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sabato 26 maggio 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELIBERA 21 maggio 2018 Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2017. (Delibera n. 1/2018). (18A03677) (GU n.121 del 26-5-2018)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 21 maggio 2018
Disposizioni  relative  alla   riduzione   compensata   dei   pedaggi
autostradali per transiti effettuati  nell'anno  2017.  (Delibera  n.
1/2018). (18A03677)
(GU n.121 del 26-5-2018)


                 IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
       per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
      che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito  con
legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2,  comma  3,
che assegna al Comitato centrale per l'albo  degli  autotrasportatori
risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza
della  circolazione,  anche  con   riferimento   all'utilizzo   delle
infrastrutture;
  Visto l'art. 45 della legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  che,  a
decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste  dalle
disposizioni normative teste' citate;
  Visto il capitolo di spesa  1330  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  denominato  «Somme
assegnate al Comitato centrale per  l'albo  degli  autotrasportatori»
sul quale sono iscritte le risorse finanziarie,  di  volta  in  volta
definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini  di
modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  28
dicembre 2017, recante: «Ripartizione in  capitoli  delle  unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2018 e per il  triennio  2018-2020»,  che  prevede
l'iscrizione, per l'anno 2018, di  euro  54.706.072,00  sul  capitolo
1330 dello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  27
marzo 2018, n. 153 che prevede la ripartizione, per l'anno 2018 delle
risorse e l'utilizzazione di euro 115.200.000 milioni per  le  misure
inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'art.  45,  comma
1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare  al
Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
  Vista la direttiva del Ministro n. 100/2017 del 24 marzo  2017  con
la quale, tra l'altro, e' stato stabilito che  «si  provvedera'  alla
destinazione dei fondi per  le  riduzioni  dei  pedaggi  autostradali
relativi all'anno 2017 a valere sulle risorse finanziarie disponibili
per l'anno finanziario 2018» e con la quale  sono  stati  definiti  i
criteri e le  entita'  percentuali  delle  riduzioni  compensate  dei
pedaggi autostradali da corrispondere, per i transiti effettuati  nel
2017, ai soggetti aventi titolo;
  Vista la direttiva del Ministro n. 220/2018 del 20 aprile 2018  con
la quale, tra l'altro, e' stato disposto che il Comitato utilizzi  le
risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2018 per la
copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati
per i transiti effettuati  nell'anno  2017  dalle  imprese  con  sede
nell'Unione europea  che  effettuano  autotrasporto  di  cose,  delle
relative spese di procedura nonche' del contenzioso pregresso, per un
importo pari a euro 164.435.464,80;
  Considerato altresi' con la predetta direttiva  e'  stato  disposto
che il  Comitato  provveda  alla  rideterminazione  definitiva  della
riduzione  sulla  base  delle  risorse  finanziarie  a   tale   scopo
effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione  dell'impegno  di
spesa;
  Considerato che dall'anno 2015 e' disponibile ed operativo sul sito
internet www.alboautotrasporto.it  apposito  applicativo  finalizzato
all'esperimento della procedura relativa  alla  riduzione  compensata
dei pedaggi autostradali ed alla presentazione, da parte dei soggetti
istanti, della relativa domanda firmata digitalmente;
  Considerato, infine, che occorre stabilire i criteri, le  modalita'
ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;

                              Delibera:


