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sabato 5 febbraio 2022

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU n.29 del 4-2-2022) Vigente al: 5-2-2022

 

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 


Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e  per  lo

svolgimento in sicurezza  delle  attivita'  nell'ambito  del  sistema

educativo, scolastico e formativo. (22G00014) 

(GU n.29 del 4-2-2022)

  Vigente al: 5-2-2022   


 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della

Costituzione; 

  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 

  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»; 

  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19»; 

  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 

  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 

  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure

urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro

pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»; 

  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,

sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 

  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure

urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 

  Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante «Misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei  luoghi  di

lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»; 

  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21

aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1,  del  decreto-legge  23

luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16

settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre

2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di

emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario

connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali

trasmissibili; 

  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 

  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 

  Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni  in  relazione

alla durata delle certificazioni verdi COVID-19; 

  Ritenuto  di  dover  introdurre  misure   idonee   a   disciplinare

l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi  e  alle  attivita'

sul territorio nazionale da parte di soggetti  provenienti  da  altri

Stati; 

  Considerata  la  necessita'  di  aggiornamento  e  revisione  delle

modalita' di  gestione  dei  casi  di  positivita'  all'infezione  da

SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e  formativo,  anche  in

ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della  maggiore

immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'eta'  dai  cinque

agli undici anni; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 2 febbraio 2022; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri dell'istruzione e della salute; 

 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

 

                               Art. 1 

 

Durata   delle   certificazioni   verdi    COVID-19    di    avvenuta

  somministrazione  della  dose  di   richiamo   della   vaccinazione

  anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 

  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 3, secondo  periodo,  le  parole  «la  certificazione

verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima

somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la  certificazione

verde   COVID-19   ha   validita'   a   far   data   dalla   medesima

somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»; 

    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:  «4-bis.  A  coloro

che  sono  stati  identificati  come  casi  accertati   positivi   al

SARS-CoV-2 oltre il  quattordicesimo  giorno  dalla  somministrazione

della  prima  dose  di   vaccino,   e'   rilasciata,   altresi',   la

certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis),  che

ha validita' di sei mesi  a  decorrere  dall'avvenuta  guarigione.  A

coloro che sono stati identificati come casi  accertati  positivi  al

SARS-CoV-2  a  seguito  del  ciclo   vaccinale   primario   o   della

somministrazione della relativa  dose  di  richiamo,  e'  rilasciata,

altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera

c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta  guarigione  senza

necessita' di ulteriori dosi di richiamo.». 

                               Art. 2 

 

       Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza 

 

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,

dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: 

    «7-quater.   Le   disposizioni   di   cui    al    comma    7-bis

sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in  caso  di  guarigione

avvenuta  successivamente  al  completamento  del   ciclo   vaccinale

primario.». 

                               Art. 3 

 

             Coordinamento con le regole di altri Paesi 

             per la circolazione in sicurezza in Italia 

 

  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 

      «9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso

di un certificato rilasciato  dalle  competenti  autorita'  sanitarie

estere di avvenuta guarigione o di avvenuta  vaccinazione  anti  SARS

-Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente  in

Italia, nel caso  in  cui  siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  dal

completamento  del  ciclo  vaccinale   primario   anti-SARS-Cov-2   o

dall'avvenuta guarigione da  COVID-19,  e'  consentito  l'accesso  ai

servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  sul  territorio  nazionale

sussiste  l'obbligo  di  possedere  una  delle  certificazioni  verdi

COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a),

b) e c-bis), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test

antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito   negativo   al   virus

SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c),  avente  validita'  di

quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue

ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al  primo  periodo

non e' obbligatoria in caso  di  avvenuta  guarigione  successiva  al

completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di  vaccinazioni

con vaccini non autorizzati o non riconosciuti  come  equivalenti  in

Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita' di cui al primo periodo

e' consentito in ogni caso previa effettuazione  di  test  antigenico

rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al

comma  2,  lettera  c),   avente   validita'   di   quarantotto   ore

dall'esecuzione  se  antigenico  rapido  o  di  settantadue  ore   se

molecolare. 

      9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'  di

cui al comma  9-bis,  sono  tenuti  a  verificare  che  l'accesso  ai

predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle  prescrizioni

di cui al medesimo comma 9-bis.  Le  verifiche  delle  certificazioni

verdi COVID-19 sono effettuate anche con le  modalita'  indicate  dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato  ai  sensi

del comma 10. Nelle more della modifica del  menzionato  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi

di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»; 

    b) all'articolo 13: 

      1) al comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole  «8-ter»  sono

inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»; 

      2) al comma 1, terzo periodo, dopo le  parole  «due  violazioni

delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter

dell'articolo 9 e». 

                               Art. 4 

 

            Efficacia della certificazione verde COVID-19 

                          nella zona rossa 

 

  1. All'articolo 9-bis, comma 2-bis,  del  decreto-legge  22  aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno

2021, n. 87, le parole «e arancione» sono sostituite dalle  seguenti:

«, arancione e rossa». 

                               Art. 5 

 

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e  trasporto

                         scolastico dedicato 

 

  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo

9-quater e' inserito il seguente: 

    «Art. 9-quater.1 (Spostamenti da e per le isole minori lagunari e

lacustri e trasporto scolastico dedicato). - 1.  Fatto  salvo  quanto

previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere  dalla  data

di entrata in vigore della presente disposizione e fino al  31  marzo

2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per  gli

spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A  della  legge  28

dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e  lacustri,

per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta'  pari  o

superiore ai 12 anni, di frequenza  dei  corsi  di  scuola  primaria,

secondaria di primo grado e di secondo grado, e' consentito anche  ai

soggetti  muniti  di  una  delle   Certificazioni   verdi   COVID-19,

comprovante  l'effettuazione  di  un   test   antigenico   rapido   o

molecolare,  con  esito  negativo  al  virus   SARS-Cov-2,   di   cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di  quarantotto

ore dall'esecuzione se antigenico rapido  o  di  settantadue  ore  se

molecolare. 

