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domenica 22 luglio 2018

Consiglio di Stato 2018: mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie - note di cervicoartrosi, discopatia L5 S1 ascritte a causa di servizio, con contestuale diniego della concessione dell'equo indennizzo Pubblicato il 24/05/2018 N. 03114/2018REG.PROV.COLL. N. 04216/2016 REG.RIC.






Consiglio di Stato 2018: mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie - note di cervicoartrosi, discopatia L5 S1 ascritte a causa di servizio, con contestuale diniego della concessione dell'equo indennizzo


Pubblicato il 24/05/2018
N. 03114/2018REG.PROV.COLL.
N. 04216/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4216 del 2016, proposto dalla -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati xxxx;
contro
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Bari, Sezione I, n. 1506 del 21 ottobre 2015, resa inter partes, concernente il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie accertate e conseguente diniego ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell’economia e finanze e del Comitato di verifica per le cause di servizio;
Vista la memoria dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Giacomo Sgobba e l'Avvocato dello Stato Gaetana Natale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.La -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato, avanti il T.a.r. per la Puglia – Bari, sez. I, i seguenti atti:
a) il decreto prot. n° 3475/N del 13/06/11, col quale il Direttore della III Divisione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza ha rigettato l’istanza presentata dall’appellante in data 24/03/00, relativa al riconoscimento delle patologie (note di cervicoartrosi, discopatia L5 S1) ascritte a causa di servizio, con contestuale diniego della concessione dell'equo indennizzo;
b) il presupposto parere negativo del 18 giugno 2008 del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. La -OMISSIS- -OMISSIS-, al fine di invocarne l’annullamento, ha lamentato l’illegittimità di tali provvedimenti, evidenziando la violazione dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo per il riconoscimento della causa di servizio e l’effettiva dipendenza da questa delle patologie accusate.
4. Costituitasi l’amministrazione erariale, il Tribunale ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite.
4.1. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che:
- “la violazione del termine di conclusione del procedimento non può comportare per ciò solo conseguenze in punto di consumazione del potere di provvedere ovvero di validità degli atti sopravvenuti alla scadenza di questo”;
- “l'ordinamento prevede un’azione apposita avverso il silenzio - inadempimento delle Amministrazioni, onde consentire, anche eventualmente attraverso meccanismi sostitutivi il rispetto dei tempi procedimentali inderogabilmente fissati dal legislatore”;
- “non risultano documentati specifici eventi traumatici (es. colpo di frusta o distrazioni) compatibili in relazione al tempo, modo e luogo con il servizio, nemmeno durante il periodo di svolgimento del corso in Abbasanta; inoltre non risultano documentati incidenti in itinere, né tantomeno specifici episodi in potenziale collegamento con l'insorgenza della malattia”.
5. Avverso tale pronuncia la originaria ricorrente ha interposto appello, articolando due motivi di gravame così di seguito sintetizzati:
I) poiché “il provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio è stato comunicato alla sig.ra -OMISSIS- 3 anni dopo la riunione deliberativa” l’amministrazione ha violato la normativa di riferimento (DPR. 29/10/2001 n. 461), ove scandisce modi e tempi per la concessione ovvero per il diniego del beneficio richiesto, con la conseguente insussistenza dell’obbligo di esperire l’azione avverso il silenzio della P.A;
II) il corso di addestramento svolto presso la scuola di Abbasanta e “l'esercitazione denominata crash che presenta caratteristiche di particolare violenza” si pongono in regime di connessione causale con le infermità accertate.
6. In data 15 giugno 2016 si è costituita la difesa erariale con atto di stile.
7. In prossimità dell’udienza di trattazione dell’appello parte appellante ha presentato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame, nonché attestazione del Ministero relativa all’idoneità della -OMISSIS- -OMISSIS- agli accertamenti attitudinali nei giorni 24 e 25 gennaio 1996.
8. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 5 aprile 2018, non merita accoglimento.
8.1. Infondato è il primo motivo di appello.
L’appellante evidenzia, a tal riguardo, il notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione della richiesta di riconoscimento della causa di servizio, essendo la stessa risalente al 24 marzo 2000 mentre l’interposto diniego è intervenuto soltanto il 13 giugno 2011 e comunicato il 17 ottobre 2011. Sottolinea l’appellante che il procedimento nel caso di specie si è dipanato in un arco temporale di ben 11 anni e 7 mesi a fronte della tempistica contemplata dalla disciplina di riferimento (DPR. 29/10/2001 n. 461) in base alla quale, come testualmente precisato nel ricorso in appello, “il provvedimento di accoglimento o rigetto deve essere concluso e portato a conoscenza del richiedente nel complessivo termine di 170 giorni dalla presentazione della richiesta”.
