laurea  magistrale  in
Scienze chimiche (LM-54);
    3. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  c),  laurea
magistrale in Ingegneria meccanica (LM-33);
    4. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  d),  laurea
magistrale in Ingegneria elettronica (LM-29);
    5. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  e),  laurea
magistrale in Ingegneria aeronautica (LM-20);
    6. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  f),  laurea
magistrale in  Ingegneria  civile  (LM-23)  o  laurea  magistrale  in
Ingegneria   edile-architettura   (LM-4   C.U.)   con    abilitazione
all'esercizio della professione;
    7. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  g),  laurea
magistrale in  Architettura  (LM-4)  con  abilitazione  all'esercizio
della professione.
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali, come indicato dal decreto ministeriale 9 luglio 2009.
    Saranno infine ritenute valide le lauree  conseguite  all'estero,
sempreche'   le   stesse   risultino   riconosciute   dal   Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca equiparate a una di
quelle prescritte per la partecipazione al concorso  indetto  con  il
presente decreto. A tal fine i  concorrenti  dovranno  allegare  alla
domanda di partecipazione al concorso la  relativa  dichiarazione  di
equiparazione rilasciata dal suddetto Ministero;
      k) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma
Prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata.
    2. Ai fini  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  Allievi
Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  i   concorrenti   dovranno   essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in  Ferma
Prefissata dell'Esercito. Detta  idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi artt. 10,  11  e  12  del  presente
decreto.
    3. L'ammissione dei  vincitori  al  corso  nonche'  la  nomina  a
Ufficiale in Ferma Prefissata di cui ai successivi artt. 15 e 16 sono
inoltre  subordinate  all'accertamento  d'ufficio,  anche  successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e  di  condotta  stabilite  per  l'ammissione   ai   concorsi   nella
magistratura, con le modalita' prescritte dalla vigente normativa.
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1. e, fatta eccezione per quello dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1., lettera a), devono essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata.
                               Art. 4


       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa


    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero  attraverso  il  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma  3  -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare o  da  Ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con  una
delle seguenti modalita':
    a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta  elettronica,
una utenza  di  telefonia  mobile  intestata  ovvero  utilizzata  dal
concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita';
    b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica  (CIE),
carta  nazionale  dei  servizi  (CNS),  tessera   di   riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura  di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
                               Art. 5


                      Domanda di partecipazione


    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato   nel   citato   portale,    dovra'    essere    compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio  di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
    La  domanda  di  partecipazione  potra'  essere  presentata   per
soltanto uno dei posti a concorso di cui al precedente art.  1  comma
1..
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione.
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza  della
stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo  momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1..
    Per esigenze tecniche connesse con  la  possibilita'  offerta  ai
concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione  dichiarazioni
sostitutive atte  a  dimostrare  il  possesso  di  titoli  di  merito
ritenuti utili ai fini della valutazione di cui  al  successivo  art.
13, il  sistema  consente  il  salvataggio  in  locale  (sul  PC  del
concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia,
riportante la filigrana "DA INVIARE TELEMATICAMENTE", non puo' essere
utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite  il
portale.
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini  (file  in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni  allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono  allegare/da  allegare
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di  cui   al   successivo   art.   13,   ovvero   quelle   attestanti
l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per
la partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato  assegnare  a
tali files il nome corrispondente al  certificato/attestazione  nello
stesso   contenute    (ad    es.:    master.pdf,    equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a  video  e,  successivamente,  una  comunicazione  con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione.  Tale
messaggio, valido  come  ricevuta  di  presentazione  della  domanda,
dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado
di esibirlo all'atto della presentazione per sostenere  la  prova  di
cultura. Dopo l'invio della domanda,  i  concorrenti  potranno  anche
scaricare una copia della stessa.
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno  acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle  stesse  potranno
essere  inviate  dai  concorrenti  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 6.
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale.
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di acquisizione delle domande on-line, l'Amministrazione  si  riserva
di posticipare il termine di scadenza per un numero di giorni pari  a
quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande  sara'
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it/concorsi  e
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa,  secondo
quanto previsto dal successivo art. 6.
    In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma  1.,  la  data  relativa   al   possesso   dei   requisiti   di
partecipazione indicata al precedente art. 3 del presente bando.
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line  del  portale  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.difesa.it/concorsi
circa le determinazioni adottate al riguardo.
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso.
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo,  il  candidato,  oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    10. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
                               Art. 6


                   Comunicazioni con i concorrenti


    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della  prova
di cultura, calendario  di  svolgimento  delle  prove  di  efficienza
fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di  carattere  personale.  Della  presenza  di  tali
comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di
posta  elettronica,  inviato  all'indirizzo  fornito   in   fase   di
accreditamento,  ovvero  con  sms.  Le  comunicazioni  di   carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
    Per ragioni  di  carattere  organizzativo,  le  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o  telegramma  ovvero  con  qualsiasi  altro  mezzo  che
garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato.
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it/concorsi.
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi di posta elettronica (PE) o  posta  elettronica  certificata
(PEC)           rispettivamente            agli            indirizzi:
concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it                     e
centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al  quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque  essere  allegata  copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato.
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa  e  mobile
da parte dei candidati.
                               Art. 7


