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sabato 20 marzo 2021

Racc. 12-3-2021 n. 2021/C93/01 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom. Pubblicata nella G.U.U.E. 19 marzo 2021, n. C 93. Racc. 12 marzo 2021, n. 2021/C93/01 (1).

 

Consiglio

Racc. 12-3-2021 n. 2021/C93/01

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom.

Pubblicata nella G.U.U.E. 19 marzo 2021, n. C 93.

Racc. 12 marzo 2021, n. 2021/C93/01   (1).


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom.


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 19 marzo 2021, n. C 93.


 


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1,


vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:


(1) La direttiva 2000/43/CE del Consiglio (2) stabilisce un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sull'origine razziale o etnica in tutta l'Unione per quanto riguarda i settori dell'occupazione, dell'istruzione, della protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, delle prestazioni sociali e dell'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio. Uno degli obiettivi della presente raccomandazione è contribuire all'effettiva attuazione di tale direttiva, fatte salve le competenze degli Stati membri.


(2) In virtù della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio (3), gli Stati membri sono tenuti a configurare come reato l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio per motivi di razza, colore, religione, ascendenza o origine nazionale o etnica, e a garantire che la motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, possa essere presa in considerazione dai giudici nazionali all'atto della determinazione della pena. La presente raccomandazione è intesa a rafforzare le misure adottate contro l'incitamento all'odio, i reati generati dall'odio e la violenza contro i Rom. In linea con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la presente raccomandazione mira altresì a promuovere l'assistenza ai Rom vittime di tali reati.


(3) Il pilastro europeo dei diritti sociali esprime principi e diritti intesi a sostenere ed aumentare l'equità sociale, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Misure universali integrate da misure mirate, quali quelle contenute nella presente raccomandazione, tese a tutelare e sostenere i gruppi ad alto rischio di discriminazione o esclusione sociale sono fondamentali per sostenere l'attuazione dei principi del pilastro sociale. La realizzazione del pilastro è un impegno politico e una responsabilità condivisa. Dovrebbe essere attuato a livello dell'Unione e degli Stati membri in linea con le rispettive competenze, tenendo debitamente conto dei diversi contesti socioeconomici e della diversità dei sistemi nazionali, compreso il ruolo delle parti sociali, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.


(4) La presente raccomandazione contribuisce anche allo sviluppo sostenibile di società democratiche eque e inclusive in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.


(5) La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative al regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027, al Fondo sociale europeo Plus per il periodo 2021-2027 («FSE+ 2021-2027»), al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione per il periodo 2021-2027. Tali proposte fanno riferimento all'uguaglianza e alla non discriminazione come principi orizzontali che dovrebbero essere rispettati nell'esecuzione di tali Fondi. Nella proposta relativa al FSE+ 2021-2027 si invitano specificamente gli Stati membri e la Commissione a garantire l'uguaglianza e la non discriminazione nell'attuazione dei programmi dell'Unione e si fa riferimento alla promozione dell'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi e all'inclusione delle comunità emarginate come i Rom, obiettivo per il quale un quadro strategico nazionale per i Rom costituisce la premessa. In attesa dell'adozione di tali proposte, la presente raccomandazione contribuisce alla loro efficace attuazione futura.


(6) La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020») ha dato un notevole impulso alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, fissando obiettivi comuni europei per ridurre la povertà e l'esclusione sociale e aumentare i livelli di istruzione e di occupazione. Tali obiettivi non possono essere raggiunti senza migliorare l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom, al cui fine la presente raccomandazione offre orientamenti specifici.


(7) La comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo «Un quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020», che incoraggia gli Stati membri a portare avanti in modo esauriente l'inclusione sociale ed economica dei Rom e fissa obiettivi nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, dell'assistenza sanitaria e dell'alloggio, è stata approvata dal Consiglio il 19 maggio 2011. Nonostante i limiti della concezione iniziale, il quadro dell'UE ha apportato un rilevante valore aggiunto che costituisce la base della presente raccomandazione, la quale, tra l'altro, fa propri gli insegnamenti tratti dall'attuazione del quadro.


(8) La raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013 (5) è stata concepita per rafforzare le misure nazionali di integrazione dei Rom. Con essa, il Consiglio invitava gli Stati membri a informare annualmente la Commissione in merito alle misure adottate in linea con la raccomandazione e ai progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom. La presente raccomandazione si basa su tali esperienze e rivede e amplia le misure da adottare.


(9) Nelle conclusioni dell'8 dicembre 2016 dal titolo «Accelerare il processo di integrazione dei Rom», il Consiglio invitava la Commissione ad effettuare una valutazione intermedia del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 («valutazione approfondita») e a proporre, su tale base, un'iniziativa per il periodo successivo. Pur riconoscendo il valore aggiunto del quadro, la valutazione approfondita svolta indica che i Rom in Europa continuano a subire discriminazioni ed esclusione sociale ed economica.


(10) La valutazione approfondita e le conclusioni che ne hanno tratte il Consiglio, il Parlamento europeo e numerose organizzazioni della società civile a livello europeo e nazionale, dimostrano la necessità di un impegno rinnovato e intensificato per l'uguaglianza e l'inclusione dei Rom. Tale impegno dovrebbe porre in particolare l'accento sulla non discriminazione, anche lottando contro l'antiziganismo, una forma specifica di razzismo nei confronti dei Rom, e concentrandosi sui quattro settori di inclusione socioeconomica, ovvero l'istruzione, l'occupazione, l'assistenza sanitaria e l'alloggio. Dovrebbe inoltre riflettere le esigenze di gruppi specifici e la diversità all'interno della popolazione Rom, coinvolgere i Rom nella progettazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle strategie per l'uguaglianza e l'inclusione dei Rom, migliorare la definizione degli obiettivi, la raccolta dei dati, il monitoraggio e la rendicontazione, e far sì che le politiche di portata generale tengano maggiormente conto dell'uguaglianza e dell'inclusione dei Rom. Nella definizione delle misure, occorre prestare particolare attenzione alla prospettiva di genere.


(11) La presente raccomandazione si basa altresì su diverse conclusioni formulate in precedenza nelle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 e del 12 febbraio 2019, nelle conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2016 e nelle relazioni annuali della Commissione a partire dal 2013.


