MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 febbraio 2018
Modalita' attuative e strumenti operativi della sperimentazione su
strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e
automatica. (18A02619)
(GU n.90 del 18-4-2018)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) n. 377/2014 del Parlamento e del
Consiglio europeo del 3 aprile 2014, che istituisce il programma
Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010;
Vista la direttiva n. 2010/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione
dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, recante: «Assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito
codice della strada, e, in particolare, l'art. 13, comma 6;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in
particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), il quale prevede che agli
organi di governo spetta la definizione, tra l'altro, di direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in
particolare, l'art. 8 il quale, ai fini del recepimento della
richiamata direttiva n. 2010/40/UE, stabilisce i settori di
intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e
l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto
intelligenti sul territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:
«Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'art. 214, comma
3;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'art.
1, comma 72, il quale autorizza la sperimentazione su strada delle
soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica, prevedendo
che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalita'
attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001,
n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento di
autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli», e, in
particolare, l'art. 1, comma 1, che elenca i soggetti autorizzati
alla circolazione di prova per i quali non sussiste l'obbligo di
munire della carta di circolazione i relativi veicoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° giugno 2001,
emanato ai sensi del su indicato art. 13, comma 6, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002, che definisce le
modalita' con cui gli enti proprietari delle strade sono tenuti a
istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade
e le loro pertinenze;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 1° febbraio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 febbraio 2014, n. 44, che adotta il Piano di azione nazionale sui
Sistemi intelligenti di trasporto - ITS;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, come modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° luglio 2015, n. 232, con il quale
e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione e,
contestualmente, istituita la nuova «Struttura tecnica di missione
per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza»;
Vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni COM(2010)308 del 14 giugno 2010: «Piano
d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di
radionavigazione via satellite (GNSS)», SEC(2010)716 e SEC(2010)717,
che sollecita la diffusione delle applicazioni basate sull'uso del
sistema EGNOS e di Galileo in Europa;
Vista la Comunicazione dalla Commissione al Parlamento, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni COM(2016) 766 del 30 novembre 2016: «Una strategia
europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima
tappa verso una mobilita' cooperativa, connessa e automatizzata»;
Vista la dichiarazione sulla cooperazione nel campo della guida
autonoma sottoscritta ad Amsterdam il 15 aprile 2016 dai Ministri dei
trasporti dell'Unione europea;
Considerato che la diffusione dei sistemi ITS comprende, come parte
essenziale, un processo di trasformazione digitale verso
infrastrutture viarie tecnologicamente avanzate definite «Smart
Road»;
Considerato che la trasformazione digitale verso le «Smart Road»
avviene in piena sintonia con i processi di governo e gestione
dell'innovazione del settore in atto in Europa, con particolare
riferimento alla Piattaforma europea C-ITS e alla iniziativa GEAR
2030;
Premesso che i criteri alla base del processo di trasformazione
digitale e le specifiche tecniche e prestazionali sono stati
condivisi con i principali portatori di interesse del settore nel
corso di un articolato processo partenariale iniziato nel giugno
2016;
Considerato che il processo sopra descritto si articola in coerenza
con gli indirizzi e le azioni della strategia «Connettere l'Italia»
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui contenuto
e' quello dell'allegato Infrastrutture al DEF 2016, approvato in
Consiglio dei ministri l'8 aprile 2016, con particolare riferimento
alla valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente e la
realizzazione di infrastrutture utili, snelle e condivise;
Ritenuto opportuno applicare il processo di trasformazione digitale
almeno alle infrastrutture stradali della rete TEN-T, con riferimento
ai livelli core e comprehensive, nonche' alle nuove infrastrutture o
tratte infrastrutturali preesistenti di collegamento tra elementi
della rete TEN-T, estendendolo progressivamente a tutte le
infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei
trasporti, SNIT, la cui identificazione effettuata dal Piano generale
dei trasporti e della logistica del 2001 e' stata adeguata
nell'allegato «Connettere l'Italia» al Documento di economia e
finanza 2017, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 11 aprile
2017, e ad altre infrastrutture di completamento da identificare con
successivi atti di questo dicastero;
Considerata la veloce dinamica dell'innovazione nelle tecnologie
del settore, che le ricerche e le sperimentazioni internazionali sui
veicoli automatizzati rendono reale la possibilita' che tali veicoli
sono destinati ad essere progressivamente introdotti sui mercati nei
prossimi anni e che i governi di vari paesi gia' indirizzano il
processo di ricerca in modo da rendere concreti i potenziali vantaggi
di sicurezza ed efficienza del traffico stradale;
Considerato, altresi', che una fase inevitabile del processo di
sviluppo delle nuove tecnologie, dopo le prove di laboratorio e in
sede protetta, e prima dell'introduzione sul mercato, riguarda le
necessarie prove su strada dei veicoli automatizzati;
Considerato che le infrastrutture stradali e i servizi C-ITS sono
