LEGGE 28 aprile 2022, n. 46
Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche'
delega al Governo per il coordinamento normativo. (22G00055)
(GU n.110 del 12-5-2022)
Vigente al: 27-5-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Diritto di associazione sindacale
1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
sostituito dal seguente:
«2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire
associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza
armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».
2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui
all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti
alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con
esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei
doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento militare non possono aderire ad associazioni
professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai
sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo.
4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento militare possono aderire a una sola associazione
professionale a carattere sindacale tra militari.
5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari e' libera, volontaria e individuale.
6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge
i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli
allievi.
Art. 2
Principi generali in materia di associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e
partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna,
neutralita', efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e
delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:
a) democraticita' dell'organizzazione sindacale ed elettivita'
delle relative cariche, orientate al rafforzamento della
partecipazione femminile;
b) neutralita' ed estraneita' alle competizioni politiche e ai
partiti e movimenti politici;
c) assenza di finalita' contrarie ai doveri derivanti dal
giuramento prestato dai militari;
d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di
lucro;
e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.
3. L'attivita' sindacale e' volta alla tutela degli interessi
collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare. Tale attivita' non puo' interferire
con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei
servizi.
Art. 3
Costituzione delle associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione,
depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le
associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al
Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta
giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla
presente legge, ne dispone l'iscrizione in apposito albo ai fini
dell'esercizio delle attivita' previste dallo statuto e della
raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo
7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a
personale di una o piu' Forze armate e del Corpo della guardia di
finanza l'accertamento e' svolto dal Ministero della difesa di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono
consentiti, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle
attivita' sindacali ne' la raccolta dei contributi sindacali.
2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le
disposizioni vigenti, il Ministero competente ne da' tempestiva e
motivata comunicazione all'associazione, che puo' presentare, entro
quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i
successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento
finale. Con le medesime modalita' il Ministero competente accerta,
almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti dalla
presente legge.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria
al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la
conformita' ai requisiti previsti.
4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno
solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il
Ministero competente ne da' tempestiva e motivata comunicazione
all'associazione, che puo' presentare, entro quindici giorni e per
iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni,
il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone,
nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al
comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.
5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui
al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non puo' esercitare
alcuna delle attivita' previste. Conseguentemente perdono efficacia
le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi
sindacali ai sensi dell'articolo 7.
6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie promosse nella materia di cui al comma 5.
Art. 4
Limitazioni
1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari e' fatto divieto di:
a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle
Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive
dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni
sindacali estranee al personale militare;
c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di
servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate
o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o piu'
categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza
armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la
rappresentanza di una singola categoria all'interno di
un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non
deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo
indiretto, quella di una o piu' categorie di personale, specialita',
Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a
ordinamento militare di appartenenza;
f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo
indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di
adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare
supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla
vita politica del Paese;
h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale
presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del Ministero
dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili;
i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite
ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere
relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il
tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime
associazioni.
Art. 5
Competenze delle associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri
rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi
assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non
interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari le materie afferenti:
a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare,
indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente
articolo;
b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle
prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri
iscritti;
c) all'inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che
cessano dal servizio militare;
d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita'
contratte in servizio e per causa di servizio;
e) alle pari opportunita';
f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute
e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) agli spazi e alle attivita' culturali, assistenziali,
ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati
e dei loro familiari.
3. E' comunque esclusa dalla competenza delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di
materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle
operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto
gerarchico-funzionale nonche' all'impiego del personale in servizio.
4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari possono:
a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte
sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le
iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei
rispettivi regolamenti;
c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli
organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a
ordinamento militare.
5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «civile e militare»;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
le licenze»;
c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
l'aspettativa per infermita' e per motivi privati».
Art. 6
Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono
definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.
2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni
periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o
territoriali, nelle seguenti materie:
a) informazione e consultazione degli iscritti;
b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela
della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di
lavoro;
c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale,
interloquendo con l'amministrazione di riferimento.
3. Ferme restando le specifiche peculiarita' organizzative, le
articolazioni periferiche delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a
livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le
articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a
livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con
riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva
rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.
Art. 7
Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli
iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e
con le attivita' di assistenza fiscale e consulenza relativamente
alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri
iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredita' o legati,
donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la
devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra
associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari
rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla
registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere
sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di
una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai
competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
3. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende
tacitamente rinnovata se non e' revocata dall'interessato entro il 31
ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma
scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a
carattere sindacale tra militari interessata.
4. Le modalita' di versamento alle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione,
operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono
stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce,
e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile
dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli
associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni
dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicita'.
Art. 8
Cariche direttive delle associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari
1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, rispettando il
principio di parita' di genere, e possono essere ricoperte solo da
militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque
anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a
ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti
all'associazione stessa.
2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche
di cui al comma 1:
a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non
colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui
all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego
o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per
malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio
incondizionato;
d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.
3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le cariche di
vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ne' il Comandante generale del
Corpo della guardia di finanza.
4. La durata delle cariche di cui al comma 1 e' di quattro anni e
non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu'
di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due
mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente
rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
5. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu'
di cinque volte.
Art. 9
Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale e delega al Governo
per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del
personale impiegato in luogo di operazioni
1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari svolgono l'attivita' sindacale fuori dal
servizio.
2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 13 puo' essere concesso senza oneri per
l'amministrazione nella sede centrale e in quelle periferiche di
livello areale e comunque non inferiore al livello regionale,
compatibilmente con le disponibilita' e secondo le modalita'
determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16,
comma 3, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da
adibire a ufficio delle associazioni stesse.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale, alle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi
e permessi sindacali retribuiti nonche' permessi e aspettative
sindacali non retribuiti assegnati sulla base dell'effettiva
rappresentativita' del personale, calcolata ai sensi dell'articolo
13, e con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 4.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito delle
risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per
ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare
nonche' il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i
rappresentanti delle associazioni rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non
retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei
permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari e' effettuata con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non
retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o
alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il
personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi
previsti dalla presente legge, provvede, entro il termine massimo di
trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia
di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i
conseguenti provvedimenti di stato.
7. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in
ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia
a ordinamento militare di riferimento nonche' al Ministero della
difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento
della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le
variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere
comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in
forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non
possono durare piu' di tre anni. Nessun militare puo' essere posto in
distacco o in aspettativa sindacale non retribuita piu' di cinque
volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita
deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
10. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che
intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo,
devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato
nell'autorita' deputata alla concessione della licenza, almeno cinque
giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite
l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza
il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e
improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita
la regolare funzionalita' del servizio.
11. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali,
giornalieri od orari.
12. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al
presente articolo deve essere certificata entro tre giorni
all'autorita' individuata ai sensi del comma 10 da parte
dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari
che ha chiesto e utilizzato il permesso.
13. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono
equiparati al servizio. Tenuto conto della specificita' delle
funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze
armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi
sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio
giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun
rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo
e' corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di
servizio, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita'
di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attivita'
operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del
territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unita'
navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente
principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela
dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le
preminenti esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa
correlate alle specifiche operazioni militari.
16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 e' adottato su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema del decreto
legislativo, corredato di relazione tecnica, e' successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che
si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
15 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo puo'
comunque essere adottato.
17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 15, il Governo puo' adottare, nel
rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui
ai commi 15 e 16, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
Diritto di assemblea
1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale
riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dal servizio,
possono tenere riunioni:
a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione
dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso;
b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.
2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di
competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue
individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal
servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo,
ai comandanti delle unita' o dei reparti interessati da parte
dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari
richiedente.
3. Le modalita' di tempo e di luogo per lo svolgimento delle
riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle
compatibili con le esigenze di servizio.
4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo
17.
5. I comandanti o i responsabili di unita' garantiscono il rispetto
della presente legge, favorendo l'esercizio delle attivita' delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Art. 11
Procedure di contrattazione
1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 13 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della
contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si
applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento
militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza,
per tutto il personale militare in servizio e in particolare con
l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della
presente legge.
2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di
impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e
si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono
emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti
delegazioni:
a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito
delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo
rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze
armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale
delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il
personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono
composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:
a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.
Art. 12
Obblighi informativi
1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del
Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute
rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 il
contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con
riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal
fine, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono
disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 13.
Art. 13
Rappresentativita'
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle
attivita' e delle competenze specificamente individuate dalla
presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari
al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o
della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione
professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari
appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a
ordinamento militare, la stessa dovra' avere una rappresentativita'
non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della
singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare,
rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda
necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni
medesime.
