Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite - UNECE
Reg. (CE) 9-3-2021 n. 2021/386
Regolamento UNECE n. 153 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda l'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento.
Pubblicato nella G.U.U.E. 9 marzo 2021, n. L 82.
Reg. (CE) 9 marzo 2021, n. 2021/386 (1) (2).
Regolamento UNECE n. 153 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda l'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento.
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 marzo 2021, n. L 82.
(2) Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[Testo del Regolamento]
Data di entrata in vigore: 22 gennaio 2021
Il presente documento è inteso esclusivamente come strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è: ECE/TRANS/WP.29/2020/76.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica ai veicoli della categoria M1 (3) la cui massa massima ammessa non supera le 3,5 tonnellate e ai veicoli della categoria N1 per quanto riguarda l'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del motopropulsore elettrico ad alta tensione in caso di tamponamento.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende per:
2.1. «tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro per quanto riguarda caratteristiche essenziali quali:
2.1.1. la lunghezza e la larghezza del veicolo, nella misura in cui incidono sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;
2.1.2. la struttura, le dimensioni, le forme e i materiali della parte del veicolo situata posteriormente al piano trasversale passante per il punto R del sedile più arretrato;
2.1.3. le linee e le dimensioni interne dell'abitacolo, nella misura in cui incidono sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;
2.1.4. la posizione (anteriore, posteriore o centrale) e l'orientamento (trasversale o longitudinale) del motore, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;
2.1.5. la massa a vuoto, nella misura in cui incide negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;
2.1.6. l'ubicazione del sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica (REESS), nella misura in cui incide negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;
2.1.7. la struttura, la forma, le dimensioni e i materiali (metallo/plastica) del serbatoio o dei serbatoi;
2.1.8. l'ubicazione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo, nella misura in cui incide negativamente sulle prescrizioni di cui al punto 5.2.1;
2.1.9. le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di alimentazione (pompa, filtri, ecc.);
2.2. «abitacolo», lo spazio destinato agli occupanti, delimitato da tetto, pavimento, pareti laterali, porte, vetri esterni, paratia anteriore e posteriore o sponda posteriore e dalle barriere e i carter di protezione elettrica che servono a proteggere gli occupanti dal contatto diretto con parti ad alta tensione;
2.3. «massa a vuoto», la massa del veicolo in ordine di marcia, non occupato e a vuoto, ma completo di combustibile, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se fornita in dotazione standard dal costruttore del veicolo);
2.4. «serbatoio», il serbatoio o i serbatoi destinati a contenere il combustibile liquido, definito al punto 2.6, o idrogeno gassoso compresso, usato essenzialmente per la propulsione del veicolo, esclusi i suoi accessori (tubo di immissione, se elemento separato, bocchettone di immissione, tappo, indicatore di livello, tubi di collegamento al motore o destinati a compensare una sovrappressione interna, ecc.);
2.5. «capacità del serbatoio di combustibile», la capacità del serbatoio di combustibile specificata dal costruttore;
2.6. «combustibile liquido», un combustibile che è liquido in condizioni normali di temperatura e di pressione;
2.7. «alta tensione», la classificazione di un componente o di un circuito elettrico quando il valore quadratico medio (rms) della tensione di esercizio è> 60 V e ≤ 1 500 V in corrente continua (CC) o> 30 V e ≤ 1 000 V in corrente alternata (CA);
2.8. «sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica (REESS)», il sistema ricaricabile di accumulo dell'energia che fornisce l'energia elettrica per la propulsione.
Una batteria che ha la funzione principale di fornire energia elettrica per l'avviamento del motore e/o dell'illuminazione e/o di altri sistemi ausiliari del veicolo non è considerata un REESS. (In questo contesto «funzione principale» significa che oltre il 50 % dell'energia della batteria è utilizzata per l'avviamento del motore e/o per l'illuminazione e/o altri sistemi ausiliari del veicolo durante un ciclo di guida adeguato, p. es. WLTC per M1 e N1);
2.9. «barriera di protezione elettrica», parte che protegge dal contatto diretto con le parti ad alta tensione;
2.10. «motopropulsore elettrico», il circuito elettrico comprendente il motore o i motori di trazione ed eventualmente il REESS, il sistema di conversione dell'energia elettrica, i convertitori elettronici, i relativi cablaggi e connettori e il sistema di accoppiamento per caricare il REESS;
2.11. «parti sotto tensione», le parti conduttrici destinate a caricarsi elettricamente in condizioni di esercizio normali;
2.12. «parte conduttrice esposta», parte conduttrice che può essere toccata se ricorre il grado di protezione IPXXB, che normalmente non è sotto tensione ma che può caricarsi elettricamente in caso di isolamento difettoso. Sono comprese le parti poste sotto una protezione che può essere rimossa senza l'ausilio di attrezzi;
2.13. «contatto diretto», il contatto di persone con parti ad alta tensione;
2.14. «contatto indiretto», il contatto di persone con parti conduttrici esposte;
2.15. «grado di protezione IPXXB», indica la protezione dal contatto con parti ad alta tensione data da una barriera di protezione elettrica o da un carter, sottoposta a prova usando un dito di prova articolato (grado di protezione IPXXB) come descritto nell'allegato 5, punto 4;
2.16. «tensione di esercizio», il valore quadratico medio (rms) più elevato della tensione di un circuito elettrico, indicato dal costruttore, che può essere rilevato tra qualsiasi parte conduttrice in condizioni di circuito aperto o in condizioni di esercizio normali. Se il circuito elettrico è suddiviso in più circuiti per isolamento galvanico, la tensione di esercizio è definita per ciascun circuito separato;
2.17. «sistema di accoppiamento per caricare il sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica (REESS)», il circuito elettrico impiegato per caricare il REESS da una fonte di energia elettrica esterna, inclusa la presa del veicolo;
2.18. «telaio elettrico», una serie di parti conduttrici, collegate elettricamente, il cui potenziale elettrico è preso come valore di riferimento;
2.19. «circuito elettrico», un insieme di parti ad alta tensione tra loro interconnesse, destinato a caricarsi elettricamente in condizioni di funzionamento normale;
2.20. «sistema di conversione dell'energia elettrica», un sistema (ad esempio una pila a combustibile) che produce e fornisce energia elettrica per la trazione elettrica;
2.21. «convertitore elettronico», un dispositivo in grado di comandare e/o di convertire l'energia elettrica per la trazione elettrica;
2.22. «carter», la parte che racchiude le unità interne e le protegge dal contatto diretto;
2.23. «bus ad alta tensione», il circuito elettrico, comprendente il sistema di accoppiamento per caricare il REESS, che funziona ad alta tensione. Nel caso dei circuiti elettrici collegati galvanicamente tra loro che soddisfano la condizione di tensione specifica, solo i relativi componenti o le relative parti funzionanti ad alta tensione sono classificati come bus ad alta tensione;
2.24. «isolante solido», il rivestimento isolante del cablaggio che copre le parti ad alta tensione impedendo il contatto diretto con esse;
2.25. «sezionatore automatico», un dispositivo che, se attivato, separa conduttivamente le fonti di energia elettrica dal resto del circuito ad alta tensione del motopropulsore elettrico;
2.26. «batteria di trazione di tipo aperto», un tipo di batteria che ha bisogno di un liquido e che produce idrogeno rilasciato nell'atmosfera;
2.27. «elettrolita acquoso», un elettrolita ottenuto impiegando acqua come solvente per i composti (acidi o basi, per esempio) che, in seguito a dissociazione, produce ioni conduttori;
2.28. «fuoriuscita di elettrolita», la fuga di elettrolita dal REESS in forma liquida;
2.29. «elettrolita non acquoso», un elettrolita ottenuto impiegando come solvente un liquido diverso dall'acqua;
2.30. «condizioni di esercizio normali», le modalità e le condizioni di esercizio che possono ragionevolmente verificarsi durante il normale funzionamento del veicolo, come la marcia entro i limiti di velocità, il parcheggio o la marcia a regime minimo nel traffico, nonché il caricamento della batteria con caricabatteria compatibili con gli specifici connettori di ricarica installati sul veicolo. Non sono comprese le condizioni in cui il veicolo è danneggiato a causa di incidente, detriti stradali o vandalismo, incendio o immersione in acqua, oppure quando è necessaria o è in corso una riparazione o una manutenzione;
2.31. «condizione di tensione specifica», la condizione in cui la tensione massima raggiunta da un circuito elettrico connesso galvanicamente tra una parte sotto tensione CC e qualsiasi altra parte sotto tensione (CC o CA) è ≤ 30 V CA (rms) e ≤ 60 V CC.
Nota: quando una parte sotto tensione CC di tale circuito elettrico è collegata al telaio e si applica la condizione di tensione specifica, la tensione massima tra qualsiasi parte sotto tensione e il telaio elettrico è ≤ 30 V CA (rms) e ≤ 60 V CC.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del motopropulsore elettrico ad alta tensione in caso di tamponamento deve essere illustrata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario secondo la procedura di cui alla scheda 3 dell'accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3).