destinate a interagire sempre piu' in futuro con i veicoli ad elevati
livelli di automazione e connessione che le percorrono;
Sentito il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «TEN-T», Trans-European Network - Transport;
b) «SNIT», Sistema nazionale integrato dei trasporti;
c) «PGTL», Piano generale dei trasporti e della logistica;
d) «C-ITS», Sistema di trasporto intelligente cooperativo, secondo
le definizioni della piattaforma europea C-ITS;
e) «BIM», Building Information Modeling, come applicato alle
infrastrutture lineari di trasporto:
f) «veicolo a guida automatica», un veicolo dotato di tecnologie
capaci di adottare e attuare comportamenti di guida senza
l'intervento attivo del guidatore, in determinati ambiti stradali e
condizioni esterne. Non e' considerato veicolo a guida automatica un
veicolo omologato per la circolazione sulle strade pubbliche italiane
secondo le regole vigenti e dotato di uno o piu' sistemi di
assistenza alla guida, che vengono attivati da un guidatore al solo
scopo di attuare comportamenti di guida da egli stesso decisi e che
comunque necessitano di una continua partecipazione attiva da parte
del conducente alla attivita' di guida;
g) «tecnologie di guida automatica», le tecnologie innovative per
la guida automatica basate su sensori di vario tipo, software per
l'elaborazione dei dati dei sensori e l'interpretazione di situazioni
nel traffico, software di apprendimento, software per assumere
decisioni di guida e per la loro attuazione, componenti per
l'integrazione con il veicolo tradizionale, che rientrano
nell'oggetto della sperimentazione su strada di cui al presente
decreto;
h) «operativita' in modo automatico», la modalita' operativa del
veicolo a guida automatica in cui le tecnologie di guida automatica
sono inserite e assumono il pieno controllo del veicolo;
i) «operativita' in modo manuale», la modalita' operativa del
veicolo a guida automatica in cui le tecnologie di guida automatica
sono disinserite e il pieno controllo del veicolo e' assunto dal
conducente;
j) «supervisore»: l'occupante del veicolo, il quale dovra' essere
sempre in grado di assumere il controllo del veicolo
indipendentemente dal grado di automazione dello stesso, in qualunque
momento se ne presenti la necessita', agendo sui comandi del veicolo
in assoluta precedenza sui sistemi automatizzati e che, pertanto, e'
il responsabile della circolazione del veicolo. Quando ne assuma la
guida effettiva, in modalita' manuale, assume il ruolo di conducente;
k) «sistema sperimentato», l'insieme del veicolo a guida automatica
autorizzato alla sperimentazione, del supervisore e di tutti i
sottosistemi che concorrono alla sperimentazione, ivi compresi i
sistemi di monitoraggio, registrazione e i sistemi di comunicazione e
interazione per il supervisore;
l) «richiedente», il soggetto che chiede l'autorizzazione a
sperimentare su strade pubbliche il veicolo a guida automatica;
m) «titolare dell'autorizzazione», e' il soggetto a cui e' stata
rilasciata l'autorizzazione alla sperimentazione su strade pubbliche
del veicolo a guida automatica;
n) «soggetto autorizzante», il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che. conformemente alle modalita' di cui al presente
decreto, rilascia l'autorizzazione alla sperimentazione su strade
pubbliche del veicolo a guida automatica;
o) «sistemi cooperativi V2I», sistemi di interazione tra veicoli e
infrastruttura capaci di veicolare informazioni e servizi di
interesse per la sicurezza e l'efficienza della guida e del traffico;
p) «sistemi cooperativi V2V», sistemi per l'interazione e la
collaborazione tra veicoli;
q) «guida connessa», condizione di guida del veicolo in cui lo
stesso adotta sistemi cooperativi V2I ovvero V2V;
r) «sperimentazione in sede protetta», sperimentazione del veicolo
a guida automatica su infrastrutture non aperte alla pubblica
circolazione, quali ad esempio piste di prova, oppure su
infrastrutture esplicitamente riservate, all'atto della
sperimentazione, ai veicoli a guida automatica;
s) «percorrenza di prova», il numero di chilometri percorsi in
precedenti sperimentazioni su strada effettuate come disposto dal
presente decreto, ovvero attestati da enti o organismi internazionali
o appartenenti ad altri Stati che adottano processi formali di
autorizzazione a prove su strada, in sessioni di sperimentazione in
sede protetta o in ambienti di simulazione di guida caratterizzati da
condizioni di traffico realistiche, certificati come tali con
dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte di un
ingegnere abilitato iscritto al relativo albo professionale.
Art. 2
Definizione di Smart Road
1. Si definiscono Smart Road le infrastrutture stradali per le
quali e' compiuto, secondo le specifiche funzionali di cui all'art.
6, comma 1, un processo di trasformazione digitale orientato a
introdurre piattaforme di osservazione e monitoraggio del traffico,
modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni, servizi
avanzati ai gestori delle infrastrutture, alla pubblica
amministrazione e agli utenti della strada, nel quadro della
creazione di un ecosistema tecnologico favorevole
all'interoperabilita' tra infrastrutture e veicoli di nuova
generazione.
2. Il processo di trasformazione digitale di cui al comma 1 e'
finalizzato:
a) alla conoscenza dei flussi e delle condizioni di deflusso ai
fini del miglioramento:
1) della sicurezza stradale e della assistenza al viaggio ed alla
guida;
2) della gestione del traffico;
3) della informazione avanzata ai viaggiatori;
4) della resilienza delle reti e della gestione degli scenari
ordinari e di intervento;
b) alla sicurezza stradale con la introduzione di soluzioni e
servizi innovativi abilitati dalle tecnologie;
c) alla interoperabilita' con i veicoli di nuova generazione ed
alla messa in esercizio di servizi C-ITS, a partire da quelli
denominati «Day-1» dalla piattaforma europea C-ITS.
3. Per le infrastrutture stradali, definite Smart Road ai sensi del
comma 1, e', altresi', avviato, secondo le specifiche funzionali di
cui all'art. 6, comma 3, un processo di ulteriore adeguamento
tecnologico finalizzato a realizzare:
a) una opportuna e moderna modalita' di rappresentazione
cartografica;
b) metodologie di gestione e verifica dei dati di progetto,
costruzione e esercizio delle infrastrutture ispirate ai principi del
BIM;
c) sistemi di monitoraggio orientati alla sicurezza strutturale
degli elementi critici componenti le infrastrutture stradali.
