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sabato 15 novembre 2014

Agenzia delle dogane e dei Monopoli Nota 12-11-2014 n. 128188/RU Misure restrittive nei confronti della Russia e della Crimea in considerazione delle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. Istruzioni operative e chiarimenti agli operatori.



Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Nota 12-11-2014 n. 128188/RU
Misure restrittive nei confronti della Russia e della Crimea in considerazione delle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. Istruzioni operative e chiarimenti agli operatori.
Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale antifrode e controlli, Ufficio analisi dei rischi.

Nota 12 novembre 2014, n. 128188/RU (1).

Misure restrittive nei confronti della Russia e della Crimea in considerazione delle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. Istruzioni operative e chiarimenti agli operatori.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale antifrode e controlli, Ufficio analisi dei rischi.





Alle


Direzioni regionali, interregionali e interprovinciale


Loro sedi


Agli


Uffici delle dogane


Loro sedi

e, p.c.:


All'


Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei - ASSOAGENTI


info@assagenti.it


Associazione delle industrie del dolce e della pasta Italiane


aidepi@aidepi.it


All'


Associazione Italiana Commercio Chimico - AssICC


info@assicc.it


All’


Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali - AICAI


segretario.generale@aicaionline.it


All’


Associazione Italiana delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali - ASSOLOGISTICA


milano@assologistica.it


All'


Associazione Italiana di Logistica e di supply chain management - AILOG


info@ailog.it


All'


Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree - ANAMA


anama@fedespedi.it


All'


Associazione Nazionale Centri di Assistenza Doganale - ASSOCAD


info@assocad.it


All’


Associazione Nazionale Depositi Costieri Olii Minerali - ASSOCOSTIERI


assocostieri@assocostieri.it


All’


Associazione Bancaria Italiana - ABI


abi@abi.it


All’


Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici - ANITA


anita@anita.it


All’


Associazione Nazionale Spedizionieri Doganali - ANASPED


anasped@confcommercio.it


Alla


Camera di Commercio Internazionale - ICC Italia


icc@cciitalia.org


Alla


Confederazione Generale dell'Agricoltura - CONFAGRICOLTURA


direzione@confagricoltura.it


Alla


Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato - CONFARTIGIANATO


confartigianato@confartigianato.it


Alla


Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo - CONFCOMMERCIO


confcommercio@confcommercio.it


Alla


Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia


confcommercio@confcommercio.it


Alla


Confederazione Generale dell'Industria Italiana - CONFINDUSTRIA


dg@confindustria.it


g.camerini@confindustria.it


Alla


Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della logistica CONFETRA


confetra@confetra.com


Alla


Confederazione Italiana Armatori - CONFITARMA


confitarma@confitarma.it


Al


Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali


info@cnsd.it


Alla


Contship Italia SpA


contship@contshipitalia.com


DoganeCSI@contshipitalia.com


All’


ENI


andrea.camerinelli@eni.it


giuseppe.santagostino@eni.it


Alla


Federazione Nazionale dell'Industria chimica - FEDERCHIMICA


sosa@federchimica.it


Alla


Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine - ANIMA


anima@anima-it.com


Alla


Federazione Nazionale Agenti Mediatori Marittimi - FEDERAGENTI


info@federagenti.it


Alla


Federazione Imprese Energetiche e Idriche - FEDERUTILITY


affarigenerali@federutility.it


Alla


Federazione Italiana Trasportatori - FEDIT(già FEDERCORRIERI)


segreteria@fedit.it


Alla


Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali - FEDESPEDI


fedespedi@fedespedi.it


All'


Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato - UNIONCAMERE


segreteria.generale@unioncamere.it


Alla


Unione Petrolifera


direttore@unionepetrolifera.it


sbariggia@unionepetrolifera.it


info@unionepetrolifera.it


Alla


Women’s International Shipping and Trading Association - WISTA


wista.italia@libero.it


Alla


FIAT SpA


mediarelations@fiatspa.com


sadi.energy.taxation@fiatsadi.com


Alle


Poste Italiane SpA


info@postecom.it


AGCI - AGRITAL


mauro.vagni@agciagrital.coop


valerio.cappio@agcipesca.it


A.I.D.A. Associazione Italiana Distributori Autoveicoli


asso.aida@libero.it


ANAEE


info@anaee.it


ANIGAS


marco.innocenti@anigas.it


ANUPEA


anupea@tiscali.it


APER - Assoc. Produtt. Energia da Fonti Rinnovabili


speciale@aper.it


segreteria@aper.it


ASSOBIRRA


assobirra@assobirra.it


Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche


unipro@unipro.org


ASSOCARBONI Ass. Gen. Operatori Carboni


assocarboni@assocarboni.it


ASSODISTIL


assodistil@assodistil.it


ASSOELETTRICA


info@assoelettrica.it


ASSOGASLIQUIDI


assogasliquidi@federchimica.it


ASSOGASMETANO


info@assogasmetano.it


ASSOPETROLI


assopetroli@confcommercio.it


ASSOSOFTWARE


info@assosoftware.it


CNA Alimentare


info@cento-fiori.it


alimentare@cna.it


COLDIRETTI


domenico.bosco@coldiretti.it


presidenza@coldiretti.it


sandali@coldiretti.it


CONFAGRICOLTURA


esposito@confagricoltura.it


CONFAPI


unionchimica@confapi.it


Confartigianato alimentazione


alimentazione@confartigianato.it


arcangelo.roncacci@confartigianato.it


Confartigianato associazione artigiani della provincia di asti


davide@confartigianatoasti.com


CONFCOOPERATIVE


battistuzzi.g@confcooperative.it


Confederazione italiana dell’agricoltura


d.mastrogiovanni@cia.it


m.bagnoli@cia.it


CPA-ITALY


info@cpa-italy.org


FEDAGRI - CONFCOOPERATIVE


battistuzzi.g@confcooperative.it


FEDERAUTO


info@federauto.eu


Federazione Erboristi Italiani


feiroma@tin.it


fei@confcommercio.it


Federpetroli Italia


info@federpetroliitalia.org


FEDERVINI


federvini@federvini.it


Istituto Nazionale Grappa


segreteria@istitutograppa.org


Kuwait Petroleum Italia SpA


gbiancol@q8.it


Legacoop Agroalimentare


info@ancalega.coop


g.ammassari@ancalega.coop


Logista Italia S.p.A.


augusto.diianni@logistaitalia.it


gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it


francesco.zupo@logistaitalia.it


stefano.lilli@logistaitalia.it


gcastiglia@edicomgroup.com


OICCE


info@oicce.it


UNIONBIRRAI


monetti@unionbirrai.com


Unione Italiana Vini


segreteria.confederazione@uiv.it


p.castelletti@uiv.it


Alla


Confederazione Italiana della piccola e Media industria


mail@confapi.org




Introduzione

A seguito dei noti fatti concernenti la situazione in Ucraina, sono stati nel tempo emanati dalla UE decisioni PESC e regolamenti del Consiglio finalizzati ad introdurre e via via inasprire misure restrittive nei confronti di soggetti, entità e settori della Crimea e della Russia considerati responsabili della destabilizzazione della situazione in Ucraina. Data la complessità e l’eterogeneità che le suddette misure hanno assunto nel tempo, si ritiene opportuno riepilogare ed esplicitare con chiarezza, anche schematizzandole, la portata e le finalità delle suddette misure al fine di agevolare quanto più possibile l’attività degli operatori e delle strutture di controllo di questa Agenzia.

Va preventivamente evidenziato che la presente trattazione riguarda esclusivamente le misure riguardanti la movimentazione transfrontaliera delle merci (entrata, uscita, transito rispetto al territorio doganale UE) ed eventuali servizi connessi. Non si tratteranno, pertanto, le misure di natura finanziaria non strettamente connesse con tale movimentazione dei beni per le quali si rimanda, così come per ogni ulteriore informazione sul complesso delle misure qui trattate, alle eventuali istruzioni delle Autorità Nazionali competenti per ciascun settore individuabili, unitamente all’insieme della normativa aggiornata, sul sito del Ministero degli Affari Esteri [1].

[1] http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica Europea/Misure Deroghe/Ucraina.htm



Tipologia delle misure

Ai fini di una maggiore chiarezza della portata e finalità delle misure di cui si tratta, si ritiene opportuno ricondurre schematicamente l’insieme di tali misure alle seguenti 3 tipologie:

1) misure esclusivamente soggettive: saranno considerate tali le misure concernenti determinati soggetti/entità, espressamente elencati (c.d. listati) in allegato ai regolamenti di cui si tratta, nei confronti dei quali le misure sono indipendenti dalla tipologia di merce (ad esempio per i soggetti elencati nell’allegato I del Reg UE n. 269 del 2014). Ciò significa che da/verso tali soggetti/entità le misure restrittive, in particolare il divieto di cessione verso tale soggetto di qualunque risorsa economica, riguardano qualunque tipo di beni e la ratio della misura è che si vuole colpire la capacità economica complessiva del soggetto/entità al fine di dissuaderlo dal proseguire nell’attività che viene ritenuta illegittima dalla normativa UE [2];

