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domenica 8 settembre 2024

Corte dei Conti 2024-"Nel Piano si specifica che l'incremento avverrà tramite "servizi specifici di vigilanza a seguito del programmato servizio di controllo e della velocità dei veicoli a motore tramite autovelox. Infatti, si prevede l'istituzione del servizio di rilevazione della velocità dei veicoli attraverso dispositivo mobile sulla rete stradale per il rilevamento della velocità secondo le disposizioni del D.M. dei Trasporti del 15 agosto 2007 ". "

 


Corte dei Conti Sicilia Sez. contr., Delib., (ud. 26/06/2024) 12-08-2024, n. 230


Fatto - Diritto P.Q.M.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DEI CONTI


SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA


Nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 composta dai magistrati:


Salvatore PILATO - Presidente - relatore


Paolo PELUFFO - Presidente aggiunto


Adriana LA PORTA - Consigliere


Giuseppe GRASSO - Consigliere


Tatiana CALVITTO - Primo Referendario


Antonio TEA - Primo Referendario


Giuseppe VELLA - Primo Referendario


Antonino CATANZARO - Primo Referendario


Massimo Giuseppe URSO - Primo Referendario


Giuseppe DI PRIMA - Referendario


VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;


VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;


VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;


VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale);


VISTO l'art. 20, concernente Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, della L. 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);


VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, gli artt. 243-bis e ss. in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;


VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42);


VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 20 dicembre 2012 e n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018, recanti le Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater del TUEL);


VISTO il decreto n. 43/2024/CONTR relativo ai criteri di organizzazione del calendario delle adunanze e di formazione dei Collegi, adottato nell'ambito del percorso di riorganizzazione degli uffici e delle attività;


VISTA la relazione del Magistrato istruttore n. 10315 del 15 dicembre 2023, avente ad oggetto Esame del Piano di riequilibrio finanziario (art. 243-bis Tuel) del Comune di Terme Vigliatore (ME) - Osservazioni in merito alla documentazione acquisita a seguito della deliberazione istruttoria n. 68/2023/PRSP del 1 marzo 2023;


VISTA la deliberazione n. 364/2023/PRSP del 27 dicembre 2023, adottata nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023, con la quale questa Sezione di controllo ha approvato la relazione del Magistrato Istruttore, disponendo il contraddittorio con il Comune di Terme Vigliatore;


VISTA l'ordinanza n. 6/2024 del 24 gennaio 2024 (prot. C.d.C.(...) del 24.01.2024) con la quale la Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana è stata convocata in adunanza il giorno 7 febbraio 2024, alle ore 12,30, nell'aula d'udienza sita al primo piano della sede di Via N. n. 8, per il contraddittorio con il Comune di Terme Vigliatore, nei confronti del Sindaco, del Segretario generale, del Responsabile del Servizio finanziario e del Collegio dei revisori;


VISTA la nota prot. n. (...) del 25 gennaio 2024 (prot. C.d.C. (...) del 25 gennaio 2024) del Sindaco del Comune di Terme Vigliatore, con la quale è richiesto il rinvio dell'adunanza del 7 febbraio 2024, alle ore 12,30 e del termine per la trasmissione delle memorie, al fine della più attenta valutazione delle conseguenze e degli effetti finanziari connessi alla sentenza costituzionale n.224/2023 depositata il 22 dicembre u.s.;


VISTA l'ordinanza n. 12/2024 del 29 gennaio 2024 di revoca dell'ordinanza n.6/2024 e di rinvio del contraddittorio con il Comune di Terme Vigliatore a data da destinarsi;


VISTA l'O.P. della Sezione di controllo n. 46 del 28 maggio 2024 di convocazione e composizione della Sezione per l'adunanza in contraddittorio del 25 giugno alle ore 12,30;


UDITO il relatore, Presidente Salvatore PILATO;


ha adottato la seguente


DELIBERAZIONE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. EVOLUZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO DEL COMUNE DI TERME VIGLIATORE FINO ALLA RIMODULAZIONE APPROVATA CON DELIB. N. 31 DEL 28 LUGLIO 2022.


La procedura in esame è stata interessata da diverse versioni modificative, anche a seguito degli interventi legislativi, che in più occasioni hanno autorizzato gli enti locali alla rimodulazione o alla riformulazione dei piani di riequilibrio.


In particolare, nei dettagli procedimentali:


il Comune di Terme Vigliatore, con deliberazione consiliare n. 24 del 31 agosto 2016, ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 e con la successiva deliberazione n. 44 del 13 dicembre 2016, ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.


La Sezione di controllo, alla quale è stato sottoposto il piano ex art. 243 quater TUEL, pronunciando con Delib. n. 202 del 2017/PRSP, ha statuito il diniego di approvazione; avverso tale decisione l'ente ricorreva alle Sezioni Riunite in speciale composizione, le quali con la sentenza n.17/2018, hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando l'intenzione manifestata dalla parte ricorrente di rimodulare il piano, con conseguente decadenza del piano originario.


Il Comune, in seguito, si avvaleva della facoltà prevista dall'art. 1, commi 888 e 889, della Delib. consiliare n. 29 del 16 settembre 2016, e, con la deliberazione consiliare. n. 2 del 7 marzo 2018, ampliava la durata della procedura fino a 11 anni, dal 2017 al 2027. A seguito dell''insediamento della nuova amministrazione, il consiglio comunale adottava la deliberazione di rimodulazione n. 48 del 5 novembre 2018, ai sensi dall'art. 243 bis, comma 5, TUEL.


In data 1 marzo 2022, l'Ente ha aderito alla possibilità di rimodulare nuovamente il piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 993, L. n. 234 del 2021.


In data 7 febbraio 2023 la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha trasmesso a questa Sezione la relazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Terme Vigliatore. In tale documento si attesta la conformità del Piano ai contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti.


Con deliberazione n. 68/2023/PRSP questa Sezione ha chiesto ulteriori elementi informativi. Con nota acquisita al prot. CDC n. (...) del 2.5.2023 l'ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.


Con deliberazione n. 364/2023 PRSP è stata approvata la relazione sul Piano in esame.


Con ordinanza n. 46 del 28.5.2024 questa Sezione è stata convocata in adunanza il giorno 28.6.2024 per il contradditorio con il Comune ed è stato concesso a quest'ultimo il termine del 20.6.2024 per trasmettere relazioni, memorie, atti e documenti di chiarimento e/o di replica.


Il Comune ha trasmesso la memoria acquisita al prot. CDC n. (...) del 20.6.2024.


Ciò premesso, nella presente deliberazione dopo un breve richiamo alla disciplina legislativa e della giurisprudenza contabile in materia di piani di riequilibrio, si espongono gli esiti della disamina delle passività da ripianare, nonché le valutazioni sulle misure di risanamento in relazione alla situazione finanziaria complessiva, derivante dalle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2022.


2. RIFERIMENTI ALLA DISCIPLINA TUEL E ALLA GIURISPRUDENZA CONTABILE.


Ai fini della decisione è opportuno il richiamo della disciplina legislativa e dei principi elaborati dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in speciale composizione (in prosieguo S.R.) di questa Corte in materia di piani di riequilibrio, al fine di inquadrare il contesto ordinamentale e giurisprudenziale sulla complessa materia in esame.


L'art. 243-bis del TUEL, rubricato "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", prevede al comma 1 che "I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo".


Il medesimo articolo individua i contenuti obbligatori del Piano, che deve contenere, tra l'altro, "la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio" (comma 6, lett. b) e "l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano" (comma 6, lett. c).


L'art. 243-quater del TUEL attribuisce alla Sezione regionale di controllo di questa Corte la decisione finale sull'approvazione o il diniego del piano, individuando il parametro normativo della "congruenza ai fini del riequilibrio", previa istruttoria della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno. In merito al rapporto tra l'istruttoria ministeriale e la decisione sul PRFP, come rilevato da questa Corte, la commissione ministeriale accerta la conformità del piano alle Linee Guida emanate dalla Sezione delle Autonomie (a cui fa espresso riferimento il citato comma 1 dell'art. 243-quater) ed esprime semplicemente un giudizio di completezza istruttoria e di idoneità del fascicolo a supportare la decisione finale di questa Sezione, attraverso un atto consultivo, elaborato all'esito di un procedimento amministrativo, che viene trasmesso alla Corte dei conti a supporto della sua decisione, che sarà fondata su un giudizio di conformità del piano ai parametri normativi. Il Collegio richiamerà, pertanto, nel corso dell'esame del Piano, la posizione della Commissione, in particolare in caso di utilizzo delle risultanze emerse dalla relazione finale della medesima.


In merito alla funzione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la giurisprudenza ha chiarito che essa è finalizzata alla salvaguardia del bene pubblico "bilancio" e che il legislatore ha messo a disposizione degli amministratori locali uno strumento straordinario di auto-risanamento, volto a scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario e favorire l'emersione di disavanzi occulti. La caratteristica precipua della procedura è che la gestione della crisi resta affidata agli organi ordinari dell'ente, sotto la costante vigilanza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "ai fini della verifica della piena sostenibilità economico-finanziaria delle misure indicate dal piano allo scopo di garantire l'effettivo raggiungimento del risanamento dell'ente", in particolare "quando il deficit - da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio - richiede mezzi ulteriori, extra ordinem (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.)", in ciò consistendo lo squilibrio definito strutturale dall'art. 243-bis TUEL (Sezione delle Autonomie n.5/2018, approvazione delle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza).


Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario interviene, in sostanza, "in un momento prodromico al dissesto, vale a dire, quando la crisi finanziaria non avendo ancora pregiudicato irreversibilmente gli equilibri di bilancio, risulta tendenzialmente compatibile con un percorso di risanamento 'interno' " (SS. RR. s.c. n. 40/2020).


Secondo il giudice contabile, il Piano di riequilibrio pluriennale è qualificabile come "un atto generale di programmazione finanziaria pluriennale, la cui valutazione, in termini di sostenibilità e adeguatezza temporale, va modulata con riferimento a parametri di legittimità e regolarità di 'tipo dinamico', cioè di confronto tra fattispecie e parametro normativo, finalizzato alla adozione di misure correttive idonee a superare le situazioni di squilibrio ed evitare il dissesto. Pertanto, il giudizio motivato circa la validità e la potenziale efficacia del piano, da cui discende l'approvazione dello stesso, impone di verificare, in primo luogo, la corretta quantificazione del disavanzo da ripianare in base ai principi di veridicità e completezza. La 'fase ricognitiva' del piano di riequilibrio, infatti, presuppone il corretto accertamento del dato iniziale del deficit e costituisce il presupposto per la corretta impostazione contabile e giuridica del Piano stesso, rappresentando l'obiettivo, in termini di risorse straordinarie da recuperare, del risanamento. La 'fase programmatica', invece, si basa su un giudizio valutativo circa l'idoneità delle misure previste rispetto al fine, consistente nel perseguimento del riequilibrio strutturale dei conti, attraverso azioni indicate dal comune che devono presentarsi idonee al risanamento e coerenti con la situazione economico finanziaria di partenza" (SS. RR. s.c. n. 15/2019).


Sussiste, pertanto, per le Sezioni Riunite di questa Corte "un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica tra le due fasi, dal momento che l'idoneità delle misure pianificate dipende, innanzitutto da una quantificazione 'veritiera e corretta' del deficit economico-finanziario, al quale occorre trovare copertura, nella proiezione temporale prescelta dall'ente, e solo in un secondo momento dalla concreta attuabilità delle stesse. In altri termini, la corretta quantificazione della massa passiva esistente alla data della ricognizione non rappresenta solo un requisito di legittimità del piano, ma un vero e proprio presupposto sostanziale per valutare la congruità ed affidabilità della programmazione finanziaria finalizzata al riequilibrio dei conti" (SS. RR. s.c. n. 15/2019 cit.).


Appare opportuno, altresì, richiamare l'orientamento della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 18/2019 "ha inquadrato le verifiche della Corte dei conti in materia di PRFP nella categoria del controllo di legittimità-regolarità (in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali, che sono strumentali al rispetto degli 'obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio".


Premesso quanto sopra, è unanime negli indirizzi della giurisprudenza che la situazione finanziaria dell'Ente debba essere "attualizzata", tenendo conto dell'evoluzione della stessa nei vari esercizi finanziati, soprattutto alla luce dello scarto temporale tra la data di approvazione del Piano da parte dell'Ente e quella di decisione da parte della Sezione di controllo.


Sul punto il Giudice contabile ha più volte affermato che non si può prescindere da una "visione dinamica ed aggiornata" della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente (SS.RR. n. 8/2018), nonché che "le prospettive di recupero, in quanto correlate al concetto stesso di strutturalità dello squilibrio, devono essere individuate tenendo in considerazione la situazione presente al momento delle valutazioni conclusive" (Sezione delle Autonomie, n. 5/2018 cit.). Infatti, "rispetto alla fase programmatoria iniziale, potrebbero, difatti, intervenire variazioni migliorative o peggiorative", che devono essere tenute in considerazione soprattutto nei casi in cui sia intercorso un notevole lasso di tempo tra la fase di pianificazione del risanamento e quella di verifica della sua attendibilità e congruità (SS.RR. n. 31/2019), avendo la pronunzia della Sezione regionale di controllo "valore accertativo della reale situazione finanziaria dell'ente" (SS.RR. n. 2/2020). Particolarmente rilevante in merito alla valutazione del Piano in esame (come emergerà in prosieguo) è la decisione n. 14/2022 delle SS.RR. in s.c. di questa Corte, le quali, richiamando "l'ubi consistam dell'accertamento che deve essere svolto dalle Sezioni regionali di controllo, in base al parametro della congruità/proporzionalità/ragionevolezza ex art. 243-quater, co. 3, TUEL", fissa i principi che governano le fasi di approvazione prima e di attuazione dopo (da non confondere) del Piano, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, evidenziando come "l'abnorme lasso temporale intercorso tra approvazione del PRFP da parte del Comune e successivo giudizio di omologazione da parte della Sezione regionale di controllo abbia determinato, in via di fatto, un'asistematica compressione delle fasi in cui, come ora visto, dovrebbe articolarsi la procedura di approvazione e di monitoraggio dell'attuazione del Piano, con la commistione, negli accertamenti effettuati dalla Sezione regionale, di elementi caratterizzanti la valutazione concomitante/ex post - in vero, in alcuni tratti, evocanti tratti del giudizio conclusivo da svolgersi eventualmente alla fine del periodo di durata del piano - propria della fase di verifica dell'attuazione del piano stesso", in quanto i ritardi nell'approvazione del Piano (seppure nella fattispecie oggetto della presente deliberazione derivanti in prevalenza dalle legittime scelte dell'Ente di rimodularlo più volte) "non possono ridondare a danno dell'ente controllato".


Sul fattore tempo e, in particolare, sull'impatto e le conseguenze di una valutazione del Piano a distanza dall'approvazione da parte dell'ente locale, le SS.RR. avevano già statuito che "se è vero che in sede di omologazione non può essere trascurato l'esito della gestione degli esercizi finanziari in cui, medio tempore, si è data attuazione al PRFP, tale valutazione, non può costituire da sola la prova dell'incongruità del piano, ma può fornire solo un argomento a conferma o smentita della capacità del piano di assicurare, prognosticamene, e per l'integralità del tempo programmato, l'esito finale del riequilibrio. (...) considerato il ritardo accumulato dalla Commissione (la cui relazione è pervenuta con due anni di ritardo), la Sezione, nel caso si fosse espressa positivamente sulla omologazione del Piano ben avrebbe potuto effettuare la valutazione dei comportamenti esecutivi nella stessa decisione, attesa l'unitarietà del potere di controllo prevista dall'art. 243-quater, co. 7, TUEL, pronunciandosi anche sulla legittimità degli adempimenti" (sent. n. 10/2021).


Alla luce di quanto sopra le Sezioni riunite hanno chiarito che occorre evitare, in sede di esame del Piano da parte delle Sezioni regionali di controllo, che i ritardi nell'esame del Piano rispetto all'approvazione consiliare conducano a una "concentrazione e sovrapposizione di diversi giudizi, giudicando la parte (i singoli esercizi ed i comportamenti esecutivi) per il tutto (il complessivo contenuto del PRFP, sulla base dei saldi, nel tempo dato), di fatto svolgendo, direttamente, un controllo sull'esecuzione del piano, senza una pregiudiziale valutazione ex ante della congruità dello stesso" (sent. n. 14/2022 cit).


In altre parole, in fase di approvazione del Piano assume un ruolo centrale e preponderante il giudizio prognostico, da effettuarsi "ex ante sulla attendibilità di previsioni, fotografate nel piano e relative all' andamento della gestione finanziaria in ciascuno degli anni (futuri) del periodo considerato, nonché sulla credibilità e sostenibilità complessiva del rientro" (SS.RR. sent. n. 15/2019), considerato che il giudice contabile deve attribuire una rilevanza secondaria e ancillare alla valutazione della attuazione del Piano stesso da parte del Comune nelle more dell'approvazione da parte di questa Sezione, attuazione a cui l'Ente è comunque tenuto.


In quest'ottica e alla luce delle prescrizioni delle Sezioni Riunite e della Sezione per le Autonomie, il Collegio ha proceduto alla attualizzazione della situazione dell'Ente, attraverso una ordinanza istruttoria, esaminando gli ultimi documenti contabili approvati dall'Ente e verificando il livello di attuazione delle misure individuate dall'Ente nel Piano, pur dando prevalenza alla valutazione della esatta quantificazione della massa passiva e della congruità delle misure previste (e in parte attuate). Appare, infatti, fondamentale la verifica della corretta quantificazione delle passività potenziali, come evidenziato dalla magistratura contabile, per la quale "nella rilevazione dell'entità della situazione iniziale di squilibrio assume un rilievo pregnante la ricognizione degli oneri latenti al fine di poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento", in quanto, ove non adeguatamente considerati, i debiti e gli oneri latenti, possono minare in radice la sostenibilità del piano programmato (Sezione delle Autonomie n. 5/2018).


A livello metodologico occorre precisare che nel merito il Piano è stato esaminato sulla scorta delle Linee Guida della Sezione delle Autonomie, destinate principalmente alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex art. 155 TUEL, ma che "costituiscono, anche, un supporto alle funzioni esercitate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, comprese quelle presso le Regioni a statuto speciale" (Sezione Autonomie n. 5/2018 cit.).


È possibile a questo punto, dopo l'ampia premessa, necessaria per inquadrare i principi e i criteri a cui il Collegio si è attenuto, procedere alla fase "ricognitiva" del Piano, esaminando la massa passiva quantificata dall'Ente.


3. ANALISI DEL PIANO RIMODULATO CON LA DELIBERA CONSILIARE N. 31 DEL 28 LUGLIO 2022- IMPIEGHI E RISORSE.


La struttura del Piano relativa ad impieghi e risorse coinvolge un lasso temporale che parte dall'esercizio 2017, anno iniziale della versione originaria del Piano, e si conclude nell'anno 2036.


La massa passiva da ripianare negli esercizi dal 2022 al 2036 è pari ad Euro 13.294.879,70 a cui va aggiunta l'ammontare del rimborso del F.R. ex art. 243-ter del TUEL, stimato in Euro 2.190.000,00, e la restituzione del mutuo richiesto ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lett. g del TUEL, prevista in Euro 2.497.500,00 per la parte rientrante nel periodo di vigenza del piano, giungendo in tal modo ad un ammontare complessivo da finanziare pari ad Euro 17.982.379,70. La suddetta componente di Euro 13.294.879,70 è composta da Euro 8.631.619,33 relativi a debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ed Euro 4.663.260,37 derivanti dai disavanzi della gestione finanziaria (risultato negativo della parte disponibile e incapienza degli accantonamenti):


Omissis


L'articolazione analitica delle predette tipologie di passività è descritta nel Piano (pag. 45 e sgg.) e di seguito esposta.


Debiti fuori bilancio di parte corrente (Euro 3.805.028,17)


I debiti fuori bilancio di parte corrente da riconoscere e finanziare sono pari ad Euro 3.805.028,17 di cui Euro 2.340.387,98 trovano copertura nell'esercizio 2022 ed Euro 1.464.640,20 nel periodo dal 2023 al 2036, in coerenza con le dilazioni di pagamento accordate.


Debiti fuori bilancio di parte capitale (Euro 4.826.591,16)


I debiti fuori bilancio da riconoscere a titolo di spese in conto capitale per Euro 4.826.591,16 per i quali, quanto ad Euro 3.378.230,72 è prevista la copertura finanziaria nel 2022 per mezzo di accesso di un mutuo presso Cassa DD.PP. ex art. 243-bis, comma 8, lett. g) del Tuel, e quanto ad Euro 1.448.360,43 dal 2023 al 2036, in ragione degli accordi stipulati con i creditori.


Accantonamenti a fondi rischi contenziosi (Euro 2.489.168,06)


Sono stati determinati in Euro 2.489.168,06, da ripianare a partire dal 2027, fino al 2036.


Disavanzo di amministrazione al 31.12.2021 (Euro 2.158.703,33)


Discende dal rendiconto dell'esercizio 2021 ed è articolato nelle seguenti tipologie


- Euro 326.852,70: disavanzo derivante da esercizio 2018 e precedenti (ex riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 del D.Lgs. n. 118 del 2011);


- Euro 1.248.822,75: Disavanzo da ricostituzione Fondo Anticipazione liquidità al 31.12.2019, al netto delle quote rimborsate nel 2020 e 2021.


- Euro 583.027,88: maggior disavanzo ordinario derivante dalla gestione finanziaria dell'esercizio 2021.


Restituzione F.R. (Euro 2.190.00,00)


Ai fini del sostenimento dei debiti fuori bilancio è stato deciso il ricorso F.R. per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art. 243 ter del TUEL, previsto nel Piano per l'importo massimo concedibile, Euro 2.190.000, da rimborsare per 10 anni a partire dal 2023.


Restituzione mutuo assunto per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, ex art. 243-bis, comma 8, lett. g) (Euro 2.497.500,00)


È prevista la restituzione della parte del mutuo da assumere ricompresa negli anni di vigenza della procedura di riequilibrio: a tal proposito nel Piano si evidenzia che "viene previsto di finanziare con il ricorso ad un mutuo in deroga ex art. 243-bis, comma 8, lett. g), del Tuel, i debiti fuori bilancio individuati e da riconoscere per spese in conto capitale. Il mutuo avrà durata pari a 29 anni e sarà stipulato al tasso fisso del 3,60% annuo (tasso previsto dalla Cassa DD.PP. per tale tipologia di mutuo). L'ammortamento del mutuo è previsto nel piano per le prime 14 annualità (dal 2023 al 2036), mentre per il periodo 2037-2051 rimangono fuori dal Piano di riequilibrio Euro 2.861.576,60, da ripianare annualmente in rate di Euro 185.000,00".


Nel seguente prospetto si espone l'incidenza delle descritte tipologie di passività, dalla quale si evince il peso preponderante dei debiti fuori bilancio, pari complessivamente al 48,00%, e gli accantonamenti al fondo rischi contenzioso che incidono per il 13,84%:


Omissis


Per quanto attiene alla ripartizione annuale del ripiano, la parte prevalente è attribuita all'esercizio 2022, per un importo pari ad Euro 5.835.559,32:


Omissis


Si evidenzia il rinvio degli accantonamenti per la copertura dei rischi di soccombenza connessi ai contenziosi passivi, a partire dall'esercizio 2027 fino al 2036, in difformità alle regole contabili che prescrivono la tempestiva rilevazione degli accantonamenti in via prudenziale negli esercizi in cui sussistono i presupposti per l'iscrizione delle passività potenziali. Non appare condivisibile, inoltre, l'ulteriore differimento sempre al 2027 del ripiano del disavanzo attribuibile alla gestione 2021.


Per quanto riguarda le risorse finalizzate al ripiano, sono previste 15 azioni di risanamento il cui ammontare complessivo a copertura delle passività è pari ad Euro 19.039.184,94, superiore alla predetta massa passiva di Euro 17.982.379,70. La parte prevalente deriva da maggiori entrate per Euro 15.124.184,94 (79,44% del totale risorse), seguite da economie di spesa e da minori accantonamenti a F. per complessivi Euro 3.915.000,00 (20,56% delle risorse):


Omissis


L'apporto predominante deriva dalle maggiori entrate tributarie pari ad Euro 6.743.000,00, incidenti in misura pari al 35,42% del totale delle risorse. La realizzazione di tale obiettivo è affidata al potenziamento del servizio di accertamento e riscossione da realizzare tramite l'intervento di esternalizzazione, il cui procedimento di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio non si era ancora concluso alla data di approvazione del Piano.


Alle precedenti misure si aggiungono i finanziamenti di terzi relativi al F.R. e i mutui per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di parte capitale, costituenti il 29,20% del totale, e gli effetti positivi del previsto miglioramento delle riscossioni delle entrate e del conseguente ridimensionamento degli accantonamenti al F. che rappresentano il 15,76% del totale delle risorse. Si evidenzia che il 13,88% (Euro 2.643.000,00) delle maggiori entrate si riferiscono all'attività di contrasto all'evasione tributaria caratterizzate da elevata aleatorietà in termini di capacità di riscossione.


Si riporta di seguito il programma annuale delle risorse da reperire:


Omissis


Infine, con riferimento alle percentuali annuali di ripiano, si evidenzia che la parte prevalente è prevista nel primo triennio (2022-2024), per un importo pari ad Euro 7.578.624,53, incidente in misura pari al 42,14%della massa passiva, principalmente per effetto della rilevante iniezione di liquidità derivante dal F.R. e dal mutuo:


Omissis


Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, la quota prevista per l'esercizio 2022 non è stata estinta a causa del mancato introito nell'esercizio del F.R. e del mutuo.


Fulcro determinante del programma di risanamento è il potenziamento ed efficientamento dell'attività di riscossione delle entrate, in merito al quale l'ente ha comunicato che "L'attività di esternalizzazione del servizio di riscossione, dopo un lungo lavoro preparatorio interno, anche con la collaborazione della società C.L., ha preso avvio formale con la determina a contrarre n. 1052 del 30/12/2022 e l'approvazione di tutta la documentazione connessa alla gara. In data 30/01/2023 è giunta la conferma della pubblicazione della gara nei termini di legge e, in pari data, su specifica richiesta dell'Ente, è pervenuto Timing di gara. Alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, 08/03/2023, è pervenuta una sola offerta. È seguito il controllo formale dell'offerta, a cura del RUP e la nomina della Commissione. La procedura si è conclusa il 19/04/2023 con l'aggiudicazione provvisoria alla società E.S. s.r.l. che è già stata contattata nelle more della definizione dei controlli e della aggiudicazione definitiva". L'organo di revisione nella relazione al rendiconto 2022 ha rilevato che in data 26.6.2023 è stato sottoscritto il contratto di concessione del servizio di riscossione in favore della società E. S.r.l.


L'esame esposto sulla composizione e correlazione generale di passività e fonti di finanziamento evidenzia le seguenti criticità:


- Si riscontra l'ampio differimento temporale del finanziamento degli accantonamenti sui rischi inerenti al contenzioso giudiziario esistente e di una parte del disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2021;


- Una rilevante quota delle risorse destinate al finanziamento della massa passiva deriva da maggiori entrate riferibili all'attività di contrasto all'evasione tributaria caratterizzate da elevata aleatorietà delle riscossioni.


4.MASSA PASSIVA.


4.1.Debiti fuori bilancio (DFB).


I debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, di parte corrente e di parte capitale, sono pari ad Euro 8.631.619,33.


Omissis


Il ripiano di Euro 5.718.618,68, pari al 66,25%, era previsto nel primo esercizio del piano (2022) per mezzo del F.R. e del mutuo destinato; tuttavia, l'iter di concessione di tali finanziamenti non si è ancora concluso.


Con riferimento al ripiano, nella sezione II - risanamento del Piano, a pag. 35 si descrive che "Per il finanziamento di alcuni debiti fuori bilancio l'Ente ha convenuto con diversi creditori accordi di dilazione di pagamento fino a ad un massimo di anni 15 (vedasi allegati). Molti di tali accordi sono ancora in corso e, comunque, laddove in seguito conclusi potranno riguardare esclusivamente profili di gestione in termini di cassa, in quanto trovano rappresentazione di copertura finanziaria negli esercizi successivi al primo (cioè, dal 2023 al 2036) soltanto i debiti fuori bilancio per i quali sono stati raggiunti accordi di pagamento con i fornitori che consentono tali termini di dilazione di pagamento. Viceversa, i debiti fuori bilancio per i quali alla data della presente riformulazione non siano acquisiti specifici accordi che contemplino la dilazione la relativa copertura finanziaria è garantita nel primo anno della presente riformulazione (2022)".


L'articolazione analitica per singola posizione debitoria è contenuta nell'allegato B "debiti da ripianare" al piano di riequilibrio. Nell'ordinanza istruttoria è stato chiesto di trasmettere il medesimo elenco in formato editabile e in esito a tale richiesta è stato trasmesso il file in formato Excel "All 2.2.a Debiti da ripianare rimodulazione 22.xls". Occorre evidenziare che i DFB di parte corrente di quest'ultimo documento divergono lievemente dall'ammontare indicato nell'allegato al Piano, essendo pari ad Euro 3.783.930,21, anziché Euro 3.805.028,20 esposto nell'allegato al Piano e nel prospetto riepilogativo dell'evoluzione della procedura di riequilibrio riportato all'interno del Piano. Infine, è rinvenibile una differenza tra l'entità numerica delle posizioni debitorie, pari a 161 nell'allegato al Piano e a 160 nel prospetto trasmesso con la relazione di risposta.


Con riferimento ai debiti di parte corrente, nel Piano e nell'allegato B è indicato un ammontare superiore rispetto a quello comunicato in esito all'attività istruttoria, con uno scostamento comunque marginale, pari ad Euro 21.097,95, registrato nel primo esercizio (2022):


Omissis


Anche il ripiano dei DFB di parte capitale indicato all'interno del Piano nel prospetto riepilogativo della procedura di riequilibrio non coincide con le annualità previste nell''allegato B "debiti da ripianare" e nel file trasmesso con la risposta istruttoria, anche se lo scostamento risulta riassorbito al termine della procedura. In particolare, il prospetto di sviluppo annuale del Piano riflette un più elevato ripiano nel 2022 rispetto all' allegato della risposta istruttoria, a cui segue un riallineamento a partire dal 2027:


Omissis


Su tale punto l'Ente nella relazione di risposta afferma che nel Piano la quota di ripiano per l'esercizio 2022 corrisponde all' importo del mutuo destinato alla copertura di tali debiti, indicato tra le risorse del piano nell'esercizio 2022.


In base a quanto contenuto nel predetto allegato alla relazione di risposta (All 2.2.a Debiti da ripianare rimodulazione 22.xls), dunque, i DFB complessivi (parte corrente e parte capitale) sarebbero pari ad Euro 8.610.521,37 , inferiori rispetto a quanto indicato nel Piano e al corredato allegato B (Euro 8.631.619,36), per il predetto importo di Euro 21.097,99 riconducibile alla parte corrente del bilancio.


Il 70,79% (Euro 6.095.644,17) sono coinvolti in accordi di rateizzazione, diversamente dai rimanenti Euro 2.514.877,20 non implicati in piani di rientro, soggetti pertanto ad un tempestivo finanziamento;


Omissis


Con riferimento alle tipologie ammesse dall'art. 194 del TUEL, l'ammontare complessivo di Euro 8.610.521,37 è costituito da Euro 7.946.359,27 della lettera a) ed Euro 664.162,10 della lett e):


Omissis


Nell'esercizio 2022, in base all'elenco pervenuto in esito all'istruttoria è previsto il finanziamento di complessivi Euro 4.629.663,96, di cui Euro 2.178.196,36 derivanti da accordi ed Euro 2.451.467,60 viceversa privi di accordi:


Omissis


Nel primo esercizio utile del Piano, i DFB non coperti da accordi dovrebbero essere ripianati interamente (i succitati Euro 2.514.877,20) unitamente alla quota concordata nel 2022: pertanto sulla base di tali considerazioni l'ammontare da ripianare di competenza del 2022 è pari ad Euro 4.693.073,56. Tale importo è comunque inferiore alla quota del 2022 prevista nel piano di riequilibrio, pari ad Euro 5.718.618,68 (derivante dalla sommatoria del F.R. e del mutuo per i DFB della parte capitale), così come evidenziato nel seguente prospetto:


tabella 13-ricostruzione quota di ripiano del 2022


provenienza della quota 2022 importo


DFB non coperti da accordi 2.514.877,20


DFB derivanti da accordi per il 2022 2.178.196,36


totale da finanziare nel 2022 4.693.073,56


quota 2022 inserita nelle passività del Piano (parte corrente e capitale) 5.718.618,68


maggior ripiano 1.025.545,12


Fonte: allegato alla risposta istruttoria e piano di riequilibrio.


Il maggior ripiano risente delle predette fattispecie relative al finanziamento aggiuntivo, principalmente della parte capitale (anticipo del ripiano di quote successive) e poi della parte corrente (effettivo maggior ripiano rispetto a quanto concordato con i creditori).