Art. 3
Finalita'
1. Finalita' del presente decreto e' promuovere la valorizzazione
del patrimonio infrastrutturale esistente, la realizzazione di
infrastrutture utili, l'adeguamento tecnologico della rete viaria
nazionale coerentemente con il quadro comunitario e internazionale di
digitalizzazione delle infrastrutture stradali, anche a supporto di
veicoli connessi e con piu' avanzati livelli di assistenza automatica
alla guida, nonche' ridurre l'incidentalita' stradale e assicurare la
continuita' con i servizi europei C-ITS.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila in modo
tale che tutti gli interventi relativi alle infrastrutture viarie di
nuova costruzione e tutti gli interventi di rinnovo, innovazione
tecnologica, costruttiva e funzionale e manutenzione, aventi o meno
carattere straordinario, delle infrastrutture viarie esistenti della
rete primaria nazionale, si adeguano ai canoni funzionali delle Smart
Road, nonche' ai relativi canoni implementativi, conformemente a
quanto previsto dal presente decreto e dagli atti normativi e
applicativi che ne derivano.
Art. 4
Ambito di applicazione
1. Il processo di trasformazione digitale e' applicato alle
infrastrutture stradali della TEN-T, core e comprehensive, nonche' a
nuove infrastrutture di collegamento tra elementi della rete TEN-T, e
progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al primo
livello dello SNIT, secondo le tempistiche e le modalita' di cui al
presente decreto.
2. La identificazione dei livelli SNIT e' quella definita dal PGTL
del 2001, come adeguata nell'allegato «Connettere l'Italia» al
Documento di economia e finanza 2017.
Art. 5
Classificazione delle Smart Road
1. Le Smart Road sono classificate secondo le tipologie
identificate come «I» e «II».
2. Rientrano nella tipologia I le infrastrutture appartenenti alla
rete TEN-T, core e comprehensive, e, comunque, tutta la rete
autostradale.
3. Rientrano nella tipologia II le infrastrutture appartenenti al
livello 1 dello SNIT, di cui all'art. 4, comma 2, e non gia'
classificate come Smart Road di tipo I.
Art. 6
Specifiche funzionali delle Smart Road
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, le specifiche funzionali del
processo di trasformazione digitale, da soddisfare da parte delle
Smart Road, sono individuate al paragrafo 4, Tabella 1, dell'Allegato
A «Specifiche funzionali», parte integrante del presente decreto, e
sono da implementare in accordo con le Sezioni da A a C, di cui
all'Allegato A medesimo.
2. Le specifiche funzionali di cui al comma 1 si applicano alle
Smart Road di tipo I e II conformemente a quanto indicato nella
Tabella 2 dell'Allegato A.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, per le Smart Road di tipo I e di
tipo II e' inoltre avviato, coerentemente con la necessita' di
garantire la proporzionalita' tra costi sostenuti e benefici
ottenibili, un processo di integrazione della rappresentazione
cartografica in linea con gli standard e i criteri di
interoperabilita' vigenti, di realizzazione di una modellistica di
tipo BIM, nonche' di un sistema di monitoraggio geotecnico e per la
sicurezza strutturale come individuato dalla Sezione D dell'Allegato
A.
4. Le specifiche funzionali di cui al presente articolo sono
soggette ad aggiornamenti e revisioni mediante decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, su segnalazione e con il supporto
tecnico dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 20.
Art. 7
Tempistica e modalita' per la implementazione
delle specifiche funzionali
1. La implementazione delle caratteristiche funzionali,
conformemente a quanto disposto dall'art. 6, si applica a tutte le
infrastrutture viarie di nuova realizzazione, ovvero oggetto di
potenziamento, per le quali non e' stato ancora approvato alla data
di entrata in vigore del presente decreto il progetto preliminare, e
rientranti negli ambiti di applicazione di cui all'art. 4.
2. La implementazione delle specifiche funzionali, conformemente a
quanto disposto dall'art. 6, si applica anche alle infrastrutture
esistenti rientranti negli ambiti di applicazione di cui all'art. 4,
qualora siano oggetto di interventi di innovazione tecnologica,
costruttiva o funzionale.
3. Le specifiche funzionali per l'adeguamento tecnologico di tratte
e infrastrutture stradali esistenti rientranti negli ambiti di
applicazione di cui all'art. 4, anche in assenza di interventi di cui
al comma 2 del presente articolo, si applicano conformemente a quanto
disposto dall'art. 6, secondo la tempistica individuata dalla Tabella
2 del paragrafo 4 delle «Specifiche funzionali» di cui all'Allegato
A.
4. La tempistica di cui al comma 3 e' obbligatoriamente tenuta in
considerazione in qualsiasi atto o accordo nuovo o di rinnovo o di
proroga o di conferma riferibile alle convenzioni o concessioni che
regolano, a qualsiasi titolo, le infrastrutture viarie in concessione
o gestite mediante concessione o contratto di servizio.
Art. 8
Costi per la implementazione
delle specifiche funzionali
1. I costi relativi alla implementazione delle specifiche
funzionali di cui all'art. 6 sono a carico del concessionario della
infrastruttura, del concessionario di servizio o, in mancanza delle
precedenti figure, dell'ente a diverso titolo gestore, e sono da
considerarsi quali costi di investimento, riconosciuti a richiesta e
secondo le normative e modalita' vigenti, a valere sulle relative
convenzioni, concessioni o concessioni di servizio.
2. I costi di manutenzione ricorrente e gestione direttamente
connessi alla implementazione di cui al comma 1 possono essere a loro
volta riconosciuti, ove ammissibili e documentati, secondo le
modalita' del medesimo comma 1.