3.2. Il modello della scheda informativa è riportato nell'allegato 1, appendice 1.
4. OMOLOGAZIONE
4.1. L'omologazione del tipo di veicolo deve essere concessa se il veicolo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni contemplate dallo stesso.
4.1.1. Il servizio tecnico designato secondo quanto stabilito al punto 11 deve verificare il rispetto delle condizioni previste.
4.1.2. In caso di dubbio, all'atto della verifica della conformità del veicolo alle prescrizioni del presente regolamento si deve tenere in debita considerazione qualsiasi dato o risultato delle prove fornito dal costruttore che possa essere utile per convalidare la prova di omologazione effettuata dal servizio tecnico.
4.2. A ciascun tipo omologato in conformità alla scheda 4 dell'accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) deve essere assegnato un numero di omologazione.
4.3. Del rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione, oppure della cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento, deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.
4.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale conforme al modello di cui all'allegato 2, composto da:
4.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (4);
4.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.
4.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti UNECE allegati all'accordo, non è necessario che nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento il simbolo di cui al punto 4.4.1 sia ripetuto; in tal caso, i simboli e i numeri aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che ha rilasciato l'omologazione conformemente al presente regolamento devono essere inseriti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.
4.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
5. PRESCRIZIONI
5.1. Se il veicolo è stato sottoposto alla prova di cui al punto 6, devono essere soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 5.2.
I veicoli in cui tutte le parti dell'impianto di alimentazione sono installate davanti al punto mediano del passo sono considerati conformi alle disposizioni di cui al punto 5.2.1.
I veicoli in cui tutte le parti del motopropulsore elettrico ad alta tensione sono installate davanti al punto mediano del passo sono considerati conformi alle disposizioni di cui al punto 5.2.2.
5.2. Una volta effettuato il test secondo la procedura di cui agli allegati 3, 4 e 5 del presente regolamento, devono essere soddisfatte le seguenti disposizioni relative all'integrità dell'impianto di alimentazione e alla sicurezza del motopropulsore elettrico:
5.2.1. nel caso dei veicoli a combustibile liquido deve essere dimostrata la conformità ai punti 5.2.1.1 e 5.2.1.2.
Nel caso dei veicoli alimentato a idrogeno compresso deve essere dimostrata la conformità ai punti da 5.2.1.3 a 5.2.1.5.
5.2.1.1. Al momento della collisione sarà tollerata solo una leggera perdita di liquido dall'impianto di alimentazione.
5.2.1.2. Se in seguito a collisione si verifica una perdita continua di liquido dall'impianto di alimentazione, questa non deve superare i 30 g/min. Se il liquido che fuoriesce dal suddetto impianto si mescola con liquidi provenienti da altri circuiti e se i vari liquidi non possono essere facilmente separati e individuati, per la valutazione della perdita continua si deve tenere conto di tutti i liquidi raccolti.
5.2.1.3. Il tasso di perdita di idrogeno (VH2), determinato conformemente all'allegato 4, punto 4, per l'idrogeno o all'allegato 4, punto 5, per l'elio, non deve superare una media di 118 NL al minuto per l'intervallo di tempo, Δt minuti, dopo l'urto.
5.2.1.4. La concentrazione volumetrica di gas (idrogeno o elio, a seconda del caso) nei valori dell'aria rilevati per l'abitacolo e il vano bagagli a norma dell'allegato 4, punto 6, non deve superare il 4,0 % per l'idrogeno e il 3,0 % per l'elio, in qualsiasi momento durante il periodo di misurazione di 60 minuti successivo all'urto. Questa prescrizione si considera soddisfatta se viene confermato che la valvola di intercettazione di ciascun impianto di stoccaggio dell'idrogeno si è chiusa entro 5 secondi dal primo contatto del veicolo con il dispositivo d'urto e non vi sono state perdite dall'impianto o dagli impianti di stoccaggio dell'idrogeno.
5.2.1.5. Il serbatoio o i serbatoi (per lo stoccaggio dell'idrogeno) devono rimanere attaccati al veicolo quanto meno su un punto di fissaggio.
5.2.2. Nel caso dei veicoli muniti di motopropulsore elettrico ad alta tensione, il motopropulsore elettrico e i sistemi ad alta tensione collegati galvanicamente al bus ad alta tensione del motopropulsore elettrico devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti da 5.2.2.1 a 5.2.2.3.
5.2.2.1. Protezione dallo shock elettrico
Dopo l'urto i bus ad alta tensione devono soddisfare almeno uno dei quattro criteri indicati ai punti da 5.2.2.1.1 a 5.2.2.1.4.2.