             Svolgimento del concorso e spese di viaggio


    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
    a) prova di cultura;
    b) prove di efficienza fisica;
    c) accertamenti sanitari;
    d) accertamento attitudinale;
    e) valutazione dei titoli di merito.
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'Amministrazione dello Stato.
    3.  L'Amministrazione  Militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli accertamenti di cui al comma 1., lettere a), b), c)  e  d)  del
presente articolo.
    4. Le spese per i  viaggi  da  e  per  la  sede  nella  quale  si
svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma  1.,  lettere
a), b), c) e d) del presente articolo,  nonche'  quelle  di  vitto  e
alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono  a  carico
dei concorrenti. I concorrenti che sono  gia'  in  servizio  potranno
fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al  comma  1.,
lettere a), b), c) e d)  del  presente  articolo,  nonche'  al  tempo
strettamente necessario per  il  raggiungimento  della  sede  ove  si
svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro alla sede  di
servizio.
                               Art. 8


                             Commissioni


    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
    a) la commissione esaminatrice per la prova di  cultura,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle  graduatorie  finali
di merito;
    b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
    c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
    d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
    e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
    2. La commissione esaminatrice di cui  al  precedente  comma  1.,
lettera a), sara' composta da:
    - un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a Colonnello, presidente;
    - due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Maggiore, membri;
    - un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.
    3. La commissione di cui al  precedente  comma  1.,  lettera  b),
sara' composta da:
    - un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a Colonnello, presidente;
    - due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Maggiore, qualificati istruttori militari  di  educazione
fisica, membri;
    - un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.
    4. La commissione di cui al  precedente  comma  1.,  lettera  c),
sara' composta da:
    - un Ufficiale medico in servizio permanente del Corpo  Sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
    - due Ufficiali medici in servizio permanente del Corpo Sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri.
    5. La commissione di cui al  precedente  comma  1.,  lettera  d),
sara' composta da:
    - un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito del
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, presidente;
    -  un  Ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  Sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro;
    -  un  Ufficiale  in  servizio  permanente  dell'Esercito  perito
selettore attitudinale, membro;
    - un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Capitano  in  servizio
permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario  dell'Esercito
laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da  psicologi
civili convenzionati presso il Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito.
    6. La commissione di cui al  precedente  comma  1.,  lettera  e),
sara' composta da:
    - un Ufficiale Generale medico del Corpo Sanitario  dell'Esercito
in servizio, presidente;
      - due Ufficiali superiori medici  in  servizio  permanente  del
Corpo Sanitario dell'Esercito, membri.
    Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4..
                               Art. 9


                          Prova di cultura


    1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto- a una  prova  di  cultura,  che  avra'
luogo il giorno 9 gennaio 2014, con inizio non prima delle ore 08.00,
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito
ubicato in Foligno (PG), viale Mezzetti, n. 2.
    Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento  della
prova di cultura saranno comunicate, con valore di notifica  a  tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, con le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 6 del presente decreto.
    2. La suddetta data della prova di cultura ha valore di  notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti.  I  concorrenti  dovranno
presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede  e  nel
giorno  sopraindicati,  entro  le  ore  08.00  muniti  dei  documenti
indicati nei precedenti art. 5, comma 4. e art. 7, comma 2.  e  delle
eventuali pubblicazioni di carattere tecnico scientifico attinenti la
professione di cui al successivo art. 13, comma 3..
    3. I concorrenti assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno  considerati  rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
    4. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate le disposizioni di cui  agli  artt.  13  e  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva  di  un
test contenente  almeno  100  (cento)  quesiti  a  risposta  multipla
predeterminata o libera, scelti dalla commissione esaminatrice di cui
al precedente art. 8, comma 1., lettera a), su argomenti  di  storia,
geografia, attualita', educazione civica  e  sulla  conoscenza  della
lingua  italiana   (grammatica,   sintassi,   ortografia,   sinonimi,
contrari, frasi da completare)  e  della  lingua  inglese,  intesi  a
valutare  le  capacita'  di   ragionamento   e   le   caratteristiche
attitudinali dei concorrenti. La banca dati da cui verranno  estratti
i test sara' disponibile nel sito internet www.esercito.difesa.it.
    Prima  dell'inizio   della   prova,   la   predetta   commissione
valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento,
il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita'
di valutazione della stessa.
    6. Il punteggio massimo conseguibile in detta  prova  da  ciascun
concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo:
    * 0,30 per ogni risposta esatta;
    * - 0,05 per ogni risposta errata;
    * 0 per ogni risposta multipla ovvero non data.
    Al termine della prova la commissione  esaminatrice,  sulla  base
dei punteggi  ottenuti  dai  concorrenti,  formera'  una  graduatoria
provvisoria per ciascuno dei  gruppi  di  posti  a  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1., lettere a), b) c), d), e),  f)  e  g)  al  solo
scopo di  individuare  coloro  che  saranno  ammessi  alle  prove  di
efficienza fisica di cui al successivo art. 10.
    7. Saranno ammessi alle suddette prove,  secondo  l'ordine  delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:
    - n. 24 (ventiquattro), per i posti di cui al precedente art.  1,
comma 1., lettera a);
    - n. 18 (diciotto), per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1., lettera b);
    - n. 18 (diciotto), per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1., lettera c);
    - n. 18 (diciotto), per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1., lettera d);
    - n. 12 (dodici), per i posti di cui al precedente art. 1,  comma
1., lettera e);
    - n. 114 (centoquattordici), per i posti  di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1., lettera f);
    - n. 36 (trentasei), per i posti di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1., lettera g).
    Alle prove di  efficienza  fisica  saranno  ammessi,  inoltre,  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  abbiano  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
    8. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno  affissi,  a
cura della commissione esaminatrice, all'albo del Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Tali punteggi  contribuiranno
alla  formazione  delle  graduatorie  finali  di  merito  di  cui  al
successivo art. 14.
    9. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione alle prove di cui al successivo art.  10  del  presente
decreto, saranno resi noti con  avviso  inserito  nell'area  pubblica
della sezione comunicazioni del portale  dei  concorsi.  Tale  avviso
sara' inoltre consultabile  nel  sito  www.difesa.it/concorsi.  Sara'
possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova  scritta,  a
partire dal quindicesimo giorno successivo a  quello  di  conclusione
della prova stessa, al Ministero della Difesa  -  Direzione  Generale
per il  Personale  Militare  -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico
(tel.:06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
    10. I verbali della prova di cultura dovranno essere  inviati,  a
mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I
Reparto  Reclutamento  e  Disciplina  -  1^  Divisione   Reclutamento
Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione entro il  terzo  giorno  dalla
data di effettuazione della prova.
                               Art. 10