Per quanto riguarda le fonti di finanziamento della predetta quota del 2022 iscritta nelle passività del piano, complessivamente pari ad Euro 5.718.618,68, di cui Euro 3.378.230,72 di parte capitale ed Euro 2.340.387,96 di parte corrente, il Comune ha precisato che la copertura finanziaria è riferibile principalmente all'erogazione del F.R. (Euro 2.190.000,00) e all'erogazione del mutuo per la parte capitale (3.370.000,00) il cui importo complessivo iscritto tra le risorse ammonta ad Euro 5.560.000 lievemente inferiore di Euro 158.618,70 rispetto alla succitata quota da estinguere (Euro 5.718.618,68); tale differenza, da finanziare tramite le altre misure previste nel piano per il 2022, sarebbe stata stanziata in bilancio. Più precisamente ha riferito che: "si evidenzia che nel P.d.R. finanziario nell'anno 2022 trovano copertura finanziaria d.f.b. per 5.718.618,70 attraverso l'accensione del mutuo in deroga ex 243-bis comma 8 lett. g per Euro 3.370.000,00 e F.R. ex art. 243bis per Euro 2.190.000,00.


Nell'ipotesi del P.d.R. la differenza, pari ad Euro 158.618,70, trova copertura finanziaria attraverso il surplus di parte corrente generato dalle azioni di risanamento del P.d.R. Non avendo ricevuto il F.R. e non avendo avuto accesso al mutuo in deroga, nel corso dell'esercizio 2022, non è stato possibile riconoscere tali debiti ai sensi del 194 del TUEL essendo privi di copertura finanziaria, ad eccezione della predetta differenza per Euro 158.618,70, che comunque trova disponibilità di spesa nel bilancio di previsione 2022/204 al capitolo 10120801, e che in sede di rendiconto della gestione 2022 confluirà in apposito accantonamento del risultato di amministrazione".


L'Ente attesta che nel 2022 non è stato effettuato il riconoscimento e finanziamento dei DFB a causa del rimandato accesso ai finanziamenti previsti: il mutuo non è stato ancora concesso e per quanto riguarda il F.R., in data 21.2.2023 è stata erogata una anticipazione a valere sul F.R. pari ad Euro 1.114.050,00; per quanto riguarda la residua parte di Euro 158.618,70 è stato invece riferito che la copertura sarebbe avvenuta tramite apposito accantonamento nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, tuttavia tale stanziamento non si evince dalle risultanze del rendiconto approvato. In particolare è stato comunicato che: "Non avendo ricevuto il F.R. e non avendo avuto accesso al mutuo in deroga, nel corso dell'esercizio 2022, non è stato possibile riconoscere tali debiti ai sensi del 194 del TUEL essendo privi di copertura finanziaria, ad eccezione della predetta differenza per Euro 158.618,70, che comunque trova disponibilità di spesa nel bilancio di previsione 2022/204 al capitolo 10120801, e che in sede di rendiconto della gestione 2022 confluirà in apposito accantonamento del risultato di amministrazione".


Il Comune ha poi comunicato l'evoluzione dei DFB nel periodo successivo all'approvazione del Piano, esplicitata tramite l'allegato alla risposta istruttoria denominato "All 2 2 f elenco debiti rimodulazione 22 con nuovi accordi.xls" contenente l'elenco analitico dei debiti a seguito dei sopravvenuti accordi, anche se non sussiste una puntuale situazione riepilogativa della distinzione tra debiti corredati e privi da accordi. Dal raffronto con il documento comprendente i debiti censiti in sede di approvazione emerge che le posizioni coinvolte in accordi aumentano da n. 45 a n. 55 su un totale di 160 situazioni debitorie; con riferimento alla consistenza dei debiti i nuovi accordi hanno condotto al seguente abbattimento della massa massiva, pur riproponendosi la citata discrasia di Euro 21.097,96 non chiarita da parte dell'ente:


Omissis


Rispetto agli iniziali Euro 8.610.521,37 i sopravvenuti accordi hanno portato ad una riduzione dei debiti ad Euro 8.560.583,76, di cui Euro 4.844.119,46 di parte capitale ed Euro 3.716.464,30 di parte corrente. Si evidenzia che rispetto alla situazione originaria i debiti di parte capitale registrano un marginale incremento (17.528,30) che non è compatibile con la procedura di risanamento, con la conseguenza che eventuali variazioni in aumento di debiti debbono essere finanziati nel ciclo ordinario di programmazione del bilancio e non nel più ampio arco temporale previsto dal Piano:


Omissis


A seguito della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 224/2023 che ha inibito l'utilizzo del F.R. per la copertura di debiti fuori bilancio si pone il problema delle conseguenze finanziarie che ne derivano, sulle quali la Sezione espone nel seguìto le argomentazioni rilevanti ai fini della decisione.


4.2.Passività potenziali derivanti da controversie giudiziarie.


Le passività riferibili agli accantonamenti per contenziosi passivi sono pari ad 2 .489.168,06 Euro, ripianati in quote costanti di Euro 248.916,81 per 10 anni, dall'anno 2027 fino al 2036.


A seguito di richiesta istruttoria è stato trasmesso l'elenco analitico dei contenziosi passivi correlati ai sopradescritti accantonamenti e le direttive adottate per la regolamentazione degli accantonamenti al fondo rischi contenzioso. In particolare, i criteri per la determinazione delle risorse accantonate sono stati definiti con deliberazione di Giunta n. 82 del 20.6.2022 avente ad oggetto: "linee guida per la definizione dei criteri di accantonamento per la costituzione del fondo rischi finalizzato alla redazione del bilancio Riequilibrato".


Tramite la citata deliberazione sono state quindi stabilite apposite linee guida per il trattamento contabile dei rischi derivanti dai contenziosi passivi pendenti, i cui contenuti essenziali sono di seguito riportati:


"1) Controversie giudiziali e stragiudiziali:


Passività probabile: accantonamento minimo 51% del valore del contenzioso.


Passività possibile: accantonamento minimo 49% del valore del contenzioso.


Passività da evento remoto: nessun accantonamento.


2) ......per i contenziosi rilevanti, con valore superiore ad Euro 250.000,00 l'importo dell'accantonamento potrà essere ripartito in tre annualità.


3) ......per le controversie con valore indeterminato, convenzionalmente si potrà considerare come valore della causa l'importo di Euro 20.000,00, mentre, per le controversie per cui l'Ente ha ritenuto opportuno non costituirsi, ritenere la passività come da evento remoto, fatta salva, in quest'ultimo caso, una diversa motivata valutazione dell'ufficio contenzioso basata su dati oggettivi;


4) .......viene prevista convenzionalmente la somma aggiuntiva di Euro 2.000 per ogni contenzioso pendente a titolo di spese legali;


5) ......se a fine esercizio si accerta che una spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo, tenendo sempre in conto che l'accantonamento, effettuato coniugando criteri di programmazione e flessibilità, dovrà sempre garantire quote minime a salvaguardia degli equilibri di bilancio".


L'allegato alla relazione della risposta istruttoria "All 2 3 a ELENCO CAUSE PENDENTI.xls" espone l'articolazione analitica degli accantonamenti inseriti nel Piano in relazione alle singole controversie giudiziarie: a fronte di un ammontare del contenzioso passivo indicato in Euro 6.816.277,91, facente capo a n. 67 posizioni, il rischio di soccombenza finanziario è stato determinato in Euro 2.489.168,06, pari al 38,36%:


Omissis


Le posizioni con evento di rischio classificato "probabile" sono pari a undici, inferiori rispetto alle altre tipologie di eventi, il cui numero prevalente è riferibile al rischio "possibile" (n. 20).


In relazione alla determinazione del rischio di soccombenza, sempre con riferimento ai dati complessivi per singola categoria di evento, si evidenziano risultanze non del tutto allineate ai criteri definiti nelle suddette linee-guida: in particolare la percentuale di rischio relativa ai contenziosi di ammontare più rilevante (eventi probabili e possibili) risulta inferiore rispetto a quella normativamente prestabilita (cfr. colonna f della precedente tabella), e inoltre sussiste un elevato ammontare complessivo di contenziosi pari ad Euro 1.315.038,37 non classificato nelle tipologie di rischio previste. Tale ultimo importo, il cui correlato rischio di esborso è sensibilmente inferiore (Euro 169.637,30), sarebbe riconducibile prevalentemente ad un contenzioso di Euro 1.300.000 in merito al quale il Comune riferisce che l'importo della sentenza di primo grado è inclusa tra le passività del Piano e che pertanto sono state accantonate solo le spese legali.


Ritornando alla categoria di rischio più elevata, quella correlata all'evento considerato probabile, la percentuale di soccombenza considerata dall'Ente relativa a tutte le posizioni di evento probabile è pari ad Euro 46,33% (colonna C prima riga della precedente tabella), inferiore a quella minima prevista del 51%; tuttavia se si analizza analiticamente tale fattispecie si riscontrano casi in cui la percentuale di soccombenza è ulteriormente inferiore rispetto al predetto valore attribuibile al complesso degli eventi probabili:


Omissis


Per tali posizioni riferibili ad un ammontare complessivo di Euro 3.302.685,63 (83% del totale dei probabili pari ad Euro 3.982.615,62 - colonna a superiore tabella) la quota accantonata è prossima al 30%, complessivamente pari ad Euro 997.757,17. Su tale aspetto è stato chiesto all'Ente di fornire adeguate motivazioni in merito allo scostamento rispetto alle percentuali di rischio previste dalle succitate direttive regolamentative. Nelle memorie pervenute si attesta che lo scostamento è riconducibile alla diversa motivata e specifica previsione espressa dal professionista legale. In ogni caso si ritiene che anche la differente indicazione del legale di riferimento deve essere regolamentata tramite appositi criteri di delimitazione al fine di evitare un diffuso ricorso a deroghe tali da inficiare le regole predisposte e pregiudicare l'effettiva ricognizione dei rischi finanziari connessi ai contenziosi in corso.


Per quanto riguarda la distribuzione temporale degli accantonamenti prevista nel piano di riequilibrio, occorre evidenziare che la ripartizione prevista nel Piano a partire dal 2027 non appare coerente con le informazioni trasmesse in merito al presumibile esercizio di definizione delle controversie, considerato che sono state indicate fattispecie la cui conclusione è prevista in esercizi precedenti al 2027, dal 2022 al 2026, il cui rischio di esborso finanziario è stato determinato in Euro 1.453.863,35, a fronte di un valore conteso di Euro 3.608.842,98. Le spiegazioni fornite dall'ente nelle memorie trasmesse non hanno sufficientemente chiarito il modo di neutralizzazione dei rischi, nei casi di potenziale sopravvenienza dei medesimi anteriormente al differimento del periodo di copertura finanziaria


Sussistono diversi contenziosi il cui valore è indeterminabile e per i quali non sono previsti accantonamenti, pur in presenza di un rischio di soccombenza considerato possibile, oltretutto in difformità alle suddette linee-guida che prevedono la possibilità di rilevare accantonamenti anche nei casi in cui non è determinabile il valore della controversia.


- In generale non sempre risultano rispettate le prescrizioni contenute nelle direttive predisposte per la determinazione degli accantonamenti per la costituzione del fondo rischi correlato ai contenziosi passivi in corso di definizione, in relazione all'applicazione delle percentuali di soccombenza connesse alle diverse tipologie di eventi di rischio.


- Lo slittamento temporale degli accantonamenti agli esercizi futuri, anche in esercizi successivi alla presumibile conclusione delle controversie di riferimento, può pregiudicare il risanamento finanziario.


- Si rilevano casi il cui valore del contenzioso, pur essendo possibile il correlato rischio finanziario di esborso, viene considerato non determinabile e conseguentemente non rilevati gli accantonamenti, anche in difformità alle pertinenti linee-guida.


4.3. Ripiano del disavanzo di amministrazione.


Il disavanzo da ripianare nell'ambito della procedura di riequilibrio è così strutturato


Omissis


L'evoluzione del disavanzo (ammontare negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione) registra un tendenziale significativo peggioramento:


Omissis


La determinazione delle componenti del risultato di amministrazione e la sua evoluzione non risulta conforme alle regole contabili; pertanto, si ripropone di seguito l'evoluzione del disavanzo tramite il raffronto con le scelte operate dall'amministrazione comunale.


Il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari ad Euro 1.794.544,99, era programmato, con la deliberazione consiliare n. 29/2015, in quote trentennali pari ad Euro 59.818,16. Tuttavia, il predetto disavanzo risulta integralmente ripianato già a fine esercizio 2015, in quanto la Delib. consiliare n. 29 del 16 settembre 2016, di approvazione del rendiconto 2015, riporta una parte disponibile con valore 0,00. In merito a tali risultanze occorre evidenziare l'incoerenza con le evidenze espresse dal piano di riequilibrio e con le informazioni trasmesse dall'ente: in particolare sia nel Piano che nella risposta istruttoria la parte disponibile sarebbe differente, pari ad Euro - 397.566,05.


Se si prende a riferimento il risultato di amministrazione al 31.12.2015 rappresentato dai prospetti contabili si perviene dunque all'integrale ripiano del disavanzo:


Omissis


Nel 2016 si verifica un peggioramento della parte disponibile che si attesta ad Euro - 756.858,95, da ricondursi esclusivamente alla gestione finanziaria di competenza. Tuttavia, nella deliberazione consiliare n. 40/2017 di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016 si attesta che il disavanzo di amministrazione è costituito da Euro 337.747,89 derivante dal riaccertamento straordinario ed Euro 419.111,06 ascrivibile alla gestione di competenza:


Omissis


Pertanto, l'effettiva dinamica del disavanzo è di seguito rappresentata:


Omissis


Con la Delib. consiliare n. 41 del 2017 è stato deciso il ripiano del disavanzo di competenza della gestione 2016, tuttavia per il minor ammontare di Euro 419.111,06 ripartito in quote costanti di Euro 209.555,53 negli esercizi 2017 e 2018. Ai fini di riconciliare l'importo da ripianare con quello effettivo pari ad Euro 756.858,95, si ritiene che la differenza non compresa nel predetto piano di rientro, pari ad Euro 337.747,89 (differenza tra 756.858,95 ed Euro 419.111,06) deve essere applicata nel primo esercizio del bilancio di previsione, 2017, in aggiunta alla quota programmata per un totale di Euro 547.303,42


Nell'esercizio 2017 si registra un miglioramento del disavanzo da Euro - 756.858,95 ad Euro - 466.274,38, ma con una articolazione differente rispetto a quella determinata dal Comune, attribuibile all'insussistenza della componente derivante dal riaccertamento straordinaria rispetto a quanto considerato dall'Ente


Omissis


Si riporta quindi la rideterminazione dell'evoluzione del disavanzo e della correlata quota di ripiano di competenza dell'esercizio 2017:


Omissis


Come già precisato, la quota di ripiano da iscrivere nell'esercizio 2017 del bilancio di previsione avrebbe dovuto essere differente sia nell'ammontare che nelle componenti coinvolte, pari ad Euro 547.303,42 (colonna e), superiore a quella applicata dall'ente pari ad Euro 269.373,69 (colonna d). Rispetto alla quota da ripianare si è verificato un minor rientro di Euro 256.718,85 che avrebbe dovuto essere applicato interamente nell'esercizio 2018.


L'ente, diversamente, con la Delib. consiliare n. 52 del 2018 di approvazione del rendiconto 2017 ha accertato il rispetto del piano di rientro.


Nell'esercizio 2018 si è verificato un peggioramento del disavanzo da Euro - 466.274,38, ad Euro - 484.169,55, le cui componenti sono diverse rispetto alla ricostruzione operata dalla Sezione:


Omissis


Nella delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e nella relazione della giunta al rendiconto 2018 si attesta la sussistenza, oltre che della componente derivante dal riaccertamento straordinario, di una ulteriore quota derivante esclusivamente dalla gestione dell'esercizio 2018. Non viene menzionata la quota derivante dall'esercizio 2016 che pertanto viene considerata interamente ripianata


Diversamente da quanto fatto dall'ente, si ritiene che a causa dell'incremento del disavanzo rispetto al 2017 non vi sia stato nessun recupero; pertanto, permane la quota da ripianare relativa al 2016 (Euro 466.274,38) a cui deve aggiungersi il maggior disavanzo generato dalla gestione dell'esercizio 2018 (17.895,17), come si evince dalle prime due colonne della seguente tabella :


Omissis


La quota da recuperare nell'esercizio (colonna e) avrebbe dovuto essere più elevata rispetto a quella applicata dall'ente nel bilancio 2018 (colonna d), considerato che con riferimento al 2016 andava recuperata la quota di competenza del 2018 da piano rientro (Euro 209.555,53) sommata alla parte non recuperata nell'esercizio precedente (Euro 256.718,85, colonna e dell'evoluzione 2017).


