Parlamento Europeo
Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1381/2013
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354.
Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1381/2013 (1) (2).
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354.
(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre 2013.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 114, 168, 169 e 197,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),
visto il parere del Comitato delle regioni (4),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (5),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Le persone hanno il diritto di godere nell'Unione dei diritti conferiti loro dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dal trattato sull'Unione europea (TUE). Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), divenuta giuridicamente vincolante in tutta l'Unione con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, enuncia i diritti e le libertà fondamentali di cui godono le persone nell'Unione. Questi diritti devono essere promossi e rispettati. Si deve garantirne il pieno godimento, così come dei diritti derivanti dalle convenzioni internazionali cui l'Unione ha aderito, quali la convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e rimuovere tutti gli ostacoli che lo impediscono. Inoltre, il godimento di tali diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
(2) Nel programma di Stoccolma (6) il Consiglio europeo ha ribadito la priorità di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha indicato quale priorità politica la realizzazione di un'Europa dei diritti. L'intervento finanziario è stato riconosciuto come uno degli strumenti determinanti per il successo dell'attuazione delle priorità politiche fissate dal programma di Stoccolma. É opportuno realizzare gli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati e dal programma di Stoccolma stabilendo, tra l'altro, per il periodo 2014-2020, un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza ("programma") flessibile ed efficace che faciliti la pianificazione e l'attuazione. L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma dovrebbero essere interpretati in conformità con i pertinenti orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo.
(3) La comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, sulla strategia "Europa 2020" definisce una strategia per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti delle persone nell'Unione, combattere le discriminazioni e le ineguaglianze e promuovere la cittadinanza dell'Unione contribuisce a realizzare gli obiettivi specifici e le iniziative faro della strategia Europa 2020.
(4) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 19 TFUE dispone che si prendano provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è inoltre sancita dall'articolo 21 della Carta da applicarsi entro i limiti e in conformità dell'articolo 51 della Carta. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione e, per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi, dovrebbero essere elaborate in parallelo adeguate misure.
(5) Il programma dovrebbe essere attuato in modo sinergico con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare con quelle di cui alla comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 intitolata "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" e le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2011 su un quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (7), che invita gli Stati membri ad affrontare l'esclusione sociale ed economica dei Rom in quattro settori cruciali - istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggio - garantendo nel contempo che i Rom non siano discriminati, ma ottengano il riconoscimento paritario dei loro diritti fondamentali, e ad adottare misure intese ad eliminare la segregazione, laddove essa esista, segnatamente nei settori dell'istruzione e dell'alloggio.
(6) Il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello stato di diritto, principi sui quali l'Unione è fondata e che sono comuni agli Stati membri. Combattere questi fenomeni è pertanto un obiettivo costante che richiede un intervento coordinato, anche tramite l'assegnazione di finanziamenti. Tali fenomeni comprendono, tra l'altro, l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, nonché altri reati a sfondo razzista, xenofobo od omofobo. In tale contesto, occorre inoltre prestare particolare attenzione alla prevenzione e lotta contro tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, nonché alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti, ad esempio, nella pubblica amministrazione, nella polizia, nella magistratura, nelle scuole e sul luogo di lavoro.
(7) La parità tra donne e uomini è uno dei valori su cui si fonda l'Unione. La disparità di trattamento tra donne e uomini viola i diritti fondamentali. Inoltre, la promozione dell'uguaglianza dei sessi contribuisce anche al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'obiettivo della promozione della parità tra donne e uomini dovrebbe essere attuato in modo sinergico con altre attività dell'Unione o degli Stati membri aventi gli stessi obiettivi, in particolare con quelle di cui al Patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011- 2020.
(8) La discriminazione fondata sul sesso include, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la discriminazione derivante dal cambiamento di genere. Nell'attuare il presente programma, occorre inoltre tenere presenti gli sviluppi del diritto dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda ulteriori aspetti connessi al genere, inclusa l'identità di genere.
(9) Il diritto a un trattamento dignitoso sul luogo di lavoro e nella società in generale è espressione di tali valori ed è necessario un intervento coordinato per consentire attività mirate in relazione al mercato del lavoro. Pertanto, gli interventi in materia di parità di genere e non discriminazione dovrebbero includere la promozione della parità tra donne e uomini e la lotta contro la discriminazione sul luogo di lavoro e sul mercato del lavoro.