                     Prove di efficienza fisica


    1. Le prove di efficienza fisica si  svolgeranno,  a  cura  della
commissione di cui al precedente articolo 8, comma  1.,  lettera  b),
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito
in Foligno, indicativamente entro la fine del mese di gennaio 2014.
    2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno  e  nell'ora
stabiliti nell'avviso di cui al precedente art. 9, comma  9.  saranno
esclusi dal concorso, salvo che l'assenza sia  stata  determinata  da
causa  di  forza  maggiore.  In  tal  caso  essi   dovranno   inviare
all'indirizzo            di             posta             elettronica
concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it,    improrogabilmente
entro il giorno di  prevista  presentazione,  apposita  richiesta  di
riconvocazione, corredata da  idonea  documentazione  probatoria  del
motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la  riconvocazione   potra'   essere
disposta solo se la  stessa  sia  compatibile  con  i  termini  della
procedura concorsuale.
    3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti  di
tenuta ginnica e dovranno portare al seguito i seguenti documenti:
      a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B per atletica leggera in  corso  di  validita',  rilasciato  da
medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana  ovvero
da  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private   convenzionate   che
esercitano in tali ambiti in  qualita'  di  medici  specializzati  in
medicina dello sport.
    I concorrenti in servizio  nell'Esercito  potranno  produrre,  in
luogo del  predetto  certificato,  la  dichiarazione  rilasciata  dal
dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano
servizio,  da  cui  risulti  l'assenza  di   controindicazioni   allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa  previste  per  detto
personale.
    La  mancata  presentazione   di   detto   certificato   o   della
dichiarazione  di  cui  sopra  determinera'  la  non  ammissione  del
concorrente a sostenere le prove di cui al presente articolo;
      b) referto -in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data
di presentazione per le prove di cui al presente articolo- rilasciato
da  struttura  sanitaria  pubblica,   anche   militare,   o   privata
accreditata con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN),  relativo
all'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti  HBs,  anti
HBc  e  anti  HCV.  La  mancata  presentazione   di   detto   referto
determinera' la non  ammissione  del  concorrente  agli  accertamenti
sanitari di cui al successivo art. 11;
    c) referto rilasciato -in data non anteriore a tre mesi  rispetto
alla data di presentazione per le prove di cui al presente  articolo-
da  struttura  sanitaria  pubblica,   anche   militare,   o   privata
accreditata  con  il   SSN,   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per  HIV.  La  mancata
presentazione di detto referto determinera'  la  non  ammissione  del
concorrente agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 11;
    d) referto rilasciato -in data non anteriore a un  mese  rispetto
alla data di presentazione per le prove di cui al presente  articolo-
da  struttura  sanitaria  pubblica,   anche   militare,   o   privata
accreditata con il SSN, relativo alle  analisi  delle  urine  per  la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti  e/o
psicotrope:
    anfetamine;
    cocaina;
    oppiacei e cannabinoidi.
    La mancata presentazione di detto  referto  determinera'  la  non
ammissione del concorrente  agli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
successivo art. 11. Resta impregiudicata per l'Amministrazione  della
Difesa la facolta' di sottoporre a drug test i vincitori del concorso
di cui al presente decreto;
    e) referto rilasciato -in data non anteriore a tre mesi  rispetto
alla data di presentazione per le prove di cui al presente  articolo-
da  struttura  sanitaria  pubblica,   anche   militare,   o   privata
accreditata  con  il  SSN,   relativo   all'accertamento   del   test
intradermico Mantoux.  La  mancata  presentazione  di  detto  referto
determinera' la non  ammissione  del  concorrente  agli  accertamenti
sanitari di cui al successivo art. 11;
    f)  certificato  rilasciato  dal  proprio  medico  di  fiducia  e
controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di  pregresse  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data
non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione  per  le
prove di cui al presente articolo e dovra', altresi', essere conforme
all'allegato  "A"  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. La mancata presentazione di detto  certificato  determinera'
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari  di  cui
al successivo art. 11;
    g) i concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre  presentarsi
muniti di:
    referto  e  immagini  di  ecografia  pelvica  effettuati   presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, in data non anteriore a tre mesi rispetto  alla  data  di
presentazione per le prove di cui al presente  articolo.  La  mancata
presentazione di detto referto determinera' la non  ammissione  della
concorrente agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 11;
    referto attestante  l'esito  del  test  di  gravidanza  (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  rilasciato  da  struttura   sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  in  data
non anteriore ai cinque  giorni  lavorativi  rispetto  alla  data  di
presentazione per le prove di cui al presente articolo.
    Le concorrenti che non dovessero esibire  tale  referto,  saranno
sottoposte a detto test al  solo  fine  dell'effettuazione  in  piena
sicurezza delle prove di efficienza  fisica  e  dell'eventuale  esame
radiografico del torace. Lo stato di  gravidanza  accertato,  a  cura
della Commissione per gli accertamenti sanitari secondo  le  predette
modalita' impedira' alla concorrente di essere  sottoposta  sia  alle
prove di efficienza fisica che agli accertamenti sanitari.
    Infatti le preposte  commissioni  non  potranno  in  nessun  caso
procedere agli  accertamenti  previsti  e  dovranno  astenersi  dalla
pronuncia del  giudizio,  a  mente  dell'art.  580  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Pertanto,  nei
confronti delle concorrenti il  cui  stato  di  gravidanza  e'  stato
accertato anche con le modalita' previste dal presente  articolo,  il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito procedera'
alla convocazione per sostenere le prove di efficienza fisica  e  gli
accertamenti sanitari in altra data compatibile  con  la  definizione
delle graduatorie di cui al successivo art. 14. Se in occasione della
seconda  convocazione   il   temporaneo   impedimento   perdura,   la
commissione  interessata  ne  dara'  notizia  alla  citata  Direzione
Generale   che   escludera'   il   candidato   dal    concorso    per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando;
      h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori  del  concorso
dovranno presentare all'inizio del corso, di cui al  successivo  art.
15, i seguenti documenti:
        -  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche;
        - referto di analisi di laboratorio concernente  il  dosaggio
ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PDH) eseguito  con
metodo  quantitativo  ed  effettuato   presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN.
    4. I certificati e i referti  sanitari  sopra  indicati  dovranno
essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini  di
legge.
    5. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti, le  prestazioni
da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella  in
allegato "B" che costituisce parte integrante del presente decreto.
    L'esito  delle  prove  verra'   comunicato   seduta   stante   al
concorrente.
    6.  I  concorrenti  che   lamentassero   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed  esibire  prima
dell'inizio  delle  prove  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito  il  personale  medico  presente,  adottera'  le  conseguenti
determinazioni, informandone la Direzione Generale per  il  Personale
Militare. Il differimento ad altra  data  della  effettuazione  delle
prove potra' essere disposto solo se il medesimo sia compatibile  con
i termini della procedura concorsuale.
    Allo stesso modo e con i  medesimi  effetti,  i  concorrenti  che
prima dell'inizio delle prove accusassero una  indisposizione  o  che
dovessero  infortunarsi  durante  l'esecuzione  di  una  delle  prove
dovranno farlo immediatamente presente  alla  commissione  la  quale,
sentito  il  personale  medico  presente,  adottera'  le  conseguenti
determinazioni.  Non  saranno  pertanto   prese   in   considerazione
richieste  di  differimento  o  di  ripetizione   delle   prove   che
pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato  comunque  a
compimento, anche se con  esito  negativo,  le  prove  di  efficienza
fisica.
    7. I verbali delle prove di  efficienza  fisica  dovranno  essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per  il  Personale
Militare -  I  Reparto  Reclutamento  e  Disciplina  -  1^  Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione  entro  il  terzo
giorno dalla data di effettuazione delle prove medesime  di  tutti  i
concorrenti.
                               Art. 11


