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sabato 12 ottobre 2024

Banca d'Italia Provv. 23/07/2024 Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

 


Banca d'Italia

Provv. 23/07/2024

Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2024, n. 184.


Epigrafe


Premessa


[Testo del provvedimento]


Allegato


Provv. 23 luglio 2024 (1).


Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2024, n. 184.


(2) Emanato dalla Banca d'Italia.



BANCA D'ITALIA, COVIP, IVASS E MEF


Vista la legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (di seguito «legge»);


Visto l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge, che individua quali organismi di vigilanza la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge;


Visto l'art. 3, comma 1, della legge, ai sensi del quale gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti (di seguito «istruzioni»);


Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sullo schema di istruzioni pubblicato il 28 aprile 2023;


Emanano



[Testo del provvedimento]


le accluse istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.


Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; esso è altresì pubblicato sui siti web della Banca d'Italia, della COVIP, dell'IVASS e del MEF. Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle istruzioni entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.



Allegato


ISTRUZIONI DI BANCA D'ITALIA, COVIP, IVASS E MEF PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLI RAFFORZATI SULL'OPERATO DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 2021, N. 220


Premessa.


La legge 9 dicembre 2021, n. 220 (di seguito «legge») - modificata dall'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 - si inscrive nei più ampi impegni che l'Italia ha assunto nelle sedi internazionali attraverso l'adesione alla Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106), e alla Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95).


La legge ha introdotto nell'ordinamento italiano, a far tempo dal 23 dicembre 2021, il divieto per gli «intermediari abilitati» di finanziamento(1) delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché le altre attività elencate dall'articolo 1, comma 1, della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. La medesima legge chiarisce, all'articolo 1, comma 4, che alle fondazioni e ai fondi pensione è fatto divieto di investire il proprio patrimonio nelle società che svolgono le attività di cui sopra.


Con il presente provvedimento si dà attuazione a quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, della legge per quanto riguarda il compito degli organismi di vigilanza di adottare, di concerto, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati dagli stessi vigilati.


1. Fonti normative


La materia è regolata dalla legge, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.


Vengono inoltre in rilievo:


la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106;


(1) Si fa riferimento alla nozione di finanziamento come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge.


la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.


2. Definizioni.


Ai fini delle presenti istruzioni si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge.


3. Ambito di applicazione.


Le presenti istruzioni si applicano agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge (di seguito «intermediari abilitati»), ossia:


le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane;


le banche italiane;


i gestori italiani;


gli istituti di moneta elettronica italiani;


gli istituti di pagamento italiani;


i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;


gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi;


Poste italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta;


Cassa depositi e prestiti S.p.a.;


le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo (di seguito, «succursali italiane di intermediari abilitati esteri»);


le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo;


gli agenti di cambio italiani;


le fondazioni italiane di origine bancaria;


i fondi pensione italiani.


4. Presidi procedurali per gli intermediari abilitati.


Gli intermediari abilitati adottano idonei presidi procedurali - eventualmente adattando o integrando il sistema esistente di gestione dei rischi -, secondo un approccio risk-based e sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna e volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate all'articolo 1, comma 1, della legge. Tali presidi sono definiti in coerenza con le previsioni in materia di sistema di governo, organizzazione e controlli interni contenute nelle normative di settore applicabili a ciascun intermediario abilitato.


I presidi sono definiti tenendo conto dell'operatività dell'intermediario abilitato e delle società da esso controllate.


Essi includono almeno:


l'obbligo di consultare «elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo» (cfr. articolo 4 della legge) prima di effettuare il finanziamento. A questo fine, gli intermediari abilitati si dotano di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi della società destinataria del finanziamento, avente sede in Italia o all'estero, e delle società controllate o collegate, con quelli contenuti nei suddetti elenchi. Gli intermediari abilitati possono utilizzare, ove disponibili, anche i dati identificativi acquisiti nell'ambito dell'attività di adeguata verifica della clientela per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I controlli di corrispondenza sono svolti prima di effettuare il finanziamento e, successivamente, nel caso di aggiornamenti degli elenchi in questione. Fatto salvo l'obbligo di consultare elenchi pubblicamente disponibili, è lasciata facoltà agli intermediari abilitati di utilizzare ulteriori fonti informative (quali, ad esempio, elenchi di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo forniti da data provider) affidabili e aggiornate. Nel caso in cui le fonti consultate contengano informazioni discordanti tra loro, gli intermediari abilitati documentano, eventualmente nelle relazioni periodiche di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo, le ragioni alla base della scelta della fonte utilizzata tra quelle consultate;


procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, alla luce, ad esempio, dell'attività svolta, della sede legale, del luogo di operatività del destinatario. Nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che l'intermediario abilitato consideri a rischio elevato, sono adottate misure di controllo rafforzate per la verifica dell'attività svolta dai soggetti stessi, che tengano conto anche di eventuali variazioni dell'operatività di questi ultimi. A questo fine gli intermediari abilitati si servono degli elementi informativi ritenuti più opportuni, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni non finanziarie (DNF) pubblicate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, o dichiarazioni equivalenti, di interlocuzioni opportunamente documentate o questionari rivolti al destinatario del finanziamento.


