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giovedì 9 luglio 2020

LEGGE 2 luglio 2020, n. 72 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (20G00090) (GU n.171 del 9-7-2020) Vigente al: 10-7-2020



LEGGE 2 luglio 2020, n. 72

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10  maggio
2020,  n.  30,  recante  misure   urgenti   in   materia   di   studi
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (20G00090)
(GU n.171 del 9-7-2020)
  Vigente al: 10-7-2020 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante  misure  urgenti
in materia di studi epidemiologici e statistiche sul  SARS-COV-2,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 2 luglio 2020

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
                                                             Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  10
  MAGGIO 2020, N. 30
    All'articolo 1:
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
        «3-bis. Nell'ambito  della  relazione  annuale  trasmessa  al
Parlamento ai  sensi  dell'articolo  24  del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  sono  ricomprese  le   attivita'   svolte
dall'ISTAT ai sensi del presente decreto»;
        al comma  4,  secondo  periodo,  le  parole:  "che  dovessero
rientrare"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "che  rientrano",  le
parole: "ovvero esercitare" sono sostituite dalle  seguenti:  "o  che
esercitano" e le parole: "o essere" sono sostituite  dalle  seguenti:
"o sono";
        al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole:  "di  cui  al
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' indicando le
fonti di cognizione delle informazioni complete" e, al terzo periodo,
le parole: "sui siti istituzionali" sono sostituite  dalle  seguenti:
"nei siti internet istituzionali";
        al comma 6, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  "I
campioni  raccolti  presso  gli  appositi  punti  di  prelievo   sono
analizzati e refertati dai laboratori  individuati  dalle  regioni  e
dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei  predetti
laboratori,  comunicano  all'interessato,  con  modalita'  sicure,  i
risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite
della piattaforma di cui al comma 2,  comunicano  i  risultati  delle
analisi ai soggetti di cui al comma 1" e, al terzo periodo,  dopo  le
parole: "provvedimento del 5 giugno 2019" sono inserite le  seguenti:
", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019,";
        al comma 7, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'Istituto  superiore  di  sanita'  e   l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  possono  trattare  i
dati raccolti  nell'ambito  dell'indagine  di  cui  al  comma  1  per
finalita' di ricerca scientifica";
        al  comma  8,  secondo  periodo,   dopo   le   parole:   "non
identificabili" sono inserite le  seguenti:  ",  fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 6,";
        al comma 9, le parole: "di cui al decreto  7  dicembre  2016"
sono sostituite dalle seguenti: "previste dal regolamento di  cui  al
decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016";
        al comma 14, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  "385.000
euro" sono inserite le  seguenti:  "per  l'anno  2020"  e,  al  terzo
periodo, le parole: "Al relativo onere, in termine  di  fabbisogno  e
indebitamento netto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Al  relativo
onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto,";
        al comma 15, terzo periodo, le  parole:  "mediante  il  fondo
risorse" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse".
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
      «Art. 1-bis (Modifiche  all'articolo  8  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27). - 1. All'articolo 8 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, le parole: "sei unita'" sono sostituite  dalle
seguenti: "quindici unita'";
        b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
        "4.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  e'
autorizzata la spesa di euro  230.980  per  l'anno  2020  e  di  euro
346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede:
          a) per l'anno 2020:
          1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione
del fondo  a  disposizione  per  eventuali  deficienze  dei  capitoli
relativi alle tre Forze  armate,  di  cui  all'art.  613  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66;
          2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione
del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse  al  programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione  e  ammodernamento  del
patrimonio  infrastrutturale,  per  le  esigenze  di   funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi,  dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze  armate,  inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il  riequilibrio  dei  principali
settori di spesa del Ministero della  difesa,  con  la  finalita'  di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e
di sostenere le capacita' operative,  di  cui  all'articolo  619  del
citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
          b)  per  l'anno  2021,  quanto  a  euro  346.470   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  per  la  riallocazione   delle
funzioni connesse al programma  di  razionalizzazione,  accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio  infrastrutturale,  per  le
esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione  e  supporto
dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in  dotazione
alle Forze armate, inclusa l'Arma dei  Carabinieri,  nonche'  per  il
riequilibrio dei principali settori  di  spesa  del  Ministero  della
difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in  efficienza
dello strumento militare e di sostenere le  capacita'  operative,  di
cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66"».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30

Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 (in Gazzetta  Ufficiale
-  Serie  generale  -  n.  119   del   10   maggio   2020,   Edizione
straordinaria), coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2020,
n. 72 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:
«Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche  sul
SARS-COV-2». (20A03643)
(GU n.171 del 9-7-2020)
  Vigente al: 9-7-2020 

Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto   del
Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.

                               Art. 1

Indagine di sieroprevalenza sul  SARS-COV-2  condotta  dal  Ministero
                      della salute e dall'ISTAT

  1. In considerazione della necessita' di disporre  con  urgenza  di
studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo  stato
immunitario  della  popolazione,  indispensabili  per  garantire   la
protezione dall'emergenza sanitaria in atto, ai  sensi  dell'articolo
9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89  del  Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile
2016, nonche'  dell'articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera  cc)  del
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e'  autorizzato  il
trattamento dei  dati  personali,  anche  genetici  e  relativi  alla
salute,  per  fini  statistici  e   di   studi   scientifici   svolti
nell'interesse  pubblico  nel   settore   della   sanita'   pubblica,
nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente
dai competenti uffici del  Ministero  della  salute  e  dall'Istituto
nazionale  di  statistica  (ISTAT),  in  qualita'  di  titolari   del
trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo  le
modalita'  individuate  dal  presente  articolo  e   dal   protocollo
approvato dal Comitato Tecnico  Scientifico  di  cui  all'articolo  2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630, nonche' nel rispetto delle  pertinenti  Regole
deontologiche allegate al medesimo decreto  legislativo  n.  196  del
2003.
  2. Per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di  cui  al  comma  1,
basata sull'esecuzione di analisi  sierologiche  per  la  ricerca  di
anticorpi  specifici  nei  confronti  del  virus   SARS-COV-2   sugli
individui rientranti nei campioni di cui al comma 3,  i  soggetti  di
cui al comma 1 si avvalgono di  un'apposita  piattaforma  tecnologica
istituita presso il Ministero della salute.
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo  con  il
Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite  i
propri registri statistici individui,  unita'  economiche,  luoghi  e
tematico del lavoro, uno o piu' campioni casuali di individui,  anche
longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di  eta',
genere e settore di  attivita'  economica,  che  saranno  invitati  a
sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2.
  3-bis. Nell'ambito della relazione annuale trasmessa al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6  settembre  1989,
n. 322, sono ricomprese le attivita' svolte dall'ISTAT ai  sensi  del
presente decreto.
  4. L'ISTAT trasmette, con modalita' sicure, alla piattaforma di cui
al comma 2, i dati anagrafici e il  codice  fiscale  degli  individui
rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonche' degli esercenti la
responsabilita' genitoriale  o  del  tutore  o  dell'affidatario  dei
minori d'eta' rientranti nei medesimi campioni. I  competenti  uffici
del Ministero della salute di cui al comma 1, ai  fini  del  presente
articolo, richiedono ai fornitori dei servizi  telefonici,  che  sono
tenuti a dare riscontro con modalita' sicure, le utenze di  telefonia
dei  clienti  che  rientrano  nei  campioni  o  che   esercitano   la
responsabilita' genitoriale o sono  tutori  o  affidatari  di  minori
rientranti nei campioni.
  5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli  individui
rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2,  al
fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni  e  le  province
autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano  con
modalita' sicure ai medici di medicina  generale  e  ai  pediatri  di
libera scelta i nominativi  dei  relativi  assistiti  rientranti  nei
campioni, affinche' li informino dell'indagine in corso.  Avvalendosi
delle informazioni di  cui  al  comma  4,  la  Croce  Rossa  Italiana
verifica    telefonicamente    la    disponibilita'    dei    singoli
all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento
per  il  prelievo,  rivolgendo  loro   uno   specifico   questionario
predisposto  dall'ISTAT,  in  accordo   con   il   Comitato   Tecnico
Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera  sintetica,  le
informazioni di cui agli  articoli  13  e  14  del  Regolamento  (UE)
2016/679,  in  ordine  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' di cui al presente articolo, nonche' indicando le fonti  di
cognizione  delle  informazioni  complete.   Le   informazioni   agli
interessati sono pubblicate in maniera completa  e  consultabili  nei
siti internet istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT.
  6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di  prelievo  sono
analizzati e refertati dai laboratori  individuati  dalle  regioni  e
dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei  predetti
laboratori,  comunicano,  con  modalita'  sicure,  all'interessato  i
risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite
della piattaforma di cui al comma 2,  comunicano  i  risultati  delle
analisi ai soggetti di cui al  comma  1.  I  campioni  raccolti  sono
consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla  banca  biologica
dell'Istituto  Nazionale   Malattie   Infettive   «L.   Spallanzani»,
istituita con la delibera n. 320 del 20  luglio  2009,  nel  rispetto
delle  Linee  Guida  per  l'istituzione  e   l'accreditamento   delle
biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza  e  le
Biotecnologie della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  il  19
aprile 2006. Il trattamento dei  campioni  e  dei  relativi  dati  e'
effettuato  per  esclusive  finalita'  di  ricerca  scientifica   sul
SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto
delle prescrizioni del Garante per la protezione dei  dati  personali
individuate nel provvedimento del 5  giugno  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  176  del  29  luglio  2019,   e   successive
modificazioni. Il titolare del trattamento dei  dati  raccolti  nella
