LEGGE 2 luglio 2020, n. 72
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio
2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (20G00090)
(GU n.171 del 9-7-2020)
Vigente al: 10-7-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti
in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10
MAGGIO 2020, N. 30
All'articolo 1:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ambito della relazione annuale trasmessa al
Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, sono ricomprese le attivita' svolte
dall'ISTAT ai sensi del presente decreto»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: "che dovessero
rientrare" sono sostituite dalle seguenti: "che rientrano", le
parole: "ovvero esercitare" sono sostituite dalle seguenti: "o che
esercitano" e le parole: "o essere" sono sostituite dalle seguenti:
"o sono";
al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: "di cui al
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' indicando le
fonti di cognizione delle informazioni complete" e, al terzo periodo,
le parole: "sui siti istituzionali" sono sostituite dalle seguenti:
"nei siti internet istituzionali";
al comma 6, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "I
campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo sono
analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e
dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei predetti
laboratori, comunicano all'interessato, con modalita' sicure, i
risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite
della piattaforma di cui al comma 2, comunicano i risultati delle
analisi ai soggetti di cui al comma 1" e, al terzo periodo, dopo le
parole: "provvedimento del 5 giugno 2019" sono inserite le seguenti:
", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019,";
al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono trattare i
dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1 per
finalita' di ricerca scientifica";
al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "non
identificabili" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto
previsto dal comma 6,";
al comma 9, le parole: "di cui al decreto 7 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016";
al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole: "385.000
euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020" e, al terzo
periodo, le parole: "Al relativo onere, in termine di fabbisogno e
indebitamento netto" sono sostituite dalle seguenti: "Al relativo
onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto,";
al comma 15, terzo periodo, le parole: "mediante il fondo
risorse" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27). - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "sei unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici unita'";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di euro
346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede:
a) per l'anno 2020:
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione
del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli
relativi alle tre Forze armate, di cui all'art. 613 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione
del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del
patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio dei principali
settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalita' di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e
di sostenere le capacita' operative, di cui all'articolo 619 del
citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante
corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle
funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le
esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto
dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione
alle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il
riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della
difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza
dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative, di
cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66"».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30
Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 119 del 10 maggio 2020, Edizione
straordinaria), coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2020,
n. 72 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul
SARS-COV-2». (20A03643)
(GU n.171 del 9-7-2020)
Vigente al: 9-7-2020
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero
della salute e dall'ISTAT
1. In considerazione della necessita' di disporre con urgenza di
studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato
immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la
protezione dall'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'articolo
9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' autorizzato il
trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla
salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti
nell'interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica,
nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente
dai competenti uffici del Ministero della salute e dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), in qualita' di titolari del
trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le
modalita' individuate dal presente articolo e dal protocollo
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, nonche' nel rispetto delle pertinenti Regole
deontologiche allegate al medesimo decreto legislativo n. 196 del
2003.
2. Per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di cui al comma 1,
basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di
anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli
individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di
cui al comma 1 si avvalgono di un'apposita piattaforma tecnologica
istituita presso il Ministero della salute.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo con il
Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i
propri registri statistici individui, unita' economiche, luoghi e
tematico del lavoro, uno o piu' campioni casuali di individui, anche
longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di eta',
genere e settore di attivita' economica, che saranno invitati a
sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2.
3-bis. Nell'ambito della relazione annuale trasmessa al Parlamento
ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, sono ricomprese le attivita' svolte dall'ISTAT ai sensi del
presente decreto.
4. L'ISTAT trasmette, con modalita' sicure, alla piattaforma di cui
al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui
rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonche' degli esercenti la
responsabilita' genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei
minori d'eta' rientranti nei medesimi campioni. I competenti uffici
del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente
articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono
tenuti a dare riscontro con modalita' sicure, le utenze di telefonia
dei clienti che rientrano nei campioni o che esercitano la
responsabilita' genitoriale o sono tutori o affidatari di minori
rientranti nei campioni.
5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui
rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al
fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni e le province
autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano con
modalita' sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di
libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei
campioni, affinche' li informino dell'indagine in corso. Avvalendosi
delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana
verifica telefonicamente la disponibilita' dei singoli
all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento
per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario
predisposto dall'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico
Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le
finalita' di cui al presente articolo, nonche' indicando le fonti di
cognizione delle informazioni complete. Le informazioni agli
interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili nei
siti internet istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT.
6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo sono
analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e
dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei predetti
laboratori, comunicano, con modalita' sicure, all'interessato i
risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite
della piattaforma di cui al comma 2, comunicano i risultati delle
analisi ai soggetti di cui al comma 1. I campioni raccolti sono
consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica
dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani»,
istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009, nel rispetto
delle Linee Guida per l'istituzione e l'accreditamento delle
biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri il 19
aprile 2006. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati e'
effettuato per esclusive finalita' di ricerca scientifica sul
SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto
delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali
individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, e successive
modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella
banca biologica e' il Ministero della salute e l'accesso ai dati da
parte di altri soggetti, per le predette finalita' di ricerca, e'
consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca
congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono
adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni
e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le
finalita' di cui al presente comma presso la predetta banca biologica
per un periodo non superiore a cinque anni.
