Translate

venerdì 24 gennaio 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 dicembre 2019 Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli. (20A00447) (GU n.19 del 24-1-2020)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2019
Disciplina  dei  dispositivi  segnaletici  da  apporre  sui  veicoli.
(20A00447)
(GU n.19 del 24-1-2020)

                             IL MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, di seguito  «Codice
della strada»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
Codice  della  strada»,  e  successive  modificazioni,   di   seguito
«Regolamento»;
  Visto l'art. 164, comma 6 del Codice della strada e l'art. 361  del
Regolamento,  che  prevede  l'obbligo  di  apporre  pannelli  per  la
segnalazione della sporgenza longitudinale del carico;
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
  Considerato che il regolamento  (UE)  n.  305/2011  e'  entrato  in
vigore il 1° luglio 2013 e che ha introdotto l'obbligo di  predispone
dichiarazioni  di  prestazioni  di  prodotto,  secondo  i   prospetti
indicati dalle norme armonizzate;
  Vista  la  norma  armonizzata  EN  12899-1  «Segnaletica  verticale
permanente per il traffico stradale - Parte  1:  segnali  permanenti»
rientrante nell'ambito nel regolamento (UE) n. 305/2011;
  Visto l'obbligo di utilizzare pannelli segnaletici, da apporre  sui
veicoli, con le caratteristiche indicate dal Codice  della  strada  e
dal Regolamento;
  Considerato che i requisiti dei pannelli segnaletici da apporre sui
veicoli,  in  termini  di  prestazioni  e  caratteristiche,  sono  da
ritenersi del tutto analoghi a  quelli  della  segnaletica  verticale
permanente ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;

                              Decreta:

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Alle disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la
segnalazione  della  sporgenza  longitudinale  del  carico,  previste
dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361  del  Regolamento,
subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai
sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.
  2. Ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici  di
cui al comma  1,  devono  essere  provvisti  della  dichiarazione  di
prestazione di prodotto.
                               Art. 2

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma  1,  prodotti
sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli
articoli 192 e 361 del Regolamento, e gia' in uso, conservano la loro
validita'.
  2. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma  1,  prodotti
sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli
articoli 192 e 361 del Regolamento, possono  essere  commercializzati
sino al 31 dicembre 2020.
  3. I dispositivi segnaletici di  cui  all'art.  1,  comma  1,  gia'
provvisti della prestazione di prodotto,  ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 305/2011, conservano la loro validita'.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui
all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere
provvisti  esclusivamente  della  dichiarazione  di  prestazione   di
prodotto.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 dicembre 2019

                                              Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, foglio n. 5

Nessun commento: