Translate

lunedì 14 agosto 2017

INPS:Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232. Ulteriori precisazioni.



Direzione Centrale Pensioni
Roma, 10-08-2017
Messaggio n. 3274
OGGETTO:
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232.
Ulteriori precisazioni.            
   

Sono stati posti quesiti in merito alla corretta applicazione dei benefici fiscali di cui all’art. 1 comma 211 legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore delle vittime del dovere ed equiparati ed ai loro superstiti, con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla specifica tipologia di trattamenti pensionistici interessati dalla normativa in argomento.

Con messaggi n. 368 del 26 gennaio 2017 e n. 1412 del 29 marzo  2017, l’Istituto ha fornito indicazioni in materia di benefici relativi ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di  bilancio 2017 – all’art.1, comma 211, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

Come evidenziato, in particolare, nel messaggio n. 1412 del 2017  sono soggetti al beneficio i trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato “a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato”.

Conseguentemente, viene estesa l’esenzione dei benefici “fiscali” previsti dall’art. 2, co. 5 e 6, della L. n. 407/1998 e dall’art. 3, co. 2, della L. n. 206/2004 a tutti i soggetti riconosciuti vittime del dovere, anche equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento.

Pertanto, con riferimento ai soggetti di cui all’art 1 comma 564  della legge n. 266 del 2005, l’esenzione fiscale va applicata solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato.

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele

Nessun commento: