Consiglio di Stato
2018: “rigetto dell’istanza volta ad ottenere il riconoscimento
dei benefici a favore delle vittime del dovere.”
Pubblicato il
01/06/2018
N.
03328/2018REG.PROV.COLL.
N. 02209/2016
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di
Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 2209 del 2016, proposto dai Signori xxx xxx xxx,
xxx xxx e xxx xxx xxx, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe
Mazzarella e Sonia Cirella, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n.5;
contro
il Ministero della
Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto
in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
il Ministero della
Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale
e dei Servizi, in persona del Dirigente p.t., non costituito in
giudizio;
per la riforma
della sentenza del
T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 11121/2015, resa tra le parti,
concernente il rigetto dell’istanza volta ad ottenere il
riconoscimento dei benefici a favore delle vittime del dovere.
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il Consigliere Carlo
Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Mazzarella e
Sonia Cirella e l'Avvocato dello Stato Giulio Bacosi;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori xxx xxx
xxx, xxx xxx e xxx xxx xxx, presentavano in data 22.7.2010 istanza al
Ministero della Giustizia affinché fossero loro riconosciuti, ai
sensi delle leggi nn. 466/1980, 302/1990, 206/2004 e 244/2007, i
benefici previsti per le vittime civili del dovere cadute in servizio
e per causa di servizio, essendo i figli del dr. xxx xxx, Presidente
del Tribunale di Nicosia, ucciso il 26.1.1960 durante un’udienza
civile da lui presieduta, da un soggetto poi considerato non
imputabile per avere agito in stato di totale infermità di mente,
come riconosciuto dalla Corte d’Appello di Caltanissetta con
sentenza n. 3 del 3.3.1961.
Il Ministero della
Giustizia, con provvedimento prot. 14768/MV/mp del 25 ottobre 2011,
rigettava l’istanza in quanto: a) i benefici previsti dalla l. n.
206/2004 e ss.mm.ii. sono legati ad eventi verificatisi sul
territorio nazionale a decorrere dall'1.1.1961 mentre l’evento che
aveva colpito il dr. xxx risaliva al 26.1.1960; b) l'eventuale
diversa decorrenza potrebbe avvenire solo con una nuova disposizione
di legge; c) fissare una decorrenza antecedente al 26.1.1960 avrebbe
comportato l’equiparazione delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata alle vittime del dovere, con conseguenti
sviluppi imprevisti nell’applicabilità dei benefici in questione,
in particolare ai fini del rispetto dei termini di prescrizione.
1.2. Avverso il
provvedimento i sigg. xxx proponevano ricorso innanzi al T.A.R. per
il Lazio.
I ricorrenti
lamentavano la violazione dell’art. 16 della legge n. 206/2004,
degli artt. 2, comma 2, e 4 del D.P.R. n. 243/2006 e dell’art. 29
della legge n. 196/2009, sostenendo, che non sarebbero necessarie
ulteriori norme per il riconoscimento del diritto alla percezione dei
richiesti benefici, risultando sufficiente intervenire in via
amministrativa per eliminare le diseguaglianze venutesi a creare tra
le vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata e
del terrorismo.
Sotto altro profilo
i ricorrenti evidenziavano che la normativa che prevede l’esclusione
dall’indennizzo per eventi delittuosi marcati da un limite
temporale individuato all'1.1.1961, senza obiettive giustificazioni
né ragioni di bilancio, determinerebbe la violazione del principio
di uguaglianza e sarebbe, quindi, in contrasto sia con la normativa
comunitaria che con gli artt. 2, 3 e 117, comma 1, della
Costituzione.
Il T.A.R. con
sentenza n. 11121 del 9 settembre 2015 ha rigettato il ricorso.
1.3. Avverso la
sentenza del T.A.R. i sigg.ri xxx xxx xxx, xxx xxx e xxx xxx xxx
hanno proposto appello.
Si è costituito in
giudizio il Ministero della Giustizia che ha chiesto di rigettare
l'appello perché inammissibile e comunque infondato nel merito.
All'udienza pubblica
del 24 maggio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
2. Con un primo
motivo di censura gli appellanti lamentano l'erroneità della
sentenza per la mancata applicazione al caso di specie dell'art. 15
della legge n. 206/2004
Gli appellanti
assumono che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della l.
206/2004, degli artt. 2, comma 2, e 4 del d.p.r. 7 luglio 2006, n.
243 e dell’art. 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il
riconoscimento del diritto a percepire i trattamenti economici
previsti dall'art.15 della legge n. 206/2004, diversamente da quanto
ritenuto dal T.A.R., non sarebbe necessaria una nuova disposizione di
legge ma soltanto una autorizzazione di spesa da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, su sollecitazione del Ministero della
Giustizia.
2.2. Con un secondo
motivo di censura gli appellanti sostengono che l'attuale normativa
sarebbe in contrasto con i principi comunitari e con la Carta
Costituzionale per avere il legislatore nazionale individuato un
termine di retroattività illogico e arbitrario che avrebbe creato
ingiustificate diseguaglianze.
