Parlamento Europeo
Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1382/2013
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354.
Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1382/2013 (1) (2).
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354.
(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre 2013.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafi 1 e 2, l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 84,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato sociale ed economico europeo (3),
visto il parere del Comitato delle regioni (4),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (5),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui le persone siano libere di circolare. A tal fine, l'Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, occorre garantire il rispetto dei diritti fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la parità di genere, l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo stato di diritto e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.
(2) Nel programma di Stoccolma (6) il Consiglio europeo ha ribadito la priorità di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha indicato quale priorità politica la realizzazione di un'Europa del diritto e della giustizia. L'intervento finanziario è stato riconosciuto come uno degli strumenti determinanti per il successo dell'attuazione delle priorità politiche fissate dal programma di Stoccolma. È opportuno realizzare gli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati e dal programma di Stoccolma stabilendo, tra l'altro, per il periodo 2014 - 2020, un programma Giustizia ("programma") flessibile ed efficace che faciliti la pianificazione e l'attuazione. L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma dovrebbero essere interpretati in conformità con i pertinenti orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo.
(3) La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 sulla strategia “Europa 2020” definisce una strategia per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. È opportuno che si sviluppi uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali, essendo ciò un fattore chiave per sostenere gli obiettivi specifici e le iniziative faro della strategia Europa 2020 e facilitare meccanismi destinati a promuovere la crescita.
(4) Ai fini del presente regolamento i termini "membro della magistratura e operatore giudiziario" dovrebbero essere interpretati nel senso di includere giudici, magistrati delle procure e ausiliari di giustizia, nonché altri operatori del diritto associati all'attività giudiziaria, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari, funzionari addetti alla sorveglianza di individui affidati in prova al servizio sociale e/o in regime di semilibertà, mediatori e interpreti presso i tribunali.
(5) La formazione giudiziaria è fondamentale per rafforzare la fiducia reciproca e migliorare la cooperazione tra autorità e operatori giudiziari nei vari Stati membri. La formazione giudiziaria dovrebbe essere considerata un elemento essenziale nella promozione di un'autentica cultura giudiziaria europea nel contesto della comunicazione della Commissione del 13 settembre 2013 intitolata "Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea", della risoluzione del Consiglio relativa alla formazione dei giudici, del procuratori e degli operatori giudiziari nell'Unione europea (7), delle conclusioni del Consiglio del 27 e 28 ottobre 2011 sulla formazione giudiziaria europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria.
(6) La formazione giudiziaria può coinvolgere attori diversi, quali le autorità legali, giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG),
l'Accademia di diritto europeo (ERA), la Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea (ACA-Europa), la Rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione europea (RPCSGUE) e l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un'autentica dimensione europea e potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.
(7) L'Unione dovrebbe facilitare le attività di formazione sull'attuazione del diritto dell'Unione considerando gli stipendi dei magistrati e degli operatori giudiziari partecipanti pagati dalle autorità degli Stati membri quali costi ammissibili o cofinanziamento in natura, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ("regolamento finanziario").
(8) L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso agli organi giurisdizionali, a metodi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché a titolari di cariche pubbliche tenuti per legge a fornire alle parti una consulenza legale indipendente e imparziale.
(9) Nel dicembre del 2012, il Consiglio ha approvato la strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020) (9), che mira ad adottare un approccio equilibrato basato sulla contemporanea riduzione della domanda e dell'offerta di droga riconoscendo che la riduzione della domanda di droga e la riduzione dell'offerta di droga sono elementi che si rafforzano a vicenda nella politica contro le droghe illecite. Tale strategia mantiene tra i suoi obiettivi principali quello di contribuire ad una riduzione quantificabile della domanda di droga, della tossicodipendenza e dei rischi e danni per la salute e la società correlati alla droga. Mentre il programma Prevenzione e informazione in materia di droga, istituito dalla decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), era fondato su una base giuridica relativa alla sanità pubblica e comprendeva quindi tali aspetti, il programma è fondato su una base giuridica diversa e dovrebbe mirare all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e la fiducia reciproca, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria. In risposta all'esigenza di semplificazione e conformemente alla base giuridica di ciascun programma, il programma Salute per la crescitapuò pertanto sostenere misure destinate a completare l'azione degli Stati membri volta al conseguimento dell'obiettivo di ridurre i danni alla salute connessi al consumo di droga, incluse l'informazione e la prevenzione.
