9CO694223 4 EST ITA R01
IMMIGRATI, CORTE UE: NO AD ARRESTO PRIMA PROCEDURA RIMPATRIO
(9Colonne) Lussemburgo, 7 giu - La direttiva rimpatri sugli extracomunitari irregolari prevede che, solo quando l'allontanamento forzato rischi di essere compromesso, lo Stato membro possa ricorrere al trattenimento della persona per una durata che non può superare i 18 mesi. Oggi la Corte di giustizia dell'Unione europea - interrogata dalla Corte di Cassazione francese su ricorso di una donna ghanese, Sélina Affum, sottoposta a fermo dalla polizia francese al tunnel della Manica perché senza documenti regolari - ha affermato che gli Stati membri non possono consentire, in conseguenza del mero ingresso irregolare, la reclusione dei cittadini extraeuropei, nei confronti dei quali la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva non sia stata ancora conclusa (la donna stava infatti per essere rimpatriata in Belgio, suo pese di provenienza), in quanto tale reclusione è idonea a ostacolare l'applicazione della procedura stessa e a ritardare il rimpatrio, pregiudicando quindi l'effetto utile della direttiva. La Corte precisa che ciò non esclude, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di reprimere con la pena della reclusione reati diversi da quelli attinenti alla sola circostanza dell'irregolare ingresso, anche in situazioni in cui la procedura di rimpatrio non sia stata ancora conclusa.
(PO / red)
071020 GIU 16
IMMIGRATI, CORTE UE: NO AD ARRESTO PRIMA PROCEDURA RIMPATRIO
(9Colonne) Lussemburgo, 7 giu - La direttiva rimpatri sugli extracomunitari irregolari prevede che, solo quando l'allontanamento forzato rischi di essere compromesso, lo Stato membro possa ricorrere al trattenimento della persona per una durata che non può superare i 18 mesi. Oggi la Corte di giustizia dell'Unione europea - interrogata dalla Corte di Cassazione francese su ricorso di una donna ghanese, Sélina Affum, sottoposta a fermo dalla polizia francese al tunnel della Manica perché senza documenti regolari - ha affermato che gli Stati membri non possono consentire, in conseguenza del mero ingresso irregolare, la reclusione dei cittadini extraeuropei, nei confronti dei quali la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva non sia stata ancora conclusa (la donna stava infatti per essere rimpatriata in Belgio, suo pese di provenienza), in quanto tale reclusione è idonea a ostacolare l'applicazione della procedura stessa e a ritardare il rimpatrio, pregiudicando quindi l'effetto utile della direttiva. La Corte precisa che ciò non esclude, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di reprimere con la pena della reclusione reati diversi da quelli attinenti alla sola circostanza dell'irregolare ingresso, anche in situazioni in cui la procedura di rimpatrio non sia stata ancora conclusa.
(PO / red)
071020 GIU 16
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