Corte d’Appello 2023-Lamentava la violazione dell'art. 2109
c.c. che impone al datore di lavoro di riconoscere almeno un giorno di riposo
ogni settimana, di regola coincidente con la domenica e dell'art. 36, comma 3,
Cost. e sosteneva che non esisteva una disciplina di fonte normativa o
sindacale in grado di derogare all'art.2109 c.c. sul riposo settimanale.
Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 15/05/2023
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del
lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ciardi - Presidente
Dott. Carlo Chiriaco - Consigliere
Dott.ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel.
all'udienza del 28/04/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2337/2020
vertente tra:
tra
ROMA CAPITALE
con l'avv.RICHTER MAPELLI MOZZI PAOLO
Appellante
x
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.1114/2020 del 04/02/2020
Svolgimento del processo
L.R., dipendente di Roma Capitale, funzionario di Polizia
Locale A1, esponeva che dal gennaio 2004 aveva espletato il proprio servizio in
regime di settimana corta, con articolazione oraria di 7 ore e 12 minuti a
giorni alternati dal lunedì al venerdì, di essere inserito in una squadra al
fine di garantire la copertura del servizio nelle giornate del sabato, della
domenica e dei festivi infrasettimanali e di aver effettuato il relativo
riposto nelle giornate di venerdì e lunedì secondo la programmazione d'ufficio.
Evidenziava che i propri turni si erano svolti secondo lo
schema seguente:
1^ settimana: lunedì riposo, da martedì a sabato lavoro,
domenica riposo;
2^ settimana: da lunedì a venerdì lavoro, sabato e domenica
riposo;
3^ settimana: lunedì riposo, da martedì a domenica lavoro;
4^ settimana: da lunedì a giovedì lavoro, venerdì sabato e
domenica riposo.
Egli, quindi, era stato comandato a lavorare 10 giorni
consecutivi (dal martedì della 3^ settimana al giovedì della 4^) ogni 28 giorni,
con il differimento del riposo settimanale all'undicesimo giorno coincidente
con il venerdì della 4^ settimana.
Lamentava la violazione dell'art. 2109 c.c. che impone al
datore di lavoro di riconoscere almeno un giorno di riposo ogni settimana, di regola
coincidente con la domenica e dell'art. 36, comma 3, Cost. e sosteneva che non
esisteva una disciplina di fonte normativa o sindacale in grado di derogare
all'art.2109 c.c. sul riposo settimanale.
Chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento
del danno per usura psicofisica quantificando il danno in misura pari al 50%
della retribuzione giornaliera per il settimo giorno ed al 100% della
retribuzione per il lavoro prestato oltre il settimo giorno per complessivi
Euro 31.612,44 per il periodo dal 16.6.06 al 30.6.16.
In via subordinata, chiedeva accertarsi la violazione
dell'art.2126 c.c. e dell'art.24 del ccnl comma 1 per ogni ora e ogni giorno
lavorato oltre il 6 giorno lavorativo e non retribuita con le relative
indennità previste dal ccnl e, per l'effetto, condannare Roma Capitale al
pagamento delle indennità previste dal ccnl in favore dei lavoratori che
svolgono attività lavorativa oltre il 6 giorno consecutivo.
Si costituiva Roma Capitale eccependo in via preliminare la
prescrizione dei diritti e chiedendo nel merito il rigetto delle domande per la
loro infondatezza, stante la deroga al principio generale del riposo
settimanale prevista dalla normativa legale e contrattuale collettiva e la
remunerazione del servizio prestato a mezzo delle indennità onnicomprensive
regolate dai contratti collettivi, anche contestando i conteggi formulati dal
ricorrente.
In particolare, la resistente evidenziava che la turnazione
era stata adottata sulla base dell'art.13 D.P.R. n. 268 del 1987 e della L.R.
Lazio n. 1 del 2005 che prevedono la possibilità di turnazioni per garantire la
copertura effettiva del servizio di Polizia Locale, che per gli appartenenti
alla Polizia Locale adibiti alle attività operative specificatamente
istituzionali non trovava applicazione quanto stabilito dall'art.9 D.Lgs. n. 66
del 2003 in tema di riposo settimanale.
Esponeva che la contrattazione collettiva prevedeva per le
particolari funzioni che il Corpo di Polizia Locale era chiamato a svolgere, il
trattamento per attività prestate in giorno festivo: l'indennità ex art.24 ccnl
14.9.00 per attività prestata in giorno festivo, la quale è dovuta "al
dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno
di riposo settimanale", al quale "deve essere corrisposto, per ogni
ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della
retribuzione giornaliera …, con diritto al riposo compensativo …" (art. 24
C.C.N.L. 14.09.2000, come modificato dall'art. 14 C.C.N.L. 2000-2001), indennità
corrisposta in busta paga; nonché l'indennità corrisposta al personale turnista
(art. 22 C.C.N.L. 14.09.2000: "gli enti, in relazione alle proprie
esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni
giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del
personale in prestabilite articolazioni giornaliere" (comma 1), che
"le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della
corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del
mese …" (comma 2) e soprattutto, ai fini che qui interessano, che "al
personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il
disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui
valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano
(tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione …; -
turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione …; -
turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione"
(comma 5).
I contratti collettivi integrativi avevano poi previsto le
maggiorazioni per orario festivo o notturno, per articolazione oraria festiva e
notturna, l'indennità di turno diurno, l'indennità di turno notturno o festivo,
l'indennità di turno festivo-notturno. Evidenziava che recentemente il
tribunale aveva anche negato la cumulabilità fra le indennità di turno con le
maggiorazioni di cui all'art.24 ccnl
Contestava, in ogni caso, anche la correttezza della
quantificazione delle somme richieste.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale ha ritenuto provata
la circostanza del differimento del giorno di riposo e del mancato godimento
del riposo settimanale, così come previsto dall'art.2109 c.c.
Ha ritenuto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,
che i turni non erano illegittimi perché trovavano fondamento nelle
disposizioni di fonte legale derogative all'art.2109 c.c e per essere legittima
la contrattazione collettiva.
Il CCDI vigente dall'1.1.5 era stato legittimamente
approvato dalla giunta capitolina, evidenziando che comunque la turnazione era
valida ai sensi del CCDI vigente dal 2005 e del ccnl 14.9.00.
Il disagio derivante dalla maggior penosità
dell'articolazione dell'orario di lavoro era compensato tramite il rinvio a due
disposizione del ccnl del 14.9.00 : l'art.22 e l'art.24.
Il tribunale ha confermato l'orientamento espresso dal
tribunale secondo il quale il sistema di articolazione dei turni predisposto
per il personale del Corpo di polizia locale di Roma capitale gode di copertura
normativa di fonte contrattuale che ne garantisce la legittimità in quanto
autorizza lo svolgimento di prestazione di lavoro nelle giornate di sabato e
domenica e al contempo l'art.24 ccnl 14.9.00 ammette i differimento del riposo
settimanale con previsione della contestuale maggiorazione retributiva e del
diritto al riposo compensativo da fruire entro un termine massimo.
Il ricorrente non aveva diritto al risarcimento del danno da
usura psico-fisica perché la fruizione del riposo oltre il settimo giorno era
legittima.
Al ricorrente doveva essere riconosciuto il diritto a
percepire la maggiorazione prevista dall'art.24 ccnl nella misura del 50% della
retribuzione, perché dagli atti di causa era pacifico che tale emolumento non
era mai stato corrisposto. Dalle buste paga emergeva che erano state
corrisposte solo importi per indennità turnazione ex art.22 ccnl 14.9.00 e d'altro
canto Roma Capitale aveva ammesso di non averla corrisposta sulla base di una
pretesa natura omnicomprensiva dell'indennità di cui all'art.22 cit.
Le due maggiorazioni avevano finalità distinte: una mirava a
compensare il lavoratore per il disagio connesso all'esecuzione della
prestazione lavorativa resa non seguendo un orario fisso ma su turni variabili
ed eventualmente ricadenti in giorni festivi o in orario notturno (art.22),
l'altra volta a risarcire il dipendente della maggior penosità di una prestazione
protratta oltre i 6 giorni consecutivi.
Il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione,
ritenendo prescritte le somme maturate in data antecedente al 15.6.11,
ritenendo che la diffida del 15.6.16 costituisse valida interruzione della
prescrizione.
Ha condannato il Roma Capitale al pagamento di Euro 9.464,28
(50% per gon giorni di lavoro consecutivo oltre il linite delle 6 giornate
lavorative) con riferimento al periodo dal 15.6.11 al 15.6.16 ed ha rigettato
la domanda per la maggiorazione del 100% per i giorni di lavoro successivi al
primo.
Avverso tale pronunzia Roma Capitale ha proposto appello.
Roma Capitale afferma che erroneamente il tribunale aveva
ritenuto che non era stata corrisposta l'indennità ex art.24 ccnl 14.9.00 ma
solo quella ex art.22 ccnl.
Sostiene, inoltre, che l'indennità di turnazione ex art.22
ccnl 14.9.00 e 223 ccdi 2002-2005 aveva natura omnicomprensiva ed interamente
compensativa del disagio derivante da una particolare articolazione dell'orario
di lavoro, per cui l'indennità ex art.24 non era cumulabile; che agli
appartenenti della Polizia Locale non era applicabile l'art.9 D.Lgs. n. 66 del
2003 in materia di riposo settimanale; che essi occasionalmente erano chiamati
a lavorare in regime di rotazione ciclica, nell'arco di due settimane, 8, 9 o
10 giornate lavorative consecutive seguite da 4 giorni di riposo; che mancava
la prova del danno perché non erano mai pervenute istanze contrarie al sistema
dei riposi settimanali oggi contestato, i dipendenti avevano anche chiesto di
lavorare volontariamente nei giorni di riposo.
Contesta le modalità di calcolo affermando che l'art.24 ccnl
prevede la maggiorazione solo per il giorno di riposo settimanale e non anche
per i giorni successivi allo stesso.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che nel ricorso ex art. 414
c.p.c. il riferimento all'art.24 ccnl era presente solo nella domanda
subordinata nella quale si chiedeva che -nell'ipotesi di ritenuta non
risarcibilità del danno da usura psicofisica per i lavoratori che ogni 28
giorni lavorano per 10 giorni consecutivi saltando il riposo settimanale di 24
ore-, venisse comunque risarcita la particolare penosità che contraddistingue
l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
A tal fine l'indennità ex art.24 comma 1 ccnl veniva
utilizzata solo come parametro per il risarcimento del danno.
Sulla questione di cui è causa questa Corte di Appello si è
già pronunciata, con motivazione condivisa dal Collegio: "Il disagio
derivante dalla maggiore penosità della suindicata articolazione dell'orario di
lavoro viene compensato dalla stessa contrattazione tramite il rinvio a due
disposizioni del CCNL del 14.09.2000 (di cui il ricorrente stesso chiede
l'applicazione): l'art. 22, che stabilisce una maggiorazione per il turno
espletato nel giorno festivo, e l'art. 24, che invece pone a carico dell'ente
di appartenenza l'obbligo di retribuire il "dipendente che per particolari
esigenze diservizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale"
tramite l'erogazione "per ogni ora di lavoro effettivamente prestata"
di "un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui
all'art. 10, comma 2, lett. b) CCNL 9/5/2006, con diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il
bimestre successivo". Tale disciplina è conforme all'indirizzo da tempo
tracciato dalla giurisprudenza di legittimità ( vedi da ultimo Cass. n.
1201/2009) alla stregua del quale "ai dipendenti del comparto delle
regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il
sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si
applica ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in
quella domenicale, l'art. 22, comma 5 del contratto collettivo 14 settembre
2000 sulle autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del
30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad
oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali,
oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i
predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via
eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono
loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là
dell'orario di lavoro" (Cass. n. 8458/2010 e negli stessi termini Cass. n.
2888/2012, Cass. n. 23646/2012, Cass. n. 14038/2014, nonché, fra le più
recenti, Cass. n. 30365/2017 e Cass. n. 17990/2017). Costituisce orientamento
giurisprudenziale consolidato, infine, che l'indennità di cui all'art. 24 del
CCNL di comparto (menzionato nel ricorso introduttivo) non sia cumulabile con
quella prevista dall'art. 22 dello stesso CCNL, che è stata pacificamente già
erogata agli appellati ( v. ex multis Cass. n. 23917/2014; n. 7790/2014). In
definitiva, è contratto collettivo che deve contenere al suo interno misure che
compensino adeguatamente sia la usura psicofisica che deriva dalla modifica
della tradizionale cadenza del riposo settimanale sia il disagio connesso alla
prestazione della attività lavorativa nel giorno di domenica. Ne consegue che,
contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo gravame con il quale gli
appellanti reiterano la difesa articolata sul punto nel ricorso di primo grado,
il sistema di articolazione dei turni predisposto per il personale del Corpo di
Polizia Locale di Roma Capitale - che prevede il differimento del riposo
settimanale oltre il sesto giorno di lavoro consecutivo - gode di una copertura
normativa di fonte contrattuale che ne garantisce la legittimità: in quanto da
un lato il CC decentrato integrativo del 2005 (replicato dal successivo del
2015) autorizza lo svolgimento di prestazioni di lavoro nelle giornate di sabato
e domenica e, al contempo, l'art. 24 del CCNL 14.09.2000 ammette il
differimento del riposo settimanale, con contestuale previsione di una
maggiorazione retributiva (nella misura del 50% della retribuzione) e del
diritto al riposo compensativo, da fruire entro il termine massimodel bimestre
successivo alla data della prestazione lavorativa. (Corte App.n. 2810/2020, 5
Collegio, F.)
La giurisprudenza di legittimità che ha affrontato la
questione in numerose occasioni (a partire da Cass. n. 8458/2010; in seguito,
tra le ultime, Cass. 28628/2020; Cass. n. 19326/2021) ha stabilito che la
speciale disciplina dettata dall'art. 22 del c.c.n.l. compensa interamente il
disagio che deriva dall'articolazione dell'orario, sicché l'applicazione
dell'art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l'attività prestata in giorno
festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al
normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via
eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la
propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base
al turno assegnato.
Ancora più recentemente, in relazione alla dedotta maggior
penosità di una prestazione protratta oltre i 6 giorni consecutivi , con sentenza
condivisa dal Collegio, questa Corte d'Appello ha aggiunto alla fattispecie in
esame che: "Invero, la protrazione dell'attività non può essere
considerata produttiva di danno anche qualora, come nella fattispecie, il
riposo sia stato goduto, ma in un arco temporale più ampio, in base non solo
alla disciplina contrattuale citata ma anche a quella normativa ed ai principi
affermati al riguardo dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia.
L'art. 9 del D.Lgs. n. 66 del 2003, con il quale è stata data attuazione alle
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, anche nella sua versione originaria, prevede
infatti specifiche deroghe alla regola, fissata dal comma 1, del necessario
godimento ogni sette giorni di lavoro di un giorno di riposo, di norma coincidente
con la domenica. Dette deroghe risultano giustificate o dalla particolare
natura dell'attività esercitata o dall'intervento della contrattazione
collettiva, autorizzata ad adottare una tale disciplina, purché nel rispetto
del limite di cui all'art. 17, comma 4, dello stesso decreto, secondo cui ai
lavoratori devono essere accordati periodi equivalenti di riposo compensativo.
Si tratta di una disciplina che, nel consentire il differimento del riposo in
presenza di esigenze di servizio, non presenta profili di contrasto con il
principio dell'inderogabilità del riposo settimanale perché la Corte
Costituzionale, nelle già menzionate pronunce n. 146/1971 e n. 101/1975, ha
affermato che l'art. 36, terzo comma, della Costituzione, garantisce al
lavoratore il diritto al riposo settimanale, ma ha anche precisato che, col
termine "riposo settimanale", il costituente ha inteso esprimere
sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un
giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline
difformi in relazione alla diversa qualità ed alla varietà di tipi del lavoro.
Tanto, sempreché si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime
eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque "non
venganosuperati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze
particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli
interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello
stesso". La Corte ha rimarcato che, poiché l'esercizio del diritto del
lavoratore al riposo periodico va regolato in modo assai vario, per essere
adattato alle esigenze di lavori di ogni specie, e poiché non c'è una
costituzionale riserva di legge, la relativa disciplina può essere disposta non
solo da norme di legge, ma anche da contratti collettivi aventi forza di legge,
da altri contratti sia collettivi che individuali, o da regolamenti.
Analogamente la Corte di giustizia con la sentenza 9 novembre 2017 nella causa
C306/16, dopo avere precisato che l'art. 5 della direttiva 2003/88 non indica
in quale momento deve essere concesso il periodo minimo di riposo, ha
evidenziato che "risulta dalla citata direttiva, in particolare dal suo
considerando 15, che la stessa concede anche una certa flessibilità nell'attuazione
delle sue disposizioni. Difatti in essa sono contenute varie disposizioni che
consentono di derogare, mediante misure compensative, ai periodi minimi di
riposo prescritti, segnatamente per le attività di lavoro a turni o per le
attività caratterizzate dalla necessità di garantire la continuità del servizio
o della produzione. Inoltre, l'articolo 16, lettera a), della direttiva 2003/88
stabilisce che gli Stati membri possono prevedere un periodo di riferimento più
lungo per l'applicazione dell'articolo 5 della stessa, relativo al riposo
settimanale…".
Non a caso, quindi, il legislatore nazionale con il D.L. n.
112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008, è intervenuto a modificare
il comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 66 del 2003, stabilendo che "il
periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non
superiore a quattordici giorni".
In altri termini, né la disciplina contrattuale applicabile
alla fattispecie, né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il
godimento del riposo, che deveessere assicurato in ragione di un giorno su
sette, debba anche avvenire sempre nelsettimo giorno consecutivo.
Nel caso di specie, nell'arco di quattrodici giorni
ricomprendenti i dieci giorni lavorati di seguito, gli attuali appellanti hanno
goduto di almeno quattro giorni diriposo, come si rileva dallo schema grafico
prodotto in atti dagli stessi lavoratori,che prevedeva tre giorni di riposo
seguiti da dieci giorni lavorati, a loro volta seguitida altri quattro giorni di
riposo, di modo che la cadenza temporale normativa risulta osservata.
Né a diverse conclusioni sono giunti i molteplici precedenti
della Suprema Corte (Cass. n. 24563/2016 e Cass. n. 24180/2013) che, in
continuità con Cass. SS.UU. n. 142/2013, hanno ribadito che qualora la
fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della
disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del
tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità diassicurare il riposo
compensativo, per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta
solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione
della maggiore gravosità del lavoro prestato.
La risarcibilità del danno da usura psico-fisica, invece,
presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di
previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c.,
perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per
sé produttiva di danno" (Corte App.n.1080/22).
La fattispecie presa in esame è uguale a quella dell'odierno
appellante, come da prospetti turni depositati composti da tre giorni di riposo
seguiti da dieci giorni lavorati, a loro volta seguiti da altri quattro giorni
di riposo.
La sentenza appellata deve essere riformata, con rigetto di
tutte le originarie domande proposte.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-in accoglimento dell'appello proposto da Roma Capitale e in
parziale riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, rigetta
integralmente l'originario ricorso proposto da OMISSIS;
-condanna OMISSIS al pagamento delle spese processuali del
doppio grado di giudizio liquidate in Euro 1.500,00 per il primo grado ed Euro
2.000,00 per il grado d'appello, oltre spese forfettarie iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023.
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2023.
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