(10) La violenza contro i bambini, i giovani e le donne, nonché contro altri gruppi a rischio, in tutte le sue forme costituisce una violazione dei diritti fondamentali e una grave minaccia per la salute. Tale violenza è diffusa in tutta l'Unione e ha gravi ripercussioni sulla salute fisica e mentale delle vittime, nonché sulla società nel suo insieme. Per affrontarla e proteggere le vittime sono necessarie una forte volontà politica e un'azione coordinata basata sui metodi e i risultati dei programmi Daphne (8). Combattere la violenza contro le donne contribuisce a promuovere la parità fra donne e uomini. Poiché i finanziamenti Daphne sono stati un vero successo fin dal loro lancio nel 1997, sia in termini di popolarità presso i soggetti interessati (autorità pubbliche, istituzioni accademiche ed organizzazioni non governative (ONG)) che in termini di efficacia dei progetti finanziati, è essenziale mantenere nell'attuazione del programma il nome "Daphne" in relazione all'obiettivo specifico diretto alla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, in modo da mantenere la massima visibilità dei programmi Daphne.
(11) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE, l'Unione promuove la protezione dei diritti del minore, combattendo al contempo le discriminazioni. I minori sono vulnerabili, specialmente in situazioni di povertà, esclusione sociale e disabilità o in altre situazioni specifiche che li espongono a rischi, come nei casi di abbandono, sottrazione e sparizione. Occorre intervenire per promuovere i diritti dei minori e contribuire a proteggerli contro i danni e la violenza, che mettono in pericolo la loro salute fisica o mentale e costituiscono una violazione dei loro diritti allo sviluppo, alla tutela e alla dignità.
(12) I dati personali devono continuare a essere protetti efficacemente in un contesto di costante sviluppo tecnologico e globalizzazione. Il quadro giuridico dell'Unione europea per la protezione dei dati dev'essere applicato in modo efficace e coerente sul territorio dell'Unione. A questo scopo, l'Unione dev'essere in grado di sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri per attuare tale quadro giuridico, sottolineando in modo particolare l'importanza di garantire che le persone possano effettivamente esercitare i loro diritti.
(13) I cittadini dovrebbero avere maggiore consapevolezza dei propri diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione, segnatamente il diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, alle medesime condizioni dei cittadini di tale Stato, il diritto di petizione al Parlamento europeo in una qualsiasi delle lingue del trattato, il diritto di presentare iniziative dei cittadini e il diritto di presentare una denuncia al Mediatore europeo contro la cattiva amministrazione delle istituzioni, e dovrebbero essere in grado di esercitare tali diritti. Incoraggiare i cittadini ad una maggiore partecipazione alla vita democratica a livello di Unione rafforzerà la società civile europea e favorirà lo sviluppo di un'identità europea. I cittadini devono sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano a un'attività di volontariato in un altro Stato membro, e dovrebbero avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso, nella piena applicazione e tutela dei loro diritti senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano.
(14) Nel mercato interno le persone, in qualità di consumatori o imprenditori, dovrebbero essere in grado di far valere i propri diritti derivanti dal diritto dell'Unione nel contesto transfrontaliero.
(15) Conformemente agli articoli 8 e 10 TFUE, in tutte le sue attività il programma dovrà far propri i principi della parità dei sessi e della non discriminazione. È opportuno svolgere periodicamente monitoraggi e valutazioni per esaminare il modo in cui, nelle attività del programma, si affrontano le questioni relative alla parità tra donne e uomini e alla lotta contro la discriminazione.
(16) L'esperienza acquisita negli interventi a livello di Unione ha mostrato che il conseguimento degli obiettivi del programma richiede, nella pratica, la combinazione di vari strumenti tra cui atti giuridici, iniziative politiche e il finanziamento. Quest'ultimo costituisce uno strumento cruciale che completa le misure legislative.
(17) Oltre all'effettivo valore rappresentato per i beneficiari, le azioni finanziate nell'ambito del programma possono consentire la raccolta di dati utili a migliorare l'elaborazione delle politiche a livello nazionale e di Unione. Ad esempio, i programmi Daphne hanno permesso l'effettivo trasferimento di apprendimento e buone prassi tra tutte le parti interessate, inclusi gli Stati membri, in relazione alla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti di bambini, giovani e donne.
(18) La comunicazione della Commissione, del 29 giugno 2011, intitolata "Un bilancio per l'Europa 2020" sottolinea la necessità di razionalizzare e semplificare i finanziamenti dell'Unione. Soprattutto in considerazione dell'attuale crisi economica, è della massima importanza che i fondi dell'Unione siano strutturati e gestiti nel modo più accurato possibile. Una semplificazione sostanziale e una gestione efficiente dei finanziamenti possono essere ottenute attraverso una riduzione del numero dei programmi e mediante la razionalizzazione, semplificazione e armonizzazione di norme e procedure relative al finanziamento.
(19) In risposta all'esigenza di semplificazione, efficiente gestione delle risorse e accesso più facile al finanziamento, il programma dovrebbe continuare e sviluppare le attività svolte in passato nell'ambito della sezione 4 ("diversità e lotta contro la discriminazione") e della sezione 5 ("parità fra uomini e donne") del programma Progress stabilito dalla decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il programma per i diritti fondamentali e la cittadinanza, definiti rispettivamente dalla decisione 2007/252/CE del Consiglio (10), e dal programma Daphne III. Le valutazioni intermedie di tali programmi includono raccomandazioni intese a migliorare l'attuazione del programma. Nell'attuare il programma, occorre tenere conto delle conclusioni di tali valutazioni intermedie, nonché delle conclusioni delle rispettive valutazioni ex post.
(20) Garantire un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie e migliorare l'efficienza della spesa dovrebbero rappresentare i principi guida per il conseguimento degli obiettivi del programma. Si dovrebbero garantire adeguati finanziamenti per sostenere gli sforzi intesi a istituire un'Europa dei diritti. È importante garantire un'attuazione del programma quanto più possibile semplice ed efficace, assicurando nel contempo la certezza del diritto e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti. Onde facilitare l'accesso di tutti i potenziali beneficiari ai finanziamenti, le procedure di presentazione delle domande e ai requisiti in materia di gestione finanziaria dovrebbero essere semplificate, e gli oneri amministrativi dovrebbero essere rimossi.
(21) La comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 intitolata "La revisione del bilancio dell'Unione europea" e la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 intitolata "Un bilancio per la strategia Europa 2020" sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa apportare un valore aggiuntivo rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire ad accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero e ad applicare il diritto dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. È auspicabile che il finanziamento delle attività contribuisca altresì a diffondere una migliore e più efficace conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione da parte di tutti i soggetti interessati e fornisca una base analitica solida per il sostegno e lo sviluppo del diritto e delle politiche dell'Unione, contribuendo in tal modo alla loro corretta applicazione e attuazione. L'intervento dell'Unione europea permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione europea è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco.
(22) Nel selezionare le azioni da finanziare a titolo del programma, la Commissione dovrebbe valutare le proposte sulla base di criteri predeterminati. Tali criteri dovrebbero comprendere una valutazione del valore aggiunto europeo delle azioni proposte. I progetti nazionali e i progetti su piccola scala possono anche avere un valore aggiunto europeo.
(23) Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nei settori interessati dal programma dovrebbero essere considerati attori chiave nella misura in cui abbiano dimostrato o ci si possa attendere che dimostrino di avere una notevole incidenza sulla realizzazione di questo obiettivo e dovrebbero ricevere finanziamenti conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento.
(24) I servizi armonizzati a valenza sociale dovrebbero essere interpretati ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 116/2007/CE della Commissione (11).
(25) Gli organismi e le entità che hanno accesso al programma dovrebbero includere le autorità nazionali, regionali e locali.
(26) Il presente regolamento istituisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma che deve costituire, per l'autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (12).