2) misure esclusivamente oggettive: saranno considerate tali le misure concernenti determinati merci, espressamente elencate (c.d. listate) in allegato ai regolamenti di cui si tratta oppure identificate in via generale nell’articolato (ad esempio le merci originarie della Crimea oppure le armi e gli armamenti). Nei confronti di tali merci si possono avere sanzioni dirette (ad es. il divieto di importazione per le merci originarie della Crimea) oppure attività di controllo (assoggettamento ad autorizzazione preventiva all’operazione commerciale e/o a determinate operazioni di natura finanziaria connesse, ad es. per le armi/armamenti) delle Autorità nazionali preposte. In entrambi i due casi suddetti, le misure sono indipendenti dai soggetti coinvolti nell’operazione commerciale. Ciò significa che per tali merci la misura di divieto o l’autorizzazione preventiva è sempre prevista, a prescindere dai venditori/compratori/intermediari che intervengono nell’operazione. La ratio di tali misure è che si vuole colpire direttamente un settore commerciale (le produzioni della Crimea) oppure verificare, da parte dell’Autorità Nazionale Competente, l’uso finale dei beni al fine di sanzionare, attraverso il divieto di effettuazione dell’operazione, i settori economici che si vogliono colpire ai fini dissuasivi che si prefigge il complesso delle misure adottate dalla UE (ad esempio i beni destinati alla prospezione petrolifera in acque profonde in Russia);

3) misure simultaneamente soggettive e oggettive: saranno considerate tali le misure concernenti determinati soggetti/entità, espressamente elencati (c.d. listati) in allegato ai regolamenti di cui si tratta, nei confronti dei quali le misure riguardano soltanto talune tipologie di merci, anch’esse individuate nell’ambito dei regolamenti, ad esempio il divieto di esportazione di beni listati nell’allegato I del Reg CE n. 428 del 2009 (dual use) nei confronti dei soggetti listati nell’allegato IV del Reg UE n. 833 del 2014 [3]. Ciò significa che da/verso tali soggetti/entità le misure restrittive riguardano esclusivamente i beni previsti dalla misura in argomento e non la totalità delle merci come avviene, invece, nel caso il soggetto sia destinatario delle misure esclusivamente soggettive di cui al precedente punto 1).

Ovviamente, qualora il soggetto/entità fosse destinatario simultaneamente delle misure di cui ai punti 1) e 3), sarebbe preminente la prima di tali misure in quanto rappresenta un vero e proprio embargo totale finanziario e commerciale nei confronti di tale soggetto/entità. Conseguentemente la misura di cui al punto 3) sarebbe assorbita da quella di cui al punto 1). Ciò rileva, in particolare, nei casi di deroga delle misure di cui al punto 3) che non avrebbero alcun effetto in quanto le merci comunque non possono essere inviate al soggetto/entità destinatario delle misure di cui al punto 1). Ad esempio, se il soggetto è elencato simultaneamente nell’allegato I del Reg n. 269 del 2014 e nell’allegato IV del Reg. n. 833 del 2014 [4], non potrà comunque usufruire della deroga prevista dall'art. 2 bis, comma 3 di quest’ultimo (possibilità di effettuare l’operazione, per contratto antecedente al 12 settembre 2014, per l’acquisizione di beni dual use di cui al Reg n. 428 del 2009). Ciò in quanto, si ripete, la misura soggettiva di cui al punto 1) impedisce l’invio di qualunque merce al soggetto/entità colpito da tale misura, dalla data di entrata in vigore della stessa (data del listing), rendendo del tutto ininfluente la data di sottoscrizione del contratto/accordo commerciale. In altre parole, la misura di cui al punto 1) non ammette deroghe se non per i motivi, in genere umanitari e per spese di giustizia o di tenuta dei conti correnti ecc., espressamente previsti dai regolamenti.

[2] Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già esposto diffusamente per le omologhe misure verso l’Iran e altri paesi terzi nel punto 10 e nelle considerazioni finali del documento reperibile al seguente link: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/norme+e+accordi/determinazioni+note+e+c omunicazioni/determinazioni+2012/nota+135965++criticita+nelle+operazioni+di+import

[3] Misura introdotta dal Reg UE n. 960 del 2014

[4] È il caso, ad es., della società OAO Almaz Antey



Cronologia delle misure

La regolamentazione UE di base del complesso delle misure in trattazione può essere, a sua volta, schematicamente rappresentata dalla seguente normativa di riferimento, indicata in ordine cronologico al fine di meglio rappresentare l'escalation delle misure. A tale riguardo va preventivamente evidenziato che i territori di Russia e di Crimea e Sebastopoli vanno tenuti sempre separati tra loro in quanto la UE non ha riconosciuto l’annessione di questi ultimi da parte della Russia. Pertanto le misure da/verso la Russia (armamenti, dual use, tecnologie del settore petrolifero) non riguardano il territorio di Crimea e Sebastopoli:

A. Regolamento UE 208/2014 del Consiglio del 5 marzo 2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure esclusivamente soggettive di cui al punto 1) nei confronti di determinati soggetti ucraini ritenuti responsabili di appropriazione indebita di fondi statali dell'Ucraina e/o di violazioni dei diritti umani in Ucraina.

