PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 8 ottobre 2021
Modalita' organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori
delle pubbliche amministrazioni. (21A06117)
(GU n.245 del 13-10-2021)
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione on. prof. Renato Brunetta;
Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare,
l'art. 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019,
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro agile e' una delle modalita'
ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio
2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1,
il quale prevede che «Al fine di assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti,
le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti
gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese
connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e
commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo
del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro
agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'art.
87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il
lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la
flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione
programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non
in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate
di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo art. 87, e comunque a
condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle
imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza nonche'
nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;
Visto il citato art. 263 e, in particolare, il terzo periodo del
comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della
situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalita'
organizzative e fissati criteri e principi in materia di
flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo
il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica
internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30
gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei
regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione
della stessa Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo
2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita'
raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare,
l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre
2021;
Vista, la legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare il comma 3,
dell'art. 14, che prevede che con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono
essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori
e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del medesimo
art. 14 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile
alle pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti
all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro
agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti;
Visto, il comma 2-bis, dell'art. 26, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening» e, in particolare, l'art. 1, che estende l'obbligo del
possesso della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del
settore pubblico;
Considerato che tale estensione della certificazione verde COVID-19
anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico gia' adottate dalle
amministrazioni pubbliche;
Considerato, altresi', che occorre sostenere cittadini ed imprese
nelle attivita' connesse allo sviluppo delle attivita' produttive e
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di
operare al massimo delle proprie capacita';
Considerata dunque, la necessita' di superare l'utilizzo del lavoro
agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
settembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 87, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto altresi', il comma 4, del citato art. 87, che prevede che gli
organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' le
autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia,
adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al medesimo art.
87;
Visto l'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, che stabilisce che il Piano integrato di attivita' e
organizzazione delle amministrazioni pubbliche deve prevedere, tra
l'altro, anche la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile;
Ritenuto, pertanto necessario adeguare le misure di organizzazione
del lavoro pubblico a seguito dell'adozione del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'art. 87,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il parere del Comitato tecnico-scientifico espresso nella
riunione del 5 ottobre 2021;
Sentita, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre
2021;
Decreta:
Art. 1
Modalita' organizzative per il rientro in presenza
dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni
1. In attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, al fine di
realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale
come una delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione
lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a
decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di
contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti
autorita', le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano le misure
organizzative previste dal presente decreto per il rientro in
presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende
lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di
servizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni:
a) organizzano le attivita' dei propri uffici prevendo il rientro
in presenza di tutto il personale. Entro i quindici giorni successivi
alla data di cui al comma 1, adottano le misure organizzative
necessarie per la piena attuazione del presento decreto, assicurando
comunque, da subito, la presenza in servizio del personale preposto
alle attivita' di sportello e di ricevimento degli utenti (front
office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza
(back office), anche attraverso la flessibilita' degli orari di
sportello e di ricevimento dell'utenza, anche mediante l'ausilio di
piattaforme digitali gia' impiegate dalle pubbliche amministrazioni;
b) allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di
servizio si concentri nella stessa fascia oraria, individua, anche in
relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto
conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali
di flessibilita' oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a
quelle gia' adottate, anche in deroga alle modalita' previste dai
contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione
sindacale.
3. Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di
lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione
collettiva e della definizione delle modalita' e degli obiettivi del
lavoro agile da definirsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c),
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del Piano integrato di
attivita' e organizzazione (PIAO), e tenuto che a decorrere dalla
data di cui al comma 1 il lavoro agile non e' piu' una modalita'
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a
tale modalita', ove consentito a legislazione vigente, potra' essere
autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti
condizionalita':
a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalita' agile
non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei
servizi a favore degli utenti;
b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del
personale che puo' prestare lavoro in modalita' agile, dovendo essere
prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in
presenza;
c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di
dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di
strumenti tecnologici idonei a garantire la piu' assoluta
riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal
lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalita' agile;
d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento
del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al
fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e
tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
f) l'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge
22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:
1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalita'
agile;
2) le modalita' e i tempi di esecuzione della prestazione e
della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonche'
eventuali fasce di contattabilita';
3) le modalita' e i criteri di misurazione della prestazione
medesima, anche ai fini del proseguimento della modalita' della
prestazione lavorativa in modalita' agile;
g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in
presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di
funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi;
h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere
sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in
presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
4. Ogni singola amministrazione provvede alla attuazione delle
misure previste nel presente decreto attraverso i dirigenti di
livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio comunque
denominato e, ove non presenti, attraverso la figura dirigenziale
generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure
dirigenziali, il riferimento e' da intendersi a una figura apicale
individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.
5. Le misure del presente provvedimento si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'art. 87,
comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
6. Ai fini dell'omogenea attuazione delle misure previste dal
presente decreto, il Ministro per la pubblica amministrazione adotta
specifiche linee guida che, per le misure previste dal comma 3,
lettere f) e h), sono oggetto di previo confronto con le
organizzazioni sindacali.
7. Gli accordi individuali di cui all'art. 18, comma 1, della legge
22 maggio 2017, n. 81, stipulati in data anteriore a quella di
entrata in vigore del presente decreto, restano validi a condizione
che siano rispettate le condizionalita' introdotte dal presente
articolo o che siano ad esse tempestivamente adeguati.
Art. 2
Misure in materia
di mobilita' del personale
1. Al fine di agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale
dipendente, anche con modalita' sostenibili, i mobility manager
aziendali delle pubbliche amministrazioni nominati ai sensi del
decreto interministeriale 12 maggio 2021, elaborano i Piani degli
spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto
delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e
uscita dalle sedi di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera b).
2. Ai medesimi fini gli enti locali, tramite i propri mobility
manager d'area di cui al predetto decreto interministeriale, svolgono
un'azione di raccordo costante e continuativo con i mobility manager
aziendali, sia per le finalita' dettate dall'art. 6 del decreto
interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica complessiva e
coordinata dell'implementazione dei PSCL e l'identificazione e la
promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di
mobilita' sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce
di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.
3. Sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di
programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le
regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, emanano apposite disposizioni finalizzate
ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle
nuove fasce di flessibilita' delle pubbliche amministrazioni.
Art. 3
Clausola d'invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le regioni e gli enti
locali, provvedono all'attuazione delle misure derivanti dal presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di
controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 ottobre 2021
Il Ministro: Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 2562
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