7. I dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1,
privi di identificativi diretti, possono essere comunicati, per
finalita' scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo
5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' agli
ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente
dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
nel rispetto dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo n.
33 del 2013 e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da
parte dei soggetti di cui al comma 1. L'Istituto superiore di sanita'
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro possono trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di
cui al comma 1 per finalita' di ricerca scientifica.
8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento dell'indagine,
si avvalgono, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni, delle province
autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonche' dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le regioni e le
province autonome, ove risulti necessario per finalita' di analisi e
programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso,
hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma individuale ma
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con
gli interessati e comunque con modalita' che, pur consentendo il
collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi
individui, rendono questi ultimi non identificabili, fatto salvo
quanto previsto dal comma 6, e ai dati relativi agli assistiti delle
altre regioni e province autonome in maniera anonima e aggregata, a
soli fini comparativi. La diffusione dei dati e' autorizzata solo in
forma anonima e aggregata.
9. Ai fini dello svolgimento dell'indagine di cui al comma 1,
possono essere acquisiti dati personali relativi ai soggetti
rientranti nel campione presenti nel nuovo sistema informativo
sanitario del Ministero della salute secondo le modalita' previste
dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 7
dicembre 2016, n. 262, nonche' quelli presenti nell'anagrafe
nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17
settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257, del 5
novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie.
10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita'
di cui al presente articolo; per il perseguimento delle finalita'
statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e
l'ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.
11. I dati personali raccolti ai sensi del presente articolo
vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del
Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento delle
finalita' individuate dal presente articolo e nei limiti in cui sia
necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei
soggetti coinvolti.
12. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, per le finalita' di cui al presente
articolo, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle
analisi sierologiche nonche' ogni bene necessario alla conservazione
dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai
sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico
Scientifico di cui al comma 1.
13. In ragione dell'urgenza e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai
fini dell'acquisizione di beni e servizi, anche informatici,
strettamente connessi alle attivita' di cui al presente articolo, i
soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui
agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di
almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il
possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte dall'articolo
163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
14. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'ISTAT, in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzato
a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo
anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di
sei mesi. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
complessiva di 385.000 euro per l'anno 2020, alla cui copertura si
provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al
relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
15. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al
comma 2, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro,
alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del
fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero della salute. Per l'attivita' svolta dalla
Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo, e' autorizzata
la spesa di euro 1.700.000; per la conservazione dei campioni
raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, e' autorizzata
la spesa di euro 700.000; per l'acquisto dei dispositivi idonei alla
somministrazione delle analisi sierologiche e' autorizzata la spesa
di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente
periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario
straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
Art. 1 bis
Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici unita'»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la
spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di euro 346.470 per l'anno
2021 e ai relativi oneri si provvede:
a) per l'anno 2020:
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del
fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi
alle tre Forze armate, di cui all'articolo 613 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del
fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del
patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio dei principali
settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita' di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e
di sostenere le capacita' operative, di cui all'articolo 619 del
citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante corrispondente
riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al
programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di
funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi,
dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze
Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la
finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento
militare e di sostenere le capacita' operative, di cui all'articolo
619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 119 del 10 maggio 2020, Edizione
straordinaria), coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2020,
n. 72 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul
SARS-COV-2». (20A03643)
(GU n.171 del 9-7-2020)
Vigente al: 9-7-2020
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero
della salute e dall'ISTAT
1. In considerazione della necessita' di disporre con urgenza di
studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato
immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la
protezione dall'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'articolo
9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' autorizzato il
trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla
salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti
nell'interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica,
nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente
dai competenti uffici del Ministero della salute e dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), in qualita' di titolari del
trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le
modalita' individuate dal presente articolo e dal protocollo
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, nonche' nel rispetto delle pertinenti Regole
deontologiche allegate al medesimo decreto legislativo n. 196 del
2003.
2. Per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di cui al comma 1,
basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di
anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli
individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di
cui al comma 1 si avvalgono di un'apposita piattaforma tecnologica
istituita presso il Ministero della salute.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo con il
Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i
propri registri statistici individui, unita' economiche, luoghi e
tematico del lavoro, uno o piu' campioni casuali di individui, anche
longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di eta',
genere e settore di attivita' economica, che saranno invitati a
sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2.
3-bis. Nell'ambito della relazione annuale trasmessa al Parlamento
ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, sono ricomprese le attivita' svolte dall'ISTAT ai sensi del
presente decreto.
