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giovedì 28 giugno 2018

Consiglio di Stato 2018: “rigetto dell’istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici a favore delle vittime del dovere.”




Consiglio di Stato 2018: “rigetto dell’istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici a favore delle vittime del dovere.”

Pubblicato il 01/06/2018

N. 03328/2018REG.PROV.COLL.

N. 02209/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2016, proposto dai Signori xxx xxx xxx, xxx xxx e xxx xxx xxx, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Mazzarella e Sonia Cirella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n.5;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi, in persona del Dirigente p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 11121/2015, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici a favore delle vittime del dovere.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Mazzarella e Sonia Cirella e l'Avvocato dello Stato Giulio Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I signori xxx xxx xxx, xxx xxx e xxx xxx xxx, presentavano in data 22.7.2010 istanza al Ministero della Giustizia affinché fossero loro riconosciuti, ai sensi delle leggi nn. 466/1980, 302/1990, 206/2004 e 244/2007, i benefici previsti per le vittime civili del dovere cadute in servizio e per causa di servizio, essendo i figli del dr. xxx xxx, Presidente del Tribunale di Nicosia, ucciso il 26.1.1960 durante un’udienza civile da lui presieduta, da un soggetto poi considerato non imputabile per avere agito in stato di totale infermità di mente, come riconosciuto dalla Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza n. 3 del 3.3.1961.

Il Ministero della Giustizia, con provvedimento prot. 14768/MV/mp del 25 ottobre 2011, rigettava l’istanza in quanto: a) i benefici previsti dalla l. n. 206/2004 e ss.mm.ii. sono legati ad eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dall'1.1.1961 mentre l’evento che aveva colpito il dr. xxx risaliva al 26.1.1960; b) l'eventuale diversa decorrenza potrebbe avvenire solo con una nuova disposizione di legge; c) fissare una decorrenza antecedente al 26.1.1960 avrebbe comportato l’equiparazione delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere, con conseguenti sviluppi imprevisti nell’applicabilità dei benefici in questione, in particolare ai fini del rispetto dei termini di prescrizione.

1.2. Avverso il provvedimento i sigg. xxx proponevano ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio.

I ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 16 della legge n. 206/2004, degli artt. 2, comma 2, e 4 del D.P.R. n. 243/2006 e dell’art. 29 della legge n. 196/2009, sostenendo, che non sarebbero necessarie ulteriori norme per il riconoscimento del diritto alla percezione dei richiesti benefici, risultando sufficiente intervenire in via amministrativa per eliminare le diseguaglianze venutesi a creare tra le vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.

Sotto altro profilo i ricorrenti evidenziavano che la normativa che prevede l’esclusione dall’indennizzo per eventi delittuosi marcati da un limite temporale individuato all'1.1.1961, senza obiettive giustificazioni né ragioni di bilancio, determinerebbe la violazione del principio di uguaglianza e sarebbe, quindi, in contrasto sia con la normativa comunitaria che con gli artt. 2, 3 e 117, comma 1, della Costituzione.

Il T.A.R. con sentenza n. 11121 del 9 settembre 2015 ha rigettato il ricorso.

1.3. Avverso la sentenza del T.A.R. i sigg.ri xxx xxx xxx, xxx xxx e xxx xxx xxx hanno proposto appello.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia che ha chiesto di rigettare l'appello perché inammissibile e comunque infondato nel merito.

All'udienza pubblica del 24 maggio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

2. Con un primo motivo di censura gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza per la mancata applicazione al caso di specie dell'art. 15 della legge n. 206/2004

Gli appellanti assumono che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della l. 206/2004, degli artt. 2, comma 2, e 4 del d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243 e dell’art. 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il riconoscimento del diritto a percepire i trattamenti economici previsti dall'art.15 della legge n. 206/2004, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., non sarebbe necessaria una nuova disposizione di legge ma soltanto una autorizzazione di spesa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su sollecitazione del Ministero della Giustizia.

2.2. Con un secondo motivo di censura gli appellanti sostengono che l'attuale normativa sarebbe in contrasto con i principi comunitari e con la Carta Costituzionale per avere il legislatore nazionale individuato un termine di retroattività illogico e arbitrario che avrebbe creato ingiustificate diseguaglianze.