2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due
o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non
raggiunga la quota minima di rappresentativita' del 3 per cento in
ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento
militare, essa e' rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di
polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima
del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate
esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore
allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza
effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a
ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, non puo' aderire alle associazioni
sindacali.
5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste
dal comma 1 sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa
e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a
livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente
articolo.
Art. 14
Tutela e diritti
1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute
rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13:
a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni
espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle
loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i
doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di
responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a
salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro
reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento
dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale
a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i
casi di incompatibilita' ambientale o di esigenza di trasferimento
dovuta alla necessita' di assolvere i previsti obblighi di comando e
le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della
Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi
straordinari di necessita' e urgenza, anche per dichiarazione dello
stato di emergenza;
c) non possono essere impiegati in territorio estero
singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza;
d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte
le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano
la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle
materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e
associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche
estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento
militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere
sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;
e) possono inviare comnicazioni scritte al personale militare
sulle materie di loro competenza, nonche' visitare le strutture e i
reparti militari presso i quali opera il personale da essi
rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le
modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.
Art. 15
Informazione e pubblicita'
1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali
e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche
elettive e ogni notizia relativa all'attivita' sindacale sono resi
pubblici secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti.
2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari e' data facolta' di avere rapporti con gli
organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in
merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione
nazionale di settore.
3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base
e delle accademie militari e' inserita la materia « elementi di
diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».
Art. 16
Delega al Governo per il coordinamento normativo
e regolamenti di attuazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato
dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente
legge;
c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il
coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme
della presente legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di
contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la
previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli
aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a
ordinamento militare, nonche' di un secondo livello attraverso cui
regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate e
Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la
distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita';
e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia
a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al
precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti
dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua
attuazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati
di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che
si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e
delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, e'
determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per
ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da
ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari con criterio proporzionale, sulla base della
rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 13.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.
6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 17
Giurisdizione
1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge,
anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative
dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito
abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo
amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui
rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104.
3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, dopo la lettera m-septies) e' aggiunta la seguente:
«m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti
sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a
carattere sindacale tra militari che lo rappresenta».
4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la
parte ricorrente e' tenuta al versamento, indipendentemente dal
valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui
all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte
antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e
delle prerogative sindacali di cui alla presente legge,
l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari
legittimata ad agire ai sensi del comma 8 puo' promuovere un previo
tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi
dell'articolo 18.
5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4,
sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, e'
notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta
digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di
conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della
richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di
polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve
indicare:
a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonche' il nome
del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i
poteri rappresentativi;
b) il luogo dove e' sorta la controversia;
c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa.
6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a
ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso
la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento
della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le
eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a
tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei
successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e
dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo
di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione
professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il
legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente
appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione di soggetti
non appartenenti all'associazione.
7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo
periodo, 5 e 6 ha esito positivo, e' redatto un processo verbale che
riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale,
sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di
conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non e' raggiunto
l'accordo, la medesima controversia puo' costituire oggetto di
ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari e' attribuita legittimazione attiva quando sussiste
interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito
disciplinato dalla presente legge.
Art. 18
Procedure di conciliazione
1. E' istituita presso il Ministero della difesa la commissione
centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle
controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo
nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite
al personale del Corpo della guardia di finanza e' istituita analoga
commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Sono altresi' istituite, presso unita' organizzative di livello
non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e
delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque
commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via
bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi
rilievo locale.
3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalita' di
costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente
nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni
riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un
elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e
comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli
avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori
e professori universitari in materie giuridiche;
b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza
di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari
designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni
riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle
commissioni di conciliazione svolgono tale attivita' per servizio e
sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono
impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha
sede la commissione di cui sono componenti.
4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte
ricorrente e' tenuta a versare, con le modalita' definite dal
regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le
procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari
a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di
cui al comma 2.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al
funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
Art. 19
Abrogazioni e norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476
a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del
titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato e' in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono
l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle procedure
di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a
ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva,
fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla
medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati
che li compongono cessano la propria funzione.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano gia' conseguito l'assenso del Ministro competente, si
adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro
novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale
termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni
i controlli previsti dall'articolo 3.
Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Nessun commento:
Posta un commento