(27) Al fine di garantire che il programma sia sufficientemente flessibile per rispondere al cambiamento delle esigenze e alle corrispondenti priorità politiche attraverso la sua durata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica delle percentuali riportate nell'allegato del presente regolamento per ogni obiettivo specifico che superi tali percentuali di più di 5 punti percentuali. Al fine di valutare la necessità di tale atto delegato, tali percentuali dovrebbero essere calcolate sulla base della dotazione finanziaria del programma per la sua intera durata, piuttosto che sulla base degli stanziamenti annuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(28) È opportuno che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) ("regolamento finanziario"). In particolare, riguardo alle condizioni di ammissibilità in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata dai beneficiari di sovvenzioni, l'ammissibilità dell'IVA non dovrebbe dipendere dallo status giuridico dei beneficiari per le attività che possono essere svolte da organismi ed entità private e pubbliche alle stesse condizioni giuridiche. In considerazione della natura specifica degli obiettivi e delle attività di cui al presente regolamento, dovrebbe essere chiarito negli inviti a presentare proposte che per le attività che possono essere svolte sia da organismi ed entità pubbliche che private l'IVA non deducibile sostenuta da organismi ed entità pubbliche è ammissibile nella misura in cui è pagata per l'attuazione di attività, quali la formazione o la sensibilizzazione, che non possono essere considerate esercizio di pubblica autorità. Il presente regolamento dovrebbe altresì impiegare gli strumenti di semplificazione del regolamento finanziario. Inoltre, è opportuno che i criteri per individuare le azioni da finanziare mirino a conferire le risorse finanziarie disponibili alle azioni che sono in grado di produrre l'effetto maggiore rispetto all'obiettivo perseguito.
(29) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione nel rispetto dell'adozione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
(30) I programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento, dovrebbero garantire una distribuzione dei fondi appropriata tra le sovvenzioni e i contratti di appalti pubblici. Il programma dovrebbe innanzi tutto assegnare fondi alle sovvenzioni, mantenendo nel contempo livelli sufficienti di finanziamento per gli appalti. La percentuale minima delle spese annuali da destinare alle sovvenzioni dovrebbe essere fissata nei programmi di lavoro annuali e non dovrebbe essere inferiore al 65%. Onde facilitare la pianificazione e il cofinanziamento dei progetti da parte dei soggetti interessati la Commissione dovrebbe stabilire un preciso calendario per gli inviti a presentare proposte, la selezione dei progetti e le decisioni di aggiudicazione.
(31) Al fine di garantire una distribuzione efficiente delle risorse del bilancio generale dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare tra il presente programma e il programma Giustizia istituito dal regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), il programma «L'Europa per i cittadini», il programma dell'Unione europea per l'impiego e l'innovazione sociale istituito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e altri programmi in materia di occupazione e affari sociali, affari interni, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, società dell'informazione e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) e i fondi strutturali e di investimento europei stabiliti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
(32) La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con le attività degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, quali l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia per i diritti fondamentali, e dovrebbe tener conto delle attività di altri attori nazionali ed internazionali, nei settori interessati dal programma.
(33) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi compresi la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative e finanziarie in conformità al regolamento finanziario.
(34) Al fine di applicare il principio di sana gestione finanziaria, è opportuno che il presente regolamento preveda strumenti adeguati per valutare la sua efficacia. A questo scopo, è auspicabile che esso definisca obiettivi di carattere generale e specifico. Per misurare il conseguimento di detti obiettivi specifici, occorre definire una serie di indicatori concreti e quantificabili validi per l'intera durata del programma. La Commissione dovrebbe presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di controllo che dovrebbe essere basata, tra l'altro, sugli indicatori di cui al presente regolamento e che dovrebbe dare informazioni sull'uso dei fondi disponibili.
(35) Nell'attuare il programma, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'obiettivo di un'equa distribuzione geografica dei fondi e dovrebbe fornire assistenza in quegli Stati membri in cui il numero delle azioni finanziate è relativamente basso. Nell'attuare il programma, la Commissione dovrebbe inoltre considerare se - in base a organismi di controllo/indici riconosciuti a livello internazionale - sia necessario intervenire in alcuni Stati membri per garantire l'efficace conseguimento degli obiettivi del programma e sostenere l'azione degli Stati membri o della società civile in tali settori.
