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venerdì 24 aprile 2015

TAR: In conclusione, in riforma della sentenza qui impugnata, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Per conseguenza si dichiara l'obbligo del Ministero della Difesa e del Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri Sicilia di dare integrale esecuzione alla sentenza TAR Sicilia - Catania n. 585/2012 conferendo l'onorificenza della medaglia d'oro al valore militare 'alla memoria' del mar. magg. (Lpd).





Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16/04/2015, n. 312
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 618/ 2014 R.G. proposto da:
(Lpd), rappresentata e difesa dall'avv. ...
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Miniatro in carica;
COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA DELLA LEGIONE CARABINIARI SICILIA, in persona del Comandante in carica;
COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA, in persona del Comandante in carica -
Tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA - CATANIA (Sez. III) n. 00982/2014, resa tra le parti, concernente: Ottemperanza a Sentenza TAR Sicilia - Catania n. 585/2012 - Riconoscimento del conferimento dell'onorificenza della medaglia d'oro al valor militare - Richiesta risarcimento danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, di Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri Sicilia e di Comando Legione Carabinieri Sicilia di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 dicembre 2014 il Consigliere Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati --
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso con cui la sig.ra (Lpd), in qualità di vedova del mar. magg. (Lpd), ha denunciato l'inottemperanza dell'Amministrazione intimata al giudicato formatosi sulla sentenza n. 585/2012 resa dallo stesso Decidente, e per il risarcimento del danno.
Per resistere al ricorso le Amministrazioni intimate si sono costituite nel giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Nel merito il ricorso va accolto per le ragioni che qui di seguito si precisano.
In effetti, con ricorso introduttivo n. 3198/2010 R.G., promosso contro il Ministero della Difesa, il Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri Sicilia ed il Comando Legione Carabinieri Sicilia, la sig.ra (Lpd), quale vedova del mar. magg. (Lpd), chiedeva l'annullamento del Provv. n. 93 del 19 agosto 2009 del Provv. n. 93 del 15 maggio 2010 del Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri di Sicilia, con il quale le veniva comunicato che l'istanza del 24.02.2010 per il conferimento "alla memoria" del coniuge di un riconoscimento al valore /merito dell'Arma dei Carabinieri non poteva essere accolta a causa della sua tardiva proposizione, considerato che la normativa di riferimento, ossia per l' art. 7 del D.M. n. 412 del 2001, prevedeva la possibilità di avanzare proposte per fatti avvenuti nel territorio nazionale prima della sua entrata in vigore, entro un anno da quella data. L'istanza di riconoscimento avanzata dalla vedova era stata motivata dal fatto che il mar. magg. A. era stato ucciso nel corso di una azione di criminalità mafiosa, durante la quale, benché disarmato, non esitava ad intervenire per contrastare l'azione criminale: e, per tale condotta, era stato dichiarato vittima della mafia.
Per contro, l'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, eccepiva in limine litis la competenza del TAR Lazio per riguardo alla ritenuta impugnazione del D.M. n. 412 del 2001 , mentre nel merito del ricorso ribadiva le ragioni poste a base del provvedimento di diniego impugnato dalla vedova del militare ucciso.
Il TAR adito, con la sentenza n. 508/2012, della cui esatta esecuzione in questa sede si controverte, respinta la pregiudiziale di incompetenza, accoglieva il ricorso, dopo aver rilevato: che "seppure l' art. 5 del D.M. n. 412 del 2001... fissa il termine di un anno, è pur vero che l'iniziativa per l'avvio del procedimento è espressamente ascritta al Comando Provinciale di appartenenza del militare..": il quale, pertanto, "essendo a conoscenza dell'evento che aveva determinato il decesso del maresciallo A., avrebbe dovuto tempestivamente avviarlo sul presupposto che in inconfutata sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla norma"; che, per contro "la circostanza che l'Autorità competente abbia lasciato decorrere il termine normativamente assegnatole, non è atta a determinare effetti preclusivi nei confronti di chi si protesta a buon titolo titolare della legittima aspettativa a conseguire l'ambita onorificenza...". E che, pertanto, per effetto dell'accoglimento del ricorso, l'Amministrazione "ai sensi dell'art. 34, lett. c) c. p. a. adotti, quale misura idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, il provvedimento richiesto dalla ricorrente... ".
L'Amministrazione qui appellata, in riscontro alla decisione così resa, riesaminata la posizione del militare, avanzava d'ufficio al Ministero dell'Interno la proposta di ricompensa al merito Civile "alla memoria" del defunto mar. magg. A.. Dalla documentazione versata in atti in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 2976/2013, invero, risulta che la proposta è stata positivamente esitata mediante il conferimento della medaglia d'oro al Merito Civile alla "memoria" del defunto maresciallo magg. A., consegnata in forma solenne alla vedova in data 6.06.2013, durante la celebrazione del 199 annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri.
Avendo tuttavia ritenuto che il conferimento della medaglia d'oro al valore civile non potesse reputarsi satisfattivo dell'onorificenza della medaglia d'oro al valore militare, così come statuito dalla sentenza n. 585/2012, la vedova del maresciallo ha adito lo stesso Decidente, quale giudice dell'ottemperanza, denunciando il difetto di esecuzione del giudicato e per il risarcimento dei danni subiti dalla condotta infedele tenuta dall'Amministrazione.