La descritta analisi evidenzia che sussiste una remota quota del disavanzo attribuibile al 2016 che, non solo non è stata trattata adeguatamente sotto il profilo dell'entità e della distribuzione temporale del rientro, ma è stata altresì occultata, ostacolando in tal modo il corretto trattamento contabile delle modalità di ripiano, in quanto il recupero doveva essere effettuato entro il 2018, anno di conclusione del mandato elettorale.


Nell'esercizio 2019 si verifica un rilevante peggioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione che passa da Euro - 484.169,55 ad Euro - 1.842.863,15, attribuibile al ripristino del F. a seguito delle sopravenute modifiche normative.


L'articolazione del disavanzo al 31.12.2019 effettuata dal Comune non appare coerente con la precedente evoluzione, generando le divergenze di seguito esposte che evidenziano addirittura un incremento della parte di disavanzo attribuibile al riaccertamento straordinario rispetto all'esercizio precedente:


Omissis


Nella delibera di ripiano del disavanzo al 31.12.2019, non risulta menzionata la parte risalente al 2018 il cui corrispondente ammontare è invece attribuito alla gestione 2019, modificando in tal modo il piano di rientro tramite una ulteriore ripartizione triennale che ha esteso il periodo di ripiano, in violazione delle pertinenti prescrizioni normative. Inoltre, il disavanzo da ricostituzione del F. assume un ammontare di soli Euro 141.169,14.


Se si considera il ricalcolo effettuato in Sezione, rispetto al 2018 vi è stato un peggioramento di Euro 1.358.693,60 che, come detto, è attribuibile al ripristino del F., restando invariate le altre componenti del disavanzo risalenti agli esercizi precedenti:


Omissis


La diversa composizione del disavanzo rispetto a quella considerata dal Comune determina una più elevata quota di competenza del ripiano, pari ad Euro 484.169,55 rispetto a quella applicata, pari ad Euro 131.320,16.


Nell'esercizio 2020 si registra una diminuzione del disavanzo da Euro - 1.842.863,15 ad Euro - 1.631.326,93.


Con riferimento alla composizione del disavanzo al 31.12.2020 si riscontrano divergenze e incoerenze all'interno dei documenti contabili di riferimento, come di seguito argomentato: nella Delib. consiliare di approvazione del rendiconto 2020 (n. 59 del 2021) si accerta un maggior recupero di Euro 28.752,09 rispetto alla quota annuale programmata, seppur non è evidenziata l'imputazione alle tre diverse componenti coinvolte (riaccertamento straordinario, ricostituzione del F. e gestione dell'esercizio 2019), invece nella nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023 il predetto beneficio di Euro 28.752,09 viene inteso al contrario come un ulteriore maggiore disavanzo di competenza dell'esercizio 2020 (da recuperare quindi insieme alle altre tre componenti derivanti dalle precedenti gestioni) interamente stanziato nell'esercizio 2021 del bilancio di previsione. Quest'ultimo trattamento contabile non è logicamente conciliabile con le risultanze finanziarie dato che non vi è stato nessun maggior disavanzo da recuperare dalla gestione del 2020, bensì un miglioramento; ne consegue che non risulta possibile ricavare dai documenti contabili la dinamica del risultato di amministrazione al 31.12.2020 nelle sue componenti costitutive.


Nella seguente tabella si espone l'evoluzione del risultato di amministrazione ricalcolata dalla Sezione e il raffronto con la quota di ripiano di competenza dell'esercizio 2020:


Omissis


La quota non ripianata nell'esercizio è pari ad Euro 326.852,70 risultante dalla differenza tra effettivo recupero di Euro 211.536,22 e quota da recuperare di Euro 538.388,92 con la conseguenza che, diversamente dalle conclusioni a cui perviene l'Ente, non vi è stato un ripiano superiore al programmato (ripianato 211.536,22 a fronte dello stanziamento di Euro 182.784,13), bensì inferiore rispetto a quello realmente atteso (ripianato Euro 211.536,22 contro la quota ricalcolata di Euro 538.388,92), a causa del mancato recupero delle quote derivanti dal 2016 e 2018.


Nell'esercizio 2021 si verifica un peggioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione da Euro - 1.631.326,93 ad Euro - 2.158.703,33, il cui ripiano avviene nell'ambito della procedura di riequilibrio pluriennale.


La movimentazione dell'esercizio 2021 è di seguito rappresentata:


Omissis


La quota iscritta in spesa nell'esercizio 2021 (colonna d) è pari ad Euro 212.968,33, inferiore rispetto a quella risultante dall'effettiva evoluzione del disavanzo, pari ad Euro 382.504,18 (colonna e), di cui Euro 326.852,70 derivante dagli squilibri generati negli esercizi 2018 e precedenti, ed Euro 55.651,48 relativa al ripiano del F..


Rispetto a tali risultanze la massa passiva connessa al disavanzo inserita nel piano di riequilibrio è lievemente superiore (Euro 2.174.092,31 anziché 2.158.703,33):


Omissis


La copertura della parte attribuibile all'esercizio 2021 è posticipata tramite quote che iniziano nel 2027 fino al termine della procedura.


Nell'esercizio 2022 si verifica il miglioramento del disavanzo da Euro - 2.158.703,33 ad Euro - 2.089.631,61, tuttavia il conseguente ripiano di Euro 69.071,72 è inferiore a quello programmato pari ad Euro 116.940,62; la differenza non recuperata di Euro 47.868,90 è da imputare alle pregresse gestioni, 2018 e precedenti:


Omissis


Il mancato ripiano di Euro 47.868,90 è da applicare interamente all'esercizio 2023 del bilancio di previsione, unitamente alle quote di competenza programmate (Euro 118.451,569). Nel bilancio di previsione 2023-2025 tuttavia il disavanzo iscritto in spesa nell'esercizio 2023 è di ammontare pari solamente alla quota di ripiano del 2023 del piano di riequilibrio.


Con riferimento al ripiano della componente relativa al F., occorre evidenziale che la distribuzione temporale del rientro stabilita per tutta la durata del Piano, compresa tra il 2022 e il 2026, non è conforme alle disposizioni normative che disciplinano il ripiano del disavanzo derivante dalla costituzione del F. nel risultato di amministrazione; in particolare l'articolo 52, comma 1-bis, del D.L. n. 73 del 2021 prescrive che il fondo anticipazione di liquidità, a decorrere dall'esercizio 2021, è ripianato entro il termine massimo di dieci anni.


Pertanto, il rientro del disavanzo dovrebbe essere ricompreso nel periodo dal 2021 al 2030, invece, in base ai contenuti del Piano, sussisterebbe una indebita dilazione negli esercizi


successivi al 2030 per Euro 567.684,51:


Omissis


Le verifiche effettuate conducono alle seguenti conclusioni:


- Per il 2022 non è stato rispettato il percorso di ripiano previsto nel piano di riequilibrio;


- Il mancato ripiano della quota del 2022 non è stato applicato nell'esercizio 2023 del bilancio di previsione.


- Il ripiano del F. è previsto nel più lungo arco temporale correlato alla procedura di riequilibrio in difformità alle prescrizioni normative che ne disciplinano il rientro nel più breve periodo decennale.


- Il ripiano dei disavanzi degli esercizi precedenti non è stato effettuato in maniera conforme alle disposizioni normative di riferimento;


4.4. Utilizzo e restituzione del F.R. di cui all'art. 243-ter del TUEL.


Tra le risorse del piano di riequilibrio è stato iscritto, per l'anno 2022, l'importo di Euro 2.190.000 relativo all'importo massimo autorizzabile, per il quale nel corso del 2023 è stata erogata la metà del beneficio, pari ad Euro 1.114.050,00; mentre il trasferimento del totale è rimasto subordinato all'approvazione definitiva del piano. L'ente ha comunicato che l'ammontare incassato è stato allocato contabilmente tra le entrate del titolo 2.


Nel Piano di riequilibrio l'onere della restituzione del predetto ammontare di Euro 2.190.000 è previsto a partire dal 2023 fino al 2033.


In merito all'utilizzo del F.R. per finalità di copertura, la evoluzione della giurisprudenza contabile è esposta nell'ordinanza n. 8/2023/PRSP della Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 43, commi 1 e 2, del D.L. n. 133 del 2014 (conv. dalla L. n. 164 del 2014) e all'art. 53, comma 4, del D.L. n. 104 del 2020 (conv. dalla L. n. 126 del 2020), sospendendo il giudizio di approvazione e verifica della corretta attuazione del PRFP e, per l'effetto, sull'equilibrio del bilancio in corso di esecuzione.


Nella citata ordinanza vengono richiamate alcune recenti interpretazioni giurisprudenziali favorevoli all'uso del fondo in esame a scopo di copertura (cfr. Sezione regionale di controllo Umbria, del. n. 1/2021/PAR), mentre altri orientamenti sono contrari (cfr. Sez. reg. contr. Calabria, del. n. 3/2020/PRSP; Sez. reg. contr. Lazio, del. n. 108/2021). In particolare, per la Sezione calabrese citata (del. 3/2020)" il F.R. non è destinato a conferire ai Comuni liquidità aggiuntiva ampliandone la capacità di spesa ma è finalizzato a consentire il riequilibrio attraverso il "pagamento" di "debiti maturati", seppur di natura peculiare in quanto non presenti in bilancio sotto forma di residui passivi. (...) l'unica interpretazione che consente di considerare tale istituto compatibile con la c.d. golden rule di cui all'art. 119 comma 6 Cost. è quella che - una volta appurato che tale fondo non importa liquidità aggiuntiva e liberamente spendibile per l'ente beneficiario - porta ad assimilare il F.R. ad una anticipazione di liquidità di durata medio-lunga".


Sulla scorta delle posizioni contrarie, la Sezione Lazio, nella citata ordinanza, si esprime come segue "5. Sulla base del delineato quadro normativo e giurisprudenziale, risulta evidente l'art. 43 del D.L. n. 133 del 2014 viola l'art. 119, comma 6, della Costituzione, in quanto expressis verbis utilizzabile come copertura delle passività pregresse (comma 1), senza la 'neutralizzazione' ex art. 3, comma 17, della L. n. 350 del 2003. 5.5.1. Infatti, le modalità di contabilizzazione indicate dal comma 2 (due scritture in entrata e in spesa, a titolo di 'trasferimento'), in termini contabili, equivalgono alla registrazione di un mutuo o a una concessione di credito ai sensi del paragrafo 5.5, principio applicato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 (dissimulando, peraltro, la natura di indebitamento). In spesa, infatti, viene registrata solo la posta per l'ammortamento (non anche l'intero importo del capitale residuo a scopo di neutralizzazione). È questa regola che, coerentemente con il comma 1, consente al fondo di operare come copertura del PRFP. Del resto, "qualificare il finanziamento in esame come vero e proprio mutuo, anziché mera anticipazione di liquidità, porterebbe inevitabilmente a concludere che anche" le norme statali che prevedono l'anticipazione "sarebbero contrarie a Costituzione, in quanto palesemente in contrasto con la prescrizione dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione" (C. cost., sent. n. 181/2015).(...) 5.7. Infine, entrambe le disposizioni denunciate violano in modo palese l'art. 10 della L. n. 243 del 2012 e, per tale via, l'art. 119, comma 6, della Costituzione Esse, infatti, producono solo l'effetto di migliorare il risultato di amministrazione per mezzo del F.R., il quale, fornendo copertura a disavanzo e debiti fuori bilancio, apre uno spazio finanziario nel bilancio con cui dare copertura a nuova e futura spesa, senza vincolo di destinazione, quindi, anche per spesa corrente. Esse, quindi, consentono di utilizzare l'indebitamento per scopi diversi da investimento, sganciandolo dalla regola della contestualità tra ammortamento e vita utile di un nuovo bene durevole che viene acquisito al patrimonio dell'ente".


La Corte costituzione con sentenza n. 224/2023 ha dichiarato inammissibile l'utilizzo del F.R. per la copertura dei debiti fuori bilancio e non per finalità di cassa.


L'ente nella relazione trasmessa ai fini del contradditorio ha comunicato l'intenzione di restituire l'anticipazione ricevuta, attestando che "...non ha più alcuna utilità, non avendo l'ente problematiche di cassa, anche in considerazione dell'incidenza sugli equilibri di parte corrente futuri delle rate di rimborso delle quote del F.R. quale mera anticipazione di liquidità".


In merito al metodo di contabilizzazione del F.R. a seguito della diversa destinazione per finalità di cassa, il Comune ha dichiarato che la somma incassata nel 2023 confluirà tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione.


Per quanto riguarda il reperimento di fonti alternative per il ripiano dei debiti fuori bilancio, il comune nelle memorie inviate comunica che il disavanzo generato dal mancato utilizzo del fondo "...potrà essere ripianato secondo le modalità previste nel Piano di riequilibrio per la restituzione del F.R. (in 10 annualità, a decorrere dal 2024)".


In particolare, l'ente dichiara (a pag. 49 delle memorie) che: "Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato con Deliberazione C.c. 31 del 28 luglio 2022, prevede l'accesso al F.R. ai sensi dell'art. 43 del D.L. n. 133 del 2014 quale fonte di copertura finanziaria di debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione. Con la sentenza in parola, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 43 del D.L. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni con L. n. 164 del 2014, che consentivano l'utilizzo del predetto fondo quale fonte di copertura finanziaria di debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione.


Pertanto, intervenuta la citata sentenza, il Fondo in parola può assolvere soltanto la funzione di mera anticipazione di liquidità. Conseguentemente, rispetto alle misure di risanamento programmate nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, viene meno una entrata pari ad Euro 2.190.000,00 che garantiva copertura finanziaria a debiti fuori bilancio del Piano per pari importo.


Il venire meno di una fonte esogena istituita ex lege, per cause indipendenti dalla volontà dell'Ente (come la dichiarazione di incostituzionalità in parola) impone l'adozione di necessari provvedimenti legislativi che consentano ai numerosi comuni coinvolti, come il Comune di Terme Vigliatore, di garantire la sostenibilità finanziaria dei percorsi di risanamento intrapresi.


La differenza è fondamentale nel percorso di risanamento intrapreso da questo Ente con il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l'utilizzo del F.R. esclusivamente in termini di cassa comporta infatti di ricorrere in alternativa al reperimento di fonti ordinarie di copertura.


Sono state valutate attentamente tutte le opzioni disponibili, come la riduzione delle spese, l'aumento delle entrate e la ristrutturazione del debito (negoziazione con i creditori).


Sono stati coinvolti esperti finanziari per valutare le possibilità di risanamento e pianificare una strategia adeguata alla situazione specifica dell'ente e alle sue esigenze.


Peraltro, allo stato, essendo venuta meno la possibilità di utilizzare il Fondo in parola quale fonte di copertura finanziaria per debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione, nel caso in cui nulla dovesse mutare a livello normativo, viene meno l'interesse dell'Ente ad accedere al Fondo. Infatti, l'Ente valuta la possibilità di rinunciare al ricorso al F.R. e restituire la somma ricevuta a tale titolo quale anticipazione, dando copertura per la parte già utilizzata pari ad Euro 306.146,58 In assenza di specifici interventi legislativi correttivi, e tenuto conto delle indicazioni della Consulta nella citata sentenza Corte Costituzionale n. 224/2023, l'unica soluzione perseguibile per l'Ente attiene alla costituzione, nel rendiconto 2023, di un accantonamento a copertura di tutti i debiti fuori bilancio censiti nel piano e ivi finanziati con il F.R. che, al 31/12/2023, risultino ancora in corso di riconoscimento e privi di copertura finanziaria essendo venuta meno il legittimo utilizzo del F.R..


Tale operazione determinerebbe un maggiore disavanzo di amministrazione che potrebbe essere ripianato secondo le medesime modalità di rimborso del F.R. previste nel Piano di riequilibrio.


Nello specifico, corre l'obbligo ricordare che la prima tranche del F.R. è stata erogata e che ad essa corrispondono in parte impegni di spesa liquidati o in corso di liquidazione. La seconda tranche, che era previsto che fosse erogata a saldo a seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei conti, nell'ipotesi di riformulazione di cui alla Deliberazione C.c. 31 del 28 luglio 2022 era destinata sempre a copertura di debiti fuori bilancio per pari importo.


In definitiva, l'Ente dovrebbe effettuare:


- Un accantonamento per la restituzione (in un'unica soluzione ovvero quale rimborso modulato in 10 anni) della quota parte del F.R. erogato a titolo di "anticipazione", anche al fine di rispettare le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 52, comma 1-ter, del D.L. n. 73 del 2021, ferma restando la necessità di gravare gli equilibri di parte corrente dell'onere di finanziare il rimborso della quota capitale della rata, laddove l'ente si avvarrà del Fondo quale anticipazione di liquidità, salvo l'Ente adotti espressamente la volontà di rinunciare al fondo in parola. In ogni caso, l'obbligo di accantonamento nel risultato di amministrazione comporta un rilevante incremento del disavanzo di amministrazione non previsto né prevedibile in sede di riformulazione del Piano, che però risulta sostanzialmente equivalente alla passività censita nel Piano a titolo di restituzione del F.R. (prima tranche).