Gli intermediari abilitati istituiscono adeguati flussi informativi volti ad assicurare agli organi piena conoscenza e governabilità dei presidi organizzativi adottati per la verifica del rispetto del divieto di finanziamento, nonché la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del divieto. Nelle succursali italiane di intermediari abilitati esteri va assicurata la predisposizione di adeguati flussi informativi diretti al legale rappresentante e alle strutture coinvolte. I flussi informativi sono predisposti con l'ausilio delle competenti funzioni aziendali di controllo, ove previste o istituite (ad es. funzione di compliance e funzione di risk management), eventualmente integrando i flussi informativi previsti dalle normative di settore e assicurano l'efficace monitoraggio del rispetto del divieto da parte dell'intermediario abilitato e delle sue controllate.


Nel caso di gruppi bancari, gruppi finanziari, gruppi di SIM e gruppi assicurativi, i presidi possono essere definiti a livello di gruppo dalle società capogruppo. In questo caso, queste ultime assicurano la coerenza tra i presidi e l'operatività, la complessità e le dimensioni del gruppo. Resta ferma la responsabilità primaria degli organi aziendali delle società controllate per la corretta attuazione dei presidi procedurali definiti a livello di gruppo. Le fondazioni di origine bancaria definiscono i presidi nel rispetto delle modalità previste dal presente paragrafo, provvedendo a far adottare gli stessi anche agli enti e alle società strumentali controllati, fermi restando per questi ultimi i limiti della normativa di settore.


Nei casi in cui gli intermediari abilitati affidino, mediante convenzione, la gestione finanziaria delle risorse a soggetti terzi, anche esteri, gli stessi sono tenuti a dare preventivamente adeguate istruzioni ai soggetti terzi gestori, individuando i termini e le modalità del monitoraggio dell'attività svolta da questi ultimi. Resta ferma la responsabilità degli intermediari abilitati in ordine al rispetto del divieto e all'attuazione degli idonei presidi procedurali di cui al presente paragrafo, nonché all'adozione delle misure di cui al successivo paragrafo 5.


Puntuale indicazione dell'attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento e delle presenti istruzioni è resa all'interno delle relazioni periodiche redatte dalle funzioni aziendali di controllo (ad es. dalla funzione di compliance e dalla funzione di risk management), che gli intermediari abilitati sono tenuti a redigere ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile. In assenza di prescrizioni in tal senso, tale indicazione è resa nell'ambito di appositi documenti redatti dagli organi con cadenza almeno annuale.


5. Adozione di misure adeguate ad assicurare il rispetto del divieto


Qualora, all'esito delle procedure di controllo effettuate dagli intermediari abilitati, emerga che i potenziali destinatari dei finanziamenti sono coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli intermediari abilitati adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto del divieto (es. diniego alla concessione del finanziamento) se del caso previo opportuno confronto con i beneficiari interessati.


Nel caso in cui, in relazione ai finanziamenti effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, gli intermediari abilitati assicurano la tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli e delle conseguenti misure adottate per porvi rimedio ai rispettivi organismi di vigilanza, provvedendo secondo le competenze stabilite dalla normativa di settore.


6. Compiti e poteri degli organismi di vigilanza


Fermo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge, il controllo del rispetto del divieto e delle presenti disposizioni può essere effettuato dagli organismi di vigilanza anche attraverso ispezioni svolte nell'ambito della ordinaria attività di supervisione secondo le rispettive competenze.


Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sugli intermediari abilitati, gli organismi di vigilanza esercitano i poteri loro attribuiti dalle rispettive normative di settore. In tale ambito, essi valutano anche l'efficacia e l'adeguatezza delle attività svolte dagli organi e dalle funzioni aziendali di controllo, ove previste o istituite, degli intermediari abilitati (ad es. dalla funzione di compliance e dalla funzione di risk management) con riferimento alle verifiche effettuate, ai risultati emersi, ai profili di debolezza eventualmente rilevati e agli interventi correttivi adottati.


Qualora, all'esito delle verifiche svolte da parte degli organismi di vigilanza sugli intermediari abilitati, emerga l'avvenuta effettuazione di finanziamenti nei confronti di società che sono coinvolte nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli organismi di vigilanza lo comunicano agli intermediari abilitati affinché adottino le misure necessarie per porvi rimedio.


Gli organismi di vigilanza ricevono altresì le comunicazioni da parte degli intermediari abilitati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del paragrafo 5, valutano le misure adottate dagli intermediari stessi e, se del caso, richiedono l'adozione di ulteriori interventi.


Restano fermi i poteri sanzionatori attribuiti agli organismi di vigilanza dall'articolo 6 della legge da esercitare secondo le rispettive procedure. Per le sanzioni di propria competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.


7. Disposizioni finali.


Le presenti istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.


Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle presenti istruzioni entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. 

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