MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 21 maggio 2018
Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi
autostradali per transiti effettuati nell'anno 2017. (Delibera n.
1/2018). (18A03677)
(GU n.121 del 26-5-2018)
IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3,
che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori
risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza
della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture;
Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a
decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle
disposizioni normative teste' citate;
Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme
assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori»
sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta
definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di
modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28
dicembre 2017, recante: «Ripartizione in capitoli delle unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020», che prevede
l'iscrizione, per l'anno 2018, di euro 54.706.072,00 sul capitolo
1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27
marzo 2018, n. 153 che prevede la ripartizione, per l'anno 2018 delle
risorse e l'utilizzazione di euro 115.200.000 milioni per le misure
inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'art. 45, comma
1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare al
Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
Vista la direttiva del Ministro n. 100/2017 del 24 marzo 2017 con
la quale, tra l'altro, e' stato stabilito che «si provvedera' alla
destinazione dei fondi per le riduzioni dei pedaggi autostradali
relativi all'anno 2017 a valere sulle risorse finanziarie disponibili
per l'anno finanziario 2018» e con la quale sono stati definiti i
criteri e le entita' percentuali delle riduzioni compensate dei
pedaggi autostradali da corrispondere, per i transiti effettuati nel
2017, ai soggetti aventi titolo;
Vista la direttiva del Ministro n. 220/2018 del 20 aprile 2018 con
la quale, tra l'altro, e' stato disposto che il Comitato utilizzi le
risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2018 per la
copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati
per i transiti effettuati nell'anno 2017 dalle imprese con sede
nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle
relative spese di procedura nonche' del contenzioso pregresso, per un
importo pari a euro 164.435.464,80;
Considerato altresi' con la predetta direttiva e' stato disposto
che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva della
riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo
effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di
spesa;
Considerato che dall'anno 2015 e' disponibile ed operativo sul sito
internet www.alboautotrasporto.it apposito applicativo finalizzato
all'esperimento della procedura relativa alla riduzione compensata
dei pedaggi autostradali ed alla presentazione, da parte dei soggetti
istanti, della relativa domanda firmata digitalmente;
Considerato, infine, che occorre stabilire i criteri, le modalita'
ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;
Delibera:
TITOLO I
Disposizioni comuni
1. Le imprese nonche' le cooperative a proprieta' indivisa, ai
consorzi, le societa' consortili ed i raggruppamenti, come meglio
definiti al punto 5, possono richiedere il beneficio della riduzione
compensata di cui alla legge n. 40 del 1999 per i costi sostenuti per
pedaggi autostradali, in relazione ai transiti effettuati a partire
dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, con veicoli,
posseduti a titolo di proprieta' o disponibilita' ed adibiti a
svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla
classe ecologica euro 3, euro 4, euro 5, euro 6 o superiore e che
rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del
pedaggio, nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e
della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se
volumetrico. La riduzione compensata e' commisurata al valore del
fatturato annuale relativo ai predetti costi sostenuti per i pedaggi
autostradali, purche' pari almeno a € 200.000, secondo quanto
indicato al punto 6.
2. In nessun caso la riduzione compensata puo' essere superiore al
13% del valore del fatturato annuo.
3. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al
punto 1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata,
parimenti commisurata al volume del fatturato annuale, qualora
effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore
22,00 ed entro le ore 2,00, ovvero uscita prima delle ore 6,00. Tale
riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 5, che abbiano
realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto
costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalita'
indicate al punto 7. Qualora una cooperativa, un consorzio, una
societa' consortile di cui al punto 5, lettera b), o un
raggruppamento, di cui al punto 5, lettere c), d) o e), non soddisfi
tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti, che
abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle
sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore
riduzione compensata, purche' le cooperative, i consorzio, le
societa' consortili o i raggruppamenti a cui le stesse afferiscono,
forniscano i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni
delle suddette imprese.
4. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono
applicate, da ciascuna delle societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
5. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere
richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2016 ovvero nel
corso dell'anno 2017:
a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n.
298;
b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali
consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del libro V,
titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi
nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, risultavano iscritti al
predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
Europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai
sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992;
d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in
Italia esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio
risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32
della legge 298 del 6 giugno 1974;
e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro
Paese dell'Unione Europea, esercitavano l'attivita' di autotrasporto
in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale
degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2017, possono
richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data
di tale iscrizione.
I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi
previste successivamente al 1° gennaio 2017, possono richiedere le
riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di
dette licenze.