                        Accertamenti sanitari


    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno  sottoposti,  sempre  presso  il  Centro   di   Selezione   e
Reclutamento Nazionale  dell'Esercito  in  Foligno  e  a  cura  della
commissione di cui al precedente articolo 8, comma  1.,  lettera  c),
all'accertamento   del   possesso   dei   requisiti   di    idoneita'
psico-fisica, da eseguire in ragione delle condizioni del soggetto al
momento della visita. Gli interessati, all'atto della  presentazione,
dovranno rilasciare  apposita  dichiarazione  di  consenso  informato
all'effettuazione del  protocollo  diagnostico,  secondo  il  modello
riportato nell'allegato "C"  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto.  Nella  circostanza,  la   commissione   per   gli
accertamenti sanitari sospendera' il giudizio e  rinviera'  ad  altra
data  i  concorrenti  che  all'atto   della   presentazione   vengono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale.
    2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582  del  Decreto
del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  e  delle
direttive della Direzione Generale della Sanita' Militare in  data  5
dicembre 2005 e successive modifiche  e  integrazioni,  citati  nelle
premesse, detta commissione dovra', altresi', accertare  il  possesso
da  parte  dei   concorrenti   dei   seguenti   specifici   requisiti
psico-fisici:
    a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a  m.
1,61, se di sesso femminile;
    b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a tre diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali;
    c) perdita uditiva:
    - monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
    - bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
    - monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz.
    3. La commissione di cui sopra disporra' per tutti i concorrenti,
prima dell'effettuazione della visita  medica  generale,  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
    a) cardiologico con E.C.G.;
    b) oculistico;
    c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
    d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
    e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
    f) analisi del sangue concernente:
    - emocromo completo;
    - glicemia;
    - creatininemia;
    - trigliceridemia;
    - colesterolemia;
    - transaminasemia (GOT e GPT);
    - birilubinemia totale e frazionata;
    - gamma GT;
    - verifica dell'abuso abituale di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di  sospetta
positivita',  il  concorrente  sara'  rinviato  ad  altra  data   per
consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT  (ricerca
ematica della  transferrina  carboidrato  carente)  che  il  medesimo
concorrente  avra'  cura  di  effettuare,  in  proprio,  presso   una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN.
    4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici  e  di
laboratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a  cura
della medesima commissione, a una visita medica generale.
    In  sede  di  tale  visita   la   commissione   potra'   disporre
l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali
(compreso   l'esame   radiografico)   nei    casi    meritevoli    di
approfondimento diagnostico al solo fine di  un'adeguata  valutazione
clinica e medico-legale del concorrente.
    Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il  concorrente  a
indagini  radiografiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e   la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione
di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato "D"  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    In tale sede, inoltre, la commissione giudichera' non  idoneo  il
candidato che presenta tatuaggi i quali,  per  la  loro  sede,  siano
contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con  l'uniforme  di
servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne,  le  cui
caratteristiche       sono       visualizzabili       nel        sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,  di
discredito  alle  Istituzioni  o  possibile  indice  di  personalita'
abnorme (in tal caso da  accertare  con  visita  psichiatrica  e  con
appropriati test psicodiagnostici).
    5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle  caratteristiche
somato-funzionali  nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
indicati nel precedente comma 2. del presente articolo.
    6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui  verra'  attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:
     

PS CO AC AR AV LS LI VS AU
 2  2  2  2  2  2  2  2  2

     Al fine di tenere conto delle caratteristiche  somato-funzionali
la commissione attribuira' a ogni coefficiente 1  (uno)  del  profilo
sanitario un punteggio di  0,5.  Il  punteggio  complessivo  ottenuto
contribuira' alla formazione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo art. 14.
    7. La predetta commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari,  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
    - "idoneo quale Ufficiale in  Ferma  Prefissata,  ausiliario  del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito";
    - "non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del
ruolo  normale  del  Corpo  degli   Ingegneri   dell'Esercito",   con
indicazione del motivo.
    8. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
    - imperfezioni e infermita' previste dal precitato art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
    - disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve  (dislalia  -
disartria);
    - stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi  presso
una struttura sanitaria militare;
    - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi  lunghi  di
recupero dello stato di salute  e  dei  requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso;
    - tutte quelle malformazioni ed infermita'  non  contemplate  dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del  corso
formativo e  con  l'impiego  quale  Ufficiale  in  Ferma  Prefissata,
ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito.
    9.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  "non  idonei"  saranno
esclusi dal concorso.
    10.  I  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  potranno  tuttavia
inviare, con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3., al
Centro  di  Selezione   e   Reclutamento   Nazionale   dell'Esercito,
improrogabilmente entro il  decimo  giorno  successivo  a  quello  di
effettuazione  degli  accertamenti  di  cui  al  presente   articolo,
specifica istanza di  riesame,  corredata  di  idonea  documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle  cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
    Nel  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  il   giudizio   circa
l'idoneita' fisica di cui al  precedente  comma  7.,  sara'  espresso
dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1., lettera  e),
a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di
riesame,  ovvero,  qualora  necessario,  a   seguito   di   ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
    Il  giudizio  espresso  da  detta  commissione   e'   definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi,  saranno
esclusi dal concorso.
    Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e  il  giudizio  di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari  sara'
confermato.
    11. I verbali relativi agli accertamenti sanitari dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per  il  Personale
Militare -  I  Reparto  Reclutamento  e  Disciplina  -  1^  Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, entro  il  terzo
giorno dalla data di completamento dei medesimi accertamenti di tutti
i concorrenti.
                               Art. 12