3. Gli investimenti tecnologici realizzati in difformita' alle
specifiche, agli ambiti e alle modalita' e tempistiche fissate dal
presente decreto possono essere riconosciuti ed esplicitamente
accettati solo su richiesta dell'interessato, previa adeguata e
dettagliata giustificazione delle difformita' e dei loro motivi.
Art. 9
Autorizzazione alla sperimentazione
di veicoli a guida automatica
1. La sperimentazione su strade pubbliche di veicoli a guida
automatica e' autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere chiesta,
singolarmente o in maniera congiunta, dal costruttore del veicolo
equipaggiato con le tecnologie di guida automatica, nonche' dagli
istituti universitari e dagli enti pubblici e privati di ricerca che
conducono sperimentazioni su veicoli equipaggiati con le tecnologie
di automazione della guida.
3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata con riferimento
unicamente a veicoli che siano gia' stati omologati, nella versione
priva delle tecnologie di guida automatica, secondo la normativa
vigente. Rimane impregiudicata la facolta' per le fabbriche
costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, loro rappresentanti,
concessionari e commissionari, per i costruttori delle tecnologie di
guida automatica, nonche' per gli istituti universitari e gli enti
pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su
veicoli di effettuare prove di validazione su strada di un nuovo
modello precedenti l'avvio della produzione in serie, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.
4. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' veicoli, con
riferimento a ciascuno dei quali e' indicato il proprietario,
appartenenti alla stessa classe e categoria ai sensi dell'art. 47 del
codice della strada, dotati di tecnologie di guida automatica
appartenenti ad una famiglia omogenea con prestazioni funzionali
simili e in grado di garantire un identico livello di sicurezza su
strada, eventualmente anche in diverse versioni. A seguito della
autorizzazione, i veicoli sono iscritti in un apposito registro
tenuto dal soggetto autorizzante e ricevono in dotazione un
contrassegno speciale di autorizzazione alla sperimentazione, le cui
caratteristiche sono stabilite nell'Allegato B, parte integrante del
presente decreto, che deve essere esposto sia sul lato anteriore sia
su quello posteriore del veicolo durante l'attivita' sperimentale.
5. I veicoli autorizzati alla sperimentazione circolano, durante
l'attivita' sperimentale, con targa di prova rilasciata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001.
6. L'autorizzazione si riferisce alla esecuzione delle
sperimentazioni su uno o piu' ambiti stradali e, per ciascuno di
essi, per le specifiche infrastrutture stradali indicate dal soggetto
richiedente dopo avere ottenuto il nulla osta dall'ente proprietario
della strada.
Art. 10
Supervisore del veicolo a guida automatica
durante la sperimentazione
1. La conduzione su strada del veicolo automatizzato durante la
sperimentazione e' effettuata da un supervisore che possiede da
almeno cinque anni la patente di guida per la classe del veicolo in
prova, ha superato con successo un corso di guida sicura o un corso
specifico per sperimentatori di veicoli a guida automatica presso un
ente accreditato in uno dei Paesi dell'Unione europea, ha condotto
prove su veicoli a guida automatica in sede protetta o su strada
pubblica, anche all'estero, purche' in uno Stato in cui la
sperimentazione dei veicoli a guida automatica e' regolamentata, per
una percorrenza di almeno mille chilometri e possiede le conoscenze
necessarie, adeguatamente documentate, per prendere parte alle prove
in veste di supervisore.
2. Il supervisore deve essere in grado di commutare tempestivamente
tra operativita' del veicolo in modo automatico e operativita' dello
stesso in modo manuale e viceversa. Il supervisore ha la
responsabilita' del veicolo in entrambe le modalita' operative.
Art. 11
Domanda di autorizzazione alla sperimentazione
1. Il costruttore del veicolo equipaggiato con le tecnologie di
guida automatica, nonche' gli istituti universitari e gli enti
pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su
veicoli equipaggiati con le tecnologie di automazione della guida
presentano la domanda di autorizzazione alla sperimentazione su
strada del veicolo a guida automatica al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale
per la motorizzazione, che contiene:
a) l'indicazione del proprietario del veicolo a guida automatica,
quale soggetto responsabile ai sensi dell'art. 196 del codice della
strada e dell'art. 2054, comma 3, del codice civile, ovvero di altro
soggetto obbligato in solido, ai sensi del citato art. 196;
b) l'indicazione degli ambiti stradali per cui la domanda e'
presentata e, per ciascun ambito, delle tratte infrastrutturali sulle
quali si intende condurre la sperimentazione;
c) il richiedente puo' proporre, successivamente alla domanda,
l'estensione degli ambiti di cui al punto a), indicando le tratte
infrastrutturali, per tipologia, per le quali richiede l'estensione e
i motivi della estensione;
d) la documentazione che dimostra di aver ottenuto dall'Ente
proprietario della strada, per ciascuna tratta infrastrutturale
proposta, il nulla osta a condurre le prove sperimentali, anche in
caso di richiesta di estensione successiva alla domanda di cui al
punto b);
e) l'indicazione, per ciascun ambito stradale proposto, delle
condizioni esterne, metereologiche e di visibilita' e delle
condizioni delle strade e del traffico in cui le prove possono essere
effettuate e che il veicolo a guida automatica gestisce.
