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sabato 26 maggio 2018
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 54 Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilita' degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161. (18G00077) (GU n.121 del 26-5-2018) Vigente al: 25-6-2018
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 54
Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilita' degli
amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori
fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in
attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre
2017, n. 161. (18G00077)
(GU n.121 del 26-5-2018)
Vigente al: 25-6-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni e, in particolare, l'articolo
33, commi 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina
del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274;
Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in
materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi
da sovraindebitamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati
da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi
della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o
affinita' entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce
l'incarico, nonche' coloro i quali hanno con tali magistrati un
rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione
assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un
rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da
reciproca confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra
commensali abituali.»;
b) dopo l'articolo 35, sono inseriti i seguenti:
«Art. 35.1 (Dichiarazione di incompatibilita'). - 1.
L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione
dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della
nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario
conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza
delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 35, comma 4-bis.
In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente
il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto
nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui,
dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di
incompatibilita'. In caso di dichiarazione di circostanze non
corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo
professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente
dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di
competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al
presidente della Corte di appello affinche' dia notizia della
segnalazione a tutti i magistrati del distretto.
2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque
indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti
di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinita'
entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati,
giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale
ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' pendente il
procedimento.
3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario a norma
dell'articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai
commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore giudiziario entro due
giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni
caso, prima di dare inizio alla sua attivita'. L'amministratore
giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in
cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non
consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la
sussistenza di una causa di incompatibilita', l'amministratore
giudiziario non puo' avvalersi del coadiutore nominato.
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia
attesta la piena funzionalita' dei sistemi in relazione a quanto
previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista
dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.
Art. 35.2 (Vigilanza). - 1. I sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di
appello la possibilita' di estrarre, anche in forma massiva, le
dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve
essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione
di appartenenza;
b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico
conferitogli;
c) la data di conferimento dell'incarico;
d) il nome del magistrato del distretto con il quale il
professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei
rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
e) la natura di tale rapporto.
2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle
risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli
incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio
decreto 31 maggio 1946, n. 511.».
Art. 2
Modifiche alla legge fallimentare
1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma
dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 35.2 del predetto decreto.».
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma
1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli
articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge
fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35,
comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del
predetto decreto.».
Art. 4
Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, quinto periodo, dopo le parole:
«nominato dal giudice» sono inserite le seguenti: «; si applicano gli
articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159»;
b) all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera a), dopo le
parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» sono inserite le
seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
Art. 5
Disposizioni finanziarie e transitorie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 1,
comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati
del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena
funzionalita' dei sistemi di estrazione, con modalita' informatiche
ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio della funzione
di sorveglianza.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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