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giovedì 15 febbraio 2024

Cassazione 2024- Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omessa valutazione del documento comprovante la avvenuta presentazione della domanda di malattia professionale all'INAIL, ex art. 13 lett. a) D.lgs. n. 38/2000, sostenendo che la Corte di appello non aveva rilevato che, all'udienza del 13.11.2018, in itinere del giudizio pendente innanzi ad essa, era stata depositata copia della domanda di malattia professionale presentata all'INAIL il 7.12.2010 nonché la copia inviata all'INAIL da Poste Italiane spa in data 12.4.2011.

 


Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 22/11/2023) 18-01-2024, n. 1967 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. DORONZO Adriana - Presidente 

Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere 

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere 

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere 

Dott. CINQUE Guglielmo - Rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

sul ricorso 18735 - 2019 

proposto da: 

OMISSIS, elettivamente domiciliato in x

- ricorrente principale - 

contro 

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati   

- controricorrente - ricorrente incidentale - 

avverso la sentenza n. 1350/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 02/01/2019 R.G.N. 1990/2014; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. 

Svolgimento del processo 

1. OMISSIS, dipendente di Poste Italiane spa, adiva il Tribunale di Brindisi esponendo che il suo rapporto di lavoro era stato contraddistinto da una serie di vessazioni attuate a suo danno dalla società, come accertato da una sentenza passata in giudicato; precisava che, anche dopo la sentenza di condanna, la datrice di lavoro aveva perseverato nei comportamenti discriminatori disponendo ulteriori atti di demansionamento posti in essere mediante l'irrogazione di una sanzione disciplinare; concludeva chiedendo la condanna di Poste Italiane spa al pagamento di una somma a titolo di risarcimento patrimoniale e non (nella misura di euro 300.000,00 oltre accessori); chiedeva, infine, la conferma dei provvedimenti cautelari già emanati dal Tribunale aventi ad oggetto l'annullamento dei disposti trasferimenti e l'annullamento della sanzione disciplinare a lui irrogata. 

2. Nel contraddittorio delle parti il Tribunale adito dichiarava improcedibile il ricorso per intervenuto giudicato in relazione alla richiesta di annullamento della sanzione disciplinare notificata il 6.11.2010; confermava i provvedimenti cautelari emanati in relazione ai provvedimenti di trasferimento irrogati e respingeva nel resto le altre domande. 

3. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1350/2018, rigettava i gravami, hic et inde, proposti. In sintesi, i giudici di seconde cure evidenziavano che: a) l'atto di diversa allocazione, presso l'Ufficio Postale di Brindisi succ. 8, di cui era stato destinatario il OMISSIS quale conseguenza del provvedimento giudiziario che aveva imposto l'assegnazione del dipendente a mansioni corrispondenti a quelli della sua qualifica, aveva natura di trasferimento (seppure propedeutico alla definitiva assegnazione delle mansioni di direttore di Ufficio Postale di livello A2) e, comunque, essendo stato adottato con l'intento di demansionare il OMISSIS -le cui doglianze proposte in secondo grado, su tale profilo, erano inammissibili per carenza di interesse proprio per il riconoscimento di detto demansionamento - l'accertamento della natura giuridica del provvedimento non rilevava ai fini della decisione; b) la domanda di risarcimento dei danni patiti dal lavoratore, derivanti dal mobbing subito, non era stata preceduta dalla richiesta di indennizzo nei confronti dell'INAIL per cui era inammissibile non essendo stata limitata al cd. danno differenziale; c) la mancanza di tale presupposto era rilevabile anche di ufficio, derivando dall'applicazione della norma e non dalla eccezione formulata da una delle parti; d) in ogni caso la pretesa era infondata in quanto il pregiudizio accertato in sede peritale era sovrapponibile alla natura permanente, nella misura del 5%, della lesione psico-fisica già oggetto di separata condanna risarcitoria e, quindi, già liquidato in precedenza, in un contesto in cui il quadro medico psicopatologico era sostanzialmente rimasto invariato; d) per il principio della ragione più liquida andavano poi conseguentemente respinte, per quanto sopra detto circa la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno e la carenza di prova in ordine all'autonomia del danno individuato dal CTU, le ulteriori censure mosse dal OMISSIS rispetto alle statuizioni sulla indennizzabilità in re ipsa del danno da demansionamento e sulla sussistenza di condotte di parte datoriale aventi natura mobbizzante e capaci di generare il danno, in presenza di una allegazione ritenuta insufficiente in primo grado. 

