I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 26 luglio 2023, n. 34 (1)
Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2023.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rapporto assicurativo.
Al
Direttore generale vicario
Ai
Responsabili di tutte le strutture centrali e territoriali
e, p.c.:
A:
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali
Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 180.
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 20, comma 6, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).
- Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 117: "Rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2023".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 giugno 2023, 84[1], concernente la rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2023, adottato sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 117.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 giugno 2023, n. 84, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è stato rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11, sulla base della variazione, registrata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all'8,1%.
Tale decreto approva la proposta adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Inail con delibera 15 maggio 2023, n. 117.
Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l'organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2023.
[1] Allegato 1 Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 giugno 2023, n. 84.
Il Direttore generale
Andrea Tardiola
Allegato 1
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e, in particolare, l'articolo 180 che prevede l'assegno mensile di incollocabilità;
VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)" e, in particolare, l'articolo 20, comma 6, secondo cui "la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1 luglio 1985, con cadenzo annuale";
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il vicepresidente dell'INAIL;
VISTA la circolare del già Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - 10 luglio 2001, n. 66, concernente "Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità";
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 287, secondo cui "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi ai consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamenta, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 maggio 2022, n. 102, che ha determinato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2022, nella misura di 268,37 euro;
VISTA la nota della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL del 27 febbraio 2023, concernente "Rivalutazione assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2023", secondo la quale "l'assegno mensile di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2023, a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2021 ed il 2022, registrata dall'ISTAT e risultata pari a 8,1 %, è determinato nella misura di 290,11 Euro";
VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 10 maggio 2023, avente ad oggetto "Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2023";
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 15 maggio 2023, n. 117, che ha determinato "l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2023, a seguito della rivalutazione per effetto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in misura pari ad euro 290,11";
VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 154523 del 30 maggio 2023, che, con riferimento alla sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 15 maggio 2023, n. 117, ha comunicato "di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti";
RITENUTO di rivalutare l'importo dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2023, così come previsto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 15 maggio 2023, n. 117
Decreta
Articolo 1
(Importo mensile assegno di incollocabilità)
1. L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è rivalutato, con decorrenza 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11 euro (duecentonovanta/11 euro).
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione "Pubblicità legale".
Roma, 08 GIU 2023
Marina Elvira Calderone
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