(10) Un altro elemento importante della strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020) consiste nella riduzione dell'offerta di droga. Mentre lo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna dovrebbe sostenere azioni intese a prevenire e combattere il narcotraffico e altri tipi di reato, e segnatamente misure di contrasto della produzione, della fabbricazione, dell'estrazione, della vendita, del trasporto, dell'importazione e dell'esportazione di droghe illecite, compresi il possesso e l'acquisto finalizzati alla partecipazione ad attività di narcotraffico, il programma dovrebbe riguardare gli aspetti della politica in materia di droga che non sono contemplati dallo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna o dal programma Salute per la crescita e che sono strettamente connessi al suo obiettivo generale.
(11) In ogni caso si dovrebbe garantire la prosecuzione del finanziamento delle priorità nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013 che sono state mantenute come obiettivi nel quadro della nuova strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020); pertanto i fondi dovrebbero essere disponibili nell'ambito del programma Salute per la crescita, dello strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna e del programma conformemente alle rispettive priorità e basi giuridiche, evitando nel contempo qualsiasi duplicazione del finanziamento.
(12) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta")e alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti del minore, compresi il diritto a un giusto processo, il diritto a comprendere il procedimento, al rispetto della vita privata e familiare e all'integrità e dignità. Il programma dovrebbe mirare, in particolare, ad aumentare la protezione dei minori nell'ambito dei sistemi giudiziari e il loro accesso alla giustizia e ad integrare la promozione dei diritti del minore nell'attuazione di tutte le sue azioni.
(13) Conformemente agli articoli 8 e 10 TFUE, il programma dovrebbe far propri i principi della parità tra uomini e donne e della non discriminazione in tutte le sue attività. È opportuno svolgere periodicamente monitoraggi e valutazioni per esaminare il modo in cui, nelle attività del programma, si affrontano le questioni relative alla parità di genere e alla non discriminazione.
(14) L'esperienza acquisita negli interventi a livello di Unione ha mostrato che il conseguimento degli obiettivi del programma richiede, nella pratica, la combinazione di vari strumenti tra cui atti giuridici, iniziative strategiche e finanziamento. Quest'ultimo costituisce uno strumento cruciale che completa le misure legislative.
(15) Nelle conclusioni del 22 e 23 settembre 2011 sul miglioramento dell'efficacia dei futuri programmi finanziari dell'Unione volti a sostenere la cooperazione giudiziaria, il Consiglio ha sottolineato l'importante ruolo svolto dai programmi di finanziamento dell'Unione nell'attuazione efficace dell'acquis dell'Unione e ha ribadito la necessità di un accesso più trasparente, flessibile, coerente e semplificato ai programmi.
(16) La comunicazione della Commissione, del 29 giugno 2011, intitolata “Un bilancio per l'Europa 2020” sottolinea la necessità di razionalizzare e semplificare i finanziamenti dell'Unione. Soprattutto in considerazione dell'attuale crisi economica, è della massima importanza che i fondi dell'Unione siano strutturati e gestiti nel modo più accurato possibile. Una semplificazione sostanziale e una gestione efficiente dei finanziamenti possono essere ottenute attraverso una riduzione del numero dei programmi e mediante la razionalizzazione, semplificazione e armonizzazione di norme e procedure relative al finanziamento.
(17) In risposta all'esigenza di semplificazione, efficiente gestione delle risorse e accesso più facile al finanziamento, il programma dovrebbe continuare a sviluppare le attività svolte in passato nell'ambito di tre programmi, definiti dalla decisione 2007/126/GAI del Consiglio (11), dalla decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e dalla decisione n. 1150/2007/CE. Le valutazioni intermedie di questi programmi includono raccomandazioni volte a migliorare l'attuazione di tali programmi. I risultati di tali valutazioni intermedie, così come i risultati delle rispettive valutazioni ex post, devono essere prese in considerazione per l'attuazione del programma.
(18) La comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 intitolata “La revisione del bilancio dell'Unione europea” e la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 intitolata “Un bilancio per la strategia Europa 2020” sottolineano altresì l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa apportare un valore aggiuntivo rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire alla creazione di uno spazio europeo di giustizia, promuovendo il principio del mutuo riconoscimento, sviluppando la fiducia reciproca tra gli Stati membri, incrementando la cooperazione e il lavoro di rete transfrontalieri e conseguendo la corretta, coerente ed uniforme applicazione del diritto dell'Unione. È auspicabile che il finanziamento delle attività contribuisca altresì a diffondere una migliore e più efficace conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione da parte di tutti i soggetti interessati, e fornisca una base analitica solida per il sostegno e lo sviluppo del diritto e delle politiche dell'Unione, contribuendo in tal modo alla loro corretta applicazione e attuazione. L'intervento dell'Unione permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutta l'Unione e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco.