                      Accertamento attitudinale


    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della
commissione di cui al  precedente  art.  8,  comma  1.,  lettera  d),
eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, finalizzato a  valutare  le  qualita'  attitudinali  e
caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera'  in
una serie di prove attitudinali e in un'intervista di selezione.
    In particolare,  attraverso  il  medesimo,  saranno  valutate  le
potenzialita' adattative, le aspettative professionali e gli  aspetti
motivazionali del concorrente.
    2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato  seduta  stante  e  per
iscritto all'interessato:
    - "idoneo quale Ufficiale in  Ferma  Prefissata,  ausiliario  del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito";
    - "non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del
ruolo  normale  del  Corpo  degli   Ingegneri   dell'Esercito",   con
indicazione del motivo.
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo. Pertanto i concorrenti  giudicati  "non  idonei"  saranno
esclusi dal concorso.
    3. I concorrenti di cui al precedente art. 11, comma 1., comma 3.
lettera f) 9° alinea e comma 10 del medesimo articolo, nei  confronti
dei quali non e' stato espresso alcun giudizio  perche'  rinviati  ad
altra data dalla commissione per gli accertamenti sanitari o  perche'
hanno presentato istanza di riesame, saranno ammessi  con  riserva  a
completare l'accertamento attitudinale.
    Tali  concorrenti,  qualora  giudicati  non  idonei  al   termine
dell'accertamento attitudinale, non saranno ammessi  a  sostenere  il
riesame  degli  accertamenti  sanitari  ovvero  riconvocati   perche'
rinviati  ad  altra  data  dalla  commissione  per  gli  accertamenti
sanitari.
    Qualora,   invece,   siano   giudicati    idonei    al    termine
dell'accertamento  attitudinale,  ma  successivamente  conseguano  il
giudizio di non  idoneita'  agli  accertamenti  sanitari,  ovvero  al
riesame degli stessi di cui al precedente art. 11,  saranno  comunque
esclusi   dal   concorso   indipendentemente,   quindi,    dall'esito
dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva.
    4. I  verbali  relativi  all'accertamento  attitudinale  dovranno
essere inviati, a mezzo corriere,  alla  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare  -  I  Reparto  Reclutamento  e  Disciplina  -  1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione,  entro
il terzo giorno dalla data di completamento del medesimo accertamento
di tutti i concorrenti.
                               Art. 13


                         Valutazione titoli


    1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1.,  lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti  di  cui
ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12 del presente  decreto,  assegnando
ai medesimi un punteggio massimo di punti 10 (dieci).
    I titoli da valutare e i relativi  punteggi  da  attribuire  sono
riportati  nella  tabella  in  allegato  "E"  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
    2. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello stabilito  nel  precedente
comma 1. del presente articolo.
    3. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella  stessa.  E'  onere  dei   concorrenti   fornire   informazioni
dettagliate su ciascuno dei  titoli  posseduti  ai  fini  della  loro
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora
sul modello di domanda on-line l'area relativa alla  descrizione  dei
titoli di merito posseduti sia insufficiente per elencare gli  stessi
in maniera dettagliata e completa, i  concorrenti  potranno  allegare
alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nell'art. 5 comma 3., del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione per la prova di cultura di cui  al
precedente art. 9, comma 2. del presente decreto.
                               Art. 14


