Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-04951
presentata da
LUIGI MANCONI
giovedì 10 dicembre 2015, seduta n.552
MANCONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nel rapporto di "Medici Senza Frontiere" sulle condizioni di accoglienza nel C.P.S.A. (Centro di primo soccorso ed accoglienza) di Pozzallo (Ragusa), presentato all'attenzione della Commissione di inchiesta della Camera dei deputati sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti in data 17 novembre 2015, a pagina 7, si riporta in merito al "Blocco porta di sicurezza e sistema antincendio " che: "Un veicolo della polizia è parcheggiato davanti all'uscita di sicurezza del centro e posizionato in maniera tale da bloccare la porta che rimane così chiusa. Il blocco è continuo, e si protrae anche in fase postidentificazione impedendo l'accesso all'area esterna della struttura, (comunque delimitata dalle recinzioni esterne). Tale blocco, diventa spesso causa di tensione tra gli ospiti soprattutto nei casi di protratta presenza al centro e con divieto di uscita che viene esteso anche a donne, bambini e minori non accompagnati. Il blocco pone dei problemi relativi alla sicurezza delle persone all'interno del centro nel caso si verificasse un incendio […]. MSF segnala anche la presenza del blocco dell'entrata principale della struttura posto dagli agenti di sicurezza (carabinieri e/o polizia) attraverso l'utilizzo di un'asse di legno che viene utilizzata per bloccare la porta dall'esterno. Tale blocco viene rimosso nel momento in cui membri dello staff, o del personale di MSF utilizzino quell'entrata. Tale porta di entrata è anche quella che mette in comunicazione diretta l'interno della struttura con l'apparecchio telefonico e che viene talvolta aperta quando viene consentita l'uscita dal centro degli ospiti". Inoltre a pagina 9 del sopracitato rapporto, in relazione alla "Protratta permanenza e divieto di uscire dal centro", si riporta ancora che: "Tra febbraio e maggio, MSF ha comunicato alle autorità casi di protratto trattenimento di alcuni ospiti del centro ai quali era negata la possibilità di uscire e ai quali era anche vietato l'accesso alla zona aperta del centro. Il protratto trattenimento all'interno del centro senza possibilità di uscita, spesso in un contesto di sovraffollamento e promiscuità, ha chiaramente un impatto negativo sul trattamento delle sintomatologie cutanee, al quale contribuiscono il degrado dei servizi della struttura e la mancata consegna di kit di ricambio, anche dopo diversi giorni di permanenza";
nello stesso rapporto, a pagina 11, in merito alla "Informativa legale procedura di informazione" si riporta, inoltre, che: "Uno degli elementi alla base di tensioni, stress e preoccupazione tra la popolazione ospitata all'interno del centro è rappresentato, sulla base della nostra osservazione ed esperienza, dalla mancanza di accesso sistematico ad un'adeguata informativa legale (…) La possibilità concreta di poter offrire un adeguato servizio in termini di informazione legale, ci pare inoltre compromessa all'origine dalla modalità nella quale, attualmente, l'intero processo di primo soccorso, accoglienza e successivo trasferimento è espletato. Nell'ambito di tale processo, infatti, ci pare che le procedure di identificazione e screening di vulnerabilità avvengano in tempi rapidissimi e immediatamente dopo lo sbarco, quando i migranti appena arrivati, spesso reduci da violenze e abusi occorsi in Libia, si trovano ancora in una fase in cui la risposta medico-umanitaria svolge un ruolo primario al fine di garantire il benessere psico-fisico delle persona assistita. In tale fase, l'intero processo si svolge in maniera accelerata e spesso confusa dal punto di vista di colui/colei che al momento dello sbarco è sottoposto/a ad una serie di procedure di cui non è ancora a conoscenza e di cui non comprende la portata. Spesso le persone che ci avvicinano, si lamentano di non aver capito (a causa della mancanza di elementi di identificazione) chi e a quale istituzione appartiene l'intervistatore (polizia, interprete eccetera) o capire che cosa c'è scritto nei fogli firmati al termine di tale fase";
considerato che:
l'art. 13 della Costituzione recita "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva";
non risulta che la limitazione della libertà personale dei cittadini stranieri ospitati presso il CPSA di Pozzallo venga disposta sulla base di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria;
nell'ordinamento italiano non vi sono previsioni legislative che permettono all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori di limitazione della libertà personale, qualora ciò fosse funzionale all'identificazione dei cittadini stranieri o di organizzazione degli spostamenti dei migranti in strutture di accoglienza;
nel caso in esame, tuttavia, non risulta neppure che l'autorità di pubblica sicurezza adotti e notifichi provvedimenti scritti di limitazione della libertà personale, provvedimenti che poi devono essere comunicati all'autorità giudiziaria, la quale, nei modi e nei casi previsti dalla legge, deve convalidare la limitazione della libertà individuale;
il decreto legislativo n. 142 del 2015, all'art. 3, prevede espressamente il dovere di informazione in merito alla richiesta di protezione internazionale, che deve essere espletato dall'ufficio di polizia o anche presso i centri di accoglienza, con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale. Tale dovere di informazione risulta, altresì, previsto espressamente dagli artt. 10 e 10-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 che ne prevede l'espletamento anche ai valichi di frontiera;
la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è a più riprese intervenuta sul dovere di informare compiutamente tutti i cittadini stranieri, in particolare coloro che potenzialmente potrebbero essere destinatari di provvedimenti di allontanamento, in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale. Si ricorda, in merito, quanto affermato, proprio nei confronti dell'Italia, nella nota sentenza Hirsi Jamaa c. Italia, ove, al paragrafo 204, si può leggere: "Ora, la Corte ha già affermato che la mancanza di informazioni costituisce un ostacolo maggiore all'accesso alle procedure d'asilo (M.S.S., prima citata, § 304). Ribadisce quindi importanza di garantire alle persone interessate da una misura di allontanamento, misura le cui conseguenze sono potenzialmente irreversibili, il diritto di ottenere informazioni sufficienti per permettere loro di avere un accesso effettivo alle procedure e di sostenere i loro ricorsi";
la Corte di cassazione, con la sentenza 5926 del 2015, si è, di recente, espressa sul diritto di informazione dei cittadini stranieri sulla richiesta di protezione internazionale nei seguenti termini "qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento",
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che i cittadini stranieri, all'arrivo nel CPSA di Pozzallo, vengono privati della libertà di circolazione, senza che venga notificato loro alcun provvedimento scritto e senza che tale privazione sia sottoposta ad un controllo giurisdizionale;
se al Ministro in indirizzo risulti per quanto tempo, qualora vengano confermati i fatti riportati dal rapporto di Medici Senza Frontiere, perduri tale limitazione della libertà personale nelle forme descritte;
se i cittadini stranieri vengano opportunamente informati sul diritto di accedere alla procedura di protezione internazionale dall'UNHCR o da altro ente di tutela a ciò eventualmente preposto;
se i cittadini stranieri vengano informati in modo esaustivo e completo sulla procedura di richiesta della protezione internazionale, prima dell'intervista finalizzata alla compilazione del cosiddetto foglio notizie, dal quale dovrebbe emergere la volontà del cittadino straniero di avanzare richiesta di protezione internazionale;
se corrisponda al vero che le informazioni in merito all'accesso alla procedura di protezione internazionale sono praticamente inesistenti e i cittadini stranieri vengono intervistati immediatamente dopo lo sbarco, dopo un viaggio in mare durato anche giorni, in condizioni di gravissimo stress psicofisico.
(4-04951)
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