(19) Nel selezionare le azioni da finanziare a titolo del programma, la Commissione dovrebbe valutare le proposte sulla base di criteri predeterminati. Tali criteri dovrebbero comprendere una valutazione del valore aggiunto europeo delle azioni proposte. I progetti nazionali e i progetti su piccola scala possono altresì avere un valore aggiunto europeo.
(20) Gli organismi e le entità che hanno accesso al programma dovrebbero includere le autorità nazionali, regionali e locali.
(21) Il presente regolamento istituisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma il riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (13).
(22) Al fine di garantire che il programma sia sufficientemente flessibile per rispondere al cambiamento delle esigenze e alle corrispondenti priorità politiche attraverso la sua durata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica delle percentuali riportate nell'allegato del presente regolamento per ogni obiettivo specifico che superi tali percentuali di più di 5 punti percentuali. Al fine di valutare la necessità di tale atto delegato, tali percentuali dovrebbero essere calcolate sulla base della dotazione finanziaria del programma per la sua intera durata, piuttosto che sulla base degli stanziamenti annuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(23) È opportuno che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del regolamento finanziario. In particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata dai beneficiari di sovvenzioni, l'ammissibilità dell'IVA non dovrebbe dipendere dallo status giuridico dei beneficiari per le attività che possono essere svolte da organismi ed entità privati e pubblici alle stesse condizioni giuridiche. In considerazione della natura specifica degli obiettivi e delle attività di cui al presente regolamento, è opportuno chiarire negli inviti a presentare proposte che, per le attività che possono essere svolte sia da organismi ed entità pubblici che privati, l'IVA non deducibile sostenuta da organismi ed entità pubblici deve essere ammissibile nella misura in cui è pagata per l'attuazione di attività, quali la formazione o la sensibilizzazione, che non possono essere considerate intervento della pubblica autorità. Il presente regolamento dovrebbe altresì impiegare gli strumenti di semplificazione del regolamento finanziario. Inoltre è opportuno che i criteri per individuare le azioni da finanziare mirino a conferire le risorse finanziarie disponibili alle azioni che sono in grado di produrre l'effetto maggiore rispetto all'obiettivo perseguito.
(24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione nel rispetto dell'adozione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
(25) I programmi di lavoro annuali, adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento, dovrebbero garantire una distribuzione dei fondi appropriata tra le sovvenzioni e i contratti di appalti pubblici. Il programma dovrebbe innanzi tutto assegnare fondi alle sovvenzioni, mantenendo nel contempo livelli sufficienti di finanziamento per gli appalti. La percentuale minima delle spese annuali da destinare alle sovvenzioni dovrebbe essere fissata nei programmi di lavoro annuali e non dovrebbe essere inferiore al 65%. Onde facilitare la pianificazione e il cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti interessati è opportuno che la Commissione stabilisca un preciso calendario per gli inviti a presentare proposte, la selezione dei progetti e le decisioni di aggiudicazione.
(26) Al fine di garantire una distribuzione efficiente delle risorse del bilancio generale dell'Unione, è auspicabile che siano ricercate coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare tra il programma e il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), lo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna, il programma Salute per la crescita, il programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), il programma quadro “Orizzonte 2020” istituito dal regolamento n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), e lo strumento di assistenza preadesione (IPA II).
(27) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi compresi la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative e finanziarie in conformità del regolamento finanziario.
(28) Al fine di applicare il principio di sana gestione finanziaria, è opportuno che il presente regolamento preveda strumenti adeguati per valutare la sua efficacia. A questo scopo è auspicabile che esso definisca obiettivi di carattere generale e specifico. Per misurare il conseguimento di detti obiettivi specifici, occorre definire una serie di indicatori concreti e quantificabili, validi per l'intera durata del programma. La Commissione dovrebbe presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che dovrebbe essere basata, fra l'altro, sugli indicatori enunciati nel presente regolamento e che dovrebbe dare informazioni circa l'impiego dei fondi disponibili.