- un accantonamento per i debiti fuori bilancio per i quali nel Piano era previsto che fossero finanziati dalla seconda tranche del F.R. ex art. 243-bis del Tuel; una volta costituito il predetto accantonamento, i debiti in parola saranno finanziabili previa applicazione dell'avanzo di amministrazione e previo riconoscimento ai sensi dell'art. 194. Anche in questo caso, l'accantonamento nel risultato di amministrazione comporta un rilevante incremento del disavanzo di amministrazione non previsto né prevedibile in sede di riformulazione del Piano, che però risulta sostanzialmente equivalente alla passività censita nel Piano a titolo di restituzione del F.R. (seconda tranche).


- il ripiano del maggiore disavanzo derivante dai 2 nuovi accantonamenti (potenzialmente di importo equivalente a quello del F.R. originariamente previsto nel piano, di cui il 50% a titolo di rimborso del F.R. prima tranche, e la differenza a copertura dei debiti fuori bilancio che non potranno più essere finanziati dal F.R. seconda tranche). Il disavanzo in parola potrà essere ripianato secondo le modalità previste nel Piano di riequilibrio per la restituzione del F.R. (in 10 annualità, a decorrere dal 2024). Le operazioni appena descritte imporrebbero implicite modifiche al Piano di riequilibrio."


La Sezione evidenzia che l'eventuale differimento nel pagamento dei debiti fuori bilancio che avrebbero dovuto essere tempestivamente ripianati tramite il supporto del F.R. richiede l'esplicito consenso dei creditori.


4.5. Utilizzo e restituzione del mutuo assunto per la copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento di cui alla lett. g), comma 8 dell'art. 243-bis del TUEL.


L'erogazione del mutuo richiesto per il finanziamento dei DFB di parte capitale, pari ad Euro 3.370.000, esposto tra le misure del Piano, è condizionato all'approvazione del piano di riequilibrio. L'ammortamento è allocato nella massa passiva per la parte ricompresa nel periodo di vigenza, dal 2023 a 2036, per l'importo di Euro 2.497.500,00.


Ancorché non espresso puntualmente nel Piano, l'ente nelle memorie trasmesse ha attestato il rispetto delle disposizioni previste dal comma 8, lett. g) dell'art. 243-bis del TUEL.


4.6. Fondi rischi per passività potenziali scaturenti dall'attuazione del PRF.


Tale fondo rappresenta una misura di salvaguardia volta a fronteggiare l'eventualità di un'incompleta attuazione delle azioni previste per il risanamento o, comunque, l'insorgenza di circostanze non previste, che possano ostacolare la procedura di riequilibrio.


Tra le passività del piano di riequilibrio non sono stati previsti appositi accantonamenti per far fronte alle predette passività potenziali, e, a sostegno di tale scelta, il Comune ha comunicato che rischio finanziario non è stato ritenuto concretamente realizzabile e che, in caso contrario, la copertura può essere demandata al fondo contenzioso da ripianare nell'ambito del Piano. In particolare, ha riferito che: "In sede di formulazione sono state censite le istanze extragiudiziali quantificando per ciascuna l'esposizione debitoria massima per l'Ente ma è stato ritenuto pari a 0 il rischio di effettivo pagamento. Purtuttavia l'importo del fondo rischi contenzioso inserito nel p.d.r. nominalmente è riconducibile anche a dette passività potenziali.


Conseguentemente, eventuali economie maturate negli anni di risanamento rispetto agli importi censiti nell'elenco fornito in risposta alla lettera a) del punto "2.3. fondo rischi contenzioso" (Allegato "All 2 3 a ELENCO CAUSE PENDENTI.xls") potranno alla bisogna essere destinate alle esigenze di copertura finanziaria eventualmente derivanti da passività potenziali, per le quali in sede di riformulazione è stato stimato rischio pari a 0"


Tali affermazioni non sono condivisibili: con riferimento all'attestata assenza di rischi finanziari derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano si rappresentano differenti fattispecie connesse alla mancata attuazione delle misure previste, come ad esempio i potenziali rischi finanziari correlati all'esito sfavorevole del giudizio di legittimità costituzionale in merito alla possibilità di utilizzare il F.R. a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio. Infine, per quanto riguarda il possibile ricorso agli accantonamenti del fondo contenzioso non si ritiene ammissibile utilizzare risorse riservate ad altre finalità.


Su questo punto l'ente ha risposto affermando la sussistenza di ulteriori azioni di risanamento a supporto del Piano che possono sostituire l'assenza di specifici accantonamenti per le descritte finalità, i cui effetti positivi sono tuttavia potenziali e soggetti a successive verifiche. In particolare l'ente ha comunicato che: ..."La riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottata dall'Ente pur non prevedendo un apposito fondo per fronteggiare l'eventualità di un'incompleta attuazione delle azioni previste per il risanamento, ovvero l'insorgenza di circostanze non previste che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento, prevede alcune azioni di risanamento ulteriori, a supporto del Piano di riequilibrio che perseguono la medesima finalità.


Nello specifico nella Sezione 5 del Tabellone sono previste le seguenti 3 azioni a supporto del PRFP:


1 ALIENAZIONI PATRIMONIO DISPONIBILE


2 AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI


3 CANONE UNICO PATRIMONIALE PASSI CARRABILI.


Per le tre azioni anzidette è ipotizzato un gettito complessivo di circa 410.000,00 che, pur non concorrendo agli equilibri del PRFP, può essere utilizzato al verificarsi di un mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi intermedi del Piano, ovvero per fronteggiare l'insorgere di fatti imprevisti sopravvenuti.


Inoltre nell'ultimo periodo sono in fase di definizione ulteriori misure per fronteggiare una incompleta attuazione delle azioni previste per il risanamento ( vedi deliberazione della G.M. N. 81 del 17 giugno 2024, avente all'oggetto "ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE ED ATTUAZIONE MISURE AGGIUNTIVE AL PIANO DI RIEQUILIBRIO", con la quale sono state formalizzate con apposito atto di indirizzo le azioni aggiuntive come di seguito individuate, dando mandato ai responsabili, ognuno per quanto di competenza, a dare attuazione alle stesse in tempi brevi:


a) è in fase di realizzazione la struttura destinata al servizio asilo nido comunale, attualmente svolto presso un'altra struttura comunale, in Terme Vigliatore Via Lungomare marchesana. Ciò consentirà la possibilità di locare la struttura attualmente utilizzata per il servizio in parola ( Euro 1.300 mensili come da relazione tecnica allegata);


b) è stata avviata la procedura per la restituzione dell'immobile adibito ad alloggio del personale della locale caserma dei carabinieri avendo accertato che lo stesso non è più utilizzato. Si è in attesa di riscontro da parte del Comando carabinieri di Messina. Ciò consentirà la possibilità di alienare l'immobile. ( Euro 140.000 come da relazio0ne tecnica allegata)


c) È in fase di studio una specifica azione per consentire un significativo risparmio di spesa sul consumo di energia elettrica per il funzionamento delle pompe di sollevamento del servizio Idrico. ( Euro 84.000 annui di risparmio di spesa)


d) È in fase di realizzazione una nuova struttura per asilo nido. Non essendo l'ente nelle condizioni attuali di gestire in proprio il servizio, si intende locare la struttura per essere adibita sempre ad asilo nido. E' già stata pubblicata specifica manifestazione di interesse per valutare il possibile introito per l'ente. "


Pur prendendo atto di quanto comunicato dal Comune, la Sezione -in conformità ai propri indirizzi- rileva che non appare conforme al principio di prudenza la decisione dell'ente di non ricorrere all'istituzione di un apposito fondo per fronteggiare l'eventualità di un'incompleta attuazione delle azioni previste per il risanamento o, comunque, l'insorgenza di circostanze non previste, che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento.


5. Misure previste nel Piano per il ripiano della massa passiva.


Le risorse da reperire per il ripiano della massa passiva derivano da maggiori entrate per Euro 15.124.184,94 e da riduzioni di spese per Euro 3.915.000,00.


Per quanto riguarda le risorse in entrata il peso predominante è riferibile alle entrate tributarie, per la cui realizzazione la procedura risanamento si affida al miglioramento della velocità di accertamento e riscossione derivante dall'esternalizzazione del servizio, coadiuvato da prudenti previsioni basate sul trend di riscossione del triennio precedente nel rispetto del principio di attendibilità delle previsioni di entrata. All'interno del Piano, tuttavia, non sono stati analiticamente esplicitati i riferimenti quantitativi posti a fondamento della definizione delle proiezioni delle maggiori entrate delle diverse tipologie di tributi e dei connessi effetti finanziari per rischi di inesigibilità.


Sul versante delle spese si rilevano criticità in merito all'effettivo conseguimento dei risparmi previsti e al rispetto delle disposizioni normative di riferimento, tenuto conto del tendenziale aumento delle spese correnti (per questo aspetto si rinvia alle verifiche sugli equilibri di bilancio).


Inoltre, non è rappresentata la correlazione delle previsioni annuali di maggiori entrate e minori spese con gli accertamenti ed impegni del rendiconto dell'esercizio 2021, ultimo documento approvato e parametro di riferimento per la determinazione dell'entità delle previsioni.


Per quanto riguarda l'avvio dell'attività del concessionario della riscossione, l'ente ha specificato che: "Come già noto a codesta spettabile Corte, il contratto per l'esternalizzazione del servizio è stato sottoscritto in data 26/06/2023. A seguito dell'atto di affidamento, tuttavia, erano già stati attivati i rapporti con il concessionario che (....)aveva trasmesso all'ente, la richiesta relativa a tutti i dati necessari per l'avvio del servizio, dati che, in breve tempo, sono stati consegnati già il 13/07/2023. Nello scorso mese di novembre è stato effettuato un primo monitoraggio con successiva specifica richiesta di aggiornamento al concessionario (....). Quanto sopra a riprova della costante attenzione all'attività di riscossione, del graduale naturale avvio dell'attività da parte del concessionario, del controllo effettuato dall'ente, il tutto finalizzato a garantire "l'attendibilità delle stime in relazione agli effettivi esiti dell'attività di riscossione", come richiesto da codesta spettabile Corte. Pur considerando l'aleatorietà insita nella attività di riscossione, si ritiene che "il cambio direzionale" richiesto, sia già avviato, fermo restando che i risultati non possono essere ancora apprezzabili in considerazione del poco tempo trascorso dall'affidamento del servizio".


Ha inoltre riferito che "va evidenziato che l'Ente si è dotato dello strumento regolamentare di cui all'art. 15 ter D.L. n. 34 del 2019, "Misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali". Il regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 12.9.2023. Successivamente si è messa in moto la fase operativa che ha interessato in stretta collaborazione, l'Ufficio SUAP e l'Ufficio Tributi. A conclusione del lavoro incrociato, si è giunti alla redazione di un elenco di tutte le ditte non in regola con il pagamento dei tributi locali. L'analisi ha riguardato la Tari e il canone acqua e solo parzialmente l'IMU. (...) Gli inviti al pagamento spontaneo sono già stati inviati e, in difetto di riscontro, si procederà alla sospensione delle licenze commerciali. Gli uffici stanno proseguendo nell'attività di accertamento relativamente all'IMU e ad altri tributi e ad altre attività, per cui l'esito ottenuto ad oggi è parziale e può solo migliorare".


Il collegio procede all'esame sommario delle misure rimettendo gli approfondimenti sull'attuazione delle stesse alle valutazioni riservate alla successiva fase di monitoraggio.


5.1 azione 1-recupero evasione avvisi di accertamento Imu-Tasi.


Il Piano prevede un incremento degli accertamenti di entrata derivanti dal contrasto all'evasione tributaria pari complessivamente ad Euro 2.643.000,00 quantificate al netto del F., di cui Euro 1.993.000 nel primo quinquennio (2022-2026):


Omissis


Con riferimento alle previsioni annuali del Piano, è stato chiesto di fornire le proiezioni degli accertamenti dei capitoli di entrata coinvolti al fine di verificare gli incrementi di entrata del Piano rispetto all'ultimo rendiconto approvato.


A tal riguardo, tuttavia, i riscontri forniti non appaiono idonei, dato che, non solo i dati forniti non sono stati trasmessi distintamente per le singole annualità, bensì cumulativamente a partire dal 2023, ma soprattutto non consentono di verificare l'entità degli incrementi di entrata iscritti nel Piano rispetto agli accertamenti del rendiconto 2021.


Si riportano i dati forniti dal Comune, precisando che ulteriori approfondimenti sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi saranno effettuati in sede di monitoraggio:


Omissis


In base ai dati rappresentati con riferimento al 2022, le previsioni definitive di accertamento sono pari ad Euro 366.099,29 a fronte di accertamenti del 2021 pari ad Euro 354.480,81, pertanto l'incremento di entrata risulterebbe pari solamente ad Euro 11.618,48, inferiore rispetto alle maggiori entrate del Piano per il 2022, pari ad Euro 143.000,00.


Con riferimento ai criteri di determinazione delle previsioni annuali del Piano per la valutazione dei rischi di inesigibilità, all'interno del medesimo si fa riferimento al trend delle riscossioni del triennio passato (per tener conto dei minori incassi per rischi di inesigibilità) ma non vi sono precisi riferimenti ai dati quantitativi utilizzati e alle correlate metodologie di calcolo. È stato chiesto pertanto di fornire le pertinenti informazioni e tutti gli elementi idonei a dimostrare la provenienza e l'attendibilità delle previsioni; tuttavia, l'Ente si è limitato ad affermare che: "le previsioni sono state formulate sulla base degli accertamenti evasione/elusione IMU/TASI anni pregressi e sull'atteso miglioramento della velocità di accertamento e di riscossione che dovrebbe derivare dall'esternalizzazione del servizio".


Se si analizzano le riscossioni complessive del triennio 2019-2021 (residui + competenza) relative ai capitoli di entrata connessi al contrasto all'evasione tributaria, si rileva un trend decrescente:


Omissis


L'ammontare medio complessivamente riscosso (Euro 131.911,60) risulta sensibilmente inferiore agli accertamenti comunicati.


Anche le percentuali di riscossione dei residui attivi relativi alle entrate esaminate nell'ultimo quinquennio subiscono una costante flessione, attestandosi in media al 16,71%, percentuale ben inferiore a quelle previste dall'ente:


Omissis


A fronte di quanto rappresentato il Comune ha comunicato che: " Si rileva che le percentuali di riscossione dei residui attivi relativi alle entrate esaminate nell'ultimo quinquennio 2017-2021 subiscono una costante flessione che risente della situazione emergenziale sanitaria Covid-19, diffusasi a livello globale dal dicembre 2019; in effetti la situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha comportato la necessità di un sostegno finanziario agli enti territoriali, anche in relazione ad una prevedibile perdita di gettito da entrate proprie.


Tuttavia, si rappresenta che, come meglio appresso specificato, nel corso del 2023 l'Ente ha affidato ad un soggetto esterno il servizio di riscossione ordinaria e coattiva di tutte le entrate comunali. Le risultanze di tali attività, avviate a fine del 2023, evidenziano ad oggi un tendenziale miglioramento della performance".


In conclusione, si rilevano le seguenti criticità:


- nel piano di riequilibrio non sono rappresentati analiticamente i riferimenti quantitativi connessi alla determinazione delle maggiori entrate previste, riconducibili alla dinamica delle riscossioni e ai correlati rischi di inesigibilità cui le previsioni di entrata sono subordinate.


- non sono state riconciliate le maggiori entrate con le correlate variazioni tra previsioni di accertamento delle singole annualità del Piano e accertamenti dell'ultimo rendiconto.


5.2 azione 2-incremento IMU ordinaria.


Il Piano prevede un incremento degli accertamenti di entrata relativa all'ordinaria attività di riscossione del tributo IMU, pari complessivamente ad Euro 4.100.000,00, a partire dal 2026:


Omissis


Gli accertamenti del 2021 sono stati pari ad Euro 1.381.501,75. L'ente ha comunicato che l'incremento dovrebbe portare ad un'entrata a regime pari ad Euro 1.781.501,75 sulla base delle stime rinvenibili dal Dipartimento delle finanze del MEF. In particolare, ha riferito che:


"L'incremento dovrebbe portare ad un'entrata a regime di Euro 1.781.501,75 compresa nel range di cui al Totale imposta stimata da: da 1.724.527,40(Euro) a 2.068.112,16(Euro) nel portale federalismo fiscale, per cui i criteri di determinazione in parola sono basati sulle stime rinvenibili sul suddetto portale".


Il raggiungimento degli obiettivi del Piano è affidato al potenziamento della capacità realizzativa derivante dall'esternalizzazione del servizio. A tal riguardo il comune ha precisato che: "La previsione di un incremento degli accertamenti a partire dal 2026 sulla base della esternalizzazione della riscossione si fonda sulle seguenti valutazioni:


1) miglioramento/potenziamento della struttura dedicata in via esclusiva al servizio riscossione rispetto all'attuale situazione interna: la società aggiudicataria ha risorse umane e strumentali più adeguate per una azione rapida ed efficiente sul territorio;


2) i risultati potranno essere apprezzati, in via prudenziale, soltanto dopo qualche anno considerato il trend storico di riscossione proprio di questo territorio. Si confida, cioè, negli strumenti coattivi che saranno utilizzati dalla società aggiudicataria"


5.3 azione 3- incremento Canone Unico Patrimoniale impianti pubblicitari (al netto F.).


Il Piano prevede un incremento degli accertamenti di entrata al netto del F., a partire dal 2023, pari complessivamente ad Euro 400.000,00, tramite quote annuali costanti pari ad Euro 20.000,00 nei primi due esercizi ed Euro 30.000 nei successivi:


Omissis


In esito ad apposita richiesta è stata inviata la seguente tabella sulle proiezioni dei capitoli di entrata coinvolti, al fine di verificare gli incrementi di entrata inseriti nel Piano rispetto all'ultimo rendiconto approvato:


Omissis


Le previsioni di accertamento corrispondono agli incrementi annuali previsti, pertanto le quote annuali iscritte nel Piano non rispecchiano effettive maggiori entrate rispetto all'esercizio di riferimento.


Nel piano si attesta che la determinazione delle previsioni ha tenuto conto degli effetti derivanti dalla neutralizzazione dei rischi di inesigibilità discendenti dall'evoluzione dei pregressi incassi; tuttavia, non sussistono precisi riferimenti ai dati quantitativi utilizzati e alle correlate metodologie di calcolo. È stato chiesto pertanto di fornire le pertinenti informazioni e tutti gli elementi idonei a dimostrare la provenienza e l'attendibilità delle previsioni e a tal riguardo l'Ente ha trasmesso la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 6.2.2023 avente ad oggetto: "direttive in materia di impianti pubblicitari sul territorio comunale finalizzate al riordino della materia ed all'incremento della riscossione previsto nel piano di riequilibrio". In tale documento, oltre ad affermarsi che la gestione di tale tributo rientra nell'ambito del processo di esternalizzazione della gestione tributaria il cui primo step è il censimento degli impianti pubblicitari, si deliberano i seguenti due punti: "1) L'adozione di una speciale norma regolamentare, ad integrazione dei regolamenti esistenti, che disciplini in via transitoria la materia, dando la possibilità a tutti gli operatori del settore della pubblicità e delle pubbliche affissioni, di presentare formale richiesta di conferma o regolarizzazione delle proprie posizioni, provvedendo al pagamento degli eventuali tributi arretrati e delle relative penali anche ricorrendo a rateizzazioni; 2) l'avvio di una procedura di manifestazione di interesse per selezionare soggetti idonei alla redazione di un Piano Generale degli impianti pubblicitari e individuarne uno per l'affidamento del predetto servizio", rinviando all'adozione di ulteriori direttive per la definizione di criteri generali per la redazione del nuovo piano. L'ente nella relazione di risposta precisa che: "E' stata effettuata una ricognizione della situazione esistente, sono stati censiti gli impianti e verificate le autorizzazioni ed i pagamenti, sono stati trasmessi i solleciti e le messe in mora a carico degli inadempienti. In parallelo, è stata avviata la procedura per dotarsi di un piano generale degli impianti finalizzato anche ad una possibile estensione degli impianti sul territorio con nuove entrate per l'ente" Tali elementi informativi si riferiscono alla gestione amministrativa dell'attività impositiva senza nulla aggiungere in merito alle implicazioni contabili connesse alla definizione delle previsioni annuali ponderate con i rischi di inesigibilità espressi dal F. (di cui nel Piano se ne attesta la correlazione).


Su tale azione l'ente comunica che "l'obiettivo era raggiungibile dopo aver attivato una revisione degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio e, conseguentemente una nuova regolamentazione. L'avviso esplorativo per l'individuazione di un soggetto idoneo a redigere un nuovo piano impianti è andato deserto. L'ufficio, per canto suo, ha provveduto a controllare le autorizzazioni esistenti dal 2017 e i relativi canoni, compilando un elenco con le varie autorizzazioni e con gli importi da incassare ed incassati fino al 2023. Sono stati inviati gli avvisi di accertamento per gli anni 2017-2018. Si insisterà sulla revisione degli impianti con una nuova procedura".


In esito alle descritte vicende, si rilevano le seguenti criticità:


- nel piano di riequilibrio non sono rappresentati analiticamente i riferimenti quantitativi connessi alla determinazione delle previste maggiori entrate, riconducibili alla dinamica delle riscossioni e ai correlati rischi di inesigibilità cui le previsioni di entrata sono subordinate.


- non sono stati riconciliate le maggiori entrate previste nel piano con le correlate variazioni tra previsioni di accertamento e accertamenti dell'ultimo rendiconto.


5.4 azione 4- incremento canone unico sottoservizi di pubblica utilità (al netto F.).


Il Piano prevede un incremento degli accertamenti di entrata al netto del F., a partire dal 2023, pari complessivamente ad Euro 315.050,40, tramite quote annuali costanti pari ad Euro 22.503,60.


In merito ai criteri di determinazione delle previsioni, nel Piano si evidenzia che "È previsto un incremento di gettito da Canone Unico Patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. n. 160 del 2019, derivante dalle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Secondo la disposizione richiamata il canone è dovuto sulla base del numero delle utenze moltiplicate per la tariffa di Euro 1,50 (per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti). Essendo individuate 21.433 utenze è previsto un incremento di gettito pari a Euro 32.148,00, che al netto del F. programmato pari al 30%, consente di iscrivere annualmente dal 2023 nel Piano di riequilibrio Euro 22.503,60."


Dunque, le previsioni sono state calcolate in base alle disposizioni legislative di riferimento, applicando una percentuale di riduzione del 30% a titolo di F..


Nel corso dell'attività istruttoria è stata inviata la seguente tabella sulle proiezioni delle previsioni di accertamento dei capitoli di entrata coinvolti, al fine di verificare gli incrementi di entrata inseriti nel Piano rispetto all'ultimo rendiconto approvato:


Omissis


Non sono state riconciliate le maggiori entrate annuali iscritte nel Piano con riferimento agli accertamenti 2021. Sarà pertanto necessario la verifica dell'effettiva entità delle maggiori entrate rispetto ai pregressi livelli.


5.5 azione 5- incremento Canone Unico Patrimoniale impianti reti e infrastrutture di comunicazione elettronica (al netto F.).


Il Piano prevede un incremento degli accertamenti di entrata al netto del F., a partire dal 2023, pari complessivamente ad Euro 86.240,00, tramite quote annuali costanti pari ad Euro 6.160,00.


In merito ai criteri di determinazione delle previsioni, nel Piano si evidenzia che le previsioni sono state calcolate in base alle disposizioni legislative di riferimento, applicando una percentuale di riduzione del 30% a titolo di F.; in particolare: "La L. n. 108 del 2021 di conversione del D.L. n. 77 del 2021, ha modificato l'art. 1, della L. n. 160 del 2019 introducendo il comma 831-bis, che estende di fatto l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale anche agli impianti afferenti a reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche ex D.Lgs. n. 259 del 2003. A tal fine il legislatore ha indicato un canone annuo pari ad Euro 800 per ciascun impianto. Sul territorio risultano censiti n. 11 impianti afferenti a reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e pertanto dal 2023 è previsto un incremento di gettito lordo di Euro 8.800,00 annui, che, in considerazione di un accantonamento a F. programmato per il 30%, consente di iscrivere nel Piano di riequilibrio Euro 6.160,00 annui dal 2023." Il Comune nel riscontro all'istruttoria ha precisato che in merito alla realizzazione di tali entrate "sono già sorte le prime contestazioni sulla legittimità "passiva, si sta valutando la nomina di un legale a tutela della posizione dell'ente".


Sul fondamento dei dati comunicati nelle memorie trasmesse, le previsioni di entrata definitive del 2023 sono inferiori alle previsioni iniziali.


5.6 azione 6- incremento sanzioni cds per potenziamento attività di accertamento (al netto F.).


Il Piano prevede un incremento degli accertamenti di entrata al netto del F. e dei vincoli di destinazione prescritti per legge, a partire dal 2022, pari complessivamente ad Euro 538.000,00, tramite quote annuali costanti, tendenzialmente crescenti:


Omissis


Nel Piano si specifica che l'incremento avverrà tramite "servizi specifici di vigilanza a seguito del programmato servizio di controllo e della velocità dei veicoli a motore tramite autovelox. Infatti, si prevede l'istituzione del servizio di rilevazione della velocità dei veicoli attraverso dispositivo mobile sulla rete stradale per il rilevamento della velocità secondo le disposizioni del D.M. dei Trasporti del 15 agosto 2007 ".


Con riferimento alle previsioni annuali del Piano, è stato chiesto di fornire le proiezioni di accertamento dei capitoli di entrata coinvolti al fine di verificare gli incrementi di entrata del Piano rispetto all'ultimo rendiconto approvato.


A tal riguardo, tuttavia, i riscontri forniti non appaiono idonei, dato che, non solo i dati forniti non sono stati trasmessi distintamente per le singole annualità, bensì cumulativamente a partire dal 2023, ma soprattutto perché i medesimi dati non consentono di verificare l'entità degli incrementi dei capitoli di entrata iscritti nel Piano risultanti dalla differenza tra previsioni di accertamento future e accertamenti del rendiconto 2021, posto che il dato fornito per il 2022 corrisponde alla quota del Piano (Euro 19.000) e non agli stanziamenti del capitolo.


In base alle informazioni fornite gli accertamenti del 2021 sono stati pari ad Euro 2.766,45, pertanto le maggiori entrate annuali previste nel Piano dovrebbero condurre ad accertamenti in crescente aumento, superiori ad Euro 40.000,00 a partire dal 2025 in cui sono previsti incrementi annuali costanti per Euro 40.000,00.


Tuttavia, dai dati forniti relativi ai capitoli di riferimento, si riscontra che le riscossioni complessive dell'ultimo quinquennio (somma di quelle in conto competenza e in conto residui sono sensibilmente inferiori rispetto ai predetti previsti accertamenti e subiscono un andamento decrescente:


Omissis


L'ammontare complessivamente riscosso in ciascun esercizio si attesta a livelli inferiori rispetto ai predetti accertamenti, con una media che si attesta a circa 13.000 Euro.


Anche le percentuali di riscossione dei residui attivi relativi alle entrate esaminate nell'ultimo quinquennio subiscono una costante flessione, attestandosi in media a poco più del 20%


Omissis


Come detto in precedenza, il Piano non contiene gli elementi quantitativi a sostegno dell'asserita valorizzazione dei rischi di inesigibilità di cui al F., né sono stati forniti ulteriori riscontri sulle metodologie applicate al riguardo.


In conclusione, si rilevano le seguenti criticità:


- nel piano di riequilibrio non sono rappresentati analiticamente i riferimenti quantitativi connessi alla determinazione delle maggiori entrate previste, riconducibili alla dinamica delle riscossioni e ai correlati rischi di inesigibilità cui le previsioni di entrata sono subordinate.


- non sono stati riconciliate le maggiori entrate previste nel piano con riferimento agli accertamenti dell'ultimo rendiconto.


5.7 azione 7- locazione immobili.


Il Piano prevede un incremento degli accertamenti a partire dal 2022, pari complessivamente ad Euro 252.000,00, tramite quote annuali pari ad Euro 18.000,00 a partire dal 2023. In esito all'attività istruttoria era stato chiesto di fornire le seguenti informazioni:


a) l'evoluzione dell'attività di valorizzazione e le implicazioni dei correlati oneri sulla procedura di risanamento; b) indicazioni sull'avvio della locazione e refluenze sul Piano.


L'ente ha risposto che "Si è appreso, solo in un secondo momento, che il bene assegnato all'ente, non è allo stato pienamente fruibile. Sono stati richiesti chiarimenti e notizie al locale Nucleo della Guardia di Finanza"


Si rileva pertanto la mancata attuazione della misura come anche confermato dall'ente nelle memorie da ultimo inviate.


5.8 azione 8- efficientamento gestione riscossione servizio idrico - riduzione F..


In considerazione dell'esternalizzazione del servizio di riscossione si prevedono minori accantonamenti di spesa a valere sul F. incidente sugli stanziamenti di entrata dei canoni del servizio idrico integrato, pari a Euro 100.000 annui a partire dal 2027, per un totale di Euro 1.000.000,00. Tale risultato deriverebbe da uno stimato miglioramento della percentuale di riscossione che si dovrebbe attestare al 75%. Tuttavia, a fronte di tale rilevante obiettivo programmato non sussistono, all'interno del Piano, riferimenti quantitativi a sostegno dell'attendibilità delle stime e dell'effettivo cambio di direzione dell'attività realizzativa, considerato che in base ai dati sugli incassi fino all'esercizio 2021 la capacità di riscossione si ferma a livelli decisamente inferiori rispetto agli ottimistici traguardi posti dalla procedura di riequilibrio, come di seguito rappresentato.


In primo luogo, si precisa che la misura da attuare fa riferimento ai seguenti capitoli:


tabella 45- capitoli di entrata misura 8


capitolo di entrata descrizione


188/1 Proventi del servizio fognatura


188/2 Proventi del servizio depurazione acque


212/1 Proventi del servizio acquedotto comunale


213/1 Proventi del servizio acquedotto comunale


213/2 Proventi del servizio depurazione acque


212/3 Proventi del servizio fognatura


Fonte: dati forniti dal Comune.


Occorre premettere che al 31.12.2021 persistono residui attivi di tali capitoli pari complessivamente ad Euro 2.771.551,01, pari al 28,85% dei residui complessivi di parte corrente al 31.12.2021 (Euro 9.607.858,92 riferiti ai primi tre titoli delle entrate). Dei predetti residui di Euro 2.771.551,01, l'ammontare di Euro 1.247.844,32, pari al 45%, risale agli esercizi 2017 e precedenti. La riscossione di tali vetusti residui è stata esigua nell'ultimo triennio (in media del 6,36%) e di ammontare decrescente:


Omissis


Passando alla dinamica delle riscossioni in conto residui di tutto l'ammontare perdurante al 31.12.2021, estendendo l'arco temporale all'ultimo quinquennio, si ottiene ancora una volta una non elevata percentuale media di riscossione pari al 18,59%, molto lontana dal predetto obiettivo del 75%


Omissis


Le problematiche esposte in merito all'andamento storico conducono ad affermare che gli obiettivi di risanamento di cui alla misura 8 sono imprescindibilmente connessi al raggiungimento della massima efficacia dell'attività di riscossione; pertanto, si invita l'Ente a monitorare attentamente l'evoluzione e l'aderenza ai risultati attesi.


5.9 azione 9 - efficientamento gestione riscossione TARI- riduzione F..


Con riguardo a questa misura, valgono le medesime valutazioni argomentate per la precedente misura 8. La citata esternalizzazione del servizio di riscossione dovrebbe portare ad economie di spesa sugli accantonamenti al F. relativi agli stanziamenti di entrata per la TARI, pari a Euro 200.000 annui a partire dal 2027, per un totale di Euro 2.000.000,00. Tale risultato deriverebbe da uno stimato miglioramento della percentuale di riscossione che si dovrebbe attestare al 75%. Anche in questo caso a fronte di tale rilevante obiettivo programmato non sussistono, all'interno del Piano, riferimenti quantitativi a sostegno degli asseriti benefici che dovrebbero portare al ribaltamento di una situazione che a tutto il 2021 si presenta gravemente compromessa in termini di esigibilità degli accertamenti rilevati. Occorre partire dalle attinenti entrate, riferibili ai seguenti capitoli di entrata:


tabella 48-capitoli misura 9


capitolo di entrata descrizione


34/1 tarsu


35/1 tares


36/1 tari


37/1 tari riscossa a seguito attività di verifica e controllo


37/2 tari riscossa a seguito attività di verifica e controllo


Fonte: dati forniti dal Comune.