B. Regolamento UE 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure esclusivamente soggettive di cui al punto 1) nei confronti di determinati soggetti/entità ucraini (Crimea) e russi ritenuti responsabili di azioni che compromettono o minacciano, a vario titolo, l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

C. Regolamento UE 692/2014 del Consiglio del 23 giugno 2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure esclusivamente oggettive di cui al punto 2) attraverso il divieto di importazione nella UE di merci originarie della Crimea e di Sebastopoli. Con decorrenza 31.7.2014 tali misure sono state integrate con il divieto, nei confronti della Crimea e Sebastopoli, di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione nonché dei connessi servizi di intermediazione e prestazione di assistenza tecnica, per le attrezzature e tecnologie chiave dei settori trasporti, telecomunicazioni, energia e sfruttamento di risorse energetiche. I beni soggetti alle suddette misure sono elencati negli allegati II e III del regolamento.

D. Regolamento UE 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure esclusivamente oggettive di cui al punto 2) attraverso 3 previsioni distinte, per i cui dettagli si rimanda all’allegata Interpretazione Congiunta Ministero dello Sviluppo Economico - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

- è stato intensificata l’attività di controllo preventivo all’espoliazione di beni dual use [5] verso la Russia, già condotta ai sensi del Reg CE n. 428 del 2009 ai fini antiproliferazione delle armi di distruzione di massa, prevedendone il divieto generale di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione nonché dei connessi servizi di intermediazione e prestazione di assistenza tecnica, manutenzione ecc., per usi militari o per utilizzatori finali militari. Attraverso le modifiche al regolamento in argomento introdotte con il Reg. UE n. 960 del 2014, sono state introdotte anche misure simultaneamente soggettive e oggettive di cui al punto 3), consistenti nell’individuazione di specifici soggetti/entità del settore militare russo, elencati nell’allegato IV del Reg UE n. 833 del 2014, destinatari delle misure di divieto di fornitura dei beni dual use elencati nell’allegato I del Reg UE n. 428 del 2009. Appare opportuno evidenziare, come già detto al precedente punto 3), che tali misure non riguardano merci diverse da quelle sopra ricordate. Pertanto, sia verso soggetti/entità russe genericamente riconducibili al settore militare che nei confronti dei soggetti/entità elencati nell’allegato IV del Reg. UE n. 833 del 2014, in quanto sicuramente operanti nel settore militare russo, merci diverse da quelle listate nell’allegato I del Reg. CE n. 428 del 2009 o da quelle di cui si dirà di seguito (compresi gli armamenti), sono di libera fornitura/esportazione. Va altresì ricordato che è sempre possibile, da parte dell’Autorità Competente per il controllo dei beni dual use [6], l’applicazione delle misure previste dall’art. 4 del Reg. CE n. 428 del 2009 (c.d. clausola catch all) sulle merci, diverse da quelle elencate nell’allegato I del suddetto regolamento, sospettate di un possibile uso ai fini proliferanti;

- sono state introdotte misure di controllo preventivo all’esportazione su talune merci e tecnologie adatte per il settore petrolifero da utilizzare per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia. Tali misure di controllo consistono nell’obbligo di autorizzazione preventiva da parte del MISE, alla stessa stregua dei beni dual use di cui al punto precedente, per una serie di beni di uso generale, ma che potrebbero essere usati nei settori sopra indicati, elencati nell'allegato II del Reg. UE n. 833 del 2014. La richiamata autorizzazione è richiesta per vendita, fornitura, trasferimento, esportazione nonché per i connessi servizi di intermediazione e prestazione di assistenza tecnica, manutenzione ecc. delle suddette merci. La finalità di tali misure di controllo preventivo è di colpire con il divieto di esportazione di beni chiave, analogamente per quanto previsto al punto precedente per l'apparato militare russo, i settori sopra indicati del sistema energetico russo. Nell’ambito del medesimo settore è stato introdotto il divieto di fornire servizi associati di trivellazione, prove pozzi, carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate;

- è stato introdotto il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. Tale misura è associata a quella di cui al punto seguente per la quale non è stato necessario prevedere un regolamento del Consiglio ai fini della diretta ed uniforme applicabilità nell'Unione;

E. Decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente, tra gli altri, il divieto di interscambio (import ed export) tra la UE e la Russia di armamenti e materiale connesso. Trattasi di misure esclusivamente oggettive di cui al punto 2) che riguardano necessariamente soggetti/entità di destinazione particolari.

Si evidenzia che per i suddetti settori sottoposti a restrizioni (armamenti, dual use e petrolifero per la Russia, trasporti, telecomunicazioni, energia ed energetico per la Crimea e Sebastopoli, nonché ai fini dell’importazione di tutte le merci originarie di tali ultimi territori), i richiamati regolamenti prevedono anche misure di divieto o di obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità Nazionale Competente (Comitato di Sicurezza Finanziaria del Dipartimento del Tesoro, cui si rimanda per maggiori dettagli) per operazioni di finanziamento, assicurazione, garanzia ecc. connesse con le transazioni commerciali dei beni soggetti alle richiamate misure restrittive.