(12) Sulla scia del «quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020», il 7 ottobre 2020 la Commissione ha adottato un pacchetto che comprende la presente proposta di raccomandazione e la comunicazione «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom» («comunicazione del 7 ottobre 2020»). Quest'ultima definisce obiettivi a livello dell'UE nonché, ove opportuno, traguardi e impegni minimi per tutti gli Stati membri, che possono essere integrati da sforzi nazionali aggiuntivi e dal sostegno dell'Unione in funzione del contesto nazionale e delle dimensioni della popolazione Rom. Secondo dati recenti, sei europei su dieci ritengono tuttora che la discriminazione contro i Rom sia diffusa nel loro paese, mentre più di sei europei su dieci concordano sul fatto che la società potrebbe trarre vantaggio da una migliore integrazione dei Rom (6). L'obiettivo generale è contribuire a promuovere l'uguaglianza e combattere l'esclusione dei Rom, con la loro partecipazione attiva.


(13) Durante la pandemia di COVID-19 le comunità Rom escluse e svantaggiate sono state esposte a gravi effetti negativi sulla salute e sul piano socioeconomico, il che rischia di aggravare ulteriormente le disuguaglianze esistenti e il rischio di povertà ed esclusione sociale. La presente raccomandazione invita a ridurre le disuguaglianze strutturali a cui i Rom sono esposti affrontando, ove opportuno, l'accesso limitato dei Rom all'acqua potabile, alle infrastrutture sanitarie e ai servizi sanitari, compresi i servizi di vaccinazione, e la mancanza di strutture e di competenze digitali che consentirebbero ai Rom la partecipazione attiva alla società, compresa l'istruzione a distanza, come pure eliminando gli elevati livelli di precarietà economica, il sovraffollamento abitativo, gli insediamenti o i campi segregati.


(14) Nel contesto attuale, con un incremento del populismo e del razzismo all'interno dell'Unione (7), è necessario concentrarsi sulla lotta alla discriminazione e sulla prevenzione della stessa anche affrontando l'antiziganismo, che è una causa fondamentale di discriminazione ed esclusione che inasprisce tali fenomeni. Il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 del 18 settembre 2020 definisce pertanto una serie di azioni concrete per combattere il razzismo. L'antiziganismo è una forma di razzismo insolitamente diffusa (8) che trae origine dal modo in cui la società in generale vede e tratta coloro che sono considerati come «zingari» in un processo storico di «alterizzazione» (9) fondato su stereotipi e atteggiamenti negativi che a volte possono essere non intenzionali o inconsci (10).


Dal 2005 il Parlamento europeo utilizza il termine antiziganismo nelle sue relazioni e risoluzioni del 28 aprile 2005, 15 aprile 2015, 25 ottobre 2017 e 12 febbraio 2019. Diverse organizzazioni internazionali e della società civile hanno riconosciuto il fenomeno, noto anche come razzismo anti Rom, fobia dei Rom e antiziganismo. Nelle conclusioni dell'8 dicembre 2016 il Consiglio ha affermato la necessità di «lottare contro tutte le forme di razzismo nei confronti dei Rom, a volte definite antiziganismo, dal momento che è una causa profonda della loro esclusione sociale e discriminazione». L'8 ottobre 2020 l'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) ha adottato una definizione giuridicamente non vincolante (11) di antiziganismo/discriminazione contro i Rom.


(15) Riferendosi alla popolazione Rom, è importante prendere atto delle esigenze e delle vulnerabilità specifiche di determinati gruppi (12), tra cui le donne, i giovani, i bambini, le persone LGBTI, gli anziani, le persone con disabilità, i cittadini di paesi terzi o gli apolidi e coloro che si spostano all'interno dell'UE. La presente raccomandazione, pertanto, tiene conto dell'importanza che riveste la lotta alle discriminazioni multiple (13). Propone misure per proteggere meglio e includere i minori Rom, che sono particolarmente esposti alla discriminazione e alla segregazione.


In linea con le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2016, intende inoltre favorire la creazione di opportunità e la messa a frutto del potenziale inespresso dei giovani Rom, aumentando la loro partecipazione attiva a misure e programmi rivolti ai giovani come quelli illustrati nella comunicazione della Commissione del 1° luglio 2020 dal titolo «Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione».


(16) Nel riconoscimento della diversità che contraddistingue le varie comunità Rom, il termine «Rom» è usato con un significato generico per fare riferimento a una serie di gruppi diversi, tra cui Rom, Sinti, Kale, Gypsies, Romanichel, Boyash/Rudari. Il termine comprende anche gruppi quali Ashkali, Egiziani, gruppi orientali (compresi Dom, Lom, Rom e Abdal), i gruppi itineranti, gli Yenish e le popolazioni designate col concetto amministrativo di «Gens du voyage», nonché le persone che si identificano come zigani, senza negare le caratteristiche specifiche di tali gruppi.


(17) Nel contesto della mobilità all'interno dell'Unione, è necessario rispettare il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e le condizioni per il suo esercizio. Tra tali condizioni figurano il possesso di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Nel contempo occorre impegnarsi per migliorare le condizioni di vita dei Rom e adottare misure volte a promuoverne l'inclusione economica e sociale negli Stati membri di origine e negli Stati membri di residenza.


(18) Pur riconoscendo che gli Stati membri dovrebbero scegliere i propri metodi di monitoraggio, compresi metodi adeguati per la raccolta dei dati e tenendo conto del fatto che la raccolta di informazioni relative all'origine etnica è un argomento sensibile e non è possibile in alcuni Stati membri, la presente raccomandazione sottolinea l'importanza della raccolta di dati quale contesto di base necessario per la progettazione di misure che migliorino in modo effettivo la situazione della popolazione Rom, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e degli orientamenti del 2018 per il miglioramento della raccolta e dell'utilizzo dei dati sulla parità, pubblicati dal sottogruppo sui dati sulla parità facente capo al gruppo ad alto livello sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità (16). La presente raccomandazione riconosce inoltre l'importanza degli indicatori come metodo di monitoraggio. La comunicazione del 7 ottobre 2020 spiega che gli Stati membri possono scegliere gli indicatori da un portafoglio di indicatori per misurare l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom, definiti di concerto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dalla Commissione e dagli Stati membri.


(19) La presente raccomandazione è esplicitamente incentrata su misure volte a promuovere l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom senza l'intenzione di escludere altri gruppi svantaggiati. Le misure dovrebbero fondarsi sugli stessi principi che sono applicati in situazioni analoghe. A tale riguardo, continuano a valere i principi di base comuni per l'inclusione dei Rom (17). Le misure dovrebbero inoltre integrare l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom sia nelle iniziative politiche dell'Unione che in quelle nazionali, prestando particolare attenzione all'intersezionalità e alla dimensione di genere. La comunicazione del 7 ottobre 2020 fornisce ulteriori orientamenti sulla pianificazione e l'attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom.