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione OMISSIS affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa che ha presentato ricorso incidentale sulla base di un solo motivo. 

5. La società ha depositato memoria. 

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c. 

Motivi della decisione 

1. I motivi possono essere così sintetizzati. 

2. Con il primo motivo del ricorso principale il OMISSIS denuncia la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c. e agli artt. 2087, 2043, 2727 c.c., in ragione dell'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da demansionamento e perdita di chance. Egli deduce che la Corte distrettuale, pur avendo confermato un demansionamento avvenuto attraverso il provvedimento di assegnazione/trasferimento, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria ad esso riferito. 

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omessa valutazione del documento comprovante la avvenuta presentazione della domanda di malattia professionale all'INAIL, ex art. 13 lett. a) D.lgs. n. 38/2000, sostenendo che la Corte di appello non aveva rilevato che, all'udienza del 13.11.2018, in itinere del giudizio pendente innanzi ad essa, era stata depositata copia della domanda di malattia professionale presentata all'INAIL il 7.12.2010 nonché la copia inviata all'INAIL da Poste Italiane spa in data 12.4.2011. 

4. Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento di condotta mobbizzante da parte della Corte territoriale che aveva condiviso apoditticamente la valutazione del primo giudice fondata su una asserita insufficiente allegazione degli elementi posti a base della pretesa. 

5. Con il quarto motivo si obietta la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia della Corte di appello sulla quantificazione economica per inabilità temporanea assoluta e parziale, in ragione di quanto accertato dalla CTU medico-legale, pur non essendo stata svolta alcuna critica sull'elaborato peritale da parte dei giudici del merito. 

6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la società si duole della violazione dell'art. 37 CCNL, degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto la Corte distrettuale "trasferimento" - all'Ufficio Postale di Brindisi Succursale 8 - un provvedimento di assegnazione che non rivestiva le caratteristiche di cui all'art. 37 del CCNL e per avere disatteso le risultanze probatorie relativamente al preteso demansionamento che dimostravano la insussistenza di ogni dequalificazione a seguito del suddetto provvedimento di assegnazione. 

7. Il primo, il terzo ed il quarto motivo, da valutare congiuntamente per connessione logico - giuridica, sono infondati. 

8. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012). 

9. Nella fattispecie, la Corte territoriale si è pronunciata (pag. 13 penultimo capoverso) sulla richiesta di indennizzabilità in re ipsa del danno da demansionamento e sulla sussistenza di condotte della datrice di lavoro aventi natura mobbizzante e capaci di generare il danno, ritenuta dal primo giudice insufficientemente allegata, per l'applicazione della ragione più liquida costituita dalla inammissibilità della domanda perché non preceduta da una richiesta di indennizzo nei confronti dell'INAIL, e per la carenza di prova circa l'autonomia del danno individuato dal CTU rispetto a quello già oggetto di precedente risarcimento del danno. 

10. Sotto il profilo formale, nei sensi sopra delineati dalla giurisprudenza di legittimità, non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo della omessa pronuncia essendovi stata una statuizione, sul bene oggetto della pretesa, da parte dei giudici di seconde cure. Deve aggiungersi che i motivi si presentano anche inammissibili, dal momento che il ricorrente non censura la seconda ratio decidendi - che assume un rilievo assorbente - posta dalla Corte anch'essa a base del suo convincimento, circa l'assenza di un danno ulteriore risarcibile, rispetto a quello già oggetto di precedente risarcimento del danno. 