[5] Trattasi dei beni tassativamente elencati nell'allegato I del Reg CE n. 428 del 2009.

[6] Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito MISE



Settori commerciali, soggetti e territori oggetto delle misure

Riassumendo le richiamate disposizioni UE in funzione della tipologia di merce trattata e della destinazione/provenienza della stessa, si richiama l'attenzione degli operatori e degli uffici operativi di questa Agenzia designati per i controlli, sui seguenti aspetti di competenza doganale:

- È vietato esportare qualsiasi tipo di bene destinato o che possa comunque entrare nella disponibilità, anche temporanea, dei soggetti elencati negli allegati I dei Regg. UE n. 208 del 2014 e n. 269 del 2014 e ss. mm [7] .. Come già evidenziato da questa Agenzia nell'avviso agli esportatori ed ai rappresentanti in dogana pubblicato il 12 settembre u.s. [8] , l'eventuale invio di beni a soggetti/entità destinatarie delle misure in argomento espone l'operatore a pesanti sanzioni, pari ad un importo che va da metà al doppio del valore della transazione commerciale. Si evidenzia che la responsabilità dell'esportatore riguardo l'eventuale infrazione al divieto in argomento non viene meno in caso di operazione doganale di esportazione conclusa (compresa l'uscita definitiva dal territorio doganale UE) senza contestazioni delle autorità doganali (italiane o di altro Stato Membro di esportazione e/o uscita). Infatti, contrariamente a quanto in qualche occasione presunto dagli operatori, l'autorità doganale non emette alcuna "autorizzazione", né "certificazione" di regolarità dell'operazione, essendo l'intervento di controllo doganale effettuato nell'ambito dell'analisi dei rischi (e non in modo sistematico), in conformità con la legislazione UE vigente e le prassi generalmente seguite a livello di Organizzazione Mondiale delle Dogane. È pertanto di tutta evidenza l’importanza., per gli operatori, di una attenta lettura ed un aggiornamento tempestivo dell’evolversi delle misure in argomento.

Va peraltro precisato, in quanto fonte di quesiti ripetuti da parte degli operatori, che le suddette misure (embargo totale) non si applicano ai soggetti elencati negli allegati III, IV, V e VI del Reg. UE n. 833 del 2014. Infatti, nei confronti di tali entità si applicano, in conseguenza di tali listing, esclusivamente le specifiche misure previste nello stesso regolamento n. 833 del 2014. In dettaglio, per i soggetti listati nell’allegato IV si applicano, come già detto al precedente punto D) primo trattino, unicamente le misure di divieto relative ai beni dual use di cui all’art. 2 bis dello stesso regolamento. Per quanto riguarda, invece, i soggetti listati negli allegati III, V e VI, si applicano, come conseguenza di tale listing, unicamente le misure previste dall’art. 5, comma 1 (per i soggetti elencati nell’allegato III), comma 2 lettera a) (per i soggetti di cui all’allegato V) e comma 2, lettera b) (per i soggetti elencati nell’allegato VI). In virtù del fatto che l’art. 5 riguarda unicamente misure di natura finanziaria, in pratica operazioni su azioni, obbligazioni, derivati finanziari ecc., nei confronti dei soggetti elencati nei suddetti 3 ultimi allegati non si applica, come conseguenza di tali listing, alcuna misura legata a transazione di beni.

- È vietata l'introduzione nel territorio doganale UE di qualunque merce di origine (preferenziale o non preferenziale) della Crimea e di Sebastopoli [9]. Non essendo previsto, per ovvie ragioni, un codice ISO identificativo di tali territori, la suddetta merce potrebbe arrivare nella UE confusa con quella di provenienza/origine ucraina (cod. UA) oppure russa (cod. RU).

- È vietato esportare verso la Crimea e Sebastopoli le attrezzature e tecnologie chiave dei settori trasporti, telecomunicazioni, energia e sfruttamento di risorse energetiche. Le specifiche dei beni soggetti a tali misure sono elencate negli allegati II e III del Reg. UE n. 692 del 2014 [10]. È anche vietato fornire assistenza tecnica connessa a tali settori, quindi non si possono esportare, anche temporaneamente, macchinari, istruzioni, software, parti di ricambio, accessori e quant’altro necessario per tali adempimenti.

- Per quanto riguarda l'esportazione di beni dual use e l'import/export di armamenti e connesse tecnologie verso/dalla Russia, le richiamate misure restrittive [11] prevedono deroghe ai divieti in funzione della data del contratto/accordo commerciale. Trattandosi di settori preventivamente controllati dalle rispettive Autorità Competenti (MISE, MAE, Ministero dell'Interno), tali valutazioni vengono effettuate in sede di rilascio delle autorizzazioni per cui gli adempimenti della dogana, rispetto alle misure verso la Russia, sono sostanzialmente riconducibili alla verifica della corrispondenza tra la merce presentata (e dichiarata) in dogana e l'autorizzazione che la scorta. Eventuali approfondimenti scaturenti da dubbi sulla regolarità formale dell’autorizzazione potranno essere condotti secondo le modalità eventualmente stabilite di concerto con le suddette Autorità Competenti.