(20) Uno degli scopi della presente raccomandazione è confermare l'impegno a lungo termine per conseguire gli obiettivi condivisi in materia di uguaglianza, inclusione e partecipazione dei Rom e fornire orientamenti rinnovati e rafforzati stabilendo misure che gli Stati membri possono adottare per conseguire tali obiettivi.


(21) La presente raccomandazione rispetta pienamente il principio di sussidiarietà e la responsabilità primaria degli Stati membri in questo settore. Lascia impregiudicati i principi del diritto procedurale nazionale e le tradizioni giuridiche degli Stati membri. Dovrebbe essere applicato un approccio comune ma differenziato tenendo debitamente conto delle circostanze nazionali, quali il numero e la percentuale di Rom rispetto alla popolazione totale, il contesto economico generale, le caratteristiche specifiche delle popolazioni di riferimento all'interno di ciascuno Stato membro, nonché la possibilità di definire politiche rivolte a un determinato gruppo etnico. Le impostazioni nazionali e le misure pertinenti volte a promuovere l'inclusione, l'uguaglianza e la partecipazione dei Rom dovrebbero essere adeguate e selezionate conformemente alle circostanze e alle esigenze specifiche sul campo, che includono la necessità di rivolgersi ai gruppi svantaggiati, quali i Rom, in un contesto più ampio. Le misure generali dovrebbero essere progettate per garantire che i Rom siano effettivamente raggiunti.


(22) Un quadro strategico nazionale per i Rom si riferisce a strategie nazionali per i Rom e/o a insiemi integrati di misure di intervento in un contesto socioeconomico più ampio, che siano pertinenti per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom,


RACCOMANDA QUANTO SEGUE:


(2)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).


(3)  Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).


(4)  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).


(5)  Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).


(6)  Speciale Eurobarometro 493, «Discrimination in the EU» (primi risultati pubblicati nel settembre 2019).


(7)  Widespread racism continues to plague Europe (Un razzismo diffuso continua a rappresentare una piaga per l'Europa), Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 20 giugno 2019; pubblicazione basata sulla relazione sui diritti fondamentali 2019, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 6 giugno 2019.


(8)  General Policy Recommendation no 3 on the fight against racism and intolerance against Roma/Gypsies (Raccomandazione di politica generale n. 3 relativa alla lotta al razzismo e all'intolleranza contro i Rom/gli zigani) della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), adottata il 6 marzo 1998. Nel preambolo della raccomandazione di politica generale n. 13 sulla lotta all'antiziganismo e alla discriminazione contro i Rom viene ribadito che «l'antiziganismo è una forma di razzismo particolarmente persistente, violenta, ricorrente e comune».


(9)  Alleanza contro l'antiziganismo, documento di riferimento del 2017. Tratto dalla pagina https://www.antigypsyism.eu/?page_id=17


(10)  Gruppo ad alto livello dell'UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, documento conclusivo del novembre 2018. «Antigypsyism: Increasing its recognition to better Understand and address its Manifestations» (Antiziganismo: riconoscerlo maggiormente per comprenderne meglio le manifestazioni e affrontarle).


(11)  https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antigypsyism-anti-romadiscrimination


(12)  Ciò si applica a vari contesti, come esempio alla tratta di esseri umani, le cui vittime sono principalmente donne e minori Rom.


(13)  L'espressione «discriminazione multipla» è utilizzata come nozione generale per tutti i casi di discriminazione fondata su diversi motivi e si manifesta in due modi possibili: la «discriminazione additiva», che si basa su diversi motivi di discriminazione che operano separatamente, e la «discriminazione intersezionale», in cui due o più motivi di discriminazione operano e interagiscono tra loro in modo da essere indissociabili o inestricabili. Cfr. «La lotta alla discriminazione multipla: prassi, politiche e leggi. Relazione della Commissione europea» (2007); «Multiple Discrimination in EU Law: Opportunities for Legal Responses to Intersectional Gender Discrimination. European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality» (Discriminazione multipla nel diritto dell'Unione: opportunità di risposte giuridiche alla discriminazione di genere intersettoriale. Rete europea di esperti giuridici nel settore della parità di genere), Commissione europea (2009).


(14)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).


(15)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


(16)  Guidelines on improving the collection and use of equality data (Orientamenti per il miglioramento della raccolta e dell'utilizzo dei dati sulla parità) (2018). La Corte dei conti europea ha raccomandato lo sviluppo di metodologie adeguate per raccogliere dati pertinenti sull'inclusione dei Rom in tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda le iniziative politiche dell'UE e il sostegno finanziario a favore dell'integrazione dei Rom, nonostante i progressi significativi conseguiti negli ultimi dieci anni, occorre compiere ulteriori sforzi sul campo. Relazione speciale n. 14/2016.


(17)  I principi di base comuni sono stati discussi durante la prima piattaforma europea per l'inclusione dei Rom nell'aprile 2009 e approvati dal Consiglio EPSCO l'8 giugno 2009 in conclusioni che invitano gli Stati membri a tenere conto, se del caso, dei principi di base comuni nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche. Conclusioni del Consiglio EPSCO sull'inclusione dei Rom (8 giugno 2009).


 


[Testo della raccomandazione]


1. Gli Stati membri dovrebbero adottare quadri strategici nazionali per i Rom nell'ambito delle loro politiche più generali di inclusione sociale con l'obiettivo di migliorare la situazione dei Rom, e comunicarli alla Commissione europea, preferibilmente entro settembre 2021. In conformità del diritto nazionale e dell'Unione, delle risorse disponibili e delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, esaminare la pertinenza, rispetto al contesto nazionale, delle misure illustrate nella presente raccomandazione e attuarle in modo proporzionato e selettivo, in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi. Nel quadro della valutazione di tale pertinenza, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione la possibilità di aderire a impegni volontari minimi e, in funzione del contesto nazionale, di approvare eventuali sforzi aggiuntivi, come previsto nella comunicazione.