2. La dichiarazione, comprovata dalla necessaria documentazione
allegata alla domanda, attesta, sotto la responsabilita' del
richiedente:
a) la maturita' delle tecnologie oggetto di sperimentazione in
riferimento agli ambiti stradali per cui si richiede
l'autorizzazione;
b) la descrizione del know-how derivante dai fornitori dei
componenti; del processo di test implementato; delle prove svolte in
simulazione evidenziando la copertura degli scenari di applicazione e
le deviazioni dagli scenari applicativi reali quali il numero di
attori coinvolti e le deviazioni del sistema in ambiente simulato
rispetto all'ambiente reale quali i sensori non reali ma modellati;
delle prove svolte su pista, evidenziando le deviazioni rispetto agli
scenari applicativi reali;
c) di avere gia' effettuato sperimentazioni con veicoli a guida
automatica, anche diversi da quello per il quale si richiede
l'autorizzazione, in laboratorio in simulazione, eventualmente
mediante simulatori di guida, ovvero in sede protetta, per una
percorrenza di almeno tremila chilometri, nonche' sperimentazioni in
laboratorio e sede protetta o su strade pubbliche anche all'estero,
purche' in uno Stato in cui la sperimentazione dei veicoli a guida
automatica e' regolamentata, per l'insieme dei veicoli omogenei
oggetto dell'autorizzazione per almeno tremila chilometri ulteriori.
Le sperimentazioni gia' effettuate e le soglie chilometriche indicate
sono riferite ad ognuno degli ambiti stradali per cui si richiede il
rilascio dell'autorizzazione, in condizioni di traffico realistiche,
inclusa l'interazione con altri veicoli o gli altri soggetti
normalmente presenti nell'ambito stradale. Eventuali incidenti ovvero
anomalie avvenute durante sperimentazioni gia' effettuate, anche in
laboratorio ovvero sede protetta, sono riportati e descritti;
d) la capacita' del veicolo, in modalita' di guida automatica, di
gestire le situazioni prevedibili negli scenari di guida tipici degli
ambiti stradali e delle condizioni esterne per cui viene chiesto il
permesso. In particolare, la documentazione deve evidenziare i metodi
di gestione delle particolarita' degli scenari, includendo sistemi di
controllo del traffico quali rotonde, semafori, segnali,
attraversamenti pedonali, lavori in corso; pedoni e oggetti inclusi
biciclette, animali, ostacoli, coni; se previsti tra le condizioni
esterne per cui e' fatta richiesta, tipi di ambiente quali pioggia,
neve, ghiaccio, nebbia, polvere, notte; interazioni con veicoli di
emergenza, quali pompieri, ambulanze, polizia;
e) la idoneita' del veicolo, in modalita' di guida automatica, per
ognuno degli ambiti stradali e delle condizioni esterne per cui si
richiede il rilascio dell'autorizzazione, ad attuare una reazione
adeguata con riferimento agli scenari di guida tipici di ciascun
ambito e, quando non possibile, la possibilita' del supervisore del
veicolo automatizzato di intervenire tempestivamente e mantenere il
veicolo in condizioni di sicurezza in ogni momento nel corso
dell'intera durata dell'attivita' di sperimentazione; particolare
attenzione deve essere prestata ad eventuali funzionalita' che
consentono di viaggiare sincronizzati in convoglio, mantenendo
distanze ridotte tra i veicoli, per dimostrarne la sicurezza;
f) la descrizione della tecnologia utilizzata per il veicolo
autonomo; nel caso in cui la richiesta si riferisce a piu' versioni
delle tecnologie di guida automatica, deve essere analiticamente
descritto l'impatto delle diverse versioni sulle prestazioni e sulle
funzionalita' rilevanti, con particolare riferimento alla sicurezza;
g) la descrizione delle protezioni di sicurezza intrinseca atte a
scongiurare gli accessi non autorizzati ai sistemi di guida
automatica;
h) l'analisi dei rischi associati all'utilizzo del veicolo in
modalita' di guida automatica nella circolazione su strada, la
descrizione delle contromisure adottate e i piani di sicurezza per le
prove;
i) l'elenco dei conducenti del veicolo a guida automatica e la
documentazione della formazione effettuata, atta a garantire che i
conducenti siano a conoscenza del comportamento del veicolo e siano
in grado di gestire eventuali situazioni di pericolo, dovute a cause
esterne o a limiti di funzionamento o malfunzionamento delle
tecnologie in prova;
j) l'elenco dei veicoli a guida automatica da sottoporre a
sperimentazione, singolarmente identificati, con l'indicazione delle
diverse versioni tecnologiche applicate a ciascun veicolo.
Art. 12
Caratteristiche dei sistemi di guida automatica ai fini
dell'ammissione alla sperimentazione su strade pubbliche
1. Ai fini dell'autorizzazione alle prove su strade pubbliche, il
sistema di guida automatica oggetto di sperimentazione deve:
a) garantire, in ogni condizione, il rispetto delle norme di cui al
Titolo V del codice della strada e, in generale, operare in modo da
non costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
b) essere in grado di interagire in sicurezza con tutti i possibili
utenti della strada, nell'ambito stradale oggetto
dell'autorizzazione, inclusi gli utenti piu' deboli e vulnerabili
quali persone a mobilita' ridotta o con disabilita', bambini, pedoni,
ciclisti e motociclisti;
c) essere idoneo in ogni momento a consentire il passaggio in modo
semplice ed immediato dalla modalita' automatica alla modalita'
manuale, su azione del supervisore del veicolo automatizzato. La
transizione deve avvenire con modalita' e in tempi tali da permettere
il buon esito dell'intervento del supervisore. Tale idoneita' e'
documentata nella domanda di autorizzazione;
d) essere dotato di protezioni intrinseche di sicurezza atte a
garantire l'integrita' dei dati e la sicurezza delle comunicazioni e
tali da scongiurare accessi non autorizzati e, in ogni caso, da
vanificarne gli effetti dannosi o pericolosi;
e) essere in grado, per tutta la durata delle prove, di registrare
dati dettagliati con frequenza almeno pari a dieci hertz e tali da
includere almeno:
1) tempo trascorso dall'inizio della registrazione, coincidente con
l'inizio della sperimentazione;
2) modo di operazione corrente automatico o manuale;
3) data, ora, posizione in coordinate WGS84 e velocita' istantanea;
4) accelerazione istantanea;
5) distanza percorsa dall'inizio della sperimentazione;
6) attivazione comandi per la dinamica laterale del veicolo;
7) attivazione comandi per la dinamica longitudinale del veicolo;
8) numero di giri al minuto del motore, o altro indicatore
equivalente;
9) rapporto di marcia innestato, o altro indicatore equivalente;
10) valore corrente dell'angolo di imbardata, rollio e beccheggio;
11) utilizzo dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
visiva e acustica;
12) dati acquisiti dei sensori facenti parte del sistema oggetto
delle prove;
13) eventuali messaggi V2V e V2I ricevuti e trasmessi.