3. L'appello è
infondato e va respinto.
L'appello, invero,
ricalca le censure avanzate nel ricorso di primo grado, in ordine
alle quali il T.A.R. adito si è pronunciato in modo esaustivo e in
termini che non possono che essere pienamente condivisi dal Collegio.
Gli appellanti insistono nel sostenere, infatti, che, nel caso di
specie, si tratterebbe soltanto di accertare se il disposto - e
soprattutto la ratio - della normativa vigente consenta di estendere
i benefici previsti per le vittime del dovere anche ai caduti per
mano della criminalità organizzata e del terrorismo prima del 1°
gennaio 1961, con una semplice nuova autorizzazione di spesa (senza
bisogno, cioè, di una nuova legge che estenda il termine di
retroattività) e se il termine fissato dal legislatore (1°gennaio
1961) non sia da ritenersi arbitrario.
3.2. Al riguardo il
Collegio osserva che il dettato normativo non consente lettura
diversa da quella fatta propria dall'Amministrazione nel
provvedimento di diniego dei benefici richiesti, lettura condivisa
dal giudice di prima istanza, che ha passato in rassegna le
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia,
senza possibilità di estensione in via amministrativa dei benefici
previsti, tantomeno con semplici procedure di autorizzazione di
ampliamento di spesa, a modifica del lasso temporale fissato dal
legislatore.
La legge n. 206 del
3.8.2004, (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice) all'art. 15 dispone, esplicitamente, che i
benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi
verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1961…
e, in attuazione, l’art. 1, commi 562-565, della legge 23.12.2005
n. 266, ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10
milioni di euro a decorrere dal 2006, essendo stata ampliata la
platea dei beneficiari, con la progressiva estensione dei benefici
già previsti in favore delle vittime della criminalità e del
terrorismo a tutte le vittime del dovere, categoria che il comma 563
ha, poi, individuato, ex articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, nei dipendenti pubblici deceduti o invalidati in attività di
servizio nel contrasto alla criminalità e in servizio di ordine
pubblico.
Al comma 565, poi, è
disposto che con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i
termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro
il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui
ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
3.3. Come
evidenziato dal T.A.R., non sussiste, alcuna disposizione nell’art.
16, comma 2, l. n. 206/04, nell’art. 29 l. n. 196/06 e nell’art.
4 d.p.r. n. 246/06 citt. che estende ulteriormente tale limite
temporale al fine di nuove autorizzazioni di spesa in argomento e non
può sfuggire che una eventuale anticipazione della decorrenza del
termine per la corresponsione dei benefici in parola potrebbe
scaturire solo da nuova disposizione di legge, che, come riferito
dagli stessi appellanti, è rimasta allo stato di tentativo.
3.4. Circa la
asserita disparità di trattamento tra i potenziali fruitori dei
benefici a seguito della data limite fissata per il loro
riconoscimento, ferma l'impossibilità, come si è detto, di cambiare
il quadro di riferimento in via amministrativa, non può che
rilevarsi che un limite temporale a tali riconoscimenti deve
necessariamente essere posto, senza con ciò che sia messo in
discussione il principio comunitario di uguaglianza delle persone di
fronte alla legge, o che si sia in presenza della sussistenza,
nell'ordinamento nazionale, di una disposizione discriminatoria che
il giudice debba disapplicare.
La legislazione
nazionale, invero, in coerenza con l'art. 12, comma 2, della
Direttiva 2004/80/CE, evocata nell'atto di appello, ha codificato un
sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti
commessi nei rispettivi territori, che non può essere considerato
non equo o inadeguato, specie ove si consideri che progressivamente
il limite per la concessione dei benefici è stato esteso al non
certo prossimo 1° gennaio 1961.
3.5. Come
riconosciuto dagli stessi appellanti nella loro articolata
produzione, l'art. 18 della Direttiva 2004/80/CE si limita a
prescrivere infatti che le disposizioni necessarie per conformarsi
alla presente direttiva si applichino unicamente ai richiedenti le
cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005, per
cui, come rilevato dal giudice di prima istanza, nel momento in cui
il legislatore nazionale ha deciso di retrodatare, come ha fatto, con
un limite temporale, la concessione dei benefici previsti in favore
delle vittime del dovere (per ampliare così la platea dei
beneficiari), non si può dire che egli sia incorso in un
comportamento illegittimo.
3.6. Le norme di
settore non risultano, infine, in contrasto con l'art. 117 della
Costituzione considerato che, come ancora osservato dal T.A.R., la
fissazione di un – peraltro molto ampio – termine a ritroso per
riconoscere i benefici è collegata alla discrezionalità
riconosciuta al legislatore al fine di dare certezza alle situazioni
giuridiche pregresse.
4. Attesa la natura
del contendere, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le
parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
xxx Anastasi,
Presidente
Carlo Schilardi,
Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia,
Consigliere
Luca Lamberti,
Consigliere
Alessandro Verrico,
Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Carlo Schilardi
xxx Anastasi
IL SEGRETARIO
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