Obiettivi orizzontali: uguaglianza, inclusione e partecipazione


2. Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per adottare e attuare misure volte a promuovere l'uguaglianza e a prevenire e combattere efficacemente la discriminazione, l'antiziganismo e l'esclusione sociale ed economica, nonché le loro cause profonde. Tali sforzi dovrebbero includere misure quali quelle volte a:


a) lottare efficacemente contro la discriminazione diretta e indiretta, anche contrastando le molestie, l'antiziganismo, gli stereotipi, la retorica anti-Rom, l'incitamento all'odio, i reati generati dall'odio e la violenza nei confronti dei Rom, compresa l'istigazione a tali comportamenti, sia online che offline, in particolare nel contesto del recepimento, dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva 2000/43/CE, della decisione quadro 2008/913/GAI e della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);


b) sviluppare e promuovere un sistema completo di sostegno alle vittime, in linea con la direttiva 2012/29/UE, e fornire assistenza alle vittime Rom di reati generati dall'odio e di discriminazione;


c) combattere la discriminazione multipla e strutturale (3) nei confronti dei Rom e, in particolare contro le donne, i bambini, le persone LGBTI, gli anziani, le persone con disabilità, gli apolidi e coloro che si spostano all'interno dell'UE (4);


d) sensibilizzare il pubblico sul fatto che l'impegno per combattere le pratiche discriminatorie è legato agli sforzi volti a contrastare l'antiziganismo e l'esclusione sociale ed economica, nel quadro di un impegno comune inteso a promuovere l'obiettivo generale dell'uguaglianza;


e) analizzare e riconoscere l'esistenza dell'antiziganismo e della discriminazione nei confronti dei Rom e aumentare la consapevolezza di tali fenomeni, delle forme che assumono e delle loro conseguenze nefaste, per il tramite dei mezzi di comunicazione, di curricoli scolastici e altri mezzi, ad esempio sensibilizzando i funzionari pubblici e altri portatori di interessi in merito alla necessità di individuare e affrontare tali fenomeni;


f) promuovere azioni e campagne di sensibilizzazione multiculturali nelle scuole;


g) promuovere la conoscenza delle culture, della lingua e della storia dei Rom, compresa la memoria dell'Olocausto dei Rom e dei processi di riconciliazione nella società, tra l'altro impartendo una formazione specifica agli insegnanti e progettando curricoli scolastici adeguati, dal momento che tale consapevolezza è fondamentale per ridurre il pregiudizio e l'antiziganismo quali importanti cause di discriminazione;


h) promuovere narrazioni positive sui Rom e modelli di riferimento Rom nonché una migliore comprensione delle sfide che i Rom devono affrontare, anche sostenendo l'incontro tra comunità e l'apprendimento interculturale.


3. Gli Stati membri dovrebbero combattere il tasso di rischio di povertà estremamente elevato e la deprivazione materiale e sociale tra la popolazione Rom, al fine di fornire un sostegno efficace all'uguaglianza, all'inclusione, e alla partecipazione dei Rom. Essi dovrebbero, se del caso, adottare un approccio integrato che si concentri su tutti i settori di intervento pertinenti. Tali sforzi potrebbero essere realizzati mediante misure quali quelle volte a:


a) garantire adeguati investimenti nel capitale umano, nello sviluppo delle infrastrutture e in materia di alloggi nonché nelle politiche di coesione sociale, e migliorare l'individuazione degli obiettivi di tali investimenti;


b) garantire l'accesso a regimi di protezione sociale adeguati, compresi il sostegno al reddito e prestazioni in natura e servizi, per i Rom svantaggiati;


c) combinare il sostegno al reddito con misure di attivazione volte a promuovere la partecipazione al mercato del lavoro e con il sostegno all'occupazione, in particolare per le donne Rom e i Rom che si spostano all'interno dell'UE e a fornire informazioni sugli attuali requisiti giuridici di ammissibilità per beneficiare delle prestazioni accompagnate da servizi di attivazione e di sostegno;


d) far sì che sia prestata particolare attenzione alla prevenzione e alla lotta contro la povertà infantile, anche adottando misure nazionali efficaci che tengano conto dei meccanismi che perpetuano la povertà multigenerazionale e della necessità di sostenere i bambini Rom e le loro famiglie nei settori interconnessi del lavoro, dei servizi sociali, dell'istruzione e dell'educazione e cura della prima infanzia, della salute, degli alloggi e dell'accesso ai servizi essenziali, dell'alimentazione, e al tempo libero;


e) sostenere l'alfabetizzazione finanziaria dei giovani adulti e delle giovani famiglie, anche migliorando le capacità decisionali e di pianificazione nel quadro delle misure di emancipazione e inclusione finanziaria.


4. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, rafforzare la partecipazione costruttiva e la consultazione dei Rom, compresi donne, bambini, giovani, anziani e persone con disabilità, per fornire un sostegno efficace all'uguaglianza e alla non discriminazione dei Rom. Ciò dovrebbe includere misure quali quelle volte a:


a) sostenere la cittadinanza attiva promuovendo la partecipazione sociale, economica, politica, culturale e civica, in particolare delle donne e dei giovani Rom;


b) promuovere lo sviluppo di capacità e l'attitudine alla leadership nella società civile Rom al fine di consentire ai Rom di partecipare a tutte le fasi del ciclo politico e della vita pubblica in generale;


c) incentivare l'occupazione dei Rom presso le istituzioni pubbliche e private al fine di rafforzare la diversità e le competenze nel processo politico e fornire modelli di riferimento;


d) sensibilizzare i membri delle comunità Rom svantaggiate in merito ai diritti umani e ai diritti e alle responsabilità dei cittadini;


e) coordinare le risorse, le reti e le competenze in tutti i settori per aumentare il coinvolgimento dei giovani Rom nei processi decisionali e contribuire a rafforzare la loro leadership.


Obiettivi settoriali


Accesso a un'istruzione generale inclusiva di qualità


5. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i Rom abbiano un accesso equo e siano in grado di partecipare a tutte le forme e fasi dell'istruzione, dall'educazione e cura della prima infanzia fino all'istruzione terziaria, compresa l'istruzione della seconda opportunità, l'istruzione per gli adulti e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.


6. Gli Stati membri dovrebbero migliorare la parità di accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità per gli alunni Rom, compreso mediante misure quali quelle volte a:


a) prevenire ed eliminare qualsiasi forma di segregazione nell'istruzione e garantire che il potenziale di tutti gli alunni sia sostenuto;


b) prevenire ed eliminare valutazioni errate che comportano il collocamento inappropriato di alunni Rom in strutture educative per alunni con bisogni speciali e garantire che l'assegnazione all'insegnamento speciale sia fondato su una procedura trasparente e regolare;


c) assicurare metodi efficaci per il riconoscimento e la riparazione delle ingiustizie subite in passato nel settore dell'istruzione, compresa la segregazione, il collocamento inappropriato degli alunni Rom in scuole d'insegnamento speciale e la disparità di trattamento;


d) promuovere l'equità, l'inclusività e la diversità nel sistema di istruzione e in classe, ad esempio attraverso programmi di sviluppo professionale, tutoraggio e attività di apprendimento tra pari;


e) incoraggiare un coinvolgimento effettivo dei genitori nell'istruzione degli alunni Rom e rafforzare i legami tra le scuole e le comunità locali, anche per il tramite di mediatori e assistenti all'insegnamento;


f) sostenere la partecipazione paritaria e l'impegno attivo di tutti gli alunni, compresi i minori con disabilità, nelle attività e nei processi d'insegnamento generali;


g) combattere il bullismo e le molestie nelle scuole, sia online che offline, al fine di proteggere tutti gli alunni, compresi i Rom;


h) sensibilizzare gli insegnanti e il resto del personale scolastico sulla storia e le culture dei Rom e sui metodi per riconoscere e contrastare la discriminazione e le sue cause profonde, compresi l'antiziganismo e i pregiudizi inconsci, e in merito all'importanza di un'istruzione non discriminatoria e di un effettivo accesso paritario all'istruzione generale;


i) sostenere gli sforzi volti a garantire che gli alunni Rom acquisiscano competenze in linea con le esigenze attuali e future del mercato del lavoro.


7. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per superare tutte le discriminazioni, le disuguaglianze e gli svantaggi in termini di opportunità, risultati e livelli raggiunti nel settore dell'istruzione, anche, se del caso, mediante misure quali quelle volte a:


a) garantire l'accesso a un'educazione e cura della prima infanzia di qualità, con particolare attenzione all'inclusione precoce dei bambini Rom, compresi i bambini Rom svantaggiati;


b) fornire un sostegno e una mediazione personalizzati per compensare le lacune linguistiche, cognitive e scolastiche, in stretta cooperazione con le famiglie degli alunni Rom, e incoraggiare l'istruzione della seconda opportunità e l'istruzione per gli adulti;


c) prevenire l'abbandono scolastico a tutti i livelli di istruzione, anche con particolare attenzione alle ragazze Rom (5), ad esempio attraverso la cooperazione tra scuole, mediatori e servizi di protezione sociale;


d) riconoscere la vulnerabilità dei minori i cui genitori si sono spostati da un paese all'altro e garantire loro un accesso prioritario ai programmi del doposcuola e a forme di sostegno personalizzato;


e) aumentare la mobilità sociale dei Rom, ad esempio attraverso azioni positive, borse di studio specifiche per l'istruzione professionale, secondaria e superiore e la formazione degli insegnanti, nonché l'orientamento professionale;


f) assicurare una transizione agevole da un livello di istruzione all'altro e promuovere il completamento dell'istruzione secondaria di secondo grado e dell'istruzione terziaria, anche attraverso programmi di orientamento professionale, consulenza, tutoraggio e sostegno finanziario;


g) sostenere la partecipazione all'apprendimento non formale e alle attività extracurricolari, comprese quelle incentrate su giovani, sport e attività culturali nel quadro dell'educazione sanitaria e civica, nonché altre attività che rafforzano lo sviluppo personale, la resilienza psicologica e il benessere;


h) promuovere, se del caso, l'acquisizione di competenze digitali, l'accesso alla banda larga, un'adeguata infrastruttura digitale e la fornitura di materiale didattico per l'apprendimento a distanza, in contesti di istruzione sia formale che informale, in maniera da evitare l'esclusione digitale degli alunni svantaggiati sul piano socioeconomico, dei loro insegnanti e genitori, e assicurare di raggiungere gli alunni Rom, inclusi coloro che vivono in zone rurali e isolate.


Accesso a un'occupazione sostenibile e di qualità


8. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'effettiva parità di accesso dei Rom, in particolare dei giovani Rom, a un'occupazione sostenibile e di qualità, anche, se del caso, attraverso misure quali quelle volte a:


a) intraprendere attività d'informazione rivolte ai giovani Rom (6) al fine di sensibilizzarli al ricorso ai servizi sociali e occupazionali disponibili, preferibilmente integrati, nonché a metterli in contatto con tali servizi;


b) rispondere ai bisogni dei giovani Rom disoccupati e inattivi attraverso piani d'azione individualizzati e olistici che tengano conto delle loro preferenze e motivazioni, degli ostacoli e degli svantaggi e dei motivi della loro disoccupazione o inattività;


c) sostenere la prima esperienza lavorativa, l'inserimento professionale, gli apprendistati e lo sviluppo della carriera;


d) facilitare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro mediante le attività di coaching, il tutoraggio, la formazione professionale, i tirocini, gli incubatori di imprese e la formazione duale;


e) sostenere l'acquisizione di competenze digitali da parte dei Rom, per accrescere la loro capacità di soddisfare la domanda del mercato del lavoro e metterli nelle condizioni di sfruttare le opportunità offerte nella vita quotidiana da strumenti e tendenze digitali nuovi o esistenti;


f) sostenere la formazione sul posto di lavoro, lo sviluppo delle competenze, l'acquisizione e l'aggiornamento di qualifiche professionali e l'istruzione della seconda opportunità;


g) promuovere un'effettiva parità di accesso al lavoro autonomo e all'imprenditorialità, compresa l'imprenditoria sociale, attraverso un sostegno mirato;


h) promuovere la parità di accesso all'occupazione nel settore pubblico e privato attraverso misure che comprendano azioni positive e programmi di sostegno a favore dei datori di lavoro, nonché migliorare l'accesso ai servizi per l'impiego, compreso alle politiche attive del mercato del lavoro;


i) sostenere la mobilità sul mercato del lavoro, in particolare per coloro che vivono in zone rurali e isolate con opportunità di lavoro limitate;


j) combattere, ridurre ed eliminare le discriminazioni rafforzando la sensibilizzazione in merito all'occupazione nonché all'accesso all'occupazione e a misure di attivazione non discriminatori, e formare i datori di lavoro sui metodi per riconoscere e combattere la discriminazione e le sue cause profonde, compresi l'antiziganismo e i pregiudizi inconsci.


Assistenza sanitaria e accesso a servizi sanitari e sociali di qualità


9. Gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso equo e senza ostacoli a servizi sanitari e sociali di qualità, soprattutto per i gruppi più a rischio o che vivono in località emarginate o remote, se del caso attraverso misure quali quelle volte a:


a) promuovere e agevolare la parità di accesso per:


i) le donne Rom a controlli medici di qualità, screening, cure prenatali e postnatali, servizi di consulenza e pianificazione familiare, nonché alla salute sessuale e riproduttiva, generalmente forniti dai servizi sanitari nazionali;


ii) le donne Rom ai servizi di sostegno alle vittime della violenza di genere;


iii) i bambini Rom a cure primarie di qualità, compresi programmi preventivi primari, quali le vaccinazioni;


iv) le popolazioni Rom vulnerabili, quali anziani, persone con disabilità, LGBTI, Rom che si spostano all'interno dell'UE, cittadini di paesi terzi e apolidi, a un'assistenza sanitaria di qualità;


b) sensibilizzare i Rom circa le misure di prevenzione primaria, quali programmi per la promozione di uno stile di vita sano e la prevenzione dell'abuso di sostanze, e il miglioramento dell'accesso ai servizi di salute mentale, se del caso, mediante la mediazione sanitaria;


c) prevenire e combattere la discriminazione nei confronti dei Rom, mediante la sensibilizzazione in merito all'accesso non discriminatorio ai servizi sanitari e alla fo nitura di assistenza sanitaria, e mediante la formazione di operatori sanitari, studenti di medicina e mediatori sanitari sui metodi per riconoscere e contrastare la discriminazione e le sue cause profonde, compresi l'antiziganismo e i pregiudizi inconsci;


d) contrastare l'esclusione digitale di tutta la popolazione Rom nell'accesso ai servizi di assistenza sanitaria, anche favorendo il superamento del divario di competenze digitali per l'accesso alle informazioni sanitarie;


e) prevenire ed eliminare la segregazione nel settore dei servizi sanitari;


f) garantire il riconoscimento e il risarcimento delle ingiustizie subite nel settore dell'assistenza sanitaria, compresa la sterilizzazione forzata, coercitiva o altrimenti non voluta delle donne Rom;


g) promuovere la parità di accesso allo studio delle discipline mediche per i Rom e incoraggiare l'assunzione di Rom in qualità di operatori sanitari e mediatori, in particolare nelle regioni con una popolazione Rom significativa;


h) combattere e prevenire potenziali focolai di malattie in località emarginate o remote;


i) garantire l'accesso dei Rom ai servizi a livello locale e familiare per le persone con disabilità, gli anziani e i bambini privati delle cure genitoriali, ad esempio, servizi di sviluppo, alloggi sociali, centri diurni per le persone con disabilità e reti di genitori affidatari;


j) impedire l'inserimento in istituti e promuovere il passaggio dall'assistenza in istituti all'assistenza sul territorio e all'interno dell'ambiente familiare, fornendo sostegno alle famiglie in situazioni precarie, ad esempio, servizi di consulenza e incentivi finanziari, distribuzione di aiuti alimentari, alloggi assistiti e servizi di sviluppo;


k) promuovere lo scambio e il trasferimento delle migliori prassi in materia di salute pubblica per i Rom, ad esempio avvalendosi del quadro di sanità pubblica della Commissione e degli Stati membri nell'ambito del gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili;


l) promuovere attività di ricerca e prevenzione sulle malattie più diffuse tra le persone a rischio di povertà;


Accesso a un adeguato alloggio desegregato e ai servizi essenziali


10. Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di trattamento della popolazione Rom nell'accesso ad alloggi adeguati e desegregati e a servizi essenziali, anche attraverso misure quali quelle volte a:


a) assicurare l'accesso ai servizi essenziali, come acqua corrente, acqua potabile sicura e pulita (7), strutture igienico-sanitarie adeguate, servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, servizi ambientali, elettricità, gas, trasporti, servizi finanziari e comunicazioni digitali, e alle infrastrutture fisiche, salvaguardando la continuità dei servizi di base, sia in condizioni normali sia durante le pandemie, le catastrofi ecologiche e altre crisi;


b) monitorare, prevenire e contrastare qualsiasi forma di segregazione spaziale e promuovere la desegregazione mediante l'elaborazione di piani concreti per affrontare le questioni relative agli alloggi con la partecipazione delle comunità locali e delle comunità Rom interessate;


c) sostenere e rafforzare le autorità pubbliche responsabili in linea generale degli alloggi, dei servizi essenziali e delle norme ambientali, nonché altri soggetti responsabili in tali settori, ad esempio fornendo loro il mandato e le risorse necessari per mappare le esigenze in materia di alloggi, monitorare la segregazione e attuare misure regolamentari o di sostegno globali, ove necessario;


d) prevenire gli sgomberi forzati promuovendo l'allarme rapido e la mediazione, organizzare il sostegno alle persone a rischio di sgombero e, ove necessario, fornire alloggi alternativi adeguati, con particolare attenzione alle famiglie;


e) migliorare le condizioni di vita della popolazione Rom, prevenire e contrastare l'impatto negativo sulla salute dell'esposizione all'inquinamento e alla contaminazione;


f) offrire alle persone Rom senza dimora un sostegno sociale e l'accesso ai servizi di interesse generale;


g) garantire la parità di accesso all'assistenza abitativa e tener conto delle esigenze specifiche delle persone e delle famiglie;


h) sostenere programmi integrati di edilizia abitativa rivolti alle persone Rom emarginate mediante misure quali la combinazione di microprestiti per costruire e mantenere gli alloggi, programmi di alfabetizzazione finanziaria, programmi di risparmio, apprendimento delle tecniche di costruzione e misure di attivazione;


i) sostenere la costruzione e la manutenzione di aree di sosta per i gruppi itineranti.


Partenariati e capacità istituzionali


Coinvolgere e sostenere i punti di contatto nazionali per i Rom


11. Gli Stati membri dovrebbero dotare i punti di contatto nazionali per i Rom, nella misura adeguata e necessaria, di risorse, personale e autorità istituzionale, nonché conferire loro le competenze per coordinare e monitorare efficacemente le politiche nazionali per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom, anche a livello locale.


12. Gli Stati membri dovrebbero mettere in grado i punti di contatto nazionali per i Rom di agevolare la partecipazione e il coinvolgimento della società civile Rom nelle fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio e revisione dei quadri strategici nazionali per i Rom e dei piani d'azione locali attraverso i processi delle piattaforme nazionali riformate per i Rom.


13. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i punti di contatto nazionali per i Rom siano coinvolti nell'elaborazione delle politiche di inclusione sociale e dei servizi universali, al fine di adeguarli maggiormente ai Rom e accrescerne il raggio d'azione, anche, se del caso, nel processo decisionale relativo alla programmazione e al monitoraggio dei fondi dell'Unione.


Coinvolgimento degli organismi per la promozione della parità di trattamento


14. Gli Stati membri dovrebbero sostenere, all'interno dei rispettivi quadri giuridici nazionali, gli organismi per la promozione della parità di trattamento («organismi per la parità») affinché possano, nell'ambito dei loro rispettivi mandati, funzionare in modo efficace e indipendente e collaborare con tutti i soggetti interessati, compresi i punti di contatto nazionali per i Rom, le autorità pubbliche, le organizzazioni della società civile e il settore privato. Tale sostegno dovrebbe, se del caso, consentire agli organismi per la parità di:


a) perseguire i casi di discriminazione, l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, e risolvere i contenziosi strategici;


b) affrontare il problema della scarsa segnalazione dei casi di discriminazione, incitamento all'odio e reati generati dall'odio, e sensibilizzare i Rom ai loro diritti;


c) condurre ricerche e raccogliere dati sull'uguaglianza e sulla discriminazione contro i Rom;


d) sviluppare la capacità della società civile Rom e cooperare con essa, con particolare attenzione all'accesso alla giustizia e all'applicazione della legislazione in materia di uguaglianza;


e) fornire orientamento e proporre formazioni al pubblico e alle organizzazioni pubbliche e private.


15. Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di essere strettamente coinvolti nell'elaborazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella revisione dei quadri strategici nazionali per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom e nei pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione, se del caso, in particolare:


a) avvalendosi della consulenza fornita dagli organismi per la parità sulle norme da seguire per l'attuazione dei quadri strategici nazionali, così da elaborarli e applicarli con maggiore attenzione alla lotta e alla prevenzione delle discriminazioni, anche contrastando l'antiziganismo, e impegnandosi per smantellare le discriminazioni strutturali;


b) consentendo agli organismi per la parità di essere coinvolti nelle strutture istituite per sovrintendere all'attuazione, al monitoraggio e alla revisione dei quadri strategici nazionali per i Rom e nelle commissioni per il monitoraggio dei fondi dell'Unione pertinenti.


Mobilitare i portatori di interessi locali e regionali


16. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le autorità regionali e locali e la società civile locale nella progettazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella revisione dei quadri strategici nazionali, ove opportuno.


17. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le autorità regionali e locali, nell'ambito delle rispettive competenze, a elaborare o aggiornare i loro piani d'azione o di desegregazione locali o i quadri strategici nazionali per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom. Tali piani locali quadri strategici dovrebbero, per quanto possibile, comprendere misure, valori e parametri di riferimento, obiettivi misurabili e l'assegnazione di fondi.


18. Gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione tra le autorità centrali e quelle locali nella pianificazione e nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione pertinenti per prevenire e contrastare la discriminazione nei confronti dei Rom, al fine di garantire l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi, e per migliorare l'erogazione dei fondi dell'Unione a livello locale.


19. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'inclusività e la diversità attraverso misure adeguate quali azioni positive per garantire ai Rom parità di accesso all'occupazione nelle istituzioni pubbliche a livello locale e regionale.


20. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la responsabilizzazione e riconoscere la rappresentanza delle donne e degli uomini Rom a livello locale.


Cooperazione con la società civile


21. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'innovazione sociale, il partenariato e la cooperazione tra le autorità pubbliche e la società civile Rom e pro-Rom.


22. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi appieno delle piattaforme nazionali per i Rom o di altri canali di cooperazione e dialogo negli Stati membri per coinvolgere la società civile Rom e pro-Rom e altri portatori di interessi, in modo trasparente e inclusivo, nell'elaborazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella revisione dei quadri strategici nazionali e piani d'azione locali.


23. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la società civile nel riferire sui reati generati dall'odio e sull'incitamento all'odio nonché sugli altri reati commessi nei confronti dei Rom e ad assicurarne il monitoraggio, e dovrebbero assistere le vittime nel denunciare i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio.


24. Gli Stati membri dovrebbero garantire finanziamenti a sostegno della pluralità e dell'indipendenza della società civile Rom e pro-Rom, comprese le organizzazioni giovanili Rom, consentendo loro in tal modo di riferire e monitorare i quadri strategici nazionali per i Rom, in qualità di organizzazioni indipendenti di controllo, e di mantenere la loro capacità amministrativa.


25. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere la società civile e le comunità Rom nell'intero ciclo dei programmi dei fondi dell'Unione, a livello nazionale, regionale e locale, anche in qualità di membri dei pertinenti comitati di controllo dei fondi dell'Unione.


26. Gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo di capacità e l'attitudine alla leadership nella società civile Rom, comprese le organizzazioni giovanili, al fine di consentire agli organismi e alle organizzazioni interessati di partecipare a tutte le fasi del ciclo politico e della vita pubblica in generale.


27. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attività intersettoriali e alleanze più ampie per l'uguaglianza e l'inclusione, coinvolgendo il governo, la società civile, le imprese e l'industria, nonché il mondo accademico e della ricerca. Ciò potrebbe condurre ad azioni congiunte tra entità che promuovono la parità di genere, lottano contro il razzismo, la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica, la xenofobia e l'intolleranza connessa a questi fenomeni o che operano a favore dei diritti dei minori, degli anziani, delle persone LGBTI, delle persone con disabilità, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di altri migranti e degli apolidi.


Cooperazione transnazionale


28. Gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione e l'apprendimento tra pari in merito alle modalità più efficaci per integrare l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom nell'attuazione di tutte le principali iniziative dell'Unione pertinenti.


29. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i partenariati e gli scambi transnazionali sostenendo la rete dei punti di contatto nazionali per i Rom, la rete europea dei Rom e la piattaforma europea per i Rom.


30. Alcuni cittadini Rom che si spostano all'interno dell'UE e si stabiliscono in Stati membri diversi dal loro Stato membro di origine o vi soggiornano temporaneamente, anche al fine di cogliere opportunità di lavoro stagionali o a breve termine, si trovano in situazioni di vulnerabilità. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'istituzione di forme adeguate di cooperazione transnazionale a livello nazionale, regionale o locale, compresi progetti e accordi bilaterali o multilaterali, e la partecipazione attiva alle stesse, nel rispetto del quadro giuridico dell'Unione e del diritto nazionale in vigore. Ciò potrebbe includere, ad esempio la cooperazione sulle questioni connesse all'accesso all'istruzione dei bambini Rom, allo loro esperienza e ai loro risultati in materia, nonché riguardo a esigenze e sfide a livello comunale. Tale cooperazione dovrebbe prevedere la partecipazione degli stessi Rom.


Finanziamenti


31. Gli Stati membri - in particolare quelli che si trovano ad affrontare sfide maggiori in materia di uguaglianza, inclusione e partecipazione dei Rom e/o in cui vivono comunità Rom di grandi dimensioni - dovrebbero utilizzare appieno e in modo ottimale i fondi generali e mirati dell'Unione e i fondi nazionali pertinenti per prevenire e contrastare la discriminazione nei confronti dei Rom (8), includendo eventualmente la selezione di obiettivi specifici per promuovere l'integrazione socioeconomica dei gruppi svantaggiati e delle comunità emarginate, come i Rom, e dovrebbero garantire un coordinamento efficace tra le pertinenti fonti di finanziamento nazionali e dell'Unione per l'uguaglianza e l'inclusione socioeconomica dei Rom.