(36) A norma dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera l), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (18) ("regolamento di applicazione"), le convenzioni di sovvenzione dovrebbero stabilire disposizioni in materia di visibilità dell'intervento finanziario dell'Unione, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna.
(37) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario e dell'articolo 21 del regolamento di applicazione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione, in modo appropriato e tempestivo, informazioni relative ai destinatari, nonché alla natura e la scopo delle misure finanziate dal bilancio generale dell'Unione. Tali informazioni dovrebbero essere fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali.
(38) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone, quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani cui l'UE ha aderito, siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(39) Al fine di garantire la continuità del finanziamento delle attività precedentemente svolte sulla base delle sezioni 4 e 5 della decisione n. 1672/2006/CE, della decisione 2007/252/CE e della decisione n. 779/2007/CE, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(3) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 108
(4) GU C 277 del 13.9.2012, pag. 43.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio del 16 dicembre 2013.
(6) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(7) GU C 258 del 2.9.2011, pag. 6.
(8) Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE) (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1); Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1); Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19).
(9) Decisione n. 1672/2006/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).
(10) Decisione 2007/252/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (GU L 110 del 27.4.2007, pag. 33).
(11) Decisione 116/2007/CE della Commissione del 15 febbraio 2007 che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30).
(12) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(13) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(15) Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 73 della presente Gazzetta ufficiale).
(16) Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013 relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).
(17) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(18) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
Articolo 1 Istituzione e durata del programma
1. Il presente regolamento istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza ("programma").
2. Il programma è istituito per il periodo dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Articolo 2 Valore aggiunto europeo
1. Il programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione assicura che le azioni selezionate ai fini del finanziamento siano destinate a produrre risultati con un valore aggiunto europeo.
2. Il valore aggiunto europeo delle azioni, compreso quello delle azioni su piccola scala e nazionali, è valutato sulla base di criteri quali il loro contributo all'applicazione coerente ed uniforme del diritto dell'Unione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti che ne derivano, la loro capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di migliorare la cooperazione transfrontaliera, il loro impatto transnazionale, il loro contributo all'elaborazione e alla diffusione di migliori prassi o il loro potenziale di creare norme minime, strumenti e soluzioni pratici per affrontare sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione.
Articolo 3 Obiettivo generale
L'obiettivo generale del programma è contribuire, conformemente all'articolo 4, all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone, quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani cui l'Unione ha aderito, siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace.
Articolo 4 Obiettivi specifici
1. Al fine di conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, il programma prevede i seguenti obiettivi specifici:
a) promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e rispettare il divieto di discriminazioni fondate sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta;
b) prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza;
c) promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità;
d) promuovere la parità tra donne e uomini nonché l'integrazione di genere;
e) prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, e proteggere le vittime di tale violenza;
f) promuovere e tutelare i diritti del minore;
g) contribuire a garantire il livello più elevato di protezione della privacy e dei dati personali;
h) promuovere e rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;
i) fare in modo che nel mercato interno le persone, in qualità di consumatori o imprenditori, possano far valere i propri diritti derivanti dal diritto dell'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del programma per la tutela dei consumatori.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono perseguiti provvedendo, in particolare, a:
a) incrementare la consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, nonché dei diritti, valori e principi su cui è fondata l'Unione;
b) sostenere l'attuazione e l'applicazione efficace, completa e coerente degli strumenti e delle politiche del diritto dell'Unione negli Stati membri ed il loro monitoraggio e valutazione;
c) promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza reciproca e rafforzare la fiducia reciproca tra tutte le parti interessate;
d) migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli all'esercizio dei diritti e dei principi sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta, dalle convenzioni internazionali cui l'Unione ha aderito e dalla legislazione derivata dell'Unione.
Articolo 5 Tipi di azioni
1. Il programma finanzia, fra l'altro, i seguenti tipi di azioni:
a) attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; l' elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; l' elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti e conferenze;
b) attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori e lo sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo;
c) attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali l'individuazione e lo scambio di buone prassi, nonché di approcci ed esperienze innovativi; l'organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari, campagne mediatiche, inclusi i media online; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno alle ONG nell'attuazione di azioni che presentino un valore aggiunto europeo, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo e servizi armonizzati a valenza sociale; il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; e il sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali EONG, incluso il sostegno tramite sovvenzioni di azioni o sovvenzioni di funzionamento.