(29) Il programma dovrebbe essere attuato in modo efficace, rispettando la sana gestione finanziaria e consentendo nel contempo ai potenziali richiedenti l'effettivo accesso al programma. Al fine di sostenere l'effettivo accesso al programma, la Commissione dovrebbe impegnarsi al meglio per semplificare e armonizzare le procedure e la documentazione per la presentazione delle domande, le formalità amministrative e i requisiti in materia di gestione finanziaria, per eliminare gli oneri amministrativi e incoraggiare le domande di sovvenzione di entità situate in Stati membri che sono sottorappresentati nel programma. La Commissione dovrebbe pubblicare, su una pagina web dedicata, informazioni riguardanti il programma, i suoi obiettivi, i vari inviti a presentare proposte e relativi calendari. I documenti di base e gli orientamenti relativi agli inviti a presentare proposte dovrebbero essere disponibili in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
(30) A norma dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera l), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (18) ("modalità di applicazione"), la convenzione di sovvenzione dovrebbe stabilire disposizioni in materia di visibilità dell'intervento finanziario dell'Unione, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna.
(31) A norma dell'articolo 35, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario e dell'articolo 21 delle modalità di applicazione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni riguardanti i destinatari nonché la natura e lo scopo delle misure finanziate dal bilancio generale dell'Unione. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali.
(32) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia europeo fondato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(33) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
(34) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(35) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(36) Al fine di garantire la continuità del finanziamento delle attività precedentemente svolte sulla base della decisione 2007/126/GAI, della decisione n. 1149/2007/CE e della decisione n. 1150/2007/CE, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(3) GU C 299 del 4.10.2012, pag. 103.
(4) GU C 277 del 13.9.2012, pag. 43.
(5) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio del 16 dicembre 2013.
(6) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(7) GU C 299 del 22.11.2008, pag. 1.
(8) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012).
(9) GU C 402 del 29.12.2012, pag. 1.
(10) Decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Prevenzione e informazione in materia di droga nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 23).
(11) Decisione 2007/126/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Giustizia penale, quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 13).
(12) Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico Giustizia civile per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 16).
(13) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(14) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
(15) Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 62 della presente Gazzetta ufficiale)
(16) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
(17) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(18) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
Articolo 1 Istituzione e durata del programma
1. Il presente regolamento istituisce un programma Giustizia ("programma").
2. Il programma è istituito per il periodo dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Articolo 2 Valore aggiunto europeo
1. Il programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo che contribuiscono all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia. A tal fine la Commissione assicura che le azioni selezionate ai fini del finanziamento siano destinate a produrre risultati con un valore aggiunto europeo.
2. Il valore aggiunto europeo delle azioni, compreso quello delle azioni su piccola scala e nazionali, è valutato sulla base di criteri quali il loro contributo all'applicazione coerente ed uniforme del diritto dell'Unione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti che ne derivano, la loro capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di migliorare la cooperazione transfrontaliera, il loro impatto transnazionale, il loro contributo all'elaborazione e alla diffusione di migliori prassi o il loro potenziale di creare strumenti e soluzioni pratici per affrontare sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione.
Articolo 3 Obiettivo generale
L'obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e la fiducia reciproca, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
Articolo 4 Obiettivi specifici
1. Al fine di conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, il programma prevede i seguenti obiettivi specifici:
a) facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;
b) sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune;
c) facilitare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, e promuovere e sostenere i diritti delle vittime della criminalità, rispettando i diritti della difesa;
d) sostenere iniziative, nell'ambito della politica in materia di droga, sugli aspetti della cooperazione giudiziaria e della prevenzione della criminalità strettamente connessi all'obiettivo generale del programma, nella misura in cui non sono contemplati dallo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna o dal programma "Salute per la crescita";
2. Gli obiettivi specifici del programma sono perseguiti provvedendo, in particolare, a:
a) incrementare la consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione da parte dell'opinione pubblica;
b) migliorare la conoscenza del diritto dell'Unione, comprese le norme sostanziali e procedurali, gli strumenti di cooperazione giudiziaria e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché il diritto comparato, al fine di garantire un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;
c) sostenere l'attuazione e l'applicazione efficaci, completi e coerenti degli strumenti dell'Unione negli Stati membri nonché il loro monitoraggio e la loro valutazione;
d) promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche del diritto civile e penale, nonché dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e rafforzare la fiducia reciproca;
e) migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia;
f) migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresa l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi e delle applicazioni.
Articolo 5 Integrazione
Nell'attuazione di tutte le sue azioni, il programma mira a promuovere la parità tra uomini e donne nonché i diritti dei minori, tra l'altro mediante una giustizia a misura di bambino. Rispetta inoltre il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata su uno dei motivi elencati nell'articolo 21 della Carta, conformemente all'articolo 51 della Carta ed entro i limiti da esso fissati.