- Uno dei settori dell'economia russa che si è inteso colpire con le sanzioni è quello energetico della prospezione e produzione di petrolio in acque profonde, della prospezione e della produzione di petrolio nell'Artico o dei progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia. A tali fini è stato disposto il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di alcune tecnologie, utilizzabili in tale settore, da individuarsi tra quelle tassativamente elencate nell’allegato II del Reg. UE n. 833 del 2014. Ai fini dell’individuazione di quali dei beni in argomento siano effettivamente destinati ai settori che si vuole colpire, le merci elencate nel richiamato allegato II sono sottoposte all’obbligo di autorizzazione preventiva all’esportazione da parte del MISE, con le stesse procedure già previste, verso tutti i paesi terzi, per i beni dual use listati nell’allegato I del Reg. CE n. 428 del 2009. In sostanza, l’Autorità Competente deve verificare l’uso finale dei beni in argomento e se ha la certezza o anche il solo dubbio che tali merci siano destinate al settore petrolifero russo sopra richiamato dispone il diniego dell’autorizzazione (esattamente come per i beni dual use sospettati di essere usati per scopi proliferanti di armi di distruzione di massa). La normativa prevede, peraltro, la possibilità per il MISE di rilasciare comunque l’autorizzazione, anche se ha accertato che i beni sono destinati ai 3 usi sopra specificati, qualora il contratto/accordo commerciale sia stato sottoscritto antecedentemente al 1.8.2014 (in analogia a quanto già detto per i divieti relativi agli armamenti ed ai beni dual use verso la Russia). Come detto al precedente punto D), secondo trattino, nel suddetto settore è stato introdotto il divieto di fornire servizi associati di trivellazione, prove pozzi, carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate. Anche per tale divieto vige una deroga per contratti/accordi antecedenti al 12.9.2014.

Riguardo all’individuazione delle merci soggette alle misure di autorizzazione preventiva e possibile conseguente diniego all’effettuazione dell’operazione (da parte del MISE), si evidenzia preliminarmente che tali misure riguardano anche destinazioni delle merci diverse dalla Russia, se l’esportatore è a conoscenza del possibile utilizzo successivo in Russia. Per quanto riguarda la tipologia di merce, il legislatore UE ha chiaramente voluto delimitare le misure a beni precisamente identificati per il mezzo della classificazione doganale (a prescindere dalle caratteristiche intrinseche delle merci, come avviene per i beni dual use). Ciò appare evidente dai ripetuti richiami, nel suddetto allegato, all’esclusione di merci nominate (quindi classificate) altrove rispetto ai codici di classifica doganale riportati nell’allegato. Posto che l’assoggettabilità della merce alle suddette misure è tassativamente determinata dai codici di nomenclatura doganale, elencati nell’allegato II, cui la merce deve essere classificata, è di tutta evidenza l’importanza di una precisa imputazione al codice di Nomenclatura Combinata (8 cifre) previsto per i beni presentati in dogana per l’esportazione. Si raccomanda, pertanto, di applicare correttamente le regole di classificazione doganale, in particolare quelle relative alle parti, riportate nelle note e nelle considerazioni generali delle sezioni XV e XVI della Tariffa Doganale Comune (TARIC), con particolare riguardo alla regola che prevede che le parti di macchine dei capitoli 84 e 85, qualora abbiano una propria voce di classifica doganale negli stessi capitoli e sempreché vengano presentate isolatamente rispetto alla macchina completa, vanno classificate nella loro rispettiva voce e non come parte della macchina cui sono destinate. Altrettanto vale per le merci di impiego generale del capitolo 73 (viti, chiodi, molle ecc.). Per portare un esempio della rilevanza di quanto sopra, un motore elettrico della voce doganale 8501, ancorchè sia costruito esclusivamente o prevalentemente per una macchina dei 3 settori che le misure vogliono colpire e sia destinato in Russia effettivamente, ad esempio, per la produzione di petrolio nell’Artico, non è soggetto all’autorizzazione preventiva all’esportazione, tantomeno al conseguente divieto, quindi è di libera esportazione in quanto va sempre classificato alla voce propria (8501) che non è inclusa nell’allegato II Gli uffici dell’Agenzia, ovviamente, verificheranno come al solito la corretta classificazione, in tutti i casi in cui la dichiarazione sarà selezionata al controllo, sia al fine di sanzionare abusi e tentativi di aggiramento delle misure che per evitare eventuali ingiuste penalizzazioni (ritardi, procedimenti sanzionatori non dovuti ecc.) dovute alla presentazione di dichiarazioni contenenti errori di classificazione per merci effettivamente non soggette alle misure. A tale riguardo non appare superfluo ribadire che una merce classificabile in una delle voci previste dall’allegato II del Reg. UE n. 833 del 2014 è sempre soggetta ad autorizzazione preventiva, a nulla rilevando l’utilizzazione prevalente o prevista. È quindi inutile presentare in dogana dichiarazioni di utilizzazione o quant’altro per affermare la non destinazione d’uso ai 3 settori petroliferi russi sanzionati in quanto tale accertamento è di competenza, come detto, del MISE per il mezzo dell’autorizzazione preventiva. Pertanto l’eventuale presentazione in dogana di merci classificate o classificabili nelle voci elencate nell’allegato II senza la prescritta autorizzazione verrà sanzionata secondo la legislazione vigente in materia di violazione ai divieti di esportazione. Non seguono le regole suddette, come chiaramente specificato nell’allegato Comunicato Congiunto MISE - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le merci classificabili nelle 3 voci ex 84313900, ex 84314300 e ex 843149 (parti di macchine delle voci 8426, 8428, 8429 e 8430). Per tali beni, ferma restando la corretta classificazione sopra richiamata riguardante le parti, l’individuazione delle merci soggette alle misure di autorizzazione preventiva all’esportazione è legata, come interpretato dal MISE [12] , all’utilizzabilità nei 3 settori petroliferi destinatari delle restrizioni. La non utilizzabilità suddetta, che determina la non necessità di rilascio di autorizzazione del MISE, deve essere autocertificata dall’esportatore mediante indicazione di apposito codice (Y939 [13]) nel riquadro 44 della dichiarazione doganale e, nei casi dubbi, eventuali informazioni devono essere richieste alla richiamata Autorità Competente.