Orbene, il Collegio ritiene di condividere le osservazioni rese dal Tribunale a sostegno della reiezione della corrispondente censura del ricorso di primo grado, dovendosi rilevare, innanzitutto, che la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento non è in grado di refluire ex se sulla legittimità dell’atto terminale, ancorché tardivo, a meno che non si tratti – stante una espressa previsione normativa al riguardo non configurabile nella disciplina in subiecta materia vigente – di un termine perentorio con effetto consumativo del potere. Questo Consiglio ha sul punto rilevato infatti che “Il superamento del termine massimo di durata di un procedimento avviato ad istanza di parte comporta le conseguenze previste dagli artt. 2 e 2 bis, l.7 agosto 1990, n. 241 (tra le altre, costituisce «elemento di valutazione della performance individuale» e consente di proporre innanzi al giudice amministrativo il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione), ma di per sé non incide sulla legittimità del provvedimento conclusivo del procedimento” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 maggio 2016, n. 2019).
Né va trascurato il fatto che, a fronte del protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione, come correttamente rilevato dal Tribunale, l’interessata alla definizione del procedimento poteva attivarsi mediante il ricorso agli strumenti giurisdizionali messi a disposizione dell’ordinamento per conseguire la relativa declaratoria dell’obbligo di provvedere con la nomina dell’organo commissariale. Lo speciale procedimento giurisdizionale disciplinato dagli artt. 31 e 117 c. proc. amm. ha infatti proprio la finalità di conferire al privato un potere procedimentale, strumentalmente volto a rendere effettivo l’obbligo giuridico della p.a. di provvedere (Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016 n. 860).
8.2. Infondato è anche il secondo motivo d’appello, col quale l’appellante obietta che l’accertata infermità [“sofferenza muscolare neurogena dei muscolo pedidio di destra (territorio radicolare di I4-L5) ... scoliosi dorso-lombare, riferita spinalgia cervico-dorsale. Limitazione della flesso-estensione del collo ai gradi medi. Modica contrattura dei muscoli paravertebrali cervico-lombari. Laségue positivo bilateralmente” ascritta alla 7^ categoria Tab. B minima] sarebbe in regime di connessione causale con l’esercitazione denominata crash svoltasi nell’ambito del corso di addestramento presso la scuola di Abbasanta. L’appellante valorizza a tal uopo la rapida successione cronologica che intercorre tra il periodo di svolgimento del corso (marzo 1996) e la prima sintomatologia dolorosa accusata al rachide cervicale (10/12/1996).
Il motivo non può essere condiviso per le seguenti ragioni:
- “il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da cause, o concause, di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti” (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093);
- “il parere del Comitato, infatti, consiste in un atto connotato da discrezionalità tecnica, fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale, con la conseguenza che il medesimo nel giudizio amministrativo è insindacabile, salve le ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 2018, n. 305);
- alla Commissione medica ospedaliera spetta il giudizio diagnostico sulle infermità e lesioni denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l’indicazione della categoria di menomazioni alle quali essi devono ritenersi ascrivibili mentre al Comitato di verifica sulle cause di servizio spetta il differente compito di accertare l’esistenza di un nesso causale fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2010 n. 3411);
- non può darsi, quindi, l’auspicato rilievo al parere favorevole dell’Ufficio Sanitario Provinciale presso la Questura di Bari del 15 aprile 2000 non avendo tale organo competenza ad esprimersi sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità rilevata secondo il paradigma procedimentale scolpito dalla disciplina di riferimento;
- con tale parere si è sì configurato un regime di connessione causale tra il servizio espletato dall’appellante e la patologia riscontrata “Note di cervicoartrosi; discopatia L/5 – S/1”, ma sulla base del rilievo che la dipendente “è stata sottoposta ripetutamente a cause perfrigeranti, umidità, disagi e strapazzi fisici e posture viziate” e quindi senza fare alcun cenno a traumatismi o microtraumi a carico della colonna vertebrale;
- non risulta dagli atti di causa che l’appellante abbia subito eventi traumatici in occasione del corso in Abbasanta né che abbia fruito di periodi riposo medico;
- il giudizio negativo espresso dal Comitato di verifica, alla luce del suo quadro motivazionale e nei limiti del sindacato del giudice amministrativo dianzi rassegnati, risulta immune dai rilievi di parte, in quanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, non è documentato in atti alcun incidente occorso alla -OMISSIS- -OMISSIS- nell’espletamento del corso di addestramento in Abbasanta, indulgendo l’appellante ad una ricostruzione del nesso causale sulla base della mera collocazione cronologica degli eventi non ricollegabili, solo per questo, in termini eziologici.
9. Conclusivamente, l’appello è infondato e deve essere respinto.
10. Il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi, stante la particolarità della vicenda di causa e dei sottesi interessi, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 4216/2016), lo respinge.
Spese del presente giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Giovanni Sabbato

Filippo Patroni Griffi















IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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