    2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1,  agli  studenti  di

scuola primaria, secondaria di primo grado  e  di  secondo  grado  e'

consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato  e  il

loro utilizzo, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  9-quater,

fermo restando l'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle  linee  guida

per il trasporto scolastico  dedicato  di  cui  all'allegato  16  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.». 

                               Art. 6 

 

Gestione dei casi di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel

              sistema educativo, scolastico e formativo 

 

  1. Ferma restando per il personale  scolastico  l'applicazione  del

regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis,  del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nella  gestione  dei  contatti

stretti tra gli alunni a seguito della positivita'  all'infezione  da

SARS-CoV-2  nel  sistema  educativo,  scolastico  e  formativo,   ivi

compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i  centri

provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano  le  seguenti

misure: 

    a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di

istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 65: 

      1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e

gli alunni  presenti  nella  sezione  o  gruppo  classe,  l'attivita'

educativa e didattica prosegue per tutti in presenza  con  l'utilizzo

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da

parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno  successivo

alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato

positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di

effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri

privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per

la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla

data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico

autosomministrato   l'esito    negativo    e'    attestato    tramite

autocertificazione; 

      2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa

sezione o gruppo classe,  si  applica  alla  medesima  sezione  o  al

medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attivita'  per

una durata di cinque giorni; 

    b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del

decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 

      1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli  alunni

presenti in classe,  l'attivita'  didattica  prosegue  per  tutti  in

presenza con  l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti  e  degli  alunni  che

abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno  successivo

alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato

positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di

effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri

privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per

la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla

data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico

autosomministrato   l'esito    negativo    e'    attestato    tramite

autocertificazione; 

      2) con cinque o piu' casi  di  positivita'  accertati  tra  gli

alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di

avere concluso il ciclo vaccinale primario o  di  essere  guariti  da

meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale

primario,  oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo  ove

prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza  con  l'utilizzo

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da

parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei  anni  fino

al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo  contatto  con

l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19.  Per  coloro  che

posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla  vaccinazione,

l'attivita'  didattica  prosegue  in  presenza  con  l'utilizzo   dei

dispositivi di protezione delle vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  da

parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei  anni  fino

al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo  contatto  con

l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di  coloro  che

esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli  altri  alunni  si

applica la didattica digitale  integrata  per  la  durata  di  cinque

giorni; 

    c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo  4,

comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59,  nonche'

nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione

e formazione professionale  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 

      1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti

in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza,  con

l'utilizzo di dispositivi di protezione  delle  vie  respiratorie  di

tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al  decimo  giorno

successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato

positivo al COVID-19; 

      2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli  alunni

presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di  avere

concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di

centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,

oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica

prosegue in presenza con  l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte  dei  docenti  e  degli

alunni  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo

contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19.  Per

coloro che posseggano un'idonea  certificazione  di  esenzione  dalla

vaccinazione,  l'attivita'  didattica  prosegue   in   presenza   con

l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di

tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo

contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo  al  COVID-19,  su

richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per

i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.  Per

gli altri alunni si applica la didattica digitale  integrata  per  la

durata di cinque giorni. 

  2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2),  lettera  b),

numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo,  ai

bambini e agli alunni  della  sezione,  gruppo  classe  o  classe  si

applica il regime sanitario di autosorveglianza di  cui  all'articolo

1, comma 7-bis, del decreto-legge n.  33  del  2020,  con  esclusione

dell'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie

respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia

applicabile il regime sanitario di  autosorveglianza  si  applica  la

quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la  cui

cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o

molecolare  per  la  rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2   e   con

l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni  i  dispositivi

di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2,  se  di  eta'

superiore a sei anni. La  riammissione  in  classe  dei  soggetti  in

regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di  avere

effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,

anche in centri privati a cio' abilitati. 

  3. Nelle istituzioni e nelle scuole di  cui  al  presente  articolo

resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere  nei

locali  scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura

corporea superiore a 37,5°. 

  4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la  sospensione

delle attivita' di cui al numero 2)  avviene  se  l'accertamento  del

quinto  caso  di  positivita'  si  verifica   entro   cinque   giorni

dall'accertamento del caso  precedente.  Per  le  scuole  primarie  e

secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione

e  formazione  professionale,  si  ricorre  alla  didattica  digitale

integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo,  e

lettera   c),   numero   2),   terzo   periodo,   se   l'accertamento

rispettivamente del quinto e  del  secondo  caso  di  positivita'  si

verifica entro cinque giorni dall'accertamento del  caso  precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19  non  e'

considerato il personale educativo e scolastico. 

  5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di

cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo,  e  lettera  c),

numero 2), primo periodo, puo' essere controllata  dalle  istituzioni

scolastiche mediante l'applicazione  mobile  per  la  verifica  delle

certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10,

del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  L'applicazione

mobile  di  cui  al  primo  periodo  e'  tecnicamente   adeguata   al

conseguimento delle  finalita'  del  presente  comma  e  puo'  essere

impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di  cui  al

primo periodo. 

  6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il  comma

1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  sono

abrogati a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto e le misure gia' disposte ai sensi del citato articolo 4 sono

ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo. 

                               Art. 7 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

    Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2022 

 

                             MATTARELLA 

 

                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei

                                ministri 

 

                                Bianchi, Ministro dell'istruzione 

 

                                Speranza, Ministro della salute 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


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