Al 31.12.2021 per tali capitoli permangono residui attivi pari a complessivi Euro 4.470.438,31, pari al 46,53% dei residui complessivi di parte corrente al 31.12.2021 (Euro 9.607.858,92 riferiti ai primi tre titoli delle entrate). Dei predetti residui di Euro 4.470.438,31, il 47,21% discende dagli esercizi 2017 e precedenti. Le riscossioni di tali remoti residui nell'ultimo triennio si fermano mediamente ad un ridotto 5%, con importi in continua diminuzione:


Omissis


Passando al complesso dei residui persistenti a fine esercizio, le riscossioni medie nel più lungo arco temporale di 5 anni si fermano ad un esiguo 8,41%, con un andamento tendenzialmente decrescente:


Omissis


Alla luce delle problematiche esposte si invita l'ente ad effettuare un rigoroso controllo sull'attendibilità delle stime in relazione agli effettivi esiti dell'attività di riscossione.


5.10 azione 10 - riduzione spese per servizi macroaggregato 03.


Il piano prevede una riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente per un importo complessivo di Euro 855.000,00 tramite quote annuali costanti di Euro 57.000,00 dal 2022 al 2036. Tali diminuzioni di spesa sono effettuate in conformità al disposto dell'art. 243-bis, comma 9, lett. b) del TUEL in base al quale in caso di accesso al F.R. le predette spese devono ridursi almeno del 10 percento entro il termine di un quinquennio, ad eccezione di alcune tipologie espressamente menzionate dalla norma. A tal proposito la procedura di riequilibrio adottata fa leva su una attenta revisione della spesa corrente riguardo agli acquisti di beni e servizi, con particolare attenzione all'approvvigionamento energetico.


Nel corso dell'attività istruttoria il Comune ha comunicato la seguente evoluzione delle spese del macroaggregato 03 in attuazione delle menzionate disposizioni normative, sebbene non siano stati forniti i dati puntuali delle annualità successive al 2022, ma solamente il dato cumulativo:


Omissis


La tabella evidenzia un aumento degli impegni relativi alle tipologie computabili ai fini della riduzione di legge, da Euro 885.757,68 ad Euro 957.925,99, tuttavia il Comune ha comunicato che l'ammontare medio del periodo quindicennale (2022-2036), calcolato sulla sommatoria degli impegni 2022 e delle successive previsioni, è pari ad Euro 824.266,01, con un risparmio medio annuale di Euro 61.491,67 (differenza tra impegni 2021 di Euro 885.757,68 e importo medio degli impegni annuali futuri di Euro 824.266,01) che moltiplicato per 15 anni conduce a complessivi risparmi di Euro complessivi 922.375,12, superiori alle previsioni del piano di Euro 855.000,00. Tali conclusioni, tuttavia, non appaiono condivisibili in quanto deve essere garantito un risparmio annuale costante rispetto agli impegni risultanti dal rendiconto 2021, parametro di riferimento per il calcolo delle economie di spesa ai fini del rispetto delle quote annuali di ripiano delle passività. Inoltre, si riscontrano incertezze in relazione al rispetto delle disposizioni normative di riduzione quinquennale: se si prendono a riferimento gli impegni del 2021 pari ad Euro 885.757,68 la riduzione del 10% (Euro 88.575,77) dovrebbe condurre ad un livello di spesa pari ad Euro 797.181,91, inferiore al più elevato ammontare comunicato dal Comune


In riferimento all'ammontare complessivo delle spese del macroaggregato 03 al fine di valutare gli effetti sugli equilibri di parte corrente del bilancio, si registra un costante incremento che risulta inconciliabile con gli obiettivi di risanamento:


Omissis


Le informazioni trasmesse ai fini del contradditorio non risultano riconciliate con i dati suesposti e non sono stati forniti elementi utili a dimostrare il rispetto degli obblighi di riduzione delle spese assunti con il ricorso alla procedura di riequilibrio. Sul punto, si invita pertanto l'ente a adottare idonei interventi per garantire gli obiettivi dei risparmi di spesa previsti nel piano.


5.11 azione 11 - riduzione spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04.


Il piano prevede una riduzione delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente per un importo complessivo di Euro 60.000,00 mediante quote annuali costanti di Euro 4.000,00 dal 2022 al 2036. Tali diminuzioni di spesa sono effettuate in conformità al disposto dell'art. 243-bis, comma 9, lett. c) del TUEL in base al quale in caso di accesso al F.R. le predette spese devono ridursi almeno del 25 percento entro il termine di un quinquennio, ad eccezione di alcune tipologie espressamente menzionate dalla norma.


Nel corso dell'attività istruttoria il Comune ha comunicato la seguente evoluzione delle spese del macroaggregato 04 in attuazione delle menzionate disposizioni normative, sebbene non siano stati forniti i dati puntuali delle annualità successive al 2022, ma solamente il dato cumulativo:


Omissis


Tali evidenze non appaiono idonei a dimostrare il percorso di riduzione rappresentato nel Piano, anzi nel 2022 si registra un aumento degli impegni rispetto al rendiconto del 2021, anno di riferimento.


A tal riguardo l'Ente ha precisato che sono state effettuate delle compensazioni di spesa con il macroaggregato 03 ai sensi della lett. c) bis del comma 9 dell'art. 243 bis; tuttavia, non sono stati forniti i pertinenti elementi quantitativi. A tal proposito occorre rilevare che il menzionato riferimento normativo prescrive la puntuale evidenziazione delle compensazioni eseguite nel piano di riequilibrio approvato.


Nelle controdeduzioni l'ente ha attestato che le spese non sono comprimibili e che pertanto la misura non è congrua.


In esito alle verifiche effettuate, si rileva quanto segue:


5.12 azione 14 - utilizzo avanzo destinato a investimenti per debiti fuori bilancio parte capitale.


Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di parte capitale è previsto il graduale utilizzo della parte destinata allocata nel risultato di amministrazione al 31.12.2021 pari ad Euro 714.688,54, così distribuito: Euro 413.817,28 mediante una quota annuale costante di Euro 103.454,32 dal 2023 al 2026 ed Euro 300.871,26 tramite una ridotta rata costante di Euro 50.145,21 per i successivi esercizi dal 2027 al 2032.


5.13 azione 15 - utilizzo avanzo accantonato da trasferimenti statali e regionali anno 2021 per contributo ripiano disavanzo.


Nel risultato di amministrazione al 31.12.2021 sono stati accantonati Euro 515.206,00 derivanti da trasferimenti ricevuti per il ripiano delle componenti del disavanzo accertato, di cui Euro 339.102,00 a copertura della parte riferibile al F. in base all'art. 52 del D.L. n. 73 del 2021 ed Euro 176.102,00 ai sensi del D.M. del 29 dicembre 2021. Il descritto importo di Euro 515.206,00 è ripartito tra gli esercizi dal 2022 al 2026, come segue:


Omissis


6. SITUAZIONE FINANZIARIA.


6.1 Il risultato di amministrazione.


Il risultato di amministrazione (lett. A) dell'esercizio 2022 è pari ad Euro 8.620.468,63, in linea con il risultato del 2021 pari ad Euro 8.465.602,42, dal quale si differenzia per una più elevata incidenza del fondo cassa che beneficia di un sensibile incremento da Euro 2.282.606,70 ad Euro 3.883.994,75 e per l'incremento dei residui passivi da Euro 3.837.863,11 ad Euro 4.067.103,74:


Omissis


Se si fa riferimento ai risultati della gestione derivanti dalla competenza giuridica, il risultato di amministrazione (lett. A) presenta la seguente evoluzione:


Omissis


Il prospetto evidenzia il miglioramento del risultato complessivo della gestione di competenza derivante da accertamenti e impegni (gestione corrente e di parte capitale), che aumenta da Euro 1.196.033,00 nel 2021 ad Euro 1.216.783,89 nel 2021, e il rilevante peggioramento del risultato della gestione dei residui derivante da maggiori eliminazioni di residui attivi rispetto a quelli passivi, da Euro - 625.975,10 nel 2021 ad Euro -1.061.917,68 nel 2022 (su tali risultanze si rinvia alla successiva parte sull'analisi degli equilibri).


Proseguendo con l'esame delle componenti del risultato di amministrazione, la gestione finanziaria conduce ad un miglioramento del risultato negativo della parte disponibile, che passa da Euro -2.158.703,33 nel 2021 ad Euro -2.089.631,61 nel 2022, riducendosi pertanto di Euro 69.071,72 ( -3,20%), tuttavia inferiore alla quota di ripiano programmata di Euro 116.940,62 (cfr. superiore paragrafo sul ripiano del disavanzo) :


Omissis


La parte accantonata e vincolata complessivamente non registrano significative variazioni rispetto al 2021, rimanendo la parte accantonata preponderante, costituita prioritariamente dal F. per Euro 6.251.911,55 e dal F. per Euro 2.469.189,73


6.2. Ripiano del disavanzo ed equilibri di bilancio.


Nella parte della presente decisione inerente le modalità di ripiano del disavanzo è stato evidenziato che il recupero della quota nel 2022, pari ad Euro 116.940,62 non è avvenuto integralmente ma solamente per Euro 69.071,72, rimanendo pertanto un residuo ammontare non ripianato pari ad Euro 47.868,90.


Per analizzare le relazioni con le risultanze finanziarie occorre risalire alla dinamica della gestione di competenza e a quella dei residui al fine di individuare le componenti che hanno determinato il predetto miglioramento di Euro 69.071,72 del disavanzo, cioè della parte disponibile del risultato di amministrazione di cui alla lettera E):


tabella 58-ripiano del disavanzo ed equilibri di bilancio


gestione della competenza


risultato complessivo di parte corrente (accertamenti e impegni) (a) 405.565,88


Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022 non impegnate e refluite nel risultato di amministrazione 343.574,23


Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto -741.537,68


totale variazione parte accantonata (b) -397.963,45


Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non impegnate e refluite nel risultato di amministrazione (c) 147.854,29


equilibrio complessivo di parte corrente d=a+b+c 655.675,04


risultato complessivo di parte capitale (e) 561.464,84


Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio non impegnate e refluite nel risultato di amministrazione (f) 60.344,08


Risorse destinate in c/capitale nel bilancio non impegnate e refluite nel risultato di amministrazione (g) 25.806,40


equilibrio complessivo di parte capitale h=e+f+g 475.314,36


miglioramento del disavanzo derivante dalla gestione di competenza i=d+h 1.130.989,40


gestione dei residui


eliminazione dei residui attivi (l) -1.322.532,68


eliminazione dei residui passivi (m) 260.614,00


peggioramento dei disavanzo derivante dalla gestione dei residui n=l+m -1.061.918,68


saldo delle risultanze delle gestioni di competenza e dei residui/miglioramento del disavanzo o=i+n 69.070,72


quota del disavanzo da ripianare applicata nel bilancio 2022 116.940,62


ripiano non effettuato nell'esercizio 47.869,90


Fonte: rendiconto di gestione


Il miglioramento del disavanzo rispetto al 2021 per un ammontare di Euro 69.070,72 (lett. o della tabella) deriva dalla sommatoria del risultato positivo della gestione di competenza pari ad Euro 1.130.989,40 (lett. i) e dal risultato negativo della gestione dei residui pari ad Euro - 1.061.918,68 (lett. n).


Il predetto risultato della gestione di competenza proviene dalla gestione di parte corrente pari ad Euro 655.675,04 (lett. d) e dalla gestione di parte capitale per Euro 475.314,36 (lett. h). Tale dinamica evidenzia il rilevante contributo della parte in conto capitale il cui avanzo, (che rappresenta maggiori entrate non impegnate) anziché alimentare le risorse destinate ad accrescere gli investimenti, è stato destinato alla riduzione del disavanzo.


Di contro, il miglioramento del saldo di parte corrente (Euro 655.675,04) è stato ostacolato da inadeguati livelli di entrate e spese che hanno influito negativamente sul raggiungimento del ripiano programmato. Per quanto riguarda le spese, si evidenzia un progressivo incremento del titolo 1 della spesa:


Omissis


Nel rendiconto dell'esercizio 2022 gli impegni sono superiori a quelli del 2021 (6.207.993,68 contro 5.607.083,50) in contrasto con gli obiettivi di riduzione posti a fondamento del Piano. Con riferimento all'articolazione in macroaggregati della spesa del titolo 1, si riscontra un incremento della maggior parte delle componenti di riferimento, di cui si riportano le più significative:


Omissis


In merito alla dinamica delle entrate correnti, si registra un peggioramento degli accertamenti del 2022 rispetto alle previsioni definitive e un minor grado di copertura delle spese del titolo 1:


Omissis


Le entrate del titolo 1 nel rendiconto 2022 si fermano ad Euro 3.431.939,26, importo inferiore alle previsioni definitive del 2022 pari ad Euro 4.068.300,38. Rispetto al rendiconto 2021 gli accertamenti del 2022 registrano un incremento di circa 134.000 Euro che non raggiungerebbe la quota prefissata nel piano per il 2022, pari ad Euro 143.000 (azione 1 delle risorse). Emergono inoltre perplessità sull'attendibilità delle previsioni di entrata iscritte nel bilancio dell'esercizio 2023 considerato che si attestano su importi sensibilmente superiori al trend espresso nei precedenti esercizi 2021 e 2022.


Con riferimento alla gestione dei residui, il predetto risultato ampiamente negativo di Euro -1.061.918,68 deriva da elevate eliminazioni di residui attivi pari ad Euro 1.322.532,68 compensate dalla cancellazione di correlati residui passivi per Euro 260.614,00: l'importo più rilevante delle cancellazioni dei residui attivi si riferiscono alla gestione di parte corrente non vincolata (1.285.959,43 ):


Omissis


Tali risultanze sollevano dubbi sulla correttezza dell'attività di revisione straordinaria dei residui attivi propedeutica alla procedura di risanamento pluriennale, per di più se si considerano le rilevate ulteriori incertezze gravanti sui residui persistenti, derivanti dai rischi di incapienza del F. destinato ad attutire gli effetti negativi delle cancellazioni e dalla persistenza di rilevanti residui attivi di remota provenienza (si rinvia alla trattazione del F.).


In conclusione, si formulano le seguenti criticità di rilevanza sollecitatoria:


- si invita l'ente a programmare una rigorosa riduzione delle spese correnti in conformità alle disposizioni normative che disciplinano il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, anche al fine di garantire il conseguimento di riequilibri sostanziali e duraturi in correlazione con le differenti gestioni del bilancio, non risultando compatibile a tal riguardo l'utilizzo delle entrate non impegnate di parte capitale alla copertura degli squilibri della parte corrente, anziché al finanziamento degli investimenti, al contempo autorizzando un incremento generalizzato delle spese correnti.


6.3. Fondo crediti di dubbia esigibilità.


Il fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione è pari ad Euro 6.993.449,23 al 31.12.2021 e ad Euro 6.251.911,55 al 31.12.2022


L'accantonamento al 31.12.2022 è stato calcolato per la tipologia di entrata dei titoli 1 e 3; in particolare, tipologia 101 del titolo 1, tipologie 100 e 200 del titolo 3:


Omissis


L'ammontare accantonato registra una tendenziale riduzione nel corso del triennio 2020-2022, così come diminuisce l'incidenza sui residui attivi dei titoli 1 (esclusa la tipologia 103) e 3, che passa dall'83,36% nel 2021 al 77,52% nel 2022:


Omissis


Per il calcolo del F. è stata utilizzata la facoltà prevista dall'art. 107 bis del D.L. n. 18 del 2020. Seppur legittima, l'agevolazione concessa dalla predetta disposizione normativa (che consente di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2021) occulta la puntuale e veritiera ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dei correlati effetti sul disavanzo di amministrazione, la cui evidenza è espressamente richiesta ai fini del ricorso della procedura di riequilibrio, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lett. b) del TUEL. Si consideri che la gestione dei residui patisce squilibri in relazione alle difficoltà di riscossione e alla persistenza di elevati residui di remota anzianità, di cui si argomenterà nel proseguo del presente paragrafo e nella successiva analisi dei flussi di cassa.


Dalla documentazione allegata al rendiconto 2022 si evince che per il calcolo del F. al 2022 l'applicazione della predetta facoltà di legge è stata modulata diversamente rispetto al 2021; pur non possedendo la metodologia di calcolo la Sezione ha rideterminato il F. considerando l'effettiva media quinquennale delle riscossioni in conto residui per tipologia, nella considerazione che lo scostamento rispetto all'agevolazione utilizzata non appare di rilevante incidenza. I risultati ottenuti conducono ad un valore del F. pari ad


Euro 6.967.122,26, più elevato rispetto a quello accantonato, pari ad Euro 6.251.911,55 (+ 11,44%)


Omissis


La divergenza più rilevante si riscontra nella tipologia 100 del titolo 3 e a seguire nella tipologia 500 del titolo 3:


Omissis


In merito al rilevato scostamento del F. non sono state fornite le richieste motivazioni analitiche sui residui esclusi.