Art. 13
Ambiti stradali
1. L'autorizzazione alle prove su strada puo' essere richiesta con
riferimento a uno o piu' dei seguenti ambiti stradali, classificati
secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 2, del codice della
strada:
a) autostrade e strade extraurbane principali, tipo A e B,
caratterizzate da:
1) possibilita' di frenate e manovre ad alte velocita';
2) possibili lavori in corso;
3) presenza infrequente di pedoni e oggetti sul manto stradale;
4) accesso controllato e limitato a rampe;
5) possibili condizioni deflusso instabile;
b) strade extraurbane secondarie, tipo C, caratterizzate da:
1) possibili lavori in corso;
2) presenza di cicli, motocicli, pedoni, animali;
3) sistemi di controllo del traffico, quali rotonde o semafori;
4) possibili condizioni di traffico caratterizzato da deflusso
instabile, possibilita' di formazione di code alle intersezioni ed
altri fenomeni dovuti a condizioni di deflusso in saturazione;
5) accessi non controllati;
c) ambiente urbano e ultimo miglio, tipo D, E e F, caratterizzate
da:
1. possibili lavori in corso, oggetti ovvero ostacoli sul manto
stradale;
2. presenza di cicli, motocicli, pedoni, animali;
3. sistemi di controllo del traffico, quali rotonde o semafori;
4. fenomeni di code, di disturbo al deflusso dovuto ad attivita' a
bordo strada, di condizioni di deflusso saturo e sovrasaturo, di
interferenza con manovre di parcheggio, di parcheggio in doppia fila;
5. accessi non controllati;
6. regolatori di velocita' e zone a velocita' controllata, quali le
Zone 30;
7. zone a traffico limitato e zone pedonali;
8. aree adibite a parcheggio;
9. intersezioni non semaforizzate;
10. strade non asfaltate.
Art. 14
Adempimenti istruttori da parte
del soggetto autorizzante
1. Il soggetto autorizzante puo' richiedere ogni documentazione
ritenuta utile ai fini dell'istruttoria per il rilascio
dell'autorizzazione. Se lo considera opportuno, e in ogni caso se il
soggetto richiedente non ha documentato percorrenze di prova per un
totale superiore ai diecimila chilometri pertinenti agli ambiti
stradali oggetto della domanda, sono presentati i risultati di prove
eseguite in laboratorio, in ambiente di prova controllato o con
l'utilizzo di piattaforme software, che descrivono le logiche di
reazione ed attuazione automatica, o di intervento da parte del
supervisore, in casi di pericolo imminente. Tali logiche devono
coprire i piu' ricorrenti scenari di rischio per ogni ambito stradale
per cui si richiede autorizzazione ed i risultati devono contenere
una stima degli esiti previsti, ovvero simulati, dell'attuazione
delle logiche di reazione. Detti risultati sono validati da ente o
organismo certificato. Nei casi in cui la domanda e' presentata da un
soggetto diverso dal costruttore, il richiedente presenta il nulla
osta alla sperimentazione rilasciato dal costruttore del veicolo.
2. Sulle richieste di sperimentazione presentate e' acquisito il
parere dell'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per
il veicolo connesso e a guida automatica di cui all'art. 20.
Art. 15
Contenuto e durata dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione alla sperimentazione su strada, copia della
quale deve essere conservata a bordo del veicolo e deve essere
esibita a richiesta degli organi di polizia stradale in caso di
controllo, indica:
a) l'elenco dei veicoli a guida automatica autorizzati alle prove,
con l'individuazione del rispettivo proprietario, identificati
mediante numero di telaio; nel caso di prove di validazione su strada
che non facciano uso di un veicolo omologato e impieghino un nuovo
modello precedente l'avvio della produzione in serie, sara' cura del
richiedente apporre un numero di telaio specifico seguendo gli stessi
criteri utilizzati per i veicoli di normale produzione;
b) gli ambiti stradali e le relative condizioni meteorologiche, di
visibilita', di strada e traffico, in cui ciascun veicolo autonomo
potra' circolare, con l'indicazione, per ogni ambito, delle tratte
infrastrutturali ammesse e delle eventuali limitazioni temporali con
riferimento a determinati periodi o giorni dell'anno;
c) l'elenco nominativo dei conducenti del veicolo automatizzato
ammessi allo svolgimento delle prove su strada.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha la durata di un anno e
puo' essere rinnovata a richiesta del titolare dell'autorizzazione.
Alla richiesta di rinnovo, da presentare con anticipo di almeno
trenta giorni rispetto alla scadenza dell'autorizzazione, il
richiedente deve allegare:
a) il rapporto sulle sperimentazioni effettuate, per il periodo
decorso fino a trenta giorni prima della presentazione;
b) il contratto di assicurazione per il nuovo periodo, rispondente
ai requisiti di cui all'art. 19, con entrata in vigore condizionata
al rinnovo dell'autorizzazione;
c) l'aggiornamento della descrizione delle tecnologie e delle
prestazioni del veicolo;
d) l'eventuale richiesta di estensione a nuovi ambiti stradali e a
nuove infrastrutture, ovvero a nuove condizioni esterne,
documentando, tramite il relativo nullaosta, la disponibilita'
dell'Ente proprietario;
e) l'elenco aggiornato dei veicoli a guida automatica e dei
conducenti.
