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sabato 26 maggio 2018

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 54 Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilita' degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161. (18G00077) (GU n.121 del 26-5-2018) Vigente al: 25-6-2018



DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 54

Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilita'  degli
amministratori  giudiziari,  dei  loro   coadiutori,   dei   curatori
fallimentari e degli altri organi  delle  procedure  concorsuali,  in
attuazione dell'articolo 33, commi 2 e  3,  della  legge  17  ottobre
2017, n. 161. (18G00077)
(GU n.121 del 26-5-2018)
  Vigente al: 25-6-2018 


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale e altre disposizioni e, in  particolare,  l'articolo
33, commi 2 e 3;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante  il
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  recante  disciplina
del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta
amministrativa;
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  recante  nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274;
  Vista la legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  recante  disposizioni  in
materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi
da sovraindebitamento;
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


              Modifiche al codice delle leggi antimafia
                    e delle misure di prevenzione

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 35, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  «4-bis.  Non   possono   assumere   l'ufficio   di   amministratore
giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati
da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi
della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo  grado  o
affinita' entro il secondo grado con magistrati  addetti  all'ufficio
giudiziario  al  quale  appartiene  il  magistrato   che   conferisce
l'incarico, nonche' coloro i  quali  hanno  con  tali  magistrati  un
rapporto di assidua frequentazione.  Si  intende  per  frequentazione
assidua quella derivante  da  una  relazione  sentimentale  o  da  un
rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da
reciproca confidenza,  nonche'  il  rapporto  di  frequentazione  tra
commensali abituali.»;
    b) dopo l'articolo 35, sono inseriti i seguenti:
  «Art.   35.1   (Dichiarazione   di    incompatibilita').    -    1.
L'amministratore   giudiziario,    al    momento    dell'accettazione
dell'incarico e comunque entro due giorni dalla  comunicazione  della
nomina,  deposita  presso  la  cancelleria  dell'ufficio  giudiziario
conferente l'incarico una  dichiarazione  attestante  l'insussistenza
delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 35, comma  4-bis.
In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente
il  tribunale  provvede  d'urgenza  alla  sostituzione  del  soggetto
nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo  nel  caso  in  cui,
dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di
incompatibilita'.  In  caso  di  dichiarazione  di  circostanze   non
corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un  albo
professionale,  il  tribunale  lo   segnala   all'organo   competente
dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di
competenza in ordine  all'esercizio  dell'azione  disciplinare  e  al
presidente  della  Corte  di  appello  affinche'  dia  notizia  della
segnalazione a tutti i magistrati del distretto.
  2.  Nella  dichiarazione  il  soggetto  incaricato  deve   comunque
indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza  di  rapporti
di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il  terzo  grado  o  affinita'
entro il secondo  grado  o  frequentazione  assidua  con  magistrati,
giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel  quale
ha  sede  l'ufficio  giudiziario  presso  il  quale  e'  pendente  il
procedimento.
  3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario  a  norma
dell'articolo 35, comma 4, redige la  dichiarazione  disciplinata  ai
commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore  giudiziario  entro  due
giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni
caso, prima di  dare  inizio  alla  sua  attivita'.  L'amministratore
giudiziario entro i due giorni successivi provvede  a  depositare  in
cancelleria la dichiarazione del coadiutore.  Se  il  coadiutore  non
consegna  la  dichiarazione  o  se  dalla  dichiarazione  emerge   la
sussistenza  di  una  causa  di  incompatibilita',   l'amministratore
giudiziario non puo' avvalersi del coadiutore nominato.
  4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con  cui  il  responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero  della  giustizia
attesta la piena funzionalita' dei  sistemi  in  relazione  a  quanto
previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista
dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche,
nel rispetto della normativa,  anche  regolamentare,  concernente  la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici.
  Art. 35.2 (Vigilanza). - 1. I sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia assicurano al  presidente  della  Corte  di
appello la possibilita' di  estrarre,  anche  in  forma  massiva,  le
dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve
essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
    a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e  la  sezione
di appartenenza;
    b)  il  nome  dell'ausiliario  e   la   tipologia   dell'incarico
conferitogli;
    c) la data di conferimento dell'incarico;
    d)  il  nome  del  magistrato  del  distretto  con  il  quale  il
professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da  uno  dei
rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
    e) la natura di tale rapporto.
  2.  Il  presidente  della  Corte  di  appello  tiene  conto   delle
risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su  tutti  gli
incarichi conferiti, del potere  di  sorveglianza  di  cui  al  regio
decreto 31 maggio 1946, n. 511.».
                               Art. 2


                  Modifiche alla legge fallimentare

  1. All'articolo 28 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Al curatore fallimentare  ed  al  coadiutore  nominato  a  norma
dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di  cui
agli articoli 35, comma 4-bis,  e  35.1  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di  cui
all'articolo 35.2 del predetto decreto.».
                               Art. 3


       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del  comma
1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a  norma  degli
articoli  19,  comma  3,  del  presente  decreto  e  32  della  legge
fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  35,
comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
si osservano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  35.2  del
predetto decreto.».
                               Art. 4


             Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 7, comma  1,  quinto  periodo,  dopo  le  parole:
«nominato dal giudice» sono inserite le seguenti: «; si applicano gli
articoli 35, comma 4-bis, 35.1  e  35.2  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159»;
    b) all'articolo  14-quinquies,  comma  2,  lettera  a),  dopo  le
parole: «regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267;»  sono  inserite  le
seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
                               Art. 5


               Disposizioni finanziarie e transitorie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  introdotto  dall'articolo  1,
comma 1, lettera b), acquista efficacia a  decorrere  dal  trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi  automatizzati
del  Ministero  della  giustizia,  da   adottarsi   entro   un   anno
dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  attestante  la  piena
funzionalita' dei sistemi di estrazione, con  modalita'  informatiche
ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio della  funzione
di sorveglianza.
                               Art. 6


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere  dal  trentesimo
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018

                             MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri

                                  Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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