Articolo 6 Tipi di azioni
1. Il programma finanzia, fra l'altro, i seguenti tipi di azioni:
a) attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti e conferenze;
b) attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, comprese attività di formazione linguistica sulla terminologia giuridica e lo sviluppo di moduli di formazione in linea o di moduli di formazione di altro tipo per i membri della magistratura e gli operatori giudiziari;
c) attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali l'individuazione e lo scambio di buone prassi nonché di approcci ed esperienze innovativi; l'organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari, campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati; lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso l'ulteriore sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica quale strumento per migliorare l'accesso degli cittadini alla giustizia;
d) sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo, anche nel campo della formazione giudiziaria; e sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali ed organizzazioni non governative.
2. La rete europea di formazione giudiziaria riceve una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese associate al suo programma di lavoro permanente.
Articolo 7 Partecipazione
1. L'accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità aventi la propria sede legale:
a) negli Stati membri;
b) nei paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo;
c) nei paesi candidati, potenziali candidati e in via d'adesione all'Unione, conformemente ai principi e alle condizioni generali sanciti per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del Consiglio di associazione o accordi simili.
2. Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o pubbliche.
3. Organismi ed entità aventi la propria sede legale in paesi terzi diversi da quelli che partecipano al programma ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), in particolare nei paesi in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere associati a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali azioni.
4. La Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali alle condizioni stabilite nel pertinente programma di lavoro annuale. L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del regolamento finanziario e del pertinente programma di lavoro annuale.
Articolo 8 Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2014-2020 è fissata a 377 604 000 EUR.
2. La dotazione finanziaria del programma può coprire anche costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla gestione del programma e alla valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. La dotazione finanziaria può coprire le spese relative agli studi, alle riunioni di esperti e alle azioni di informazione e comunicazione necessari, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento, nonché le spese legate a reti della tecnologia dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma da parte della Commissione.
3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, entro i limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).
4. Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono assegnati a ciascun obiettivo specifico secondo le percentuali indicate nell'allegato.
5. La Commissione non si discosta di più di 5 punti percentuali dalla dotazione finanziaria, quale stabilita nell'allegato, assegnata a ciascun obiettivo specifico. Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 per modificare ciascuna delle cifre in allegato di oltre 5 e fino a 10 punti percentuali.
(3) Regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
Articolo 9 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per la durata del programma.
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisone nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 10 Misure di esecuzione
1. La Commissione attua il programma in conformità del regolamento finanziario.
2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
3. Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi del programma stabilendo quanto segue:
a) le azioni da intraprendere, conformemente agli obiettivi generali e specifici definiti all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, inclusa la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie;
b) i criteri essenziali di ammissibilità, selezione e attribuzione di cui avvalersi per selezionare le proposte cui saranno concessi i contributi finanziari, conformemente all'articolo 84 del regolamento finanziario e all'articolo 94 delle sue modalità di applicazione.
c) la percentuale minima delle spese annuali da destinare alle sovvenzioni.
4. È assicurata un'adeguata ed equa distribuzione del sostegno finanziario tra i vari settori interessati dal presente regolamento. Nel decidere l'assegnazione di fondi a tali settori nei programmi di lavoro annuali, la Commissione tiene conto della necessità di mantenere livelli di finanziamento sufficienti per la giustizia civile e penale, nonché per la formazione giudiziaria e per iniziative nell'ambito della politica in materia di droga rientranti nell'ambito del programma.
5. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati su base annuale.
6. Per agevolare le attività di formazione giudiziaria, nel fornire i finanziamenti corrispondenti si tiene conto, conformemente al regolamento finanziario, dei costi associati alla partecipazione dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari a tali attività e sostenuti dalle autorità degli Stati membri.
Articolo 11 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 12 Complementarità
1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, lo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna, il programma Salute per la crescita, il programma Erasmus+, il programma quadro “Orizzonte 2020” e lo strumento di assistenza preadesione.
2. La Commissione assicura altresì la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con i lavori degli organi, organismi e servizi dell'Unione che operano nei settori interessati dagli obiettivi del programma, come Eurojust, istituito dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (3) e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), istituito dal regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
3. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione, in particolare il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di entrambi i programmi. Un'azione per la quale sono state stanziate risorse del programma può ottenere la concessione di fondi anche dal programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, a condizione che il finanziamento non copra le stesse voci di spesa.
(3) Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).
Articolo 13 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate nell'ambito del programma, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sia sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE/Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento (Euratom/CE) n. 2185/96 del Consiglio (4) al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a titolo del programma.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti risultanti dall'applicazione del programma contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini di cui a tali paragrafi conformemente alle loro rispettive competenze.