3. Durante il periodo di validita' l'autorizzazione puo' essere
estesa, a richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione,
qualora si renda necessario integrare la sperimentazione con nuovi
veicoli, nuovi conducenti, nuove tratte infrastrutturali o condizioni
esterne. In questi casi il titolare presenta la documentazione
prevista all'art. 11 per i soli elementi aggiuntivi.
Art. 16
Obblighi del titolare della autorizzazione
alla sperimentazione
1. Il titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione su strada
ha l'obbligo di:
a) assicurare che le sperimentazioni sono effettuate nel rispetto
dei vincoli posti dall'autorizzazione;
b) assicurare che i dati delle prove, come specificati in seguito e
all'art. 12, comma 1, lettera e), sono correttamente rilevati e
tenuti a disposizione del soggetto autorizzante, che potra'
richiederne la visione o la trasmissione per tutta la durata
dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi;
c) assicurare che il sistema sperimentato e' nelle condizioni
adatte alle prove e che i successivi aggiornamenti delle tecnologie
rispettano le condizioni di sicurezza, almeno ai livelli documentati
nella domanda per l'autorizzazione;
d) assicurare che i conducenti sono nelle condizioni adatte alle
prove, verificandone le effettive capacita' e assicurando con
opportune procedure interne che le prove sono di durata e
complessita' tali da evitare l'affaticamento dei conducenti;
e) informare il gestore delle tratte infrastrutturali, indicato
nell'autorizzazione, delle prove sperimentali previste. Il programma
delle prove, da inviare con anticipo di dieci giorni rispetto
all'inizio delle sessioni di prova al gestore e in copia al soggetto
autorizzante, contiene l'elenco delle prove previste nella sessione
per ogni infrastruttura, con il dettaglio dei veicoli interessati.
2. Il titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata
dell'autorizzazione, e' tenuto a produrre e consegnare al soggetto
autorizzante:
a) il rapporto puntuale su eventi o problematiche di qualsiasi
natura che hanno coinvolto il sistema sperimentato e che possono
avere risvolti ai fini della sicurezza anche solo potenziali, da
consegnare entro quindici giorni dall'evento, che deve contenere:
1) una descrizione dettagliata dell'evento;
2) l'estratto dei dati obbligatoriamente registrati dal veicolo,
per un congruo periodo antecedente e successivo all'evento;
3) ogni altro dato registrato dal veicolo, incluse eventuali
riprese video, per lo stesso periodo di tempo;
b) il rapporto annuale sulle sperimentazioni effettuate, da
consegnare entro trenta giorni dal termine dell'autorizzazione, che
include l'elenco delle sperimentazioni effettuate, indicando per
ciascuna sperimentazione:
1) la tratta infrastrutturale utilizzata;
2) le condizioni esterne durante la sperimentazione;
3) i chilometri percorsi in modo automatico;
4) i riferimenti a possibili eventi o problematiche verificatesi;
5) il numero di transizioni dallo stato di operativita' automatica
allo stato di operativita' manuale e, per ogni transizione,
l'indicazione della localita' e della causa, quale malfunzionamento,
stato della strada, avverse condizioni meteo, lavori stradali,
emergenze, incidenti o collisioni, anomalie del traffico, difficolta'
di riconoscere situazioni complesse.
Art. 17
Disponibilita' dei gestori stradali
e relativi obblighi
1. I gestori delle tratte stradali interessate alla
sperimentazione, sulla base della richiesta del richiedente
l'autorizzazione, rilasciano espresso nulla osta a consentire che in
specifiche tratte delle infrastrutture dagli stessi gestite possono
avere luogo sperimentazioni su strada di veicoli a guida automatica.
2. I gestori delle tratte stradali interessate alla
sperimentazione:
a) informano tempestivamente il titolare dell'autorizzazione di
eventuali condizioni anomale dell'infrastruttura nei giorni citati
nel programma delle sessioni di prova;
b) assicurano, se l'infrastruttura e' dotata di sistemi cooperativi
V2I, che tali sistemi e i relativi servizi possono essere utilizzati
dal titolare dell'autorizzazione durante le prove e che i dati
eventualmente raccolti sono a disposizione del titolare stesso;
c) divulgano, attraverso i loro canali di comunicazione ufficiale e
segnaletica in loco, anche mediante l'utilizzo di pannelli a
messaggio variabile, informazioni all'utenza sulle possibili
sperimentazioni.
Art. 18
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il soggetto autorizzante puo' sospendere o revocare
l'autorizzazione se ravvisa, anche a seguito di inadempienze del
soggetto autorizzato e di segnalazioni relative a quanto emerso in
sede di controlli su strada, che il proseguimento delle
sperimentazioni puo' causare un rischio per la sicurezza della
circolazione. Nei casi in cui emergono inadempienze, violazioni e in
caso di incidente stradale, l'organo di polizia intervenuto effettua
una segnalazione circostanziata all'ente autorizzante.
Art. 19
Assicurazione della responsabilita' civile
1. Il richiedente deve dimostrare di avere concluso il contratto di
assicurazione per responsabilita' civile specifica per il veicolo a
guida automatica, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
depositando una copia presso il soggetto autorizzante, con un
massimale minimo pari a quattro volte quello previsto per il veicolo
utilizzato per la sperimentazione nella sua versione priva delle
tecnologie di guida automatica, secondo la normativa vigente.