3. L'appello è infondato e va respinto.

L'appello, invero, ricalca le censure avanzate nel ricorso di primo grado, in ordine alle quali il T.A.R. adito si è pronunciato in modo esaustivo e in termini che non possono che essere pienamente condivisi dal Collegio. Gli appellanti insistono nel sostenere, infatti, che, nel caso di specie, si tratterebbe soltanto di accertare se il disposto - e soprattutto la ratio - della normativa vigente consenta di estendere i benefici previsti per le vittime del dovere anche ai caduti per mano della criminalità organizzata e del terrorismo prima del 1° gennaio 1961, con una semplice nuova autorizzazione di spesa (senza bisogno, cioè, di una nuova legge che estenda il termine di retroattività) e se il termine fissato dal legislatore (1°gennaio 1961) non sia da ritenersi arbitrario.

3.2. Al riguardo il Collegio osserva che il dettato normativo non consente lettura diversa da quella fatta propria dall'Amministrazione nel provvedimento di diniego dei benefici richiesti, lettura condivisa dal giudice di prima istanza, che ha passato in rassegna le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, senza possibilità di estensione in via amministrativa dei benefici previsti, tantomeno con semplici procedure di autorizzazione di ampliamento di spesa, a modifica del lasso temporale fissato dal legislatore.

La legge n. 206 del 3.8.2004, (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) all'art. 15 dispone, esplicitamente, che i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1961… e, in attuazione, l’art. 1, commi 562-565, della legge 23.12.2005 n. 266, ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006, essendo stata ampliata la platea dei beneficiari, con la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, categoria che il comma 563 ha, poi, individuato, ex articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nei dipendenti pubblici deceduti o invalidati in attività di servizio nel contrasto alla criminalità e in servizio di ordine pubblico.

Al comma 565, poi, è disposto che con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

3.3. Come evidenziato dal T.A.R., non sussiste, alcuna disposizione nell’art. 16, comma 2, l. n. 206/04, nell’art. 29 l. n. 196/06 e nell’art. 4 d.p.r. n. 246/06 citt. che estende ulteriormente tale limite temporale al fine di nuove autorizzazioni di spesa in argomento e non può sfuggire che una eventuale anticipazione della decorrenza del termine per la corresponsione dei benefici in parola potrebbe scaturire solo da nuova disposizione di legge, che, come riferito dagli stessi appellanti, è rimasta allo stato di tentativo.

3.4. Circa la asserita disparità di trattamento tra i potenziali fruitori dei benefici a seguito della data limite fissata per il loro riconoscimento, ferma l'impossibilità, come si è detto, di cambiare il quadro di riferimento in via amministrativa, non può che rilevarsi che un limite temporale a tali riconoscimenti deve necessariamente essere posto, senza con ciò che sia messo in discussione il principio comunitario di uguaglianza delle persone di fronte alla legge, o che si sia in presenza della sussistenza, nell'ordinamento nazionale, di una disposizione discriminatoria che il giudice debba disapplicare.

La legislazione nazionale, invero, in coerenza con l'art. 12, comma 2, della Direttiva 2004/80/CE, evocata nell'atto di appello, ha codificato un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che non può essere considerato non equo o inadeguato, specie ove si consideri che progressivamente il limite per la concessione dei benefici è stato esteso al non certo prossimo 1° gennaio 1961.

3.5. Come riconosciuto dagli stessi appellanti nella loro articolata produzione, l'art. 18 della Direttiva 2004/80/CE si limita a prescrivere infatti che le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005, per cui, come rilevato dal giudice di prima istanza, nel momento in cui il legislatore nazionale ha deciso di retrodatare, come ha fatto, con un limite temporale, la concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere (per ampliare così la platea dei beneficiari), non si può dire che egli sia incorso in un comportamento illegittimo.

3.6. Le norme di settore non risultano, infine, in contrasto con l'art. 117 della Costituzione considerato che, come ancora osservato dal T.A.R., la fissazione di un – peraltro molto ampio – termine a ritroso per riconoscere i benefici è collegata alla discrezionalità riconosciuta al legislatore al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche pregresse.

4. Attesa la natura del contendere, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

xxx Anastasi, Presidente

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Carlo Schilardi
xxx Anastasi

IL SEGRETARIO

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