(3) Regolamento (UE/Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (Euratom/CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
Articolo 14 Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione monitora annualmente il programma al fine di seguire l'attuazione delle azioni intraprese nell'ambito dello stesso, nonché il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4. Tale monitoraggio costituisce anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell'ambito delle azioni del programma, sono state affrontate questioni di uguaglianza di genere e non-discriminazione.
2. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio:
a) una relazione annuale di monitoraggio basata sugli indicatori di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e sull'impiego dei finanziamenti disponibili;
b) una relazione di valutazione intermedia entro il 30 giugno 2018;
c) una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2021.
3. La relazione di valutazione intermedia esamina il conseguimento degli obiettivi del programma, l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo del programma, al fine di determinare se il finanziamento nei settori ricompresi dal programma debba essere rinnovato, modificato o sospeso dopo il 2020. Specifica anche se sia opportuna una semplificazione del programma, se questo abbia una coerenza interna ed esterna e se tutti gli obiettivi e le azioni continuino a essere pertinenti. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni ex post dei precedenti programmi 2007-2013 istituiti dalle decisioni di cui all'articolo 16.
4. La relazione di valutazione ex post esamina l'impatto a lungo termine del programma e la sostenibilità dei suoi effetti, allo scopo di fornire elementi per una decisione in merito ad un programma successivo.
5. Le valutazioni esaminano anche il modo in cui, nell'ambito delle azioni del programma, sono state affrontate le questioni di uguaglianza di genere e le questioni relative alla non- discriminazione.
Articolo 15 Indicatori
1. A norma dell'articolo 14, gli indicatori stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo servono quale base per monitorare e valutare in che misura ciascuno degli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 4 sia stato conseguito attraverso le azioni previste all'articolo 6. Essi sono misurati in base a valori di riferimento predefiniti che riflettono la situazione antecedente l'attuazione delle azioni. Laddove opportuno, gli indicatori sono ripartiti, tra l'altro, per sesso, età e disabilità.
2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1 includono, tra gli altri, i seguenti:
a) numero e percentuale di persone nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di sensibilizzazione finanziate dal programma;
b) numero e percentuale di membri della magistratura e operatori giudiziari in un gruppo di riferimento che hanno partecipato ad attività di formazione, scambi di personale, visite di studio, convegni e seminari finanziati dal programma;
c) miglioramento del livello di conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione nei gruppi di partecipanti ad azioni finanziate dal programma rispetto al gruppo di riferimento nel suo complesso;
d) numero di casi, attività e risultati della cooperazione transfrontaliera, anche mediante strumenti e procedure informatici stabiliti a livello dell'Unione;
e) valutazione ad opera dei partecipanti delle attività cui hanno preso parte e della loro (attesa) sostenibilità;
f) copertura geografica delle attività finanziate dal programma.
3. Oltre agli indicatori di cui al paragrafo 2, le relazioni di valutazione intermedia ed ex post del programma esaminano, tra l'altro:
a) l'effetto percepito del programma sull'accesso alla giustizia in base ai dati qualitativi e quantitativi raccolti a livello europeo;
b) il numero e la qualità degli strumenti e mezzi sviluppati attraverso azioni finanziate dal programma;
c) il valore aggiunto europeo del programma, compresa una valutazione delle attività del programma alla luce di iniziative analoghe sviluppate a livello nazionale o europeo che non ricevono un sostegno da un finanziamento dell'Unione, nonché dei relativi risultati (attesi) e dei vantaggi e/o degli svantaggi di un finanziamento dell'Unione rispetto ad un finanziamento nazionale per il tipo di attività in questione;
d) il livello di finanziamento rispetto ai risultati ottenuti (efficienza);
e) gli eventuali ostacoli amministrativi, organizzativi e/o strutturali ad una più agevole, efficace ed efficiente attuazione del programma (possibilità di semplificazione).
Articolo 16 Misure transitorie
Le azioni avviate in virtù della decisione 2007/126/GAI, della decisione n. 1149/2007/CE o della decisione n. 1150/2007/CE restano disciplinate dalle disposizioni di tali decisioni fino al loro completamento. Per quanto riguarda tali azioni, i riferimenti ai comitati di cui all'articolo 9 della decisione 2007/126/GAI, agli articoli 10 e 11 della decisione n. 1149/2007/CE, e all'articolo 10 della decisione n. 1150/2007/CE sono interpretati come riferimenti al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del presente regolamento.
Articolo 17 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVICIUS
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