[7] Cfr. punti A) e B). Per la consultazione degli allegati aggiornati consultare i testi consolidati dei regolamenti reperibili al seguente link http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it, selezionando "diritto consolidato" e successivamente verificare sul sito del MAE, già sopra indicato, se sono stati pubblicati ulteriori regolamenti oltre l’ultimo indicato nel testo consolidato.

[8] Consultare: http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/lagenzia/dogane+comunica/ news/novita+dogane

[9] cfr. punto C

[10] cfr. punto C

[11] cfr. punti D ed E nonché il comunicato congiunto allegato alla presente.

[12] Interpretazione necessaria in mancanza di chiara specificazione delle caratteristiche intrinseche che determinino quali, tra tutte le merci classificabili nelle suddette voci, siano soggette alle misure di controllo (autorizzazione preventiva) ed eventuale conseguente diniego di esportazione. Alla luce di tale indeterminatezza, l’Italia ha espressamente richiesto al Consiglio UE che tali specifiche tecniche vengano adeguatamente esplicitate nell’allegato II del Reg. UE n. 833 del 2014 oppure che le 3 nomenclature doganali vengano eliminate dallo stesso.

[13] Per il cui significato si rimanda al comunicato congiunto allegato.


p. Il Direttore centrale antifrode e controlli

Il Direttore dell'Agenzia delle Dogane

Giuseppe Peleggi



Allegato


Interpretazione congiunta MISE - DGPCI ed Agenzia delle dogane e dei monopoli


OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) N. 833 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014, come modificato dal REGOLAMENTO (UE) N. 960 del 8 settembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.


Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di adottare le misure di cui al regolamento in oggetto, con validità 1° agosto 2014. Per le modifiche apportate dal regolamento 960 le misure hanno validità 12 settembre 2014.


Chiarimenti sugli articoli e relative procedure applicative rientranti nelle competenze del MISE - DGPCI e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli


Articolo 2

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.

Qualora gli utenti finali siano le forze militari russe, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.

Le autorità competenti possono tuttavia concedere un’autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1° agosto 2014.

Si specifica che i beni non duali possono essere esportati anche ad enti militari. Gli stessi beni, tuttavia, non possono essere esportati ad entità listate nell’All. I del regolamento (UE) n. 269 del 2014 e s. m. i., come da disposizioni contenute nell’art. 2 del regolamento medesimo.


Articolo 2 bis

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia elencati nell’allegato IV.

Si specifica nuovamente che i beni non duali possono essere esportati anche ai soggetti listati nel predetto allegato IV del regolamento (UE) n. 833 del 2014, laddove gli stessi non siano listati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269 del 2014 e s.m.i.

È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell’allegato IV.

È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell’allegato IV.

I divieti di cui sopra non pregiudicano l’esecuzione di contratti o accordi conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 e la prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE.

I divieti di cui sopra non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso per l’industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti all’interno dell’UE, per uso non militare o per utenti finali non militari.".


