DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28
Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta
Covid-19. (20G00046)
(GU n.111 del 30-4-2020)
Vigente al: 1-5-2020
Capo I
Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,
amministrativa e contabile
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante
«Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1,
commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23
giugno 2017, n. 103»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire
l'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni
telefoniche ed ambientali come dettata dal decreto legislativo n. 216
del 2017 e rimodulata dal decreto-legge n. 161 del 2019 per le
esigenze di adeguamento delle strutture, il cui processo in corso e'
stato rallentato dalla grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in
atto;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di integrare la disciplina
dell'ordinamento penitenziario in materia di rinvio dell'esecuzione
della pena in detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti
per reati gravi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis
del medesimo ordinamento, nonche' di introdurre con urgenza le
necessarie disposizioni di coordinamento e adeguamento della
disciplina sulla sospensione dei termini processuali per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa
e contabile;
Considerata la necessita' e l'urgenza di introdurre misure urgenti
per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
Acquisito sull'articolo 6 il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, reso nell'adunanza del 29 aprile 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, della salute e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 agosto 2020»;
b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «1° settembre 2020».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il
comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente
articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente
al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6
che sono di immediata applicazione.».
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia
di detenzione domiciliare e permessi
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 30-bis:
1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel
caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorita'
competente, prima di pronunciarsi, chiede altresi' il parere del
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel
caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis,
anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in
ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita'
organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. Salvo ricorrano
esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non puo' essere
concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti
pareri.»;
2) il nono comma e' sostituito dal seguente: «Il procuratore
generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi
e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li
hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione, rispettivamente, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;
b) all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, e' aggiunto il
seguente: «1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice
di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo
41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di
provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi
degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della
detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga,
chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la
sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti
con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. I
pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di
sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di
quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di
motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o
il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei
pareri.».
Art. 3
Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina
sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge
n. 18 del 2020
1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad
alimenti» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e
373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti
la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle
parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle
seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice
di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22,
23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in
genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo'
produrre grave pregiudizio alle parti»;
2) alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel
periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del
codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti:
«procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi
successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del
codice di procedura penale»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;
c) al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni caso
avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice
nell'ufficio giudiziario e»;
d) al comma 12-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano,
alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera
di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati
testimoni, parti, consulenti o periti.»;
e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente
faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle
seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore
generale faccia richiesta di discussione orale»;
2) al quinto periodo, dopo le parole «e' formulata per
iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e
le parole «del ricorrente» sono soppresse;
f) dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quater.1
- Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del
pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo,
e' autorizzato il deposito con modalita' telematica di memorie,
documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma
3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle
previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita'
stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I
decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli
uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici.
12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti
del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso
ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a
norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico
ministero atti e documenti in modalita' telematica, secondo le
disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al
momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei
sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal
provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti
di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del
pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici.»;
g) al comma 12-quinquies e' aggiunto infine il seguente periodo:
«Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di
discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;
h) al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».
Art. 4
Disposizioni integrative e di coordinamento
in materia di giustizia amministrativa
1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono
sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al
31 luglio 2020 puo' essere chiesta discussione orale con istanza
depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica
ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima
dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con
modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la
sicurezza e la funzionalita' del sistema informatico della giustizia
amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle
risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza e' accolta
dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le
parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta
l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse
dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente
ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la
discussione della causa con modalita' da remoto, la dispone con
decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da
remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si
da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei
soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini
della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui
si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto e'
considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla
discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9
antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio
in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta
e' considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui
al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.
2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al
codice del processo amministrativo, e' sostituito dal seguente: «1.
Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente
in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati
dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni
dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la
sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del
processo amministrativo telematico, anche relativamente ai
procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il
procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a
partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al
quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal
Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13
dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40. E'
abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del
processo amministrativo.
Art. 5
Disposizioni integrative e di coordinamento
in materia di giustizia contabile
1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole: «30
giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».
b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di
cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza,
che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori,
magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati
operanti negli uffici territoriali.»;
c) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
«8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19,
il pubblico ministero puo' avvalersi di collegamenti da remoto,
individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei
conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione
in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili
alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali
responsabilita', i soggetti informati di cui all'articolo 60 del
codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta
richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto
del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.».
Capo II
Misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19
Art. 6
Sistema di allerta Covid-19
1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in
contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la
salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle
misure di sanita' pubblica legate all'emergenza COVID-19, e'
istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base
volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia
mobile. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del
trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio
nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori
di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con l'Istituto
superiore di sanita' e, anche per il tramite del Sistema Tessera
Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che
operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori
adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per
l'adozione di correlate misure di sanita' pubblica e di cura. Le
modalita' operative del sistema di allerta tramite la piattaforma
informatica di cui al presente comma sono complementari alle
ordinarie modalita' in uso nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del
progetto.
2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di
impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo
35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai
rischi elevati per i diritti e le liberta' degli interessati, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679
e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, assicurando, in particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena
consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle operazioni di
trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui
tempi di conservazione dei dati;
b) per impostazione predefinita, in conformita' all'articolo 25
del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti
dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli
necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i
contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19,
individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e
specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma,
nonche' ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza
sanitaria in favore degli stessi soggetti;
c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato
sul trattamento di dati di prossimita' dei dispositivi, resi anonimi
oppure, ove cio' non sia possibile, pseudonimizzati; e' esclusa in
ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la riservatezza,
l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei
servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad evitare il rischio
di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati
pseudonimizzati oggetto di trattamento;
e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche
nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente
necessario al trattamento, la cui durata e' stabilita dal Ministero
della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al
presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla
scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22
del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con
modalita' semplificate.
3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non
possono essere trattati per finalita' diverse da quella di cui al
medesimo comma 1, salva la possibilita' di utilizzo in forma
aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanita' pubblica,
profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli
articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e
j), del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non
comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed e' assicurato il
rispetto del principio di parita' di trattamento.
5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita' pubblica ed
e' realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture
localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I
programmi informatici di titolarita' pubblica sviluppati per la
realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui
al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza
aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonche' ogni
trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente
articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di
emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la
medesima data tutti i dati personali trattati devono essere
cancellati o resi definitivamente anonimi.
7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di
cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate
per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio
dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad
eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi
mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Pisano, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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