Sentenza del 26/04/2023 n. 5636/7 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli
Accesso al regime fiscale agevolato
Il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, è volto a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Per le sopra citate la norma introduce una disciplina fiscale agevolata conseguente alla dimostrazione di non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare, o che l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Alla luce di tali considerazioni i giudici campani hanno respinto l’appello della contribuente, rilevando che, nel caso di specie, la partecipazione come socio lavoratore della contribuente ad una società cooperativa concretizza entrambe le ipotesi di esclusione.
Sentenza del 26/04/2023 n. 5636 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli Sezione/Collegio 7
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla DP 2 di Napoli in data 25.5.2022 e depositato in data 30.9.2022 la ricorrente, F. S., impugna l'avviso di accertamento n. TF501AO00303/2021, notificato in data 04.03.2021, con il quale si accertava per l'anno d'imposta 2015, la carenza dei requisiti di accesso al regime fiscale agevolato (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98).
A sostegno della spiegata azione impugnatoria sostiene la illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto la ricorrente nell'anno 2015 era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'ammissione al regime fiscale agevolato. In particolare, secondo la ricorrente non ricorrerebbe alcuna causa di decadenza dal regime fiscale agevolato, in quanto il fatto di essere stata dal 2012 al 2014 socia della cooperativa "SAAB Architettura Società Cooperativa", non rappresenterebbe esercizio di attività professionale o d'impresa, la cui sussistenza si porrebbe come causa ostativa all'applicazione del regime agevolato.
In data 12.12.2022 si costituiva la DP2, che chiedeva il rigetto del ricorso, non sussistendo per l'anno 2015 in capo alla ricorrente la compresenza dei due requisiti di legge di cui all'art. 27 comma 2 DL 6 luglio 2011 n 98, a norma del quale l'accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio è ammesso " a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni".
In data 21.3.2023 il ricorrente depositava memoria illustrativa, con la quale ribadiva le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, allegando le ricevute di pagamenti per prestazioni occasionali effettuate dalla SAAB Architettura soc cop a favore della ricorrente.
Veniva fissata per la trattazione l'odierna udienza, di cui veniva dato regolare avviso alle parti.
All'odierna udienza la Corte, sentito il relatore e le parti presenti, a seguito di pubblica discussione, riunitasi in camera di consiglio, deliberava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso in fatto che la ricorrente per l'anno d'imposta 2015 aveva optato per il "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. L'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che apportava profonde modifiche al regime dei contribuenti minimi, già disciplinato dall'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, volte a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che avevano perso il lavoro, introducendo un regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.
L'articolo 27, comma 2, del decreto prevede, per quanto di interesse, che l'accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio è ammesso " a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni".
Nel caso di specie, la ricorrente, laureatasi in architettura il 18.7.2013, in data 22.4.2014 si iscriveva all'ordine degli Architetti della provincia di Napoli e in data 22.12.2015 procedeva all'apertura di una partita IVA, optando per il regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
In data 29/03/2012, la ricorrente, ancora studentessa, costituiva unitamente a Solaro Salvatore (architetto), P. F. (architetto), C. A. (architetto), S. R. (studente) la società cooperativa "SAAB architettura Società cooperativa", avente ad oggetto "l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica e studi di impatto ambientale e comunque tutti quei servizi attinenti l'ingegneria ed architettura come disciplinati dal dpr n.207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; la creazione di una struttura al servizio dei soci per l'esercizio dell'attività professionale, a favore di soggetti pubblici e privati, relativa alla più ampia consulenza e svolgimento di incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, perizie e valutazioni, piani di manutenzione, per i settori dell'urbanistica, dell'ideazione e gestione di programmi innovativi, dell'edilizia e in particolare della bioedilizia e del guadagno energetico, dell'arredamento, del project financing, del design, progetto di comunicazione integrata (web design, grafica pubblicitaria, socialmediastrategies, marketing) e ed ogni altra attività comunque complementare, affine ed accessoria prevista dalle vigenti leggi nazionali, europee ed internazionali in materia di servizi tecnici dell'architettura e dell'ingegneria".
Secondo la ricorrente, l'aver fatto parte dal 2012 al dicembre 2015 della cooperativa SAAB Architettura non configurerebbe causa di esclusione dal regime fiscale agevolato prescelto, in quanto la stessa all'interno della cooperativa si occupava esclusivamente dell'istruttoria delle pratiche amministrative per la partecipazione ai bandi pubblici, svolgendo di fatto un lavoro di segreteria amministrativa, che non potrebbe in alcun modo configurare esercizio di attività professionale o d'impresa in forma associata; né l'esercizio dell'attività professionale di architetto dal 2015 in poi potrebbe costituire una mera prosecuzione dell'attività precedentemente svolta, non avendo nel periodo in cui la Solaro era socia della cooperativa SAAB Architettura alcuna competenza professionale da spendere all'interno della cooperativa, ma limitandosi a compiti meramente ausiliari al lavoro svolto dagli altri professionisti associati.
A riprova dell'assunto difensivo, la ricorrente deposita l'atto costitutivo della cooperativa, il regolamento interno della società SAAB Architettura, in cui vengono specificati i compiti di ogni socio e da cui risulta che alla socia F. S., "tenuta a collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa", venivano attribuite le seguenti attività: "attività di ricerca dei bandi di progettazione; responsabile amministrativo;
responsabile segreteria organizzativa", nonchè alcune ricevute di pagamento per prestazioni occasionali "per redazione pratiche amministrative" effettuati dalla SAAB Architetture alla S.
Secondo la DP2, invece, la ricorrente avrebbe già svolto l'attività professionale di architetto per il tramite della cooperativa di cui era socia, che aveva di fatto ad oggetto lavori nel campo dell'architettura.
Al fine di dirimere la questione sottoposta all'attenzione di questa AG, occorre prendere le mosse dalla circolare n. 17/E del 30 maggio 2012 dell'Agenzia delle Entrate, con la quale furono rilasciati i "primi chiarimenti" in ordine al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 commi 1 e 2 del DL 6 luglio 2011 n 98, in cui si legge a titolo di esempio che, con riferimento ad una società di persone ed in particolare alla figura del socio accomandante che voglia avvalersi del regime agevolato per l'esercizio di una attività in proprio, ai fini della verifica del presupposto per l'esclusione di cui alla lettera a) dell'articolo 27, comma 2, cit., la verifica dovrà essere volta ad accertare se il socio accomandante nei tre anni precedenti abbia o meno svolto attività all'interno della società ovvero si sia limitato a conferire il solo capitale. Quanto, invece, alla verifica della sussistenza del presupposto per l'esclusione di cui alla lettera b) dell'art. 27 comma 2 cit, la circolare precisa che "non è consentito l'accesso al regime se si intende avviare l'attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento". Nel caso di specie, la partecipazione come socio lavoratore alla società cooperativa SAAB Architetture concretizza entrambe le ipotesi di esclusione, rappresentando senza dubbio esercizio di un'attività professionale in forma associata, attività svolta nello stesso ambito professionale della successiva attività professionale svolta dalla contribuente in proprio. D'altra parte, è lo stesso regolamento interno che precisa che il socio Francesca Solaro, "in qualità di socio ordinario è tenuta a collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa", sia pure nell'ambito dell'attività di ricerca dei bandi di progettazione, di responsabile amministrativo e di responsabile della segreteria organizzativa, attività queste che hanno certamente consentito alla contribuente di intessere una rete di rapporti e di conoscenze che la stessa avrà utilizzato, o che comunque avrebbe potuto potenzialmente utilizzare, nell'ambito dell'attività professionale successiva svolta in proprio.
D'altra parte, lo statuto della società cooperativa SAAB Architetture, versato in atti, prevede all'art. 6 la figura dei soci cooperatori speciali, nell'ipotesi in cui i soggetti da ammettere alla cooperativa "debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa", nel qual caso lo statuto precisa che la delibera di ammissione dovrà stabilire "la durata del periodo di formazione o inserimento del socio speciale, i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa, le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari"; lo statuto precisa altresì che i soci speciali hanno limitati poteri all'interno della società cooperativa, potendo partecipare con diritto di voto esclusivamente alle assemblee di approvazione del bilancio, precisando altresì che gli stessi non possono essere eletti amministratori. Nell'ipotesi in cui la contribuente si fosse limitata a mere attività di formazione e tirocinio all'interno della società cooperativa avrebbe, pertanto, dovuto assumere la qualità di socio speciale e non già di socio ordinario, che in quanto tale, partecipa in pieno alla vita della cooperativa ed al perseguimento degli scopi sociali con il proprio apporto lavorativo.
Alla luce di quanto fin qui illustrato, il ricorso non può che essere rigettato.
In considerazione della incertezza interpretativa legata alla peculiare fattispecie giuridica analizzata (partecipazione a società cooperativa, non espressamente prevista né dalla legge né dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate), le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Elenco Atti Normativi citati
Legge del 15/07/2011 n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Decreto del Presidente della Repubblica del 05/10/2010 n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
(N.d.r.: Per l'abrogazione del presente decreto vedasi l'art. 217, comma 1, lett. u) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50).
Legge del 24/12/2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
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