2. Per garantire una prospettiva inclusiva, i beneficiari incoraggiano la partecipazione dei pertinenti gruppi di riferimento alle azioni finanziate dal programma.
Articolo 6 Partecipazione
1. L'accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità aventi la propria sede legale:
a) negli Stati membri;
b) nei paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo;
c) nei paesi candidati, potenziali candidati e in via di adesione all'Unione, conformemente ai principi e alle condizioni generali sanciti per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del Consiglio di associazione o accordi simili.
2. Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o pubbliche.
3. Organismi ed entità aventi la propria sede legale in paesi terzi diversi da quelli che partecipano al programma ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), in particolare nei paesi in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere associati a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali azioni.
4. La Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali alle condizioni stabilite nei pertinenti programmi di lavoro annuali. L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del regolamento finanziario e del pertinente programma di lavoro annuale.
Articolo 7 Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2014-2020 è fissata a 439 473 000 EUR.
2. La dotazione finanziaria del programma può coprire anche costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie alla gestione del programma e alla valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. La dotazione finanziaria può coprire le spese relative agli studi, alle riunioni di esperti e alle azioni di informazione e comunicazione necessari, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento, nonché le spese legate a reti della tecnologia dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma da parte della Commissione.
3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, entro i limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3)( 1 ).
4. Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono assegnati a ciascun obiettivo specifico secondo le percentuali indicate nell'allegato.
5. La Commissione non si discosta di più di 5 punti percentuali dalla dotazione finanziaria, quale stabilita nell'allegato, assegnata a ciascun obiettivo specifico. Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8, per modificare ciascuna delle cifre in allegato di oltre 5 e fino a 10 punti percentuali.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 - 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
Articolo 8 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per la durata del programma.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 9 Misure di esecuzione
1. La Commissione attua il programma a norma del regolamento finanziario.
2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
3. Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi del programma stabilendo quanto segue:
a) le azioni da intraprendere, conformemente agli obiettivi generali e specifici definiti all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, inclusa la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie;
b) i criteri essenziali di ammissibilità, selezione e attribuzione di cui avvalersi per selezionare le proposte cui saranno concessi i contributi finanziari conformemente all'articolo 84 del regolamento finanziario e all'articolo 94 delle sue modalità di applicazione.
c) la percentuale minima delle spese annuali da destinare alle sovvenzioni.
4. È assicurata un'adeguata ed equa distribuzione del sostegno finanziario tra i vari settori interessati dagli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenendo conto al contempo del livello di finanziamento già stanziato dai precedenti programmi 2007-2013 istituiti dalle decisioni di cui all'articolo 15. Nel decidere l'assegnazione dei fondi a tali settori nei programmi di lavoro annuali, la Commissione tiene conto della necessità di mantenere livelli di finanziamento sufficienti e di garantire la continuità delle azioni e la prevedibilità dei finanziamenti per tutti i settori interessati dagli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1.
5. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati su base annuale.
Articolo 10 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 11 Complementarità
1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il programma Giustizia, il programma "Europa per i cittadini", il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale e altri programmi in materia di occupazione e affari sociali, affari interni, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, società dell'informazione; e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) e i fondi strutturali e di investimento europei.
2. La Commissione assicura altresì la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con i lavori degli organi, organismi e servizi dell'Unione che operano nei settori interessati dagli obiettivi del programma.
3. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione, in particolare il programma Giustizia, per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di entrambi i programmi. Un'azione per la quale sono state stanziate risorse del programma può ottenere la concessione di fondi anche dal programma Giustizia, a condizione che il finanziamento non copra le stesse voci di spesa.
Articolo 12 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sia sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE/Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento (Euratom/CE) n. 2185/96 del Consiglio (4) al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati a titolo del programma.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti risultanti dall'applicazione del presente programma contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini di cui al tali paragrafi conformemente alle loro rispettive competenze.
