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giovedì 16 luglio 2020

= Conflitto interessi: stop direttori giornali in Parlamento =

Essendo in Italia la perplessità è più che lecita


GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2020 16.53.42


= Conflitto interessi: stop direttori giornali in Parlamento =

(AGI) - Roma, 16 lug. - Si chiudono le porte del Parlamento per i direttori e i vicedirettori di testate giornalistiche. La stretta e' contenuta nel testo della proposta di legge sul conflitto di interessi, presentato oggi dal presidente della commissione Affari costituzionali della Camera. In base alla nuova normativa proposta, sono ineleggibili alla carica di parlamentare "i direttori e vicedirettori di testate giornalistiche nazionali se hanno esercitato l'incarico nei 6 mesi prima dell'accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi e' ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera", si legge nel testo, che introduce delle novita' in generale sulle cause di ineleggibilita' a parlamentare. Nel dettaglio, spiega Brescia nella relazione, il testo "introduce nuove fattispecie di ineleggibilita' dei membri del Parlamento, intervenendo in maniera significativa e incisiva sul testo unico della Camera dei Deputati. Si premette che nell'introduzione di tali fattispecie si e' adeguatamente valutata la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale l'ineleggibilita' risulta giustificata soltanto se ragionevolmente collegata all'esigenza di evitare la captatio benevolentiae degli elettori o possibili fattori di turbativa della par condicio che in campagna elettorale deve essere assicurata a tutti i candidati". (AGI)Ser (Segue) 161653 LUG 20 NNNN

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= Conflitto interessi: stop direttori giornali in Parlamento (2)=

(AGI) - Roma, 16 lug. - In particolare, si estende l'ineleggibilita' a parlamentare dei sindaci di tutti i comuni e non piu' da 20mila in su come nel testo vigente. Rispetto alla formulazione in vigore sono ineleggibili anche: i vicecapi di gabinetto dei Ministri, oltre ai capi; i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato, oltre al capo e al vicecapo della polizia; i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Inoltre, per gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato viene eliminato il riferimento alla circoscrizione del loro comando territoriale. Tale limitazione pero' rimane per gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, con riferimento temporale fissato a trecento giorni prima dell'accettazione della candidatura. Piu' in generale, sale da 180 a 300 giorni il limite temporale per cessare le funzioni sopra citate e cosi' neutralizzare la causa di ineleggibilita'". Infine il nuovo articolato prevede che "in caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro 60 giorni prima della data di accettazione della candidatura e non piu' entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento in Gazzetta Ufficiale." (AGI)Ser 161653 LUG 20 NNNN

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