Translate

lunedì 29 ottobre 2018

TAR 2018: ricorso avverso sanzione disciplinare riduzione un decimo dello stipendio per due mensilità, irrogatagli ai sensi art. 80, comma 3, lett. c), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (TUIC). Pubblicato il 17/10/2018 N. 05951/2018REG.PROV.COLL. N. 07297/2012 REG.RIC.



TAR 2018: ricorso avverso sanzione disciplinare riduzione un decimo dello stipendio per due mensilità, irrogatagli ai sensi art. 80, comma 3, lett. c), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (TUIC).



Pubblicato il 17/10/2018

N. 05951/2018REG.PROV.COLL.

N. 07297/2012 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 7297/2012, proposto da
xxx xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07273/2012, concernente sanzione disciplinare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 25 settembre 2018 il Pres. Marco Lipari e uditi per le parti l’Avv. Antonino Galletti e l'Avv. dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. xxx xxx, vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, avverso la sanzione disciplinare della riduzione di un decimo dello stipendio per due mensilità, irrogatagli ai sensi art. 80, comma 3, lett. c), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (TUIC).

2. L’originario ricorrente impugna la decisione del TAR, riproponendo e sviluppando le censure articolate in primo grado, anche con riferimento al mancato esame dei motivi riguardanti la dedotta violazione dei termini del procedimento disciplinare.

3. L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, resiste al gravame.

4. L’appello è infondato.

5. Sulla base delle deduzioni esposte nell’appello e della documentazione istruttoria, i fatti posti all’origine del provvedimento disciplinare impugnato, risalenti al 3 luglio 2006, riguardano lo svolgimento di un’esercitazione di tiro a fuoco presso il Poligono di tiro sito in Prato.

Al fine di garantire il regolare svolgimento dell’addestramento, un ordine di servizio aveva imposto al personale, tenuto alla partecipazione, di trovarsi in Ufficio alle ore 8.00, così da raggiungere il Poligono di tiro in tempo utile per l’inizio delle attività, fissato alle ore 9.00.

L’appellante espone che, però, lo stesso giorno, a causa di un imprevisto “incidente” con l’arma di ordinanza, era stato costretto a lasciare l’Ufficio per provvedere alla riparazione. Rientrato nella sede di servizio e constatato che tutti i colleghi si erano già recati sul luogo dell’esercitazione, aveva deciso unilateralmente di avvalersi di un’autovettura di servizio per raggiungere il Poligono.

Tale determinazione non era stata comunicata al Capo dell’Ufficio, ma soltanto al responsabile dell’esercitazione sul luogo dell’addestramento.

Per tali condotte, il xxx era sottoposto a procedimento disciplinare: le contestazioni riguardavano, in particolare, l’utilizzo dell’auto di servizio senza autorizzazione e senza corretta compilazione del “libretto di macchina”, nonché l’irreperibilità e l’elusione dell’ordine di servizio sulle modalità di addestramento e l’ostacolo al regolare svolgimento di tale attività.

In sede procedimentale, l’appellante giustificava la propria condotta, dichiarando che “al momento di mettersi la divisa, la fondina ad estrazione rapida si scuciva completamente da un lato, tanto da renderla inutilizzabile”, così decideva di riparare l’accessorio presso un artigiano del luogo, avvisando telefonicamente un collega. Tuttavia, non essendo riuscito a contattare l’agente scelto con il quale avrebbe dovuto svolgere l’attività addestrativa e che si era già avviato verso il poligono di tiro, “con la sola intenzione di dare compimento al servizio predisposto nel più breve tempo”, utilizzava un mezzo di servizio per recarsi sul luogo dell’esercitazione senza attendere l’autorizzazione del Capo Ufficio, “impegnato in una riunione con molte persone nella propria stanza”, e chiedendo al responsabile degli automezzi di riferire la situazione al suddetto Capo Ufficio, non appena fosse stato possibile.

Per quanto riguarda la contestazione relativa all’incompleta compilazione del libretto di macchina, l’appellante replicava che si trattava solo della “mera dimenticanza dell’apposizione della sigla accanto agli estremi del viaggio, tutti compilati correttamente”. Aggiungeva che l’utilizzo del mezzo di servizio, senza preventiva autorizzazione del responsabile, era stato sanato in altre occasioni, sia nei suoi confronti sia verso altri colleghi, con semplice comunicazione verbale e con formale ratifica successiva.

In sintesi, l’appellante giustificava le condotte addebitate come “incongruenze nel procedere, solo frutto di causa di forza maggiore, unito forse ad un eccesso di zelo e alla più assoluta buona fede di comportamento”, ribadendo come l’unica intenzione fosse quella di “creare meno problemi possibili al servizio, di fronte ad una situazione non prevista”.