Per quanto attiene alla capacità di riscossione dei residui dei titoli 1 e 3 delle entrate correnti si riscontrano percentuali di incasso non elevate, in lieve miglioramento rispetto al 2021:


Omissis


Per quanto riguarda l'esercizio di provenienza dei residui, si rileva la persistenza di residui attivi di elevata anzianità al 31.12.2022, relativi alle complessive entrate dei titoli 1 e 3, che riducono sensibilmente la capienza del F.: in particolare, i residui provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti sono pari a complessivi Euro 3.866.149,46 ed assorbono il 61,84% del F., a discapito dei rimanenti residui originati negli esercizi successivi:


Omissis


I descritti residui di remota provenienza si riferiscono prevalentemente ai tributi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per il titolo 1 e alla gestione del servizio idrico per quanto riguarda il titolo 3, che complessivamente si attestano ad Euro 2.483.528,14, pari al 64,24% del totale dei residui originati negli esercizi 2017 e precedenti (Euro 3.866.149,46):


Omissis


In esito attività istruttoria l'Ente ha comunicato che lo stanziamento definitivo al F. nel bilancio di previsione 2021, pari ad Euro 1.281.564,17 è stato ridotto ad Euro 868.344,17 (rilevabile dalla colonna "c" dell'allegato a/1 al rendiconto 2021), a fronte dell'utilizzo a copertura di minori accertamenti rispetto alle previsioni definitive. In particolare, ha comunicato che: "l'importo indicato nella colonna "c" dell'allegato a/1 è inferiore all'importo accantonato nella spesa nella stessa misura in cui inferiori sono i crediti per recupero evasione accertati rispetto agli stanziamenti previsionali". Anche nel 2022 si riscontra uno stanziamento di competenza pari ad Euro 1.101.229,14, non indicato nella correlata colonna "c" dell'allegato a/1 al rendiconto 2022. La destinazione degli accantonamenti al finanziamento dei minori accertamenti non risulta conforme ai principi contabili in quanto il F. è destinato a finanziare il rischio di inesigibilità di entrate già accertate e non riscosse, il cui utilizzo è da ricondursi all'eliminazione di accertamenti di entrata eliminati per inesigibilità o per l'estinzione del rischio potenziale a seguito della riscossione delle entrate oggetto di accantonamento.


In esito alle verifiche effettuate si rileva quanto segue:


- sussistono perplessità sulla congruità degli accantonamenti al 31.12.2022. l'utilizzo della facoltà prevista dall'art. 107 bis del D.L. n. 18 del 2020 non appare compatibile con i presupposti e gli obiettivi preordinati al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, in relazione alle criticità rilevate nella riscossione dei residui.


- Permangono elevati residui attivi provenienti da esercizi remoti che potrebbero determinare l'incapienza del F. accantonato.


6.4. Partecipazioni in organismi societari.


Il Comune con deliberazione del consiglio n. 57 del 22.12.2022 ha effettuato la ricognizione degli organismi partecipati alla data del 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Da tale documento emerge la sussistenza di n. 5 organismi partecipati con percentuali di possesso che variano dal più basso valore di 1,47% al più elevato del 5,95%.


Non è stato possibile verificare le implicazioni finanziarie derivanti dalla gestione degli enti partecipati, riconducibili alla sussistenza dei presupposti per l'allocazione degli accantonamenti nel risultato di amministrazione per la copertura dei potenziali rischi finanziari derivanti dai risultati economici negativi dei bilanci e alla riconciliazione dei rapporti di credito e debito reciproci tra partecipante e partecipate, considerato che, a seguito di apposita richiesta istruttoria, il Comune ha risposto che gli organismi partecipati non provvedono all'invio dei dati di bilancio, ad esclusione di un organismo partecipato (SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI denominata S.R.R.).


Gli accantonamenti al fondo perdite partecipate sia nel rendiconto 2021 che nel rendiconto 2022 sono pari a zero; tuttavia, per i descritti motivi non è possibile appurare la reale consistenza dell'ammontare da stanziare in bilancio per far fronte integralmente ai rischi finanziari derivanti dai risultati economici negativi di bilancio.


Si invita pertanto l'ente ad adottare idonee misure per la rilevazione dei flussi informativi sulla situazione economico -finanziaria di tutti gli organismi partecipati e a garantire il rispetto delle disposizioni normative inerenti alla rilevazione e monitoraggio dei rapporti reciproci di credito e debito.


6.5. Risultato della gestione di cassa.


L'evoluzione della situazione di cassa mostra un progressivo miglioramento, in assenza di ricorso all'anticipazione di tesoreria: al 31.12.2022 il fondo cassa è pari ad Euro 3.883.994,75, di cui la quota vincolata è pari ad Euro 1.849.559,18


Omissis


Si evidenzia l'elevata consistenza di cassa, pari ad Euro 3.883.994,75, che risulta ampiamente capiente se rapportata all'ammontare degli impegni non pagati a fine esercizio rappresentati dai residui passivi pari ad Euro 4.067.103,74, di cui Euro 1.965.685,00 derivanti dagli esercizi precedenti il 2022 (con riferimento a tutti i titoli di spesa). Se si considerano solo i titoli 1 e 2 della spesa si evince un aumento dei residui passivi complessivi (competenza ed esercizi precedenti) rispetto al 2021, da Euro 3.607.855,21 ad Euro 3.843.399,44, e un peggioramento della capacità di smaltimento dal 56,75% al 44,20%. Il descritto deterioramento della capacità di pagamento è attribuibile al titolo 1 i cui residui complessivi crescono da Euro 1.880.567,02 ad Euro 2.325.876,19 a fronte di una percentuale di pagamento che scende dal 61,50% al 52,22%:


Omissis


Se si analizzano i risultati intermedi della gestione di cassa, il rilevante incremento del fondo cassa rispetto al 2021, da Euro 2.282.606,70 ad Euro 3.883.994,75, è da ricondurre ai positivi flussi di cassa sia della gestione di parte corrente che di parte capitale, rispettivamente pari ad Euro 937.299,99 ed Euro 657.041,12:


tabella 72-flussi di cassa esercizio 2022


flussi di cassa 2022


consistenza 1.1.2022 2.282.606,70


differenza di parte corrente 937.299,99


differenza di parte capitale 657.041,12


saldo anticipazioni di tesoreria 0,00


saldo gestione c/ terzi e partite di giro 7.046,94


consistenza al 31.12 3.883.994,75


Fonte: relazione al rendiconto 2022.


Si procede analizzando analiticamente la provenienza degli equilibri di cassa di parte corrente pari ad Euro 937.299,99 in relazione alla dinamica della gestione di competenza dell'esercizio e degli esercizi precedenti (gestione dei residui).


La differenza di parte corrente esposta (Euro 937.299,99) è composta dal saldo della gestione di competenza del 2022 e dei residui attivi e passivi che assumono un peso prevalente (saldo positivo derivante da maggiori entrate in conto residui di Euro 1.008.693,51):


tabella 73-risultato di cassa della gestione di parte corrente


tipologia di gestione di parte corrente differenza di parte corrente


gestione di competenza -71.393,52


gestione dei residui 1.008.693,51


totale 937.299,99


Fonte: relazione al rendiconto 2022.


Per quanto riguarda l'articolazione del predetto saldo della gestione dei residui di parte corrente, l'ammontare di Euro 1.008.693,51 discende dalla differenza tra incassi pari ad Euro 1.990.767,37 (titoli 1, 2 e 3) e i pagamenti pari ad Euro 982.073,86 (titoli 1 e 4 della spesa corrente).


In generale le percentuali di riscossione complessive in conto residui dei titoli 1 e 3 non registrano significativi miglioramenti, fermandosi nel 2022 al 15,09%:


Omissis


In particolare, si rappresentano le voci più rilevanti relativi ai titoli 1 e 3


Omissis


La percentuale di riscossione in conto residui del 2022 relativa alla totalità delle entrate descritte è stata pari solamente al 14,43%. Si evidenzia inoltre la ridotta capacità di riscossione delle entrate del titolo 1 connesse al contrasto dell'evasione tributaria, pari al 18,56%. Se si analizzano le più problematiche riscossioni in conto residui delle tipologie di entrate rappresentate, si rileva che i residui a più lenta riscossione si riferiscono alla "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani" e all'attività di gestione del servizio idrico integrato; ciò si evince anche dal rapporto tra residui finali al 31.12.2022 da esercizi precedenti e le riscossioni in conto residui del 2022, il quale rende una indicazione della velocità di riscossione dei residui rimasti da riscuotere alla fine del 2022 sulla base degli incassi del medesimo esercizio:


Omissis


Come si può constatare dal prospetto, le riscossioni totali sono pari ad Euro 1.187.301,54, decisamente inferiori ai residui ancora da riscuotere al 31.12.2022 derivanti dagli esercizi precedenti (non comprendenti quindi i residui di competenza) pari ad Euro 6.140.424,50.


Con riferimento ai pagamenti in conto residui di parte corrente (complessivi Euro 982.073,86 del titolo 1), è stato già rilevato che nel 2022 il grado di smaltimento è peggiorato rispetto all'anno scorso. In particolare, è sceso dal 61,50% del 2021 al 52,22 del 2022:


Omissis


Passando alla gestione di competenza della parte corrente del bilancio, il sopracitato saldo di competenza pari ad Euro -71.393,52 deriva da riscossioni per Euro 4.625.851,81 (titoli 1, 2 e 3 ) e pagamenti per Euro 4.697.245,33 (titoli 1 e 4).


Rispetto al 2021 sono aumentate gli accertamenti di entrata e la percentuale di incasso ma sono aumentati anche impegni e pagamenti e la riduzione della percentuale di pagamento


Omissis


Si registrano percentuali di incasso che salgono dal 61,39% al 65,92% a fronte della riduzione del grado di pagamento dal 78,41% al 73,03%.


Per quanto concerne le riscossioni di competenza le percentuali di incasso dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate correnti si attestano al 65,92%, in linea con l'esercizio 2021 :


Omissis


Tuttavia, se si considerano solo le entrate proprie dei titoli 1 e 3 si evince un peggioramento della capacità di riscossione che scende al 56,79%, attribuibile al titolo 3 la cui percentuale di incasso si attesta al 24,53%:


Omissis


Le riscossioni in conto competenza più rilevanti si riferiscono alle seguenti tipologie di entrata:


Omissis


Le maggiori difficoltà di riscossione si riferiscono agli accertamenti relativi alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e alle attività di gestione del servizio idrico integrato, come evidenziato anche per la gestione dei residui. Si evidenzia inoltre che nell'ambito del titolo 1 si ripropone la medesima problematica di riscossione rilevata nella gestione dei residui in relazione alle entrate derivanti dal contrasto all'evasione tributaria: a fronte di accertamenti di Euro 380.939,60 le riscossioni sono state del 14% circa, pari ad Euro 53.573,08. Il totale dei residui attivi/minori incassi delle entrate esaminate è pari ad Euro 1.684.631,70, incidente in misura pari al 36,42% delle riscossioni complessive dei titoli 1 2 e 3 delle entrate (Euro 4.625.851,81).


Per quanto riguarda i pagamenti delle spese di competenza di parte corrente (Euro 4.697.245,33) si registra un incremento dei residui passivi del titolo 1 della spesa rispetto al 2021, a causa dell'anomalo aumento degli impegni di competenza:


Omissis


In conclusione, si rilevano le seguenti criticità:


- in merito alla gestione dei residui, si rileva la complessiva difficoltà di riscossione dei titoli 1 e 3 e in particolare si rilevano criticità in merito: 1) alla capacità di riscossione di alcune rilevanti entrate tributarie del titolo 1 con riferimento sia all'attività ordinaria (in particolare della gestione dei rifiuti) che a quella di contrasto all'evasione tributaria; 2) alla riscossione delle entrate del titolo 3 relative alla gestione del servizio idrico integrato:


- in ordine alla gestione di competenza, si rilevano problematiche di riscossione delle entrate del titolo 3 ed un aumento dei residui passivi del titolo 1 rispetto al 2021 a fronte di un anomalo incremento dei correlati impegni.


- si rileva un rallentamento del grado di smaltimento dei residui passivi provenienti dalla gestione di competenza e degli esercizi precedenti pur a fronte di un fondo cassa alquanto capiente rispetto ai residui passivi permanenti al 31.12.2022.


7. Osservazioni conclusive.


La nuova versione del Piano dispiega i suoi effetti fino all'esercizio 2036 al fine di garantire la copertura di passività pari ad Euro 13.294.879,70 a cui si aggiunge l'ammontare del rimborso del F.R. ex art. 243-ter del TUEL, stimato in Euro 2.190.000,00, e la restituzione del mutuo richiesto ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lett. g del TUEL, prevista in Euro 2.497.500,00 per la parte rientrante nel periodo di vigenza del piano, esponendo in tal modo l'ammontare complessivo da finanziare pari ad Euro 17.982.379,70 (vedi tabella 1, paragrafo 3)


L'aspetto più critico nell'attuazione del piano è riferibile alla sopravvenuta impossibilità di utilizzare il F.R. per la copertura dei debiti fuori bilancio a seguito della citata pronuncia della Corte costituzionale. La soluzione prospettata dall'ente di effettuare il differimento del ripiano dei debiti nel periodo decennale, corrispondente al rimborso del fondo ricevuto le cui quote annuali sarebbero reindirizzate al ripiano dei debiti a seguito della restituzione dell'anticipazione ricevuta, è vincolata all'adesione da parte dei creditori all'allungamento del periodo di adempimento.


Rimangono inoltre da verificare le coperture derivanti dall'eventuale disavanzo derivante dalla sterilizzazione della somma ricevuta a titolo di anticipazione del F.R..


Per quanto riguarda le misure previste per il ripiano della massa passiva si rilevano criticità derivanti dal fatto che nel Piano non sono stati analiticamente esplicitati i riferimenti quantitativi per la determinazione delle proiezioni delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa e le correlazioni con le risultanze del rendiconto di riferimento relativo all'esercizio 2021 che rappresenta il termine di raffronto per individuare i predetti aumenti di entrata e riduzioni di spesa


Con riferimento alle risultanze finanziarie del rendiconto 2022, le criticità sono emerse sulle modalità di ripiano del disavanzo e sulla congruità degli accantonamenti del risultato di amministrazione. Si auspica un tempestivo miglioramento della capacità di conseguire le maggiori entrate previste e si riscontrano perplessità sul rispetto dell'obbligo normativo di riduzione delle spese ai fini del recupero degli equilibri strutturali di bilancio.


Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione ritiene di approvare -allo stato degli atti e con le risultanze finanziarie analiticamente rettificate come da parte motiva- il Piano di riequilibrio sottoposto all'analisi contabile, non sussistendo condizioni palesemente e macroscopicamente ostative alla fattibilità del risanamento delle cause di squilibrio strutturale, da valutare in una prospettiva dinamica nella fase di attuazione delle singole misure.


In applicazione del fondamentale parametro normativo incentrato sulla "congruenza ai fini del riequilibrio", tutte le numerose incompletezze, insufficienze e contraddizioni documentali, analiticamente esaminate nella parte motiva, ad avviso del Collegio non inficiano la complessiva sostenibilità finanziaria del PFRP, negli ambiti puntualmente individuati nell'articolata attività istruttoria, a condizione che l'ente segua un virtuoso percorso attuativo assoggettato ad oneri documentali e probatori rafforzati, al fine di conferire concretezza, efficacia ed efficienza alle misure di risanamento pianificate, con particolare riferimento all'urgente incremento delle percentuali di riscossione delle entrate.


Pertanto, la Sezione procederà a una rigorosa verifica degli impegni assunti, con particolare riferimento alla capacità di reperire le necessarie risorse ai fini della copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio non più garantita dal F.R., e del rispetto delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione nell'ambito del monitoraggio semestrale, volto a verificare l'attuazione del Piano di riequilibrio ed il conseguimento degli obiettivi intermedi relativi alle singole annualità del Piano stesso, nonché in sede di esame dei prossimi documenti contabili.

P.Q.M.


la Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana, richiamate le osservazioni svolte in parte motiva, ai sensi dell'art. 243- quater, comma 3, TUEL


DELIBERA


di approvare il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Terme Vigliatore, rinviando alle verifiche semestrali -che saranno espletate con rigorosa puntualità- l'accertamento dei profili migliorativi da conseguire nelle aree di criticità evidenziate in parte motiva, con i relativi approfondimenti documentali inerenti la concreta attuazione del PRFP e la permanenza delle condizioni economico-finanziarie di sostenibilità del medesimo;


ORDINA


- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata - ai fini della sua esecuzione - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'organo di revisione, al Segretario generale e al Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Terme Vigliatore.


- che analoga trasmissione sia eseguita nei confronti della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'Interno e dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica.


- che, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata a cura del Comune di Terme Vigliatore sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione "Amministrazione Trasparente).


Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.


Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2024. 

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