N. 191 ORDINANZA 23 settembre - 8 ottobre 2021
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento, da
parte di alcuni degli esclusi, nel giudizio incidentale avente ad
oggetto la disciplina, modificata da legge di conversione, relativa
alla assunzione degli allievi agenti di polizia mediante
scorrimento della graduatoria concorsuale, con limitazione ai
soggetti risultati idonei in possesso, alla data del 1° gennaio
2019, dei requisiti anagrafici e culturali fissati successivamente
all'espletamento del concorso - Difetto di un interesse qualificato
- Inammissibilita' degli interventi.
- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 11, comma
2-bis, lettera b).
- Costituzione, artt. 3, 51, 77 e 97.
(GU n.41 del 13-10-2021 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giancarlo CORAGGIO;
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Stefano PETITTI, Maria Rosaria
SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma
2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, promosso dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento
vertente tra Gerardo Gervasio e altri e il Ministero dell'interno e
altri, con ordinanza del 3 luglio 2020, iscritta al n. 204 del
registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2021.
Visti gli atti di intervento di Luca Bernardinelli e altri, di
Diego D'Ippolito e del Presidente del Consiglio dei ministri;
viste le istanze di fissazione della camera di consiglio per la
decisione sull'ammissibilita' degli interventi depositate da Luca
Bernardinelli e altri e da Diego D'Ippolito;
udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 il Giudice
relatore Franco Modugno;
deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2021.
Ritenuto che, con ordinanza del 3 luglio 2020 (r.o. n. 204 del
2020), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 77 e 97 della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11,
comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione), aggiunto dalla legge di
conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui dispone:
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare»;
che il giudice a quo rileva che la norma censurata ha autorizzato
l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante
scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso
bandito dal Ministero dell'interno con decreto del 18 maggio 2017,
consentendo tuttavia di assumere, tra i collocati in graduatoria,
solo i soggetti in possesso, al 1° gennaio 2019, dei nuovi requisiti
- anagrafico e culturale - per l'accesso alla carriera iniziale della
Polizia di Stato introdotti medio tempore dal decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche), vale a dire: eta' non superiore a
26 anni e titolo di studio di scuola secondaria superiore (quando
invece il bando originario prevedeva un limite di eta' di 30 anni e
il titolo di studio di scuola secondaria inferiore);
che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata, nella
parte in cui richiede il possesso di tali nuovi e piu' stringenti
requisiti, violerebbe i parametri costituzionali evocati;
che le questioni sono sollevate nell'ambito del giudizio di
impugnazione del decreto del 13 marzo 2019, con cui il Ministero
dell'interno ha avviato la procedura di assunzione autorizzata dalla
norma censurata, e degli atti ad esso conseguenti;
che il giudizio a quo e' stato promosso da soggetti che - sebbene
collocati nella graduatoria della prova scritta del precedente
concorso in posizione potenzialmente utile per aspirare
all'assunzione - sono stati esclusi dalla procedura in quanto non in
possesso dei nuovi requisiti (in particolare, perche' di eta'
superiore a 26 anni);
che, con atti depositati il 16 gennaio 2021, sono intervenuti ad
adiuvandum nel giudizio incidentale i signori Luca Bernardinelli,
Francesca Carocci, Andrea Castellino, Giuseppe Ciarla, Guido Manco,
Sebastiano Pecchia, Vincenzo Proietti, Alessandra Rizzo, Federica
Serino, Valentina Sivero, Elena Tarantino, Francesco Varone e Diego
D'Ippolito;
che gli intervenienti hanno dedotto di avere concreto interesse
alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma
censurata, trovandosi in una situazione del tutto analoga a quella
dei ricorrenti nel giudizio a quo;
che gli intervenienti hanno chiesto, altresi', che questa Corte
si pronunci anticipatamente sull'ammissibilita' dei loro interventi,
con ogni effetto conseguente;
che, con memoria depositata il 29 luglio 2021, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha contestato l'ammissibilita' degli
interventi;
che la suddetta memoria non e' stata presa in considerazione, in
quanto tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 4-bis, comma 3,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che questa Corte si e' quindi riunita in camera di consiglio il
22 settembre 2021 per decidere sull'ammissibilita' degli interventi.
Considerato che l'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che «[n]ei
giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un
interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al
rapporto dedotto in giudizio»;
che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale
di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti
del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei
ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta
regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale); disciplina, questa, alla quale e'
possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere
incidentale del giudizio - soltanto a favore di terzi che siano
titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al
rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, ordinanze n.
271 e n. 37 del 2020) e non semplicemente regolato, pari ad ogni
altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 46
del 2021, n. 206, n. 159, n. 106, n. 98 e n. 13 del 2019, n. 217, n.
180 e n. 77 del 2018, n. 85 del 2017; ordinanze n. 24 del 2021, n.
202 del 2020 e n. 204 del 2019);
che tale interesse qualificato sussiste, in specie, allorche' si
configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere
pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del
giudizio incidentale» (sentenza n. 159 del 2019, ordinanze n. 271 e
n. 111 del 2020);
che non e' sufficiente, al fine di rendere ammissibile
l'intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di
interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che
sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul
quale la decisione di questa Corte possa influire: l'intervento di un
simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe infatti con il carattere
incidentale del giudizio di legittimita' costituzionale, in quanto il
suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della
rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo
(tra le altre, sentenza n. 106 del 2019 e ordinanza n. 202 del 2020);
che cio' comporta l'inammissibilita' degli odierni interventi, i
quali trovano la loro ragione fondante nella semplice analogia della
posizione sostanziale degli intervenienti rispetto a quella delle
parti ricorrenti nel giudizio principale (con riguardo a fattispecie
strutturalmente del tutto simile a quella in esame, sentenza n. 106
del 2019);
che a cio' va aggiunto che gli intervenienti non hanno dedotto di
aver tempestivamente impugnato, neppure in un distinto giudizio, gli
atti amministrativi che li hanno esclusi dalla procedura di
assunzione prevista dalla norma censurata, con la conseguenza che,
nei loro confronti, il rapporto deve considerarsi esaurito;
che cio' rende, a maggior ragione, gli interventi inammissibili,
posto che l'eventuale accoglimento delle questioni non potrebbe,
comunque sia, produrre alcun effetto utile a favore degli
interessati: per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la
cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimita'
costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali
rientrano quelli che non possano piu' dare materia a un giudizio in
ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilita' degli atti
amministrativi (sentenza n. 10 del 2015, ordinanza n. 135 del 2010).
Visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi di Luca Bernardinelli,
Francesca Carocci, Andrea Castellino, Giuseppe Ciarla, Guido Manco,
Sebastiano Pecchia, Vincenzo Proietti, Alessandra Rizzo, Federica
Serino, Valentina Sivero, Elena Tarantino, Francesco Varone e Diego
D'Ippolito.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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