6. La riduzione di cui al punto 1 e' calcolata, in ragione dei
diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe
ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di
riduzione, secondo i valori di seguito indicati:
=====================================================================
| | | PERCENTUALE |
| FATTURATO (in Euro) |CLASSE VEICOLO | RIDUZIONE |
+================================+===============+==================+
| | Euro V o | |
| 200.000-400.000 | superiore | 4% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| 200.000-400.000 | Euro IV | 3% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| 200.000-400.000 | Euro III | 2% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| | Euro V o | |
| 400.001-1.200.000 | superiore | 6% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| 400.001-1.200.000 | Euro IV | 5% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| 400.001-1.200.000 | Euro III | 3% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| | Euro V o | |
| 1.200.001-2.500.000 | superiore | 8% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| 1.200.001-2.500.000 | Euro IV | 7% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| 1.200.001-2.500.000 | Euro III | 5% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| | Euro V o | |
| 2.500.001-5.000.000 | superiore | 10% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| 2.500.001-5.000.000 | Euro IV | 9% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| 2.500.001-5.000.000 | Euro III | 6% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| | Euro V o | |
| Oltre 5.000.000 | superiore | 13% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| Oltre 5.000.000 | Euro IV | 10% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
| Oltre 5.000.000 | Euro III | 7% |
+--------------------------------+---------------+------------------+
7. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 3 e' pari al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 6,
calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il
limite del 13% di cui al punto 2.
8. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio
2017, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di
utilizzo del predetto servizio.
9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni
applicabili, risultasse superiore alle disponibilita', il Comitato
stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto
tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle
riduzioni richieste agli aventi diritto. Analogamente il Comitato
centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora
l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
6 e 7 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale
coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il
valore aggiornato delle percentuali stesse.
10. Il fatturato annuale di cui al punto 1, a cui vanno commisurate
le riduzioni compensate dei pedaggi, e' calcolato sulla base
dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al
medesimo punto 1, per i quali le societa' concessionarie abbiano
emesso fattura entro il 30 aprile 2018.
11. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' e il Comitato centrale.
TITOLO II
Presentazione domande
12. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione
compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 e' esperibile,
a pena di irricevibilita', attraverso l'apposito applicativo
«pedaggi» presente sul Portale dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p
edaggi
A tal fine e' necessario preliminarmente registrarsi allo stesso
Portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti
13. Le attivita' attraverso le quali l'utente deve implementare il
predetto applicativo «pedaggi» sono conformi alle istruzioni ed alle
modalita' indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link
dell'applicativo, al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e
modalita' sono di seguito definite «operazioni».
14. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione
compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 si articola in
tre fasi: fase 1 - prenotazione della domanda, fase 2 - inserimento
dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda. E'
possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma
ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti che hanno
precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto
26, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda.
15. Nella la fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto
richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri
dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a se'
imputabili, come rilasciati dalla societa' di gestione dei pedaggi.
16. Successivamente alla chiusura della fase 1 - prenotazione della
domanda, i dati acquisiti sono inviati alla societa' di gestione dei
pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la
prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei
transiti.
17. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione
della domanda, di cui al punto 26, lettera a), e fino all'apposizione
della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non
oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2 - firma ed invio
della domanda di cui al punto 26, lettera b), il soggetto richiedente
procede:
a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una societa'
consortile di cui al punto 5, lettera b), o un raggruppamento, di cui
al punto 5, lettere c), d) o e), a caricare nell'applicativo ed
inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla
composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della
societa' consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione
«anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa
elementare afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente
stesso;
b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a
caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni»,
i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che
tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in
Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal
caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa e, se
trattasi di Stato non appartenente all'Unione Europea, di caricare
con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa,
file formato .pdf della relativa carta di circolazione;
c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella
domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione
in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il
caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del
raggruppamento» di cui alla lettera a) precedente, ad indicare ed
inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo
per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso la propria
impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;
Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a
definire il database di riferimento con il quale saranno confrontati
i dati inseriti nel file della domanda. Si raccomanda pertanto di
procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando
che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere
modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma
digitale sulla domanda stessa.
18. Sui dati cosi' acquisiti, il sistema informatico del Portale
dell'Albo procede:
a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in
Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica della
classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell' Archivio
Nazionale dei Veicoli (ANAV) presente presso il CED della
Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e
quello presente nel predetto Archivio, ai fini della procedura in
parola e' tenuto in considerazione il secondo;
b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in
Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza
nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un
soggetto esercente attivita' di autotrasporto di cose in conto
proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 17, lettera a), la
ricerca e' effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese
indicate nell' anagrafica del raggruppamento;
c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in
Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera
b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla
verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una
dichiarazione, resa ai sensi del punto 17, lettera c), del titolo in
forza del quale detti veicoli sono in disponibilita' del soggetto
richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;
d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella
domanda:
d.1). se la targa e' stata emessa da uno Stato appartenente
all'Unione Europea: alla verifica della classe ecologica ivi
dichiarata con quella risultante nel Registro UE EUCARIS accessibile
tramite il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il
dato dichiarato e quello presente nel predetto Registro, ai fini
della procedura in parola e' tenuto in considerazione il secondo;
d.2). se la targa e' stata emessa da uno Stato non appartenente
all'Unione Europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna,
sia stato caricato il file formato .pdf della relativa carta di
circolazione.