Il TAR, tuttavia, con la decisione qui appellata, accogliendo gli argomenti prospettati dalla Difesa erariale, ha dichiarato il ricorso "improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse", dopo aver rilevato: che "la sussistenza dell'interesse giuridicamente protetto della ricorrente a conseguire il richiesto riconoscimento del conferimento dell'onorificenza della medaglia d'oro al valore militare alla memoria del marito, maresciallo magg. (Lpd), , deceduto in data 18 marzo 1982, vittima di un agguato mafioso..", in realtà fosse stato già legittimamente soddisfatto dall'Amministrazione attraverso "il conferimento della medaglia d'oro al Merito civile 'alla memoria' "; che, per effetto dell'accettazione di tale riconoscimento, gli effetti del conferimento di sarebbero definitivamente consolidati; e che, pertanto "nella rilevata insussistenza della possibilità del conferimento di due onorificenze per gli stessi fatti, nessuna altra pretesa la ricorrente può vantare in esecuzione della sentenza n. 585/2012 di questo Tribunale".
2) La decisione deve essere riformata, atteso che le censure mosse dalla difesa della vedova C. appaiono fondate e meritano di essere accolte.
Ed invero, come sopra riferito nei suoi passaggi salienti, con la ottemperanda sentenza n. 585/2012 il TAR, stabilito che il decorso del termine previsto dal D.M. n. 412 del 2001 non poteva essere invocato dall'Amministrazione come circostanza per "determinare effetti preclusivi nei confronti di chi si protesta a buon titolo titolare della legittima aspettativa a conseguire l'ambita onorificenza...", ha quindi accolto il ricorso del vedova del mar. A. e, per l'effetto, ha ordinato alla Amministrazione soccombente di adottare "il provvedimento richiesto dalla ricorrente... ": cioè, per come dedotto dalla vedova nel ricorso principale n. 3198/2010 R.G., il conferimento 'alla memoria' della medaglia d'oro al valor militare. Tale esito è stato peraltro ribadito dallo stesso Decidente della sentenza qui appellata, quando ha individuato nel "richiesto riconoscimento del conferimento dell'onorificenza della medaglia d'oro al valore militare alla memoria" del marito, maresciallo magg. (Lpd),..., "l'interesse giuridicamente protetto della ricorrente" riconosciuto in via di principio dalla ottemperanda sentenza n. n. 585/2012.
Nessun dubbio, dunque, può rilevarsi sul fatto che la sentenza 'de qua' ha accolto la domanda dell'odierna ricorrente relativamente al conferimento al coniuge defunto della medaglia d'oro al valor militare, da eseguire entro il termine dalla stessa previsto in motivazione. Il conferimento della medaglia d'oro al merito civile, piuttosto che della medaglia d'oro al valor militare ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2010 , altrimenti deciso dall'Amministrazione non appare perciò un comportamento esecutivo congruo con l'obbligo di ottemperare il giudicato formatosi sulla richiesta avanzata con il ricorso introduttivo.
D'altra parte, non vale a giustificare la condotta esecutiva dell'Amministrazione il fatto che l'onorificenza sia stata comunque accettata e, poi, effettivamente conferita alla vedova nella cerimonia del 6.06.2013; ovvero, che non sarebbe possibile conferire due onorificenze per gli stessi fatti, giusto quanto dispone l' art. 3 del D.P.R. n. 1397 del 1957.
Dando credito alla prima eccezione, in realtà, si finirebbe per riconoscere in questa materia una sorta di facoltà di commutazione tra ciò che viene richiesto e ciò che viene offerto, che deve altrimenti reputarsi esclusa in limine, dal momento che il riconoscimento delle onorificenze qui in discorso a favore di cittadini benemeriti della Repubblica, corrisponde ad un interesse pubblico di altissimo valore politico e sociale, che l'Amministrazione è tenuta ad esercitare nel rigoroso accertamento dei presupposti indicati dall'ordinamento: e perciò insuscettibile di 'negoziazione' del tipo di quella alla quale finisce per alludere lo stesso Decidente.
Siffatto orientamento, peraltro, è ribadito dallo stesso art. 3 del D.P.R. n. 1397 del 1957, recante le norme per il conferimento delle "Ricompense al merito civile": il quale, dopo aver prescritto al primo comma che "Non è consentito il conferimento di più ricompense per atti diretti ad un unico fine, anche se molteplici sono state le azioni compiute dalla medesima persona..", nel secondo comma ha ritenuto di dover precisare che "la commutazione di più ricompense di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.. " . L'insieme della disposizione, ex adverso invocata dalla difesa erariale, priva così di giustificazione la condotta dell'Amministrazione sotto un duplice profilo: sia perché ha voluto espressamente escludere ogni pratica 'commutativa' tra le ricompense previste, sia perché, come eccepito dalla difesa di parte ricorrente, il divieto è riferito al cumulo di onorificenze al valor civile, ma nulla dispone circa un eventuale divieto di cumulo dell'onorificenza al valor civile con l'assegnazione di una onorificenza al valor dell'Arma dei Carabinieri; mentre nessun effetto preclusivo può essere attribuito al fatto che entrambe possono essere concesse dal Presidente della Repubblica.
In conclusione, in riforma della sentenza qui impugnata, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Per conseguenza si dichiara l'obbligo del Ministero della Difesa e del Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri Sicilia di dare integrale esecuzione alla sentenza TAR Sicilia - Catania n. 585/2012 conferendo l'onorificenza della medaglia d'oro al valore militare 'alla memoria' del mar. magg. (Lpd).
In ragione di tale riconoscimento ogni ulteriore pretesa risarcitoria per danni morali, così come avanzata dalla parte ricorrente, risulta priva di fondamento.
Le spese del giudizio, considerata la natura degli interessi azionati, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull'ottemperanza, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, per le ragioni ed agli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Ermanno de Francisco, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
Alessandro Corbino, Consigliere

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