32. Gli Stati membri dovrebbero agevolare la partecipazione delle autorità regionali, locali, comunali e di altre autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e degli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, delle organizzazioni non governative e degli organismi competenti per promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali e la non discriminazione in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi dell'Unione, compresa la partecipazione ai comitati di sorveglianza.


33. Gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse nazionali adeguate all'attuazione delle misure politiche proposte dal quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom e dai quadri strategici nazionali, garantendo che tali risorse rispecchino le reali esigenze delle comunità Rom e siano proporzionate rispetto alle loro dimensioni e alle sfide cui devono far fronte.


34. I piani nazionali per la ripresa e la resilienza (9) dovrebbero prendere in considerazione e promuovere i diritti e le pari opportunità di tutti e favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, compresi i Rom e le altre persone appartenenti a minoranze etniche o razziali.


35. Gli Stati membri dovrebbero migliorare l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi o delle riforme strutturali dell'Unione per l'inclusione socioeconomica delle minoranze, ad esempio chiedendo assistenza tecnica nel quadro del programma di sostegno alle riforme strutturali.


36. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di fondi nazionali e dell'Unione per sviluppare le capacità e consentire scambi di buone prassi tra le autorità a livello centrale e locale e le organizzazioni della società civile, in modo che tali autorità e organizzazioni possano contribuire all'attuazione di misure volte a combattere la discriminazione dei Rom accelerando l'uguaglianza e l'inclusione, anche combattendo la segregazione e promuovendo la partecipazione dei Rom.


37. Gli Stati membri dovrebbero far fronte alle esigenze di finanziamento a livello locale, comprese quelle delle aree urbane, se del caso, al fine di favorire i Rom che hanno si spostano all'interno dell'UE, fornendo tra l'altro formazione linguistica, educazione e cura della prima infanzia di qualità, scolarizzazione, servizi pubblici per l'impiego, operatori sociali, mediatori ecc.


Monitoraggio e relazioni sui quadri strategici nazionali per i Rom


38. Gli Stati membri dovrebbero monitorare e valutare l'attuazione dei quadri strategici nazionali utilizzando, se del caso, il portafoglio di indicatori sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia»), dai punti di contatto nazionali per i Rom, dagli istituti nazionali di statistica e dalla Commissione nell'ambito del gruppo di lavoro sugli indicatori per l'integrazione dei Rom e l'elaborazione di relazioni al riguardo, coordinato dall'Agenzia (10). Gli Stati membri possono anche utilizzare indicatori nazionali, in funzione dell'evoluzione dei loro quadri giuridici e approcci strategici nazionali e della situazione dei Rom sul loro territorio.


39. Alla luce degli obiettivi e dei traguardi principali dell'Unione enunciati nella comunicazione, gli Stati membri dovrebbero, ove opportuno, inserire nei quadri strategici nazionali per i Rom obiettivi nazionali quantitativi e/o qualitativi adeguati alle circostanze nazionali e alle opzioni disponibili in materia di raccolta di dati sull'uguaglianza, che possono includere, ad esempio, dati disaggregati per origine etnica o dati indiretti pertinenti di tipo sociodemografico, o una combinazione dei due.


40. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le eventuali misure adottate in conformità della presente raccomandazione entro giugno 2023. Gli Stati membri dovrebbero riferire successivamente alla Commissione, ogni due anni, in merito alle misure nuove e in corso, precisando i progressi compiuti in ciascun settore tematico ai fini dell'attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom. Le relazioni degli Stati membri costituiranno la base delle relazioni biennali e di valutazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom.


41. Gli Stati membri dovrebbero agevolare la piena divulgazione al pubblico delle relazioni nazionali sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom al fine di aumentare la trasparenza e consentire di trarre insegnamenti dalle politiche attuate, e fare in modo, se del caso, che la strategia nazionale e le relazioni di attuazione definitive siano discusse nei parlamenti nazionali.


42. L'Agenzia dovrebbe svolgere un'indagine periodica sui Rom per gli anni 2020, nel 2024 e nel 2028, così da fornire i dati necessari per i risultati di riferimento, di medio termine e finali, tenendo conto di eventuali cambiamenti nella situazione dei Rom. L'Agenzia dovrebbe inoltre sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per raccogliere dati pertinenti in materia di uguaglianza, sostenere la Commissione nel monitoraggio e nell'analisi e fornire assistenza ai punti di contatto nazionali per i Rom per elaborare relazioni, con l'assistenza del gruppo di lavoro sugli indicatori per l'integrazione dei Rom e l'elaborazione di relazioni al riguardo.


INVITA LA COMMISSIONE:


43. a garantire che le informazioni fornite dagli Stati membri fungano da base per l'elaborazione delle sue relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom;


44. a continuare a compiere sforzi per integrare l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom nella progettazione e nell'attuazione di tutte le principali iniziative della Commissione pertinenti e anche a continuare a monitorare le politiche in materia di uguaglianza, inclusione e partecipazione dei Rom nell'ambito del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali;


45. a continuare a promuovere i partenariati e gli scambi transnazionali sostenendo la rete dei punti di contatto nazionali per i Rom, la rete europea dei Rom, la piattaforma europea per i Rom, l'azione preparatoria del Parlamento europeo per il monitoraggio da parte della società civile e la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet).


La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021


Per il Consiglio


Il presidente


A. P. ZACARIAS


(2)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi») (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).


(3)  La discriminazione sistemica o strutturale è considerata presente nelle disuguaglianze derivanti dalla legislazione, dalle politiche e dalle prassi, non intenzionalmente ma a causa di una serie di fattori istituzionali nell'elaborazione, nell'attuazione e nella revisione della legislazione, delle politiche e delle prassi. «Roma and Traveller Inclusion: Towards a new EU framework, Learning from the work of equality bodies» (Inclusione di Rom e Traveller: verso un nuovo quadro dell'UE traendo insegnamento dal lavoro degli organismi per la parità), «Equinet Perspective», giugno 2020.


(4)  Cittadini dell'UE di etnia Rom che esercitano il loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.


(5)  Roma women in nine EU Member States (Le donne Rom in nove Stati membri dell'UE) (2019), relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali che descrive le sfide cui devono far fronte le donne e le ragazze Rom.


(6)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).


(7)  Cfr. articolo 16, in combinato disposto con il considerando 31, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).


(8)  Cfr., in particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, punti v) e viii), della proposta relativa al FSE+ per gli anni 2021-2027.


(9)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).


(10)  Allegato 2 della comunicazione del 7 ottobre 2020 e Quadro di monitoraggio per un quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom - Obiettivi e indicatori.

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