4. L'ISTAT trasmette, con modalita' sicure, alla piattaforma di cui
al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui
rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonche' degli esercenti la
responsabilita' genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei
minori d'eta' rientranti nei medesimi campioni. I competenti uffici
del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente
articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono
tenuti a dare riscontro con modalita' sicure, le utenze di telefonia
dei clienti che rientrano nei campioni o che esercitano la
responsabilita' genitoriale o sono tutori o affidatari di minori
rientranti nei campioni.
5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui
rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al
fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni e le province
autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano con
modalita' sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di
libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei
campioni, affinche' li informino dell'indagine in corso. Avvalendosi
delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana
verifica telefonicamente la disponibilita' dei singoli
all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento
per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario
predisposto dall'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico
Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le
finalita' di cui al presente articolo, nonche' indicando le fonti di
cognizione delle informazioni complete. Le informazioni agli
interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili nei
siti internet istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT.
6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo sono
analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e
dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei predetti
laboratori, comunicano, con modalita' sicure, all'interessato i
risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite
della piattaforma di cui al comma 2, comunicano i risultati delle
analisi ai soggetti di cui al comma 1. I campioni raccolti sono
consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica
dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani»,
istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009, nel rispetto
delle Linee Guida per l'istituzione e l'accreditamento delle
biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri il 19
aprile 2006. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati e'
effettuato per esclusive finalita' di ricerca scientifica sul
SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto
delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali
individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, e successive
modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella
banca biologica e' il Ministero della salute e l'accesso ai dati da
parte di altri soggetti, per le predette finalita' di ricerca, e'
consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca
congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono
adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni
e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le
finalita' di cui al presente comma presso la predetta banca biologica
per un periodo non superiore a cinque anni.
7. I dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1,
privi di identificativi diretti, possono essere comunicati, per
finalita' scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo
5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' agli
ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente
dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
nel rispetto dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo n.
33 del 2013 e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da
parte dei soggetti di cui al comma 1. L'Istituto superiore di sanita'
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro possono trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di
cui al comma 1 per finalita' di ricerca scientifica.
8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento dell'indagine,
si avvalgono, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni, delle province
autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonche' dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le regioni e le
province autonome, ove risulti necessario per finalita' di analisi e
programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso,
hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma individuale ma
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con
gli interessati e comunque con modalita' che, pur consentendo il
collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi
individui, rendono questi ultimi non identificabili, fatto salvo
quanto previsto dal comma 6, e ai dati relativi agli assistiti delle
altre regioni e province autonome in maniera anonima e aggregata, a
soli fini comparativi. La diffusione dei dati e' autorizzata solo in
forma anonima e aggregata.
9. Ai fini dello svolgimento dell'indagine di cui al comma 1,
possono essere acquisiti dati personali relativi ai soggetti
rientranti nel campione presenti nel nuovo sistema informativo
sanitario del Ministero della salute secondo le modalita' previste
dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 7
dicembre 2016, n. 262, nonche' quelli presenti nell'anagrafe
nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17
settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257, del 5
novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie.
10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita'
di cui al presente articolo; per il perseguimento delle finalita'
statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e
l'ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.
11. I dati personali raccolti ai sensi del presente articolo
vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del
Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento delle
finalita' individuate dal presente articolo e nei limiti in cui sia
necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei
soggetti coinvolti.
12. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, per le finalita' di cui al presente
articolo, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle
analisi sierologiche nonche' ogni bene necessario alla conservazione
dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai
sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico
Scientifico di cui al comma 1.
13. In ragione dell'urgenza e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai
fini dell'acquisizione di beni e servizi, anche informatici,
strettamente connessi alle attivita' di cui al presente articolo, i
soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui
agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di
almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il
possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte dall'articolo
163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
14. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'ISTAT, in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzato
a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo
anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di
sei mesi. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
complessiva di 385.000 euro per l'anno 2020, alla cui copertura si
provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al
relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
15. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al
comma 2, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro,
alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del
fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero della salute. Per l'attivita' svolta dalla
Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo, e' autorizzata
la spesa di euro 1.700.000; per la conservazione dei campioni
raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, e' autorizzata
la spesa di euro 700.000; per l'acquisto dei dispositivi idonei alla
somministrazione delle analisi sierologiche e' autorizzata la spesa
di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente
periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario
straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
Art. 1 bis
Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici unita'»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la
spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di euro 346.470 per l'anno
2021 e ai relativi oneri si provvede:
a) per l'anno 2020:
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del
fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi
alle tre Forze armate, di cui all'articolo 613 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del
fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del
patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio dei principali
settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita' di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e
di sostenere le capacita' operative, di cui all'articolo 619 del
citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante corrispondente
riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al
programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di
funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi,
dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze
Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la
finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento
militare e di sostenere le capacita' operative, di cui all'articolo
619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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