2. Il contratto di assicurazione indica espressamente che
l'assicuratore e' a conoscenza delle modalita' di uso del veicolo e
che il veicolo e' utilizzato in modalita' operativa automatica su
strade pubbliche.
Art. 20
Osservatorio per le Smart Road ed i veicoli connessi
e a guida automatica
1. Al fine di favorire il processo di trasformazione digitale verso
le Smart Road e le attivita' finalizzate alla sperimentazione ed allo
sviluppo dei veicoli connessi e a guida automatica, presso la
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
l'«Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il
veicolo connesso e a guida automatica», di seguito Osservatorio.
2. L'Osservatorio e' presieduto dal direttore della Direzione
generale di cui al comma 1 ed e' composto dai direttori delle
Direzioni generali per la motorizzazione, per la sicurezza stradale,
per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture stradali, per la vigilanza sulle concessionarie
autostradali, da due rappresentanti della Struttura tecnica di
missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
e l'alta sorveglianza, nonche' da un rappresentante del Mistero
dell'interno.
3. L'Osservatorio puo' avvalersi del supporto della Struttura
tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle
infrastrutture e l'alta sorveglianza e, ai fini della espressione del
parere in merito alle domande di sperimentazione trasmesse dalla
Direzione generale per la motorizzazione, puo' avvalersi del supporto
di enti o organismi certificati.
4. Con apposito provvedimento del direttore della Direzione
generale di cui al comma 1, da adottarsi nel termine di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite
le direzioni generali facenti parte dell'Osservatorio, e da
pubblicarsi sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio.
5. Il decreto di cui al comma 4 definisce il logo ufficiale con il
quale e' possibile identificare le infrastrutture viarie che abbiano
assunto la qualifica di Smart Road.
6. I compiti operativi dell'Osservatorio sono:
a) studiare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici ed
operativi per monitorare, con idonee analisi ex ante ed ex post, gli
impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie
e della sperimentazione su strada di veicoli autonomi;
b) esaminare ed esprimere parere in merito alle richieste di
autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma
trasmesse dalla Direzione generale per la motorizzazione;
c) verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale
verso le Smart Road, l'adesione dei portatori di interesse,
l'efficacia e l'adeguatezza della normativa, la rispondenza alle
norme tecniche degli interventi sulle infrastrutture;
d) studiare e predisporre gli adeguamenti e le revisioni delle
«Specifiche funzionali» per le Smart Road di cui all'art. 6, nonche'
studiare e predisporre gli adeguamenti delle caratteristiche dei
sistemi ai fini della sperimentazione su strade pubbliche di cui
all'art. 12, coinvolgendo negli studi i portatori di interesse
nazionali, seguendo gli orientamenti comunitari e considerando anche
le specifiche funzionali gia' implementate sulla rete viaria
nazionale, nonche' i criteri di efficienza dei costi ed evoluzione
dell'equipaggiamento tecnologico del parco veicolare circolante;
e) predisporre studi di fattibilita' per l'individuazione dei
criteri di integrazione e degli attributi delle rappresentazioni
cartografiche di riferimento per le Smart Road, e attivare la
relativa realizzazione, in linea con gli standard e i criteri di
interoperabilita' vigenti, e in conformita' con la Sezione D.1
dell'Allegato A e successivi aggiornamenti;
f) predisporre studi di fattibilita' e guidare l'attivazione di
eventuali processi realizzativi finalizzati alla implementazione di
una piattaforma nazionale di supporto alla erogazione di servizi
C-ITS;
g) favorire una estesa e approfondita discussione nazionale, in
sinergia con i tavoli di confronto internazionali, tesa a formare un
consenso informato in preparazione della formulazione della
normativa, sui temi di interesse generale, tra i quali:
1) i temi etici e legali legati all'introduzione dei veicoli a
guida automatica;
2) i temi riguardanti i veicoli connessi e cooperativi, quali la
proprieta' dei dati, i modelli di circolazione e l'uso efficace dei
dati, la privacy e la riservatezza, la protezione di un mercato
concorrenziale;
3) la sicurezza dei sistemi automatizzati e connessi;
4) la definizione di un piano nazionale a breve e medio termine,
che individua e definisce gli interventi di supporto necessari a
garantire l'efficacia dell'iniziativa Smart Road, quali la creazione
di banche dati nazionali cartografici, di piattaforme condivise per
l'utilizzo efficiente dei dati provenienti dai veicoli cooperativi,
di strumenti di supporto e monitoraggio per i veicoli a guida
automatica;
h) promuovere, coordinare e supportare, da un punto di vista
tecnico e delle competenze, la partecipazione delle istituzioni
rappresentative del Paese ai tavoli di discussione, normazione e
programmazione internazionali;
i) individuare e riconoscere laboratori e infrastrutture di ricerca
pubblici, privati o misti con funzioni di servizio allo sviluppo ed
innovazione nel campo delle Smart Road e dei veicoli connessi e a
guida automatica, nonche' promuoverne l'istituzione e coordinarne
l'azione.
6. L'Osservatorio cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco
delle infrastrutture viarie che, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
assumono la qualifica di Smart Road, verificando il rispetto delle
specifiche funzionali di cui all'art. 6, comma 1. L'inclusione
nell'elenco avviene su domanda dell'Ente proprietario della
infrastruttura interessata e a seguito dell'esito positivo della
relativa istruttoria. Dal momento della inclusione nell'elenco,
l'infrastruttura viaria puo' fregiarsi del logo identificativo di
Smart Road di cui al comma 5.
7. Per la partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono
dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 febbraio 2018
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 605
Allegato A
SPECIFICHE FUNZIONALI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Nessun commento:
Posta un commento