All’esito dell’istruttoria, la Commissione di disciplina per il personale del Corpo forestale dello Stato, esaminati gli atti relativi al procedimento disciplinare, tenuto conto della relazione del Capo Ufficio e delle sue osservazioni rese in trattazione orale, rilevata la responsabilità del deferito per aver utilizzato senza alcuna autorizzazione un’auto di servizio e ritenuta “mera irregolarità amministrativa di lieve entità” l’inesatta compilazione de libretto di macchina, anche alla luce delle considerazioni del Capo Ufficio, volte ad inquadrare il fatto contestato ad un periodo di particolare criticità del vice sovrintendente, ormai superato essendosi lo stesso ristabilito nel proprio equilibrio comportamentale, e delle particolari modalità di svolgimento della fattispecie, all’unanimità, deliberava la proposta “di irrogare al deferito la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio di un decimo di due mensilità, ai sensi dell’articolo 80, lettera c) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per inosservanza dei doveri d’ufficio”, ritenendo di infliggere una sanzione “commisurata alla gravità del fatto ma attenuata”.

Conseguentemente, con decreto dirigenziale del 13 febbraio 2007, ritenuto regolare il procedimento disciplinare espletato e ravvisata l’opportunità di procedere in conformità alla citata deliberazione, all’appellante è stata irrogata la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio.

6. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dall’interessato avverso la sanzione, rilevando che le contestazioni non hanno riguardato “le circostanze di fatto alla base della vicenda processuale”, ma l’interpretazione che ne è stata data dalle parti in giudizio.

La pronuncia ha ritenuto dimostrata la piena regolarità del procedimento e la legittimità del provvedimento impugnato, rilevando, in assenza di difetto di istruttoria, l’inconfigurabilità di un falso apprezzamento o travisamento dei fatti da parte della Commissione di disciplina: “nessun approfondimento istruttorio sarebbe stato necessario per diversamente orientare il convincimento unanime della Commissione di disciplina”, “…non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi della completezza e dell'esaustività dell'istruttoria svolta e del corretto rilievo attribuito ad alcuni significativi elementi, quali l’effettivo utilizzo dell’auto di servizio senza la debita autorizzazione, circostanza confermata dal ricorrente e che ha originato, in definitiva, la sanzione disciplinare, così che le doglianze dell'appellante si atteggiano a mero dissenso dalle conclusioni della Commissione di disciplina”.

7. L’appellante ribadisce le proprie contestazioni circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare, spiegando la propria condotta come corretto tentativo di contemperare le “esigenze formali” rappresentate dall’amministrazione con i “propri doveri sostanziali”, disattendendo le regole “il meno possibile” e adattandole alle circostanze contingenti nel “modo meno traumatico”.

In particolare, l’appellante non condivide la ricostruzione dei fatti compiuta dall’organo disciplinare, che ha individuato nei fatti descritti un’arbitraria disattenzione e una volontaria trasgressione degli ordini di servizio, e continua a sostenere l’assoluta mancanza di pregiudizi recati all’attività di addestramento, in lesione dell’interesse pubblico, evidenziando altresì una mancata contestazione dell’infondatezza dei rilievi dedotti.

La tesi dell’appellante non è condivisibile.

L’impugnato provvedimento disciplinare ha tenuto conto delle giustificazioni presentate dal deferito e ha ragionevolmente commisurato la sanzione alle particolari circostanze della fattispecie in esame, attentamente ponderate e correttamente riferite nella motivazione.

Pertanto, anche prescindendo dai profili di discrezionalità amministrativa che contraddistingue i provvedimenti disciplinari, non emergono elementi idonei a smentire l’esattezza della ricostruzione dei fatti compiuta dall’amministrazione e la sua adeguata valutazione sul piano del codice deontologico applicabile al personale del Corpo Forestale.

Infatti, l’amministrazione ha compiutamente esaminato i fatti e motivatamente ha deliberato di applicare la sanzione prevista per l’inosservanza di doveri d’ufficio nella misura minima, ritenendo tale riduzione ragionevole, proprio perché attentamente correlata alle particolarissime circostanze emerse nel corso dell’istruttoria.

A fronte di questa equilibrata e approfondita valutazione della vicenda disciplinare, il sindacato del giudice amministrativo, quand’anche potesse tradursi in una completa rivalutazione del procedimento sanzionatorio, non condurrebbe ad esiti diversi da quelli stabiliti dal provvedimento disciplinare impugnato.