banca biologica e' il Ministero della salute e l'accesso ai  dati  da
parte di altri soggetti, per le predette  finalita'  di  ricerca,  e'
consentito  esclusivamente  nell'ambito  di   progetti   di   ricerca
congiunti  con  il   medesimo   Ministero.   Gli   interessati   sono
adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni
e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e  14  del
Regolamento  (UE)  2016/679.  I  campioni  sono  conservati  per   le
finalita' di cui al presente comma presso la predetta banca biologica
per un periodo non superiore a cinque anni.
  7. I dati raccolti nell'ambito dell'indagine di  cui  al  comma  1,
privi di  identificativi  diretti,  possono  essere  comunicati,  per
finalita' scientifiche, ai soggetti di cui al comma  1  dell'articolo
5-ter del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  nonche'  agli
ulteriori  soggetti   individuati   con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con  il  Presidente
dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali,
nel rispetto dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo  n.
33 del 2013 e previa stipula di appositi  protocolli  di  ricerca  da
parte dei soggetti di cui al comma 1. L'Istituto superiore di sanita'
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro possono trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine  di
cui al comma 1 per finalita' di ricerca scientifica.
  8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento  dell'indagine,
si  avvalgono,  ai  sensi  dell'articolo  28  del  Regolamento   (UE)
2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni,  delle  province
autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonche'  dei  medici  di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le  regioni  e  le
province autonome, ove risulti necessario per finalita' di analisi  e
programmazione nell'ambito dell'emergenza  epidemiologica  in  corso,
hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma  individuale  ma
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con
gli interessati e comunque con  modalita'  che,  pur  consentendo  il
collegamento  nel  tempo  delle  informazioni  riferite  ai  medesimi
individui, rendono questi  ultimi  non  identificabili,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 6, e ai dati relativi agli assistiti  delle
altre regioni e province autonome in maniera anonima e  aggregata,  a
soli fini comparativi. La diffusione dei dati e' autorizzata solo  in
forma anonima e aggregata.
  9. Ai fini dello svolgimento  dell'indagine  di  cui  al  comma  1,
possono  essere  acquisiti  dati  personali  relativi   ai   soggetti
rientranti  nel  campione  presenti  nel  nuovo  sistema  informativo
sanitario del Ministero della salute secondo  le  modalita'  previste
dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  salute  7
dicembre  2016,  n.  262,  nonche'  quelli   presenti   nell'anagrafe
nazionale vaccini, di cui al decreto del  Ministro  della  salute  17
settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  257,  del  5
novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie.
  10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto  coinvolto
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita'
di cui al presente articolo; per  il  perseguimento  delle  finalita'
statistiche e di ricerca scientifica  il  Ministero  della  salute  e
l'ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.
  11. I dati  personali  raccolti  ai  sensi  del  presente  articolo
vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5  del
Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento  delle
finalita' individuate dal presente articolo e nei limiti in  cui  sia
necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno  dei
soggetti coinvolti.
  12.  Il   Commissario   straordinario   per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica  COVID-19,  per  le  finalita'  di  cui  al   presente
articolo, acquista i dispositivi idonei alla  somministrazione  delle
analisi sierologiche nonche' ogni bene necessario alla  conservazione
dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai
sensi dell'articolo 122 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
tenendo  conto  delle  indicazioni  fornite  dal   Comitato   Tecnico
Scientifico di cui al comma 1.
  13. In  ragione  dell'urgenza  e  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  ai
fini  dell'acquisizione  di  beni  e  servizi,   anche   informatici,
strettamente connessi alle attivita' di cui al presente  articolo,  i
soggetti deputati possono provvedere mediante  le  procedure  di  cui
agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove  possibile,  di
almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa  il
possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte  dall'articolo
163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
  14. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  l'ISTAT,  in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzato
a conferire fino ad un massimo di 10  incarichi  di  lavoro  autonomo
anche di collaborazione coordinata e continuativa,  della  durata  di
sei mesi. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
complessiva di 385.000 euro per l'anno 2020, alla  cui  copertura  si
provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT.  Al
relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
199.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  15. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica  di  cui  al
comma 2, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di  220.000  euro,
alla cui copertura si provvede mediante corrispondente  utilizzo  del
fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della salute. Per l'attivita' svolta  dalla
Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo,  e'  autorizzata
la spesa  di  euro  1.700.000;  per  la  conservazione  dei  campioni
raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, e'  autorizzata
la spesa di euro 700.000; per l'acquisto dei dispositivi idonei  alla
somministrazione delle analisi sierologiche e' autorizzata  la  spesa
di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di  cui  al  precedente
periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate  al  Commissario
straordinario di cui all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri  a  valere  sul  Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo  2
gennaio 2018, n. 1.
                             Art. 1 bis

Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  1.  All'articolo  8  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1,  le  parole:  «sei  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici unita'»;
  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la
spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di euro  346.470  per  l'anno
2021 e ai relativi oneri si provvede:
  a) per l'anno 2020:
  1) quanto a euro 115.490,  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo a disposizione per eventuali deficienze dei  capitoli  relativi
alle  tre  Forze  armate,  di  cui  all'articolo   613   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66;
  2) quanto a euro 115.490,  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo per la riallocazione delle funzioni connesse  al  programma  di
razionalizzazione,  accorpamento,  riduzione  e  ammodernamento   del
patrimonio  infrastrutturale,  per  le  esigenze  di   funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi,  dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze  Armate,  inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il  riequilibrio  dei  principali
settori di spesa del Ministero della  Difesa,  con  la  finalita'  di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e
di sostenere le capacita' operative,  di  cui  all'articolo  619  del
citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470  mediante  corrispondente
riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni  connesse  al
programma   di   razionalizzazione,   accorpamento,    riduzione    e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per  le  esigenze  di
funzionamento, ammodernamento e manutenzione e  supporto  dei  mezzi,
dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle  Forze
Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per  il  riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della  Difesa,  con  la
finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento
militare e di sostenere le capacita' operative, di  cui  all'articolo
619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.».
                               Art. 2

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

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