Se il veicolo è dotato della funzione di sezionamento automatico oppure di uno o più dispositivi che separano conduttivamente il circuito del motopropulsore elettrico durante la guida, almeno uno dei seguenti criteri deve applicarsi al circuito sezionato o a ciascun circuito separato singolarmente dopo l'attivazione della funzione di sezionamento.
Tuttavia i criteri definiti al punto 5.2.2.1.4 non si applicano nel caso in cui più potenziali elettrici di una parte del bus ad alta tensione non siano protetti alle condizioni del grado di protezione IPXXB.
Nel caso in cui la prova d'urto sia effettuata alla condizione che una o più parti del sistema ad alta tensione non siano alimentate, ad eccezione del sistema di accoppiamento per caricare il REESS che non è alimentato durante la guida, la protezione dallo shock elettrico deve essere dimostrata conformemente al punto 5.2.2.1.3 o al punto 5.2.2.1.4 per la parte o le parti interessate.
5.2.2.1.1. Assenza di alta tensione
Le tensioni Ub, U1 e U2 dei bus ad alta tensione, misurate entro 60 s dopo l'urto secondo quanto precisato al punto 2 dell'allegato 5, devono essere pari o inferiori a 30 V CA o a 60 V CC.
5.2.2.1.2. Basso livello di energia elettrica
L'energia totale (TE) dei bus ad alta tensione, misurata secondo il procedimento di prova di cui al punto 3 dell'allegato 5 con la formula a), deve essere inferiore a 0,2 J. In alternativa l'energia totale (TE) può essere calcolata sulla base della tensione misurata Ub del bus ad alta tensione e della capacità dei condensatori X (Cx), secondo quanto indicato dal costruttore in base alla formula b) di cui al punto 3 dell'allegato 5.
Anche l'energia immagazzinata nei condensatori Y (TEy1, TEy2) deve essere inferiore a 0,2 J. Questo valore deve essere calcolato misurando le tensioni U1 e U2 dei bus ad alta tensione e del telaio elettrico e la capacità dei condensatori Y indicata dal costruttore in base alla formula c) di cui al punto 3 dell'allegato 5.
5.2.2.1.3. Protezione fisica
Per la protezione dal contatto diretto con parti ad alta tensione deve essere assicurato il grado di protezione IPXXB.
La valutazione deve essere effettuata in conformità all'allegato 5, punto 4.
Inoltre, ai fini della protezione dallo shock elettrico che potrebbe derivare da un contatto indiretto, la resistenza tra tutte le parti conduttrici esposte delle barriere di protezione elettrica/dei carter e il telaio elettrico deve essere inferiore a 0,1 Ω e la resistenza tra due parti conduttrici esposte raggiungibili simultaneamente di barriere di protezione elettrica/carter distanti tra loro meno di 2,5 m deve essere inferiore a 0,2 Ω quando il flusso di corrente è di almeno 0,2 A. Tale resistenza può essere calcolata usando le resistenze delle parti interessate del circuito elettrico misurate separatamente.
Questa prescrizione è soddisfatta se il collegamento galvanico è stato effettuato mediante saldatura. In caso di dubbio o di collegamento stabilito con mezzi diversi dalla saldatura, la misurazione deve essere effettuata utilizzando una delle procedure di prova descritte al punto 4 dell'allegato 5.
5.2.2.1.4. Resistenza di isolamento
Devono essere rispettati i criteri di cui ai punti 5.2.2.1.4.1 e 5.2.2.1.4.2.
La misurazione deve essere effettuata in conformità al punto 5 dell'allegato 5.
5.2.2.1.4.1. Motopropulsore elettrico composto da bus separati a CC o a CA
Se i bus ad alta tensione a CA e a CC sono galvanicamente isolati gli uni dagli altri, il valore della resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico (Ri, quale definita all'allegato 5, punto 5) deve essere di almeno 100 Ω/V della tensione di esercizio per i bus a CC e di almeno 500 Ω/V della tensione di esercizio per i bus a CA.
5.2.2.1.4.2. Motopropulsore elettrico composto da bus combinati a CC e a CA
Se sono conduttivamente collegati, i bus ad alta tensione a CA e a CC devono soddisfare una delle seguenti prescrizioni:
a) il valore della resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico deve essere di almeno 500 Ω/V della tensione di esercizio;
b) il valore della resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico deve essere di almeno 100 Ω/V della tensione di esercizio e il bus a CA deve disporre di una protezione fisica quale descritta al punto 5.2.2.1.3;
c) il valore della resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico deve essere di almeno 100 Ω/V della tensione di esercizio e il bus a CA deve mostrare un'assenza di alta tensione quale descritta al punto 5.2.2.1.1.