19. Qualora, all'esito dell'elaborazione da parte del sistema
informatico del Portale dell'Albo dei file di cui al punto 17,
secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una o piu'
targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e
non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 17,
lettera c), e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe
emesse da Stati non appartenenti all'Unione Europea per i quali non
sia stato caricato il file .pdf della carta di circolazione, il
predetto sistema informatico restituisce al richiedente un report
delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente
evidenziate. Il sistema segnala un'anomalia anche qualora, per
qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato
appartenente all'Unione Europea non sia rinvenuto presso il registro
EUCARIS, o non ne sia stata rilevata la classe ecologica: in tal
caso, il richiedente tramite le consuete «operazioni», ed in
corrispondenza di ciascuna targa non ritrovata, deve caricarne il
file .pdf della relativa carta di circolazione. Il processo di
correzione delle anomalie, invio dei file modificati e/o integrati, e
restituzione degli esiti da parte del sistema informatizzato del
Portale dell'Albo puo' ripetersi anche piu' di una volta e comunque
fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda
ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della
fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio
della domanda, di cui al punto 26 lettera b).
20. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma
ed invio della domanda consiste nelle attivita' di inserimento dei
dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento dei codici
supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati da Telepass a
seguito della conclusione della fase 1 - prenotazione della domanda,
ed esposti dal sistema informatico dell'Albo, con i dati relativi ai
veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del
richiedente.
21. Il file della domanda, debitamente compilato ed ancora privo
della firma digitale, puo' quindi, attraverso le opportune
«operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del Portale
dell'Albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella
domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei
data-base di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti
17 e 18. Qualora si presentino incogruenze, il sistema segnalera' le
anomalie di cui al punto 19, alle quali potra' aggiungersi la
casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali
non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla
targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia
andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante
dovra' procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub
punti 17 e 18 e, se del caso, dovra' coerentemente, correggere i dati
inseriti nella domanda.
22. Lo scambio di file di cui ai punti 20 e 21 puo' ripetersi anche
piu' di una volta. I dati per i quali, all'atto dell'apposizione
della firma digitale, non siano state sanate le anomalie esposte nel
report, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione
compensata dei pedaggi autostradali in parola.
23. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della
firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di
cui al punto 26, lettera b), attraverso le seguenti attivita':
a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del
legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona ad
uopo delegata, sul documento informatico (file access)
definitivamente compilato. A tal fine e' quindi necessario che il
richiedente si doti dell'apposito kit per la firma digitale (smart
card) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n.
82 del 2005. L'apposizione della firma digitale con le predette
modalita' determina il completamento della domanda che, da tale
momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita'
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti;
b) invio del documento di cui alla lettera a), debitamente
firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale dell'Albo.
Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente.
Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva
l'irricevibilita' della domanda di ammissione al beneficio di
riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola.
24. Attraverso la sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196 del 2003, l'autore autorizza il
Comitato Centrale e le societa' di gestione dei pedaggi Autostrade
per l'Italia SpA e Telepass SpA, al trattamento dei propri dati
personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il
riconoscimento del beneficio richiesto.
25. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento
dell'imposta di bollo tramite pagamento con bollettino postale sul
c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Per dare evidenza di tale
adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi
predisposti dal sistema informatico del Portale dell'Albo gli
estremi: data di effettuazione ed identificativo dell'ufficio
postale. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata
dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere
esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche.
Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il
Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione
della sede del soggetto richiedente.
26. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della
riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1, a
pena di inammissibilita' sono stabiliti per ciascuna fase come di
seguito:
a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 28
maggio 2018 e fino alle ore 14,00 del 20 giugno 2018;
b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed
invio della domanda: dalle ore 9,00 del 5 luglio 2018 e fino alle ore
14,00 del 10 agosto 2018.
27. La presente delibera, assunta per motivi di urgenza, e'
sottoposta a ratifica da parte del Comitato centrale nella prima
seduta utile.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed e' applicabile a decorrere dal giorno 28
maggio 2018.
Roma, 21 maggio 2018
Il presidente: Di Matteo
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