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venerdì 24 gennaio 2020

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 settembre 2019, n. 170 Regolamento recante la disciplina delle modalita' di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. (20G00007) (GU n.19 del 24-1-2020) Vigente al: 8-2-2020



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 settembre 2019, n. 170
Regolamento recante la disciplina delle modalita'  di  iscrizione  in
via telematica degli atti di ultima volonta'  nel  registro  generale
dei testamenti su richiesta  del  notaio  o  del  capo  dell'archivio
notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n.
307, come modificato  dall'articolo  12,  comma  7,  della  legge  28
novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto  normativo
per l'anno 2005. (20G00007)
(GU n.19 del 24-1-2020)
  Vigente al: 8-2-2020 

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la  legge  25  maggio  1981,  n.  307,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un  sistema
di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  sull'ordinamento  del
notariato e degli archivi notarili;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 241;
  Visto il Codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione  e
riassetto normativo per l'anno 2005, ed in particolare l'articolo 12,
comma 7, che ha inserito l'articolo 5-bis alla legge 25 maggio  1981,
n. 307;
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,
n. 2;
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  110,  recante
disposizioni in materia di  atto  pubblico  informatico  redatto  dal
notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre  1984,
n. 956, recante regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981,
n. 307;
  Visto il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  20
aprile 2009;
  Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale (gia' Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), in  data
23 febbraio 2016;
  Acquisiti  i  pareri  del  Garante  per  la  protezione  dei   dati
personali, in data 25 novembre 2015 e 28 marzo 2019;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2019;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data
13 agosto 2019;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento stabilisce in  attuazione  dell'articolo
5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, le modalita' di  iscrizione
in via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generale
dei testamenti su richiesta  del  notaio  o  del  capo  dell'archivio
notarile.
                               Art. 2

          Modalita' tecniche della trasmissione telematica

  1. La richiesta di  iscrizione  e'  redatta  in  originale  tramite
l'utilizzo di appositi strumenti software  in  conformita'  a  quanto
previsto  dal  codice  dell'amministrazione  digitale.  Il  documento
informatico che contiene la richiesta e'  sottoscritto  personalmente
dal capo dell'archivio notarile mediante firma digitale o altro  tipo
di  firma  elettronica  qualificata  e,  dai  notai,  mediante  firma
digitale rilasciata a  norma  dell'articolo  23-bis  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89.
  2. La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa in allegato  ad
un messaggio di posta elettronica certificata,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui agli articoli  6,  6-bis,  48,  49,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole  tecniche.
Il  messaggio  deve  essere   trasmesso   dall'indirizzo   di   posta
elettronica certificata di cui all'articolo 16,  commi  7  e  8,  del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Non possono essere trasmesse  piu'
richieste di iscrizioni con un unico messaggio di posta elettronica.
  3. Il notaio  e  il  capo  dell'archivio  notarile,  ai  quali  non
pervenga la ricevuta di  avvenuta  consegna  entro  ventiquattro  ore
dall'invio, devono trasmettere nuovamente la richiesta di  iscrizione
in via telematica ovvero su supporto cartaceo, con le modalita' e nei
termini previsti dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre  1984,  n.  956,  per  quelle
trasmesse su supporto cartaceo.
  4. Il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, con
messaggio di posta elettronica certificata, il numero e  la  data  di
registrazione della richiesta di iscrizione e il numero di repertorio
dell'atto a cui si riferisce la richiesta o il motivo  che  la  rende
irricevibile. Il documento informatico contenente la comunicazione di
irricevibilita' della richiesta e' sottoscritto con firma digitale  o
con altro tipo di firma elettronica qualificata. Qualora non pervenga
la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro  ore  dall'invio,
il registro generale dei testamenti deve  trasmettere  nuovamente  le
predette comunicazioni in via telematica ovvero su supporto cartaceo.
  5. Sono da considerare irricevibili e si considerano non  trasmesse
le richieste di iscrizione non registrate esclusivamente per uno  dei
seguenti motivi:
  a) richiesta non  trasmessa  con  messaggio  di  posta  elettronica
certificata, in conformita' a quanto previsto dal comma 2;
  b) richiesta di iscrizione non  elaborabile  perche'  il  documento
informatico e' difforme dalle specifiche  tecniche  disposte  con  il
provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2;
  c) richiesta  di  iscrizione  non  sottoscritta  con  le  modalita'
previste dal comma 1 ovvero  sottoscritta  con  firma  basata  su  un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
  d) richiesta di iscrizione sottoscritta da soggetto non legittimato
a trasmettere la richiesta di iscrizione.
  6. Il  presidente  del  consiglio  notarile  comunica  all'archivio
notarile distrettuale:
  a) l'iscrizione a ruolo del notaio;
  b) la sospensione, l'interdizione  temporanea,  l'interdizione  dai
pubblici uffici o altro  provvedimento  comportante  sospensione  del
notaio dall'esercizio ai sensi della  legge  penale  e  la  revoca  o
cessazione dei provvedimenti medesimi;
  c) la cessazione definitiva dall'esercizio  del  notaio  ovvero  il
trasferimento ad altro distretto;
  d) la nomina del notaio depositario, la consegna e la  restituzione
degli atti, previsti dall'articolo 43 della legge 16  febbraio  1913,
n. 89;
  e) la nomina del notaio delegato o del coadiutore,  previsti  dagli
articoli 44 e 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e la revoca  dei
predetti provvedimenti.
  7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono eseguite  immediatamente
e comunque non oltre tre giorni  dalla  data  del  provvedimento  del
presidente  del  consiglio  notarile  o   del   consiglio   notarile,
dell'esecuzione  delle  sanzioni  e  delle  misure  cautelari,  della
consegna degli atti o della loro  restituzione,  della  ricezione  da
parte del  consiglio  notarile  del  provvedimento  emesso  da  altra
autorita'.
  8. Le comunicazioni di cui al comma  6  devono  essere  eseguite  a
mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui non pervenga
la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro  ore  dall'invio,
la comunicazione deve essere trasmessa nuovamente in  via  telematica
ovvero su supporto cartaceo.
                               Art. 3