8. Ad avviso del Collegio non appare, poi, condivisibile il richiamo, compiuto dall’appellante, all’art. 64, comma 2, c.p.a. e al principio di non contestazione alle deduzioni difensive del ricorrente. Secondo questa errata prospettiva, il TAR avrebbe dovuto accogliere la tesi del ricorrente, in mancanza di puntuali repliche dell’amministrazione.

Ma è evidente l’equivoco in cui cade l’appellante: la “non contestazione” riguarda i “fatti materiali” oggetto del giudizio e non le argomentazioni giuridiche indicate dalle parti.

In questo senso, allora, è corretta l’impostazione seguita dal TAR, secondo cui il contrasto tra le parti non riguarda i fatti storici all’origine del procedimento disciplinare, ma la qualificazione giuridica e disciplinare delle circostanze fattuali in esame.

Del resto, gli episodi esposti dall’appellante, oggetto del provvedimento impugnato, sono stati valutati dalla stessa amministrazione in sede di procedimento disciplinare e costituiscono il presupposto della sanzione.

9. Le considerazioni che procedono conducono anche al rigetto delle censure relative alla ipotizzata sproporzione e inadeguatezza della sanzione e alla violazione del termine del procedimento, riproposte in appello, in quanto ritenute non esaminate dal TAR.

L’applicazione della sanzione nella misura minima, infatti, è stata attentamente e ragionevolmente motivata, sicché non emerge la denunciata illegittimità.

Con riferimento alla ipotizzata violazione dei termini di durata del procedimento, va rilevato che il decreto dirigenziale che ha irrogato la sanzione, ricostruisce analiticamente le varie fasi di svolgimento del procedimento disciplinare: con nota del 18.07.2006, pervenuta in data 20.07.2006, sono stati trasmessi gli atti istruttori; le contestazioni venivano formulate con nota del 4.08.2006 notificata in data 18.09.2006; in risposta l’interessato produceva le proprie giustificazioni in data 5.10.2006 pervenute in data 26.10.2009; seguivano la nota di deferimento alla Commissione di disciplina del 23.10.2006 e le successive note della stessa Commissione del 27.10.2006, notificata il 31.10.2006; e del 22.11.2006, notificata il 25.11.2006; in data 15.12.2006 si collocava il verbale di trattazione orale da parte della Commissione e la deliberazione di istanza di convocazione del Capo ad interim dell’ufficio territoriale per il giorno 19.01.2007; seguiva altra nota della Commissione del 22.12.2006, notificata in data 29.12.2006; e il verbale di trattazione orale del 19.01.2007; in quest’ultima data si procedeva alla deliberazione da parte della Commissione, trasmessa con nota del 5.02.2007; interveniva, infine, il provvedimento con decreto del 13.02.2007.

In tal modo risultano rispettati tutti i termini “interni” del procedimento disciplinare stabiliti dal T.U. per gli impiegati civili. La normativa prevede, infatti, che le giustificazioni dell’impiegato debbano essere comunicate entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione delle contestazioni (18.09.2006); entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni (26.10.2006), il capo del personale se ritiene che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito trasmette gli atti alla Commissione di disciplina (nota di deferimento del 23.10.2006); entro dieci giorni successivi a quello in cui sono pervenuti gli atti, il segretario della Commissione dà avviso all’impiegato della facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia (nota 191 del 27.10.2006); entro trenta giorni dalla scadenza del precedente termine deve avere luogo la trattazione orale (fissata in data 15.12.2006) con comunicazione all’impiegato nel rispetto dei termini previsti; segue poi, nel caso in esame, un supplemento di istruttoria ex art. 113, comma 3, del T.U. impiegati civili, e viene indicata la data del 19.01.2007 per la convocazione del Capo ad interim dell’ufficio territoriale, di cui è data comunicazione all’impiegato nel rispetto dei termini previsti; conclusa la trattazione orale si è provveduto la deliberazione (trasmessa con nota del 5.02.2007); in data 13.02.2007 è, infine, intervenuto il decreto applicativo della sanzione, da comunicare all’impiegato entro dieci giorni dalla sua data (notifica avvenuta in data 13.03.2007).

Non trova applicazione, invece, il termine centoventi giorni, di cui al regolamento del Ministro delle Politiche Agricole 25 maggio 1992, n. 376, perché la disposizione richiamata dall’appellante, a parte la sua valenza ordinatoria, concerne solo lo stato giuridico del personale del Corpo Forestale e non gli speciali procedimenti disciplinari.

Va aggiunto che, ai fini del rispetto dei termini di conclusione del procedimento disciplinare, occorre fare riferimento alla data di adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione. La successiva comunicazione assume rilevanza ai fini della decorrenza del termine per un’eventuale impugnazione.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

Nessun commento: