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giovedì 12 maggio 2022

LEGGE 28 aprile 2022, n. 46 Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo. (22G00055) (GU n.110 del 12-5-2022) Vigente al: 27-5-2022

 

LEGGE 28 aprile 2022, n. 46 


Norme sull'esercizio della liberta'  sindacale  del  personale  delle

Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche'

delega al Governo per il coordinamento normativo. (22G00055) 

(GU n.110 del 12-5-2022)

  Vigente al: 27-5-2022   


 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              promulga 

 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

 

                  Diritto di associazione sindacale 

 

  1. Il  comma  2  dell'articolo  1475  del  codice  dell'ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'

sostituito dal seguente: 

  «2.  In  deroga  al  comma  1,  i   militari   possono   costituire

associazioni professionali a carattere sindacale  per  singola  Forza

armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze». 

  2.  Il  diritto  di  libera  organizzazione   sindacale,   di   cui

all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli  appartenenti

alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con

esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei

doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 

  3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle  Forze  di  polizia  a

ordinamento   militare   non   possono   aderire   ad    associazioni

professionali a carattere sindacale diverse da quelle  costituite  ai

sensi  dell'articolo  1475,  comma  2,  del  codice  dell'ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  come

sostituito dal comma 1 del presente articolo. 

  4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle  Forze  di  polizia  a

ordinamento  militare  possono  aderire  a  una   sola   associazione

professionale a carattere sindacale tra militari. 

  5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale

tra militari e' libera, volontaria e individuale. 

  6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge

i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice  di

cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  limitatamente  agli

allievi. 

                               Art. 2 

 

Principi  generali  in  materia  di  associazioni   professionali   a

                  carattere sindacale tra militari 

 

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

operano nel  rispetto  dei  principi  di  democrazia,  trasparenza  e

partecipazione e nel  rispetto  dei  principi  di  coesione  interna,

neutralita', efficienza e prontezza operativa delle  Forze  armate  e

delle Forze di polizia a ordinamento militare. 

  2.  Gli  statuti  delle  associazioni  professionali  a   carattere

sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi: 

    a) democraticita' dell'organizzazione  sindacale  ed  elettivita'

delle   relative   cariche,   orientate   al   rafforzamento    della

partecipazione femminile; 

    b) neutralita' ed estraneita' alle competizioni  politiche  e  ai

partiti e movimenti politici; 

    c)  assenza  di  finalita'  contrarie  ai  doveri  derivanti  dal

giuramento prestato dai militari; 

    d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di

lucro; 

    e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge. 

  3. L'attivita' sindacale  e'  volta  alla  tutela  degli  interessi

collettivi degli appartenenti alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di

polizia a ordinamento militare. Tale attivita' non  puo'  interferire

con lo svolgimento dei compiti  operativi  o  con  la  direzione  dei

servizi. 

                               Art. 3 

 

            Costituzione delle associazioni professionali 

                 a carattere sindacale tra militari 

 

  1.  Le  associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra

militari, entro cinque giorni  lavorativi  dalla  loro  costituzione,

depositano lo statuto presso il Ministero  della  difesa  o,  per  le

associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti  al

Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero  dell'economia  e

delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro  i  sessanta

giorni  successivi,  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla

presente legge, ne dispone l'iscrizione  in  apposito  albo  ai  fini

dell'esercizio  delle  attivita'  previste  dallo  statuto  e   della

raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste  dall'articolo

7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a

personale di una o piu' Forze armate e del  Corpo  della  guardia  di

finanza l'accertamento  e'  svolto  dal  Ministero  della  difesa  di

concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Non  sono

consentiti, nelle more del predetto procedimento,  l'esercizio  delle

attivita' sindacali ne' la raccolta dei contributi sindacali. 

  2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto  con  le

disposizioni vigenti, il Ministero competente  ne  da'  tempestiva  e

motivata comunicazione all'associazione, che puo'  presentare,  entro

quindici  giorni  e  per  iscritto,  formali  osservazioni.  Entro  i

successivi  trenta  giorni,  il  Ministero  adotta  il  provvedimento

finale. Con le medesime modalita' il  Ministero  competente  accerta,

almeno ogni tre anni, la  permanenza  dei  requisiti  previsti  dalla

presente legge. 

  3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica  statutaria

al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2,  la

conformita' ai requisiti previsti. 

  4. In caso di successivo accertamento della perdita  anche  di  uno

solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni  di  legge,  il

Ministero competente  ne  da'  tempestiva  e  motivata  comunicazione

all'associazione, che puo' presentare, entro quindici  giorni  e  per

iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta  giorni,

il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone,

nel caso di un provvedimento di cancellazione  dall'albo  di  cui  al

comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione. 

  5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui

al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non  puo'  esercitare

alcuna delle attivita' previste. Conseguentemente  perdono  efficacia

le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi

sindacali ai sensi dell'articolo 7. 

  6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo  le

controversie promosse nella materia di cui al comma 5. 

                               Art. 4 

 

                             Limitazioni 

 

  1.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra

militari e' fatto divieto di: 

    a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle

Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare; 

    b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o  azioni  sostitutive

dello stesso, o parteciparvi anche se  proclamato  da  organizzazioni

sindacali estranee al personale militare; 

    c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi  di

servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze  armate

o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi; 

    d) assumere la rappresentanza in via  esclusiva  di  una  o  piu'

categorie di personale, anche se facenti  parte  della  stessa  Forza

armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In  ogni  caso,  la

rappresentanza   di   una   singola    categoria    all'interno    di

un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari  non

deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti; 

    e)  assumere  una  denominazione  che  richiami,  anche  in  modo

indiretto, quella di una o piu' categorie di personale,  specialita',

Corpo o altro che non sia la Forza armata o la  Forza  di  polizia  a

ordinamento militare di appartenenza; 

    f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo

indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste  il  divieto  di

adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche; 

    g) promuovere  iniziative  di  organizzazioni  politiche  o  dare

supporto, a qualsiasi titolo, a campagne  elettorali  afferenti  alla

vita politica del Paese; 

    h) stabilire la propria  sede  o  il  proprio  domicilio  sociale

presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del  Ministero

dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili; 

    i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite

ai sensi  della  presente  legge  o  federarsi,  affiliarsi  o  avere

relazioni di carattere organizzativo o convenzionale,  anche  per  il

tramite  di  altri  enti   od   organizzazioni,   con   le   medesime

associazioni. 

                               Art. 5 

 

             Competenze delle associazioni professionali 

                 a carattere sindacale tra militari 

 

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei  propri

rappresentati nelle materie di cui al comma 2,  garantendo  che  essi

assolvano ai compiti propri delle Forze  armate  e  del  Corpo  della

guardia  di  finanza  e  che   l'adesione   alle   associazioni   non

interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. 

  2. Sono di competenza delle associazioni professionali a  carattere

sindacale tra militari le materie afferenti: 

    a) ai contenuti del rapporto di impiego del  personale  militare,

indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio  1995,

n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo  29

maggio 2017,  n.  95,  come  modificato  dal  comma  5  del  presente

articolo; 

    b) all'assistenza fiscale e alla  consulenza  relativamente  alle

prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a  favore  dei   propri

iscritti; 

    c)  all'inserimento  nell'attivita'  lavorativa  di  coloro   che

cessano dal servizio militare; 

    d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le  infermita'

contratte in servizio e per causa di servizio; 

    e) alle pari opportunita'; 

    f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute

e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; 

    g)  agli  spazi  e  alle  attivita'   culturali,   assistenziali,

ricreative e di promozione del benessere personale dei  rappresentati

e dei loro familiari. 

  3.  E'  comunque  esclusa  dalla  competenza   delle   associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari  la  trattazione  di

materie afferenti all'ordinamento militare,  all'addestramento,  alle

operazioni,   al    settore    logistico-operativo,    al    rapporto

gerarchico-funzionale nonche' all'impiego del personale in servizio. 

  4. In relazione alle materie di cui al  comma  2,  le  associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari possono: 

    a) presentare ai Ministeri  competenti  osservazioni  e  proposte

sull'applicazione delle  leggi  e  dei  regolamenti  e  segnalare  le

iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; 

    b) essere ascoltate dalle  Commissioni  parlamentari  del  Senato

della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo  le  norme  dei

rispettivi regolamenti; 

    c) chiedere di essere ricevute dai Ministri  competenti  e  dagli

organi di vertice delle Forze armate  e  delle  Forze  di  polizia  a

ordinamento militare. 

  5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto  legislativo  29  maggio

2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'alinea, le parole: «di cui al  comma  1»  sono  sostituite

dalle seguenti: «civile e militare»; 

    b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o

le licenze»; 

    c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o

l'aspettativa per infermita' e per motivi privati». 

                               Art. 6 

 

Articolazioni  periferiche   delle   associazioni   professionali   a

                  carattere sindacale tra militari 

 

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

possono prevedere articolazioni periferiche, le cui  competenze  sono

definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5. 

  2.  Gli  statuti  definiscono  le  competenze  delle  articolazioni

periferiche,  nei  limiti   dei   rispettivi   ambiti   regionali   o

territoriali, nelle seguenti materie: 

    a) informazione e consultazione degli iscritti; 

    b) esercizio delle prerogative sindacali di  cui  all'articolo  3

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di  tutela

della salute e della sicurezza del personale militare nei  luoghi  di

lavoro; 

    c)  rispetto  e  applicazione  della  contrattazione   nazionale,

interloquendo con l'amministrazione di riferimento. 

  3. Ferme restando  le  specifiche  peculiarita'  organizzative,  le

articolazioni  periferiche   delle   associazioni   professionali   a

carattere  sindacale  tra  militari  riconosciute  rappresentative  a

livello nazionale ai sensi dell'articolo 13  si  relazionano  con  le

articolazioni  di  ciascuna  amministrazione  militare  competenti  a

livello areale e comunque non inferiore  al  livello  regionale,  con

riferimento a tematiche  di  competenza  sindacale  aventi  esclusiva

rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale. 

                               Art. 7 

 

Finanziamento  e   trasparenza   dei   bilanci   delle   associazioni

  professionali a carattere sindacale tra militari 

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

sono finanziate  esclusivamente  con  i  contributi  sindacali  degli

iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente  articolo,  e

con le attivita' di assistenza  fiscale  e  consulenza  relativamente

alle prestazioni previdenziali e assistenziali a  favore  dei  propri

iscritti. Le associazioni non possono  ricevere  eredita'  o  legati,

donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta  eccezione  per  la

devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento  di  altra

associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 

  2. Per la  corresponsione  del  contributo  sindacale,  i  militari

rilasciano   delega,   esente   dall'imposta   di   bollo   e   dalla

registrazione, a favore dell'associazione professionale  a  carattere

sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la  riscossione  di

una quota mensile della  retribuzione,  nella  misura  stabilita  dai

competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70

del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento

e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti  dalle

pubbliche amministrazioni, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 

  3. La delega ha validita' dal primo giorno del  mese  successivo  a

quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni  anno  e  si  intende

tacitamente rinnovata se non e' revocata dall'interessato entro il 31

ottobre. La revoca della  delega  deve  essere  trasmessa,  in  forma

scritta,  all'amministrazione  e  all'associazione  professionale   a

carattere sindacale tra militari interessata. 

  4. Le modalita' di versamento  alle  associazioni  professionali  a

carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione,

operate dall'amministrazione in base alle  deleghe  rilasciate,  sono

stabilite con decreto  del  Ministro  competente,  da  emanare  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

  5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

predispongono  annualmente  il  bilancio  preventivo,  entro  il   31

dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si  riferisce,

e il  rendiconto  della  gestione  precedente,  entro  il  30  aprile

dell'anno  successivo;  entrambi  devono   essere   approvati   dagli

associati e resi conoscibili al  pubblico,  non  oltre  dieci  giorni

dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicita'. 

                               Art. 8 

 

         Cariche direttive delle associazioni professionali 

                 a carattere sindacale tra militari 

 

  1.  Le  cariche  nelle  associazioni  professionali   a   carattere

sindacale tra militari sono esclusivamente elettive,  rispettando  il

principio di parita' di genere, e possono essere  ricoperte  solo  da

militari in servizio effettivo, che abbiano  compiuto  almeno  cinque

anni di servizio nelle Forze  armate  o  nelle  Forze  di  polizia  a

ordinamento  militare,  e  da   militari   in   ausiliaria   iscritti

all'associazione stessa. 

  2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le  cariche

di cui al comma 1: 

    a) i militari  che  hanno  riportato  condanne  per  delitti  non

colposi o sanzioni disciplinari di stato; 

    b) i militari che si trovano  in  una  delle  condizioni  di  cui

all'articolo  10,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

    c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego

o di aspettativa non sindacale,  salvi  i  casi  di  aspettativa  per

malattia o patologia che comunque consentano il rientro  in  servizio

incondizionato; 

    d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo. 

  3. Non possono essere  iscritti  ad  associazioni  professionali  a

carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le  cariche  di

vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  ne'  il  Comandante  generale  del

Corpo della guardia di finanza. 

  4. La durata delle cariche di cui al comma 1 e' di quattro  anni  e

non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per  piu'

di due mandati  consecutivi.  Coloro  che  hanno  ricoperto  per  due

mandati consecutivi le cariche di cui  al  comma  1  sono  nuovamente

rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. 

  5. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu'

di cinque volte. 

                               Art. 9 

 

Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale e delega al Governo

  per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del

  personale impiegato in luogo di operazioni 

 

  1. I rappresentanti delle associazioni  professionali  a  carattere

sindacale tra  militari  svolgono  l'attivita'  sindacale  fuori  dal

servizio. 

  2.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra

militari riconosciute rappresentative a livello  nazionale  ai  sensi

dell'articolo   13   puo'   essere   concesso   senza    oneri    per

l'amministrazione nella sede centrale  e  in  quelle  periferiche  di

livello  areale  e  comunque  non  inferiore  al  livello  regionale,

compatibilmente  con  le  disponibilita'  e  secondo   le   modalita'

determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo  16,

comma 3, informate le associazioni, l'uso  di  un  locale  comune  da

adibire a ufficio delle associazioni stesse. 

  3.  Ai  fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  sindacale,   alle

associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari

rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi

e  permessi  sindacali  retribuiti  nonche'  permessi  e  aspettative

sindacali  non  retribuiti  assegnati   sulla   base   dell'effettiva

rappresentativita' del personale, calcolata  ai  sensi  dell'articolo

13, e con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 4. 

  4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito  delle

risorse ad essa destinate, sono stabiliti: 

    a)  il  contingente  massimo  dei  distacchi  autorizzabili   per

ciascuna Forza armata e  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare

nonche' il  numero  massimo  annuo  dei  permessi  retribuiti  per  i

rappresentanti delle associazioni rappresentative; 

    b) la misura dei  permessi  e  delle  aspettative  sindacali  non

retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. 

  5. La ripartizione del contingente dei distacchi  sindacali  e  dei

permessi retribuiti tra le  associazioni  professionali  a  carattere

sindacale tra militari e' effettuata con decreto del Ministro per  la

pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4. 

  6.  Le  richieste  di  distacco  o  di  aspettativa  sindacale  non

retribuita  sono  presentate  dalle  associazioni   professionali   a

carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata  o

alla Forza di  polizia  a  ordinamento  militare  cui  appartiene  il

personale interessato, la  quale,  accertati  i  requisiti  oggettivi

previsti dalla presente legge, provvede, entro il termine massimo  di

trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al  Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e

al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia

di finanza,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  i

conseguenti provvedimenti di stato. 

  7. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

possono procedere alla revoca dei distacchi e  delle  aspettative  in

ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia

a ordinamento militare di  riferimento  nonche'  al  Ministero  della

difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento

della  funzione  pubblica  per  i   provvedimenti   conseguenti.   Le

variazioni relative ai distacchi e  alle  aspettative  devono  essere

comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno. 

  8. Sono vietati l'utilizzo  della  ripartizione  dei  distacchi  in

forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata. 

  9. I distacchi  e  le  aspettative  sindacali  non  retribuite  non

possono durare piu' di tre anni. Nessun militare puo' essere posto in

distacco o in aspettativa sindacale non  retribuita  piu'  di  cinque

volte. Tra ciascun distacco o aspettativa  sindacale  non  retribuita

deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo. 

  10.  I  dirigenti  delle  associazioni  professionali  a  carattere

sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che

intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente  articolo,

devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato

nell'autorita' deputata alla concessione della licenza, almeno cinque

giorni prima o, in casi eccezionali, almeno  48  ore  prima,  tramite

l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza

il  permesso  sindacale  salvo   che   non   ostino   prioritarie   e

improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che  venga  garantita

la regolare funzionalita' del servizio. 

  11. E'  vietata  ogni  forma  di  cumulo  dei  permessi  sindacali,

giornalieri od orari. 

  12. L'effettiva utilizzazione dei  permessi  sindacali  di  cui  al

presente  articolo  deve  essere   certificata   entro   tre   giorni

all'autorita'  individuata  ai  sensi   del   comma   10   da   parte

dell'associazione professionale a carattere  sindacale  tra  militari

che ha chiesto e utilizzato il permesso. 

  13.  I  permessi  sindacali  di  cui  al  presente  articolo   sono

equiparati  al  servizio.  Tenuto  conto  della  specificita'   delle

funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze

armate e delle Forze di polizia a ordinamento  militare,  i  permessi

sono autorizzati  in  misura  corrispondente  al  turno  di  servizio

giornaliero  e  non  possono  superare   mensilmente,   per   ciascun

rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio. 

  14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo

e' corrisposto il trattamento economico corrispondente  a  quello  di

servizio, con esclusione delle  indennita'  e  dei  compensi  per  il

lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo  svolgimento

delle prestazioni. 

  15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data

di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per

disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio  dell'attivita'

di carattere sindacale da parte del personale impiegato in  attivita'

operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche  fuori  del

territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo  di  unita'

navali  ovvero  distaccato  individualmente,  secondo   il   seguente

principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio  e  la  tutela

dei  diritti  sindacali  del  personale  militare  salvaguardando  le

preminenti esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa

correlate alle specifiche operazioni militari. 

  16. Il decreto legislativo di  cui  al  comma  15  e'  adottato  su

proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione, sentite le associazioni  professionali  a  carattere

sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale  ai  sensi

dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di

Stato, da  rendere  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di

trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso  il  quale

il  Governo  puo'  comunque  procedere.   Lo   schema   del   decreto

legislativo,  corredato  di  relazione  tecnica,  e'  successivamente

trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che

si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data   di

trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere

comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei

trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma

15 o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo  e'  prorogata  di

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari

elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni

competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del

Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova

trasmissione. Decorso  tale  termine,  il  decreto  legislativo  puo'

comunque essere adottato. 

  17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui  al  comma  15,  il  Governo  puo'  adottare,  nel

rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di  cui

ai commi 15 e 16, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni

integrative e correttive. 

  18. Dall'attuazione della delega di cui  al  comma  15  non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 10 

 

                        Diritto di assemblea 

 

  1.  Per  l'esercizio  del   diritto   di   associazione   sindacale

riconosciuto dalla presente legge, i militari,  fuori  dal  servizio,

possono tenere riunioni: 

    a)  anche  in  uniforme,   in   locali   messi   a   disposizione

dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso; 

    b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. 

  2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno  su  materie  di

competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra

militari,  durante  il  servizio  nel  limite  di  dieci  ore   annue

individuali, secondo  le  disposizioni  che  regolano  l'assenza  dal

servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo,

ai comandanti  delle  unita'  o  dei  reparti  interessati  da  parte

dell'associazione professionale a carattere  sindacale  tra  militari

richiedente. 

  3. Le modalita' di tempo  e  di  luogo  per  lo  svolgimento  delle

riunioni sono  concordate  con  i  comandanti  al  fine  di  renderle

compatibili con le esigenze di servizio. 

  4. Le eventuali controversie sono regolate ai  sensi  dell'articolo

17. 

  5. I comandanti o i responsabili di unita' garantiscono il rispetto

della presente legge, favorendo  l'esercizio  delle  attivita'  delle

associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. 

                               Art. 11 

 

                     Procedure di contrattazione 

 

  1.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra

militari riconosciute rappresentative a livello  nazionale  ai  sensi

dell'articolo 13 sono attribuiti i poteri  negoziali  al  fine  della

contrattazione  nazionale  di  comparto.  La  medesima  procedura  si

applica alle Forze armate e  alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento

militare negli ambiti riservati all'amministrazione di  appartenenza,

per tutto il personale militare in  servizio  e  in  particolare  con

l'osservanza delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  12

maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46  del  decreto  legislativo  29

maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma  5,  della

presente legge. 

  2. Le procedure  che  disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di

impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge  e

si concludono con l'emanazione di  distinti  decreti  del  Presidente

della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze

armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. 

  3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono

emanati a seguito  di  accordi  sindacali  stipulati  dalle  seguenti

delegazioni: 

    a) per la parte pubblica: una delegazione composta  dal  Ministro

per la pubblica amministrazione, che  la  presiede,  e  dai  Ministri

della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari  di

Stato rispettivamente delegati, alla quale  partecipano,  nell'ambito

delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia  e  delle

finanze,  il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa   o   un   suo

rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore  delle  Forze

armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il  personale

delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri

e del Corpo della guardia di finanza, per  l'accordo  concernente  il

personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; 

    b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta  da

rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale

tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle

Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto  del

Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri  stabiliti

dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali  sono

composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. 

  4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie: 

    a) per le Forze armate, le materie  di  cui  all'articolo  5  del

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; 

    b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie  di

cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 

  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli

articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.

195. 

                               Art. 12 

 

                        Obblighi informativi 

 

  1. Le amministrazioni militari del Ministero  della  difesa  e  del

Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle  associazioni

professionali  a  carattere  sindacale  tra   militari   riconosciute

rappresentative a livello nazionale  ai  sensi  dell'articolo  13  il

contenuto  delle  circolari  e  delle  direttive   da   emanare   con

riferimento alle materie indicate nell'articolo 5,  comma  2.  A  tal

fine, con il regolamento  di  cui  all'articolo  16,  comma  3,  sono

disciplinate le  procedure  di  informazione  e  consultazione  delle

associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari

riconosciute   rappresentative   a   livello   nazionale   ai   sensi

dell'articolo 13. 

                               Art. 13 

 

                         Rappresentativita' 

 

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai  fini  delle

attivita'  e  delle  competenze  specificamente   individuate   dalla

presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno  pari

al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o

della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione

professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari

appartenenti a  due  o  piu'  Forze  armate  o  Forze  di  polizia  a

ordinamento militare, la stessa dovra' avere  una  rappresentativita'

non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in  ragione  della

singola Forza armata o  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare,

rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda

necessario  determinare  la  rappresentativita'  delle   associazioni

medesime. 

  2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due

o piu' Forze armate o Forze di polizia  a  ordinamento  militare  non

raggiunga la quota minima di rappresentativita' del 3  per  cento  in

ciascuna  delle  Forze  armate  o  Forze  di  polizia  a  ordinamento

militare, essa e' rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze  di

polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota  minima

del 4 per cento. 

  3.  Ai  fini  della  consistenza  associativa,   sono   conteggiate

esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale  non  inferiore

allo 0,5 per cento dello stipendio. 

  4. Ai fini del calcolo  della  consistenza  associativa,  la  forza

effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di  polizia  a

ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi

dell'articolo  1,  comma  6,  non  puo'  aderire  alle   associazioni

sindacali. 

  5. In via transitoria, le quote percentuali  di  iscritti  previste

dal comma 1 sono ridotte: 

    a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni  dalla

data di entrata in vigore della presente legge; 

    b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata

in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni. 

  6. Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,

sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa

e dell'economia e delle finanze, sono  riconosciute  le  associazioni

professionali a carattere sindacale tra  militari  rappresentative  a

livello nazionale, in possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente

articolo. 

                               Art. 14 

 

                          Tutela e diritti 

 

  1. I militari che ricoprono  cariche  elettive  nelle  associazioni

professionali  a  carattere  sindacale  tra   militari   riconosciute

rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13: 

    a) non sono perseguibili in  via  disciplinare  per  le  opinioni

espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle

loro funzioni, fatti salvi i limiti della  correttezza  formale  e  i

doveri derivanti dal giuramento prestato, dal  grado,  dal  senso  di

responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a

salvaguardia del prestigio istituzionale; 

    b) non possono essere trasferiti a un'altra sede  o  a  un  altro

reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto  al  momento

dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione  professionale

a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono,  salvi  i

casi di incompatibilita' ambientale o di  esigenza  di  trasferimento

dovuta alla necessita' di assolvere i previsti obblighi di comando  e

le attribuzioni specifiche di servizio  e,  per  il  personale  della

Marina, di imbarco, necessari  per  l'avanzamento,  e  salvi  i  casi

straordinari di necessita' e urgenza, anche per  dichiarazione  dello

stato di emergenza; 

    c)  non   possono   essere   impiegati   in   territorio   estero

singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza; 

    d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e  su  tutte

le questioni non soggette a classifica di segretezza  che  riguardano

la vita militare, nei limiti previsti dalla presente  legge  e  nelle

materie di cui  all'articolo  5;  possono  interloquire  con  enti  e

associazioni  di  carattere  sociale,  culturale  o  politico,  anche

estranei alle Forze armate e alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento

militare, e partecipare  a  convegni  e  assemblee  aventi  carattere

sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge; 

    e) possono inviare comnicazioni  scritte  al  personale  militare

sulle materie di loro competenza, nonche' visitare le strutture  e  i

reparti  militari  presso  i  quali  opera  il  personale   da   essi

rappresentato  quando  lo  ritengono  opportuno,   concordandone   le

modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti. 

                               Art. 15 

 

                     Informazione e pubblicita' 

 

  1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali

e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale

tra militari, le dichiarazioni dei  militari  che  ricoprono  cariche

elettive e ogni notizia relativa all'attivita'  sindacale  sono  resi

pubblici secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti. 

  2.  Ai  dirigenti  delle  associazioni  professionali  a  carattere

sindacale tra militari e' data facolta' di  avere  rapporti  con  gli

organi di stampa e  di  rilasciare  dichiarazioni  esclusivamente  in

merito alle materie di loro competenza e  oggetto  di  contrattazione

nazionale di settore. 

  3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di  base

e delle accademie militari  e'  inserita  la  materia  « elementi  di

diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ». 

                               Art. 16 

 

          Delega al Governo per il coordinamento normativo 

                     e regolamenti di attuazione 

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti

legislativi per il coordinamento  normativo  delle  disposizioni  del

decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195,  dell'articolo  46  del

decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   95,   come   modificato

dall'articolo  5,  comma  5,  della  presente  legge,  e  del  codice

dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

    a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che

disciplinano gli istituti della rappresentanza militare; 

    b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, al fine di  inserirvi  le  disposizioni  della  presente

legge; 

    c) modificazioni  e  integrazioni  normative  necessarie  per  il

coordinamento delle disposizioni contenute nelle  leggi,  negli  atti

aventi forza di legge, nei regolamenti e nei  decreti  con  le  norme

della presente legge; 

    d) semplificazione  e  maggiore  efficienza  delle  procedure  di

contrattazione  del  comparto  sicurezza  e  difesa,  attraverso   la

previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli

aspetti comuni a tutte le Forze  armate  e  le  Forze  di  polizia  a

ordinamento militare, nonche' di un secondo  livello  attraverso  cui

regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate e

Forze  di  polizia  a   ordinamento   militare,   ivi   compresa   la

distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita'; 

    e) istituzione di un'area negoziale per  il  personale  dirigente

delle Forze armate e delle Forze di polizia a  ordinamento  militare,

nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia

a ordinamento civile. L'istituzione dell'area  negoziale  di  cui  al

precedente  periodo  avviene  nel  rispetto  dei   vincoli   previsti

dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95,  e

nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la  sua

attuazione. 

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati

di relazione tecnica, sono sottoposti  al  parere  delle  Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che

si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. 

  3. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  centocinquanta

giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'

adottato il regolamento di attuazione della presente legge. 

  4.  Con   decreto   adottato   dal   Ministro   per   la   pubblica

amministrazione, sentiti i Ministri della difesa  e  dell'economia  e

delle  finanze,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   e   le

associazioni professionali a carattere  sindacale  tra  militari,  e'

determinato, nel limite massimo fissato  ai  sensi  dell'articolo  9,

comma 4, il contingente dei distacchi e dei  permessi  sindacali  per

ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento  militare,  da

ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra

militari   con   criterio    proporzionale,    sulla    base    della

rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 13. 

  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo

dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di

cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti

disposizioni integrative e correttive. 

  6. Dall'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. 

                               Art. 17 

 

                            Giurisdizione 

 

  1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo  le

controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente  legge,

anche quando  la  condotta  antisindacale  incide  sulle  prerogative

dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 

  2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al  rito

abbreviato  previsto  dall'articolo  119  del  codice  del   processo

amministrativo,  con  le  relative  norme  di  attuazione,   di   cui

rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo  2  luglio

2010, n. 104. 

  3.  All'articolo  119,   comma   1,   del   codice   del   processo

amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104, dopo la lettera m-septies) e' aggiunta la seguente: 

  «m-octies) i  provvedimenti  che  si  assumono  lesivi  di  diritti

sindacali del singolo militare o  dell'associazione  professionale  a

carattere sindacale tra militari che lo rappresenta». 

  4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la

parte ricorrente  e'  tenuta  al  versamento,  indipendentemente  dal

valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di  cui

all'articolo 13, comma 6-bis,  lettera  e),  del  testo  unico  delle

disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di

giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30

maggio  2002,  n.  115.  Se   la   controversia   riguarda   condotte

antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato  dei  diritti  e

delle   prerogative   sindacali   di   cui   alla   presente   legge,

l'associazione  professionale  a  carattere  sindacale  tra  militari

legittimata ad agire ai sensi del comma 8 puo' promuovere  un  previo

tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi

dell'articolo 18. 

  5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al  comma  4,

sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, e'

notificata,  tramite  posta  elettronica  certificata,   sottoscritta

digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione  digitale,  di

cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  oppure  mediante

raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   alla   commissione   di

conciliazione competente, che cura l'invio di  copia  digitale  della

richiesta all'articolazione della  Forza  armata  o  della  Forza  di

polizia  a  ordinamento  militare  interessata.  La  richiesta   deve

indicare: 

    a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonche' il  nome

del legale rappresentante e l'atto statutario che  gli  conferisce  i

poteri rappresentativi; 

    b) il luogo dove e' sorta la controversia; 

    c) l'esposizione dei fatti e delle  ragioni  poste  a  fondamento

della pretesa. 

  6. L'articolazione della Forza armata o della Forza  di  polizia  a

ordinamento militare interessata dalla controversia  deposita  presso

la commissione di conciliazione, entro dieci giorni  dal  ricevimento

della copia della richiesta, una memoria contenente le  difese  e  le

eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci  giorni  successivi  a

tale deposito, la  commissione  fissa,  per  una  data  compresa  nei

successivi  trenta  giorni,  la  comparizione   dell'associazione   e

dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il  tentativo

di  conciliazione.  Dinnanzi  alla  commissione,  per  l'associazione

professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi  il

legale rappresentante ovvero  altro  militare  ad  essa  appartenente

appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione di  soggetti

non appartenenti all'associazione. 

  7. Se la conciliazione esperita  ai  sensi  dei  commi  4,  secondo

periodo, 5 e 6 ha esito positivo, e' redatto un processo verbale  che

riporta il contenuto dell'accordo  raggiunto.  Il  processo  verbale,

sottoscritto dalle  parti  e  dal  presidente  della  commissione  di

conciliazione, costituisce titolo  esecutivo.  Se  non  e'  raggiunto

l'accordo,  la  medesima  controversia  puo'  costituire  oggetto  di

ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2. 

  8.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra

militari  e'  attribuita  legittimazione   attiva   quando   sussiste

interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito

disciplinato dalla presente legge. 

                               Art. 18 

 

                     Procedure di conciliazione 

 

  1. E' istituita presso il Ministero  della  difesa  la  commissione

centrale di conciliazione per la risoluzione  in  via  bonaria  delle

controversie  indicate  all'articolo  17,  comma  4,  aventi  rilievo

nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie  riferite

al personale del Corpo della guardia di finanza e' istituita  analoga

commissione  centrale  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze. 

  2. Sono altresi' istituite, presso unita' organizzative di  livello

non inferiore a quello regionale o paritetico delle  Forze  armate  e

delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare,  almeno   cinque

commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione  in  via

bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4,  aventi

rilievo locale. 

  3. Le commissioni di cui ai commi  1  e  2,  le  cui  modalita'  di

costituzione e funzionamento sono definite con  regolamento  adottato

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.

400, con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 

    a) sono presiedute, con funzione di garanzia,  da  un  presidente

nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le  commissioni

riferite al  personale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  le  Commissioni

parlamentari competenti per materia, scelto tra gli  iscritti  in  un

elenco  appositamente  istituito  presso   i   citati   Ministeri   e

comprendente magistrati, avvocati iscritti  all'albo  speciale  degli

avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni  superiori

e professori universitari in materie giuridiche; 

    b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o  alla  Forza

di polizia a  ordinamento  militare  di  riferimento  e  da  militari

designati,  nell'ambito  dei  propri  iscritti,  dalle   associazioni

riconosciute   rappresentative   a   livello   nazionale   ai   sensi

dell'articolo 13 della presente legge. I militari  appartenenti  alle

commissioni di conciliazione svolgono tale attivita' per  servizio  e

sono individuati, con incarico non esclusivo,  fra  coloro  che  sono

impiegati nell'ambito della regione  amministrativa  nella  quale  ha

sede la commissione di cui sono componenti. 

  4.  Per  promuovere  il  tentativo  di  conciliazione,   la   parte

ricorrente e'  tenuta  a  versare,  con  le  modalita'  definite  dal

regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155  per  le

procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari

a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche  di

cui al comma 2. 

  5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione  e  al

funzionamento delle commissioni di cui ai commi  1  e  2  nell'ambito

delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica. Ai rispettivi  componenti  non  spettano  compensi,

gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque

denominati. 

                               Art. 19 

 

                   Abrogazioni e norme transitorie 

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  all'articolo

16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da  1476

a 1482 del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

  2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III  del

titolo IX del libro quarto del codice di cui al  decreto  legislativo

15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato e' in corso alla data di entrata

in vigore della  presente  legge,  restano  in  carica  e  proseguono

l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle  procedure

di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego

del  personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  a

ordinamento militare, se in corso, ai sensi del  decreto  legislativo

12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo  decreto

del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo  11,

comma 3, lettera b), della presente  legge,  ovvero,  se  successiva,

fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema  di

provvedimento ai sensi dell'articolo 7,  commi  5,  6,  7  e  8,  del

decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  195.  A  decorrere  dalla

medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i  delegati

che li compongono cessano la propria funzione. 

  3.  Le  associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra

militari, che alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge

abbiano  gia'  conseguito  l'assenso  del  Ministro  competente,   si

adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge  entro

novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale

termine, il Ministro competente effettua sulle predette  associazioni

i controlli previsti dall'articolo 3. 

                               Art. 20 

 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

 

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni

interessate  vi   provvedono   nell'ambito   delle   risorse   umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato. 

    Data a Roma, addi' 28 aprile 2022 

 

                             MATTARELLA 

 

                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei ministri 

 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia  

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