MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2019
Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli.
(20A00447)
(GU n.19 del 24-1-2020)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Codice
della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada», e successive modificazioni, di seguito
«Regolamento»;
Visto l'art. 164, comma 6 del Codice della strada e l'art. 361 del
Regolamento, che prevede l'obbligo di apporre pannelli per la
segnalazione della sporgenza longitudinale del carico;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Considerato che il regolamento (UE) n. 305/2011 e' entrato in
vigore il 1° luglio 2013 e che ha introdotto l'obbligo di predispone
dichiarazioni di prestazioni di prodotto, secondo i prospetti
indicati dalle norme armonizzate;
Vista la norma armonizzata EN 12899-1 «Segnaletica verticale
permanente per il traffico stradale - Parte 1: segnali permanenti»
rientrante nell'ambito nel regolamento (UE) n. 305/2011;
Visto l'obbligo di utilizzare pannelli segnaletici, da apporre sui
veicoli, con le caratteristiche indicate dal Codice della strada e
dal Regolamento;
Considerato che i requisiti dei pannelli segnaletici da apporre sui
veicoli, in termini di prestazioni e caratteristiche, sono da
ritenersi del tutto analoghi a quelli della segnaletica verticale
permanente ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Alle disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la
segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste
dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento,
subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai
sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.
2. Ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici di
cui al comma 1, devono essere provvisti della dichiarazione di
prestazione di prodotto.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti
sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli
articoli 192 e 361 del Regolamento, e gia' in uso, conservano la loro
validita'.
2. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti
sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli
articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati
sino al 31 dicembre 2020.
3. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, gia'
provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento
(UE) n. 305/2011, conservano la loro validita'.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui
all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere
provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di
prodotto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2019
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, foglio n. 5
DECRETO 4 dicembre 2019
Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli.
(20A00447)
(GU n.19 del 24-1-2020)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Codice
della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada», e successive modificazioni, di seguito
«Regolamento»;
Visto l'art. 164, comma 6 del Codice della strada e l'art. 361 del
Regolamento, che prevede l'obbligo di apporre pannelli per la
segnalazione della sporgenza longitudinale del carico;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Considerato che il regolamento (UE) n. 305/2011 e' entrato in
vigore il 1° luglio 2013 e che ha introdotto l'obbligo di predispone
dichiarazioni di prestazioni di prodotto, secondo i prospetti
indicati dalle norme armonizzate;
Vista la norma armonizzata EN 12899-1 «Segnaletica verticale
permanente per il traffico stradale - Parte 1: segnali permanenti»
rientrante nell'ambito nel regolamento (UE) n. 305/2011;
Visto l'obbligo di utilizzare pannelli segnaletici, da apporre sui
veicoli, con le caratteristiche indicate dal Codice della strada e
dal Regolamento;
Considerato che i requisiti dei pannelli segnaletici da apporre sui
veicoli, in termini di prestazioni e caratteristiche, sono da
ritenersi del tutto analoghi a quelli della segnaletica verticale
permanente ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Alle disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la
segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste
dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento,
subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai
sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.
2. Ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici di
cui al comma 1, devono essere provvisti della dichiarazione di
prestazione di prodotto.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti
sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli
articoli 192 e 361 del Regolamento, e gia' in uso, conservano la loro
validita'.
2. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti
sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli
articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati
sino al 31 dicembre 2020.
3. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, gia'
provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento
(UE) n. 305/2011, conservano la loro validita'.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui
all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere
provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di
prodotto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2019
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, foglio n. 5
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