                              TITOLO I


                         Disposizioni comuni

  1. Le imprese nonche' le  cooperative  a  proprieta'  indivisa,  ai
consorzi, le societa' consortili ed  i  raggruppamenti,  come  meglio
definiti al punto 5, possono richiedere il beneficio della  riduzione
compensata di cui alla legge n. 40 del 1999 per i costi sostenuti per
pedaggi autostradali, in relazione ai transiti effettuati  a  partire
dal 1° gennaio  2017  e  fino  al  31  dicembre  2017,  con  veicoli,
posseduti a titolo  di  proprieta'  o  disponibilita'  ed  adibiti  a
svolgere servizi di autotrasporto  di  cose,  che  appartengono  alla
classe ecologica euro 3, euro 4, euro 5, euro 6  o  superiore  e  che
rientrano, quanto a sistema di classificazione  per  il  calcolo  del
pedaggio, nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli  assi  e
della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2,  3  o  4,  se
volumetrico. La riduzione compensata e'  commisurata  al  valore  del
fatturato annuale relativo ai predetti costi sostenuti per i  pedaggi
autostradali,  purche'  pari  almeno  a  €  200.000,  secondo  quanto
indicato al punto 6.
  2. In nessun caso la riduzione compensata puo' essere superiore  al
13% del valore del fatturato annuo.
  3. Fermo restando il predetto limite del 13%, i  costi  di  cui  al
punto  1  sono  soggetti  ad  una  ulteriore  riduzione   compensata,
parimenti  commisurata  al  volume  del  fatturato  annuale,  qualora
effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore
22,00 ed entro le ore 2,00, ovvero uscita prima delle ore 6,00.  Tale
riduzione  spetta  ai  soggetti  di  cui  al  punto  5,  che  abbiano
realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto
costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le  modalita'
indicate al punto 7.  Qualora  una  cooperativa,  un  consorzio,  una
societa'  consortile  di  cui  al  punto  5,   lettera   b),   o   un
raggruppamento, di cui al punto 5, lettere c), d) o e), non  soddisfi
tale ultima condizione, le singole  imprese  ad  esso  aderenti,  che
abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle
sopracitate  ore   notturne,   possono   beneficiare   dell'ulteriore
riduzione  compensata,  purche'  le  cooperative,  i  consorzio,   le
societa' consortili o i raggruppamenti a cui le  stesse  afferiscono,
forniscano i dati necessari per l'elaborazione dei  pedaggi  notturni
delle suddette imprese.
  4. Le predette riduzioni compensate  sono  concesse  esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono
applicate, da ciascuna delle  societa'  che  gestisce  i  sistemi  di
pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai  soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  5. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono  essere
richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2016 ovvero nel
corso dell'anno 2017:
    a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno  1974,  n.
298;
    b) quali cooperative aventi  i  requisiti  mutualistici,  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive  modificazioni,  oppure  quali
consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del libro  V,
titolo X, capo  I,  sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi
nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto,  risultavano  iscritti  al
predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
    c) quali imprese di autotrasporto di merci  per  conto  di  terzi
oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione
Europea risultavano titolari di  licenza  comunitaria  rilasciata  ai
sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992;
    d) quali imprese  oppure  quali  raggruppamenti  aventi  sede  in
Italia  esercenti  attivita'  di  autotrasporto  in   conto   proprio
risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui  all'art.  32
della legge 298 del 6 giugno 1974;
    e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro
Paese dell'Unione Europea, esercitavano l'attivita' di  autotrasporto
in conto proprio.
  I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale
degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio  2017,  possono
richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data
di tale iscrizione.
  I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze  ivi
previste successivamente al 1° gennaio 2017,  possono  richiedere  le
riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio  di
dette licenze.
  6. La riduzione di cui al punto 1  e'  calcolata,  in  ragione  dei
diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe
ecologica  (Euro)  del  veicolo  e  della  relativa  percentuale   di
riduzione, secondo i valori di seguito indicati:
   

=====================================================================
|                                |               |   PERCENTUALE    |
|      FATTURATO (in Euro)       |CLASSE VEICOLO |    RIDUZIONE     |
+================================+===============+==================+
|                                |   Euro V o    |                  |
|        200.000-400.000         |   superiore   |        4%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|        200.000-400.000         |    Euro IV    |        3%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|        200.000-400.000         |   Euro III    |        2%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|       400.001-1.200.000        |   superiore   |        6%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|       400.001-1.200.000        |    Euro IV    |        5%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|       400.001-1.200.000        |   Euro III    |        3%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|      1.200.001-2.500.000       |   superiore   |        8%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|      1.200.001-2.500.000       |    Euro IV    |        7%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|      1.200.001-2.500.000       |   Euro III    |        5%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|      2.500.001-5.000.000       |   superiore   |       10%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|      2.500.001-5.000.000       |    Euro IV    |        9%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|      2.500.001-5.000.000       |   Euro III    |        6%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|        Oltre 5.000.000         |   superiore   |       13%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|        Oltre 5.000.000         |    Euro IV    |       10%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|        Oltre 5.000.000         |   Euro III    |        7%        |
+--------------------------------+---------------+------------------+