         Graduatorie finali di merito e ammissione al corso


    1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e  degli
accertamenti di cui ai precedenti artt.  9,  10,  11  e  12,  saranno
iscritti dalla commissione di cui al precedente  art.  6,  comma  1.,
lettera a) -dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di cui  al
precedente art. 13- in graduatorie  finali  di  merito  distinte  per
tipologia/gruppo  di  lauree  magistrali  indicate   nel   precedente
articolo 1, comma 1., lettere a), b), c), d), e),  f)  e  g)  secondo
l'ordine del punteggio  finale  di  merito  da  ciascuno  conseguito,
ottenuto sommando:
    - il punteggio conseguito nella prova di cultura;
    - l'eventuale punteggio  conseguito  nella  prova  di  efficienza
fisica;
    - l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;
    - il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
    2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma  1.
saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno  pubblicate  nel
Giornale Ufficiale del  Ministero  della  Difesa  e,  solo  a  titolo
informativo, nel sito web www.difesa.it/concorsi.
    3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del  concorso  si  terra'  conto  delle  riserve  di  posti  previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non  ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria  di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
    4. Nel  decreto  di  approvazione  delle  graduatorie  finali  di
merito, qualora  taluno  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  comma  1.
risultasse non ricoperto per insufficienza di concorrenti idonei,  si
procedera' alla loro devoluzione  sulla  base  delle  esigenze  della
Forza Armata come appresso indicato:
    - i posti di cui alla  lettera  a)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  b),
c), d), e), f) e g);
    - i posti di cui alla  lettera  b)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  a),
c), d), e), f), e g);
    - il posto di cui alla lettera  c)  eventualmente  non  ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b), a),
d), e), f) e g);
    - i posti di cui alla  lettera  d)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  b),
a), c), e), f) e g);
    - i posti di cui alla  lettera  e)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  b),
a), c), d), f) e g);
    - i posti di cui alla  lettera  f)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  b),
a), c), d), e) e g);
    - il posto di cui alla lettera  g)  eventualmente  non  ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b), a),
c), d), e) e f).
    5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi  3.  e  4.
del presente articolo, nel decreto di approvazione delle  graduatorie
si terra' conto, a parita'  di  merito,  dei  titoli  di  preferenza,
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487  e  posseduti  alla  data   di   scadenza   di
presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella
domanda di partecipazione. A  parita'  o  in  assenza  di  titoli  di
preferenza,  sempre  a  parita'  di  merito,   sara'   preferito   il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7
della legge 15 maggio 1997, n.  127,  come  modificato  dall'art.  2,
comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
    6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1.,  lettere  a),
b), c), d), e), f)  e  g)  del  presente  decreto,  si  collocheranno
utilmente nelle predette graduatorie di merito,  tenuto  conto  delle
riserve  di  posti  di  cui  al  precedente  art.  2,  nonche'  delle
disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 3. e 4. e  dei  commi
3., 4., e 5. del presente articolo.
    7. I vincitori riceveranno  all'indirizzo  di  posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente
l'invito  a  presentarsi  per  assumere   servizio   -sotto   riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso
di cui al successivo art. 15- presso l'Accademia Militare, P.zza Roma
n. 15, Modena.
    8.  I  concorrenti  che  per  qualsiasi  motivo   non   dovessero
presentarsi entro il limite massimo di  quarantotto  ore  dalla  data
indicata nella comunicazione di cui al precedente  comma  7.  saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso.  In  caso
di impossibilita' a ottemperare  tempestivamente  alla  convocazione,
per causa  di  forza  maggiore  riconosciuta  valida  dal  Centro  di
Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito,  potra'  essere
concessa una proroga della data di presentazione che,  comunque,  non
potra' superare i sette giorni. Allo scopo  gli  interessati  avranno
cura di darne tempestiva  e  documentata  notizia  con  le  modalita'
indicate al precedente art. 6, comma 3.,  e  comunque  non  oltre  il
giorno di prevista presentazione.
    9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti  a  seguito
di rinuncia degli ammessi, il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito potra' procedere ad altrettante ammissioni di
concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive  graduatorie  di
merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo
giorno successivo alla data di inizio del corso.
    10. Coloro che non  riceveranno  alcuna  comunicazione  entro  30
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno  ritenersi
non ammessi al corso.
    Comunque, essi, potranno  chiedere  informazioni  sull'esito  del
concorso alla Direzione Generale per il Personale Militare - Servizio
Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito, n. 186 - 00143  Roma
(tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it), a  partire  dal
30° giorno successivo alla conclusione delle prove concorsuali.
                               Art. 15


                 Svolgimento del corso e dimissioni


    1. Il corso,  le  cui  modalita'  saranno  definite  dallo  Stato
Maggiore dell'Esercito, avra' una durata complessiva di circa  dodici
settimane.
    2. I vincitori  ammessi  al  corso  dovranno  presentarsi  presso
l'Accademia Militare -P.zza Roma n. 15, Modena- muniti  di  documento
di riconoscimento provvisto di fotografia e in  corso  di  validita',
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato  e   della   tessera
sanitaria, nonche' del certificato e del referto di cui al precedente
art. 10, comma 3., lettera h).
    3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi Ufficiali in
Ferma  Prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli
Ingeneri dell'Esercito, dovranno contrarre una ferma di  trenta  mesi
e, in qualita' di Allievi, dovranno assoggettarsi  alle  leggi  e  ai
regolamenti militari. Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma
saranno   considerati   rinunciatari   all'ammissione   e    rinviati
dall'Accademia Militare.
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  i  concorrenti  gia'  in
servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo
di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a  cura
della Direzione Generale per il Personale Militare
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito.
    Allo scopo l'Accademia Militare, al termine della prima settimana
di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale
per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi  gia'
in servizio e di quelli richiamati dal congedo.
    5. Durante la frequenza del corso e  durante  l'espletamento  del
servizio da Ufficiale in  Ferma  Prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  -a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze
Armate o Corpi Armati dello Stato, nonche' nel  Corpo  Nazionale  dei
Vigili  del  Fuoco,  solo  ai  vincitori  di  concorsi  che  all'atto
dell'assunzione   in   servizio   siano   tenuti   a    sottoscrivere
l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale.
    6. Gli Allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendano colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentino  almeno
un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con
determinazione della Direzione Generale per  il  Personale  Militare.
Gli Allievi comunque dimessi dal corso:
    - se provenienti dai ruoli dei  Marescialli,  rientreranno  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
    - se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
    7. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione.
                               Art. 16


               Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata


    1.  Gli  Allievi  che  supereranno  gli  esami  di  fine   corso,
conseguendo il giudizio di idoneita',  saranno  nominati  Tenente  in
Ferma Prefissata,  ausiliario  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli
Ingegneri dell'Esercito.
    2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto  presidenziale
di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla  media  del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito  al  termine
del corso. La predetta media sara' calcolata dalla Direzione Generale
per il Personale Militare, acquisendo i  verbali  di  esame  di  fine
corso dall'Accademia Militare.
    3. Gli Allievi che non supereranno gli esami  di  fine  corso  in
prima sessione  saranno  ammessi  a  ripeterli  in  una  sessione  di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami  di  tale  sessione  essi  saranno
nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado  che  hanno
superato gli esami in prima  sessione,  con  la  medesima  anzianita'
assoluta. Coloro che invece  non  supereranno  detti  esami,  saranno
dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale  per
il Personale Militare.
    4. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
    - collocati in congedo, a domanda, a decorrere  dal  diciottesimo
mese di servizio. Tuttavia la Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare potra' rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo
di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero  per  proroga  dell'impiego
nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
    - ammessi, a domanda,  a  una  ulteriore  ferma  annuale,  previa
partecipazione e superamento di apposito concorso, se  bandito  dalla
Direzione Generale per il Personale Militare su richiesta dello Stato
Maggiore dell'Esercito;
    - trattenuti in servizio, fino a  un  massimo  di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito e previo  loro  consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga  dell'impiego  nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale  ovvero  in
concorso con le Forze di Polizia  per  il  controllo  del  territorio
nazionale.
    5. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata  potranno  essere  posti  in
congedo  illimitato  prima  della  scadenza  della   ferma,   venendo
collocati  nella  riserva  di   complemento,   per   gravi   mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato dalla  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  su
proposta dei superiori  gerarchici  competenti  a  esprimere  giudizi
sull'avanzamento.
    6. Agli  Ufficiali  medesimi  si  applicano  le  norme  di  stato
giuridico previste per gli Ufficiali di complemento.
                               Art. 17


                     Accertamento dei requisiti


    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, il Centro di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere  alle  Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti, la conferma  di  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive eventualmente sottoscritte  dai  vincitori  del  concorso
medesimo, ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera.
    3. Verranno acquisiti d'ufficio:
    a) il certificato generale del casellario giudiziale;
    b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per coloro  che
sono in servizio presso altra  Forza  Armata  o  Corpo  Armato  dello
Stato.
                               Art. 18


                             Esclusioni


    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso Allievi  Ufficiali
in Ferma Prefissata dell'Esercito saranno esclusi  con  provvedimento
dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
    2.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale in Ferma Prefissata, qualora il  difetto,  anche  di  uno
soltanto, dei  prescritti  requisiti  venisse  accertato  durante  le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a Tenente in Ferma
Prefissata dell'Esercito.
                               Art. 19


    Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata


    1. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, potranno partecipare, in relazione al titolo  di  studio
posseduto e qualora siano in  possesso  dei  requisiti  indicati  dal
relativo bando, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento
del 40° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento di:
    a) Ufficiali in servizio permanente  dei  ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    b) Ufficiali in servizio permanente dei  ruoli  speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
    2. Il  servizio  prestato  in  qualita'  di  Ufficiale  in  Ferma
Prefissata  costituisce  titolo  ai  fini  della   formazione   delle
graduatorie di merito.
    3. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che  avranno  completato  la
ferma di cui al precedente articolo 15, comma 3.,  saranno  collocati
in congedo.
    4. A  favore  degli  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  che  hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito Italiano, nella Marina
Militare e  nell'Aeronautica  Militare  sono  previste  riserve  fino
all'80% dei posti annualmente disponibili per  la  partecipazione  ai
concorsi per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a
nomina diretta di cui all' all'art. 652 del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.
                               Art. 20


                   Trattamento dei dati personali


    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti  dal  Centro   di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militare  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo.
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente  nonche',  in  caso  di
esito positivo, agli Enti previdenziali.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi.
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore Generale della Direzione Generale del  Personale  Militare,
titolare del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento e' il
Comandante  del  Centro  di  Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito.
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
      Roma, 11 novembre 2013

                                        Gen. C.A. Francesco TARRICONE
                                                           Allegato A
                           (art. 10, comma 3., lettera f), del bando)


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato B
                                       (art. 10, comma 5., del bando)


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato C
                                         (art. 11, comma 1 del bando)


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato D


              Parte di provvedimento in formato grafico

                                         (art. 11, comma 4 del bando)

                                                           Allegato E
                                        (art. 13, comma 1. del bando)


              Parte di provvedimento in formato grafico


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