Articolo 3

È vietata la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle tecnologie di cui all’allegato II se si hanno fondati motivi per stabilire che le tecnologie vendute, fornite, trasferite o esportate siano destinate a progetti relativi alla prospezione e alla produzione di petrolio in acque profonde, a progetti relativi alla prospezione e alla produzione di petrolio nell'Artico, ovvero a progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia.

Occorre un’autorizzazione preventiva (secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo per i prodotti a duplice uso) per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le tecnologie elencate nell'allegato II (tecnologie afferenti al settore petrolifero da utilizzare per la prospezione, perforazione, la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia), anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate a un uso in Russia.

Le autorità competenti possono tuttavia concedere un’autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1° agosto 2014.


Articolo 3 bis (aggiunta del reg. n. 960 del 08 settembre 2014)

È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, la prospezione e produzione petrolifera nell’Artico o progetti inerenti all'olio di scisto in Russia: trivellazione, prove pozzi, carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate.

Resta impregiudicata l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Il divieto di cui sopra non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e la sicurezza delle persone o sull'ambiente.


Articolo 4

È vietato:

- fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione o garanzia dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

- fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e tecnologie connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie. Identico divieto per finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.

Resta impregiudicata l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 1 agosto 2014, e la prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.

È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti (sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione) connessi alle tecnologie elencate nell’allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro paese.


Istruzioni operative

Per quanto riguarda le nuove procedure autorizzative di cui agli artt. 2, 2 bis, 3, 3 bis e 4 del Regolamento in oggetto, gli esportatori dovranno attenersi alle norme già in vigore per le esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso - cfr. D.Lgs. n. 96 del 2003 e regolamento (CE) n. 428 del 2009 -, utilizzando tutti i modelli editabili presenti sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico previsti per le autorizzazioni specifiche individuali, ed allegando la relativa documentazione.

Per il momento, in attesa di definizione dell’UE, per quanto attiene alle acque profonde verranno prese in considerazione quelle oltre i 450 metri.

Qualora le imprese si trovino nelle condizioni di esportare le parti di ricambio (parti di macchine) indicate in allegato II ed aventi codice NC ex 84313900, ex 84314300 ed ex 843149, destinate inequivocabilmente a settori che nulla hanno in comune con quello petrolifero per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e produzione di petrolio nell’Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia, invece di richiedere l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 3, le medesime potranno presentare, con i documenti per l’esportazione, apposita dichiarazione al competente Ufficio delle Dogane attraverso l’indicazione nella casella 44 del DAU, del codice Y939 (Prodotti non soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 833 del 2014, art. 3, All. II).

L’inserimento del suddetto codice nel DAU equivale alla seguente dichiarazione, da parte dell’esportatore, sotto la propria responsabilità:

1) "i beni oggetto della presente esportazione non riguardano attività per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia di cui all’art. 3 del regolamento (UE) n. 833 del 2014;

2) i destinatari e gli utilizzatori finali dei beni oggetto della presente esportazione non rientrano fra quelli evidenziati nell’allegato I al regolamento (UE) n. 269 del 2014 e s. m. i.".

Per quanto concerne la dichiarazione di uso finale (cosiddetta "End User Statement" - EUS), redatta su carta intestata dell’utilizzatore finale, si riproduce qui di seguito il modello da impiegare a corredo delle istanze di autorizzazione.


Il Direttore generale della direzione generale politica commerciale internazionale

Amedeo Teti


Il Direttore generale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli

Giuseppe Peleggi


Original Headed Paper of End User


End user statement


The undersigned company (name and address)

...............................

running the activity of:............................................................................


declares to import the following goods supplied by the Italian company

............................................................................................................


- Description of goods:

.........................................................................................................


(If the items are in a large number they can be listed in an annex)

- Quantity:..................................................................................

- Value:....................................................................................

- Contract/Order number: ...............................................................

- Date of signature: .......................................................................

- Specific purposes for which the goods are to be used


(If the goods are to be incorporated into another product, then that product and its use should also be described).................................................................................................................................................................


The above said goods are assigned exclusively for civil purposes and will not be used for:

- Military or nuclear explosive applications, in civil nuclear activities facilities not covered by safeguard clause A.I.E.A. (International Agency for Atomic Energy) or in applications related to development and/or production of chemical weapons and weapons of mass destruction and missiles that can be used as such weapon carriers.

- Projects pertaining to deep water oil exploration and production, Arctic oil exploration and production, or shale oil projects in Russia (COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014, article 3.5).


The above mentioned material will be used in the following place: ( address )

.......................................................................................................


The undersigned company undertakes not to sell, not to transfer, nor to divert during the shipment and neither to re-export to other countries, nor even in their own and declares that a statement of taking charge of goods, duly legalized, will be issued once goods are received.

Said statement is issued exclusively on request of Italian licensing officers and will not mean acceptance of the conditions in which the goods are received.


Date

Company Stamp


Legal Representative



Signature:................................................

(Print name, surname and title of signatory in capital)

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