(3) Regolamento (UE/Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (Euratom/CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
Articolo 13 Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione monitora annualmente il programma al fine di seguire l'attuazione delle azioni intraprese nell'ambito dello stesso nonché il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4. Tale monitoraggio costituisce anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell'ambito delle azioni del programma, sono state affrontate questioni di uguaglianza di genere, non discriminazione e protezione dei minori.
2. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio:
a) una relazione annuale di monitoraggio basata sugli indicatori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e sull'impiego dei finanziamenti disponibili;
b) una relazione di valutazione intermedia entro il 30 giugno 2018;
c) una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2021.
3. La relazione di valutazione intermedia esamina il conseguimento degli obiettivi del programma, l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo del programma, al fine di determinare se il finanziamento nei settori ricompresi dal programma debba essere rinnovato, modificato o sospeso dopo il 2020. Specifica anche se sia opportuna una semplificazione del programma, se questo abbia una coerenza interna ed esterna e se tutti gli obiettivi e le azioni continuino a essere pertinenti. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni ex post dei precedenti programmi 2007-2013 istituiti dalle decisioni di cui all'articolo 15.
4. La relazione di valutazione ex post esamina l'impatto a lungo termine del programma e la sostenibilità dei suoi effetti, allo scopo di fornire elementi per una decisione in merito ad un programma successivo.
Articolo 14 Indicatori
1. A norma dell'articolo 13, gli indicatori stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo servono quale base per monitorare e valutare in che misura ciascuno degli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 4 sia stato conseguito attraverso le azioni previste all'articolo 5. Essi sono misurati in base a valori di riferimento predefiniti che riflettono la situazione antecedente l'attuazione delle azioni. Laddove opportuno, gli indicatori sono ripartiti, tra l'altro, per sesso, età e disabilità.
2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1 includono, tra gli altri:
a) numero e percentuale di persone nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di sensibilizzazione finanziate dal programma;
b) numero di soggetti interessati che hanno partecipato, tra l'altro, ad attività di formazione, scambi, visite di studio, laboratori e seminari finanziati dal programma;
c) miglioramento del livello di conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione e, se del caso, dei diritti, valori e principi su cui è fondata l'Unione nei gruppi partecipanti ad azioni finanziate dal programma rispetto al gruppo di riferimento nel suo complesso;
d) numero di casi, attività e risultati della cooperazione transfrontaliera;
e) valutazione ad opera dei partecipanti delle attività cui hanno preso parte e della loro (attesa)sostenibilità;
f) copertura geografica delle attività finanziate dal programma;
g) numero di richieste e sovvenzioni per ciascun obiettivo specifico;
h) livello dei finanziamenti chiesti dai richiedenti e concessi in relazione a ciascun obiettivo specifico.
3. Oltre agli indicatori di cui al paragrafo 2, le relazioni di valutazione intermedia ed ex post del programma esaminano, tra l'altro:
a) il valore aggiunto europeo del programma, compresa una valutazione delle attività del programma alla luce di iniziative analoghe sviluppate a livello nazionale o europeo che non ricevono un sostegno da un finanziamento dell'Unione, nonché dei relativi risultati (attesi) e dei vantaggi e/o degli svantaggi di un finanziamento dell'Unione rispetto ad un finanziamento nazionale per il tipo di attività in questione;
b) il livello di finanziamento rispetto ai risultati ottenuti (efficienza);
c) gli eventuali ostacoli amministrativi, organizzativi e/o strutturali ad una più agevole, efficace ed efficiente attuazione del programma (possibilità di semplificazione).
Articolo 15 Misure transitorie
Le azioni avviate in virtù delle sezioni 4 (lotta contro la discriminazione e diversità) e 5 (parità fra uomini e donne) della decisione n. 1672/2006/CE, della decisione n. 2007/252/CE o della decisione n. 779/2007/CE restano disciplinate dalle disposizioni di tali decisioni fino al loro completamento. Per quanto riguarda tali azioni, i riferimenti ai comitati di cui all'articolo 13 della decisione n. 1672/2006/CE, all'articolo 10 della decisione 2007/252/CE e all'articolo 10 della decisione n. 779/2007/CE sono interpretati come riferimenti al comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento.
Articolo 16 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVICIUS
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