               Termini per la trasmissione telematica
                    delle richieste di iscrizione

  1. La richiesta  di  iscrizione  in  via  telematica  e'  trasmessa
direttamente al registro generale dei  testamenti  dal  notaio  entro
dieci giorni e dal capo dell'archivio notarile entro tre giorni dalla
data  in  cui  si  realizzano  i  presupposti  per  la  richiesta  di
iscrizione.
                               Art. 4

             Imposta di bollo sui documenti informatici
                contenenti le richieste di iscrizione

  1. La richiesta  di  iscrizione  trasmessa  in  via  telematica  e'
soggetta  alla  stessa  imposta  di  bollo  dovuta  per  l'iscrizione
effettuata con la scheda di cui all'articolo 5 della legge 25  maggio
1981, n. 307, nella misura pari a tre volte l'imposta fissa dovuta in
base all'articolo 3 - Parte I della tariffa annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. L'imposta di bollo e' dovuta una sola  volta  nel  caso  in  cui
l'iscrizione di cui al comma 1 venga ripetuta, in via telematica o su
supporto cartaceo, salve le  ipotesi  in  cui  la  ripetizione  della
richiesta avvenga per effetto di irricevibilita'.
  3. L'imposta di bollo di cui al comma 1 e' assolta con le modalita'
previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642.
  4. L'assolvimento dell'imposta  di  bollo  in  modo  virtuale  puo'
essere effettuato dal notaio, oppure, in  alternativa,  dall'archivio
notarile competente  mediante  l'utilizzo  di  somme  preventivamente
versate dal notaio all'archivio notarile  stesso.  Qualora  le  somme
versate dal notaio non siano sufficienti al pagamento dell'imposta di
bollo relativa alla  richiesta  di  iscrizione,  l'archivio  notarile
effettua la comunicazione di cui  all'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  inviando  copia
della richiesta di iscrizione e omettendo gli estremi  identificativi
del testatore nel caso in cui la  richiesta  riguardi  un  testamento
inedito. Il notaio puo' richiedere all'archivio  notarile  competente
la restituzione delle somme versate non utilizzate. In nessun caso al
notaio sono riconosciuti interessi per le somme versate.
  5. Gli archivi notarili comunicano in via  telematica  al  registro
generale dei testamenti l'importo riscosso di cui al comma  4  e  gli
estremi della quietanza rilasciata.
                               Art. 5