11. Sotto questo aspetto anche l'esame del secondo motivo è inammissibile, perché - quand'anche fondato, la sentenza reggerebbe sull'altra ratio decidendi, non adeguatamente censurata, e relativa all'assenza di un danno risarcibile. 

12. In primo luogo, deve poi precisarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. nNum 27415/2018; Cass. 19881/2014). 

13. Nel caso de quo, la Corte territoriale ha valutato con ampie argomentazioni il fatto storico di cui si censura l'omesso esame precisando che non era contestato, ma anzi a seguito di specifica richiesta formulata dai giudici di seconde cure con l'ordinanza del 19.6.2018, anche il OMISSIS aveva confermato con le note autorizzate depositate il 19.10.2018, di non avere richiesto ed ottenuto alcun indennizzo da parte dell'INAIL del danno biologico e all'integrità psico-fisica che costituiva oggetto della domanda in esame. 

14. In secondo luogo, deve sottolinearsi che si verte in una ipotesi di cd. "doppia conforme" che rende inammissibile la denuncia del vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. sulle identiche questioni di fatto decise in modo conforme dai giudici di merito. 

15. Anche il ricorso incidentale non merita accoglimento presentando vari profili di inammissibilità. 

16. Sono senza dubbio inammissibili le censure che, pur articolate in relazione ad una asserita violazione di legge (in particolare artt. 115 e 116 c.p.c.), si limitano a richiedere, in sostanza, unicamente una rivalutazione delle prove ed una diversa ricostruzione della vicenda in fatto, riguardante la ritenuta dequalificazione del OMISSIS - avvenuta con la destinazione nella succursale n. 8 dell'Ufficio Postale di Br. - non consentite in sede di legittimità perché adeguatamente motivate. 

17. Al riguardo, deve ribadirsi che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 c.p.c.), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017). 

18. Inammissibile, poi, è anche la doglianza riguardante la qualificazione della natura del provvedimento con il quale il OMISSIS era stato appunto assegnato all'Ufficio Postale di Brindisi succursale n. 8. 

19. La critica, infatti, non coglie nel segno della ratio decidendi dei giudici di seconde cure i quali, sebbene abbiano ritenuto l'atto un vero e proprio trasferimento e non un "atto di diversa allocazione", come definito dalla società, tuttavia hanno sottolineato l'irrilevanza della questione in quanto ciò che incideva, ai fini della decisione, era il fatto di verificare se le nuove funzioni assegnate provvisoriamente (o meno), ben compresa la fase di addestramento (a dire da Poste Italiane spa propedeutica ad una collocazione successiva), fossero o meno corrispondenti all'inquadramento proprio del OMISSIS: e, a tale quesito, la Corte distrettuale, come sopra detto, ha dato una risposta negativa attraverso una lettura, adeguatamente motivata, delle risultanze processuali dalle quali era emerso che, nella nuova sede, il OMISSIS non aveva compiti specifici, che mai era avvenuto che un quadro A2 fosse assoggettato a formazione e ad affiancamento, peraltro con individuazione, a tal fine, di un collega designato per l'affiancamento con qualifica inferiore, e che esisteva, nella riorganizzazione degli uffici postali, la figura del venditore nel canale di impresa, che avrebbe dovuto rivestire la qualifica di A2 (proprio quella del OMISSIS) cui quest'ultimo poteva essere destinato in ottemperanza al provvedimento giurisdizionale a lui favorevole. 

20. Il problema della qualificazione del provvedimento di assegnazione, pertanto, non è stato ritenuto risolutivo nell'economia decisionale della sentenza gravata essendo stata la indagine focalizzata sulla sussistenza o meno del demansionamento, considerato nella fattispecie fondato e, pertanto, la sollevata problematica con il motivo di ricorso incidentale non assume alcun rilievo. 

21. È inammissibile, infatti, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. n. 18429/2022). 

22. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile. 

23. Attesa la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti. 

24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2024. 


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