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mercoledì 13 ottobre 2021

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 8 ottobre 2021 Modalita' organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. (21A06117) (GU n.245 del 13-10-2021)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 ottobre 2021 

Modalita' organizzative per il rientro  in  presenza  dei  lavoratori

delle pubbliche amministrazioni. (21A06117) 

(GU n.245 del 13-10-2021)


 

                             IL MINISTRO 

                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400  recante  la  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni; 

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante

«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma

dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive

modificazioni e integrazioni; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15

marzo 2021, che dispone la delega di  funzioni  al  Ministro  per  la

pubblica amministrazione on. prof. Renato Brunetta; 

  Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela

del lavoro autonomo non imprenditoriale e  misure  volte  a  favorire

l'articolazione  flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del   lavoro

subordinato»; 

  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe  al  Governo

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in  particolare,

l'art. 87, comma 1,  secondo  periodo,  che  prevede  che  fino  alla

cessazione dello stato di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019,

ovvero fino  ad  una  data  antecedente  stabilita  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione, il lavoro  agile  e'  una  delle  modalita'

ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165; 

  Visto  l'art.  263,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione  17  luglio

2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1,

il  quale  prevede  che  «Al  fine  di  assicurare   la   continuita'

dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei  procedimenti,

le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita'  di  tutti

gli uffici pubblici alle  esigenze  dei  cittadini  e  delle  imprese

connesse  al  graduale   riavvio   delle   attivita'   produttive   e

commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al  primo  periodo

del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro

agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti,  e,  comunque,

non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui  all'art.

87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  organizzano  il

lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la

flessibilita'  dell'orario  di  lavoro,  rivedendone  l'articolazione

giornaliera e settimanale, introducendo modalita'  di  interlocuzione

programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali  e  non

in presenza, applicando il lavoro agile, con le  misure  semplificate

di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo art. 87, e comunque a

condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini  e  alle

imprese avvenga con regolarita', continuita'  ed  efficienza  nonche'

nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»; 

  Visto il citato art. 263 e, in particolare, il  terzo  periodo  del

comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi  della

situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la

pubblica  amministrazione,   possono   essere   stabilite   modalita'

organizzative  e  fissati  criteri   e   principi   in   materia   di

flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo

il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi; 

  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica

internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30

gennaio 2020, con  la  quale  venivano  attivate  le  previsioni  dei

regolamenti sanitari internazionali  e  la  successiva  dichiarazione

della stessa Organizzazione  mondiale  della  sanita'  dell'11  marzo

2020, con la quale l'epidemia da  COVID-19  e'  stata  valutata  come

«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'

raggiunti a livello globale; 

  Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e,  in  particolare,

l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31  dicembre

2021; 

  Vista, la legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare il  comma  3,

dell'art. 14, che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro  per  la

pubblica amministrazione, sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui

all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  possono

essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio

dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori

e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2  del  medesimo

art. 14 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per  quanto  applicabile

alle   pubbliche    amministrazioni,    nonche'    regole    inerenti

all'organizzazione del lavoro  finalizzate  a  promuovere  il  lavoro

agile  e  la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei

dipendenti; 

  Visto, il comma 2-bis, dell'art. 26,  del  decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27; 

  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure

urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro

pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening» e, in particolare, l'art. 1,  che  estende  l'obbligo  del

possesso della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori  del

settore pubblico; 

  Considerato che tale estensione della certificazione verde COVID-19

anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle

misure di contrasto al fenomeno epidemiologico  gia'  adottate  dalle

amministrazioni pubbliche; 

  Considerato, altresi', che occorre sostenere cittadini  ed  imprese

nelle attivita' connesse allo sviluppo delle attivita'  produttive  e

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e

che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di

operare al massimo delle proprie capacita'; 

  Considerata dunque, la necessita' di superare l'utilizzo del lavoro

agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

settembre  2021,  adottato  ai  sensi  dell'art.  87,  comma  1,  del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

  Visto altresi', il comma 4, del citato art. 87, che prevede che gli

organi costituzionali  e  di  rilevanza  costituzionale,  nonche'  le

autorita' amministrative indipendenti, ivi  comprese  la  Commissione

nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza

sui fondi pensione, ciascuno  nell'ambito  della  propria  autonomia,

adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al  medesimo  art.

87; 

  Visto l'art. 6, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge  9  giugno

2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113,  che  stabilisce  che  il  Piano  integrato  di  attivita'  e

organizzazione delle amministrazioni pubbliche  deve  prevedere,  tra

l'altro, anche la strategia di  gestione  del  capitale  umano  e  di

sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile; 

  Ritenuto, pertanto necessario adeguare le misure di  organizzazione

del lavoro pubblico a seguito dell'adozione del  citato  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'art. 87,

comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

  Visto il parere del  Comitato  tecnico-scientifico  espresso  nella

riunione del 5 ottobre 2021; 

  Sentita, la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella  riunione  del  7  ottobre

2021; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

         Modalita' organizzative per il rientro in presenza 

           dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni 

 

  1. In attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto  del  Presidente

del Consiglio  dei  ministri  del  23  settembre  2021,  al  fine  di

realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale

come una delle modalita' ordinarie di svolgimento  della  prestazione

lavorativa  alle  dipendenze  delle  pubbliche   amministrazioni,   a

decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti  misure  di

contrasto  al  fenomeno  epidemiologico  adottate  dalle   competenti

autorita', le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  adottano  le  misure

organizzative  previste  dal  presente  decreto  per  il  rientro  in

presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende

lo svolgimento  della  prestazione  lavorativa  resa  nella  sede  di

servizio. 

  2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni: 

    a) organizzano le attivita' dei propri uffici prevendo il rientro

in presenza di tutto il personale. Entro i quindici giorni successivi

alla data di  cui  al  comma  1,  adottano  le  misure  organizzative

necessarie per la piena attuazione del presento decreto,  assicurando

comunque, da subito, la presenza in servizio del  personale  preposto

alle attivita' di sportello e  di  ricevimento  degli  utenti  (front

office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi  all'utenza

(back office), anche  attraverso  la  flessibilita'  degli  orari  di

sportello e di ricevimento dell'utenza, anche mediante  l'ausilio  di

piattaforme digitali gia' impiegate dalle pubbliche amministrazioni; 

    b) allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di

servizio si concentri nella stessa fascia oraria, individua, anche in

relazione alla situazione del proprio ambito  territoriale  e  tenuto

conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali

di flessibilita' oraria in entrata e in uscita ulteriori  rispetto  a

quelle gia' adottate, anche in deroga  alle  modalita'  previste  dai

contratti collettivi e nel rispetto  del  sistema  di  partecipazione

sindacale. 

  3. Nelle more della definizione  degli  istituti  del  rapporto  di

lavoro  connessi  al  lavoro  agile  da  parte  della  contrattazione

collettiva e della definizione delle modalita' e degli obiettivi  del

lavoro agile da definirsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera  c),

del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del Piano integrato di

attivita' e organizzazione (PIAO), e tenuto  che  a  decorrere  dalla

data di cui al comma 1 il lavoro agile  non  e'  piu'  una  modalita'

ordinaria di svolgimento della prestazione  lavorativa,  l'accesso  a

tale modalita', ove consentito a legislazione vigente, potra'  essere

autorizzato    esclusivamente    nel    rispetto    delle    seguenti

condizionalita': 

    a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalita'  agile

non deve in alcun  modo  pregiudicare  o  ridurre  la  fruizione  dei

servizi a favore degli utenti; 

    b) l'amministrazione deve  garantire  un'adeguata  rotazione  del

personale che puo' prestare lavoro in modalita' agile, dovendo essere

prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in

presenza; 

    c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento  al  fine  di

dotarsi di una piattaforma digitale o  di  un  cloud  o  comunque  di

strumenti  tecnologici  idonei   a   garantire   la   piu'   assoluta

riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono  trattate  dal

lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalita' agile; 

    d) l'amministrazione deve aver previsto un piano  di  smaltimento

del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato; 

    e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento  al

fine  di  fornire  al  personale  dipendente  apparati   digitali   e

tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta; 

    f) l'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge

22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno: 

      1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in  modalita'

agile; 

      2) le modalita' e i tempi di  esecuzione  della  prestazione  e

della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonche'

eventuali fasce di contattabilita'; 

      3) le modalita' e i criteri di  misurazione  della  prestazione

medesima, anche ai  fini  del  proseguimento  della  modalita'  della

prestazione lavorativa in modalita' agile; 

    g) le amministrazioni assicurano  il  prevalente  svolgimento  in

presenza  della  prestazione  lavorativa  dei  soggetti  titolari  di

funzioni  di  coordinamento  e  controllo,  dei   dirigenti   e   dei

responsabili dei procedimenti amministrativi; 

    h) le amministrazioni  prevedono,  ove  le  misure  di  carattere

sanitario lo richiedano, la  rotazione  del  personale  impiegato  in

presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo. 

  4. Ogni singola  amministrazione  provvede  alla  attuazione  delle

misure previste  nel  presente  decreto  attraverso  i  dirigenti  di

livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio  comunque

denominato e, ove non presenti,  attraverso  la  figura  dirigenziale

generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano  presenti  figure

dirigenziali, il riferimento e' da intendersi a  una  figura  apicale

individuata in coerenza con i relativi ordinamenti. 

  5.  Le  misure  del  presente  provvedimento  si   applicano   alle

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  87,

comma 4, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

  6. Ai fini  dell'omogenea  attuazione  delle  misure  previste  dal

presente decreto, il Ministro per la pubblica amministrazione  adotta

specifiche linee guida che, per  le  misure  previste  dal  comma  3,

lettere  f)  e  h),  sono  oggetto  di  previo   confronto   con   le

organizzazioni sindacali. 

  7. Gli accordi individuali di cui all'art. 18, comma 1, della legge

22 maggio 2017, n. 81,  stipulati  in  data  anteriore  a  quella  di

entrata in vigore del presente decreto, restano validi  a  condizione

che siano  rispettate  le  condizionalita'  introdotte  dal  presente

articolo o che siano ad esse tempestivamente adeguati. 

                               Art. 2 

 

                          Misure in materia 

                     di mobilita' del personale 

 

  1. Al fine di agevolare gli spostamenti casa-lavoro  del  personale

dipendente, anche  con  modalita'  sostenibili,  i  mobility  manager

aziendali delle  pubbliche  amministrazioni  nominati  ai  sensi  del

decreto interministeriale 12 maggio 2021,  elaborano  i  Piani  degli

spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria  competenza  tenendo  conto

delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e

uscita dalle sedi di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera b). 

  2. Ai medesimi fini gli enti  locali,  tramite  i  propri  mobility

manager d'area di cui al predetto decreto interministeriale, svolgono

un'azione di raccordo costante e continuativo con i mobility  manager

aziendali, sia per le  finalita'  dettate  dall'art.  6  del  decreto

interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica  complessiva  e

coordinata dell'implementazione dei PSCL  e  l'identificazione  e  la

promozione di azioni di  miglioramento  complessivo  dell'offerta  di

mobilita' sul territorio di riferimento alla luce delle  nuove  fasce

di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro. 

  3.  Sulla  base  delle  informazioni  acquisite   nelle   fasi   di

programmazione  e  di  verifica  dell'implementazione  dei  PSCL,  le

regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, emanano apposite  disposizioni  finalizzate

ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle

nuove fasce di flessibilita' delle pubbliche amministrazioni. 

                               Art. 3 

 

                  Clausola d'invarianza finanziaria 

 

  1. Le amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le regioni e gli  enti

locali, provvedono all'attuazione delle misure derivanti dal presente

decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente. 

  Il  presente  decreto,  previa  sottoposizione   agli   organi   di

controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana. 

    Roma, 8 ottobre 2021 

 

                                                Il Ministro: Brunetta 


Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021 

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.

n. 2562 


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