          Controlli delle richieste di iscrizione dei notai

  1. L'archivio notarile ha accesso alle iscrizioni relative a  tutti
gli atti del distretto notarile di competenza. Con  il  provvedimento
di cui all'articolo 6, comma 2 sono fissate le modalita' con le quali
gli archivi notarili possono consultare  in  via  telematica  i  dati
inseriti nel registro generale dei testamenti.
  2. Il capo dell'archivio notarile  effettua  i  controlli  previsti
dall'articolo 14 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e  dall'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 18  dicembre  1984,  n.
956, sulle richieste d'iscrizione trasmesse  in  via  telematica  dai
notai  del  distretto   di   competenza,   riscontrando   la   esatta
corrispondenza dei dati in esse contenuti, resi consultabili  in  via
telematica,  con  quelli  riportati  nei  documenti  indicati   nelle
predette disposizioni.
                               Art. 6

                           Regole tecniche

  1. I documenti informatici e quelli su supporto cartaceo contenenti
le richieste di iscrizione devono essere trasmessi e  conservati  con
modalita',  conformi  alle  idonee  misure  di   sicurezza   di   cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che assicurino la sicurezza,  la
riservatezza e l'integrita' dei dati e il rispetto  dei  principi  di
segretezza dettati dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre  1984,  n.  956,  con  le
garanzie necessarie ad impedire la conoscenza dei dati  da  parte  di
soggetti diversi da quelli che ne hanno diritto.
  2. Con provvedimento del direttore generale  dell'Ufficio  centrale
degli   archivi   notarili,   adottato   entro   centottanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, acquisito il parere dell'AgID e del  Garante  per
la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche
previste dall'articolo 71 del codice  dell'amministrazione  digitale,
sono fissate:
  a) le modalita' tecnico-operative per la redazione, sottoscrizione,
trasmissione e conservazione delle  richieste  di  iscrizione,  delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, delle comunicazioni che
gli archivi notarili devono  effettuare  all'Ufficio  centrale  degli
archivi notarili in merito ai versamenti eseguiti dai notai,  per  la
gestione  e  conservazione  dei  dati  e  per  assicurare   la   loro
segretezza;
  b) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazione
con le quali il personale degli archivi notarili puo'  consultare  in
via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti;
  c) le modalita' informatiche e  telematiche  di  consultazione  dei
dati dell'indice previsto  dal  terzo  comma  dell'articolo  154  del
regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e
dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre  1924,  n.  1737,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
  d) la data a decorrere dalla quale la richiesta  d'iscrizione  puo'
essere eseguita per via telematica;
  e) la data a decorrere dalla quale le nuove modalita' di  cui  alla
lettera b) sono operative.
                               Art. 7

                Orario di disponibilita' del servizio

  1. Il registro generale dei testamenti garantisce la disponibilita'
dei servizi  informatici,  salvo  cause  di  forza  maggiore  o  caso
fortuito, nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi', dalle ore  otto
alle ore diciotto, e dalle ore  otto  alle  ore  tredici  dei  giorni
ventiquattro e trentuno dicembre.
  2. Il registro generale puo' in ogni caso sospendere il servizio in
relazione ad esigenze connesse all'efficienza e  alla  sicurezza  del
servizio stesso.
  3. In caso di sospensione superiore  a  quattro  ore,  il  registro
generale provvede a darne notizia ai notai e ai  capi  degli  archivi
notarili con idonee forme di  pubblicita'  informatiche,  determinate
con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2.
                               Art. 8

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'applicazione delle disposizioni  del  presente  regolamento
non derivano nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le
amministrazioni  pubbliche   interessate   provvedono   ai   relativi
adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 20 settembre 2019

                                          Il Ministro della giustizia
                                                    Bonafede         
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Gualtieri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2020
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 82

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