   
  7. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 3  e'  pari  al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 6,
calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo  il
limite del 13% di cui al punto 2.
  8. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il  1°  gennaio
2017, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data  di
utilizzo del predetto servizio.
  9.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo  delle   riduzioni
applicabili, risultasse superiore alle  disponibilita',  il  Comitato
stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal  rapporto
tra  lo  stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva   delle
riduzioni richieste agli aventi  diritto.  Analogamente  il  Comitato
centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti  di  riparto  qualora
l'ammontare  complessivo  delle  riduzioni  relative   alle   domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
6  e  7  non  pervenga  a  saturare  l'ammontare  disponibile.   Tale
coefficiente, applicato alle percentuali di  riduzione,  fornisce  il
valore aggiornato delle percentuali stesse.
  10. Il fatturato annuale di cui al punto 1, a cui vanno commisurate
le  riduzioni  compensate  dei  pedaggi,  e'  calcolato  sulla   base
dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al
medesimo punto 1, per i  quali  le  societa'  concessionarie  abbiano
emesso fattura entro il 30 aprile 2018.
  11.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti  aventi  titolo,  secondo  le   modalita'   previste   dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' e il Comitato centrale.

                              TITOLO II


                        Presentazione domande

  12. Il procedimento utile a richiedere il  beneficio  di  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 e'  esperibile,
a  pena  di  irricevibilita',   attraverso   l'apposito   applicativo
«pedaggi»   presente   sul   Portale   dell'Albo   nazionale    degli
autotrasportatori    e    raggiungibile    all'indirizzo     internet
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p
edaggi
  A tal fine e' necessario preliminarmente  registrarsi  allo  stesso
Portale,   attraverso   la   procedura   attivabile    dall'indirizzo
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti
  13. Le attivita' attraverso le quali l'utente deve implementare  il
predetto applicativo «pedaggi» sono conformi alle istruzioni ed  alle
modalita'  indicate  nel  manuale  scaricabile  dal   medesimo   link
dell'applicativo, al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e
modalita' sono di seguito definite «operazioni».
  14. Il procedimento utile a richiedere il  beneficio  di  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 si articola  in
tre fasi: fase 1 - prenotazione della domanda, fase  2 -  inserimento
dei dati relativi alla domanda e firma ed  invio  della  domanda.  E'
possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda  e  firma
ed invio  della  domanda  -  esclusivamente  ai  soggetti  che  hanno
precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui  al  punto
26, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda.
  15. Nella la fase  1  -  prenotazione  della  domanda  il  soggetto
richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i  propri
dati identificativi  e  quelli  relativi  ai  codici  cliente  a  se'
imputabili, come rilasciati dalla societa' di gestione dei pedaggi.
  16. Successivamente alla chiusura della fase 1 - prenotazione della
domanda, i dati acquisiti sono inviati alla societa' di gestione  dei
pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente  indicato  con  la
prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione  dei
transiti.
  17. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 -  prenotazione
della domanda, di cui al punto 26, lettera a), e fino all'apposizione
della firma digitale ed invio della domanda, e  quindi  entro  e  non
oltre lo scadere del termine di cui alla fase  2  -  firma  ed  invio
della domanda di cui al punto 26, lettera b), il soggetto richiedente
procede:
    a) qualora  sia  una  cooperativa,  un  consorzio,  una  societa'
consortile di cui al punto 5, lettera b), o un raggruppamento, di cui
al punto 5, lettere c), d)  o  e),  a  caricare  nell'applicativo  ed
inviare,  con  le  opportune  «operazioni»,  i  dati  relativi   alla
composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio,  della
societa' consortile o  del  raggruppamento,  attraverso  la  funzione
«anagrafica del raggruppamento», fino ad  indicare  ciascuna  impresa
elementare afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente
stesso;
    b) in relazione a  ciascun  veicolo  indicato  nella  domanda,  a
caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune  «operazioni»,
i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si  ricorda  che
tali dati devono essere indicati sia per i veicoli  immatricolati  in
Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura,  in  tal
caso, di specificare lo Stato  che  ha  rilasciato  la  targa  e,  se
trattasi di Stato non appartenente all'Unione  Europea,  di  caricare