5.2.2.2. Fuoriuscita di elettrolita
5.2.2.2.1. Nel caso dei REESS con elettrolita acquoso
Per un periodo compreso tra il momento dell'urto fino a 60 minuti dallo stesso non deve verificarsi una fuoriuscita di elettroliti dal REESS nell'abitacolo, mentre la fuoriuscita di elettrolita dal REESS verso l'esterno dell'abitacolo non deve superare il 7 % in volume dell'elettrolita, con una fuoriuscita massima di 5,0 l. La quantità di elettrolita fuoriuscito può essere misurata con le consuete tecniche di determinazione dei volumi di liquido dopo la raccolta. Per i serbatoi contenenti Stoddard, refrigerante colorato ed elettrolita, si deve consentire ai liquidi di separarsi secondo il loro peso specifico e quindi misurarli separatamente.
5.2.2.2.2. Nel caso dei REESS con elettrolita non acquoso
Per un periodo compreso tra il momento dell'urto fino a 60 minuti dallo stesso non devono verificarsi fuoriuscite di elettrolita liquido dal REESS nell'abitacolo o nel vano bagagli né verso l'esterno del veicolo. Questa prescrizione deve essere verificata con un esame visivo senza smontare alcuna parte del veicolo.
Il costruttore deve dimostrare la conformità alle prescrizioni dell'allegato 5, punto 6.
5.2.2.3. Mantenimento in posizione del REESS
Il REESS deve rimanere fissato al veicolo da almeno un ancoraggio, un supporto o una struttura che trasferisca i carichi dal REESS alla struttura del veicolo; un REESS situato all'esterno dell'abitacolo non deve poter penetrare nell'abitacolo.
Il costruttore deve dimostrare la conformità alle prescrizioni dell'allegato 5, punto 7.
6. PROVA
6.1. La conformità del veicolo alle prescrizioni del punto 5 deve essere verificata con il metodo descritto agli allegati 3, 4 e 5 del presente regolamento.
7. MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO
7.1. Ogni modifica del tipo di veicolo con riferimento al presente regolamento deve essere notificata all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione per quel tipo di veicolo. L'autorità di omologazione può quindi:
a) decidere, dopo aver consultato il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione, oppure
b) applicare la procedura di cui al punto 7.1.1 (revisione) e, ove applicabile, la procedura di cui al punto 7.1.2 (estensione).
7.1.1. Revisione
A seguito di una modifica di alcuni dati registrati nelle schede informative di cui all'allegato 1, appendice 1, e se l'autorità di omologazione ritiene improbabile che le modifiche apportate abbiano determinato effetti negativi di rilievo, per cui il veicolo sia da ritenersi ancora conforme alle prescrizioni, la modifica deve essere considerata una «revisione».
In tal caso l'autorità di omologazione deve pubblicare le pagine debitamente riviste della scheda informativa dell'allegato 1, appendice 1, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. Tale prescrizione deve considerarsi soddisfatta in presenza di una versione consolidata e aggiornata delle schede informative di cui all'allegato 1, appendice 1, accompagnate da una descrizione dettagliata della modifica.
7.1.2. Estensione
La modifica va designata come «estensione» se, oltre alla modifica delle informazioni registrate nel fascicolo informativo:
a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; oppure
b) sono state modificate informazioni figuranti nel documento di notifica (esclusi gli allegati); oppure
c) è richiesta l'omologazione aggiornata a una serie di modifiche successiva alla sua entrata in vigore.
7.2. Della conferma, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.3. L'indice delle schede informative e dei verbali di prova allegati al documento di notifica dell'allegato 1 deve inoltre essere modificato di conseguenza, in modo da recare la data dell'ultima revisione o estensione.
7.3. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.
8. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
La conformità della produzione deve essere verificata in base alle procedure di cui alla scheda 1 dell'accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) attenendosi alle disposizioni riportate di seguito.
8.1. Ogni veicolo che esponga un marchio di omologazione come prescritto ai sensi del presente regolamento deve essere conformato al tipo di veicolo omologato e rispettare quindi le prescrizioni di cui al punto 5.
9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
9.1. L'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui al punto 8.1.
9.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».
10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione del tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Appena ricevuta la relativa notifica, tale autorità deve informare le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l'annotazione firmata e datata «PRODUZIONE CESSATA».
11. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITA' DI OMOLOGAZIONE
Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione nonché delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, il rifiuto, l'estensione o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.
(3) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/ 78/Rev.6, paragrafo 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
(4) I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
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