con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa,
file formato .pdf della relativa carta di circolazione;
    c) in relazione  a  ciascuna  targa  di  veicolo  indicata  nella
domanda per la quale non sia stata emessa una carta  di  circolazione
in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre  il
caso,  di   una   delle   imprese   indicate   nell'«anagrafica   del
raggruppamento» di cui alla lettera a)  precedente,  ad  indicare  ed
inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni»,  il  titolo
per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso  la  propria
impresa, ovvero, se ne ricorre il  caso,  presso  una  delle  imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;
  Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a
definire il database di riferimento con il quale saranno  confrontati
i dati inseriti nel file della domanda.  Si  raccomanda  pertanto  di
procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo  restando
che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere
modificati e/o integrati fino al momento di apposizione  della  firma
digitale sulla domanda stessa.
  18. Sui dati cosi' acquisiti, il sistema  informatico  del  Portale
dell'Albo procede:
    a) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in
Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla  verifica  della
classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'  Archivio
Nazionale  dei  Veicoli  (ANAV)  presente   presso   il   CED   della
Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il  dato  dichiarato  e
quello presente nel predetto Archivio, ai  fini  della  procedura  in
parola e' tenuto in considerazione il secondo;
    b) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in
Italia,  indicata  nella  domanda,   alla   verifica   dell'esistenza
nell'ANAV di una  carta  di  circolazione  emessa  in  favore  di  un
soggetto esercente  attivita'  di  autotrasporto  di  cose  in  conto
proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 17, lettera a), la
ricerca e'  effettuata  con  riferimento  a  ciascuna  delle  imprese
indicate nell' anagrafica del raggruppamento;
    c) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in
Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della  lettera
b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione,  alla
verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal  richiedente,  di  una
dichiarazione, resa ai sensi del punto 17, lettera c), del titolo  in
forza del quale detti veicoli sono  in  disponibilita'  del  soggetto
richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una  delle  imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;
    d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella
domanda:
      d.1). se la targa e' stata emessa  da  uno  Stato  appartenente
all'Unione  Europea:  alla  verifica  della  classe   ecologica   ivi
dichiarata con quella risultante nel Registro UE EUCARIS  accessibile
tramite il CED della Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il
dato dichiarato e quello presente  nel  predetto  Registro,  ai  fini
della procedura in parola e' tenuto in considerazione il secondo;
      d.2). se la targa e' stata emessa da uno Stato non appartenente
all'Unione Europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna,
sia stato caricato il file  formato  .pdf  della  relativa  carta  di
circolazione.
  19. Qualora,  all'esito  dell'elaborazione  da  parte  del  sistema
informatico del Portale dell'Albo  dei  file  di  cui  al  punto  17,
secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una  o  piu'
targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e
non sia stata resa  alcuna  dichiarazione  ai  sensi  del  punto  17,
lettera c), e/o risultino targhe errate  o  inesistenti,  e/o  targhe
emesse da Stati non appartenenti all'Unione Europea per i  quali  non
sia stato caricato il file  .pdf  della  carta  di  circolazione,  il
predetto sistema informatico restituisce  al  richiedente  un  report
delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono  puntualmente
evidenziate.  Il  sistema  segnala  un'anomalia  anche  qualora,  per
qualunque  ragione,  un  veicolo  con  targa  emessa  da  uno   Stato
appartenente all'Unione Europea non sia rinvenuto presso il  registro
EUCARIS, o non ne sia stata rilevata  la  classe  ecologica:  in  tal
caso,  il  richiedente  tramite  le  consuete  «operazioni»,  ed   in
corrispondenza di ciascuna targa non  ritrovata,  deve  caricarne  il
file .pdf della  relativa  carta  di  circolazione.  Il  processo  di
correzione delle anomalie, invio dei file modificati e/o integrati, e
restituzione degli esiti da  parte  del  sistema  informatizzato  del
Portale dell'Albo puo' ripetersi anche piu' di una volta  e  comunque
fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda
ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della
fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed  invio
della domanda, di cui al punto 26 lettera b).
  20. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e  firma
ed invio della domanda consiste nelle attivita'  di  inserimento  dei
dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento  dei  codici
supporto di  rilevazione  dei  transiti,  rilasciati  da  Telepass  a
seguito della conclusione della fase 1 - prenotazione della  domanda,
ed esposti dal sistema informatico dell'Albo, con i dati relativi  ai
veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del
richiedente.
  21. Il file della domanda, debitamente compilato  ed  ancora  privo
della  firma  digitale,  puo'   quindi,   attraverso   le   opportune
«operazioni», essere inviato al sistema  informatizzato  del  Portale
dell'Albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella
domanda stessa con quelli previamente acquisiti  e/o  modificati  nei
data-base di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai  punti
17 e 18. Qualora si presentino incogruenze, il sistema segnalera'  le
anomalie di cui  al  punto  19,  alle  quali  potra'  aggiungersi  la
casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i  quali
non sia stato indicato alcun abbinamento con  i  dati  relativi  alla
targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento  non  sia
andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di  anomalie,  l'istante
dovra' procedere in relazione alle  stesse  come  da  istruzioni  sub
punti 17 e 18 e, se del caso, dovra' coerentemente, correggere i dati
inseriti nella domanda.
  22. Lo scambio di file di cui ai punti 20 e 21 puo' ripetersi anche
piu' di una volta. I dati  per  i  quali,  all'atto  dell'apposizione
della firma digitale, non siano state sanate le anomalie esposte  nel
report, sono automaticamente  esclusi  dal  calcolo  della  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali in parola.
  23. La fase 2 su descritta  si  conclude  con  l'apposizione  della
firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio  di
cui al punto 26, lettera b), attraverso le seguenti attivita':
    a) apposizione della firma  digitale  del  titolare,  ovvero  del
legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona  ad
uopo   delegata,   sul   documento    informatico    (file    access)
definitivamente compilato. A tal fine e'  quindi  necessario  che  il
richiedente si doti dell'apposito kit per la  firma  digitale  (smart
card) distribuito dai certificatori  abilitati  iscritti  nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto  legislativo  n.
82 del 2005. L'apposizione  della  firma  digitale  con  le  predette
modalita' determina il  completamento  della  domanda  che,  da  tale
momento, assume valore  legale  con  le  conseguenti  responsabilita'
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti;
    b) invio del  documento  di  cui  alla  lettera  a),  debitamente
firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale dell'Albo.
  Tali   «operazioni»   sono   di   competenza    del    richiedente.
Dall'inosservanza   anche   di   una   sola   delle   stesse   deriva
l'irricevibilita'  della  domanda  di  ammissione  al  beneficio   di
riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola.
  24. Attraverso la sottoscrizione digitale, ai  sensi  dell'art.  13
del decreto legislativo  n.  196  del  2003,  l'autore  autorizza  il
Comitato Centrale e le societa' di gestione  dei  pedaggi  Autostrade
per l'Italia SpA e Telepass  SpA,  al  trattamento  dei  propri  dati
personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per  il
riconoscimento del beneficio richiesto.
  25.  La  presentazione  della   domanda   richiede   l'assolvimento
dell'imposta di bollo tramite pagamento con  bollettino  postale  sul
c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Per dare evidenza  di  tale
adempimento  il  richiedente  ne  inserisce  negli   appositi   campi
predisposti  dal  sistema  informatico  del  Portale  dell'Albo   gli
estremi:  data  di  effettuazione  ed   identificativo   dell'ufficio
postale. La ricevuta del predetto pagamento  deve  essere  conservata
dal richiedente, e non inoltrata al  Comitato  centrale,  per  essere
esibita, su richiesta di quest'ultimo, per  le  opportune  verifiche.
Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo  in  parola,  il
Comitato  centrale   inoltra   opportuna   segnalazione   all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente  in  ragione
della sede del soggetto richiedente.
  26. I termini del procedimento per richiedere  il  beneficio  della
riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al  punto  1,  a
pena di inammissibilita' sono stabiliti per  ciascuna  fase  come  di
seguito:
    a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle  ore  9,00  del  28
maggio 2018 e fino alle ore 14,00 del 20 giugno 2018;
    b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed
invio della domanda: dalle ore 9,00 del 5 luglio 2018 e fino alle ore
14,00 del 10 agosto 2018.
  27. La  presente  delibera,  assunta  per  motivi  di  urgenza,  e'
sottoposta a ratifica da parte  del  Comitato  centrale  nella  prima
seduta utile.
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e'  applicabile  a  decorrere  dal  giorno  28
maggio 2018.

    Roma, 21 maggio 2018

                                             Il presidente: Di Matteo

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